Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessata 3 ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2022.
A.b Gli interessati 1 e 2 (marito e figlia dell’interessata 3) hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2023. B. B.a Con decisione del 28 ottobre 2022, in procedura celere, notificata in medesima data, l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessata 3, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l’esecuzione del medesimo provvedimento.
B.b Con decisione del 31 gennaio 2024, in procedura ampliata, notificata il 2 febbraio 2024, l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifu- giato agli interessati 1 e 2, ha respinto le loro domande d’asilo ed ha pro- nunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, decretando l’esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Per mezzo del memoriale ricorsuale del (…) novembre 2022 (cfr. risul- tanze processuali) l’insorgente 3 ha impugnato dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione. In via principale, ha concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata la restituzione de- gli atti all’autorità inferiore per una nuova valutazione, ancora più in subor- dine, ha concluso alla concessione dell’ammissione provvisoria per inam- missibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Contestual- mente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo.
C.b Per mezzo del memoriale ricorsuale del (…) marzo 2024 (cfr. risul- tanze processuali), gli insorgenti 1 e 2 hanno impugnato dinanzi al Tribu- nale la succitata decisione, formulando, a titolo procedurale, che la causa degli insorgenti sia coordinata con quella dell’insorgente 3 (D-5456/2022). In via principale, hanno invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata
D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 3 alla concessione dell’ammissione provvisoria. In via ancor più subordinata hanno concluso con il rinvio degli atti all’autorità inferiore per un accerta- mento completo dei fatti e per garantire il diritto di essere sentiti. Conte- stualmente hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Natalie Mar- rer quale rappresentante. D. Ulteriori argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consi- derandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggra- varsi contro quest’ultime. I ricorsi sono ammissibili essendo stati presentati nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318] e art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito degli stessi.
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E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considera- zioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
E. 4.1 I ricorrenti 1 e 2 chiedono, preliminarmente, che la propria procedura di ricorso venga coordinata con quella della ricorrente 3 (D-5456/2022) in ragione della loro interdipendenza.
E. 4.2 Il Tribunale rileva a tal proposito che le impugnative che fanno riferi- mento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022,
n. 3.17).
E. 4.3 Nella presente disamina, i ricorrenti 1 e 2 si avvalgono sostanzialmente degli stessi motivi d’asilo della ricorrente 3. Inoltre, i ricorrenti sono una famiglia, risulta pertanto opportuno che le proprie domande vengano giu- dicate in un’unica procedura. In sede di istruttoria, l’autorità inferiore aveva concesso inoltre il diritto di essere sentito alla ricorrente 3, circa la congiun- zione delle procedure, ella non aveva eccepito nulla in tal senso (cfr. atto SEM n. [(…)]-38/3).
E. 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene giudizioso congiungere le sum- menzionate procedure.
E. 5.1 Visto che le due procedure sono state congiunte e che le stesse sono state condotte dinnanzi all’autorità di prime cure in italiano ed in francese e gli allegati ricorsuali sono il primo in italiano e il secondo in tedesco, il Tribunale deve determinarsi sulla lingua della presente procedura.
E. 5.2 Ai sensi dell’art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione
D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 5 impugnata. In casu, si prenderà in considerazione la lingua della prima de- cisione impugnata, in quanto il secondo ricorso è stato assegnato al Giu- dice istruttore della prima procedura.
E. 5.3 La lingua della presente procedura è l’italiano.
E. 6.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nei loro gravami, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Invero, nel loro ricorso, lamentano un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure una motivazione insufficiente da parte dell’autorità inferiore, ol- tre che una violazione del diritto di essere sentito.
E. 6.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L’accertamento dei fatti è incompleto allor- quando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l’autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rile- vante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 ago- sto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021,
n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34).
E. 6.3 Dal canto suo l’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prero- gativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interes- sate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da
D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 6 consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 6.4 Nel caso di specie, il Tribunale constata che la storia processuale delle due procedure, avvenute in differenti periodi temporali, non ha permesso all’autorità inferiore di prendere in considerazione degli elementi emersi durante la seconda procedura. In particolare, il verbale del marito contiene nuovi elementi per la valutazione della verosimiglianza delle dichiarazioni della moglie. Inoltre, aspetti relativi all’esecuzione dell’allontanamento della moglie non sono più attuali, in quanto tutta la famiglia si trova ora in Sviz- zera. Il Tribunale constata che sanare tali problematiche tramite un’istru- zione sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e risorse. Di conse- guenza il Tribunale ritiene giudizioso rinviare gli atti all’autorità inferiore, di modo che possa unire le procedure, effettuare una nuova analisi sulla scorta di tutti gli elementi ad oggi disponibili e pronunciarsi in una nuova decisione unica, che riguardi tutti i membri della famiglia e ciò anche a tu- tela dell’unità della stessa.
E. 6.5 Ne discende che le censure formali sono accolte.
E. 7.1 Pertanto i ricorsi sono accolti, le decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 sono annullate e gli atti di causa sono tra- smessi alla SEM per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione unitaria.
E. 7.2 L’autorità inferiore è invitata a congiungere le procedure, armonizzan- done la tipologia, e ad effettuare un’analisi della verosimiglianza dei motivi addotti sulla scorta di tutti gli elementi agli atti. Se lo riterrà necessario potrà nuovamente sentire gli interessati. Inoltre, dovrà, se del caso, esprimersi nuovamente circa l’esecuzione dell’allontanamento sulla scorta della nuova situazione di fatto, vale a dire che tutto il nucleo famigliare si trova in Svizzera e che la moglie può contare sul sostegno del marito già sin d’ora.
E. 8 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.
D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 7
E. 9.1 Ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della deci- sione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’inden- nità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribu- nale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
E. 9.2 Nella fattispecie, per quanto concerne l’impugnativa relativa all’interes- sata 3 del 28 novembre 2022, ai sensi dell’art. 111a ter LAsi, non sono attri- buite indennità ripetibili in quanto la ricorrente è assistita dal rappresen- tante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
E. 9.3 Invece, per quanto riguarda l’impugnativa dei ricorrenti 1 e 2, la patro- cinatrice ha prodotto una nota, in cui viene indicato un dispendio orario di 7 ore per la redazione dell’allegato, 2 ore per lo studio degli atti e 1 ora per colloquio cliente, per una tariffa di CHF 180.00/h senza IVA. Per quanto concerne i costi, la rappresentante legale ha indicato CHF 136.50 + IVA per costi di cancelleria e per una fattura per un interprete. Per un totale di CHF 1'936.50 più IVA. Ora, appare che la quantificazione delle ore per stu- dio degli atti appare eccessiva, in quanto Caritas Svizzera già patrocinava i ricorrenti prima del passaggio alla procedura ampliata, pertanto le 2 ore indicate a talo scopo non verranno conteggiate. Riassumendo, vengono riconosciute un totale di 8 ore ad una tariffa di CHF 180/h (8 ore CHF 180/h = CHF 1'440.-) più IVA, oltre che CHF 136.50 più IVA a titolo di spese. Il totale complessivo ammonta pertanto a CHF 1'704.00 (CHF 1'576.50 più IVA) a titolo di ripetibili.
E. 9.4 Di conseguenza, l’istanza di gratuito patrocinio ex art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi dei ricorrenti 1 e 2, con la nomina della rappresentante legale quale patrocinatrice d’ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d’og- getto.
E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è
D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 8 pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha ab- bandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Le procedure D-5456/2022 e D-1396/2024 sono congiunte. 2. La lingua della procedura è l’italiano. 3. I ricorsi sono accolti. Le decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 sono annullate e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. La SEM rifonderà ai ricorrenti 1 e 2 complessivamente CHF 1'704.00 a titolo di spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Dispositiv
- A._______, nato il (…),
- B._______, nata il (…),
- C._______, nata il (…), Turchia, di cui
- e 2. patrocinati dalla MLaw Natalie Marrer, (…) e
- patrocinata da Giuseppina Santoro, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 / (…). D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessata 3 ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2022. A.b Gli interessati 1 e 2 (marito e figlia dell’interessata 3) hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2023. B. B.a Con decisione del 28 ottobre 2022, in procedura celere, notificata in medesima data, l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessata 3, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l’esecuzione del medesimo provvedimento. B.b Con decisione del 31 gennaio 2024, in procedura ampliata, notificata il 2 febbraio 2024, l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifu- giato agli interessati 1 e 2, ha respinto le loro domande d’asilo ed ha pro- nunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, decretando l’esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Per mezzo del memoriale ricorsuale del (…) novembre 2022 (cfr. risul- tanze processuali) l’insorgente 3 ha impugnato dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione. In via principale, ha concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata la restituzione de- gli atti all’autorità inferiore per una nuova valutazione, ancora più in subor- dine, ha concluso alla concessione dell’ammissione provvisoria per inam- missibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Contestual- mente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. C.b Per mezzo del memoriale ricorsuale del (…) marzo 2024 (cfr. risul- tanze processuali), gli insorgenti 1 e 2 hanno impugnato dinanzi al Tribu- nale la succitata decisione, formulando, a titolo procedurale, che la causa degli insorgenti sia coordinata con quella dell’insorgente 3 (D-5456/2022). In via principale, hanno invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 3 alla concessione dell’ammissione provvisoria. In via ancor più subordinata hanno concluso con il rinvio degli atti all’autorità inferiore per un accerta- mento completo dei fatti e per garantire il diritto di essere sentiti. Conte- stualmente hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Natalie Mar- rer quale rappresentante. D. Ulteriori argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consi- derandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
- Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggra- varsi contro quest’ultime. I ricorsi sono ammissibili essendo stati presentati nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318] e art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito degli stessi. D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 4
- Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considera- zioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
- Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
- 4.1 I ricorrenti 1 e 2 chiedono, preliminarmente, che la propria procedura di ricorso venga coordinata con quella della ricorrente 3 (D-5456/2022) in ragione della loro interdipendenza. 4.2 Il Tribunale rileva a tal proposito che le impugnative che fanno riferi- mento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). 4.3 Nella presente disamina, i ricorrenti 1 e 2 si avvalgono sostanzialmente degli stessi motivi d’asilo della ricorrente 3. Inoltre, i ricorrenti sono una famiglia, risulta pertanto opportuno che le proprie domande vengano giu- dicate in un’unica procedura. In sede di istruttoria, l’autorità inferiore aveva concesso inoltre il diritto di essere sentito alla ricorrente 3, circa la congiun- zione delle procedure, ella non aveva eccepito nulla in tal senso (cfr. atto SEM n. [(…)]-38/3). 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene giudizioso congiungere le sum- menzionate procedure.
- 5.1 Visto che le due procedure sono state congiunte e che le stesse sono state condotte dinnanzi all’autorità di prime cure in italiano ed in francese e gli allegati ricorsuali sono il primo in italiano e il secondo in tedesco, il Tribunale deve determinarsi sulla lingua della presente procedura. 5.2 Ai sensi dell’art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 5 impugnata. In casu, si prenderà in considerazione la lingua della prima de- cisione impugnata, in quanto il secondo ricorso è stato assegnato al Giu- dice istruttore della prima procedura. 5.3 La lingua della presente procedura è l’italiano.
- 6.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nei loro gravami, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Invero, nel loro ricorso, lamentano un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure una motivazione insufficiente da parte dell’autorità inferiore, ol- tre che una violazione del diritto di essere sentito. 6.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L’accertamento dei fatti è incompleto allor- quando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l’autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rile- vante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 ago- sto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). 6.3 Dal canto suo l’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prero- gativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interes- sate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 6 consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.4 Nel caso di specie, il Tribunale constata che la storia processuale delle due procedure, avvenute in differenti periodi temporali, non ha permesso all’autorità inferiore di prendere in considerazione degli elementi emersi durante la seconda procedura. In particolare, il verbale del marito contiene nuovi elementi per la valutazione della verosimiglianza delle dichiarazioni della moglie. Inoltre, aspetti relativi all’esecuzione dell’allontanamento della moglie non sono più attuali, in quanto tutta la famiglia si trova ora in Sviz- zera. Il Tribunale constata che sanare tali problematiche tramite un’istru- zione sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e risorse. Di conse- guenza il Tribunale ritiene giudizioso rinviare gli atti all’autorità inferiore, di modo che possa unire le procedure, effettuare una nuova analisi sulla scorta di tutti gli elementi ad oggi disponibili e pronunciarsi in una nuova decisione unica, che riguardi tutti i membri della famiglia e ciò anche a tu- tela dell’unità della stessa. 6.5 Ne discende che le censure formali sono accolte.
- 7.1 Pertanto i ricorsi sono accolti, le decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 sono annullate e gli atti di causa sono tra- smessi alla SEM per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione unitaria. 7.2 L’autorità inferiore è invitata a congiungere le procedure, armonizzan- done la tipologia, e ad effettuare un’analisi della verosimiglianza dei motivi addotti sulla scorta di tutti gli elementi agli atti. Se lo riterrà necessario potrà nuovamente sentire gli interessati. Inoltre, dovrà, se del caso, esprimersi nuovamente circa l’esecuzione dell’allontanamento sulla scorta della nuova situazione di fatto, vale a dire che tutto il nucleo famigliare si trova in Svizzera e che la moglie può contare sul sostegno del marito già sin d’ora.
- Visto l’esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 7
- 9.1 Ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della deci- sione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’inden- nità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribu- nale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 9.2 Nella fattispecie, per quanto concerne l’impugnativa relativa all’interes- sata 3 del 28 novembre 2022, ai sensi dell’art. 111a ter LAsi, non sono attri- buite indennità ripetibili in quanto la ricorrente è assistita dal rappresen- tante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi. 9.3 Invece, per quanto riguarda l’impugnativa dei ricorrenti 1 e 2, la patro- cinatrice ha prodotto una nota, in cui viene indicato un dispendio orario di 7 ore per la redazione dell’allegato, 2 ore per lo studio degli atti e 1 ora per colloquio cliente, per una tariffa di CHF 180.00/h senza IVA. Per quanto concerne i costi, la rappresentante legale ha indicato CHF 136.50 + IVA per costi di cancelleria e per una fattura per un interprete. Per un totale di CHF 1'936.50 più IVA. Ora, appare che la quantificazione delle ore per stu- dio degli atti appare eccessiva, in quanto Caritas Svizzera già patrocinava i ricorrenti prima del passaggio alla procedura ampliata, pertanto le 2 ore indicate a talo scopo non verranno conteggiate. Riassumendo, vengono riconosciute un totale di 8 ore ad una tariffa di CHF 180/h (8 ore CHF 180/h = CHF 1'440.-) più IVA, oltre che CHF 136.50 più IVA a titolo di spese. Il totale complessivo ammonta pertanto a CHF 1'704.00 (CHF 1'576.50 più IVA) a titolo di ripetibili. 9.4 Di conseguenza, l’istanza di gratuito patrocinio ex art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi dei ricorrenti 1 e 2, con la nomina della rappresentante legale quale patrocinatrice d’ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d’og- getto.
- La presente decisione non concerne una persona contro la quale è D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 8 pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha ab- bandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-1396/2024 e D-5456/2022 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
- Le procedure D-5456/2022 e D-1396/2024 sono congiunte.
- La lingua della procedura è l’italiano.
- I ricorsi sono accolti. Le decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 sono annullate e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà ai ricorrenti 1 e 2 complessivamente CHF 1'704.00 a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1396/2024 e D-5456/2022 Sentenza del 29 aprile 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Bolz-Reimann, Chiara Piras, cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nata il (...), Turchia, di cui
1. e 2. patrocinati dalla MLaw Natalie Marrer, (...) e
3. patrocinata da Giuseppina Santoro, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 / (...). Fatti: A. A.a L'interessata 3 ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2022. A.b Gli interessati 1 e 2 (marito e figlia dell'interessata 3) hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2023. B. B.a Con decisione del 28 ottobre 2022, in procedura celere, notificata in medesima data, l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata 3, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l'esecuzione del medesimo provvedimento. B.b Con decisione del 31 gennaio 2024, in procedura ampliata, notificata il 2 febbraio 2024, l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati 1 e 2, ha respinto le loro domande d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, decretando l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Per mezzo del memoriale ricorsuale del (...) novembre 2022 (cfr. risultanze processuali) l'insorgente 3 ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione. In via principale, ha concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione, ancora più in subordine, ha concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. C.b Per mezzo del memoriale ricorsuale del (...) marzo 2024 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti 1 e 2 hanno impugnato dinanzi al Tribunale la succitata decisione, formulando, a titolo procedurale, che la causa degli insorgenti sia coordinata con quella dell'insorgente 3 (D-5456/ 2022). In via principale, hanno invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria. In via ancor più subordinata hanno concluso con il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un accertamento completo dei fatti e per garantire il diritto di essere sentiti. Contestualmente hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Natalie Marrer quale rappresentante. D. Ulteriori argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest'ultime. I ricorsi sono ammissibili essendo stati presentati nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318] e art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito degli stessi.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). 4. 4.1 I ricorrenti 1 e 2 chiedono, preliminarmente, che la propria procedura di ricorso venga coordinata con quella della ricorrente 3 (D-5456/2022) in ragione della loro interdipendenza. 4.2 Il Tribunale rileva a tal proposito che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). 4.3 Nella presente disamina, i ricorrenti 1 e 2 si avvalgono sostanzialmente degli stessi motivi d'asilo della ricorrente 3. Inoltre, i ricorrenti sono una famiglia, risulta pertanto opportuno che le proprie domande vengano giudicate in un'unica procedura. In sede di istruttoria, l'autorità inferiore aveva concesso inoltre il diritto di essere sentito alla ricorrente 3, circa la congiunzione delle procedure, ella non aveva eccepito nulla in tal senso (cfr. atto SEM n. [(...)]-38/3). 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene giudizioso congiungere le summenzionate procedure. 5. 5.1 Visto che le due procedure sono state congiunte e che le stesse sono state condotte dinnanzi all'autorità di prime cure in italiano ed in francese e gli allegati ricorsuali sono il primo in italiano e il secondo in tedesco, il Tribunale deve determinarsi sulla lingua della presente procedura. 5.2 Ai sensi dell'art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata. In casu, si prenderà in considerazione la lingua della prima decisione impugnata, in quanto il secondo ricorso è stato assegnato al Giudice istruttore della prima procedura. 5.3 La lingua della presente procedura è l'italiano. 6. 6.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nei loro gravami, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Invero, nel loro ricorso, lamentano un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure una motivazione insufficiente da parte dell'autorità inferiore, oltre che una violazione del diritto di essere sentito. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). 6.3 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.4 Nel caso di specie, il Tribunale constata che la storia processuale delle due procedure, avvenute in differenti periodi temporali, non ha permesso all'autorità inferiore di prendere in considerazione degli elementi emersi durante la seconda procedura. In particolare, il verbale del marito contiene nuovi elementi per la valutazione della verosimiglianza delle dichiarazioni della moglie. Inoltre, aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento della moglie non sono più attuali, in quanto tutta la famiglia si trova ora in Svizzera. Il Tribunale constata che sanare tali problematiche tramite un'istruzione sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e risorse. Di conseguenza il Tribunale ritiene giudizioso rinviare gli atti all'autorità inferiore, di modo che possa unire le procedure, effettuare una nuova analisi sulla scorta di tutti gli elementi ad oggi disponibili e pronunciarsi in una nuova decisione unica, che riguardi tutti i membri della famiglia e ciò anche a tutela dell'unità della stessa. 6.5 Ne discende che le censure formali sono accolte. 7. 7.1 Pertanto i ricorsi sono accolti, le decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 sono annullate e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione unitaria. 7.2 L'autorità inferiore è invitata a congiungere le procedure, armonizzandone la tipologia, e ad effettuare un'analisi della verosimiglianza dei motivi addotti sulla scorta di tutti gli elementi agli atti. Se lo riterrà necessario potrà nuovamente sentire gli interessati. Inoltre, dovrà, se del caso, esprimersi nuovamente circa l'esecuzione dell'allontanamento sulla scorta della nuova situazione di fatto, vale a dire che tutto il nucleo famigliare si trova in Svizzera e che la moglie può contare sul sostegno del marito già sin d'ora.
8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. 9. 9.1 Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 9.2 Nella fattispecie, per quanto concerne l'impugnativa relativa all'interessata 3 del 28 novembre 2022, ai sensi dell'art. 111a ter LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto la ricorrente è assistita dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. 9.3 Invece, per quanto riguarda l'impugnativa dei ricorrenti 1 e 2, la patrocinatrice ha prodotto una nota, in cui viene indicato un dispendio orario di 7 ore per la redazione dell'allegato, 2 ore per lo studio degli atti e 1 ora per colloquio cliente, per una tariffa di CHF 180.00/h senza IVA. Per quanto concerne i costi, la rappresentante legale ha indicato CHF 136.50 + IVA per costi di cancelleria e per una fattura per un interprete. Per un totale di CHF 1'936.50 più IVA. Ora, appare che la quantificazione delle ore per studio degli atti appare eccessiva, in quanto Caritas Svizzera già patrocinava i ricorrenti prima del passaggio alla procedura ampliata, pertanto le 2 ore indicate a talo scopo non verranno conteggiate. Riassumendo, vengono riconosciute un totale di 8 ore ad una tariffa di CHF 180/h (8 ore CHF 180/h = CHF 1'440.-) più IVA, oltre che CHF 136.50 più IVA a titolo di spese. Il totale complessivo ammonta pertanto a CHF 1'704.00 (CHF 1'576.50 più IVA) a titolo di ripetibili. 9.4 Di conseguenza, l'istanza di gratuito patrocinio ex art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi dei ricorrenti 1 e 2, con la nomina della rappresentante legale quale patrocinatrice d'ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d'oggetto.
10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le procedure D-5456/2022 e D-1396/2024 sono congiunte.
2. La lingua della procedura è l'italiano.
3. I ricorsi sono accolti. Le decisioni della SEM del 28 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2024 sono annullate e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. La SEM rifonderà ai ricorrenti 1 e 2 complessivamente CHF 1'704.00 a titolo di spese ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: