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D-5434/2019

D-5434/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______ con i figli B._______ e C._______, cittadini del Burundi di etnia tutsi, sono entrati legalmente in Svizzera il 24 aprile 2019 con un visto va- lido per gli Stati Schengen. Il 27 aprile 2019 hanno depositato una do- manda d'asilo. A.b Il 6 maggio 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito A._______ sui dati personali, mentre il 22 maggio 2019 si è svolta una prima audizione sommaria sui motivi d'asilo. Un'ulteriore au- dizione si è svolta il 26 giugno 2019. La richiedente, laureata in psicologia clinica e sociale, parallelamente all'attività nell'azienda del marito svolgeva come volontaria delle consulenze psicologiche presso l'orfanatrofio (…). Nel 2017 avrebbe iniziato ad avere problemi con le autorità burundesi. In particolare, il (…) luglio 2017 le sarebbe stata recapitata a casa una con- vocazione con l'ordine di presentarsi presso il Service National de Ren- seignement (Servizio nazionale d'informazione, di seguito: SNR) del Bu- rundi il giorno seguente. Il (…) luglio 2017 l'interessata si sarebbe recata all'appuntamento come da richiesta e sarebbe stata interrogata per quattro ore. Durante l'interrogatorio sarebbe stata accusata in particolare di essere di etnia tutsi e di avere legami con l'attivista per i diritti dell'uomo D._______. Ella sarebbe stata rilasciata grazie ai soldi che il marito avrebbe pagato ad un conoscente poliziotto che lavorava presso il SNR ed a condizione che acconsentisse a presentarsi ogni tre mesi per riportare le informazioni delle quali sarebbe venuta a conoscenza nelle sue consu- lenze psicologiche. In seguito, (…) dicembre 2017 le autorità l'avrebbero cercata a casa e non trovandola avrebbero portato via la figlia adottiva E._______. La ragazza sarebbe stata trattenuta una giornata e sarebbe pure stata vittima di violenza sessuale. Proseguendo nel racconto, la ri- chiedente avrebbe riferito che nel colloquio del (…) agosto 2018 si sarebbe arrabbiata con i funzionari del SNR e li avrebbe accusati del comporta- mento irresponsabile degli Hutu i quali avrebbero violentato due sue nipoti ed una sarebbe rimasta incinta. I funzionari avrebbero così accusato l'inte- ressata di aver attaccato il governo. L'incontro seguente di novembre 2018 si sarebbe concluso in breve tempo in quanto la richiedente avrebbe di- chiarato di non aver svolto i suoi consulti psicologici e di non avere dunque nulla da riportare. Il (…) gennaio 2019 ella sarebbe stata nuovamente con- vocata. Dopo il colloquio non sarebbe tuttavia stata rilasciata, ma sarebbe

D-5434/2019 Pagina 3 stata tenuta in stato di fermo fino al (…) gennaio 2019. In quel frangente sarebbe stata accusata di aver parlato di donne tutsi violentate, sarebbe stata minacciata di essere uccisa e violentata e sarebbe stata legata, am- manettata e maltrattata fisicamente. Il rilascio sarebbe avvenuto nuova- mente grazie all'intervento del marito, il quale dinanzi alle autorità avrebbe promesso di divorziare dall'interessata e di sposare una donna di etnia hutu. Dopo il rilascio, l'interessata si sarebbe recata in Ruanda fino al (…) gennaio 2019, quando avrebbe deciso di tornare in Patria, non soppor- tando di stare lontano dalla famiglia. Il marito temendo per la salute della consorte avrebbe organizzato una vacanza in Svizzera ed avrebbe effet- tuato le relative pratiche al fine di ottenere un visto d'entrata. Una volta in Svizzera con i figli, inizialmente l'interessata non avrebbe avuto intenzione di depositare una domanda d'asilo. Avrebbe cambiato idea nel corso del soggiorno quando sarebbe venuta a sapere dal marito che le autorità l'a- vrebbero nuovamente convocata presso il SRN ed avrebbero emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti. A.c A sostegno della domanda d'asilo l'interessata ha depositato agli atti il suo passaporto e quello dei suoi figli, gli atti di nascita dei figli, il certificato di matrimonio, una fotocopia del passaporto del marito e l'autorizzazione firmata da quest'ultimo per l'uscita dal Paese dei due figli, nonché tre cer- tificati inerenti il suo impegno professionale come psicologa. Altresì, ella ha fornito le convocazioni originali del (…) luglio 2017, del (…) gennaio 2019 e del (…) aprile 2019 e la copia del mandato d'arresto del (…) aprile 2019. A.d La SEM ha sottoposto le tre convocazioni originali e la copia del man- dato d'arresto ad un esame interno per verificarne l'autenticità. L'analisi ha riscontrato una falsificazione dei documenti presentati. Innanzitutto, i docu- menti sarebbero stati firmati dall'amministratore generale del SNR F._______ con il grado di "(…)". Tuttavia, secondo fonti ufficiali egli sarebbe stato promosso a "(…)" il (…) 2016. Una confusione da parte dei collabo- ratori del SNR sui gradi del loro amministratore generale durante quasi tre anni apparirebbe altamente improbabile. In seguito, tutti e quattro i docu- menti riporterebbero esattamente lo stesso timbro umido riconoscibile da dei difetti caratteristici. Ciò significherebbe che lo stesso timbro sarebbe stato utilizzato senza alterazione per 22 mesi e in maniera ripetuta. Inoltre, i documenti sembrerebbero essere stati riempiti dalla medesima mano. Tale rapporto d'analisi è stato trasmesso ai richiedenti in forma anonimiz- zata con contestuale concessione del diritto di essere sentiti in merito. A.e Con parere del 28 agosto 2019, gli interessati rilevano che il sistema amministrativo burundese sarebbe estremamente corrotto e pertanto non

D-5434/2019 Pagina 4 potrebbe essere escluso che nel caso di falsificazione di documenti, la stessa sia da ricondurre proprio alla diffusa corruzione delle autorità. Per- tanto, essi chiedono che la valutazione della verosimiglianza delle allega- zioni venga valutata considerando la buona fede della richiedente e te- nendo conto tutti gli elementi della fattispecie nel loro complesso. B. Con decisione del 17 settembre 2019 la SEM ha respinto la domanda d'a- silo degli interessati, pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e considerato l'esecuzione della misura ammissibile, ragionevolmente esigi- bile e possibile. C. Il 17 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 ot- tobre 2019), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata de- cisione dell'autorità inferiore. Essi hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. In subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In via ancor più subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesi- gibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Essi hanno altresì presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. In data 21 ottobre 2019 il Tribunale ha confermato la ricezione del ricorso. Con scritto del medesimo giorno (data d'entrata: 22 ottobre 2019), gli in- sorgenti hanno trasmesso un atto integrativo al ricorso. In particolare, in ragione di un problema tecnico-informatico sarebbe stata erroneamente omessa una parte di testo del ricorso. E. Il 15 novembre 2019 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale dei nuovi mezzi di prova. Segnatamente hanno trasmesso la copia di un avviso di ricerca emesso dal SNR nei confronti di A._______, la copia della convocazione del marito presso gli uffici del SNR – entrambi sprovvisti di data – ed una fotografia della ricorrente che sarebbe stata distribuita agli agenti del SNR per permettere l'identificazione e l'arresto. Riguardo ai documenti la ricor- rente avrebbe indicato di essere in grande difficoltà e di avere molta paura

D-5434/2019 Pagina 5 a chiedere dettagli al marito, in ragione della condizione di fortissima pres- sione in cui questi sembrerebbe trovarsi, assoggettato a continue pressioni da parte del SNR affinché cessi ogni comunicazione con la ricorrente e si risposi con una donna di etnia hutu. L'insorgente apparirebbe inoltre in uno stato di particolare oppressione psichica. F. Con scritti del 20 novembre 2019, del 9 dicembre 2019, del 24 aprile 2020 e del 29 maggio 2020 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale della documen- tazione medica inerente alla sua presa a carico psicologica. Le sarebbe infatti stata diagnosticata una sindrome post traumatica ed ingravescente sintomatologia depressiva. G. Con decisione incidentale del 30 giugno 2020 il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, ed ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso e copie dell'atto integra- tivo e dei seguenti scritti con annessi i relativi allegati, invitandola ad inol- trare una risposta. H. L'autorità inferiore ha risposto al ricorso con osservazioni del 15 lu- glio 2020, allegando una ricerca in merito alle possibilità di trattamento per i disturbi di cui soffre la ricorrente. I. Gli insorgenti hanno replicato alle osservazioni della SEM con scritto del 3 agosto 2020. J. Con successivi scritti del 14 agosto 2020 e del 17 agosto 2020 i ricorrenti hanno inoltrato – dapprima in copia e poi in originale – un certificato medico del 13 agosto 2020 inerente l'interessata. Tale certificato è stato inoltrato alla SEM per presa di posizione contestualmente alla replica del 3 ago- sto 2020. K. Il 31 agosto 2020 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito.

D-5434/2019 Pagina 6 L. A tali osservazioni gli insorgenti hanno replicato con scritto del 1° otto- bre 2020. M. Il 7 dicembre 2020, rispettivamente il 19 gennaio 2021, essi hanno tra- smesso – dapprima in copia e poi in originale – un certificato medico del 3 dicembre 2020 attestante lo stato psicologico della ricorrente, il quale presenterebbe un peggioramento della sintomatologia depressiva. N. La SEM, con osservazioni del 20 gennaio 2020 (recte: 20 gennaio 2021), ha rilevato che dalle ricerche più recenti effettuate, i farmaci assunti dalla ricorrente non sarebbero più disponibili in Burundi. L'autorità inferiore ne- cessiterebbe di un rapporto medico piscologico più approfondito ed aggior- nato al fine di effettuare delle ricerche più complete. O. In data 29 gennaio 2021 il Tribunale ha dunque invitato gli insorgenti a pre- sentare un rapporto medico dettagliato e aggiornato relativo allo stato di salute di A._______. P. Come da richiesta, i ricorrenti l'11 febbraio 2021, rispettivamente il 16 feb- braio 2021, hanno inoltrato – dapprima in copia e poi in originale – il rap- porto medico dettagliato (F4) del 9 febbraio 2021. Q. Con ordinanza del 18 febbraio 2021 il Tribunale ha trasmesso alla SEM il suddetto rapporto medico e l'ha invitata a prendere posizione, segnata- mente procedendo ad eseguire una nuova ricerca sulla disponibilità dei farmaci assunti dalla ricorrente. R. La SEM, con scritto del 24 febbraio 2021, ha concesso ai ricorrenti il diritto di essere sentito in merito ad un'incongruenza emersa tra le dichiarazioni dell'insorgente e il certificato medico del 19 febbraio 2021 (recte: 9 feb- braio 2021. Gli insorgenti hanno esercitato il loro diritto di essere sentito con scritto del 3 marzo 2021. S. Con decisione del 23 marzo 2021, la SEM ha riesaminato parzialmente la

D-5434/2019 Pagina 7 sua decisione del 17 settembre 2019 – annullandone il punto III, ovvero, in realtà, i punti 4 a 6 del dispositivo della decisione – ed ha concesso l'am- missione provvisoria agli interessati per inesigibilità dell'esecuzione dell'al- lontanamento. T. Con decisione incidentale del 31 marzo 2021 i ricorrenti sono stati invitati a comunicare al Tribunale se e in che misura intendessero mantenere il ricorso. U. Con scritto del 12 aprile 2021 gli insorgenti hanno comunicato di voler man- tenere il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo. V. Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio. W. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

D-5434/2019 Pagina 8

E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

E. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Preliminarmente il Tribunale osserva che con decisione del 23 marzo 2021 la SEM ha riesaminato parzialmente la decisione del 17 settembre 2019 ed ha posto i ricorrenti al beneficio dell'ammissione provvisoria. Con scritto del 12 aprile 2021 gli insorgenti hanno confermato il mantenimento del ricorso in merito ai punti da 1 a 3 del dispositivo della decisione impugnata. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque es- sere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la conces- sione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.

E. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una

D-5434/2019 Pagina 9 pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 4.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti).

E. 5.1 Nella decisione impugnata l'autorità non ha ritenuto verosimili le alle- gazioni di A._______. Innanzitutto, dall'analisi interna effettuata sarebbe emerso che i mezzi di prova consegnati sarebbero stati con grande proba- bilità falsificati. L'autorevolezza di tale perizia non sarebbe peraltro stata

D-5434/2019 Pagina 10 contestata. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la richiedente avrebbe di- chiarato di aver a più riprese beneficiato della corruttibilità delle autorità del suo Paese. Il marito avrebbe infatti versato diverse volte delle somme a un conoscente che lavorava presso il SNR affinché la consorte venisse rila- sciata dopo i fermi. Inoltre, grazie all'aiuto di questa persona l'interessata sarebbe riuscita ad entrare in possesso dell'avviso di ricerca emesso nei suoi confronti. Alla luce di queste considerazioni, la SEM ha ritenuto che non si potrebbe escludere che, in virtù delle ripetute relazioni tra il marito e le autorità burundesi, i mezzi di prova siano stati prodotti ai fini della causa. Di conseguenza, fondandosi la richiedente su tali documenti per sostenere aspetti centrali dei suoi motivi d'asilo, la verosimiglianza delle sue allega- zioni sarebbe già solo per questo motivo parzialmente compromessa. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni della richiedente non sufficientemente motivate e contraddittorie. Ella si sarebbe palesemente contraddetta in merito alla consegna dell'ultima convocazione dichiarando dapprima che il documento sarebbe stato consegnato al personale di casa, affermando poco dopo di non sapere né chi l'avesse ricevuta né chi l'a- vesse consegnata. Nell'audizione successiva ha poi riferito che la convo- cazione sarebbe stata consegnata il (…) aprile 2019 e di esserne stata in- formata al telefono dal marito già il giorno seguente. Se davvero così fosse, l'interessata avrebbe tuttavia dovuto essere in grado di fornire tale dettaglio già nel corso della prima audizione. Proseguendo nell'analisi, in maniera più generale, la SEM ha reputato non convincente la maniera in cui la ri- chiedente avrebbe raccontato il suo vissuto e le sue emozioni. In partico- lare, ella non si sarebbe mostrata in alcun modo sorpresa di essere stata convocata. Ciò sarebbe quantomeno sorprendente dal momento che il ma- rito avrebbe pagato un'ingente somma di denaro per fare in modo che que- sti appuntamenti trimestrali cessassero. Anche il fatto che il marito non si sarebbe neppure preoccupato di andare ad avvisare il SNR che ella era in vacanza e che non avrebbe potuto presentarsi, risulta piuttosto sorpren- dente. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che la regolarità degli incontri – ovvero ogni tre mesi – non risulterebbe appurata nei fatti. La richiedente spontaneamente, convocazioni a parte, avrebbe riferito soltanto di due al- tre visite, senza oltretutto saper indicare la data. Altresì, si sarebbe con- traddetta affermando che sarebbe partita in vacanza proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto presentarsi poiché pensava che la situazione si fosse calmata, affermando poi di non essersi più presentata dopo gennaio 2019 poiché avrebbe avuto paura. La SEM avrebbe inoltre evidenziato delle in- congruenze in merito al motivo della convocazione di gennaio 2019. Da una parte l'interessata avrebbe messo in relazione tale convocazione con l'incontro del novembre 2018, nel corso del quale ella non avrebbe dichia- rato nulla poiché si sarebbe ritrovata in stato di shock. Mentre dall'altra,

D-5434/2019 Pagina 11 avrebbe motivato la convocazione con il fatto che nel corso dell'incontro del (…) agosto 2018 avrebbe accusato il governo. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che, ritenuta la richiedente una persona altamente qualificata, ci si sarebbe potuti attendere un racconto più lineare, coerente, preciso e circostanziato.

E. 5.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. Innanzitutto sottoli- neano che le "ripetute relazioni" tra il marito e le autorità avrebbero avuto un carattere piuttosto coercitivo. Il coniuge era infatti tenuto a versare somme di denaro in situazioni di estremo pericolo, quando la ricorrente subiva maltrattamenti fisici e psicologici vietati dall'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no- vembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Non sarebbe dunque possibile ritenere che i mezzi di prova sarebbero stati prodotti ai fini della causa. In seguito, per quanto riguarda le contraddizioni, la ricorrente contestualizza le allega- zioni in merito alla ricezione della convocazione. Ella rileva in primo luogo che al momento della ricezione di tale documento ella non si sarebbe tro- vata più nel Paese. In secondo luogo, la SEM non avrebbe tenuto conto della pressione psicologica e dello stato emotivo in cui si sarebbe ritrovata nel corso della prima audizione. L'insorgente afferma che l'assenza di stu- pore nel ricevere la convocazione confermerebbe il carattere di usualità di tali visite al SNR. La naturalezza con la quale la ricorrente ed il marito avrebbero reagito alla ricezione della convocazione si inserirebbe dunque in un contesto ben più ampio. L'insorgente avrebbe infatti riferito che le pressioni e le molestie da parte delle autorità non sarebbero terminate. In- fine, sarebbe del tutto comprensibile che il marito non sentisse l'urgenza di spiegare l'assenza della moglie al SNR, dal momento che sapeva che gli avrebbero potuto richiedere nuovamente delle somme di denaro e che si trattava di persone comunque autrici di azioni riprovevoli nei confronti della consorte. In seguito, per quanto riguarda la regolarità trimestrale degli in- contri al SNR, i ricorrenti rilevano che il carattere consuetudinario emerge- rebbe sin dall'inizio del racconto spontaneo dell'interessata. Altresì, non sa- rebbe stata in grado di fornire la data esatta unicamente della visita di no- vembre 2018. Le allegazioni dell'insorgente fornirebbero dettagli che po- trebbero essere esposti solo da chi avrebbe chiaramente vissuto quelle esperienze. Inoltre, dalle stesse si delineerebbe una chiara violazione dell'art. 3 CEDU, essendo la ricorrente stata chiaramente sottoposta a trat- tamenti inumani e degradanti. Orbene, data la successione degli eventi esposti in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo, il contesto bu- rundese, la plausibilità di una persecuzione mirata in ragione dell'etnia e della funzione di consulente psicologica svolta dalla ricorrente, nonché il

D-5434/2019 Pagina 12 clima di forte corruzione statale, ne risulterebbe un timore di persecuzioni future oggettivamente fondato. Le dichiarazioni andrebbero considerate complessivamente verosimili, nella logica della probabilità preponderante. Tale giudizio di verosimiglianza parrebbe prevalere anche se si dovesse escludere la rilevanza dei mezzi di prova prodotti.

E. 5.3 Con risposta al ricorso, la SEM ribadisce nuovamente che la perizia interna inerente i mezzi di prova non sarebbe stata contestata dagli insor- genti. A ciò, l'autorità aggiunge che non sarebbe comprensibile come il fatto che un avviso di ricerca sia un falso – nel senso che chiunque avrebbe potuto riempirlo a mano su un foglietto prestampato – potrebbe essere uti- lizzato a favore della ricorrente. Il caso in disamina non sarebbe inoltre comparabile al caso riportato dalla ONG FOCODE ("Forum pour la con- science et le développement") e citato dall'insorgente. L'autorità inferiore rileva poi che in sede ricorsuale gli insorgenti non avrebbero preso posi- zione riguardo al fatto che il grado militare dall'amministratore generale del SNR – promosso nel 2016 a "(…)" – nel 2019 fosse ancora "(…)". Allo stesso modo si è taciuto sulla per lo meno alquanto rara possibilità che un timbro umido possa ripetersi identico su un documento a distanza di quat- tro anni come asserito dalla ricorrente. Ad ogni modo, la SEM non avrebbe limitato la propria analisi all'autenticità dei documenti, ma avrebbe anche esaminato le allegazioni della ricorrente. In particolare, l'autorità inferiore reputa inspiegabile che già nel corso della prima audizione la ricorrente non sia stata in grado di fornire delle informazioni in merito alla convoca- zione del (…) aprile 2019, nonostante fosse stata informata telefonica- mente al riguardo. Per quanto concerne la trimestralità degli incontri, la SEM ribadisce che, oltre alle date scritte sui mezzi di prova, la richiedente avrebbe saputo citare in modo preciso solo il (…) agosto 2018 e una visita a novembre 2018 e questo nonostante il lungo arco temporale durante il quale si sarebbero protratte le visite. Dalle dichiarazioni della ricorrente non risulterebbe nulla degli ipotetici incontri avvenuti nell'ottobre 2017, nel gen- naio 2018, e nel maggio 2018.

E. 5.4 In sede di replica gli insorgenti esprimono innanzitutto delle considera- zioni di carattere generale e si dichiarano preoccupati per loro stessi, per il marito, rispettivamente il padre, e per la situazione in Burundi a causa delle recenti elezioni. In seguito, i ricorrenti confermano in primo luogo l'autore- volezza della perizia inerente i mezzi di prova ed in secondo luogo sottoli- neano che considerata l'evidente affidabilità delle fonti peritali prese in con- siderazione ed il contesto burundese noto per l'elevato livello di corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche, sarebbe comune l'utilizzo di do- cumenti falsificati da parte delle autorità – in particolare proprio da parte

D-5434/2019 Pagina 13 del SNR – al fine di macchinazioni e imbrogli. Secondo le informazioni rac- colte dal FOCODE, esisterebbero molti formulari di avviso di ricerca non completi, a disposizione degli agenti del SNR, che verrebbero compilati a mano prima dell'arresto delle persone incriminate. Tale informazione sa- rebbe tutt'altro che irrilevante, dal momento che i fatti accaduti alla ricor- rente si ascriverebbero verosimilmente in un sistema statale corrotto dall'interno nel quale gli agenti, avendo anticipatamente a disposizione i formulari, potrebbero arbitrariamente compilarli per dar seguito ad arresti o a stati di fermo anche prolungati, come nel caso della richiedente. Secondo questo ragionamento, sarebbe dunque logico che il timbro usato fosse sempre lo stesso. D'altra parte, l'insorgente, psicologa di etnia tutsi che offriva consulenze alle giovani orfane violentate da uomini di etnia hutu, accusata di avere legami con l'attivista per i diritti umani D._______, avrebbe ricoperto un ruolo scomodo per il SNR. Pertanto, sarebbe plausi- bile che le sarebbero stati recapitati documenti falsificati dagli stessi fun- zionari. In seguito, per quanto riguarda le contraddizioni in merito alla rice- zione dell'ultima convocazione, l'autorità inferiore avrebbe fatto capo alle risposte fornite dalla ricorrente proprio alla fine dell'audizione, in particolare alle risposte D133 e D134 date in tardo pomeriggio (a fronte delle 140 do- mande di un'audizione terminata alle 20:00). Ciò senza neppure tenere in considerazione la pressione psicologica e lo stato emotivo cui la ricorrente sarebbe stata sottoposta per l'intera giornata – ritrovatasi a dover raccon- tare nel dettaglio episodi di aggressioni verbali e di violenze subite nell'am- bito dei suoi fermi – i quali verosimilmente avrebbero potuto portare la ri- chiedente a limitare la dovizia di particolari richiesta dalla SEM. Per quanto riguarda in seguito i dubbi dell'autorità in merito alle visite trimestrali al SNR, la successione degli eventi esposta in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo insieme alla citazione precisa di date specifiche evi- denzierebbero una certa coerenza e linearità, difficili da mantenere nel caso in cui la ricorrente non avesse vissuto in prima persona tali fatti. Le allegazioni andrebbero pertanto valutate nella loro complessità.

E. 5.5 Con osservazioni del 31 agosto 2020, la SEM rileva che gli insorgenti non contesterebbero dunque che i mezzi di prova presentati sarebbero molto probabilmente falsificati. L'autorità dissente tuttavia sul fatto che po- trebbe essere considerato "regolare" che un timbro umido possa riprodursi in modo identico su dei documenti a distanza di 22 mesi. Tale punto non risulterebbe tuttavia più rilevante, ritenuto che dei mezzi di prova falsificati in nessun modo potrebbero provare l'esistenza di persecuzioni statali nei confronti della ricorrente in Burundi. La tesi che le autorità burundesi stesse avrebbero bisogno di falsificare i propri documenti per procedere con un arresto o una convocazione parrebbe astrusa ma effettivamente nulla si

D-5434/2019 Pagina 14 potrebbe escludere a proposito. La SEM ribadisce tuttavia che la situazione della ricorrente (ed in particolare il suo profilo di rischio) non sarebbe com- parabile a quella citata nell'articolo del FOCODE. Pertanto non sarebbe comprensibile il motivo per il quale le autorità avrebbero continuamente voluto convocarla. L'aspetto etnico nell'attività professionale non sarebbe mai stato evocato dalla ricorrente come motivo delle sue persecuzioni. Poco convincente sarebbe poi il dichiarato intento delle autorità di estrapo- lare all'insorgente informazioni sensibili sulle sue consultazioni psicologi- che. Ella inizialmente avrebbe fatto riferimento ad una lista di nomi di per- sone che avrebbe dovuto dare al SNR, mentre in seguito avrebbe dichia- rato di dover riportare soltanto il numero di persone che avrebbe incontrato, senza d'altronde saper nemmeno spiegare perché mai il SNR volesse que- ste informazioni quantitative e in che modo gli sarebbero state utili.

E. 5.6 Con osservazioni del 1° ottobre 2020 gli insorgenti, contestano le con- siderazioni della SEM e rilevano che l'aspetto etnico sarebbe proprio alla base delle persecuzioni dell'insorgente in Burundi. Infatti, l'insorgente nella sua attività ascoltava le storie di giovani donne, vittime del noto sistema di indebolimento dell'etnia tutsi, perpetrato per mano degli uomini di etnia hutu attraverso il metodo delle gravidanze forzate, con lo scopo di cam- biare la composizione etnica delle generazioni successive. Alla luce delle dichiarazioni, sarebbe evidente che la ricorrente ricopriva un ruolo sco- modo per il SNR e che per questo le autorità avrebbero deciso di contra- starla. Data la successione degli eventi esposti in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo, il contesto burundese, la plausibilità di una perse- cuzione mirata in ragione dell'etnia e della funzione di consulente psicologa svolta dalla ricorrente, nonché il clima di forte corruzione statale, ne risul- terebbe un timore di persecuzioni future oggettivamente fondato. Altresì, l'ipotizzata falsificazione dei mezzi di prova non dovrebbe essere conside- rata a sfavore della ricorrente e la verosimiglianza delle allegazioni an- drebbe valutata complessivamente. Gli insorgenti espongono poi ulteriori considerazioni in merito allo stato di salute di A._______.

E. 5.7 Nel diritto di essere sentito del 3 marzo 2021 i ricorrenti chiariscono la contraddizione emersa tra il certificato medico dettagliato e le dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni. La ricorrente afferma di aver effettiva- mente subito delle violenze da parte delle forze governative, come già in- dicato nel documento medico del 13 agosto 2020, tuttavia, tali violenze, per quanto noto ai medici ed alla rappresentante legale, non sarebbero mai state di natura sessuale.

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E. 6.1 È innanzitutto d'uopo determinare se le allegazioni di A._______ in par- ticolare in merito ai problemi avuti con i funzionari del SNR ed al suo ob- bligo di presentarsi a scadenze trimestrali, adempiano alle condizioni di verosimiglianza previste dell'art. 7 LAsi.

E. 6.2 Il Tribunale rileva come le dichiarazioni dell'insorgente presentino in- congruenze su punti essenziali del suo racconto e non siano sufficiente- mente sostanziate.

E. 6.2.1 In primo luogo appaiono contraddittorie le allegazioni in merito alla ricezione dell'ultima convocazione datata (…) aprile 2019. La ricorrente ha inizialmente dichiarato di essere stata informata telefonicamente dal marito il (…) aprile 2019 dell'arrivo del documento (cfr. atto SEM 35/23, D130). Ella ha altresì affermato che sia lei che il marito avrebbero preso questa convocazione come una cosa normale. Il coniuge avrebbe addirittura riso e scherzato sul fatto che la moglie venisse convocata (cfr. atto SEM 35/23, D132 segg.). Tale reazione appare tanto più sorprendente e contraddittoria tenuto conto del fatto che nell'audizione successiva la ricorrente ha riferito che il marito avrebbe pagato una somma consistente per farla stare tran- quilla e far cessare gli appuntamenti (cfr. atto SEM 39/14, D42). Una tale noncuranza appare ancor più sconcertante considerato quanto subito dalla ricorrente nell'ultima visita al SNR del gennaio, dove l'interessata sarebbe stata trattenuta in detenzione per tre giorni. Neppure la reazione del marito dissipa i dubbi in merito all'episodio. Egli infatti avrebbe ignorato la convo- cazione pensando fosse il solito richiamo e – a causa di impegni di lavoro

– non avrebbe preso il tempo di recarsi al SNR per avvisare che la moglie era in vacanza e che non avrebbe potuto presentarsi (cfr. atto SEM 39/14, D45). Il comportamento della ricorrente su questo punto stride con il timore allegato nei confronti dell'autorità. In seguito, non meno contradditorie ri- sultano pure essere le dichiarazioni in merito al momento della ricezione della convocazione. Inizialmente la ricorrente ha riferito non sapere né chi né quando fosse stato consegnato il documento a casa sua (cfr. atto SEM 35/23, D130, D133), per poi dichiarare che lo stesso fosse stato conse- gnato il (…) aprile 2019 (cfr. atto SEM 39/14, D26). Confrontata in merito, l'insorgente ha riferito di essere venuta a conoscenza il (…) aprile 2019 dell'arrivo del documento (cfr. atto SEM 39/14, D101). Ella ha altresì ag- giunto che il marito le avrebbe telefonato quando avrebbe saputo che non era più una convocazione, ma un mandato di ricerca (cfr. atto SEM 39/14, D102). Questa spiegazione, tuttavia, invece che dissipare le incongruenze le alimenta, dal momento che se effettivamente ella avesse già avuto l'in-

D-5434/2019 Pagina 16 formazione il giorno in cui il marito le aveva telefonato, avrebbe potuto ri- ferirlo nel corso della prima audizione. La spiegazione fornita in sede ricor- suale, non permette neppure di ritenere una diversa valutazione. Innanzi- tutto si rileva che l'incongruenza concerne un punto essenziale dei motivi d'asilo dell'insorgente. In secondo luogo, seppur si constata che la prima audizione sia effettivamente stata molto lunga e sia terminata alle ore 20.00, la durata non può giustificare delle contraddizioni tali come quelle qui emerse. A ciò si aggiunge che in nessun momento è stato sollevato un problema in merito allo stato emotivo della richiedente o in merito alla du- rata del colloquio. Delle pause sono state effettuate ad intervalli regolari e anche su richiesta della ricorrente.

E. 6.2.2 In seguito, non risultano coerenti le allegazioni della ricorrente in me- rito al motivo per il quale sarebbe entrata nel mirino delle autorità. Nel corso della prima audizione, ella ha dichiarato di essere stata associata a D._______, attivista per i diritti umani, poiché le assomiglierebbe e poiché entrambe di etnia tutsi (cfr. atto SEM 35/23, D73, D97 e D111). L'insorgente ha altresì indicato di aver negato di aver dato un contribuito alle manifesta- zioni del 2015 (cfr. ibidem). Nel corso dell'audizione successiva è tuttavia emerso che l'interessata avrebbe ammesso ai funzionari del SNR di aver custodito del cibo per i manifestanti nel 2015 (cfr. atto SEM 39/14, D53). Interrogata in merito all'incongruenza, la ricorrente non ha tuttavia fornito una spiegazione convincente, dichiarando di aver dato per scontato che si fosse compreso che stava anche parlando del suo sostegno ai manifestanti (cfr. atto SEM 39/14, D59).

E. 6.2.3 Oltracciò, passando in rassegna le allegazioni dell'interessata in me- rito alle singole visite al SNR, il Tribunale constata delle ulteriori contraddi- zioni. Per quanto attiene alla visita del (…) luglio 2017, la ricorrente ha ini- zialmente riferito di essersi presa il tempo di recarsi nella cappella delle suore dove faceva il volontariato per pregare – avrebbe chiesto l'adora- zione – prima di recarsi all'appuntamento (cfr. 35/23, D112 e D116). In un secondo tempo, ella ha tuttavia negato di essersi recata in cappella prima di tale visita dichiarando di esserci andata prima dell'incontro del (…) gen- naio 2019 (cfr. atto SEM 39/14, D65).

E. 6.2.4 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale rileva alcune incongruenze an- che in merito al motivo delle visite al SNR. Su questo punto le dichiarazioni non possono neppure essere considerate come sufficientemente detta- gliate. Inizialmente la ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto presen- tarsi ogni tre mesi per consegnare un rapporto su tutto quello che sentiva, in più avrebbe dovuto dire il nome dei ragazzi che commettevano violenze

D-5434/2019 Pagina 17 sulle persone che lei ascoltava nella sua attività di psicologa (cfr. atto SEM 35/23, D73). Nei fatti tuttavia, non è riscontrabile questo tipo di informa- zioni, in particolare non risulta né che ella riferiva il nome delle persone che vedeva, né il nome degli autori delle violenze. Invero, nonostante la ricor- rente abbia ancora ripetuto che avrebbe dovuto consegnare dei rapporti, alla domanda precisa ha riferito che avrebbe soltanto dovuto riportare ver- balmente le informazioni nell'ambito dei colloqui (cfr. atto SEM 35/23, D89 segg.). Anche nel corso dell'audizione successiva la ricorrente ha affer- mato che avrebbe tenuto una lista delle persone che seguiva, che tuttavia questa lista non la portava con sé agli incontri (cfr. atto SEM 39/14, D15), dovendo riportare solo il numero di persone ascoltate (cfr. atto SEM 39/14, D19-D20). L'insorgente ha anche aggiunto che ella rispondeva alle do- mande rispettando la deontologia professionale e che ad ogni modo non le venivano chiesti i nomi (cfr. atto SEM 39/14, D20). Questa sua risposta appare piuttosto sorprendente poiché contraria alla dichiarata bramosia di informazioni da parte dell'autorità. Altresì, queste affermazioni rendono an- cora più incomprensibile il motivo per il quale il SNR la interrogava – se non le veniva nemmeno chiesto il nome delle persone che aveva visto – e quale fosse l'utilità delle informazioni che l'insorgente forniva. Infine, tali allegazioni si scontrano con il fatto che le autorità le abbiano espressa- mente chiesto di quanto successo alla figlia adottiva E._______ ed alle due nipoti (cfr. atto SEM 35/23, D74). Per quanto riguarda in particolare E._______, da una parte il suo nome si sarebbe sì trovato su una lista, ma la stessa non sarebbe appunto stata consegnata ai funzionari del SNR. Mentre dall'altra, l'insorgente ha dichiarato di sospettare che fossero gli stessi funzionari ad aver abusato della ragazza, per cui risulta poco com- prensibile il motivo per il quale ella sarebbe stata interrogata proprio in me- rito agli autori delle violenze (cfr. atto SEM 35/23, D90 segg.).

E. 6.2.5 Altresì, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella deci- sione impugnata alla quale si rinvia per evitare ulteriori ripetizioni, appaiono poco sostanziate le allegazioni in merito alla regolarità degli incontri. In- vero, la ricorrente ha affermato di aver firmato di doversi presentare ogni tre mesi. Tuttavia, né dal racconto spontaneo né dalle domande successive emerge effettivamente questa trimestralità degli incontri. Considerato che gli incontri si sarebbero protratti per un anno e mezzo – essendo il primo incontro avvenuto il (…) luglio 2017 e l'ultimo il (…) gennaio 2019 – appare quantomeno sorprendente che ella sia riuscita a citarne soltanto altri due, ovvero quello del (…) agosto 2018 e quello di novembre 2018. Quest'ul- timo incontro, sarebbe poi stato citato unicamente dopo che una domanda espressa le era stata posta al proposito (cfr. atto SEM 39/14, D38 segg.). Le allegazioni in merito al contenuto di tale visita risultano anch'esse poco

D-5434/2019 Pagina 18 sostanziate per una persona che avrebbe effettivamente subito un episodio del genere.

E. 6.2.6 In seguito, il fatto che la ricorrente potesse decidere quando presen- tarsi oltre che ad essere piuttosto sorprendente (cfr. atto SEM 39/14, D27- D28), risulta scontrarsi con il fatto che a volte venisse comunque convocata dal SNR. Per quanto concerne in particolare la convocazione di gennaio 2019, la ricorrente l'avrebbe giustificata adducendo che era dovuta al fatto che il (…) agosto 2018 avrebbe proferito delle accuse nei confronti del go- verno (cfr. atto SEM 39/14, D35). Tuttavia, questa spiegazione non appare molto convincente, dal momento che tra questi due incontri ve ne sarebbe stato uno a novembre 2018 e verrebbe dunque da chiedersi come mai le autorità abbiano atteso così a lungo per agire. Inoltre, la reazione delle autorità risulta ancor più stupefacente se si considera che all'incontro di novembre 2018 – ovvero quello immediatamente successivo a quello di agosto 2018 – la ricorrente è stata lasciata partire senza alcun problema e il funzionario non avrebbe insistito ulteriormente quando ella non avrebbe dichiarato nulla (cfr. atto SEM 39/14, D78 segg.). Mentre invece al colloquio di gennaio 2019, oltre 6 mesi dopo l'accaduto, l'interessata sarebbe invece stata trattenuta per tre giorni per aver accusato il governo.

E. 6.2.7 In seguito, il racconto dell'insorgente in merito al periodo che avrebbe passato in detenzione dal (…) gennaio 2019 al (…) gennaio 2019 appare poco sostanziato e dettagliato. Ella non è riuscita a spiegare come avrebbe trascorso il tempo, se non dicendo che non sapeva nemmeno se era notte o giorno dato che era sempre buio (cfr. atto SEM 35/23, D105 segg.) e di aver ricevuto una bottiglia di Fanta come bevanda.

E. 6.2.8 In merito all'insussistenza delle dichiarazioni, il Tribunale rileva che il semplice fatto che le allegazioni si sposino perfettamente con il quadro at- tuale presente in Burundi (in particolare le discriminazioni nei confronti dell'etnia tutsi e la violenza nei confronti delle donne) non costituisce un elemento sufficiente per poter ritenere verosimili le allegazioni in merito alle minacce da parte delle autorità; che a tal proposito infatti, il racconto della ricorrente si limita a riportare dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità burundesi. Conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti, soprattutto se tenuto conto della sua professione di ascolto e aiuto alle vittime di violenza di etnia tutsi. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale, si

D-5434/2019 Pagina 19 attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità del Burundi. E ciò a maggior ragione, se si tiene conto che nel caso in disamina si tratta di una persona altamente qualificata, con un diploma uni- versitario, dalla quale dunque ci si può attendere che sappia riferire gli eventi in maniera circostanziata, coerente e dettagliata.

E. 6.3 Infine, neppure i documenti forniti dall'insorgente risultano essere atti a provare i suoi motivi d'asilo. Come a giusto titolo rilevato dall'autorità infe- riore, alle cui considerazioni si rimanda, i mezzi di prova presentati dalla ricorrente sono stati con grande probabilità falsificati. Tuttavia, non può es- sere seguita la tesi dei ricorrenti secondo cui i documenti sarebbero stati falsificati dal SNR direttamente e che quindi A._______ sarebbe stata vit- tima della corruzione del sistema in Burundi. Non è invero riscontrabile il motivo per il quale il SNR avrebbe dovuto falsificare tali documenti. Altresì è necessario ammettere quanto sia poco probabile che per oltre un anno e mezzo il formulario falsificato sia sempre stato lo stesso – e con l'errore del grado del firmatario – e che il timbro utilizzato sia sempre stato lo stesso. Risulta inoltre difficile ammettere che tutti e quattro i documenti, ovvero le tre convocazioni ed il mandato d'arresto, riportino tutti gli stessi difetti e/o errori.

E. 7 Alla luce delle suesposte considerazioni e come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, le allegazioni in materia d'asilo degli insorgenti non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili. Di conseguenza, non è nella fattispecie necessario verificarne la rilevanza in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

D-5434/2019 Pagina 20

E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 30 giugno 2020, accolto l'istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5434/2019 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5434/2019 Sentenza del 7 febbraio 2022 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), con i figli B._______, nato il (...), e C._______, nata il (...), Burundi, tutti patrocinati dalla Signora Simona Cautela, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 17 settembre 2019 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ con i figli B._______ e C._______, cittadini del Burundi di etnia tutsi, sono entrati legalmente in Svizzera il 24 aprile 2019 con un visto valido per gli Stati Schengen. Il 27 aprile 2019 hanno depositato una domanda d'asilo. A.b Il 6 maggio 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito A._______ sui dati personali, mentre il 22 maggio 2019 si è svolta una prima audizione sommaria sui motivi d'asilo. Un'ulteriore audizione si è svolta il 26 giugno 2019. La richiedente, laureata in psicologia clinica e sociale, parallelamente all'attività nell'azienda del marito svolgeva come volontaria delle consulenze psicologiche presso l'orfanatrofio (...). Nel 2017 avrebbe iniziato ad avere problemi con le autorità burundesi. In particolare, il (...) luglio 2017 le sarebbe stata recapitata a casa una convocazione con l'ordine di presentarsi presso il Service National de Renseignement (Servizio nazionale d'informazione, di seguito: SNR) del Burundi il giorno seguente. Il (...) luglio 2017 l'interessata si sarebbe recata all'appuntamento come da richiesta e sarebbe stata interrogata per quattro ore. Durante l'interrogatorio sarebbe stata accusata in particolare di essere di etnia tutsi e di avere legami con l'attivista per i diritti dell'uomo D._______. Ella sarebbe stata rilasciata grazie ai soldi che il marito avrebbe pagato ad un conoscente poliziotto che lavorava presso il SNR ed a condizione che acconsentisse a presentarsi ogni tre mesi per riportare le informazioni delle quali sarebbe venuta a conoscenza nelle sue consulenze psicologiche. In seguito, (...) dicembre 2017 le autorità l'avrebbero cercata a casa e non trovandola avrebbero portato via la figlia adottiva E._______. La ragazza sarebbe stata trattenuta una giornata e sarebbe pure stata vittima di violenza sessuale. Proseguendo nel racconto, la richiedente avrebbe riferito che nel colloquio del (...) agosto 2018 si sarebbe arrabbiata con i funzionari del SNR e li avrebbe accusati del comportamento irresponsabile degli Hutu i quali avrebbero violentato due sue nipoti ed una sarebbe rimasta incinta. I funzionari avrebbero così accusato l'interessata di aver attaccato il governo. L'incontro seguente di novembre 2018 si sarebbe concluso in breve tempo in quanto la richiedente avrebbe dichiarato di non aver svolto i suoi consulti psicologici e di non avere dunque nulla da riportare. Il (...) gennaio 2019 ella sarebbe stata nuovamente convocata. Dopo il colloquio non sarebbe tuttavia stata rilasciata, ma sarebbe stata tenuta in stato di fermo fino al (...) gennaio 2019. In quel frangente sarebbe stata accusata di aver parlato di donne tutsi violentate, sarebbe stata minacciata di essere uccisa e violentata e sarebbe stata legata, ammanettata e maltrattata fisicamente. Il rilascio sarebbe avvenuto nuovamente grazie all'intervento del marito, il quale dinanzi alle autorità avrebbe promesso di divorziare dall'interessata e di sposare una donna di etnia hutu. Dopo il rilascio, l'interessata si sarebbe recata in Ruanda fino al (...) gennaio 2019, quando avrebbe deciso di tornare in Patria, non sopportando di stare lontano dalla famiglia. Il marito temendo per la salute della consorte avrebbe organizzato una vacanza in Svizzera ed avrebbe effettuato le relative pratiche al fine di ottenere un visto d'entrata. Una volta in Svizzera con i figli, inizialmente l'interessata non avrebbe avuto intenzione di depositare una domanda d'asilo. Avrebbe cambiato idea nel corso del soggiorno quando sarebbe venuta a sapere dal marito che le autorità l'avrebbero nuovamente convocata presso il SRN ed avrebbero emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti. A.c A sostegno della domanda d'asilo l'interessata ha depositato agli atti il suo passaporto e quello dei suoi figli, gli atti di nascita dei figli, il certificato di matrimonio, una fotocopia del passaporto del marito e l'autorizzazione firmata da quest'ultimo per l'uscita dal Paese dei due figli, nonché tre certificati inerenti il suo impegno professionale come psicologa. Altresì, ella ha fornito le convocazioni originali del (...) luglio 2017, del (...) gennaio 2019 e del (...) aprile 2019 e la copia del mandato d'arresto del (...) aprile 2019. A.d La SEM ha sottoposto le tre convocazioni originali e la copia del mandato d'arresto ad un esame interno per verificarne l'autenticità. L'analisi ha riscontrato una falsificazione dei documenti presentati. Innanzitutto, i documenti sarebbero stati firmati dall'amministratore generale del SNR F._______ con il grado di "(...)". Tuttavia, secondo fonti ufficiali egli sarebbe stato promosso a "(...)" il (...) 2016. Una confusione da parte dei collaboratori del SNR sui gradi del loro amministratore generale durante quasi tre anni apparirebbe altamente improbabile. In seguito, tutti e quattro i documenti riporterebbero esattamente lo stesso timbro umido riconoscibile da dei difetti caratteristici. Ciò significherebbe che lo stesso timbro sarebbe stato utilizzato senza alterazione per 22 mesi e in maniera ripetuta. Inoltre, i documenti sembrerebbero essere stati riempiti dalla medesima mano. Tale rapporto d'analisi è stato trasmesso ai richiedenti in forma anonimizzata con contestuale concessione del diritto di essere sentiti in merito. A.e Con parere del 28 agosto 2019, gli interessati rilevano che il sistema amministrativo burundese sarebbe estremamente corrotto e pertanto non potrebbe essere escluso che nel caso di falsificazione di documenti, la stessa sia da ricondurre proprio alla diffusa corruzione delle autorità. Pertanto, essi chiedono che la valutazione della verosimiglianza delle allegazioni venga valutata considerando la buona fede della richiedente e tenendo conto tutti gli elementi della fattispecie nel loro complesso. B. Con decisione del 17 settembre 2019 la SEM ha respinto la domanda d'asilo degli interessati, pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e considerato l'esecuzione della misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Il 17 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 ottobre 2019), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'autorità inferiore. Essi hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. In subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In via ancor più subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Essi hanno altresì presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. In data 21 ottobre 2019 il Tribunale ha confermato la ricezione del ricorso. Con scritto del medesimo giorno (data d'entrata: 22 ottobre 2019), gli insorgenti hanno trasmesso un atto integrativo al ricorso. In particolare, in ragione di un problema tecnico-informatico sarebbe stata erroneamente omessa una parte di testo del ricorso. E. Il 15 novembre 2019 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale dei nuovi mezzi di prova. Segnatamente hanno trasmesso la copia di un avviso di ricerca emesso dal SNR nei confronti di A._______, la copia della convocazione del marito presso gli uffici del SNR - entrambi sprovvisti di data - ed una fotografia della ricorrente che sarebbe stata distribuita agli agenti del SNR per permettere l'identificazione e l'arresto. Riguardo ai documenti la ricorrente avrebbe indicato di essere in grande difficoltà e di avere molta paura a chiedere dettagli al marito, in ragione della condizione di fortissima pressione in cui questi sembrerebbe trovarsi, assoggettato a continue pressioni da parte del SNR affinché cessi ogni comunicazione con la ricorrente e si risposi con una donna di etnia hutu. L'insorgente apparirebbe inoltre in uno stato di particolare oppressione psichica. F. Con scritti del 20 novembre 2019, del 9 dicembre 2019, del 24 aprile 2020 e del 29 maggio 2020 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale della documentazione medica inerente alla sua presa a carico psicologica. Le sarebbe infatti stata diagnosticata una sindrome post traumatica ed ingravescente sintomatologia depressiva. G. Con decisione incidentale del 30 giugno 2020 il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, ed ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso e copie dell'atto integrativo e dei seguenti scritti con annessi i relativi allegati, invitandola ad inoltrare una risposta. H. L'autorità inferiore ha risposto al ricorso con osservazioni del 15 luglio 2020, allegando una ricerca in merito alle possibilità di trattamento per i disturbi di cui soffre la ricorrente. I. Gli insorgenti hanno replicato alle osservazioni della SEM con scritto del 3 agosto 2020. J. Con successivi scritti del 14 agosto 2020 e del 17 agosto 2020 i ricorrenti hanno inoltrato - dapprima in copia e poi in originale - un certificato medico del 13 agosto 2020 inerente l'interessata. Tale certificato è stato inoltrato alla SEM per presa di posizione contestualmente alla replica del 3 agosto 2020. K. Il 31 agosto 2020 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito. L. A tali osservazioni gli insorgenti hanno replicato con scritto del 1° ottobre 2020. M. Il 7 dicembre 2020, rispettivamente il 19 gennaio 2021, essi hanno trasmesso - dapprima in copia e poi in originale - un certificato medico del 3 dicembre 2020 attestante lo stato psicologico della ricorrente, il quale presenterebbe un peggioramento della sintomatologia depressiva. N. La SEM, con osservazioni del 20 gennaio 2020 (recte: 20 gennaio 2021), ha rilevato che dalle ricerche più recenti effettuate, i farmaci assunti dalla ricorrente non sarebbero più disponibili in Burundi. L'autorità inferiore necessiterebbe di un rapporto medico piscologico più approfondito ed aggiornato al fine di effettuare delle ricerche più complete. O. In data 29 gennaio 2021 il Tribunale ha dunque invitato gli insorgenti a presentare un rapporto medico dettagliato e aggiornato relativo allo stato di salute di A._______. P. Come da richiesta, i ricorrenti l'11 febbraio 2021, rispettivamente il 16 febbraio 2021, hanno inoltrato - dapprima in copia e poi in originale - il rapporto medico dettagliato (F4) del 9 febbraio 2021. Q. Con ordinanza del 18 febbraio 2021 il Tribunale ha trasmesso alla SEM il suddetto rapporto medico e l'ha invitata a prendere posizione, segnatamente procedendo ad eseguire una nuova ricerca sulla disponibilità dei farmaci assunti dalla ricorrente. R. La SEM, con scritto del 24 febbraio 2021, ha concesso ai ricorrenti il diritto di essere sentito in merito ad un'incongruenza emersa tra le dichiarazioni dell'insorgente e il certificato medico del 19 febbraio 2021 (recte: 9 febbraio 2021. Gli insorgenti hanno esercitato il loro diritto di essere sentito con scritto del 3 marzo 2021. S. Con decisione del 23 marzo 2021, la SEM ha riesaminato parzialmente la sua decisione del 17 settembre 2019 - annullandone il punto III, ovvero, in realtà, i punti 4 a 6 del dispositivo della decisione - ed ha concesso l'ammissione provvisoria agli interessati per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. T. Con decisione incidentale del 31 marzo 2021 i ricorrenti sono stati invitati a comunicare al Tribunale se e in che misura intendessero mantenere il ricorso. U. Con scritto del 12 aprile 2021 gli insorgenti hanno comunicato di voler mantenere il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo. V. Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio. W. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Preliminarmente il Tribunale osserva che con decisione del 23 marzo 2021 la SEM ha riesaminato parzialmente la decisione del 17 settembre 2019 ed ha posto i ricorrenti al beneficio dell'ammissione provvisoria. Con scritto del 12 aprile 2021 gli insorgenti hanno confermato il mantenimento del ricorso in merito ai punti da 1 a 3 del dispositivo della decisione impugnata. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Nella decisione impugnata l'autorità non ha ritenuto verosimili le allegazioni di A._______. Innanzitutto, dall'analisi interna effettuata sarebbe emerso che i mezzi di prova consegnati sarebbero stati con grande probabilità falsificati. L'autorevolezza di tale perizia non sarebbe peraltro stata contestata. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la richiedente avrebbe dichiarato di aver a più riprese beneficiato della corruttibilità delle autorità del suo Paese. Il marito avrebbe infatti versato diverse volte delle somme a un conoscente che lavorava presso il SNR affinché la consorte venisse rilasciata dopo i fermi. Inoltre, grazie all'aiuto di questa persona l'interessata sarebbe riuscita ad entrare in possesso dell'avviso di ricerca emesso nei suoi confronti. Alla luce di queste considerazioni, la SEM ha ritenuto che non si potrebbe escludere che, in virtù delle ripetute relazioni tra il marito e le autorità burundesi, i mezzi di prova siano stati prodotti ai fini della causa. Di conseguenza, fondandosi la richiedente su tali documenti per sostenere aspetti centrali dei suoi motivi d'asilo, la verosimiglianza delle sue allegazioni sarebbe già solo per questo motivo parzialmente compromessa. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni della richiedente non sufficientemente motivate e contraddittorie. Ella si sarebbe palesemente contraddetta in merito alla consegna dell'ultima convocazione dichiarando dapprima che il documento sarebbe stato consegnato al personale di casa, affermando poco dopo di non sapere né chi l'avesse ricevuta né chi l'avesse consegnata. Nell'audizione successiva ha poi riferito che la convocazione sarebbe stata consegnata il (...) aprile 2019 e di esserne stata informata al telefono dal marito già il giorno seguente. Se davvero così fosse, l'interessata avrebbe tuttavia dovuto essere in grado di fornire tale dettaglio già nel corso della prima audizione. Proseguendo nell'analisi, in maniera più generale, la SEM ha reputato non convincente la maniera in cui la richiedente avrebbe raccontato il suo vissuto e le sue emozioni. In particolare, ella non si sarebbe mostrata in alcun modo sorpresa di essere stata convocata. Ciò sarebbe quantomeno sorprendente dal momento che il marito avrebbe pagato un'ingente somma di denaro per fare in modo che questi appuntamenti trimestrali cessassero. Anche il fatto che il marito non si sarebbe neppure preoccupato di andare ad avvisare il SNR che ella era in vacanza e che non avrebbe potuto presentarsi, risulta piuttosto sorprendente. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che la regolarità degli incontri - ovvero ogni tre mesi - non risulterebbe appurata nei fatti. La richiedente spontaneamente, convocazioni a parte, avrebbe riferito soltanto di due altre visite, senza oltretutto saper indicare la data. Altresì, si sarebbe contraddetta affermando che sarebbe partita in vacanza proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto presentarsi poiché pensava che la situazione si fosse calmata, affermando poi di non essersi più presentata dopo gennaio 2019 poiché avrebbe avuto paura. La SEM avrebbe inoltre evidenziato delle incongruenze in merito al motivo della convocazione di gennaio 2019. Da una parte l'interessata avrebbe messo in relazione tale convocazione con l'incontro del novembre 2018, nel corso del quale ella non avrebbe dichiarato nulla poiché si sarebbe ritrovata in stato di shock. Mentre dall'altra, avrebbe motivato la convocazione con il fatto che nel corso dell'incontro del (...) agosto 2018 avrebbe accusato il governo. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che, ritenuta la richiedente una persona altamente qualificata, ci si sarebbe potuti attendere un racconto più lineare, coerente, preciso e circostanziato. 5.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. Innanzitutto sottolineano che le "ripetute relazioni" tra il marito e le autorità avrebbero avuto un carattere piuttosto coercitivo. Il coniuge era infatti tenuto a versare somme di denaro in situazioni di estremo pericolo, quando la ricorrente subiva maltrattamenti fisici e psicologici vietati dall'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Non sarebbe dunque possibile ritenere che i mezzi di prova sarebbero stati prodotti ai fini della causa. In seguito, per quanto riguarda le contraddizioni, la ricorrente contestualizza le allegazioni in merito alla ricezione della convocazione. Ella rileva in primo luogo che al momento della ricezione di tale documento ella non si sarebbe trovata più nel Paese. In secondo luogo, la SEM non avrebbe tenuto conto della pressione psicologica e dello stato emotivo in cui si sarebbe ritrovata nel corso della prima audizione. L'insorgente afferma che l'assenza di stupore nel ricevere la convocazione confermerebbe il carattere di usualità di tali visite al SNR. La naturalezza con la quale la ricorrente ed il marito avrebbero reagito alla ricezione della convocazione si inserirebbe dunque in un contesto ben più ampio. L'insorgente avrebbe infatti riferito che le pressioni e le molestie da parte delle autorità non sarebbero terminate. Infine, sarebbe del tutto comprensibile che il marito non sentisse l'urgenza di spiegare l'assenza della moglie al SNR, dal momento che sapeva che gli avrebbero potuto richiedere nuovamente delle somme di denaro e che si trattava di persone comunque autrici di azioni riprovevoli nei confronti della consorte. In seguito, per quanto riguarda la regolarità trimestrale degli incontri al SNR, i ricorrenti rilevano che il carattere consuetudinario emergerebbe sin dall'inizio del racconto spontaneo dell'interessata. Altresì, non sarebbe stata in grado di fornire la data esatta unicamente della visita di novembre 2018. Le allegazioni dell'insorgente fornirebbero dettagli che potrebbero essere esposti solo da chi avrebbe chiaramente vissuto quelle esperienze. Inoltre, dalle stesse si delineerebbe una chiara violazione dell'art. 3 CEDU, essendo la ricorrente stata chiaramente sottoposta a trattamenti inumani e degradanti. Orbene, data la successione degli eventi esposti in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo, il contesto burundese, la plausibilità di una persecuzione mirata in ragione dell'etnia e della funzione di consulente psicologica svolta dalla ricorrente, nonché il clima di forte corruzione statale, ne risulterebbe un timore di persecuzioni future oggettivamente fondato. Le dichiarazioni andrebbero considerate complessivamente verosimili, nella logica della probabilità preponderante. Tale giudizio di verosimiglianza parrebbe prevalere anche se si dovesse escludere la rilevanza dei mezzi di prova prodotti. 5.3 Con risposta al ricorso, la SEM ribadisce nuovamente che la perizia interna inerente i mezzi di prova non sarebbe stata contestata dagli insorgenti. A ciò, l'autorità aggiunge che non sarebbe comprensibile come il fatto che un avviso di ricerca sia un falso - nel senso che chiunque avrebbe potuto riempirlo a mano su un foglietto prestampato - potrebbe essere utilizzato a favore della ricorrente. Il caso in disamina non sarebbe inoltre comparabile al caso riportato dalla ONG FOCODE ("Forum pour la conscience et le développement") e citato dall'insorgente. L'autorità inferiore rileva poi che in sede ricorsuale gli insorgenti non avrebbero preso posizione riguardo al fatto che il grado militare dall'amministratore generale del SNR - promosso nel 2016 a "(...)" - nel 2019 fosse ancora "(...)". Allo stesso modo si è taciuto sulla per lo meno alquanto rara possibilità che un timbro umido possa ripetersi identico su un documento a distanza di quattro anni come asserito dalla ricorrente. Ad ogni modo, la SEM non avrebbe limitato la propria analisi all'autenticità dei documenti, ma avrebbe anche esaminato le allegazioni della ricorrente. In particolare, l'autorità inferiore reputa inspiegabile che già nel corso della prima audizione la ricorrente non sia stata in grado di fornire delle informazioni in merito alla convocazione del (...) aprile 2019, nonostante fosse stata informata telefonicamente al riguardo. Per quanto concerne la trimestralità degli incontri, la SEM ribadisce che, oltre alle date scritte sui mezzi di prova, la richiedente avrebbe saputo citare in modo preciso solo il (...) agosto 2018 e una visita a novembre 2018 e questo nonostante il lungo arco temporale durante il quale si sarebbero protratte le visite. Dalle dichiarazioni della ricorrente non risulterebbe nulla degli ipotetici incontri avvenuti nell'ottobre 2017, nel gennaio 2018, e nel maggio 2018. 5.4 In sede di replica gli insorgenti esprimono innanzitutto delle considerazioni di carattere generale e si dichiarano preoccupati per loro stessi, per il marito, rispettivamente il padre, e per la situazione in Burundi a causa delle recenti elezioni. In seguito, i ricorrenti confermano in primo luogo l'autorevolezza della perizia inerente i mezzi di prova ed in secondo luogo sottolineano che considerata l'evidente affidabilità delle fonti peritali prese in considerazione ed il contesto burundese noto per l'elevato livello di corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche, sarebbe comune l'utilizzo di documenti falsificati da parte delle autorità - in particolare proprio da parte del SNR - al fine di macchinazioni e imbrogli. Secondo le informazioni raccolte dal FOCODE, esisterebbero molti formulari di avviso di ricerca non completi, a disposizione degli agenti del SNR, che verrebbero compilati a mano prima dell'arresto delle persone incriminate. Tale informazione sarebbe tutt'altro che irrilevante, dal momento che i fatti accaduti alla ricorrente si ascriverebbero verosimilmente in un sistema statale corrotto dall'interno nel quale gli agenti, avendo anticipatamente a disposizione i formulari, potrebbero arbitrariamente compilarli per dar seguito ad arresti o a stati di fermo anche prolungati, come nel caso della richiedente. Secondo questo ragionamento, sarebbe dunque logico che il timbro usato fosse sempre lo stesso. D'altra parte, l'insorgente, psicologa di etnia tutsi che offriva consulenze alle giovani orfane violentate da uomini di etnia hutu, accusata di avere legami con l'attivista per i diritti umani D._______, avrebbe ricoperto un ruolo scomodo per il SNR. Pertanto, sarebbe plausibile che le sarebbero stati recapitati documenti falsificati dagli stessi funzionari. In seguito, per quanto riguarda le contraddizioni in merito alla ricezione dell'ultima convocazione, l'autorità inferiore avrebbe fatto capo alle risposte fornite dalla ricorrente proprio alla fine dell'audizione, in particolare alle risposte D133 e D134 date in tardo pomeriggio (a fronte delle 140 domande di un'audizione terminata alle 20:00). Ciò senza neppure tenere in considerazione la pressione psicologica e lo stato emotivo cui la ricorrente sarebbe stata sottoposta per l'intera giornata - ritrovatasi a dover raccontare nel dettaglio episodi di aggressioni verbali e di violenze subite nell'ambito dei suoi fermi - i quali verosimilmente avrebbero potuto portare la richiedente a limitare la dovizia di particolari richiesta dalla SEM. Per quanto riguarda in seguito i dubbi dell'autorità in merito alle visite trimestrali al SNR, la successione degli eventi esposta in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo insieme alla citazione precisa di date specifiche evidenzierebbero una certa coerenza e linearità, difficili da mantenere nel caso in cui la ricorrente non avesse vissuto in prima persona tali fatti. Le allegazioni andrebbero pertanto valutate nella loro complessità. 5.5 Con osservazioni del 31 agosto 2020, la SEM rileva che gli insorgenti non contesterebbero dunque che i mezzi di prova presentati sarebbero molto probabilmente falsificati. L'autorità dissente tuttavia sul fatto che potrebbe essere considerato "regolare" che un timbro umido possa riprodursi in modo identico su dei documenti a distanza di 22 mesi. Tale punto non risulterebbe tuttavia più rilevante, ritenuto che dei mezzi di prova falsificati in nessun modo potrebbero provare l'esistenza di persecuzioni statali nei confronti della ricorrente in Burundi. La tesi che le autorità burundesi stesse avrebbero bisogno di falsificare i propri documenti per procedere con un arresto o una convocazione parrebbe astrusa ma effettivamente nulla si potrebbe escludere a proposito. La SEM ribadisce tuttavia che la situazione della ricorrente (ed in particolare il suo profilo di rischio) non sarebbe comparabile a quella citata nell'articolo del FOCODE. Pertanto non sarebbe comprensibile il motivo per il quale le autorità avrebbero continuamente voluto convocarla. L'aspetto etnico nell'attività professionale non sarebbe mai stato evocato dalla ricorrente come motivo delle sue persecuzioni. Poco convincente sarebbe poi il dichiarato intento delle autorità di estrapolare all'insorgente informazioni sensibili sulle sue consultazioni psicologiche. Ella inizialmente avrebbe fatto riferimento ad una lista di nomi di persone che avrebbe dovuto dare al SNR, mentre in seguito avrebbe dichiarato di dover riportare soltanto il numero di persone che avrebbe incontrato, senza d'altronde saper nemmeno spiegare perché mai il SNR volesse queste informazioni quantitative e in che modo gli sarebbero state utili. 5.6 Con osservazioni del 1° ottobre 2020 gli insorgenti, contestano le considerazioni della SEM e rilevano che l'aspetto etnico sarebbe proprio alla base delle persecuzioni dell'insorgente in Burundi. Infatti, l'insorgente nella sua attività ascoltava le storie di giovani donne, vittime del noto sistema di indebolimento dell'etnia tutsi, perpetrato per mano degli uomini di etnia hutu attraverso il metodo delle gravidanze forzate, con lo scopo di cambiare la composizione etnica delle generazioni successive. Alla luce delle dichiarazioni, sarebbe evidente che la ricorrente ricopriva un ruolo scomodo per il SNR e che per questo le autorità avrebbero deciso di contrastarla. Data la successione degli eventi esposti in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo, il contesto burundese, la plausibilità di una persecuzione mirata in ragione dell'etnia e della funzione di consulente psicologa svolta dalla ricorrente, nonché il clima di forte corruzione statale, ne risulterebbe un timore di persecuzioni future oggettivamente fondato. Altresì, l'ipotizzata falsificazione dei mezzi di prova non dovrebbe essere considerata a sfavore della ricorrente e la verosimiglianza delle allegazioni andrebbe valutata complessivamente. Gli insorgenti espongono poi ulteriori considerazioni in merito allo stato di salute di A._______. 5.7 Nel diritto di essere sentito del 3 marzo 2021 i ricorrenti chiariscono la contraddizione emersa tra il certificato medico dettagliato e le dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni. La ricorrente afferma di aver effettivamente subito delle violenze da parte delle forze governative, come già indicato nel documento medico del 13 agosto 2020, tuttavia, tali violenze, per quanto noto ai medici ed alla rappresentante legale, non sarebbero mai state di natura sessuale. 6. 6.1 È innanzitutto d'uopo determinare se le allegazioni di A._______ in particolare in merito ai problemi avuti con i funzionari del SNR ed al suo obbligo di presentarsi a scadenze trimestrali, adempiano alle condizioni di verosimiglianza previste dell'art. 7 LAsi. 6.2 Il Tribunale rileva come le dichiarazioni dell'insorgente presentino incongruenze su punti essenziali del suo racconto e non siano sufficientemente sostanziate. 6.2.1 In primo luogo appaiono contraddittorie le allegazioni in merito alla ricezione dell'ultima convocazione datata (...) aprile 2019. La ricorrente ha inizialmente dichiarato di essere stata informata telefonicamente dal marito il (...) aprile 2019 dell'arrivo del documento (cfr. atto SEM 35/23, D130). Ella ha altresì affermato che sia lei che il marito avrebbero preso questa convocazione come una cosa normale. Il coniuge avrebbe addirittura riso e scherzato sul fatto che la moglie venisse convocata (cfr. atto SEM 35/23, D132 segg.). Tale reazione appare tanto più sorprendente e contraddittoria tenuto conto del fatto che nell'audizione successiva la ricorrente ha riferito che il marito avrebbe pagato una somma consistente per farla stare tranquilla e far cessare gli appuntamenti (cfr. atto SEM 39/14, D42). Una tale noncuranza appare ancor più sconcertante considerato quanto subito dalla ricorrente nell'ultima visita al SNR del gennaio, dove l'interessata sarebbe stata trattenuta in detenzione per tre giorni. Neppure la reazione del marito dissipa i dubbi in merito all'episodio. Egli infatti avrebbe ignorato la convocazione pensando fosse il solito richiamo e - a causa di impegni di lavoro - non avrebbe preso il tempo di recarsi al SNR per avvisare che la moglie era in vacanza e che non avrebbe potuto presentarsi (cfr. atto SEM 39/14, D45). Il comportamento della ricorrente su questo punto stride con il timore allegato nei confronti dell'autorità. In seguito, non meno contradditorie risultano pure essere le dichiarazioni in merito al momento della ricezione della convocazione. Inizialmente la ricorrente ha riferito non sapere né chi né quando fosse stato consegnato il documento a casa sua (cfr. atto SEM 35/23, D130, D133), per poi dichiarare che lo stesso fosse stato consegnato il (...) aprile 2019 (cfr. atto SEM 39/14, D26). Confrontata in merito, l'insorgente ha riferito di essere venuta a conoscenza il (...) aprile 2019 dell'arrivo del documento (cfr. atto SEM 39/14, D101). Ella ha altresì aggiunto che il marito le avrebbe telefonato quando avrebbe saputo che non era più una convocazione, ma un mandato di ricerca (cfr. atto SEM 39/14, D102). Questa spiegazione, tuttavia, invece che dissipare le incongruenze le alimenta, dal momento che se effettivamente ella avesse già avuto l'informazione il giorno in cui il marito le aveva telefonato, avrebbe potuto riferirlo nel corso della prima audizione. La spiegazione fornita in sede ricorsuale, non permette neppure di ritenere una diversa valutazione. Innanzitutto si rileva che l'incongruenza concerne un punto essenziale dei motivi d'asilo dell'insorgente. In secondo luogo, seppur si constata che la prima audizione sia effettivamente stata molto lunga e sia terminata alle ore 20.00, la durata non può giustificare delle contraddizioni tali come quelle qui emerse. A ciò si aggiunge che in nessun momento è stato sollevato un problema in merito allo stato emotivo della richiedente o in merito alla durata del colloquio. Delle pause sono state effettuate ad intervalli regolari e anche su richiesta della ricorrente. 6.2.2 In seguito, non risultano coerenti le allegazioni della ricorrente in merito al motivo per il quale sarebbe entrata nel mirino delle autorità. Nel corso della prima audizione, ella ha dichiarato di essere stata associata a D._______, attivista per i diritti umani, poiché le assomiglierebbe e poiché entrambe di etnia tutsi (cfr. atto SEM 35/23, D73, D97 e D111). L'insorgente ha altresì indicato di aver negato di aver dato un contribuito alle manifestazioni del 2015 (cfr. ibidem). Nel corso dell'audizione successiva è tuttavia emerso che l'interessata avrebbe ammesso ai funzionari del SNR di aver custodito del cibo per i manifestanti nel 2015 (cfr. atto SEM 39/14, D53). Interrogata in merito all'incongruenza, la ricorrente non ha tuttavia fornito una spiegazione convincente, dichiarando di aver dato per scontato che si fosse compreso che stava anche parlando del suo sostegno ai manifestanti (cfr. atto SEM 39/14, D59). 6.2.3 Oltracciò, passando in rassegna le allegazioni dell'interessata in merito alle singole visite al SNR, il Tribunale constata delle ulteriori contraddizioni. Per quanto attiene alla visita del (...) luglio 2017, la ricorrente ha inizialmente riferito di essersi presa il tempo di recarsi nella cappella delle suore dove faceva il volontariato per pregare - avrebbe chiesto l'adorazione - prima di recarsi all'appuntamento (cfr. 35/23, D112 e D116). In un secondo tempo, ella ha tuttavia negato di essersi recata in cappella prima di tale visita dichiarando di esserci andata prima dell'incontro del (...) gennaio 2019 (cfr. atto SEM 39/14, D65). 6.2.4 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale rileva alcune incongruenze anche in merito al motivo delle visite al SNR. Su questo punto le dichiarazioni non possono neppure essere considerate come sufficientemente dettagliate. Inizialmente la ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto presentarsi ogni tre mesi per consegnare un rapporto su tutto quello che sentiva, in più avrebbe dovuto dire il nome dei ragazzi che commettevano violenze sulle persone che lei ascoltava nella sua attività di psicologa (cfr. atto SEM 35/23, D73). Nei fatti tuttavia, non è riscontrabile questo tipo di informazioni, in particolare non risulta né che ella riferiva il nome delle persone che vedeva, né il nome degli autori delle violenze. Invero, nonostante la ricorrente abbia ancora ripetuto che avrebbe dovuto consegnare dei rapporti, alla domanda precisa ha riferito che avrebbe soltanto dovuto riportare verbalmente le informazioni nell'ambito dei colloqui (cfr. atto SEM 35/23, D89 segg.). Anche nel corso dell'audizione successiva la ricorrente ha affermato che avrebbe tenuto una lista delle persone che seguiva, che tuttavia questa lista non la portava con sé agli incontri (cfr. atto SEM 39/14, D15), dovendo riportare solo il numero di persone ascoltate (cfr. atto SEM 39/14, D19-D20). L'insorgente ha anche aggiunto che ella rispondeva alle domande rispettando la deontologia professionale e che ad ogni modo non le venivano chiesti i nomi (cfr. atto SEM 39/14, D20). Questa sua risposta appare piuttosto sorprendente poiché contraria alla dichiarata bramosia di informazioni da parte dell'autorità. Altresì, queste affermazioni rendono ancora più incomprensibile il motivo per il quale il SNR la interrogava - se non le veniva nemmeno chiesto il nome delle persone che aveva visto - e quale fosse l'utilità delle informazioni che l'insorgente forniva. Infine, tali allegazioni si scontrano con il fatto che le autorità le abbiano espressamente chiesto di quanto successo alla figlia adottiva E._______ ed alle due nipoti (cfr. atto SEM 35/23, D74). Per quanto riguarda in particolare E._______, da una parte il suo nome si sarebbe sì trovato su una lista, ma la stessa non sarebbe appunto stata consegnata ai funzionari del SNR. Mentre dall'altra, l'insorgente ha dichiarato di sospettare che fossero gli stessi funzionari ad aver abusato della ragazza, per cui risulta poco comprensibile il motivo per il quale ella sarebbe stata interrogata proprio in merito agli autori delle violenze (cfr. atto SEM 35/23, D90 segg.). 6.2.5 Altresì, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia per evitare ulteriori ripetizioni, appaiono poco sostanziate le allegazioni in merito alla regolarità degli incontri. Invero, la ricorrente ha affermato di aver firmato di doversi presentare ogni tre mesi. Tuttavia, né dal racconto spontaneo né dalle domande successive emerge effettivamente questa trimestralità degli incontri. Considerato che gli incontri si sarebbero protratti per un anno e mezzo - essendo il primo incontro avvenuto il (...) luglio 2017 e l'ultimo il (...) gennaio 2019 - appare quantomeno sorprendente che ella sia riuscita a citarne soltanto altri due, ovvero quello del (...) agosto 2018 e quello di novembre 2018. Quest'ultimo incontro, sarebbe poi stato citato unicamente dopo che una domanda espressa le era stata posta al proposito (cfr. atto SEM 39/14, D38 segg.). Le allegazioni in merito al contenuto di tale visita risultano anch'esse poco sostanziate per una persona che avrebbe effettivamente subito un episodio del genere. 6.2.6 In seguito, il fatto che la ricorrente potesse decidere quando presentarsi oltre che ad essere piuttosto sorprendente (cfr. atto SEM 39/14, D27-D28), risulta scontrarsi con il fatto che a volte venisse comunque convocata dal SNR. Per quanto concerne in particolare la convocazione di gennaio 2019, la ricorrente l'avrebbe giustificata adducendo che era dovuta al fatto che il (...) agosto 2018 avrebbe proferito delle accuse nei confronti del governo (cfr. atto SEM 39/14, D35). Tuttavia, questa spiegazione non appare molto convincente, dal momento che tra questi due incontri ve ne sarebbe stato uno a novembre 2018 e verrebbe dunque da chiedersi come mai le autorità abbiano atteso così a lungo per agire. Inoltre, la reazione delle autorità risulta ancor più stupefacente se si considera che all'incontro di novembre 2018 - ovvero quello immediatamente successivo a quello di agosto 2018 - la ricorrente è stata lasciata partire senza alcun problema e il funzionario non avrebbe insistito ulteriormente quando ella non avrebbe dichiarato nulla (cfr. atto SEM 39/14, D78 segg.). Mentre invece al colloquio di gennaio 2019, oltre 6 mesi dopo l'accaduto, l'interessata sarebbe invece stata trattenuta per tre giorni per aver accusato il governo. 6.2.7 In seguito, il racconto dell'insorgente in merito al periodo che avrebbe passato in detenzione dal (...) gennaio 2019 al (...) gennaio 2019 appare poco sostanziato e dettagliato. Ella non è riuscita a spiegare come avrebbe trascorso il tempo, se non dicendo che non sapeva nemmeno se era notte o giorno dato che era sempre buio (cfr. atto SEM 35/23, D105 segg.) e di aver ricevuto una bottiglia di Fanta come bevanda. 6.2.8 In merito all'insussistenza delle dichiarazioni, il Tribunale rileva che il semplice fatto che le allegazioni si sposino perfettamente con il quadro attuale presente in Burundi (in particolare le discriminazioni nei confronti dell'etnia tutsi e la violenza nei confronti delle donne) non costituisce un elemento sufficiente per poter ritenere verosimili le allegazioni in merito alle minacce da parte delle autorità; che a tal proposito infatti, il racconto della ricorrente si limita a riportare dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità burundesi. Conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti, soprattutto se tenuto conto della sua professione di ascolto e aiuto alle vittime di violenza di etnia tutsi. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale, si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità del Burundi. E ciò a maggior ragione, se si tiene conto che nel caso in disamina si tratta di una persona altamente qualificata, con un diploma universitario, dalla quale dunque ci si può attendere che sappia riferire gli eventi in maniera circostanziata, coerente e dettagliata. 6.3 Infine, neppure i documenti forniti dall'insorgente risultano essere atti a provare i suoi motivi d'asilo. Come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, alle cui considerazioni si rimanda, i mezzi di prova presentati dalla ricorrente sono stati con grande probabilità falsificati. Tuttavia, non può essere seguita la tesi dei ricorrenti secondo cui i documenti sarebbero stati falsificati dal SNR direttamente e che quindi A._______ sarebbe stata vittima della corruzione del sistema in Burundi. Non è invero riscontrabile il motivo per il quale il SNR avrebbe dovuto falsificare tali documenti. Altresì è necessario ammettere quanto sia poco probabile che per oltre un anno e mezzo il formulario falsificato sia sempre stato lo stesso - e con l'errore del grado del firmatario - e che il timbro utilizzato sia sempre stato lo stesso. Risulta inoltre difficile ammettere che tutti e quattro i documenti, ovvero le tre convocazioni ed il mandato d'arresto, riportino tutti gli stessi difetti e/o errori.

7. Alla luce delle suesposte considerazioni e come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, le allegazioni in materia d'asilo degli insorgenti non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili. Di conseguenza, non è nella fattispecie necessario verificarne la rilevanza in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 30 giugno 2020, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: