Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5322/2016 Sentenza del 7 novembre 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sudan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 settembre 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 10 luglio 2016, i verbali d'audizione del 14 luglio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 25 agosto 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 2 settembre 2016, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A22/1), con la quale la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso del 5 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 settembre 2016), nel quale il ricorrente conclude all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo, in subordine alla restituzione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione, in seconda subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino sudanese di etnia guemer, nato da genitori originari del Darfur, e di aver vissuto nella provincia di El Gezira (Sudan) a C._______ fino a fine 2014 per poi trasferirsi a Omdurman (Sudan) dal fratello fino all'espatrio avvenuto il 28 novembre 2015 (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.), che il richiedente sarebbe espatriato in quanto le condizioni di vita in Sudan sarebbero molto dure (cfr. verbale 1, pag. 7) e nonostante avesse frequentato l'università non avrebbe trovato un lavoro fisso (cfr. ibidem); che egli avrebbe subito ingiustizie e soprusi da parte delle autorità mentre svolgeva l'attività di venditore ambulante (cfr. verbale 2, D5); che invero esse lo multavano poiché egli non aveva l'autorizzazione per svolgere tale attività, non potendosi permettersi di affittare un locale al mercato (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D5); che in un'occasione un ladro avrebbe rubato la sua merce e la polizia avrebbe rilasciato tale persona e fatto pagare una multa all'insorgente (cfr. verbale 2, D5); che l'ammontare della multa sarebbe dipeso dalle sue origini (cfr. ibidem), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto le dichiarazioni dell'interessato non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza previste agli art. 7 e 3 LAsi, che innanzitutto quanto dichiarato sarebbe contraddittorio; che egli avrebbe riferito nel corso della seconda audizione di avere avuto problemi con un ladro e con la polizia mentre nel corso della prima audizione avrebbe allegato non aver avuto problemi né con terze persone né con le autorità in Patria, che anche le allegazioni inerenti all'attività quale venditore ambulante sarebbero divergenti; che in un primo tempo avrebbe indicato di avere avuto problemi con le autorità non avendo l'autorizzazione per esercitare tale attività; che in un secondo tempo avrebbe invece allegato di avere avuto problemi in quanto le autorità avevano stabilito degli importi arbitrari per l'affitto del locale al mercato, che infine, egli avrebbe fornito dichiarazioni non collimanti in merito al periodo in cui avrebbe vissuto ad Omdurman e circa il periodo in cui avrebbe svolto l'attività di venditore ambulante, che in merito a tutte le incongruenze non avrebbe fornito delle giustificazioni plausibili, che in seguito, le allegazioni non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che gli eventi addotti, avvenuti all'incirca nel 2010, si situerebbero temporalmente molto prima del suo espatrio definitivo e non avrebbero alcun legame oggettivo con la partenza dal Paese; che infine, i problemi economici allegati non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore sottolineando la verosimiglianza e la rilevanza delle sue allegazioni, che in particolare, egli nega la tardività delle sue dichiarazioni giustificandosi con il carattere sommario dell'audizione sulle generalità; che circa i problemi con l'affitto del locale e l'autorizzazione per esercitare l'attività di venditore ambulante, vi sarebbe stato un malinteso con la SEM; che infatti, egli non potendo affittare un locale poiché troppo costoso, non avrebbe ricevuto un'autorizzazione; che ciò gli avrebbe dunque causato problemi con le autorità; che le altre incongruenze sollevate dall'autorità inferiore riguarderebbero aspetti non essenziali dei suoi motivi d'asilo; che la motivazione della decisione impugnata non corrisponderebbe ai fatti allegati e la SEM non avrebbe considerato gli elementi determinanti delle sue allegazioni, ovvero le persecuzioni, discriminazioni e ingiustizie subite a causa delle sue origini etniche; che infine, circa il tempo trascorso tra gli avvenimenti e l'espatrio, il ricorrente osserva che da un lato si sarebbe trovato in una condizione di totale frustrazione e impotenza e dall'altro avrebbe impiegato parecchio tempo per capire come espatriare, che la decisione andrebbe pertanto annullata, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti) che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene inverosimili - poiché tardive e contraddittorie in più punti - e irrilevanti le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i suoi motivi d'asilo, che in particolare l'insorgente, a domanda esplicita, ha risposto di non aver avuto problemi né con le autorità né con terze persone in Patria (cfr. verbale 1, pag. 7); che non ha allegato di aver subito ingiustizie o disparità di trattamento malgrado la SEM gli avesse chiesto se aveva potuto menzionare tutti i suoi motivi d'asilo (cfr. ibidem); che invece, nell'audizione sui motivi federali ha poi riferito, a svariate riprese, di problemi con le autorità le quali gli sequestravano la merce e gli comminavano multe (cfr. verbale 2, D5); che segnatamente, avrebbe avuto problemi con un ladro e conseguentemente con la polizia che non avrebbe condannato tale persona bensì avrebbe fatto pagare una multa all'insorgente (cfr. ibidem); che la spiegazione fornita - ovvero che durante la prima audizione aveva paura ed era spaventato e che la stessa ha un carattere sommario - non giustifica una tale incongruenza e tardività (cfr. verbale 2, D16-D19), che altresì divergenti risultano le sue allegazioni circa la durata dell'attività quale venditore ambulante; che ha allegato di aver svolto questo lavoro per sei o sette mesi nel 2014 (cfr. verbale 1, pag. 4) per poi indicare di averlo svolto da fine 2009 a inizio 2013 (cfr. verbale 2, D25-D26), che infine, pure contradditorie sono le allegazioni in merito alla fine degli studi; che nel corso della prima audizione l'interessato non aveva allegato di aver dovuto smettere l'università per mancanza di denaro (cfr. verbale 2, D5 e D7), bensì aveva dichiarato di aver terminato gli studi ottenendo un diploma di ingegnere edile (cfr. verbale 1, pag. 4); che interrogato in merito, egli ha negato di aver mai ottenuto un diploma, ribadendo di essere ancora studente (cfr. verbale 2, D11); che tale spiegazione non permette una diversa valutazione in quanto egli ha confermato, apponendo la firma su ogni pagina, la correttezza del verbale dell'audizione sulle generalità, che sia come sia, pur ammettendo che il ricorrente sia effettivamente stato vittima di ingiustizie e disparità di trattamento, queste non appaiono comunque essere di un'intensità tale da essere assimilate a dei seri pregiudizi; che per di più, le multe comminate all'insorgente risultano essere legate all'assenza della necessaria autorizzazione per svolgere l'attività di venditore ambulante (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D5), che infine, la motivazione legata all'impossibilità di poter continuare gli studi (cfr. verbale 2, D5), all'assenza di un lavoro e alle relative difficoltà nel provvedimento al suo sostentamento, è esclusivamente di natura economica e pertanto irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che nemmeno a livello ricorsuale il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che infine, l'uscita dal Paese ed il fatto di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera non sono neppure circostanze atte a fondare la qualità di rifugiato dell'insorgente; che invero, i richiedenti l'asilo respinti che tornano in Sudan rischiano di avere dei problemi con le autorità unicamente se sono identificati quali minacce per lo Stato; che le persone non sono più automaticamente arrestate all'aeroporto o interrogate (cfr. United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance Sudan: Failed asylum seekers, 9 agosto 2016, n. 5.1.2 seg., consultabile al sito < http://www.refworld.org/type,COUNTRYREP,,SDN,57e2b00b4,0.html , consultato il 01.11.2016); che pertanto, l'interessato, non essendo attivo politicamente e non essendoci altri indizi per ritenere che sarà considerato quale minaccia dalle autorità, non ha reso verosimile di avere un fondato timore di subire dei pregiudizi futuri, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente sono inverosimili ed irrilevanti ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ritiene che né la situazione politica prevalente in Sudan né altri motivi si opporrebbero all'allontanamento del ricorrente; che oltretutto egli sarebbe giovane, in buona salute, con una formazione scolastica e in grado di intraprendere un'attività economia indipendente; che disporrebbe pure di una rete famigliare solida, che egli contesta tuttavia anche tale conclusione dell'autorità di prime cure, sostenendo che un suo ritorno nel Paese d'origine lo esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti a causa della situazione generale e della sua etnia, che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che dalle conoscenze di questo Tribunale, all'infuori della regione del Darfur (cfr. DTAF 2013/5), la situazione in Sudan non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-3407/2015 del 17 agosto 2016 consid 7.3.1 ), che le difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il futuro) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non sono determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1 e 10.2.5), che le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti), che nel caso in disamina l'insorgente non proviene dal Darfur, bensì ha vissuto nello stato di El Gezira e da ultimo a Omdurman (cfr. verbale 1, pag. 4), che inoltre, neanche dalla sua situazione personale demergono indizi che permettano di ritenere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Sudan, che invero egli è giovane, ha esperienza professionale come venditore ambulante (cfr. verbale 1, pag. 4) ed ha ottenuto un diploma di ingegnere edile (cfr. ibidem); che nel Paese d'origine dispone di una solida rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori e cinque fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5), che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va dunque respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: