Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. A.a Il 6 febbraio 2005, gli interessati, unitamente ai loro figli C._______ e D._______, cittadini russi di etnia inguscia, hanno inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 23 febbraio 2005 e del 1° marzo 2005) di essere espatriati in data 13 gennaio 2005, a causa delle attività del fratello dell'interessato nel corso del secondo conflitto ceceno come combattente contro le forze federali. Il 24 maggio 2002, infatti, l'interessato si sarebbe trovato a casa del padre, quando una squadra di sette o otto persone mascherate e in uniforme avrebbero cercato il fratello, a quel momento presente nell'orto di casa. In tale occasione, l'interessato e suo padre sarebbero stati picchiati. In seguito all'aggressione l'interessato si sarebbe risvegliato in una cella a F._______, dove sarebbe stato interrogato e vi sarebbe rimasto per tre giorni. Il padre sarebbe morto in seguito alle contusioni subite, mentre il fratello sarebbe riuscito a fuggire. Dopodiché, il 23 giugno 2003, l'interessato, quando si trovava a G._______ per la morte di suo zio, sarebbe venuto a sapere da suo cugino di essere stato cercato dalle autorità nella sua abitazione. Da quel momento, egli non sarebbe più tornato a casa, ma si sarebbe nascosto presso i suoi familiari a G._______, H._______ e I._______. Nonostante ciò, il 5 gennaio 2005, sarebbe stato arrestato a casa della zia e condotto con un veicolo "UAZ" (sigla utilizzata per i veicoli destinati ai militari) in un edificio appartenente ai Servizi federali per la sicurezza della Federazione russa (FSB), dove lo avrebbero interrogato, picchiato e rinchiuso per alcuni giorni, prima di portarlo in un garage, dove lo avrebbero buttato in una fossa con altre due persone cecene. Dopo dieci o dodici ore lo avrebbero fatto uscire e riportato nel luogo precedente e nuovamente interrogato. Dopo alcuni giorni, il 12 gennaio 2005, l'interessato, in attesa del trasferimento in un'altra prigione per essere processato (per partecipazione alla guerra ed aiuto ai combattenti), sarebbe stato liberato da uno zio del padre (impiegato nel Ministero degli Affari Interni). Il 13 gennaio 2005, gli interessati si sarebbero recati da J._______ in minibus fino a K._______, da dove avrebbero proseguito, in data 5 febbraio 2005 e sempre in minibus, fino a L._______ pagando USD 6'000.- ai passatori. A.b Nell'ambito dell'audizione complementare del 9 novembre 2005, l'interessato ha dichiarato di avere appreso da suo zio di potere rientrare nel suo Paese d'origine, pur essendo ricercato ufficiosamente dai FSB. Inoltre, egli ha rilevato di avere bisogno di un po' di tempo per potere organizzare il suo rientro in Patria. A.c L'interessata non ha presentato motivi d'asilo legati alla propria persona, ma ha dichiarato di essere espatriata a causa dei problemi del marito. B. Il 12 gennaio 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo degli interessati. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento di quest'ultimi dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Federazione russa. C. Il 13 febbraio 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un approfondimento ed una nuova valutazione della fattispecie, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno, altresì, presentato domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 2 marzo 2006, è nata a Lugano E._______, figlia degli interessati. E. Il 9 maggio 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. F. Il 30 giugno 2006, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
E. 5 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Infatti, A._______ non sarebbe stato in grado, malgrado il legame stretto con il fratello, di riferire i motivi, per i quali quest'ultimo sarebbe stato attivo durante la seconda guerra in Cecenia. Inoltre, detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni presentate nel corso della procedura prive di sostanza ed inconcepibili. Peraltro, il ricorrente, quale ex-poliziotto e nipote di un importante personaggio in seno al Ministero degli Affari Interni, si sarebbe dovuto adoperare per ottenere informazioni riguardo ai presunti pericoli a cui andrebbe in contro in caso di rientro in Patria. Egli avrebbe, invece, più volte ripetuto di potere tornare nel suo Paese d'origine, rispettivamente di avere bisogno di più tempo affinché i suoi problemi in loco vengano risolti. Per di più, l'UFM ha ritenuto incomprensibile ed inverosimile la narrazione della presunta liberazione del ricorrente. Non vi sarebbero, altresì, alcune indicazioni oggettive di una persecuzione statale rilevante in seguito alla partecipazione dell'insorgente alla prima guerra in Cecenia. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso il loro Paese d'origine come ammissibile, esigibile e possibile.
E. 6 Nel gravame, i ricorrenti hanno ribadito il racconto presentato nel corso della procedura d'asilo e ritenuto il provvedimento litigioso incomprensibile sotto diversi punti di vista. Da un lato, i ricorrenti hanno censurato la sintassi e la costruzione grammaticale dello stesso, dall'altro lato, essi hanno reputato il proprio racconto preciso e ricco di dettagli. Peraltro, ritengono che non si possa pretendere dal ricorrente di essere in grado di elencare in dettaglio i motivi per i quali il fratello avrebbe deciso di combattere. Per di più, essi hanno sottolineato la propria incomprensione in merito alla censura da parte dell'autorità inferiore, in merito all'attività di poliziotto del ricorrente e la sua mancata conoscenza delle circostanze in caso di un suo rientro in Patria. Inoltre, la liberazione del ricorrente sarebbe stata frutto di corruzione e, di conseguenza, sarebbe facilmente credibile, vista la vasta corruzione del sistema di governo in Inguscezia (richiamato in proposito, un rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]). Di conseguenza, il ricorrente sarebbe esposto ad un pericolo concreto in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, motivo per il quale, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati non sarebbe da ritenere, al momento, ragionevolmente esigibile.
E. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 8 Nella fattispecie, le dichiarazioni in materia d'asilo rese dai ricorrenti, nella misura in cui si riferiscono a fatti aventi un legame di causalità temporale con l'espatrio, si esauriscono in mere affermazioni di parte, vaghe, generiche e contrarie alla logica dell'agire come pure non corroborate da elementi di seria consistenza. In particolare ed a titolo esemplificativo, il ricorrente non è stato in grado di presentare alcun documento che provi i due fermi subiti. Inoltre, l'insorgente ha dichiarato di essere stato liberato grazie all'aiuto di suo zio (o cugino, a seconda delle versioni), il quale avrebbe usato i suoi contatti, oppure corrotto dei funzionari, senza tuttavia essere in grado di fornire alcun dettaglio sulle modalità di tale scarcerazione (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2005, pag. 10, D/47 e D/48). Peraltro, non è credibile che lo zio lo avrebbe aiutato ad uscire dal carcere e, allo stesso tempo, gli avrebbe consigliato di lasciare immediatamente il Paese ed aiutato in tal senso (cfr. ibidem, pag. 9, D/40 e pag. 10, D/41), ritenuto che lo zio sarebbe una persona molto importante in seno al Ministero degli Affari Interni (cfr. ibidem, pag. 9, D/48). Pertanto, come egli, secondo le dichiarazioni del ricorrente, ha potuto liberare l'insorgente, allo stesso modo avrebbe dovuto anche essere in grado di proteggerlo in patria da una successiva carcerazione. Inoltre, a prescindere da ciò, in relazione ad un eventuale rischio fondato di persecuzione in caso di rientro nel suo Paese d'origine, questo Tribunale osserva che, nel corso dell'audizione complementare del 9 novembre 2005 (cfr. pag. 2), egli ha affermato che un suo parente gli avrebbe detto che potrebbe tornare in Patria, obiettando, però, che senza soldi non si può fare nulla. Tuttavia, alla domanda relativa all'importo che gli servisse a tale scopo, egli ha risposto, in maniera sorprendente, che i soldi non sarebbero per lui un problema. Ques'ultima affermazione, secondo codesto Tribunale, mal si sposa con quanto può essere verosimilmente interpretato come il senso dell'obiezione precedente, ovvero la necessità di avere dei soldi per potere ritornare a casa sua. Inoltre, anche l'affermazione secondo cui non sarebbe ricercato ufficialmente, ma ufficiosamente, senza peraltro sapere dare delle spiegazioni precise in merito, stride con la precedente dichiarazione secondo cui potrebbe tornare in Patria. Infine, le allegazioni del ricorrente - rese in seguito allo scetticismo dimostrato dal collaboratore dell'UFM, visto quanto poco il ricorrente medesimo conosce la sua situazione - secondo cui non chiede una decisione positiva o il diritto di soggiornare nel nostro Paese, ma che desidera unicamente guadagnare del tempo, circa sei mesi, per potere trovare una via per risolvere il suo caso (cfr. ibidem, pag. 2), inducono a ritenere che lo stesso abbia pensato bene di ridimensionare le sue richieste giocando la carta dello statuto provvisorio. Tale comportamento, che non è riconoscibile come quello di una persona effettivamente perseguitata e con un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro nel proprio Paese d'origine, mina sensibilmente la credibilità di un racconto già di per sé confuso, povero di dettagli congruenti. Del resto, anche il fatto che nel 2008 i ricorrenti abbiano chiesto l'aiuto al ritorno per ritornare in Patria, sebbene abbiano cambiato idea in seguito, conferma quanto precedentemente esposto. In considerazione di quanto precede, questo Tribunale considera inverosimili le allegazioni dei ricorrente in materia d'asilo.
E. 9 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Ritenuto quanto precede, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-durali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 11.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Inguscezia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
E. 11.2.2.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 11.2.2.2 Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16, consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, essi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, in virtù della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem, consid. 6a e GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pagg. 110 e seg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Russia in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile.
E. 11.2.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 11.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
E. 11.3.2 Il TAF osserva nondimeno che nonostante la situazione di sicurezza generale nel Caucaso del nord sia rimasta tesa, nel Paese d'origine dei ricorrenti non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 11.3.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo personale. I ricorrenti godono di una certa esperienza professionale (il ricorrente come montatore di impianti elettrici, meccanico di auto e poliziotto e la ricorrente come insegnante di fisica e matematica [cfr. verbali d'audizione del 23 febbraio 2005, pagg. 2 e 4]) e non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Inoltre, in patria dispongono di una solida rete sociale. La ricorrente ha, infatti, dichiarato che a I._______ abitano i genitori, il fratello e la sorella (cfr. verbale d'audizione del 23 febbraio 2005, pag. 3 D/12), mentre il ricorrente ha menzionato, nel corso del suo racconto, dei parenti a G._______ e di avere vissuto presso sua zia nel 2005 a I._______ (cfr. verbali d'audizione del 23 febbraio 2005, pag. 5 e del 1° marzo 2005, pagg. 6-9, D/29/32/38 e 40). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
E. 11.3.4 Questo Tribunale rileva, che nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr. conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza segnatamente i seguenti criteri: l'età, la maturità, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare, la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare, quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche del suo ulteriore inserimento sociale. Infine, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. sentenze del TAF E-4465/2006 del 16 dicembre 2008 e D-3357/2006 del 9 luglio 2009).
E. 11.3.5 Nella fattispecie, i cinque anni di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dei figli degli insorgenti. Infatti, anche se si può partire dal presupposto che i figli C._______ e D._______ abbiano frequentato negli ultimi anni le scuole nel nostro Paese, vale sottolineare che essi hanno trascorso i primi dodici, rispettivamente sette anni dell'infanzia in Russia e sono ancora caratterizzati dalla cultura ed il modo di vivere dei genitori. Ciò vale anche per la figlia E._______, nata in Svizzera nel 2006 (cfr. sentenza del TAF D-3284/2006 del 5 dicembre 2008, consid. 5.3). Per di più, gli insorgenti non hanno familiari in Svizzera. Non si può, dunque, partire dal presupposto che i figli dei ricorrenti abbiano raggiunto un avanzato grado di integrazione nel nostro Paese. Di conseguenza, non v'è motivo di ritenere che gli stessi, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante, ritenuto segnatamente che il loro grado d'integrazione dal profilo socioculturale è maggiore in Russia che in Svizzera. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Russia, anche dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo, giusta l'art. 3 CDF.
E. 11.3.6 Infine, nonostante i ricorrenti abbiano presentato una domanda d'asilo cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se i medesimi si trovino in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso agli insorgenti esula dall'ambito procedurale del caso di specie.
E. 11.3.7 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.
E. 11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni sopra indicate. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 12 Ritenute le conclusioni dei ricorrenti prive di possibilità di successo, la richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) M._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5540/2006 {T 0/2} Sentenza del 6 maggio 2010 Composizione Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, B._______, C._______, D._______ e E._______, Federazione russa, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 gennaio 2006 / N [...]. Fatti: A. A.a Il 6 febbraio 2005, gli interessati, unitamente ai loro figli C._______ e D._______, cittadini russi di etnia inguscia, hanno inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 23 febbraio 2005 e del 1° marzo 2005) di essere espatriati in data 13 gennaio 2005, a causa delle attività del fratello dell'interessato nel corso del secondo conflitto ceceno come combattente contro le forze federali. Il 24 maggio 2002, infatti, l'interessato si sarebbe trovato a casa del padre, quando una squadra di sette o otto persone mascherate e in uniforme avrebbero cercato il fratello, a quel momento presente nell'orto di casa. In tale occasione, l'interessato e suo padre sarebbero stati picchiati. In seguito all'aggressione l'interessato si sarebbe risvegliato in una cella a F._______, dove sarebbe stato interrogato e vi sarebbe rimasto per tre giorni. Il padre sarebbe morto in seguito alle contusioni subite, mentre il fratello sarebbe riuscito a fuggire. Dopodiché, il 23 giugno 2003, l'interessato, quando si trovava a G._______ per la morte di suo zio, sarebbe venuto a sapere da suo cugino di essere stato cercato dalle autorità nella sua abitazione. Da quel momento, egli non sarebbe più tornato a casa, ma si sarebbe nascosto presso i suoi familiari a G._______, H._______ e I._______. Nonostante ciò, il 5 gennaio 2005, sarebbe stato arrestato a casa della zia e condotto con un veicolo "UAZ" (sigla utilizzata per i veicoli destinati ai militari) in un edificio appartenente ai Servizi federali per la sicurezza della Federazione russa (FSB), dove lo avrebbero interrogato, picchiato e rinchiuso per alcuni giorni, prima di portarlo in un garage, dove lo avrebbero buttato in una fossa con altre due persone cecene. Dopo dieci o dodici ore lo avrebbero fatto uscire e riportato nel luogo precedente e nuovamente interrogato. Dopo alcuni giorni, il 12 gennaio 2005, l'interessato, in attesa del trasferimento in un'altra prigione per essere processato (per partecipazione alla guerra ed aiuto ai combattenti), sarebbe stato liberato da uno zio del padre (impiegato nel Ministero degli Affari Interni). Il 13 gennaio 2005, gli interessati si sarebbero recati da J._______ in minibus fino a K._______, da dove avrebbero proseguito, in data 5 febbraio 2005 e sempre in minibus, fino a L._______ pagando USD 6'000.- ai passatori. A.b Nell'ambito dell'audizione complementare del 9 novembre 2005, l'interessato ha dichiarato di avere appreso da suo zio di potere rientrare nel suo Paese d'origine, pur essendo ricercato ufficiosamente dai FSB. Inoltre, egli ha rilevato di avere bisogno di un po' di tempo per potere organizzare il suo rientro in Patria. A.c L'interessata non ha presentato motivi d'asilo legati alla propria persona, ma ha dichiarato di essere espatriata a causa dei problemi del marito. B. Il 12 gennaio 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo degli interessati. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento di quest'ultimi dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Federazione russa. C. Il 13 febbraio 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un approfondimento ed una nuova valutazione della fattispecie, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno, altresì, presentato domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 2 marzo 2006, è nata a Lugano E._______, figlia degli interessati. E. Il 9 maggio 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. F. Il 30 giugno 2006, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Infatti, A._______ non sarebbe stato in grado, malgrado il legame stretto con il fratello, di riferire i motivi, per i quali quest'ultimo sarebbe stato attivo durante la seconda guerra in Cecenia. Inoltre, detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni presentate nel corso della procedura prive di sostanza ed inconcepibili. Peraltro, il ricorrente, quale ex-poliziotto e nipote di un importante personaggio in seno al Ministero degli Affari Interni, si sarebbe dovuto adoperare per ottenere informazioni riguardo ai presunti pericoli a cui andrebbe in contro in caso di rientro in Patria. Egli avrebbe, invece, più volte ripetuto di potere tornare nel suo Paese d'origine, rispettivamente di avere bisogno di più tempo affinché i suoi problemi in loco vengano risolti. Per di più, l'UFM ha ritenuto incomprensibile ed inverosimile la narrazione della presunta liberazione del ricorrente. Non vi sarebbero, altresì, alcune indicazioni oggettive di una persecuzione statale rilevante in seguito alla partecipazione dell'insorgente alla prima guerra in Cecenia. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso il loro Paese d'origine come ammissibile, esigibile e possibile. 6. Nel gravame, i ricorrenti hanno ribadito il racconto presentato nel corso della procedura d'asilo e ritenuto il provvedimento litigioso incomprensibile sotto diversi punti di vista. Da un lato, i ricorrenti hanno censurato la sintassi e la costruzione grammaticale dello stesso, dall'altro lato, essi hanno reputato il proprio racconto preciso e ricco di dettagli. Peraltro, ritengono che non si possa pretendere dal ricorrente di essere in grado di elencare in dettaglio i motivi per i quali il fratello avrebbe deciso di combattere. Per di più, essi hanno sottolineato la propria incomprensione in merito alla censura da parte dell'autorità inferiore, in merito all'attività di poliziotto del ricorrente e la sua mancata conoscenza delle circostanze in caso di un suo rientro in Patria. Inoltre, la liberazione del ricorrente sarebbe stata frutto di corruzione e, di conseguenza, sarebbe facilmente credibile, vista la vasta corruzione del sistema di governo in Inguscezia (richiamato in proposito, un rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]). Di conseguenza, il ricorrente sarebbe esposto ad un pericolo concreto in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, motivo per il quale, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati non sarebbe da ritenere, al momento, ragionevolmente esigibile. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 8. Nella fattispecie, le dichiarazioni in materia d'asilo rese dai ricorrenti, nella misura in cui si riferiscono a fatti aventi un legame di causalità temporale con l'espatrio, si esauriscono in mere affermazioni di parte, vaghe, generiche e contrarie alla logica dell'agire come pure non corroborate da elementi di seria consistenza. In particolare ed a titolo esemplificativo, il ricorrente non è stato in grado di presentare alcun documento che provi i due fermi subiti. Inoltre, l'insorgente ha dichiarato di essere stato liberato grazie all'aiuto di suo zio (o cugino, a seconda delle versioni), il quale avrebbe usato i suoi contatti, oppure corrotto dei funzionari, senza tuttavia essere in grado di fornire alcun dettaglio sulle modalità di tale scarcerazione (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2005, pag. 10, D/47 e D/48). Peraltro, non è credibile che lo zio lo avrebbe aiutato ad uscire dal carcere e, allo stesso tempo, gli avrebbe consigliato di lasciare immediatamente il Paese ed aiutato in tal senso (cfr. ibidem, pag. 9, D/40 e pag. 10, D/41), ritenuto che lo zio sarebbe una persona molto importante in seno al Ministero degli Affari Interni (cfr. ibidem, pag. 9, D/48). Pertanto, come egli, secondo le dichiarazioni del ricorrente, ha potuto liberare l'insorgente, allo stesso modo avrebbe dovuto anche essere in grado di proteggerlo in patria da una successiva carcerazione. Inoltre, a prescindere da ciò, in relazione ad un eventuale rischio fondato di persecuzione in caso di rientro nel suo Paese d'origine, questo Tribunale osserva che, nel corso dell'audizione complementare del 9 novembre 2005 (cfr. pag. 2), egli ha affermato che un suo parente gli avrebbe detto che potrebbe tornare in Patria, obiettando, però, che senza soldi non si può fare nulla. Tuttavia, alla domanda relativa all'importo che gli servisse a tale scopo, egli ha risposto, in maniera sorprendente, che i soldi non sarebbero per lui un problema. Ques'ultima affermazione, secondo codesto Tribunale, mal si sposa con quanto può essere verosimilmente interpretato come il senso dell'obiezione precedente, ovvero la necessità di avere dei soldi per potere ritornare a casa sua. Inoltre, anche l'affermazione secondo cui non sarebbe ricercato ufficialmente, ma ufficiosamente, senza peraltro sapere dare delle spiegazioni precise in merito, stride con la precedente dichiarazione secondo cui potrebbe tornare in Patria. Infine, le allegazioni del ricorrente - rese in seguito allo scetticismo dimostrato dal collaboratore dell'UFM, visto quanto poco il ricorrente medesimo conosce la sua situazione - secondo cui non chiede una decisione positiva o il diritto di soggiornare nel nostro Paese, ma che desidera unicamente guadagnare del tempo, circa sei mesi, per potere trovare una via per risolvere il suo caso (cfr. ibidem, pag. 2), inducono a ritenere che lo stesso abbia pensato bene di ridimensionare le sue richieste giocando la carta dello statuto provvisorio. Tale comportamento, che non è riconoscibile come quello di una persona effettivamente perseguitata e con un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro nel proprio Paese d'origine, mina sensibilmente la credibilità di un racconto già di per sé confuso, povero di dettagli congruenti. Del resto, anche il fatto che nel 2008 i ricorrenti abbiano chiesto l'aiuto al ritorno per ritornare in Patria, sebbene abbiano cambiato idea in seguito, conferma quanto precedentemente esposto. In considerazione di quanto precede, questo Tribunale considera inverosimili le allegazioni dei ricorrente in materia d'asilo. 9. Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Ritenuto quanto precede, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-durali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 11.2 11.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Inguscezia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. 11.2.2 11.2.2.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.2.2.2 Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16, consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, essi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, in virtù della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem, consid. 6a e GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pagg. 110 e seg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Russia in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. 11.2.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.3 11.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). 11.3.2 Il TAF osserva nondimeno che nonostante la situazione di sicurezza generale nel Caucaso del nord sia rimasta tesa, nel Paese d'origine dei ricorrenti non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.3.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo personale. I ricorrenti godono di una certa esperienza professionale (il ricorrente come montatore di impianti elettrici, meccanico di auto e poliziotto e la ricorrente come insegnante di fisica e matematica [cfr. verbali d'audizione del 23 febbraio 2005, pagg. 2 e 4]) e non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Inoltre, in patria dispongono di una solida rete sociale. La ricorrente ha, infatti, dichiarato che a I._______ abitano i genitori, il fratello e la sorella (cfr. verbale d'audizione del 23 febbraio 2005, pag. 3 D/12), mentre il ricorrente ha menzionato, nel corso del suo racconto, dei parenti a G._______ e di avere vissuto presso sua zia nel 2005 a I._______ (cfr. verbali d'audizione del 23 febbraio 2005, pag. 5 e del 1° marzo 2005, pagg. 6-9, D/29/32/38 e 40). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 11.3.4 Questo Tribunale rileva, che nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr. conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza segnatamente i seguenti criteri: l'età, la maturità, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare, la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare, quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche del suo ulteriore inserimento sociale. Infine, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. sentenze del TAF E-4465/2006 del 16 dicembre 2008 e D-3357/2006 del 9 luglio 2009). 11.3.5 Nella fattispecie, i cinque anni di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dei figli degli insorgenti. Infatti, anche se si può partire dal presupposto che i figli C._______ e D._______ abbiano frequentato negli ultimi anni le scuole nel nostro Paese, vale sottolineare che essi hanno trascorso i primi dodici, rispettivamente sette anni dell'infanzia in Russia e sono ancora caratterizzati dalla cultura ed il modo di vivere dei genitori. Ciò vale anche per la figlia E._______, nata in Svizzera nel 2006 (cfr. sentenza del TAF D-3284/2006 del 5 dicembre 2008, consid. 5.3). Per di più, gli insorgenti non hanno familiari in Svizzera. Non si può, dunque, partire dal presupposto che i figli dei ricorrenti abbiano raggiunto un avanzato grado di integrazione nel nostro Paese. Di conseguenza, non v'è motivo di ritenere che gli stessi, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante, ritenuto segnatamente che il loro grado d'integrazione dal profilo socioculturale è maggiore in Russia che in Svizzera. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Russia, anche dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo, giusta l'art. 3 CDF. 11.3.6 Infine, nonostante i ricorrenti abbiano presentato una domanda d'asilo cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se i medesimi si trovino in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso agli insorgenti esula dall'ambito procedurale del caso di specie. 11.3.7 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie. 11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni sopra indicate. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Ritenute le conclusioni dei ricorrenti prive di possibilità di successo, la richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) M._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: