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D-526/2021

D-526/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-02 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a A._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) ago- sto 2020, asserendo di essere minorenne. In medesima data ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera anche la sorella dell’interessata, C._______ (di seguito anche C._______) e la figlia di quest’ultima e nipote della richiedente, D._______ (di seguito anche D._______.; cfr. dossier della SEM N […]). A.b Da ricerche intraprese dalla SEM il 31 agosto 2020 nella banca dati europea “Eurodac” è risultato che la richiedente aveva depositato delle pre- gresse domande d’asilo in E._______ il (…) rispettivamente in Croazia il (…). Il (…) settembre 2020, l’autorità elvetica preposta ha così formulato verso la sua analoga croata come pure verso quella (…), una richiesta d’in- formazioni fondata sull’art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di se- guito: RD III). A.c In data (…) settembre 2020 si è tenuta con l’interessata una prima au- dizione quale richiedente minorenne non accompagnata (di seguito: RMNA). In tale contesto, ella ha segnatamente asserito di essere partita dall’F._______ (suo Paese di nascita), insieme alla sorella C._______ e alla nipote D._______, nell’(…), ed ha confermato di aver depositato una domanda d’asilo sia in E._______ sia in Croazia. In quest’ultimo Stato, avrebbe pure già sostenuto un’audizione sui suoi motivi d’asilo. Interrogata circa eventuali ostacoli che si opporrebbero al suo rinvio nel predetto Paese, ella ha riferito che non avendo più i documenti rilasciati loro durante il soggiorno di (…) giorni in Croazia, come già successo una volta in pas- sato allorché le autorità (…) li avrebbero rinviati su suolo croato, verrebbero rinviati in G._______. Inoltre, ella non si sentirebbe sicura in Croazia, a causa del marito della sorella C._______, che ivi avrebbe molti amici. Sen- tita anche riguardo all’evenienza in cui la sorella C._______ dovesse ritor- nare in Croazia, ella ha riferito di voler rimanere in Svizzera, anche se ciò comporterebbe una separazione dalla sorella, con la quale intrattiene dei buoni rapporti. Riguardo al suo stato di salute, ella ha asserito di stare

D-526/2021 Pagina 3 bene, a parte un prurito al corpo che avrebbe già segnalato all’infermeria del Centro federale nel quale si trovava alloggiata. A.d Il 2 ottobre 2020, la Croazia ha risposto alla domanda d’informazioni della Svizzera, riferendo che su suolo croato ella è stata registrata quale RMNA con le stesse generalità che in Svizzera, basandosi soltanto sui suoi asserti, in quanto non in possesso di una carta d’identità o di un passa- porto. Inoltre ella avrebbe depositato una domanda di protezione il (…), procedura che sarebbe tutt’ora aperta. A.e Con scritto del 7 ottobre 2020, l’autorità inferiore si è indirizzata alla rappresentante legale e persona di fiducia della richiedente minorenne, dandole la possibilità di pronunciarsi in merito al seguente quesito: “Se- condo la sua valutazione è nell’interesse della minore di restare in Svizzera anche qualora la sorella C._______ dovesse tornare in Croazia oppure di non essere separata dalla sorella C._______, recandosi con lei in Croazia, Paese nel quale ha viaggiato insieme alla sorella e dove ha già presentato una domanda d’asilo?” (cfr. n. 25/2). Su richiesta della medesima persona di fiducia, il termine per la presentazione del parere è stato prorogato dalla SEM fino al 19 ottobre 2020. A.f Tramite missiva datata 19 ottobre 2020, la rappresentante legale della RMNA, si è pronunciata rispetto alla domanda postale dalla SEM. Ella ha riferito come avrebbe sentito sia la sua rappresentata – la quale avrebbe ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera – sia la sorella di quest’ul- tima, che non vuole separarsi dalla RMNA e desidererebbe restare con lei su suolo elvetico. Ha quindi affermato che: “Alla luce delle eccezionali cir- costanze del caso di specie, la scrivente si trova nell’assoluta impossibilità di affermare che un trasferimento della RMNA in Croazia possa essere ri- spettoso dell’interesse superiore della minore. Al contempo, la scrivente si trova nell’assoluta impossibilità di affermare che una separazione dalla so- rella possa essere conforme a tale interesse” (cfr. n. 32/3, pag. 3). Ram- mentando diverse disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), la rappresentante legale della RMNA, è quindi giunta alla conclusione che in applicazione dell’art. 8 par. 4 RD III, dell’art. 3 RD III in combinato disposto con l’art. 10 RD III, l’interesse della minore conduca a ritenere che la competenza per la trat- tazione della sua domanda d’asilo – così come di quella della sorella C._______ – sia da porre in capo alla Svizzera. A.g La SEM, il 20 ottobre 2020, ha presentato alle autorità croate una do- manda di presa in carico dell’insorgente, fondandosi sull’art. 8 par. 1 RD

D-526/2021 Pagina 4 III, osservando in merito come, secondo la valutazione delle autorità sviz- zere, è nell’interesse superiore della minore che ella non venga separata dalla sorella, di cui la Croazia ha già accettato la ripresa in carico in data 15 settembre 2020. Il 17 dicembre 2020, la Croazia ha rifiutato la presa in carico dell’interessata, in quanto su suolo croato ella risulta registrata quale RMNA senza alcun membro famigliare. Tuttavia, nel caso in cui le autorità elvetiche dimostrino il legame tra la richiedente e C._______, le autorità croate hanno riferito che avrebbero riconsiderato tale loro decisione. A.h Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle richiedenti in corso di proce- dura, l’autorità elvetica competente, il 17 dicembre 2020, ha chiesto alla sua omologa croata, di riesaminare il suo rifiuto di presa in carico della richiedente ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Com- missione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Com- missione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Re- golamento CE). Il 24 dicembre 2020, la Croazia ha accettato la domanda di presa in carico dell’interessata, basandosi sull’art. 8 RD III. B. Con decisione del 27 gennaio 2021, notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-51/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessata, ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, nonché l’esecuzione della medesima mi- sura; rilevando altresì che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Tramite il ricorso del 4 febbraio 2021, l’insorgente ha impugnato il sum- menzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo a titolo processuale, che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare, che al ricorso sia resti- tuito l’effetto sospensivo, nonché che alla ricorrente sia accordato un con- gruo termine di attesa per permettere al curatore cantonale di esprimere una propria valutazione sull’interesse superiore della minore. Nel merito, la ricorrente ha chiesto, a titolo principale, l’annullamento della decisione im- pugnata e la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda all’esame

D-526/2021 Pagina 5 nazionale della domanda d’asilo; nonché a titolo subordinato, alla restitu- zione degli atti di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istrut- toria. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In medesima data, la sorella dell’insorgente C._______ e la figlia di questa D._______, hanno presentato un ricorso separato, di cui alla pro- cedura del Tribunale D-520/2021. D. Il Tribunale, il 5 febbraio 2021, ha sospeso l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente, a titolo di misura supercautelare. E. Con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, il giudice istruttore della causa ha accolto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché la domanda di assistenza giudiziaria, formulate dalla ricorrente, in- vitando parimenti la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. F. L’autorità resistente, ha presentato la sua risposta al ricorso il 2 marzo 2021, proponendo il respingimento del medesimo ed inoltrando in allegato il rapporto dell’(…) del (…) intitolato: “(…)”. G. Con missiva del 4 marzo 2021, l’insorgente ha inviato uno scritto della cu- ratrice, H._______, del 2 marzo 2021 – nominata ufficialmente in data (…) dall’(…) (cfr. n. 73/4) – circa la valutazione inerente all’interesse superiore dell’insorgente a rimanere in Svizzera, anche in presenza della sorella maggiore C._______. H. Il 24 marzo 2021, la ricorrente ha inoltrato la sua replica con allegata la copia della carta degli appuntamenti per la sorella maggiore C._______ presso la psicologa. Con scritto del 26 aprile 2021, la SEM ha inviato le sue osservazioni di duplica. I. Il 19 maggio 2021, l’insorgente ha presentato la sua triplica; allorché in- vece il 9 giugno 2021, la SEM ha inviato la sua quadruplica. Tali osserva- zioni sono state trasmesse dal Tribunale alla ricorrente per conoscenza con ordinanza del 15 giugno 2021, dove ha anche statuito la chiusura dello scambio di scritti.

D-526/2021 Pagina 6 J. Con ulteriore missiva del 20 ottobre 2021, la ricorrente ha presentato delle osservazioni relative alla situazione d’accoglienza dei migranti in Croazia, riconfermando per il resto essenzialmente le sue richieste di causa e le sue conclusioni esposte nei precedenti scritti. K. Tramite lo scritto del 21 novembre 2022 e l’allegata missiva del 14 novem- bre 2022 della curatrice della ricorrente, quest’ultima sottolinea come la sa- lute mentale dell’insorgente sarebbe pessima, in quanto ella per potersi sviluppare secondo la sua età – in particolare dal profilo scolasti- co – necessiterebbe di certezze circa la sua situazione statutaria in Svizzera. L. Da ultimo, con missiva del 13 aprile 2023, la rappresentante legale dell’in- sorgente ha trasmesso il certificato medico del 22 marzo 2023 del (…) di I._______, aggiornando il Tribunale circa la situazione di salute della ricor- rente. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-526/2021 Pagina 7 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 In limine, il Tribunale osserva come il presente procedimento è coordinato con quello della sorella della ricorrente, C._______, e la figlia di quest’ul- tima, D._______, di cui alla procedura D-520/2021. I ricorsi sono infatti va- lutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Al- tresì, gli incarti delle predette, sono entrambi presi in considerazione per l’evasione delle cause.

E. 4 Altresì, come la SEM, anche il Tribunale non intende mettere in questione la minore età dell’insorgente al momento della presentazione della do- manda d’asilo, e quindi che le disposizioni previste per i minori, anche nell’ambito del RD III, le siano applicabili.

E. 5.1 Proseguendo, il Tribunale ritiene poi che, a causa delle considerazioni esposte al consid. 7, possa rimanere aperta la questione a sapere se la decisione impugnata, per motivi formali, debba essere annullata, in quanto, a causa dei lunghi tempi procedurali e tenendo in particolare conto delle norme per gli RMNA in materia d’asilo nonché dell’interesse superiore della ricorrente, la causa sarebbe dovuta essere trasferita in procedura ampliata, come sostenuto dall’insorgente. Ciò anche poiché, a mente dell’insorgente, in considerazione della complessità del caso specifico e della lunga artico- lazione della decisione avversata, il breve termine ricorsuale avrebbe con- corso ad una lesione del suo diritto alla difesa (cfr. p.to 4, pag. 5 segg.; p.to 5, pag. 10 seg. del ricorso).

E. 5.2.1 Nel suo gravame, come pure nei suoi scritti ricorsuali successivi, l’in- sorgente evidenzia poi come la SEM, nella decisione avversata, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, in quanto avrebbe operato un’inesatta ed incompleta valutazione del suo interesse superiore quale RMNA, sia non tenendo conto di tutte le circostanze espresse dalla ricorrente e dalla sorella della medesima in corso di procedura, sia circa l’effettiva sua presa in carico da parte della sorella C._______, in considerazione della vulne- rabilità psichica della medesima, non sufficientemente approfondita, ed ag- gravatasi nel corso degli ultimi mesi (cfr. in proposito in particolare la triplica del 19 maggio 2021 dell’insorgente, pag. 5 segg.).

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E. 5.2.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trat- tazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa co- munque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L’accerta- mento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in consi- derazione. Esso risulta inesatto se l’autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfah- rensrecht, 3a ed. 2021, n. marg 1585). L’istruzione d’ufficio (“Amtser- mittlung”) è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall’assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiun- tive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 5.2.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie proce- durali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 con- sid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2).

E. 5.2.4 Ora, venendo al caso di specie, appare chiaramente dalla decisione avversata, come l’autorità inferiore, a differenza di quanto sostenuto dall’in- sorgente, abbia tenuto conto delle allegazioni e dell’intera documentazione presente all’incarto al momento della decisione per pronunciarsi circa la competenza della Croazia nella trattazione della sua domanda d’asilo, an- che prendendo in considerazione in particolare il suo interesse superiore (cfr. p.to II, pag. 3 seg. del provvedimento impugnato). Non si può neppure

D-526/2021 Pagina 9 seguire l’insorgente, laddove ravvisa un accertamento incompleto dei fatti rilevanti della causa da parte della SEM, in quanto non avrebbe appurato l’effettiva possibilità della sorella della ricorrente, nella sua presa in carico, vista in particolare la sua situazione valetudinaria. Difatti, come a ragione ritenuto dall’autorità resistente nella sua risposta al ricorso e nella sua du- plica, anche il Tribunale non ravvisa negli incarti né della ricorrente, né della sorella C._______ (dossier della SEM N […] e risultanze ricorsuali di cui alla procedura D-520/2021), alcun elemento fondato e serio che faccia pre- supporre che quest’ultima non potesse prendersi cura sufficientemente della ricorrente, nel frattempo divenuta maggiorenne, a fianco alla curatrice nominata. Neppure con i suoi asserti ricorsuali, l’insorgente è in grado di rimettere in questione tale conclusione, anzi appare negli stessi contraddit- toria, in quanto se d’un canto si prevale del legame tra le due sorelle per farle rimanere entrambe in Svizzera, d’altro canto mette in dubbio l’effettiva possibilità per la sorella maggiore di occuparsi adeguatamente della ricor- rente. Quest’ultima conclusione è però limpidamente smentita dalle risul- tanze agli atti, in quanto non soltanto l’insorgente ha intrapreso il viaggio dall’F._______ sempre in compagnia della sorella C._______ (cfr. n. 17/11, p.to 5.02, pag. 8), ma anche da quando ella si trova in Svizzera, è sempre stata alloggiata con la medesima – con la quale ha affermato di intrattenere dei buoni rapporti (cfr. n. 17/11, p.to 8.01, pag. 10) – anche nella stessa stanza (cfr. n. 17/11, p.to 5.02, pag. 8; scritto della curatrice del 14 novem- bre 2022) e da ultimo nel medesimo appartamento (cfr. scritto della cura- trice del 14 novembre 2022). In realtà, dal tenore delle sue allegazioni ri- corsuali, l’interessata intende piuttosto censurare l’apprezzamento adem- piuto dall’autorità inferiore nel suo caso specifico, che però riguarda una questione di merito e non formale. Inoltre ella ha potuto pronunciarsi sia nel corso della procedura dinnanzi all’autorità inferiore sul suo interesse superiore (cfr. n. 32/3), sia ampiamente in ambito ricorsuale, dapprima nel suo gravame ed in seguito anche nelle memorie successive. Dal suo atto ricorsuale, ampiamente articolato, si rileva poi come la ricorrente abbia po- tuto comprendere le motivazioni e le conclusioni esposte nel provvedi- mento avversato ed impugnarlo con piena conoscenza di causa.

E. 5.2.5 Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa quindi un accertamento ine- satto ed incompleto da parte della SEM circa l’interesse superiore della ricorrente – anche in rapporto alla sorella C._______ – né una violazione del suo diritto di essere sentito in relazione al medesimo. Peraltro, in rap- porto allo stesso, essendo che l’insorgente ha potuto esprimersi e presen- tare le osservazioni della curatrice in fase ricorsuale (cfr. scritti del 2 marzo 2021 rispettivamente del 14 novembre 2022), il Tribunale è d’av- viso che la conclusione esposta dalla ricorrente alla cifra 3 del suo ricorso

D-526/2021 Pagina 10 (cfr. pag. 16; cfr. anche p.to 9, pag. 13 del ricorso), sia stata completamente evasa. La predetta richiesta dell’interessata è pertanto divenuta senza og- getto.

E. 5.3 Infine, in relazione a quanto sollevato nella replica dall’insorgente, circa la genericità e l’insufficienza dei riferimenti della SEM al rapporto (…) (cfr. pag. 3 seg. della replica), si osserva quanto segue. Ciò che è stato motivato dall’autorità inferiore sia nella decisione impugnata sia poi nei suoi scritti successivi, riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati, il Tribunale, al contrario della ri- corrente, lo ritiene sufficiente e corretto. Difatti, al contrario di quanto ad- dotto dalla medesima nella replica, riferendosi ad una giurisprudenza del Tribunale nel frattempo superata e concernente delle costellazioni diverse dal caso di specie, la scrivente autorità ha già più volte ritenuto le argo- mentazioni della SEM in questo senso bastanti (cfr. a tal proposito tra le altre, la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell’11 gennaio 2023 con- sid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Tale censura formale, infon- data, è quindi pure respinta.

E. 6.1 Ciò posto, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.3 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro com- petente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il

D-526/2021 Pagina 11 richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in ca- rico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 6.4 Ai sensi dell’art. 8 par. 1 RD III, se il richiedente è un minore non ac- compagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente. Perché si applichi tale disposizione, occorre tuttavia che la presenza legale del familiare o del fratello del minore non accompagnato – che può essere qualsiasi forma legale di presenza in Svizzera ed in particolare di presenza durante la procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/1 consid. 4.2.2) – sia data al momento in cui il minore presenta la sua domanda d’asilo (cfr. DTAF 2016/1 consid. 4.2.3).

E. 6.5 Inoltre, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come compe- tente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle ca- renze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degra- dante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu- ropea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 6.6 Altresì, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen- tata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta “clausola di sovranità”). Tale disposizione è con- cretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applica- zione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr.

D-526/2021 Pagina 12 DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbli- gata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.1 Tornando alla presente disamina, dagli atti risulta che l’insorgente ha depositato una domanda d’asilo in E._______ il (…), rispettivamente un’al- tra in Croazia il (…) (cfr. n. 6/2 e 7/1). Ciò che la richiedente ha pure con- fermato nell’ambito del colloquio Dublino, asserendo inoltre che in Croazia avrebbe pure effettuato l’audizione sui motivi d’asilo (cfr. n. 17/11, p.to 2.06, pag. 6). Evenienze che sono state parzialmente confermate anche dalle autorità croate, nella loro risposta del 2 ottobre 2020, affermando inoltre che la procedura dell’insorgente sarebbe tutt’ora in corso (cfr. n. 22/1 e 23/1). Dopo aver formulato una domanda di ammissione da parte svizzera alle autorità croate sulla base dell’art. 8 par. 1 RD III, in data 20 otto- bre 2020 (cfr. n. 33/7), ed un primo rifiuto delle stesse in data 17 dicem- bre 2020 (cfr. n. 41/1); le autorità preposte croate hanno espressamente accettato la richiesta di riconsiderazione del 17 dicembre 2020 della SEM (cfr. n. 43/2) – entro il termine di cui all’art. 5 par. 1 del regolamento (CE)

n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settem- bre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi- nazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regola- mento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gen- naio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]) – ammettendo la loro competenza per la presa in carico dell’insorgente sulla base dell’art. 8 RD III (cfr. n. 46/1 e 47/1). Poiché la sorella C._______ della ricorrente ha presentato la sua domanda d’asilo in medesima data rispetto a quest’ultima, il Tribunale ri- tiene come la competenza della Croazia sia data piuttosto dall’applicazione dell’art. 11 lett. a RD III in combinato disposto con l’art. 8 RD III. Tuttavia, poiché la Croazia ha ammesso esplicitamente la sua competenza, nonché per quanto verrà considerato dappresso, la questione della norma di de- terminazione della competenza dello Stato membro che si applicherebbe correttamente in specie, può senz’altro essere lasciata aperta. La compe- tenza della Croazia risulta quindi di principio essere data.

E. 7.2 Senonché, la ricorrente nel suo gravame, ritiene come il suo interesse superiore non sia stato preso sufficientemente in considerazione per la

D-526/2021 Pagina 13 determinazione dello Stato membro competente, anche in rapporto alla trattazione rapida e prioritaria della procedura di determinazione nel caso di RMNA, come ricordato nella sua giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito: CGUE) e secondo i disposti di legge na- zionali ed europei applicabili (cfr. p.to 4 segg., pag. 5 segg. del ricorso). La ricorrente ravvisa pertanto implicitamente una violazione del principio di celerità previsto nel sistema Dublino da parte della SEM.

E. 7.3 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d’un canto il sistema Dublino, tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro (“one chance only”) intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto “asylum shopping”, ovvero l’avvio parallelo oppure successivo di procedure d’asilo in diversi Stati membri del RD III), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonoma- mente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D’altro canto, il richiedente l’asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla proce- dura d’asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.4). La durata della procedura (rispettivamente la presenza in Svizzera) – fintanto che non è stata provo- cata dalla persona interessata o non può essere imputata alla stessa – è uno dei fattori, di cui deve essere tenuto conto nell’esame dei motivi uma- nitari di cui alle clausole di sovranità succitate (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 precitata consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Ora, il Tribunale amministrativo federale ha ammesso un’entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d’asilo sino alla sentenza del Tribunale am- ministrativo federale – in casi di ripresa della procedura da parte dell’auto- rità inferiore e successivo nuovo ricorso contro la decisione della SEM al Tribunale – è durata più di due anni e che quest’ultima non era imputabile all’insorgente (cfr. sentenze del Tribunale F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell’8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabili- mento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza, o addirittura con durate maggiori, non hanno compor- tato un’entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. sen- tenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 [pubblicata quale

D-526/2021 Pagina 14 sentenza di riferimento], E-7092/2017 del 25 gennaio 2021). L’entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato, si può imporre eccezional- mente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d’esempio, allorché l’annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 con- sid. 6.6–6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3).

E. 7.4 Per quanto concerne i minori non accompagnati, la CGUE, nella causa C-648/11 del 6 giugno 2013, M.A., B.T. e D.A. contro Regno Unito – citata nel ricorso anche dalla ricorrente (cfr. p.to 6, pag. 10) – ha concluso che i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone partico- larmente vulnerabili e quindi che la procedura di determinazione dello Stato membro competente non debba essere prolungata più di quanto stretta- mente necessario, ciò che implica, in linea di principio, che essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro (cfr. §55 della predetta sentenza). Inoltre, ha statuito che in ogni provvedimento che concerne un bambino, l’interesse superiore del minore sia considerato preminente, ciò che ha condotto a ritenere che l’allora in vigore art. 6 par. 2 Regolamento Dublino II, sia interpretato nel senso che lo Stato membro competente, sia quello in cui il minore si trovi dopo aver inoltrato la domanda d’asilo (cfr. §§57-60 della precitata sentenza; anche DTAF 2016/1 consid. 4.2.1). Ciò anche poi- ché risulta necessario assicurare un rapido accesso al minore alle proce- dure volte al riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. §61 della citata sentenza). Dal canto suo, nel diritto svizzero, l’art. 17 cpv. 2 LAsi, dispone che le domande d’asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità. Tale norma è una prescrizione d’ordine, di modo che non esiste nel diritto svizzero un termine legale imperativo per il trattamento specifico delle domande d’asilo di RMNA (cfr. a tal proposito anche la sen- tenza del Tribunale E-4117/2018 del 16 settembre 2019 consid. 2.1).

E. 7.5 Ora, tornando alla presente disamina, dal deposito della domanda d’asilo fino alla presente sentenza, la procedura per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della suddetta domanda d’asilo, è durata ben più di due anni, e meglio 32 mesi, senza che la stessa possa essere imputata all’insorgente. Invero, la lunga procedura di prima istanza, terminata con la decisione del 27 gennaio 2021 della SEM – la quale ha superato anche i termini procedurali previsti legalmente sia per la fase preparatoria nella procedura Dublino (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi) sia

D-526/2021 Pagina 15 relativi alla presa di decisione da parte della SEM (cfr. art. 37 cpv. 1 e 3 LAsi), nonché il soggiorno della ricorrente presso il CFA (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi) – è da imputare in particolare agli accertamenti compiuti dall’autorità inferiore per determinare lo Stato membro competente per la trattazione della domanda d’asilo della ricorrente – in relazione con la sorella C._______ – (cfr. n. 9/3, 12/3, 22/1, 23/1, 25/2, 32/3, 33/7, 41/1, 42/1, 43/2, 46/1 e 47/1). Tale lunga durata della procedura, è quindi da imputare alla SEM. Per quanto concerne poi la procedura ricorsuale introdotta con me- moriale del 4 febbraio 2021, sebbene il Tribunale non sia rimasto inope- roso, dando segnatamente modo alle parti di esprimersi in più scambi scritti, l’istruzione ordinaria della causa era già terminata il 15 giugno 2021, con la conclusione dello scambio di scritti da parte del Tribunale. In seguito, la ricorrente ha introdotto ancora tre scritti spontanei, ovvero le missive del 20 ottobre 2021 rispettivamente del 21 novembre 2022 e del 13 aprile 2023. Anche tenendo conto di queste ultime comparse scritte, la lunga durata della procedura ricorsuale, in particolare a partire dal giugno del 2021, è imputabile al solo Tribunale, dove non sono evincibili agli atti dei chiarimenti eccezionali o elaborati che ne spiegherebbero la mede- sima. Inoltre, v’è da tenere conto che la ricorrente, nel frattempo diventata maggiorenne, vive con la sorella C._______ e la nipote D._______, per le quali, con sentenza pure datata ad oggi, il Tribunale ha disposto che la Svizzera entri nel merito delle loro domande d’asilo e si dichiari pertanto competente per la trattazione della domanda d’asilo delle insorgenti per motivi umanitari. Inoltre, risulta dagli atti di causa, come la ricorrente abbia nel frattempo appreso la lingua (…), sia a dire della curatrice una studen- tessa molto intelligente e laboriosa, che ha concluso il ciclo di studi obbli- gatorio a pieni voti. Dall’(…) del (…) ella starebbe frequentando il corso d’integrazione “(…)” per il (…) anno scolastico, che sarebbe l’offerta mas- sima per i giovani con statuto N. Ciò anche se, a mente della curatrice della ricorrente, ella potrebbe partecipare al programma “(…)” con focus sulla (…), per studenti che hanno completato la scuola dell’obbligo in Svizzera, visto il suo elevato rendimento scolastico (cfr. lo scritto del 14 novem- bre 2022 della curatrice della ricorrente H._______ allegato alla missiva della ricorrente del 21 novembre 2022). Inoltre, dalle recenti informazioni mediche trasmesse al Tribunale con scritto del 13 aprile 2023, si evince come la giovane soffra di una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress in un contesto di migrazione o trapianto sociale e di lieve compromissione sociale, con problematiche di sonno e di pensieri suicidali – dai quali si potrebbe tuttavia distanziare durante la terapia – nonché difficoltà a socia- lizzare (cfr. certificato medico del […] del 22 marzo 2023). Considerate le predette concrete e particolari circostanze, ed altresì tenuto conto dell’in- teresse superiore del minore ex art. 6 par. 1 RD III e del principio di celerità

D-526/2021 Pagina 16 nei casi che riguardano dei minorenni che devono guidare l’autorità giudi- cante per il rapido accesso ad una procedura nazionale d’asilo per questi ultimi, risulterebbe contrario ai predetti principi attualmente, ovvero più di 32 mesi dopo il deposito della domanda d’asilo da parte dell’insorgente, di indurre una ripresa della procedura d’asilo in uno Stato terzo (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.5 con ulteriori rif. cit., E-6654/2017 del 23 marzo 2020 con- sid. 6.1). Se si procedesse ora al rinvio della ricorrente in Croazia, si avrebbe per di più la conseguenza di separare la ricorrente dalla sorella C._______, presente in Svizzera, che dalla sua entrata su suolo elvetico e allorché era ancora minorenne avrebbe funto da unico adulto di riferimento (cfr. supra consid. 5.2.4), ciò che non era peraltro voluto neppure dall’au- torità inferiore nella sua domanda di presa in carico alla Croazia né da quest’ultima con la sua accettazione.

E. 7.6 Alla luce di tutte le circostanze testé citate e considerato il senso e lo scopo del RD III, in particolare anche per quanto concernente l’interesse superiore del minore, risulta essere appropriato nel caso di specie, che la Svizzera entri nel merito della domanda d’asilo della ricorrente per motivi umanitari – anche tenuto conto dell’art. 11 par. 1 lett. a RD III in combinato disposto con l’art. 8 RD III – e si dichiari pertanto competente per la tratta- zione della predetta domanda d’asilo dell’insorgente.

E. 8 In considerazione di quanto sopra, il ricorso è accolto, per quanto non di- venuto senza oggetto (cfr. supra consid. 5.2.5). La decisione della SEM del 27 gennaio 2021 è annullata e gli atti di causa sono retrocessi all’autorità inferiore con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allonta- namento della ricorrente e di statuire materialmente sulla sua domanda d’asilo presentata il (…) agosto 2020.

E. 9 Visto l’esito del ricorso, le ulteriori e residuali censure ricorsuali (cfr. anche supra consid. 5.1), possono essere lasciate aperte.

E. 10 Considerato l’esito della procedura, non sono riscosse spese (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 11 Per il resto, essendo la ricorrente assistita dal rappresentante legale desi- gnato a norma dell’art. 102h LAsi in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 3

D-526/2021 Pagina 17 LAsi, che è già indennizzato dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), nonché trattandosi di una procedura Dublino, non è attri- buita alcuna indennità per ripetibili (art. 111ater LAsi).

E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-526/2021 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, per quanto non divenuto senza oggetto. 2. La decisione della SEM del 27 gennaio 2021 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti alla SEM con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento della ricorrente e di decidere materialmente sulla sua domanda d’asilo del (…) agosto 2020. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-526/2021 Sentenza del 2 maggio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Déborah D'Aveni, Manuel Borla, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Afghanistan, rappresentata da Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 gennaio 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2020, asserendo di essere minorenne. In medesima data ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera anche la sorella dell'interessata, C._______ (di seguito anche C._______) e la figlia di quest'ultima e nipote della richiedente, D._______ (di seguito anche D._______.; cfr. dossier della SEM N [...]). A.b Da ricerche intraprese dalla SEM il 31 agosto 2020 nella banca dati europea "Eurodac" è risultato che la richiedente aveva depositato delle pregresse domande d'asilo in E._______ il (...) rispettivamente in Croazia il (...). Il (...) settembre 2020, l'autorità elvetica preposta ha così formulato verso la sua analoga croata come pure verso quella (...), una richiesta d'informazioni fondata sull'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: RD III). A.c In data (...) settembre 2020 si è tenuta con l'interessata una prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnata (di seguito: RMNA). In tale contesto, ella ha segnatamente asserito di essere partita dall'F._______ (suo Paese di nascita), insieme alla sorella C._______ e alla nipote D._______, nell'(...), ed ha confermato di aver depositato una domanda d'asilo sia in E._______ sia in Croazia. In quest'ultimo Stato, avrebbe pure già sostenuto un'audizione sui suoi motivi d'asilo. Interrogata circa eventuali ostacoli che si opporrebbero al suo rinvio nel predetto Paese, ella ha riferito che non avendo più i documenti rilasciati loro durante il soggiorno di (...) giorni in Croazia, come già successo una volta in passato allorché le autorità (...) li avrebbero rinviati su suolo croato, verrebbero rinviati in G._______. Inoltre, ella non si sentirebbe sicura in Croazia, a causa del marito della sorella C._______, che ivi avrebbe molti amici. Sentita anche riguardo all'evenienza in cui la sorella C._______ dovesse ritornare in Croazia, ella ha riferito di voler rimanere in Svizzera, anche se ciò comporterebbe una separazione dalla sorella, con la quale intrattiene dei buoni rapporti. Riguardo al suo stato di salute, ella ha asserito di stare bene, a parte un prurito al corpo che avrebbe già segnalato all'infermeria del Centro federale nel quale si trovava alloggiata. A.d Il 2 ottobre 2020, la Croazia ha risposto alla domanda d'informazioni della Svizzera, riferendo che su suolo croato ella è stata registrata quale RMNA con le stesse generalità che in Svizzera, basandosi soltanto sui suoi asserti, in quanto non in possesso di una carta d'identità o di un passaporto. Inoltre ella avrebbe depositato una domanda di protezione il (...), procedura che sarebbe tutt'ora aperta. A.e Con scritto del 7 ottobre 2020, l'autorità inferiore si è indirizzata alla rappresentante legale e persona di fiducia della richiedente minorenne, dandole la possibilità di pronunciarsi in merito al seguente quesito: "Secondo la sua valutazione è nell'interesse della minore di restare in Svizzera anche qualora la sorella C._______ dovesse tornare in Croazia oppure di non essere separata dalla sorella C._______, recandosi con lei in Croazia, Paese nel quale ha viaggiato insieme alla sorella e dove ha già presentato una domanda d'asilo?" (cfr. n. 25/2). Su richiesta della medesima persona di fiducia, il termine per la presentazione del parere è stato prorogato dalla SEM fino al 19 ottobre 2020. A.f Tramite missiva datata 19 ottobre 2020, la rappresentante legale della RMNA, si è pronunciata rispetto alla domanda postale dalla SEM. Ella ha riferito come avrebbe sentito sia la sua rappresentata - la quale avrebbe ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera - sia la sorella di quest'ultima, che non vuole separarsi dalla RMNA e desidererebbe restare con lei su suolo elvetico. Ha quindi affermato che: "Alla luce delle eccezionali circostanze del caso di specie, la scrivente si trova nell'assoluta impossibilità di affermare che un trasferimento della RMNA in Croazia possa essere rispettoso dell'interesse superiore della minore. Al contempo, la scrivente si trova nell'assoluta impossibilità di affermare che una separazione dalla sorella possa essere conforme a tale interesse" (cfr. n. 32/3, pag. 3). Rammentando diverse disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), la rappresentante legale della RMNA, è quindi giunta alla conclusione che in applicazione dell'art. 8 par. 4 RD III, dell'art. 3 RD III in combinato disposto con l'art. 10 RD III, l'interesse della minore conduca a ritenere che la competenza per la trattazione della sua domanda d'asilo - così come di quella della sorella C._______ - sia da porre in capo alla Svizzera. A.g La SEM, il 20 ottobre 2020, ha presentato alle autorità croate una domanda di presa in carico dell'insorgente, fondandosi sull'art. 8 par. 1 RD III, osservando in merito come, secondo la valutazione delle autorità svizzere, è nell'interesse superiore della minore che ella non venga separata dalla sorella, di cui la Croazia ha già accettato la ripresa in carico in data 15 settembre 2020. Il 17 dicembre 2020, la Croazia ha rifiutato la presa in carico dell'interessata, in quanto su suolo croato ella risulta registrata quale RMNA senza alcun membro famigliare. Tuttavia, nel caso in cui le autorità elvetiche dimostrino il legame tra la richiedente e C._______, le autorità croate hanno riferito che avrebbero riconsiderato tale loro decisione. A.h Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle richiedenti in corso di procedura, l'autorità elvetica competente, il 17 dicembre 2020, ha chiesto alla sua omologa croata, di riesaminare il suo rifiuto di presa in carico della richiedente ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). Il 24 dicembre 2020, la Croazia ha accettato la domanda di presa in carico dell'interessata, basandosi sull'art. 8 RD III. B. Con decisione del 27 gennaio 2021, notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-51/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, nonché l'esecuzione della medesima misura; rilevando altresì che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Tramite il ricorso del 4 febbraio 2021, l'insorgente ha impugnato il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo a titolo processuale, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare, che al ricorso sia restituito l'effetto sospensivo, nonché che alla ricorrente sia accordato un congruo termine di attesa per permettere al curatore cantonale di esprimere una propria valutazione sull'interesse superiore della minore. Nel merito, la ricorrente ha chiesto, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda all'esame nazionale della domanda d'asilo; nonché a titolo subordinato, alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In medesima data, la sorella dell'insorgente C._______ e la figlia di questa D._______, hanno presentato un ricorso separato, di cui alla procedura del Tribunale D-520/2021. D. Il Tribunale, il 5 febbraio 2021, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, a titolo di misura supercautelare. E. Con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, il giudice istruttore della causa ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché la domanda di assistenza giudiziaria, formulate dalla ricorrente, invitando parimenti la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. F. L'autorità resistente, ha presentato la sua risposta al ricorso il 2 marzo 2021, proponendo il respingimento del medesimo ed inoltrando in allegato il rapporto dell'(...) del (...) intitolato: "(...)". G. Con missiva del 4 marzo 2021, l'insorgente ha inviato uno scritto della curatrice, H._______, del 2 marzo 2021 - nominata ufficialmente in data (...) dall'(...) (cfr. n. 73/4) - circa la valutazione inerente all'interesse superiore dell'insorgente a rimanere in Svizzera, anche in presenza della sorella maggiore C._______. H. Il 24 marzo 2021, la ricorrente ha inoltrato la sua replica con allegata la copia della carta degli appuntamenti per la sorella maggiore C._______ presso la psicologa. Con scritto del 26 aprile 2021, la SEM ha inviato le sue osservazioni di duplica. I. Il 19 maggio 2021, l'insorgente ha presentato la sua triplica; allorché invece il 9 giugno 2021, la SEM ha inviato la sua quadruplica. Tali osservazioni sono state trasmesse dal Tribunale alla ricorrente per conoscenza con ordinanza del 15 giugno 2021, dove ha anche statuito la chiusura dello scambio di scritti. J. Con ulteriore missiva del 20 ottobre 2021, la ricorrente ha presentato delle osservazioni relative alla situazione d'accoglienza dei migranti in Croazia, riconfermando per il resto essenzialmente le sue richieste di causa e le sue conclusioni esposte nei precedenti scritti. K. Tramite lo scritto del 21 novembre 2022 e l'allegata missiva del 14 novembre 2022 della curatrice della ricorrente, quest'ultima sottolinea come la salute mentale dell'insorgente sarebbe pessima, in quanto ella per potersi sviluppare secondo la sua età - in particolare dal profilo scolasti-co - necessiterebbe di certezze circa la sua situazione statutaria in Svizzera. L. Da ultimo, con missiva del 13 aprile 2023, la rappresentante legale dell'insorgente ha trasmesso il certificato medico del 22 marzo 2023 del (...) di I._______, aggiornando il Tribunale circa la situazione di salute della ricorrente. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. In limine, il Tribunale osserva come il presente procedimento è coordinato con quello della sorella della ricorrente, C._______, e la figlia di quest'ultima, D._______, di cui alla procedura D-520/2021. I ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, gli incarti delle predette, sono entrambi presi in considerazione per l'evasione delle cause.

4. Altresì, come la SEM, anche il Tribunale non intende mettere in questione la minore età dell'insorgente al momento della presentazione della domanda d'asilo, e quindi che le disposizioni previste per i minori, anche nell'ambito del RD III, le siano applicabili. 5. 5.1 Proseguendo, il Tribunale ritiene poi che, a causa delle considerazioni esposte al consid. 7, possa rimanere aperta la questione a sapere se la decisione impugnata, per motivi formali, debba essere annullata, in quanto, a causa dei lunghi tempi procedurali e tenendo in particolare conto delle norme per gli RMNA in materia d'asilo nonché dell'interesse superiore della ricorrente, la causa sarebbe dovuta essere trasferita in procedura ampliata, come sostenuto dall'insorgente. Ciò anche poiché, a mente dell'insorgente, in considerazione della complessità del caso specifico e della lunga articolazione della decisione avversata, il breve termine ricorsuale avrebbe concorso ad una lesione del suo diritto alla difesa (cfr. p.to 4, pag. 5 segg.; p.to 5, pag. 10 seg. del ricorso). 5.2 5.2.1 Nel suo gravame, come pure nei suoi scritti ricorsuali successivi, l'insorgente evidenzia poi come la SEM, nella decisione avversata, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, in quanto avrebbe operato un'inesatta ed incompleta valutazione del suo interesse superiore quale RMNA, sia non tenendo conto di tutte le circostanze espresse dalla ricorrente e dalla sorella della medesima in corso di procedura, sia circa l'effettiva sua presa in carico da parte della sorella C._______, in considerazione della vulnerabilità psichica della medesima, non sufficientemente approfondita, ed aggravatasi nel corso degli ultimi mesi (cfr. in proposito in particolare la triplica del 19 maggio 2021 dell'insorgente, pag. 5 segg.). 5.2.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg 1585). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 5.2.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). 5.2.4 Ora, venendo al caso di specie, appare chiaramente dalla decisione avversata, come l'autorità inferiore, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, abbia tenuto conto delle allegazioni e dell'intera documentazione presente all'incarto al momento della decisione per pronunciarsi circa la competenza della Croazia nella trattazione della sua domanda d'asilo, anche prendendo in considerazione in particolare il suo interesse superiore (cfr. p.to II, pag. 3 seg. del provvedimento impugnato). Non si può neppure seguire l'insorgente, laddove ravvisa un accertamento incompleto dei fatti rilevanti della causa da parte della SEM, in quanto non avrebbe appurato l'effettiva possibilità della sorella della ricorrente, nella sua presa in carico, vista in particolare la sua situazione valetudinaria. Difatti, come a ragione ritenuto dall'autorità resistente nella sua risposta al ricorso e nella sua duplica, anche il Tribunale non ravvisa negli incarti né della ricorrente, né della sorella C._______ (dossier della SEM N [...] e risultanze ricorsuali di cui alla procedura D-520/2021), alcun elemento fondato e serio che faccia presupporre che quest'ultima non potesse prendersi cura sufficientemente della ricorrente, nel frattempo divenuta maggiorenne, a fianco alla curatrice nominata. Neppure con i suoi asserti ricorsuali, l'insorgente è in grado di rimettere in questione tale conclusione, anzi appare negli stessi contraddittoria, in quanto se d'un canto si prevale del legame tra le due sorelle per farle rimanere entrambe in Svizzera, d'altro canto mette in dubbio l'effettiva possibilità per la sorella maggiore di occuparsi adeguatamente della ricorrente. Quest'ultima conclusione è però limpidamente smentita dalle risultanze agli atti, in quanto non soltanto l'insorgente ha intrapreso il viaggio dall'F._______ sempre in compagnia della sorella C._______ (cfr. n. 17/11, p.to 5.02, pag. 8), ma anche da quando ella si trova in Svizzera, è sempre stata alloggiata con la medesima - con la quale ha affermato di intrattenere dei buoni rapporti (cfr. n. 17/11, p.to 8.01, pag. 10) - anche nella stessa stanza (cfr. n. 17/11, p.to 5.02, pag. 8; scritto della curatrice del 14 novembre 2022) e da ultimo nel medesimo appartamento (cfr. scritto della curatrice del 14 novembre 2022). In realtà, dal tenore delle sue allegazioni ricorsuali, l'interessata intende piuttosto censurare l'apprezzamento adempiuto dall'autorità inferiore nel suo caso specifico, che però riguarda una questione di merito e non formale. Inoltre ella ha potuto pronunciarsi sia nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore sul suo interesse superiore (cfr. n. 32/3), sia ampiamente in ambito ricorsuale, dapprima nel suo gravame ed in seguito anche nelle memorie successive. Dal suo atto ricorsuale, ampiamente articolato, si rileva poi come la ricorrente abbia potuto comprendere le motivazioni e le conclusioni esposte nel provvedimento avversato ed impugnarlo con piena conoscenza di causa. 5.2.5 Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa quindi un accertamento inesatto ed incompleto da parte della SEM circa l'interesse superiore della ricorrente - anche in rapporto alla sorella C._______ - né una violazione del suo diritto di essere sentito in relazione al medesimo. Peraltro, in rapporto allo stesso, essendo che l'insorgente ha potuto esprimersi e presentare le osservazioni della curatrice in fase ricorsuale (cfr. scritti del 2 marzo 2021 rispettivamente del 14 novembre 2022), il Tribunale è d'avviso che la conclusione esposta dalla ricorrente alla cifra 3 del suo ricorso (cfr. pag. 16; cfr. anche p.to 9, pag. 13 del ricorso), sia stata completamente evasa. La predetta richiesta dell'interessata è pertanto divenuta senza oggetto. 5.3 Infine, in relazione a quanto sollevato nella replica dall'insorgente, circa la genericità e l'insufficienza dei riferimenti della SEM al rapporto (...) (cfr. pag. 3 seg. della replica), si osserva quanto segue. Ciò che è stato motivato dall'autorità inferiore sia nella decisione impugnata sia poi nei suoi scritti successivi, riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati, il Tribunale, al contrario della ricorrente, lo ritiene sufficiente e corretto. Difatti, al contrario di quanto addotto dalla medesima nella replica, riferendosi ad una giurisprudenza del Tribunale nel frattempo superata e concernente delle costellazioni diverse dal caso di specie, la scrivente autorità ha già più volte ritenuto le argomentazioni della SEM in questo senso bastanti (cfr. a tal proposito tra le altre, la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Tale censura formale, infondata, è quindi pure respinta. 6. 6.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.4 Ai sensi dell'art. 8 par. 1 RD III, se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente. Perché si applichi tale disposizione, occorre tuttavia che la presenza legale del familiare o del fratello del minore non accompagnato - che può essere qualsiasi forma legale di presenza in Svizzera ed in particolare di presenza durante la procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/1 consid. 4.2.2) - sia data al momento in cui il minore presenta la sua domanda d'asilo (cfr. DTAF 2016/1 consid. 4.2.3). 6.5 Inoltre, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.6 Altresì, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta "clausola di sovranità"). Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7. 7.1 Tornando alla presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in E._______ il (...), rispettivamente un'altra in Croazia il (...) (cfr. n. 6/2 e 7/1). Ciò che la richiedente ha pure confermato nell'ambito del colloquio Dublino, asserendo inoltre che in Croazia avrebbe pure effettuato l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 17/11, p.to 2.06, pag. 6). Evenienze che sono state parzialmente confermate anche dalle autorità croate, nella loro risposta del 2 ottobre 2020, affermando inoltre che la procedura dell'insorgente sarebbe tutt'ora in corso (cfr. n. 22/1 e 23/1). Dopo aver formulato una domanda di ammissione da parte svizzera alle autorità croate sulla base dell'art. 8 par. 1 RD III, in data 20 ottobre 2020 (cfr. n. 33/7), ed un primo rifiuto delle stesse in data 17 dicembre 2020 (cfr. n. 41/1); le autorità preposte croate hanno espressamente accettato la richiesta di riconsiderazione del 17 dicembre 2020 della SEM (cfr. n. 43/2) - entro il termine di cui all'art. 5 par. 1 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]) - ammettendo la loro competenza per la presa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 8 RD III (cfr. n. 46/1 e 47/1). Poiché la sorella C._______ della ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo in medesima data rispetto a quest'ultima, il Tribunale ritiene come la competenza della Croazia sia data piuttosto dall'applicazione dell'art. 11 lett. a RD III in combinato disposto con l'art. 8 RD III. Tuttavia, poiché la Croazia ha ammesso esplicitamente la sua competenza, nonché per quanto verrà considerato dappresso, la questione della norma di determinazione della competenza dello Stato membro che si applicherebbe correttamente in specie, può senz'altro essere lasciata aperta. La competenza della Croazia risulta quindi di principio essere data. 7.2 Senonché, la ricorrente nel suo gravame, ritiene come il suo interesse superiore non sia stato preso sufficientemente in considerazione per la determinazione dello Stato membro competente, anche in rapporto alla trattazione rapida e prioritaria della procedura di determinazione nel caso di RMNA, come ricordato nella sua giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) e secondo i disposti di legge nazionali ed europei applicabili (cfr. p.to 4 segg., pag. 5 segg. del ricorso). La ricorrente ravvisa pertanto implicitamente una violazione del principio di celerità previsto nel sistema Dublino da parte della SEM. 7.3 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d'un canto il sistema Dublino, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto "asylum shopping", ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del RD III), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D'altro canto, il richiedente l'asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.4). La durata della procedura (rispettivamente la presenza in Svizzera) - fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere imputata alla stessa - è uno dei fattori, di cui deve essere tenuto conto nell'esame dei motivi umanitari di cui alle clausole di sovranità succitate (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 precitata consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Ora, il Tribunale amministrativo federale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d'asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale - in casi di ripresa della procedura da parte dell'autorità inferiore e successivo nuovo ricorso contro la decisione della SEM al Tribunale - è durata più di due anni e che quest'ultima non era imputabile all'insorgente (cfr. sentenze del Tribunale F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza, o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 [pubblicata quale sentenza di riferimento], E-7092/2017 del 25 gennaio 2021). L'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d'esempio, allorché l'annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6-6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3). 7.4 Per quanto concerne i minori non accompagnati, la CGUE, nella causa C-648/11 del 6 giugno 2013, M.A., B.T. e D.A. contro Regno Unito - citata nel ricorso anche dalla ricorrente (cfr. p.to 6, pag. 10) - ha concluso che i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili e quindi che la procedura di determinazione dello Stato membro competente non debba essere prolungata più di quanto strettamente necessario, ciò che implica, in linea di principio, che essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro (cfr. §55 della predetta sentenza). Inoltre, ha statuito che in ogni provvedimento che concerne un bambino, l'interesse superiore del minore sia considerato preminente, ciò che ha condotto a ritenere che l'allora in vigore art. 6 par. 2 Regolamento Dublino II, sia interpretato nel senso che lo Stato membro competente, sia quello in cui il minore si trovi dopo aver inoltrato la domanda d'asilo (cfr. §§57-60 della precitata sentenza; anche DTAF 2016/1 consid. 4.2.1). Ciò anche poiché risulta necessario assicurare un rapido accesso al minore alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. §61 della citata sentenza). Dal canto suo, nel diritto svizzero, l'art. 17 cpv. 2 LAsi, dispone che le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità. Tale norma è una prescrizione d'ordine, di modo che non esiste nel diritto svizzero un termine legale imperativo per il trattamento specifico delle domande d'asilo di RMNA (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale E-4117/2018 del 16 settembre 2019 consid. 2.1). 7.5 Ora, tornando alla presente disamina, dal deposito della domanda d'asilo fino alla presente sentenza, la procedura per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della suddetta domanda d'asilo, è durata ben più di due anni, e meglio 32 mesi, senza che la stessa possa essere imputata all'insorgente. Invero, la lunga procedura di prima istanza, terminata con la decisione del 27 gennaio 2021 della SEM - la quale ha superato anche i termini procedurali previsti legalmente sia per la fase preparatoria nella procedura Dublino (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi) sia relativi alla presa di decisione da parte della SEM (cfr. art. 37 cpv. 1 e 3 LAsi), nonché il soggiorno della ricorrente presso il CFA (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi) - è da imputare in particolare agli accertamenti compiuti dall'autorità inferiore per determinare lo Stato membro competente per la trattazione della domanda d'asilo della ricorrente - in relazione con la sorella C._______ - (cfr. n. 9/3, 12/3, 22/1, 23/1, 25/2, 32/3, 33/7, 41/1, 42/1, 43/2, 46/1 e 47/1). Tale lunga durata della procedura, è quindi da imputare alla SEM. Per quanto concerne poi la procedura ricorsuale introdotta con memoriale del 4 febbraio 2021, sebbene il Tribunale non sia rimasto inoperoso, dando segnatamente modo alle parti di esprimersi in più scambi scritti, l'istruzione ordinaria della causa era già terminata il 15 giugno 2021, con la conclusione dello scambio di scritti da parte del Tribunale. In seguito, la ricorrente ha introdotto ancora tre scritti spontanei, ovvero le missive del 20 ottobre 2021 rispettivamente del 21 novembre 2022 e del 13 aprile 2023. Anche tenendo conto di queste ultime comparse scritte, la lunga durata della procedura ricorsuale, in particolare a partire dal giugno del 2021, è imputabile al solo Tribunale, dove non sono evincibili agli atti dei chiarimenti eccezionali o elaborati che ne spiegherebbero la medesima. Inoltre, v'è da tenere conto che la ricorrente, nel frattempo diventata maggiorenne, vive con la sorella C._______ e la nipote D._______, per le quali, con sentenza pure datata ad oggi, il Tribunale ha disposto che la Svizzera entri nel merito delle loro domande d'asilo e si dichiari pertanto competente per la trattazione della domanda d'asilo delle insorgenti per motivi umanitari. Inoltre, risulta dagli atti di causa, come la ricorrente abbia nel frattempo appreso la lingua (...), sia a dire della curatrice una studentessa molto intelligente e laboriosa, che ha concluso il ciclo di studi obbligatorio a pieni voti. Dall'(...) del (...) ella starebbe frequentando il corso d'integrazione "(...)" per il (...) anno scolastico, che sarebbe l'offerta massima per i giovani con statuto N. Ciò anche se, a mente della curatrice della ricorrente, ella potrebbe partecipare al programma "(...)" con focus sulla (...), per studenti che hanno completato la scuola dell'obbligo in Svizzera, visto il suo elevato rendimento scolastico (cfr. lo scritto del 14 novembre 2022 della curatrice della ricorrente H._______ allegato alla missiva della ricorrente del 21 novembre 2022). Inoltre, dalle recenti informazioni mediche trasmesse al Tribunale con scritto del 13 aprile 2023, si evince come la giovane soffra di una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress in un contesto di migrazione o trapianto sociale e di lieve compromissione sociale, con problematiche di sonno e di pensieri suicidali - dai quali si potrebbe tuttavia distanziare durante la terapia - nonché difficoltà a socializzare (cfr. certificato medico del [...] del 22 marzo 2023). Considerate le predette concrete e particolari circostanze, ed altresì tenuto conto dell'interesse superiore del minore ex art. 6 par. 1 RD III e del principio di celerità nei casi che riguardano dei minorenni che devono guidare l'autorità giudicante per il rapido accesso ad una procedura nazionale d'asilo per questi ultimi, risulterebbe contrario ai predetti principi attualmente, ovvero più di 32 mesi dopo il deposito della domanda d'asilo da parte dell'insorgente, di indurre una ripresa della procedura d'asilo in uno Stato terzo (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.5 con ulteriori rif. cit., E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1). Se si procedesse ora al rinvio della ricorrente in Croazia, si avrebbe per di più la conseguenza di separare la ricorrente dalla sorella C._______, presente in Svizzera, che dalla sua entrata su suolo elvetico e allorché era ancora minorenne avrebbe funto da unico adulto di riferimento (cfr. supra consid. 5.2.4), ciò che non era peraltro voluto neppure dall'autorità inferiore nella sua domanda di presa in carico alla Croazia né da quest'ultima con la sua accettazione. 7.6 Alla luce di tutte le circostanze testé citate e considerato il senso e lo scopo del RD III, in particolare anche per quanto concernente l'interesse superiore del minore, risulta essere appropriato nel caso di specie, che la Svizzera entri nel merito della domanda d'asilo della ricorrente per motivi umanitari - anche tenuto conto dell'art. 11 par. 1 lett. a RD III in combinato disposto con l'art. 8 RD III - e si dichiari pertanto competente per la trattazione della predetta domanda d'asilo dell'insorgente.

8. In considerazione di quanto sopra, il ricorso è accolto, per quanto non divenuto senza oggetto (cfr. supra consid. 5.2.5). La decisione della SEM del 27 gennaio 2021 è annullata e gli atti di causa sono retrocessi all'autorità inferiore con l'ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento della ricorrente e di statuire materialmente sulla sua domanda d'asilo presentata il (...) agosto 2020.

9. Visto l'esito del ricorso, le ulteriori e residuali censure ricorsuali (cfr. anche supra consid. 5.1), possono essere lasciate aperte.

10. Considerato l'esito della procedura, non sono riscosse spese (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

11. Per il resto, essendo la ricorrente assistita dal rappresentante legale designato a norma dell'art. 102h LAsi in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 3 LAsi, che è già indennizzato dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), nonché trattandosi di una procedura Dublino, non è attribuita alcuna indennità per ripetibili (art. 111ater LAsi).

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, per quanto non divenuto senza oggetto.

2. La decisione della SEM del 27 gennaio 2021 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti alla SEM con l'ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento della ricorrente e di decidere materialmente sulla sua domanda d'asilo del (...) agosto 2020.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: