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D-5169/2014

D-5169/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-19 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria come pure del gratuito patrocinio è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5169/2014 Sentenza del 19 febbraio 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Algeria, rappresentato dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 14 agosto 2014 / N [...]. Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 7 giugno 2003 in Svizzera; la decisione del 17 giugno 2003 dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (poi Ufficio federale della migrazione [UFM], ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a della vecchia legge sull'asilo (vLAsi, RU 2006 4745) ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile; la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 14 aprile 2014; i verbali d'audizione del 16 maggio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 29 luglio 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 14 agosto 2014, notificata al richiedente in data 15 agosto 2014 (cfr. atto B37/1); il ricorso del 15 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 settembre 2014); l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 25 settembre 2014 con la quale ha invitato il ricorrente a compilare il formulario e fornire i relativi mezzi di prova a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria e concessione del gratuito patrocinio; lo scritto del 3 ottobre 2014 con il quale l'insorgente ha presentato il suddetto formulario compilato ed i relativi mezzi di prova; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano; che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nella decisione impugnata l'UFM, avendo respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera; che ha inoltre indicato che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria sarebbe lecita, ragionevolmente esigibile e possibile; che circa l'ammissibilità di tale misura l'UFM ha indicato che non vi sarebbero elementi atti a concludere che qualora tornasse nel Paese d'origine potrebbe rischiare d'essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU; che essendo giovane ed in buona salute come pure perfettamente abile al lavoro e disponendo di una buona rete famigliare, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile; che nel ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, ha aggiunto che dopo la decisione negativa della sua prima domanda d'asilo si sarebbe recato in Francia; che nel 2005 sarebbe tornato in maniera irregolare in Svizzera e vi sarebbe rimasto fino il 2013 eccetto un breve periodo nel 2010 dove avrebbe vissuto in Francia; che nel 2013 avrebbe lasciato la Svizzera per recarsi nel suo Paese d'origine tornando tuttavia poco dopo su suolo elvetico depositando la sua seconda domanda d'asilo; che oltracciò ha indicato che da tre anni avrebbe una relazione con una cittadina svizzera; che attualmente cercherebbero di frequentarsi il più possibile ed avrebbero una relazione intensa; che grazie a tale relazione egli avrebbe pure potuto ottenere il 14 agosto 2014 l'autorizzazione dall'UFM di risiedere dalla sua compagna per un mese durante la seconda procedura d'asilo; che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sarebbe inammissibile giacché in violazione dell'art. 8 CEDU: l'allontanamento del ricorrente non rispetterebbe il diritto al rispetto della vita famigliare; che infatti lo stesso vivrebbe una relazione intensa da tre anni con D._______, cittadina svizzera, ed avrebbero intenzione di sposarsi; che pertanto una loro separazione violerebbe tale disposto; che altresì l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile poiché l'insorgente si troverebbe in Svizzera quasi ininterrottamente da undici anni e sarebbe socialmente e professionalmente integrato; che a sostegno del ricorso, l'insorgente ha allegato copia dell'autorizzazione del 14 agosto 2014 ad alloggiare temporaneamente presso D._______ fino il 17 settembre 2014 (all. 3), copia della procura del 2 luglio 2014 con la quale D._______ ha conferito mandato al qui patrocinatore dell'insorgente (all. 4), la richiesta di apertura della procedura preparatoria del matrimonio formulata dal qui patrocinatore per conto di D._______ e dell'insorgente presso l'ufficio dello stato civile di Sciaffusa del 15 settembre 2014 (all. 5) ed, infine, copia dell'offerta d'impiego presso l'hotel E._______ concernente il ricorrente (all. 6); che in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei punti 3-5 del dispositivo della decisione impugnata, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio a favore del suo rappresentante, con protestate spese e ripetibili; che preliminarmente, il Tribunale osserva che non essendo stata impugnata la decisione dell'UFM sul punto dell'asilo (cfr. ricorso, pag. 2), oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere la pronuncia dell'allontanamento come pure l'esecuzione dello stesso; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità competenti d'evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo; che in caso di respingimento di una domanda d'asilo, l'UFM o il Tribunale esamina a titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare; che nel caso in cui si constati l'esistenza di un tale diritto potenziale, l'UFM o il Tribunale deve rinunciare alla pronuncia dell'allontanamento, rispettivamente annullarla (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.); che l'esame è peraltro compiuto qualora l'autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri ne venga richiesta con una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora; che, in altre parole, l'autorità chiamata a giudicare un ricorso contro una decisione di allontanamento giusta l'art. 44 LAsi annulla tale decisione se, cumulativamente, l'autorità ritiene a titolo pregiudiziale che il ricorrente abbia un potenziale diritto al rilascio di un permesso di dimora fondato sull'art. 8 CEDU; il ricorrente ha inoltrato all'autorità cantonale competente una richiesta al rilascio di tale permesso; la domanda è tuttavia pendente (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2); che in casu, come si vedrà qui di seguito più a fondo, il ricorrente non dispone di alcun diritto potenziale al rilascio di un permesso derivante dall'art. 8 CEDU; che l'apertura, all'ultimo istante, della procedura preparatoria del matrimonio presso l'ufficio civile di Sciaffusa non può venire in soccorso al ricorrente, posto che alcun elemento agli atti porta a concludere che l'autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri sia stata sollecitata con una domanda tendente al permesso di dimora; che da quanto precede, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che quindi a giusto titolo, l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui la decisione negativa dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente è cresciuta in giudicato, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che v'è inoltre da esaminare se l'esecuzione dell'allontanamento viola il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU; che in particolare, nel ricorso l'insorgente si richiama a tale norma sostenendo che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe conforme a tale disposto, essendo lo stesso in procedura preparatoria del matrimonio; che inoltre la sua relazione con D._______ sarebbe intensa e duratura; che l'art. 8 CEDU tutela avantutto la famiglia, detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1); che è possibile dedurre per i concubini un diritto al rispetto alla vita famigliare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare tale relazione come "vita famigliare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1); che per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di genere opposto di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2); che per invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata); che D._______, cittadina Svizzera, ha certo un diritto di presenza assicurato in Svizzera; che, al contrario, per questo Tribunale non si può parlare in casu di relazione stretta ed effettiva con il beneficiario non potendo la relazione in questione essere definita né come unione duratura né simile a quella coniugale; che, a titolo di esempio, in corso di audizioni, l'unica volta che l'insorgente sembra aver nominato D._______ sarebbe stato nel momento in cui nell'audizione federale l'auditrice ha chiesto spiegazioni sulla sua scomparsa dal CRP di Chiasso tra il 27 maggio 2014 ed il 21 luglio 2014 e lo stesso ha indicato d'essere stato presso la sua amica a Sciaffusa (cfr. verbale 2); che in data 6 agosto 2014, D._______ ha inviato all'UFM un telefax chiedendo la possibilità di ospitare il suo fidanzato presso la sua dimora durante la procedura (cfr. atto B33/3) che tale richiesta è stata accolta dall'UFM avendo disposto un'autorizzazione temporanea del 14 agosto 2014 (cfr. atto B29/1), che combacia con la data della decisione impugnata; che tali indizi non sono sufficienti per definire la loro relazione come duratura, che in ogni modo il fatto di non aver minimamente menzionato in modo esplicito la presenza della sua fidanzata o innamorata in Svizzera non soccorre il ricorrente; che nonostante le richieste di D._______ e del qui rappresentante - l'una volta a permettere all'insorgente di recarsi dalla sua fidanzata (cfr. atto B33/3) e l'altra di attribuire il richiedente al cantone Sciaffusa (cfr. atto B34/4) - l'UFM ha dato unicamente seguito alla prima richiesta, autorizzando il soggiorno temporaneo di un mese dalla compagna (cfr. atto B29/1), mentre ha indicato che l'attribuzione al cantone Sciaffusa non sarebbe stata possibile, in quanto l'interessato in occasione della prima domanda d'asilo nel 2003 era già stato attribuito al cantone Turgovia e che pertanto avrebbe dovuto richiedere un cambiamento di cantone giusta l'art. 22 OAsi 1 (cfr. atto 36/1); che pertanto, pur avendo concesso la possibilità di alloggiare dalla compagna per il periodo di un mese, il Tribunale ritiene che dal punto di vista dell'art. 8 CEDU, l'UFM non aveva sufficienti elementi per poter giudicare il legame tra i due, tenuto conto soprattutto che durante le due audizioni l'interessato non ha mai fornito l'identità della stessa o dichiarato particolari ostacoli circa l'allontanamento derivanti da tale relazione (cfr. verbale 2, pag. 8); che è unicamente a livello ricorsuale che l'insorgente ha indicato che da tre anni avrebbe una relazione amorosa con la cittadina svizzera D._______; che avrebbero una relazione intensa e vissuta come pure un'intenzione seria di sposarsi; che l'istanza della procedura preparatoria del matrimonio è avvenuta lo stesso giorno dell'inoltro del pendente ricorso contro la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento; che nonostante quanto indicato a livello ricorsuale, ossia la presenza di una relazione intensa e duratura, mal si comprende come possa essere l'insorgente tornato in Algeria con lo scopo di stabilirsi definitivamente, quando la sua fidanzata sarebbe rimasta in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 9); che gli elementi sopra esposti, per quanto concreti, non sono in nulla sufficienti per ammettere una relazione duratura che permetta al ricorrente di avvalersi dell'art. 8 CEDU per il rispetto della vita famigliare; che oltracciò, la giurisprudenza ammette che lo straniero che vive in unione libera con un cittadino svizzero o una persona avente diritto di risiedere in Svizzera potrebbe desumere un diritto di dimora se vi fossero indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente; che anche in questo caso la relazione tra concubini deve essere, per la sua natura e stabilità, assimilata ad un'unione coniugale per poter beneficiare dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_196/2014 del 19 maggio 2014 consid. 5.1 con giurisprudenza ivi citata); che prima della modifica del CC del 26 giugno 1998, per valutare la presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente il Tribunale federale prendeva in considerazione, per esempio, la pubblicazione del matrimonio nell'albo pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii); che nonostante l'istanza di apertura della procedura preparatoria del matrimonio, di cui il ricorrente avrebbe detto inviare un avviso di ricevimento dell'ufficio dello stato civile di Sciaffusa (cfr. ricorso, pag. 4), a tuttora non ancora pervenuto, il matrimonio tra gli interessati non appare imminente; che in ogni caso, allo scrivente non sembra neppure che il matrimonio sia fortemente voluto, avendo gli stessi depositato l'istanza di apertura della procedura di matrimonio il giorno stesso del presente ricorso, ossia posteriormente alla decisione impugnata; che altresì, non v'è a tuttora una data di celebrazione del matrimonio; che ad ogni buon conto, la questione di sapere se l'apertura di tale procedura è un indizio di un matrimonio seriamente voluto e imminente può essere lasciata aperta nella presente procedura, in quanto il ricorrente non ha provato un legame con D._______ paragonabile ad un'unione coniugale; che pertanto il ricorrente non può avvalersi della protezione dell'art. 8 CEDU nemmeno sotto questo profilo; che in limine, circa l'apertura della procedura preparatoria del matrimonio, a tuttora apparentemente pendente, sarà cura dell'autorità cantonale di polizia degli stranieri competente - qualora adita - di esaminare un'eventuale diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporanea per il ricorrente in Svizzera nonostante la presente sentenza che conferma la decisione di allontanamento (cfr. nel senso DTF 139 I 37 consid. 3.5.2, 138 I 41 e 137 I 351); che a questo Tribunale preme rammentare al ricorrente nonché al suo rappresentante, che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri specialmente circa il ricongiungimento famigliare; che per tutti questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che la situazione vigente in Algeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che per di più, il Tribunale ritiene che essendo giovane, avendo esperienza professionale come pure una buona rete sociale in patria (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7) non avrà problemi insormontabili nel reinserirsi nel suo Paese d'origine come rettamente ritenuto dall'UFM della decisione impugnata alla quale si rinvia, giacché le allegazioni ricorsuali non soccorrono l'insorgente; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che infatti, nel settembre 2013 ha potuto su iniziativa volontaria rientrare nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 6); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, quand'anche data la situazione di indigenza, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che di conseguenza l'istanza di gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi è anch'essa respinta; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria come pure del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: