Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-523/2022 Sentenza del 16 febbraio 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, patrocinato da Giuseppina Santoro, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 25 gennaio 2022 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera l'11 novembre 2021 (recte: 10 novembre 2021), il confronto con il sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) dal quale è risultato che l'interessato era titolare di un visto rilasciato dal consolato italiano ad Addis Abeba il 18 dicembre 2019 e valido dal 24 dicembre 2019 al 23 dicembre 2021 per entrate multiple nello Spazio Schengen, la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità italiane in data 12 novembre 2021, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 19 novembre 2021 ed al colloquio personale Dublino del 24 novembre 2021, l'assenza di risposta da parte delle competenti autorità italiane, la documentazione medica agli atti, la decisione della SEM del 25 gennaio 2022, notificata il 26 gennaio 2022, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 2 febbraio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 febbraio 2022) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso anzitutto alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione ed alla restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso; in seguito all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria; con contestuale domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, le misure supercautelari del Tribunale del 3 febbraio 2022 che sospendevano provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, lo scritto del ricorrente del 4 febbraio 2022 con allegato il documento medico del 1° febbraio 2022, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino il ricorrente, posto di fronte alla possibile competenza dell'Italia per l'analisi della sua domanda d'asilo, non la ha esplicitamente contestata, limitandosi ad asseverare di non volervi fare ritorno poiché non conoscerebbe bene la situazione in tale Paese e non vi sarebbe un bell'ambiente (cfr. atto SEM [...]-25/3), che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che da ultimo, non vi sarebbero in casu delle problematiche mediche ostative al trasferimento, che nel proprio ricorso l'insorgente ritiene che l'accertamento medico sarebbe incompleto poiché i documenti medici agli atti (F2) risulterebbero per natura succinti e non particolarmente dettagliati; che in particolare, sarebbe incompleta la valutazione psichiatrica e quindi anche quella in merito al trattamento necessario, agli eventuali possibili rischi conseguenti a un trasferimento in Italia e sarebbe assente quella relativa ai rischi specificamente correlati ad un'interruzione ed al trattamento ritenuto necessario e non ancora definitivo; che l'autorità inferiore avrebbe dovuto richiedere la redazione di un rapporto dettagliato F4 prima di emettere la decisione impugnata; che altresì, risulterebbe assente una valutazione concreta, individualizzata e conforme alle circostanze di specie rispetto alla possibilità per il ricorrente di accedere in Italia al trattamento necessario di natura psichiatrica, la cui esatta entità e articolazione non sarebbero stati ancora chiariti con certezza; che pertanto la decisione andrebbe annullata; che infine, questo quadro generale indurrebbe a ritenere come probabile una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Italia in mancanza di garanzie adeguate su un alloggio sicuro ed un accesso alle cure mediche, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, un confronto con CS-VIS, ha permesso di appurare che l'insorgente è titolare di un visto valido dal 24 dicembre 2019 al 23 dicembre 2021 per entrate multiple nello Spazio Schengen rilasciato dall'Italia, che il 12 novembre 2021, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in tale Stato siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III; sentenze del Tribunale F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista per la pubblicazione]), che inoltre, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7), che in ogni caso, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso di specie, non avendolo ancora fatto, spetta in primo luogo al ricorrente, in caso di trasferimento in detto Paese, presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale F-5109/2020 del 2 dicembre 2021), che il ricorrente non ha del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che egli nemmeno ha fornito elementi atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico, le autorità svizzere devono richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che tali garanzie non sono necessarie nel caso in cui si tratti di procedure di presa in carico; che invero, i richiedenti potranno accedere, in linea di principio, alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se queste ultime rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente; che dagli stessi risultava in maniera chiara che lo stato di salute dell'insorgente, a cui sono stati diagnosticati (...) - in trattamento con (...) e (...) e consultazioni psichiatriche con cadenza regolare - (...) - attualmente ben controllato con (...) ed una dieta normocalorica - ed una sospetta (...) - la cui terapia è terminata - non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale né tantomeno che rientrasse nelle casistiche per cui, a causa di un rischio di peggioramento serio ed immediato delle affezioni, occorreva richiedere garanzie individualizzate, che dal profilo psichico le condizioni del richiedente asilo sono peraltro da considerarsi stabili, non essendovi stata alcuna variazione rispetto alla diagnosi (cfr. atti SEM 30/2, 31/2, 32/2, 35/2, 36/2, 43/2); che le turbe psichiche di cui soffre non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità ed è disponibile anche in Italia, che lo stato di salute dell'insorgente risulta dunque essere stato sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7) e non risulta ostativo all'esecuzione del trasferimento né implica la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane, trattandosi altresì di un caso di presa in carico (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che peraltro, un'eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla sua salute, che egli potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che in ogni caso, le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente garantite in Italia (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo, così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 3 febbraio 2022 decadono (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: