Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella della presunta compagna del ricorrente e della di lei figlia (D-520/2021), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17).
E. 3.2 Nella presente disamina, come già deciso dal Tribunale con decisione incidentale del 16 febbraio 2021 e per le considerazioni che seguono, si respinge la richiesta di congiunzione presentata dal ricorrente. Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello di cui alla procedura D-520/2021. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione per l'evasione delle cause.
E. 4.1 Nel suo memoriale ricorsuale l'insorgente ritiene che il suo caso avrebbe dovuto essere passato in procedura ampliata, vista la necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici in ordine alla compagna ed alla sorella minorenne di quest'ultima. Tuttavia, in assenza di ulteriori indagini istruttorie su tale punto, il ridotto termine ricorsuale di cinque giorni, avrebbe comportato una violazione del suo diritto alla difesa e più in generale delle garanzie procedurali concepite a favore dei richiedenti l'asilo. Altresì, ulteriori misure d'istruzione sarebbero necessarie per valutare compiutamente sia il rischio che una riammissione in Croazia si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU, sia la necessità di rinunciare al trasferimento per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III. Risulta quindi d'uopo esaminare il fondamento o meno di tali censure d'ordine formale.
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.3 Dal canto suo, la procedura Dublino, di carattere accelerato, è guidata dall'obiettivo di celerità (cfr. p.to 5 del preambolo al RD III), al fine di determinare il più rapidamente possibile il paese competente per esaminare la domanda d'asilo di una persona determinata (cfr. la sentenza del Tribunale F-818/2022 del 23 febbraio 2023). Pertanto, è retta da regole ben precise, in particolare concernente la durata della procedura per addivenire ad una decisione da parte della SEM nonché di soggiorno nei centri della Confederazione durante la procedura Dublino. Segnatamente, per quanto attiene alla fase decisionale, l'art. 26b LAsi, prevede che la procedura in vista di una decisione di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l'asilo. Essa dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata (cfr. art. 26b LAsi). La fase preparatoria, dura secondo l'art. 26 cpv. 1 LAsi al massimo dieci giorni nella procedura Dublino. Inoltre le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento ex art. 21 e 23 RD III (cfr. art. 37 cpv. 1 LAsi). Tuttavia, se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, il termine precedente può essere superato di alcuni giorni (cfr. art. 37 cpv. 3 LAsi). Per quanto attiene al soggiorno dei richiedenti l'asilo, l'art. 24 cpv. 3 lett. b LAsi, prevede per la predetta procedura che gli stessi siano alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d'asilo fino alla partenza. Il loro soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni ed alla scadenza della durata massima il richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi). Tuttavia, ai sensi del cpv. 5 della medesima norma, la durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d'asilo o di eseguire l'allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi a tale prolungamento. Ciò che il medesimo ha fatto con l'adozione dell'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Tale disposto prevede che il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l'esecuzione dell'allontanamento è imminente.
E. 4.4 Tornando al caso in parola, il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo il (...) agosto 2020 (cfr. n. 1/1), allorché il colloquio Dublino, che pone termine alla fase preparatoria in questo caso (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 4 LAsi in combinato disposto con l'art. 20b cpv. 1 OAsi 1), è stato svolto il (...) settembre 2020 (cfr. n. 20/4). La durata massima di dieci giorni secondo l'art. 26 cpv. 1 LAsi per la fase preparatoria, è quindi stata superata di otto giorni. Inoltre, il termine di tre giorni lavorativi per la notifica della decisione dall'accettazione di ripresa in carico da parte della Croazia - intervenuta il 15 settembre 2020 (cfr. n. 26/1) - è stata pacificamente superata di molto dall'autorità inferiore, essendo che la decisione è stata emanata soltanto il 27 gennaio 2021 e notificata il giorno successivo (cfr. n. 35/1). Anche per quanto attiene al soggiorno al CFA, lo stesso è stato superato, essendo che l'attribuzione cantonale è avvenuta soltanto il 3 febbraio 2021 (cfr. n. 37/1) - allorché il termine di 140 giorni di soggiorno al CFA era già scaduto il 7 gennaio 2021 - con il trasferimento effettivo dell'insorgente al Cantone d'attribuzione il 10 febbraio 2021 (cfr. n. 42/3 e 43/2). Malgrado tali superamenti dei termini legali da parte della SEM, il Tribunale dissente tuttavia dall'insorgente allorché quest'ultimo ritiene come l'autorità inferiore sarebbe dovuta passare alla procedura ampliata visto il predetto sorpasso dei termini. Difatti, ciò non è previsto legalmente per quanto attiene alla procedura Dublino, che dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente (cfr. art. 26b LAsi). Non si può quindi neppure seguire l'insorgente laddove lamenta che il termine ricorsuale di cinque giorni comporti una violazione del suo diritto di difesa e delle garanzie procedurali concepite a favore del richiedente l'asilo. Invero, tale termine ricorsuale è sempre previsto nell'ambito di decisioni di non entrata nel merito per quanto riguarda i casi Dublino ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi), come è il caso di specie. Inoltre l'insorgente è stato rappresentato legalmente durante il corso dell'intero iter procedurale ed ha potuto presentare un ricorso entro il termine, sufficientemente motivato e corposo. L'insorgente, al di là di mere allegazioni generiche, non spiega inoltre nel gravame - come neppure nelle sue memorie ricorsuali successive - in modo concreto, quali argomenti non avrebbe potuto addurre nel ricorso, o quale pregiudizio gli avrebbe arrecato il fatto che la SEM abbia superato i termini previsti per la procedura Dublino o ancora di attribuzione al Cantone. In tal senso, una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; per ulteriori dettagli cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2) dell'insorgente, così come genericamente sollevato da quest'ultimo nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 3), non può essere in alcun modo riconosciuta.
E. 4.5 Inoltre, quanto presentato dall'autorità inferiore sia nella decisione avversata sia nei suoi scritti successivi riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati, al contrario di quanto addotto nella replica dall'insorgente (cfr. pag. 3 seg.), riferendosi ad una giurisprudenza del Tribunale nel frattempo superata e concernente delle costellazioni differenti dal caso di specie, lo scrivente Tribunale ha già più volte ritenuto le argomentazioni della SEM in questo senso sufficienti (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.).
E. 4.6 In seguito, per quanto attiene alla censura di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per i motivi che verranno esposti ai considerandi seguenti, essendo che la stessa si confonde in realtà con aspetti di merito, la medesima verrà trattata dappresso (cfr. infra consid. 7).
E. 4.7 Ne discende quindi che le censure formali, nel senso sopra esposto, vanno respinte.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).
E. 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) (cfr. n. 10/2 e 11/1). Su tali presupposti, il (...) settembre 2020, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5). La Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente il 15 settembre 2020 (cfr. n. 26/1), quindi entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente, di principio data.
E. 5.3 La circostanza che il ricorrente abbia negato nel corso del colloquio Dublino di aver domandato asilo in Croazia ed i suoi asserti circa l'aver scelto di venire in Svizzera, come pure che la polizia croata lo avrebbe fermato rilevandogli le impronte dattiloscopiche (cfr. n. 20/4), risultano essere degli elementi ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo e non sono pertanto atti in alcun modo a mutare la predetta conclusione. Si rammenta difatti all'insorgente che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo stato membro nel quale essi desiderano che la loro domanda venga esaminata o che offra, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo, ma ha precisamente quale scopo di determinare - in funzione di un certo numero di criteri - lo Stato membro competente per trattare la loro domanda d'asilo conformemente al principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), e di far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto "asylum shopping", ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del Regolamento Dublino III; cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Altresì, in merito all'obbligo di fornire le impronte digitali, si osserva come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).
E. 5.4.1 Nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente si prevale della relazione che avrebbe con E._______, con la quale si sarebbe sposato religiosamente in C._______, perché le loro procedure vengano trattate congiuntamente. Inoltre, in rapporto con la situazione medica della supposta compagna, egli ha fatto valere di aver costituito per lei un forte elemento di supporto sia in C._______ sia durante il difficile viaggio per arrivare in Svizzera, nonché che allorché ella si assenterebbe per le visite mediche, egli si occuperebbe della figlia di lei (cfr. p.to 5, pag. 5 seg. del ricorso).
E. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 11 RD III, quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni: (lett. a) è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi; (lett. b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi. Secondo l'art. 2 lett. g RD III, si intende per familiari appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, segnatamente il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi.
E. 5.4.3 Ora, si rileva innanzitutto, come la supposta relazione amorosa tra il ricorrente e E._______ si sia formata non nel loro Paese d'origine - l'Afghanistan - bensì allorché erano già in fuga, in C._______. Pertanto, già una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 11 RD III, difetta. Inoltre, sia il ricorrente sia E._______, risultano tutt'ora essere sposati con i rispettivi coniugi. Altresì, come lo si vedrà dappresso in rapporto con l'art. 8 CEDU (cfr. infra consid. 7.3), l'insorgente non può prevalersi di una relazione stabile equivalente ad un concubinato con E._______. Pertanto, tali circostanze fanno in ogni caso ostacolo all'applicazione dell'art. 11 RD III in casu.
E. 5.4.4 Inoltre, egli non può prevalersi validamente neppure dell'art. 16 RD III, in quanto la supposta compagna, né men che meno la figlia o la sorella della prima, rientrano nella nozione di figlio, fratello o genitore legalmente residente in uno degli Stati membri.
E. 5.4.5 Di conseguenza, la responsabilità della Croazia per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente è data, in rapporto ai criteri di determinazione dello Stato membro competente (art. 7 segg. RD III).
E. 6.1 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 6.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - alcuni anche citati nel ricorso e nelle successive comparse scritte dal ricorrente, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la H._______ (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola. In primo luogo, i maltrattamenti che il ricorrente ha allegato nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia allorché veniva controllato dagli agenti di polizia croati (cfr. n. 20/4), malgrado egli sia rappresentato legalmente, si riassumono in allegazioni molto generali, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Invero, il ricorrente ha affermato nel corso del colloquio Dublino che allorché sarebbero stati fermati sarebbero stati trattati male, avrebbero loro tolto i vestiti e gli avrebbero preso tutto quello che aveva. Richiestogli dalla rappresentante legale cosa intendesse con l'asserto "siamo stati trattati male" in Croazia, egli ha aggiunto che quando lo fermavano, lo avrebbero fatto svestire e rimanere in piedi nudo e per controllarlo gli avrebbero toccato le parti intime. Il suo onore non sarebbe in tale Paese stato rispettato. A tal proposito, v'è luogo di rilevare che è usuale, allorché una persona viene fermata in situazione illegale, che i poliziotti incaricati di stabilire l'identità delle persone interessate perquisiscano le loro cose alla ricerca di documenti d'identità e di telefoni portatili (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 7.3.2), quindi possano essere sottoposti anche a delle perquisizioni corporali in tal senso. Peraltro, i fatti così come descritti dall'insorgente, per una mancanza d'intensità sufficiente, anche fossero ritenuti verosimili, non risultano essere costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU. In secondo luogo, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Invero, il mero asserto dell'insorgente durante il colloquio Dublino di essere stato respinto dapprima dalla I._______ in Croazia, ed in seguito, allorché egli tentava di entrare in G._______, dalle autorità croate in H._______ (cfr. n. 20/4, pag. 2), non risulta essere sufficientemente sostanziato, per ritenere che egli subirebbe un trattamento uguale nel caso di un suo ritorno in Croazia, come argomentato nel suo ricorso e nelle memorie successive. Né lui né la famiglia di E._______, che si sarebbe trovata con lui in tali frangenti, hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tale supposto respingimento a catena sarebbe avvenuto da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto l'insorgente, e la famiglia di E._______, si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo la loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di verificare che i medesimi avrebbero già depositato una domanda d'asilo su suolo croato anticipatamente. Le autorità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all'inserto, come neppure apportata dall'insorgente in fase ricorsuale, per ammettere che il suo trasferimento a F._______, e vista l'esplicita accettazione della Croazia alla continuazione della procedura d'asilo del ricorrente, che risulta essere tutt'ora attuale ed aperta (cfr. n. 25/1, 26/1, 38/1 e 39/7), rischi di esporlo ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata di ritorno dalla I._______. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali dell'insorgente, e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per lui, se tornasse in Croazia, di essere rinviato in Afghanistan, visto che sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d'asilo di cittadini afghani. Difatti, come a ragione evidenziato dalla SEM nelle sue osservazioni del 21 giugno 2021, le allegazioni e la documentazione dell'(...) presentate con le osservazioni del 9 giugno 2021 dall'insorgente, non danno atto che della percentuale delle domande d'asilo accolte dalla Croazia nel 2020 anche secondo il paese d'origine dei richiedenti. Invece, non è in alcun modo deducibile dalle medesime, che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l'Afghanistan. Non si evince pertanto né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese.
E. 6.3 Il ricorrente, non ha del resto apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti. Invero, le allegazioni riportate soltanto nell'ambito del colloquio Dublino dal ricorrente (cfr. n. 20/4), che durante il periodo di quarantena trascorso in un centro a F._______, la compagna una volta avrebbe chiesto aiuto medico poiché aveva dei problemi alla vista, ma le avrebbero risposto che avrebbero potuto aiutare soltanto i minorenni, come pure di non aver avuto un rappresentante legale, non risultano essere evenienze che pongano in discussione la predetta conclusione. Inoltre al ricorrente resta sempre aperta la possibilità - ciò che non risulta dalle sue dichiarazioni che ne abbia usufruito in passato - di indirizzarsi al sistema di giustizia funzionante presente in Croazia, per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Egli potrà inoltre richiedere l'aiuto delle preposte autorità croate nel caso in cui si sentisse concretamente minacciato in Croazia da parte di terzi. In tale contesto, si rileva che i timori sollevati dall'insorgente nel colloquio Dublino rispetto al rischio di venire ucciso dal marito di E._______ nel caso tornasse in Croazia (cfr. n. 20/4, pag. 2), non appaiono sussistere. Il marito di quest'ultima, secondo le informazioni fornite dalla stessa E._______, si troverebbe difatti attualmente in J._______ e parrebbe essere già stato in contatto con la predetta in passato per via dei figli, senza che si concretizzassero nei loro confronti delle minacce da parte del marito della medesima.
E. 6.4 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto in subordine dal ricorrente nel gravame e nei memoriali ricorsuali successivi, malgrado sia data la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione che è concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia del suo stato di salute sia di quello della compagna nonché dei suoi trascorsi in Croazia, per ritenere che - senza ulteriori misure d'istruzione atte a valutare il rischio di una riammissione in detto Paese - un suo ritorno nel precitato Stato membro, possa risultare contrario all'art. 3 CEDU e all'applicazione della clausola di sovranità sopra citata. In tal senso, egli ritiene che la SEM avrebbe dovuto informare le autorità croate in relazione alle sue condizioni di eccezionale vulnerabilità in rapporto alla compagna, ed acquisire informazioni e garanzie specifiche sull'adeguatezza di una presa a carico efficace e senza interruzioni, essendovi inoltre delle problematiche di accesso alle cure mediche in Croazia, come sarebbe già stato riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale, di cui cita alcune sentenze (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso).
E. 7.3.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale F-4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), ripresa dal Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio assomigli ad una "vita familiare", v'è luogo di tenere conto di un certo numero di elementi, come il fatto di sapere se la coppia vive assieme, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serit Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010 [Grande Camera], n. 3976/05, §10; DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con rif. cit.). Il Tribunale federale ha ritenuto che, a tali condizioni, una relazione tra concubini che non avevano stabilito l'esistenza d'indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente, non possa essere assimilata ad una vita familiare ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU, a meno che delle circostanze particolari che provino la stabilità e l'intensità della loro relazione, come l'esistenza di bambini in comune o una vita in comune di lunga durata, siano date (cfr. la sentenza del TF 2C_722/2019 del 2 settembre 2019 consid. 4.1 e rif. cit.; sentenza del Tribunale F-4480/2021 succitata consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 7.3.2 A titolo preliminare, v'è da osservare che soltanto un matrimonio celebrato validamente all'estero può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]). In specie, il ricorrente ha allegato di non disporre di alcun documento che attesti del suo matrimonio religioso con E._______, che sarebbe stato celebrato da un (...) allorché si trovavano in C._______ (cfr. n. 20/4). Inoltre egli ha dichiarato di essere tutt'ora sposato con D._______, con la quale avrebbe avuto (...) figli, ma di cui non avrebbe più notizie dal (...), malgrado le sue ricerche in merito (cfr. n. 17/11, p.to 1.14, pag. 3 seg.). Tra l'altro, sia dagli asserti dell'insorgente che da quelli di E._______, risulta che anche la medesima è tutt'ora coniugata con un altro uomo. Pertanto, l'interessato non ha dimostrato in alcun modo che il matrimonio celebrato in forma religiosa in C._______ ad (...) del (...), possa essere riconosciuto in Svizzera, ciò che appare essere dubbio vista la sua natura (cfr. art. 44 LDIP, artt. 102 e 105 cifra 1 CC [RS 210]).
E. 7.3.3 In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre ancora esaminare se il ricorrente e E._______ intrattengono una relazione di fatto che sarebbe comunque protetta dall'art. 8 par. 1 CEDU, anche se si partisse dal presupposto che l'art. 8 CEDU sia applicabile, vista l'assenza del diritto di presenza assicurato in Svizzera di E._______. In specie tuttavia, il ricorrente non può prevalersi validamente della protezione di tale disposizione, che tra l'altro non invoca direttamente nel suo gravame. Invero, l'insorgente si è accontentato d'indicare di essere in coppia con E._______, che avrebbe conosciuto in C._______, da circa un anno prima del colloquio Dublino avvenuto il (...) settembre 2020 (cfr. n. 20/4), nonché che l'avrebbe sposata religiosamente dinnanzi ad un (...) e a due testimoni che non conosceva, circa (...) mesi prima (cfr. n. 20/4), intrattenendo con la medesima dei rapporti come tra una moglie ed un marito, nonché avendo effettuato con la stessa e con la figlia il viaggio dalla C._______ (cfr. n. 20/4). Al contrario però di quanto sembra proporre il ricorrente anche nel suo ricorso, tali allegazioni non sono in grado di dimostrare una relazione di concubinaggio rientrante nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Invero sia dal suo incarto, che da quello di E._______ (cfr. dossier della SEM N [...]), non si evince che i medesimi, e per lo meno una volta attribuiti al Cantone di K._______ in data 3 febbraio 2021, coabitino. Da informazioni del Tribunale, risulta difatti che i medesimi vivano ad indirizzi d'abitazione differenti. Inoltre, anche fosse data una coabitazione, la loro relazione di poco più di (...), non può essere assimilata ad una vita di coppia di particolare lunga durata, in assenza di bambini in comune e di ogni altro elemento che ne provino la stabilità e l'intensità. Invero, la sola allegazione ricorsuale dell'insorgente che egli sarebbe stato di supporto a E._______ sia in C._______ sia durante il viaggio per arrivare in Svizzera, come ancora nell'occuparsi della figlia di lei, allorché quest'ultima era assente per le visite mediche (cfr. p.to 5, pag. 5 seg. del ricorso), non risultano essere circostanze che possano essere ritenute sufficienti per dimostrare che la suddetta faccia parte della sua famiglia nucleare o ancora che vi sia un legame di dipendenza con il ricorrente, anche ed in particolare in assenza di ogni certificato medico che attesterebbe lo stesso (cfr. sentenza F-5582/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 4.7.2). L'art. 8 CEDU non trova quindi alcuna applicazione in specie.
E. 7.4 Alla luce di quanto concluso al considerando precedente, il ricorrente non può quindi prevalersi dello stato valetudinario di E._______, e men che meno della figlia di quest'ultima o della situazione della sorella della prima (dossier della SEM N [...]) - quindi anche censurando un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in tale contesto - per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Croazia.
E. 7.5.1 Per ciò che concerne lo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 7.5.2 Dagli atti all'inserto, si rileva come il ricorrente è stato visitato una prima volta il 20 settembre 2020 per un'infezione cutanea da scabbia con sospetta sovrainfezione batterica, per la quale gli è stata prescritta una terapia a base di Co-Amoxi Mepha 1000 mg fino al 25 settembre 2020 (cfr. n. 24/2). Per la stessa patologia, l'interessato ha avuto due ulteriori controlli medici (cfr. n. 28/2 e 29/2). Inoltre all'insorgente è stata diagnosticata un'epigastralgia, insonnia e dolore nella zona dorsale destra il 29 dicembre 2020, per i quali gli è pure stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 30/2), che è stata rivalutata visto il netto miglioramento in data 12 gennaio 2021 (cfr. n. 31/2). Ulteriore documentazione medica agli atti o prodotta dall'insorgente in fase ricorsuale, non è evincibile, e si può quindi partire dal presupposto che tali problematiche si siano nel frattempo completamente risolte. Pertanto, il suo stato di salute non risulta essere in alcun modo ostativo ad un suo rinvio in Croazia ai sensi della giurisprudenza testé referenziata. In merito, non risulta inoltre inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, se il ricorrente dovesse necessitare di ulteriori accertamenti medici o cure (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2; D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6; D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Le allegazioni dell'insorgente proposte nel gravame, non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento.
E. 7.6 In relazione a quanto sarebbe occorso all'insorgente in Croazia, si rinvia senz'altro ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 6.2 e 6.3), non essendovi ragioni per scostarsi dall'apprezzamento ivi esposto anche sotto l'aspetto delle clausole discrezionali.
E. 7.7 Pertanto, il Tribunale conclude che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha fatto applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, in relazione alle disposizioni convenzionali precitate. Su tali presupposti, la SEM non era neppure tenuta a richiedere ulteriori informazioni o garanzie specifiche alle autorità croate, così come postulato dall'insorgente nel gravame.
E. 7.8 Inoltre la SEM ha stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo esatto e completo non commettendo né eccesso né abuso del suo largo potere d'apprezzamento, negando in specie, l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 17 par. 1 RD III, essendo rammentato che in materia, il Tribunale non è abilitato a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità intimata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9.1 Da ultimo, in relazione ai tempi di valutazione della domanda d'asilo del ricorrente da parte della SEM, di cui il ricorrente ne ravvisa implicitamente una violazione del principio di celerità (cfr. p.to 4, pag. 4 del ricorso), occorre rilevare - come già sopra ricordato (cfr. consid. 4.3 e 5.3) - che d'un canto il sistema Dublino, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto "asylum shopping"), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D'altro canto, il richiedente l'asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.4). La durata della procedura (rispettivamente la presenza in Svizzera) - fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere imputata alla stessa - è uno dei fattori, di cui deve essere tenuto conto nell'esame dei motivi umanitari di cui alle clausole di sovranità succitate (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 precitata consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Lo scrivente Tribunale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d'asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale - in casi di ripresa della procedura da parte dell'autorità inferiore e successivo nuovo ricorso contro la decisione della SEM al Tribunale - è durata più di due anni e che quest'ultima non era imputabile all'insorgente (cfr. le sentenze del Tribunale F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi precitati o addirittura con durate superiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 [pubblicata quale sentenza di riferimento], E-7092/2017 del 25 gennaio 2021). Quest'ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d'esempio, allorché l'annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6-6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3).
E. 7.9.2 Nella presente disamina, il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2020, quindi sono trascorsi da allora per la procedura di determinazione della competenza, 32 mesi. La lunghezza della procedura, è da ascrivere d'un canto ai passi procedurali che sono stati in parte eseguiti dalla SEM per disporre, in termini ragionevoli, di tutti gli elementi utili per addivenire ad una decisione, nonché dal Tribunale, anche prendendo in considerazione l'incarto di E._______ per l'evasione della presente pratica. Tuttavia, l'istruzione della causa, era già terminata il 25 giugno 2021, con la conclusione dello scambio di scritti da parte del Tribunale. Successivamente, il ricorrente ha introdotto ancora uno scritto spontaneo datato 20 ottobre 2021. Anche prendendo in considerazione quest'ultima missiva, la durata della procedura di determinazione della competenza, la quale non è imputabile all'insorgente, risulta essere relativamente lunga. Ciò malgrado, ritenuto come con la presente sentenza la procedura per la determinazione dello Stato membro competente sarà definitivamente conclusa, il solo elemento della lunga durata della procedura - in totale assenza di qualsivoglia ulteriore elemento supplementare ai sensi della giurisprudenza testé citata - non risulta essere sufficiente in casu per un'entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III.
E. 8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle clausole discrezionali da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.
E. 9 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, il medesimo è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-525/2021 Sentenza del 2 maggio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Déborah D'Aveni, Manuel Borla, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 27 gennaio 2021 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2020. Da ricerche intraprese dalla SEM il 31 agosto 2020, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche del richiedente con le informazioni contenute nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che l'interessato era stato registrato in C._______ il (...) rispettivamente in Croazia il (...), presentando in quest'ultimo Paese in medesima data anche una domanda d'asilo. A.b Sulla base delle precitate informazioni, l'autorità elvetica preposta ha formulato all'indirizzo della sua omologa croata, una domanda di ripresa in carico dell'interessato il (...) settembre 2020, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Il (...) settembre 2020 si è tenuto con il richiedente il verbale sul rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece il (...) settembre 2020 il medesimo è stato sentito nell'ambito del colloquio personale Dublino. In tali contesti, egli ha segnatamente dichiarato di essersi sposato nel (...) con D._______, con la quale sarebbe tutt'ora coniugato ma di cui non avrebbe più notizie, come pure dei suoi (...) figli, dall' (...) del (...), ovvero da quando sarebbe espatriato dall'Afghanistan. La persona con la quale starebbe attualmente, E._______ (dossier della SEM N [...]), l'avrebbe conosciuta circa un anno prima in C._______ e circa (...) mesi prima, nel medesimo Paese, si sarebbero sposati religiosamente. Non avrebbero però documenti che attestino della loro unione. In merito, egli si è opposto alla trattazione separata del suo incarto dalla compagna, come preventivatogli dalla SEM durante il colloquio Dublino. Il richiedente ha confermato di avere richiesto asilo in C._______, ma non invece in Croazia, allegando come la polizia l'avrebbe fermato, gli avrebbe rilevato le impronte digitali e poi avrebbe soggiornato in un centro di accoglienza a F._______ per (...) giorni in quarantena. Avrebbe in seguito fatto dei tentativi per giungere in Svizzera, ma dapprima le autorità (...) lo avrebbero respinto in Croazia allorché tentava di entrare in G._______, e le autorità croate, a loro volta, lo avrebbero respinto in H._______. Successivamente, egli sarebbe entrato nuovamente in Croazia, poi in H._______ ed in G._______, non essendo più fermato dalla polizia. Dalla C._______, avrebbe viaggiato con la compagna e la figlia di quest'ultima (entrambe nel dossier della SEM N [...]). Interrogato circa l'eventuale competenza della Croazia nella trattazione della sua domanda d'asilo, egli ha affermato di opporsi ad un suo rinvio nello stesso Stato, in quanto il marito della compagna starebbe cercando di ucciderli, e ciò sarebbe molto facile in Croazia. Inoltre se dovesse ritornarvi, le autorità croate lo respingerebbero in H._______ o in Afghanistan, ed in Croazia sarebbe stato maltrattato, nel senso che allorché lo avrebbero fermato lo avrebbero fatto svestire e stare in piedi nudo, e per controllarlo gli avrebbero toccato le parti intime, nonché gli prendevano tutto quello che aveva. In Croazia il suo onore non sarebbe stato rispettato, non avrebbe avuto alcun rappresentante legale, ed inoltre avrebbe già scelto di venire in Svizzera. In esito a tali colloqui la SEM, in data 9 settembre 2020, ha provveduto alla separazione degli incarti del ricorrente da quello della compagna e figlia di quest'ultima. A.d Il 15 settembre 2020, la Croazia ha trasmesso la sua accettazione di ripresa in carico del richiedente alla Svizzera, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.e Agli atti, è inoltre presente della documentazione relativa allo stato di salute dell'interessato, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 27 gennaio 2021, notificata il 28 gennaio 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-35/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del precitato provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Tramite plico raccomandato del 4 febbraio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato ha avversato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la summenzionata decisione della SEM, chiedendo in limine la trattazione congiunta del suo ricorso con quello di E._______ - introdotto il medesimo giorno al Tribunale (di cui al ruolo D-520/2021) - la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine, ha postulato la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente, ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, il 5 febbraio 2021, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. E. Con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, il giudice istruttore della causa, ha accolto le istanze di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente, respingendo invece quella di congiunzione delle cause di cui ai ruoli D-525/2021 (la presente) e D-520/2021 (quella della supposta compagna E._______). Il Tribunale ha inoltre invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. F. Dando seguito al suddetto invito, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso il 2 marzo 2021, proponendo il respingimento dello stesso ed annettendo il rapporto dell'(...) del (...) intitolato: "(...)". G. Il 24 marzo 2021 il ricorrente ha presentato la sua replica; allorché l'8 aprile seguente, la SEM ha avuto modo di duplicare. H. Con scritto del 28 aprile 2021, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni di triplica, mentre che la SEM ha potuto prendere posizione in merito con missiva del 12 maggio 2021. I. Il 9 giugno 2021, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale delle ulteriori osservazioni con annessa in copia la statistica delle domande d'asilo presentate in Croazia per l'anno 2020, stilata dall'(...) ([...]). Con scritto del 21 giugno 2021, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi in merito. Queste ultime sono state trasmesse per conoscenza dal Tribunale al ricorrente con ordinanza del 25 giugno 2021, nella quale si è pure statuita la chiusura dello scambio degli scritti. J. Da ultimo, con missiva del 20 ottobre 2021, il ricorrente ha presentato delle osservazioni relative alla situazione d'accoglienza dei migranti in Croazia, riconfermando per il resto le sue richieste di causa e conclusioni. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella della presunta compagna del ricorrente e della di lei figlia (D-520/2021), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). 3.2 Nella presente disamina, come già deciso dal Tribunale con decisione incidentale del 16 febbraio 2021 e per le considerazioni che seguono, si respinge la richiesta di congiunzione presentata dal ricorrente. Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello di cui alla procedura D-520/2021. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione per l'evasione delle cause. 4. 4.1 Nel suo memoriale ricorsuale l'insorgente ritiene che il suo caso avrebbe dovuto essere passato in procedura ampliata, vista la necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici in ordine alla compagna ed alla sorella minorenne di quest'ultima. Tuttavia, in assenza di ulteriori indagini istruttorie su tale punto, il ridotto termine ricorsuale di cinque giorni, avrebbe comportato una violazione del suo diritto alla difesa e più in generale delle garanzie procedurali concepite a favore dei richiedenti l'asilo. Altresì, ulteriori misure d'istruzione sarebbero necessarie per valutare compiutamente sia il rischio che una riammissione in Croazia si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU, sia la necessità di rinunciare al trasferimento per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III. Risulta quindi d'uopo esaminare il fondamento o meno di tali censure d'ordine formale. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Dal canto suo, la procedura Dublino, di carattere accelerato, è guidata dall'obiettivo di celerità (cfr. p.to 5 del preambolo al RD III), al fine di determinare il più rapidamente possibile il paese competente per esaminare la domanda d'asilo di una persona determinata (cfr. la sentenza del Tribunale F-818/2022 del 23 febbraio 2023). Pertanto, è retta da regole ben precise, in particolare concernente la durata della procedura per addivenire ad una decisione da parte della SEM nonché di soggiorno nei centri della Confederazione durante la procedura Dublino. Segnatamente, per quanto attiene alla fase decisionale, l'art. 26b LAsi, prevede che la procedura in vista di una decisione di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l'asilo. Essa dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata (cfr. art. 26b LAsi). La fase preparatoria, dura secondo l'art. 26 cpv. 1 LAsi al massimo dieci giorni nella procedura Dublino. Inoltre le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento ex art. 21 e 23 RD III (cfr. art. 37 cpv. 1 LAsi). Tuttavia, se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, il termine precedente può essere superato di alcuni giorni (cfr. art. 37 cpv. 3 LAsi). Per quanto attiene al soggiorno dei richiedenti l'asilo, l'art. 24 cpv. 3 lett. b LAsi, prevede per la predetta procedura che gli stessi siano alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d'asilo fino alla partenza. Il loro soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni ed alla scadenza della durata massima il richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi). Tuttavia, ai sensi del cpv. 5 della medesima norma, la durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d'asilo o di eseguire l'allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi a tale prolungamento. Ciò che il medesimo ha fatto con l'adozione dell'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Tale disposto prevede che il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l'esecuzione dell'allontanamento è imminente. 4.4 Tornando al caso in parola, il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo il (...) agosto 2020 (cfr. n. 1/1), allorché il colloquio Dublino, che pone termine alla fase preparatoria in questo caso (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 4 LAsi in combinato disposto con l'art. 20b cpv. 1 OAsi 1), è stato svolto il (...) settembre 2020 (cfr. n. 20/4). La durata massima di dieci giorni secondo l'art. 26 cpv. 1 LAsi per la fase preparatoria, è quindi stata superata di otto giorni. Inoltre, il termine di tre giorni lavorativi per la notifica della decisione dall'accettazione di ripresa in carico da parte della Croazia - intervenuta il 15 settembre 2020 (cfr. n. 26/1) - è stata pacificamente superata di molto dall'autorità inferiore, essendo che la decisione è stata emanata soltanto il 27 gennaio 2021 e notificata il giorno successivo (cfr. n. 35/1). Anche per quanto attiene al soggiorno al CFA, lo stesso è stato superato, essendo che l'attribuzione cantonale è avvenuta soltanto il 3 febbraio 2021 (cfr. n. 37/1) - allorché il termine di 140 giorni di soggiorno al CFA era già scaduto il 7 gennaio 2021 - con il trasferimento effettivo dell'insorgente al Cantone d'attribuzione il 10 febbraio 2021 (cfr. n. 42/3 e 43/2). Malgrado tali superamenti dei termini legali da parte della SEM, il Tribunale dissente tuttavia dall'insorgente allorché quest'ultimo ritiene come l'autorità inferiore sarebbe dovuta passare alla procedura ampliata visto il predetto sorpasso dei termini. Difatti, ciò non è previsto legalmente per quanto attiene alla procedura Dublino, che dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente (cfr. art. 26b LAsi). Non si può quindi neppure seguire l'insorgente laddove lamenta che il termine ricorsuale di cinque giorni comporti una violazione del suo diritto di difesa e delle garanzie procedurali concepite a favore del richiedente l'asilo. Invero, tale termine ricorsuale è sempre previsto nell'ambito di decisioni di non entrata nel merito per quanto riguarda i casi Dublino ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi), come è il caso di specie. Inoltre l'insorgente è stato rappresentato legalmente durante il corso dell'intero iter procedurale ed ha potuto presentare un ricorso entro il termine, sufficientemente motivato e corposo. L'insorgente, al di là di mere allegazioni generiche, non spiega inoltre nel gravame - come neppure nelle sue memorie ricorsuali successive - in modo concreto, quali argomenti non avrebbe potuto addurre nel ricorso, o quale pregiudizio gli avrebbe arrecato il fatto che la SEM abbia superato i termini previsti per la procedura Dublino o ancora di attribuzione al Cantone. In tal senso, una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; per ulteriori dettagli cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2) dell'insorgente, così come genericamente sollevato da quest'ultimo nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 3), non può essere in alcun modo riconosciuta. 4.5 Inoltre, quanto presentato dall'autorità inferiore sia nella decisione avversata sia nei suoi scritti successivi riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati, al contrario di quanto addotto nella replica dall'insorgente (cfr. pag. 3 seg.), riferendosi ad una giurisprudenza del Tribunale nel frattempo superata e concernente delle costellazioni differenti dal caso di specie, lo scrivente Tribunale ha già più volte ritenuto le argomentazioni della SEM in questo senso sufficienti (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). 4.6 In seguito, per quanto attiene alla censura di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per i motivi che verranno esposti ai considerandi seguenti, essendo che la stessa si confonde in realtà con aspetti di merito, la medesima verrà trattata dappresso (cfr. infra consid. 7). 4.7 Ne discende quindi che le censure formali, nel senso sopra esposto, vanno respinte. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) (cfr. n. 10/2 e 11/1). Su tali presupposti, il (...) settembre 2020, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5). La Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente il 15 settembre 2020 (cfr. n. 26/1), quindi entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente, di principio data. 5.3 La circostanza che il ricorrente abbia negato nel corso del colloquio Dublino di aver domandato asilo in Croazia ed i suoi asserti circa l'aver scelto di venire in Svizzera, come pure che la polizia croata lo avrebbe fermato rilevandogli le impronte dattiloscopiche (cfr. n. 20/4), risultano essere degli elementi ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo e non sono pertanto atti in alcun modo a mutare la predetta conclusione. Si rammenta difatti all'insorgente che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo stato membro nel quale essi desiderano che la loro domanda venga esaminata o che offra, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo, ma ha precisamente quale scopo di determinare - in funzione di un certo numero di criteri - lo Stato membro competente per trattare la loro domanda d'asilo conformemente al principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), e di far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto "asylum shopping", ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del Regolamento Dublino III; cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Altresì, in merito all'obbligo di fornire le impronte digitali, si osserva come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 5.4 5.4.1 Nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente si prevale della relazione che avrebbe con E._______, con la quale si sarebbe sposato religiosamente in C._______, perché le loro procedure vengano trattate congiuntamente. Inoltre, in rapporto con la situazione medica della supposta compagna, egli ha fatto valere di aver costituito per lei un forte elemento di supporto sia in C._______ sia durante il difficile viaggio per arrivare in Svizzera, nonché che allorché ella si assenterebbe per le visite mediche, egli si occuperebbe della figlia di lei (cfr. p.to 5, pag. 5 seg. del ricorso). 5.4.2 Ai sensi dell'art. 11 RD III, quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni: (lett. a) è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi; (lett. b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi. Secondo l'art. 2 lett. g RD III, si intende per familiari appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, segnatamente il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi. 5.4.3 Ora, si rileva innanzitutto, come la supposta relazione amorosa tra il ricorrente e E._______ si sia formata non nel loro Paese d'origine - l'Afghanistan - bensì allorché erano già in fuga, in C._______. Pertanto, già una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 11 RD III, difetta. Inoltre, sia il ricorrente sia E._______, risultano tutt'ora essere sposati con i rispettivi coniugi. Altresì, come lo si vedrà dappresso in rapporto con l'art. 8 CEDU (cfr. infra consid. 7.3), l'insorgente non può prevalersi di una relazione stabile equivalente ad un concubinato con E._______. Pertanto, tali circostanze fanno in ogni caso ostacolo all'applicazione dell'art. 11 RD III in casu. 5.4.4 Inoltre, egli non può prevalersi validamente neppure dell'art. 16 RD III, in quanto la supposta compagna, né men che meno la figlia o la sorella della prima, rientrano nella nozione di figlio, fratello o genitore legalmente residente in uno degli Stati membri. 5.4.5 Di conseguenza, la responsabilità della Croazia per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente è data, in rapporto ai criteri di determinazione dello Stato membro competente (art. 7 segg. RD III). 6. 6.1 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - alcuni anche citati nel ricorso e nelle successive comparse scritte dal ricorrente, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la H._______ (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola. In primo luogo, i maltrattamenti che il ricorrente ha allegato nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia allorché veniva controllato dagli agenti di polizia croati (cfr. n. 20/4), malgrado egli sia rappresentato legalmente, si riassumono in allegazioni molto generali, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Invero, il ricorrente ha affermato nel corso del colloquio Dublino che allorché sarebbero stati fermati sarebbero stati trattati male, avrebbero loro tolto i vestiti e gli avrebbero preso tutto quello che aveva. Richiestogli dalla rappresentante legale cosa intendesse con l'asserto "siamo stati trattati male" in Croazia, egli ha aggiunto che quando lo fermavano, lo avrebbero fatto svestire e rimanere in piedi nudo e per controllarlo gli avrebbero toccato le parti intime. Il suo onore non sarebbe in tale Paese stato rispettato. A tal proposito, v'è luogo di rilevare che è usuale, allorché una persona viene fermata in situazione illegale, che i poliziotti incaricati di stabilire l'identità delle persone interessate perquisiscano le loro cose alla ricerca di documenti d'identità e di telefoni portatili (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 7.3.2), quindi possano essere sottoposti anche a delle perquisizioni corporali in tal senso. Peraltro, i fatti così come descritti dall'insorgente, per una mancanza d'intensità sufficiente, anche fossero ritenuti verosimili, non risultano essere costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU. In secondo luogo, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Invero, il mero asserto dell'insorgente durante il colloquio Dublino di essere stato respinto dapprima dalla I._______ in Croazia, ed in seguito, allorché egli tentava di entrare in G._______, dalle autorità croate in H._______ (cfr. n. 20/4, pag. 2), non risulta essere sufficientemente sostanziato, per ritenere che egli subirebbe un trattamento uguale nel caso di un suo ritorno in Croazia, come argomentato nel suo ricorso e nelle memorie successive. Né lui né la famiglia di E._______, che si sarebbe trovata con lui in tali frangenti, hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tale supposto respingimento a catena sarebbe avvenuto da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto l'insorgente, e la famiglia di E._______, si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo la loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di verificare che i medesimi avrebbero già depositato una domanda d'asilo su suolo croato anticipatamente. Le autorità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all'inserto, come neppure apportata dall'insorgente in fase ricorsuale, per ammettere che il suo trasferimento a F._______, e vista l'esplicita accettazione della Croazia alla continuazione della procedura d'asilo del ricorrente, che risulta essere tutt'ora attuale ed aperta (cfr. n. 25/1, 26/1, 38/1 e 39/7), rischi di esporlo ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata di ritorno dalla I._______. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali dell'insorgente, e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per lui, se tornasse in Croazia, di essere rinviato in Afghanistan, visto che sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d'asilo di cittadini afghani. Difatti, come a ragione evidenziato dalla SEM nelle sue osservazioni del 21 giugno 2021, le allegazioni e la documentazione dell'(...) presentate con le osservazioni del 9 giugno 2021 dall'insorgente, non danno atto che della percentuale delle domande d'asilo accolte dalla Croazia nel 2020 anche secondo il paese d'origine dei richiedenti. Invece, non è in alcun modo deducibile dalle medesime, che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l'Afghanistan. Non si evince pertanto né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. 6.3 Il ricorrente, non ha del resto apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti. Invero, le allegazioni riportate soltanto nell'ambito del colloquio Dublino dal ricorrente (cfr. n. 20/4), che durante il periodo di quarantena trascorso in un centro a F._______, la compagna una volta avrebbe chiesto aiuto medico poiché aveva dei problemi alla vista, ma le avrebbero risposto che avrebbero potuto aiutare soltanto i minorenni, come pure di non aver avuto un rappresentante legale, non risultano essere evenienze che pongano in discussione la predetta conclusione. Inoltre al ricorrente resta sempre aperta la possibilità - ciò che non risulta dalle sue dichiarazioni che ne abbia usufruito in passato - di indirizzarsi al sistema di giustizia funzionante presente in Croazia, per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Egli potrà inoltre richiedere l'aiuto delle preposte autorità croate nel caso in cui si sentisse concretamente minacciato in Croazia da parte di terzi. In tale contesto, si rileva che i timori sollevati dall'insorgente nel colloquio Dublino rispetto al rischio di venire ucciso dal marito di E._______ nel caso tornasse in Croazia (cfr. n. 20/4, pag. 2), non appaiono sussistere. Il marito di quest'ultima, secondo le informazioni fornite dalla stessa E._______, si troverebbe difatti attualmente in J._______ e parrebbe essere già stato in contatto con la predetta in passato per via dei figli, senza che si concretizzassero nei loro confronti delle minacce da parte del marito della medesima. 6.4 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto in subordine dal ricorrente nel gravame e nei memoriali ricorsuali successivi, malgrado sia data la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione che è concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia del suo stato di salute sia di quello della compagna nonché dei suoi trascorsi in Croazia, per ritenere che - senza ulteriori misure d'istruzione atte a valutare il rischio di una riammissione in detto Paese - un suo ritorno nel precitato Stato membro, possa risultare contrario all'art. 3 CEDU e all'applicazione della clausola di sovranità sopra citata. In tal senso, egli ritiene che la SEM avrebbe dovuto informare le autorità croate in relazione alle sue condizioni di eccezionale vulnerabilità in rapporto alla compagna, ed acquisire informazioni e garanzie specifiche sull'adeguatezza di una presa a carico efficace e senza interruzioni, essendovi inoltre delle problematiche di accesso alle cure mediche in Croazia, come sarebbe già stato riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale, di cui cita alcune sentenze (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso). 7.3 7.3.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale F-4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), ripresa dal Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio assomigli ad una "vita familiare", v'è luogo di tenere conto di un certo numero di elementi, come il fatto di sapere se la coppia vive assieme, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serit Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010 [Grande Camera], n. 3976/05, §10; DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con rif. cit.). Il Tribunale federale ha ritenuto che, a tali condizioni, una relazione tra concubini che non avevano stabilito l'esistenza d'indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente, non possa essere assimilata ad una vita familiare ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU, a meno che delle circostanze particolari che provino la stabilità e l'intensità della loro relazione, come l'esistenza di bambini in comune o una vita in comune di lunga durata, siano date (cfr. la sentenza del TF 2C_722/2019 del 2 settembre 2019 consid. 4.1 e rif. cit.; sentenza del Tribunale F-4480/2021 succitata consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). 7.3.2 A titolo preliminare, v'è da osservare che soltanto un matrimonio celebrato validamente all'estero può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]). In specie, il ricorrente ha allegato di non disporre di alcun documento che attesti del suo matrimonio religioso con E._______, che sarebbe stato celebrato da un (...) allorché si trovavano in C._______ (cfr. n. 20/4). Inoltre egli ha dichiarato di essere tutt'ora sposato con D._______, con la quale avrebbe avuto (...) figli, ma di cui non avrebbe più notizie dal (...), malgrado le sue ricerche in merito (cfr. n. 17/11, p.to 1.14, pag. 3 seg.). Tra l'altro, sia dagli asserti dell'insorgente che da quelli di E._______, risulta che anche la medesima è tutt'ora coniugata con un altro uomo. Pertanto, l'interessato non ha dimostrato in alcun modo che il matrimonio celebrato in forma religiosa in C._______ ad (...) del (...), possa essere riconosciuto in Svizzera, ciò che appare essere dubbio vista la sua natura (cfr. art. 44 LDIP, artt. 102 e 105 cifra 1 CC [RS 210]). 7.3.3 In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre ancora esaminare se il ricorrente e E._______ intrattengono una relazione di fatto che sarebbe comunque protetta dall'art. 8 par. 1 CEDU, anche se si partisse dal presupposto che l'art. 8 CEDU sia applicabile, vista l'assenza del diritto di presenza assicurato in Svizzera di E._______. In specie tuttavia, il ricorrente non può prevalersi validamente della protezione di tale disposizione, che tra l'altro non invoca direttamente nel suo gravame. Invero, l'insorgente si è accontentato d'indicare di essere in coppia con E._______, che avrebbe conosciuto in C._______, da circa un anno prima del colloquio Dublino avvenuto il (...) settembre 2020 (cfr. n. 20/4), nonché che l'avrebbe sposata religiosamente dinnanzi ad un (...) e a due testimoni che non conosceva, circa (...) mesi prima (cfr. n. 20/4), intrattenendo con la medesima dei rapporti come tra una moglie ed un marito, nonché avendo effettuato con la stessa e con la figlia il viaggio dalla C._______ (cfr. n. 20/4). Al contrario però di quanto sembra proporre il ricorrente anche nel suo ricorso, tali allegazioni non sono in grado di dimostrare una relazione di concubinaggio rientrante nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Invero sia dal suo incarto, che da quello di E._______ (cfr. dossier della SEM N [...]), non si evince che i medesimi, e per lo meno una volta attribuiti al Cantone di K._______ in data 3 febbraio 2021, coabitino. Da informazioni del Tribunale, risulta difatti che i medesimi vivano ad indirizzi d'abitazione differenti. Inoltre, anche fosse data una coabitazione, la loro relazione di poco più di (...), non può essere assimilata ad una vita di coppia di particolare lunga durata, in assenza di bambini in comune e di ogni altro elemento che ne provino la stabilità e l'intensità. Invero, la sola allegazione ricorsuale dell'insorgente che egli sarebbe stato di supporto a E._______ sia in C._______ sia durante il viaggio per arrivare in Svizzera, come ancora nell'occuparsi della figlia di lei, allorché quest'ultima era assente per le visite mediche (cfr. p.to 5, pag. 5 seg. del ricorso), non risultano essere circostanze che possano essere ritenute sufficienti per dimostrare che la suddetta faccia parte della sua famiglia nucleare o ancora che vi sia un legame di dipendenza con il ricorrente, anche ed in particolare in assenza di ogni certificato medico che attesterebbe lo stesso (cfr. sentenza F-5582/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 4.7.2). L'art. 8 CEDU non trova quindi alcuna applicazione in specie. 7.4 Alla luce di quanto concluso al considerando precedente, il ricorrente non può quindi prevalersi dello stato valetudinario di E._______, e men che meno della figlia di quest'ultima o della situazione della sorella della prima (dossier della SEM N [...]) - quindi anche censurando un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in tale contesto - per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Croazia. 7.5 7.5.1 Per ciò che concerne lo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.5.2 Dagli atti all'inserto, si rileva come il ricorrente è stato visitato una prima volta il 20 settembre 2020 per un'infezione cutanea da scabbia con sospetta sovrainfezione batterica, per la quale gli è stata prescritta una terapia a base di Co-Amoxi Mepha 1000 mg fino al 25 settembre 2020 (cfr. n. 24/2). Per la stessa patologia, l'interessato ha avuto due ulteriori controlli medici (cfr. n. 28/2 e 29/2). Inoltre all'insorgente è stata diagnosticata un'epigastralgia, insonnia e dolore nella zona dorsale destra il 29 dicembre 2020, per i quali gli è pure stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 30/2), che è stata rivalutata visto il netto miglioramento in data 12 gennaio 2021 (cfr. n. 31/2). Ulteriore documentazione medica agli atti o prodotta dall'insorgente in fase ricorsuale, non è evincibile, e si può quindi partire dal presupposto che tali problematiche si siano nel frattempo completamente risolte. Pertanto, il suo stato di salute non risulta essere in alcun modo ostativo ad un suo rinvio in Croazia ai sensi della giurisprudenza testé referenziata. In merito, non risulta inoltre inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, se il ricorrente dovesse necessitare di ulteriori accertamenti medici o cure (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2; D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6; D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Le allegazioni dell'insorgente proposte nel gravame, non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento. 7.6 In relazione a quanto sarebbe occorso all'insorgente in Croazia, si rinvia senz'altro ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 6.2 e 6.3), non essendovi ragioni per scostarsi dall'apprezzamento ivi esposto anche sotto l'aspetto delle clausole discrezionali. 7.7 Pertanto, il Tribunale conclude che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha fatto applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, in relazione alle disposizioni convenzionali precitate. Su tali presupposti, la SEM non era neppure tenuta a richiedere ulteriori informazioni o garanzie specifiche alle autorità croate, così come postulato dall'insorgente nel gravame. 7.8 Inoltre la SEM ha stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo esatto e completo non commettendo né eccesso né abuso del suo largo potere d'apprezzamento, negando in specie, l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 17 par. 1 RD III, essendo rammentato che in materia, il Tribunale non è abilitato a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità intimata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 7.9 7.9.1 Da ultimo, in relazione ai tempi di valutazione della domanda d'asilo del ricorrente da parte della SEM, di cui il ricorrente ne ravvisa implicitamente una violazione del principio di celerità (cfr. p.to 4, pag. 4 del ricorso), occorre rilevare - come già sopra ricordato (cfr. consid. 4.3 e 5.3) - che d'un canto il sistema Dublino, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto "asylum shopping"), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D'altro canto, il richiedente l'asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.4). La durata della procedura (rispettivamente la presenza in Svizzera) - fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere imputata alla stessa - è uno dei fattori, di cui deve essere tenuto conto nell'esame dei motivi umanitari di cui alle clausole di sovranità succitate (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 precitata consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Lo scrivente Tribunale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d'asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale - in casi di ripresa della procedura da parte dell'autorità inferiore e successivo nuovo ricorso contro la decisione della SEM al Tribunale - è durata più di due anni e che quest'ultima non era imputabile all'insorgente (cfr. le sentenze del Tribunale F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi precitati o addirittura con durate superiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 [pubblicata quale sentenza di riferimento], E-7092/2017 del 25 gennaio 2021). Quest'ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d'esempio, allorché l'annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6-6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3). 7.9.2 Nella presente disamina, il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2020, quindi sono trascorsi da allora per la procedura di determinazione della competenza, 32 mesi. La lunghezza della procedura, è da ascrivere d'un canto ai passi procedurali che sono stati in parte eseguiti dalla SEM per disporre, in termini ragionevoli, di tutti gli elementi utili per addivenire ad una decisione, nonché dal Tribunale, anche prendendo in considerazione l'incarto di E._______ per l'evasione della presente pratica. Tuttavia, l'istruzione della causa, era già terminata il 25 giugno 2021, con la conclusione dello scambio di scritti da parte del Tribunale. Successivamente, il ricorrente ha introdotto ancora uno scritto spontaneo datato 20 ottobre 2021. Anche prendendo in considerazione quest'ultima missiva, la durata della procedura di determinazione della competenza, la quale non è imputabile all'insorgente, risulta essere relativamente lunga. Ciò malgrado, ritenuto come con la presente sentenza la procedura per la determinazione dello Stato membro competente sarà definitivamente conclusa, il solo elemento della lunga durata della procedura - in totale assenza di qualsivoglia ulteriore elemento supplementare ai sensi della giurisprudenza testé citata - non risulta essere sufficiente in casu per un'entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III.
8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle clausole discrezionali da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.
9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, il medesimo è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: