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D-5469/2023

D-5469/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-27 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a La richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 7 mag- gio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}] – 4/2). A.b Il 27 giugno 2023, la richiedente ha presentato alla SEM, tramite scritto spontaneo, sei mezzi di prova, in copia, a sostegno della propria domanda d’asilo (cfr. n. 17/2). A.c In data 21 luglio 2023, la SEM ha svolto l’audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. n. 20/18), in presenza della rappresentante legale della ri- chiedente. A.d Tramite decisione datata 26 luglio 2023 (cfr. n. 21/2), notificata il me- desimo giorno (cfr. n. 22/1), la domanda d’asilo della richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata. A.e Sempre con decisione datata 26 luglio 2023, la SEM ha attribuito la richiedente al Cantone Lucerna (cfr. n. 25/5). B. Tramite decisione del 6 settembre 2023 (cfr. n. 27/8), notificata l’8 settem- bre 2023 (cfr. n. 28/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata all’interessata ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione da parte del Canton Lucerna. C. Il 20 settembre 2023, la nuova rappresentanza legale della richiedente, le- gittimandosi in quanto tale, ha inoltrato una domanda di esame degli atti alla SEM (cfr. n. 29/1-31/1), che è le stata concessa il 22 settembre 2023 (cfr. n. 32/1). D. In data 9 ottobre 2023 (cfr. atto elettronico) la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo princi- pale, l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello status di rifugiato. A titolo subordinato, l’insorgente ha postulato la conces- sione dell’ammissione provvisoria o, in alternativa, la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell’istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Ella ha inoltre presentato istanze di concessione

D-5469/2023 Pagina 3 dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, nonché ha protestato tasse e spese. Al ricorso ha allegato, in copia, la procura e la decisione impugnata. E. Mediante decisione incidentale del 19 ottobre 2023, il Tribunale ha re- spinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, invi- tando la ricorrente a versare, entro il 3 novembre 2023, un anticipo di fr. 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Tale anticipo è stato tempestivamente versato il 1° novembre 2023. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin- colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è

D-5469/2023 Pagina 4 deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribu- nale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Sentita sui motivi d’asilo, la richiedente ha dichiarato – in sunto e per quanto qui di rilievo – di essere cittadina colombiana e venezuelana, spo- sata e madre di due figli. Nata e cresciuta in Venezuela, nel 2016 si sarebbe trasferita in Colombia a causa della crisi umanitaria e delle proteste che hanno interessato predetto Paese. In Colombia, ella avrebbe avviato delle attività commerciali, segnatamente un ristorante a B._______, due super- mercati a C._______ ed una pagina virtuale di vendita di prodotti alimen- tari. A partire dal 2020, vi sarebbero state delle liti con il vicino di casa, che sarebbe legato al gruppo paramilitare “D._______”, conosciuto per ten- denze xenofobe. In particolare, la ricorrente sarebbe stata aggredita ver- balmente e minacciata di morte dal vicino a dicembre 2022 e le sarebbe stato estorto del denaro dal gruppo “D._______” a partire da agosto 2022 a causa delle sue fiorenti attività commerciali. La ricorrente avrebbe de- nunciato il vicino di casa per minacce il 9 dicembre 2022 e il 28 dicem- bre 2022 successivo e avrebbe ottenuto in entrambe le occasioni un ordine di protezione – dei quali non avrebbe tuttavia mai beneficiato – mentre non avrebbe denunciato le estorsioni subite dal gruppo precitato a causa di un proprio timore per la propria incolumità. Il 23 aprile 2023, la ricorrente si sarebbe recata in procura per una conciliazione con i vicini, che nondimeno non avrebbe avuto luogo. Fuori dalla procura, sarebbe stata avvicinata da membri del gruppo “D._______”, i quali le avrebbero intimato di pagare un’ingente somma di denaro e di abbandonare le denunce nei confronti del vicino, nonché l’avrebbero obbligata a lasciare il proprio domicilio (“sposta- mento forzato”) e a consegnare loro il suo veicolo. Dopo tale avvenimento, la ricorrente e la sua famiglia avrebbero lasciato immediatamente la loro abitazione, che sarebbe stata in seguito saccheggiata, e si sarebbero re- cati a casa di un amico. In prosieguo, la ricorrente avrebbe ricevuto una telefonata, durante la quale sarebbe stata minacciata di morte qualora non avesse pagato. Inoltre, dopo il trasferimento, la ricorrente avrebbe condi- viso la sua esperienza con una persona che, a sua volta, avrebbe subito uno spostamento forzato. Quest’ultima avrebbe divulgato il racconto alla radio, provocando nuove minacce nei confronti della ricorrente. Il 25 aprile 2023, grazie al sostegno della “Casa delle donne”, la ricorrente avrebbe sporto denuncia per le estorsioni subite presso l’Unità delle vit- time, la quale impiegherebbe tre mesi per decidere sul riconoscimento

D-5469/2023 Pagina 5 come vittima. Tuttavia, per i motivi sovraesposti, la ricorrente avrebbe de- ciso di partire il 2 maggio 2023. 4.2 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto che le dichiara- zioni della richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il riconosci- mento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Innanzitutto, la SEM ha evidenziato che, secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall’autore della per- secuzione, ma dalla possibilità di ottenere protezione adeguata contro di essa. Pertanto, una persecuzione inflitta da terzi, come nel caso in esame le minacce dei vicini di casa, è rilevante se lo Stato non può o non vuole offrire protezione. A tal proposito, l’autorità inferiore ha osservato che, dopo aver interposto due denunce per tali minacce presso le preposte autorità colombiane e aver ricevuto due ordini di protezione, nonché essersi recata in procura per una conciliazione, la ricorrente non avrebbe concretamente subito alcunché, da cui si evincerebbe l’attenzione delle autorità colom- biane nei confronti della stessa. In aggiunta, la Colombia disporrebbe, in linea di principio, di strutture per proteggere i propri cittadini, segnatamente di un apparato di polizia e di un sistema giudiziario relativamente adeguati. Nel caso concreto, non emergerebbero elementi seri e convincenti – al di là di ipotesi e considerazioni generali – atti a dimostrare che la ricorrente non avrebbe effettivamente ottenuto protezione dalle autorità colombiane, tanto più

Erwägungen (27 Absätze)

E. 5.1 In primo luogo, occorre esaminare la censura formale avanzata dalla ricorrente nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incom- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, in quanto è suscettibile di condurre alla cassazione della decisione impu- gnata (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). In particolare, l’insor- gente lamenta che la SEM avrebbe dovuto chiarire i fatti rilevanti nonché la situazione in Colombia in modo più dettagliato (cfr. p.ti 36-37 e 39, pag. 12 del ricorso).

E. 5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3 Nella presente fattispecie, il Tribunale rileva che dalle generiche e per nulla sostanziate allegazioni addotte in sede ricorsuale circa le presunte carenze formali, non si ravvedono quali ulteriori accertamenti l’autorità in- feriore avrebbe dovuto intraprendere per analizzare il caso di specie. La ricorrente ha fatto valere, in sostanza, di essere stata minacciata dal vicino di casa – fatto per cui ha sporto denuncia presso le autorità – nonché di essere stata vittima di estorsione da parte del gruppo “D._______” e di aver subito uno spostamento forzato (cfr. supra

D-5469/2023 Pagina 7 consid. 4.1). Da parte sua, la SEM, nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo, ha posto ulteriori domande alla richiedente al fine di chiarire taluni aspetti del suo racconto. Pertanto, considerati i motivi d’asilo della ricor- rente ed i mezzi di prova versati agli atti, agli occhi del Tribunale non risulta trattarsi di un caso complesso che avrebbe necessitato accertamenti sup- plementari da parte della SEM. Inoltre, il Tribunale ritiene che tali asserti di carattere generale non giustifichino un approfondimento sulla situazione in Colombia, per la cui valutazione la SEM si è riferita alla giurisprudenza ri- levante. Il Tribunale osserva, in aggiunta, che la sola circostanza che la ricorrente – come si evince dai suoi asserti ricorsuali – non sia d’accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta, non comporta una violazione del principio inquisitorio.

E. 5.4 Pertanto, la doglianza formale va integralmente respinta.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3 Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussi- diarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecu- zioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).

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E. 6.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).

E. 7.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva – così come ritenuto dall’autorità inferiore – che quanto riferito dalla ricorrente non permette di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. Difatti, gli episodi addotti riguardano minacce e estor- sioni che sarebbero state inflitte alla ricorrente da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale (cfr. supra consid. 6.3), ella avrebbe dapprima dovuto esaurire tutte le possibilità di protezione all’interno del proprio Paese d’origine, la Colombia, prima di ri- chiedere protezione in Svizzera. In particolare, dagli atti risulta che la ricor- rente abbia potuto rivolgersi in molteplici occasioni alle autorità in relazione alle minacce ricevute dai vicini, denunciando le asserite intimidazioni subite (cfr. n. 20/18, D68, D81, D84-D92) e organizzando una conciliazione (cfr.

n. 20/18, D68, D123-130). Le autorità, da parte loro, hanno dimostrato di essere disposte a proteggerla, emanando due ordini di protezione nei suoi confronti (cfr. n. 20/18, D68, D88-D92). Pertanto, nulla avrebbe impedito alla ricorrente di rivolgersi alle autorità anche in relazione alle estorsioni e allo spostamento forzato subiti. Non vi sono, difatti, nel caso in esame ele- menti concreti che indichino che non avrebbe ricevuto protezione anche in tale circostanza, se l’avesse richiesta, soprattutto considerando la fiducia che la ricorrente ha asserito di riporre nella giustizia colombiana (cfr.

n. 20/18, D122). In aggiunta, il Tribunale rileva che dopo essersi rivolta all’Unità delle vittime – peraltro tramite l’aiuto della “Casa della donna” – la ricorrente non ha atteso il necessario decorso di tre mesi ed è espatriata la settimana successiva. Infine, la ricorrente ha indicato di essersi trasferita diverse volte, avendo vissuto dapprima in Venezuela e successivamente in Colombia, segnatamente a B._______, a C._______ e nel quartiere di E._______, vicino a B._______ (cfr. n. 20/18, D9-D15). Pertanto, ella avrebbe anche potuto stabilirsi altrove nel Paese d’origine per eventual- mente sottrarsi ai problemi descritti, conto tenuto che tali atti sarebbero tutti avvenuti a Bello.

E. 7.2 Per quanto riguarda i nuovi fatti allegati in sede di ricorso, segnata- mente la non contestazione da parte dell’autorità inferiore del pericolo per la vita e l’integrità fisica della ricorrente, anche in quanto cittadina venezue- lana, il Tribunale osserva che tale pericolo non sussiste, poiché – come sovraesposto (cfr. supra consid. 7.1) – la ricorrente dispone di un’adeguata

D-5469/2023 Pagina 9 protezione e di alternative di protezione all’interno del Paese d’origine. In aggiunta, la ricorrente nel proprio ricorso si è dilungata nell’esposizione ge- nerale del contesto socio-politico della Colombia, in particolare l’incapacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, senza tuttavia circo- stanziare, nel caso specifico, in che modo lo Stato colombiano non sia stato in grado o non abbia voluto adempiere i suoi compiti di protezione nei con- fronti della ricorrente. A titolo abbondanziale, per quanto riguarda l’afferma- zione secondo cui la famiglia della ricorrente vivrebbe nascosta, il Tribunale rileva che, a distanza di due anni, non emergono dagli atti elementi concreti a sostegno di tale allegazione.

E. 7.3 In merito alla documentazione e ai mezzi di prova presentati dalla ri- corrente nella procedura di prima istanza, il Tribunale ritiene che gli stessi non siano idonei a sostenere le allegazioni della ricorrente. La ricorrente ha presentato, difatti, quali mezzi di prova la carta d’identità colombiana del marito; la conferma dell’Unità per il sostegno alle vittime relativa alla dichia- razione del 2 luglio 2019, in cui la richiedente affermava di essere vittima di trasferimento forzato e di minacce; la denuncia del 25 dicembre 2022 per minacce da parte dei vicini; la conferma dell’Unità delle vittime relativa alla denuncia del 22 luglio 2017 per minacce e trasferimento forzato; la co- municazione dell’amministratore dell’unità residenziale riguardo a un’udienza di conciliazione con il vicino; la sentenza di primo grado del Tribunale penale del circuito di C._______, in cui si accoglie la richiesta dell’interessata di adottare provvedimenti amministrativi contro il compor- tamento del vicino. Il Tribunale rileva che tali mezzi di prova si riferiscono unicamente ad eventi antecedenti a quelli rilevanti per il caso in esame e alle controversie con i vicini, senza tuttavia dimostrare l’incapacità delle autorità colombiane di offrirle protezione. Pertanto, l’interessata non è stata in grado di fornire né durante l’audizione d’asilo né in sede ricorsuale ele- menti concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di prote- zione da parte delle autorità del proprio Paese d’origine.

E. 7.4 Ne discende quindi che né le censure sollevate in sede ricorsuale né i mezzi di prova presentati sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla rilevanza dei motivi d’asilo addotti dalla ricorrente ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 8 In conclusione, i motivi d’asilo addotti dall’interessata non soddisfano le condizioni di rilevanza previste dall’art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione

D-5469/2023 Pagina 10 dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla deci- sione impugnata.

E. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entrata nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 9.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.

E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 10.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha fatto valere che l’esecuzione dell’al- lontanamento sarebbe inammissibile, in quanto – postulando sostanzial- mente quanto asserito in precedenza (cfr. supra consid. 4.3) – la sua atti- vità professionale la esporrebbe al rischio di subire trattamenti contrari agli artt. 3 CEDU e 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), nonché alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED, RS 0.103.3). Inoltre, ella ha genericamente contestato che l’esecuzione dell’allontanamento non sa- rebbe ragionevolmente esigibile data la situazione di pericolosità genera- lizzata in Colombia, segnatamente la mancanza di protezione da parte dello Stato colombiano.

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E. 11.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) espo- sti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente in Colombia.

E. 11.2 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del prin- cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in rela- zione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l’esecuzione dell’allontanamento è am- missibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 11.3 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Colombia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sen- tenza del TAF D-4272/2022 del 5 giugno 2024 consid. 8.3.2 e rif. cit.). A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente ha dichiarato di stare economicamente bene e di sentirsi stabile in Colombia (cfr. n. 20/18, D122). La ricorrente è una giovane donna (classe 1995), in buona salute, con diverse esperienze lavorative e capace di avviare varie attività com- merciali di successo (cfr. n. 20/18, D29, D31-39), circostanze che lasciano presumere che ella potrà facilmente reinserirsi nel contesto socio-profes- sionale colombiano. Inoltre, può contare sulla presenza di una reta fami- gliare in Colombia, segnatamente il marito, i due figli, la madre e la sorella minore, che vivrebbero tuttora insieme (cfr. p.to 23, pag. 9 del ricorso). A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da rite- nere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

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E. 11.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 11.5 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 12 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.

E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dall’insorgente in data 1° novembre 2023.

E. 14 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5469/2023 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 1° novem- bre 2023. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5469/2023 Sentenza del 27 maggio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), Colombia, patrocinata dall'avv. Lea Hungerbühler e Ursina Storrer, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 settembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a La richiedente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 maggio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}] - 4/2). A.b Il 27 giugno 2023, la richiedente ha presentato alla SEM, tramite scritto spontaneo, sei mezzi di prova, in copia, a sostegno della propria domanda d'asilo (cfr. n. 17/2). A.c In data 21 luglio 2023, la SEM ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. n. 20/18), in presenza della rappresentante legale della richiedente. A.d Tramite decisione datata 26 luglio 2023 (cfr. n. 21/2), notificata il medesimo giorno (cfr. n. 22/1), la domanda d'asilo della richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata. A.e Sempre con decisione datata 26 luglio 2023, la SEM ha attribuito la richiedente al Cantone Lucerna (cfr. n. 25/5). B. Tramite decisione del 6 settembre 2023 (cfr. n. 27/8), notificata l'8 settembre 2023 (cfr. n. 28/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione da parte del Canton Lucerna. C. Il 20 settembre 2023, la nuova rappresentanza legale della richiedente, legittimandosi in quanto tale, ha inoltrato una domanda di esame degli atti alla SEM (cfr. n. 29/1-31/1), che è le stata concessa il 22 settembre 2023 (cfr. n. 32/1). D. In data 9 ottobre 2023 (cfr. atto elettronico) la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello status di rifugiato. A titolo subordinato, l'insorgente ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria o, in alternativa, la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Ella ha inoltre presentato istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, nonché ha protestato tasse e spese. Al ricorso ha allegato, in copia, la procura e la decisione impugnata. E. Mediante decisione incidentale del 19 ottobre 2023, il Tribunale ha respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, invitando la ricorrente a versare, entro il 3 novembre 2023, un anticipo di fr. 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Tale anticipo è stato tempestivamente versato il 1° novembre 2023. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato - in sunto e per quanto qui di rilievo - di essere cittadina colombiana e venezuelana, sposata e madre di due figli. Nata e cresciuta in Venezuela, nel 2016 si sarebbe trasferita in Colombia a causa della crisi umanitaria e delle proteste che hanno interessato predetto Paese. In Colombia, ella avrebbe avviato delle attività commerciali, segnatamente un ristorante a B._______, due supermercati a C._______ ed una pagina virtuale di vendita di prodotti alimentari. A partire dal 2020, vi sarebbero state delle liti con il vicino di casa, che sarebbe legato al gruppo paramilitare "D._______", conosciuto per tendenze xenofobe. In particolare, la ricorrente sarebbe stata aggredita verbalmente e minacciata di morte dal vicino a dicembre 2022 e le sarebbe stato estorto del denaro dal gruppo "D._______" a partire da agosto 2022 a causa delle sue fiorenti attività commerciali. La ricorrente avrebbe denunciato il vicino di casa per minacce il 9 dicembre 2022 e il 28 dicembre 2022 successivo e avrebbe ottenuto in entrambe le occasioni un ordine di protezione - dei quali non avrebbe tuttavia mai beneficiato - mentre non avrebbe denunciato le estorsioni subite dal gruppo precitato a causa di un proprio timore per la propria incolumità. Il 23 aprile 2023, la ricorrente si sarebbe recata in procura per una conciliazione con i vicini, che nondimeno non avrebbe avuto luogo. Fuori dalla procura, sarebbe stata avvicinata da membri del gruppo "D._______", i quali le avrebbero intimato di pagare un'ingente somma di denaro e di abbandonare le denunce nei confronti del vicino, nonché l'avrebbero obbligata a lasciare il proprio domicilio ("spostamento forzato") e a consegnare loro il suo veicolo. Dopo tale avvenimento, la ricorrente e la sua famiglia avrebbero lasciato immediatamente la loro abitazione, che sarebbe stata in seguito saccheggiata, e si sarebbero recati a casa di un amico. In prosieguo, la ricorrente avrebbe ricevuto una telefonata, durante la quale sarebbe stata minacciata di morte qualora non avesse pagato. Inoltre, dopo il trasferimento, la ricorrente avrebbe condiviso la sua esperienza con una persona che, a sua volta, avrebbe subito uno spostamento forzato. Quest'ultima avrebbe divulgato il racconto alla radio, provocando nuove minacce nei confronti della ricorrente. Il 25 aprile 2023, grazie al sostegno della "Casa delle donne", la ricorrente avrebbe sporto denuncia per le estorsioni subite presso l'Unità delle vittime, la quale impiegherebbe tre mesi per decidere sul riconoscimento come vittima. Tuttavia, per i motivi sovraesposti, la ricorrente avrebbe deciso di partire il 2 maggio 2023. 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni della richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Innanzitutto, la SEM ha evidenziato che, secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere protezione adeguata contro di essa. Pertanto, una persecuzione inflitta da terzi, come nel caso in esame le minacce dei vicini di casa, è rilevante se lo Stato non può o non vuole offrire protezione. A tal proposito, l'autorità inferiore ha osservato che, dopo aver interposto due denunce per tali minacce presso le preposte autorità colombiane e aver ricevuto due ordini di protezione, nonché essersi recata in procura per una conciliazione, la ricorrente non avrebbe concretamente subito alcunché, da cui si evincerebbe l'attenzione delle autorità colombiane nei confronti della stessa. In aggiunta, la Colombia disporrebbe, in linea di principio, di strutture per proteggere i propri cittadini, segnatamente di un apparato di polizia e di un sistema giudiziario relativamente adeguati. Nel caso concreto, non emergerebbero elementi seri e convincenti - al di là di ipotesi e considerazioni generali - atti a dimostrare che la ricorrente non avrebbe effettivamente ottenuto protezione dalle autorità colombiane, tanto più considerando che la medesima ha dichiarato di non aver considerato uno spostamento interno poiché confidava nella giustizia colombiana. Inoltre, la SEM ha sottolineato che, in base al principio della sussidiarietà, chi ha un'alternativa di protezione all'interno del Paese non può avvalersi della protezione di uno Stato terzo. Nel caso in esame, poiché la ricorrente non avrebbe denunciato, nonostante la stretta relazione con le minacce subite dai vicini, le estorsioni del gruppo "D._______" alle autorità, ma soltanto all'Unità delle vittime - senza peraltro attendere il decorso di tre mesi - a causa del timore di dover lasciare il proprio domicilio, le stesse sarebbero irrilevanti. Ad ogni modo, tali persecuzioni sarebbero circoscritte soltanto a livello locale, perciò la ricorrente, vista la libertà di domicilio vigente in Colombia, avrebbe potuto recarsi in un'altra parte del Paese. 4.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha avversato le considerazioni dell'autorità inferiore. In particolare, a suo dire, la SEM non avrebbe contestato né che la ricorrente sarebbe stata effettivamente vittima di minacce ed estorsioni né la provenienza di tali atti. Quest'ultimi sarebbero indicativi di un pericolo per la vita e l'integrità fisica della ricorrente, che non troverebbe, difatti, protezione in Colombia, in quanto le autorità di suddetto Paese non avrebbero dato seguito alle denunce della ricorrente. Inoltre, la ricorrente non potrebbe trasferirsi in un'altra regione del Paese, poiché i gruppi paramilitari sarebbero presenti su tutto il territorio e i suoi famigliari vivrebbero attualmente nascosti. Le precedenti affermazioni sono state accompagnate da lunghe esposizioni di carattere generale sul contesto socio-politico della Colombia, segnatamente riguardo agli episodi di estorsione da parte di gruppi armati e all'incapacità dello Stato di proteggere i propri cittadini. In aggiunta, la ricorrente ha rammentato di essere una cittadina venezuelana in Colombia e che, in quanto tale, verrebbe discriminata. Tuttavia, ha precisato che non le sarebbe possibile fare ritorno in Venezuela. 5. 5.1 In primo luogo, occorre esaminare la censura formale avanzata dalla ricorrente nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, in quanto è suscettibile di condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2;Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor demBundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). In particolare, l'insorgente lamenta che la SEM avrebbe dovuto chiarire i fatti rilevanti nonché la situazione in Colombia in modo più dettagliato (cfr. p.ti 36-37 e 39, pag. 12 del ricorso). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Nella presente fattispecie, il Tribunale rileva che dalle generiche e per nulla sostanziate allegazioni addotte in sede ricorsuale circa le presunte carenze formali, non si ravvedono quali ulteriori accertamenti l'autorità inferiore avrebbe dovuto intraprendere per analizzare il caso di specie. La ricorrente ha fatto valere, in sostanza, di essere stata minacciata dal vicino di casa - fatto per cui ha sporto denuncia presso le autorità - nonché di essere stata vittima di estorsione da parte del gruppo "D._______" e di aver subito uno spostamento forzato (cfr. supra consid. 4.1). Da parte sua, la SEM, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, ha posto ulteriori domande alla richiedente al fine di chiarire taluni aspetti del suo racconto. Pertanto, considerati i motivi d'asilo della ricorrente ed i mezzi di prova versati agli atti, agli occhi del Tribunale non risulta trattarsi di un caso complesso che avrebbe necessitato accertamenti supplementari da parte della SEM. Inoltre, il Tribunale ritiene che tali asserti di carattere generale non giustifichino un approfondimento sulla situazione in Colombia, per la cui valutazione la SEM si è riferita alla giurisprudenza rilevante. Il Tribunale osserva, in aggiunta, che la sola circostanza che la ricorrente - come si evince dai suoi asserti ricorsuali - non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta, non comporta una violazione del principio inquisitorio. 5.4 Pertanto, la doglianza formale va integralmente respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). 7. 7.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva - così come ritenuto dall'autorità inferiore - che quanto riferito dalla ricorrente non permette di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Difatti, gli episodi addotti riguardano minacce e estorsioni che sarebbero state inflitte alla ricorrente da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale (cfr. supra consid. 6.3), ella avrebbe dapprima dovuto esaurire tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine, la Colombia, prima di richiedere protezione in Svizzera. In particolare, dagli atti risulta che la ricorrente abbia potuto rivolgersi in molteplici occasioni alle autorità in relazione alle minacce ricevute dai vicini, denunciando le asserite intimidazioni subite (cfr. n. 20/18, D68, D81, D84-D92) e organizzando una conciliazione (cfr. n. 20/18, D68, D123-130). Le autorità, da parte loro, hanno dimostrato di essere disposte a proteggerla, emanando due ordini di protezione nei suoi confronti (cfr. n. 20/18, D68, D88-D92). Pertanto, nulla avrebbe impedito alla ricorrente di rivolgersi alle autorità anche in relazione alle estorsioni e allo spostamento forzato subiti. Non vi sono, difatti, nel caso in esame elementi concreti che indichino che non avrebbe ricevuto protezione anche in tale circostanza, se l'avesse richiesta, soprattutto considerando la fiducia che la ricorrente ha asserito di riporre nella giustizia colombiana (cfr. n. 20/18, D122). In aggiunta, il Tribunale rileva che dopo essersi rivolta all'Unità delle vittime - peraltro tramite l'aiuto della "Casa della donna" - la ricorrente non ha atteso il necessario decorso di tre mesi ed è espatriata la settimana successiva. Infine, la ricorrente ha indicato di essersi trasferita diverse volte, avendo vissuto dapprima in Venezuela e successivamente in Colombia, segnatamente a B._______, a C._______ e nel quartiere di E._______, vicino a B._______ (cfr. n. 20/18, D9-D15). Pertanto, ella avrebbe anche potuto stabilirsi altrove nel Paese d'origine per eventualmente sottrarsi ai problemi descritti, conto tenuto che tali atti sarebbero tutti avvenuti a Bello. 7.2 Per quanto riguarda i nuovi fatti allegati in sede di ricorso, segnatamente la non contestazione da parte dell'autorità inferiore del pericolo per la vita e l'integrità fisica della ricorrente, anche in quanto cittadina venezuelana, il Tribunale osserva che tale pericolo non sussiste, poiché - come sovraesposto (cfr. supra consid. 7.1) - la ricorrente dispone di un'adeguata protezione e di alternative di protezione all'interno del Paese d'origine. In aggiunta, la ricorrente nel proprio ricorso si è dilungata nell'esposizione generale del contesto socio-politico della Colombia, in particolare l'incapacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, senza tuttavia circostanziare, nel caso specifico, in che modo lo Stato colombiano non sia stato in grado o non abbia voluto adempiere i suoi compiti di protezione nei confronti della ricorrente. A titolo abbondanziale, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la famiglia della ricorrente vivrebbe nascosta, il Tribunale rileva che, a distanza di due anni, non emergono dagli atti elementi concreti a sostegno di tale allegazione. 7.3 In merito alla documentazione e ai mezzi di prova presentati dalla ricorrente nella procedura di prima istanza, il Tribunale ritiene che gli stessi non siano idonei a sostenere le allegazioni della ricorrente. La ricorrente ha presentato, difatti, quali mezzi di prova la carta d'identità colombiana del marito; la conferma dell'Unità per il sostegno alle vittime relativa alla dichiarazione del 2 luglio 2019, in cui la richiedente affermava di essere vittima di trasferimento forzato e di minacce; la denuncia del 25 dicembre 2022 per minacce da parte dei vicini; la conferma dell'Unità delle vittime relativa alla denuncia del 22 luglio 2017 per minacce e trasferimento forzato; la comunicazione dell'amministratore dell'unità residenziale riguardo a un'udienza di conciliazione con il vicino; la sentenza di primo grado delTribunale penale del circuito di C._______, in cui si accoglie la richiesta dell'interessata di adottare provvedimenti amministrativi contro il comportamento del vicino. Il Tribunale rileva che tali mezzi di prova si riferiscono unicamente ad eventi antecedenti a quelli rilevanti per il caso in esame e alle controversie con i vicini, senza tuttavia dimostrare l'incapacità delle autorità colombiane di offrirle protezione. Pertanto, l'interessata non è stata in grado di fornire né durante l'audizione d'asilo né in sede ricorsuale elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del proprio Paese d'origine. 7.4 Ne discende quindi che né le censure sollevate in sede ricorsuale né i mezzi di prova presentati sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla rilevanza dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi.

8. In conclusione, i motivi d'asilo addotti dall'interessata non soddisfano le condizioni di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto - postulando sostanzialmente quanto asserito in precedenza (cfr. supra consid. 4.3) - la sua attività professionale la esporrebbe al rischio di subire trattamenti contrari agli artt. 3 CEDU e 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), nonché alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED, RS 0.103.3). Inoltre, ella ha genericamente contestato che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile data la situazione di pericolosità generalizzata in Colombia, segnatamente la mancanza di protezione da parte dello Stato colombiano. 11. 11.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Colombia. 11.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Colombia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF D-4272/2022 del 5 giugno 2024 consid. 8.3.2 e rif. cit.). A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente ha dichiarato di stare economicamente bene e di sentirsi stabile in Colombia (cfr. n. 20/18, D122). La ricorrente è una giovane donna (classe 1995), in buona salute, con diverse esperienze lavorative e capace di avviare varie attività commerciali di successo (cfr. n. 20/18, D29, D31-39), circostanze che lasciano presumere che ella potrà facilmente reinserirsi nel contesto socio-professionale colombiano. Inoltre, può contare sulla presenza di una reta famigliare in Colombia, segnatamente il marito, i due figli, la madre e la sorella minore, che vivrebbero tuttora insieme (cfr. p.to 23, pag. 9 del ricorso). A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.5 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 1° novembre 2023.

14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 1° novembre 2023.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: