Asilo e allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5219/2012 Sentenza del 12 ottobre 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nata il (...), Colombia, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 settembre 2012 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data 16 gennaio 2012; i verbali d'audizione del 27 gennaio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 1° giugno 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 5 settembre 2012, notificata all'interessata in data 7 settembre 2012 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 5 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 ottobre 2012); e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali considerandi si rinvia, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ritiene che le dichiarazioni della ricorrente sono irrilevanti ai sensi dell'asilo; che, in particolare, oltre al fatto che la Colombia dispone di un'infrastruttura di protezione funzionante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1122/2007 del 4 maggio 2010) - come è dimostrato nella fattispecie nella questione legata al nonno della ricorrente (cfr. A 3, doc. 5 e pure B 2 dell'incarto N [...] della madre), ed oltre al fatto che la stessa avrebbe avuto un'alternativa di rifugio all'interno del proprio Paese come pure una protezione interna, il timore fondato dell'insorgente di essere sottoposta in futuro a misure persecutorie non è nella fattispecie dato; che, infatti, l'insorgente è giunta in Svizzera esclusivamente a scopo turistico; che ha quindi ottenuto un visto da turista per visitare la madre (cfr. N [...] la quale ha ritirato il proprio ricorso [decisione del Tribunale amministrativo federale D-2057/2011 del 12 ottobre 2011] in quanto in procinto d'ottenere un permesso di dimora annuale B a seguito di matrimonio con un cittadino svizzero) e una volta quivi giunta ha formulato la sua domanda d'asilo per ottenere protezione dalla Svizzera avendo saputo, tramite conversazione telefonica, dal di lei compagno che non meglio specificate persone - a suo dire appartenenti alla guerriglia - sarebbero penetrate nel suo appartamento e avrebbero lasciato detto che la starebbero cercando (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3); che avendo allegato che questo tipo di persecuzioni la sua famiglia le avrebbe subite da anni (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5 seg. e ricorso, pagg. 2 seg.), mal si comprende che abbia deciso di avvalersi della protezione della Svizzera solo oggi; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Colombia è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Colombia, della situazione personale, essendo giovane, in salute ed avendo una formazione scolastica nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, avendo ella vissuto nel Paese d'origine dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: