Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1007/2020 ele Sentenza del 24 febbraio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 febbraio 2020. Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 7 gennaio 2020, il rilevamento dei dati personali del 13 gennaio 2020 nel corso del quale l'interessato ha segnatamente asserito di essere cittadino turco di etnia curda (cfr. atto 1059585-10/9), il verbale del colloquio personale di A._______ del 17 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), durante il quale egli ha riferito - in merito alla prospettata competenza della Germania nell'evasione della domanda di asilo - di preferire la Svizzera giacché democrazia e diritti umani sarebbero maggiormente tutelati (cfr. atto 1059585-12/2), la domanda di presa in carico del richiedente del 21 gennaio 2020, da parte della Svizzera alle autorità tedesche preposte, in applicazione dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto 1059585-14/7), l'accettazione di trasferimento delle autorità tedesche del 10 febbraio 2020 sulla base dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto 1059585-22/2), la decisione della SEM dell'11 febbraio 2020 (notificata il 12 febbraio 2020), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Germania, il ricorso del 17 febbraio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 febbraio 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, per il cui tramite l'interessato ha chiesto di prolungare il suo soggiorno in Svizzera, in ragione del fatto che intenderebbe sposarvisi a breve, ciò che richiederebbe la sua presenza per svolgere i necessari preparativi, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 PA, se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato, che il ricorrente, indirizzando la propria impugnativa in tempo utile all'attenzione della SEM, ha ossequiato i disposti delle norme di legge di cui sopra, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che in casu, un confronto con il sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte della Germania, di un visto Schengen emesso in favore dell'interessato per il periodo 13 novembre 2019 - 27 novembre 2019 (cfr. atto 1059585-11/2), cosa del resto confermata dal medesimo al momento del rilevamento dei dati personali (cfr. atto 1059585-10/9, pag. 5, punto 4.02), che essendo tale visto scaduto da meno di sei mesi al momento del deposito della domanda d'asilo, il 21 gennaio 2020 la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regola-mento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, che queste hanno espressamente accettato detta domanda di presa in carico (cfr. atto 1059585-12/2), che nel caso in disamina, fermo considerati i fatti esposti a margine e la menzionata avvenuta accettazione, la competenza della Germania per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato è di principio data, che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; diretti-va 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che del resto con il gravame il ricorrente non avversa censure in proposito, che, proseguendo l'analisi, in virtù dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta disposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che l'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e che pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di desti-nazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, nonché ad altre disposizioni di diritto internazionale, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destina-zione contravvenga ad una disposizione imperativa del diritto internazionale, tra cui le norme protettrici della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che anzitutto, agli atti non figurano indizi oggettivi, concreti e seri che permettano di concludere che in caso di trasferimento in Germania il ricorrente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che, in proposito, l'insorgente non ha opposto censura alcuna, che in altre parole egli non ha fornito il benché minimo indizio suscettibile di comprovare le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che invero, con la propria impugnativa il ricorrente parrebbe censurare implicitamente una violazione del diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, che difatti, a suo dire, egli sarebbe in procinto di sposarsi con B._______, cittadina Svizzera; che in tal senso la presenza del richiedente l'asilo nel Paese favorirebbe i preparativi necessari, che l'art. 8 CEDU tutela anzitutto la famiglia, detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1), che è possibile dedurre per i concubini un diritto al rispetto alla vita famigliare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare tale relazione come "vita famigliare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1), che per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di genere opposto di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, tal-volta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2), che per invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata), che nella disamina, indipendentemente dall'asserita cittadinanza svizzera della futura consorte, il Tribunale rileva che dagli atti all'inserto, non emergono elementi atti a rendere verosimile l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi dei succitati disposti di legge, che nell'ambito del colloquio personale ex art. 5 Regolamento Dublino III, egli si è limitato a riferire che si starebbe per sposare in Svizzera con una cittadina elvetica conosciuta due anni prima su "Facebook" e già incontrata in Turchia in vacanza (cfr. atto 1059585-12/2), che oltretutto, egli ha confutato la prospettata competenza della Germania per la trattazione della sua domanda d'asilo, affermando di preferire la Svizzera poiché maggiormente attenta al rispetto della democrazia e dei diritti umani, che è unicamente in sede ricorsuale che l'insorgente ha fatto menzione del desiderio di rimanere in Svizzera in ragione della supposta relazione sentimentale, che gli elementi sopra esposti non sono in nulla sufficienti per ammettere una relazione duratura che permetta al ricorrente di avvalersi dell'art. 8 CEDU per il rispetto della vita famigliare, che oltracciò, la giurisprudenza ammette che lo straniero che vive in unione libera con un cittadino svizzero o una persona avente diritto di risiedere in Svizzera potrebbe desumere un diritto di dimora se vi fossero indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente; che anche in questo caso la relazione tra concubini deve essere, per la sua natura e stabilità, assimilata ad un'unione coniugale per poter beneficiare dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale F-3663/2019 del 22 luglio 2019), che malgrado gli interessati abbiano manifestato l'intenzione di sposarsi, il Tribunale non può esimersi dal rilevare che la procedura volta alla celebrazione del matrimonio parrebbe essere ancora in fase embrionale, che in effetti nonostante quanto indicato dal richiedente, il quale assicurava in sede di audizione il completamento delle pratiche necessarie entro il 24 gennaio 2020 (cfr. atto 1059585-12/2), non v'è ad oggi, una data esatta della cerimonia; che d'altro canto, gli interessati starebbero ancora riunendo la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche (cfr. memoriale ricorsuale), che pertanto, oltre a non aver provato un legame con la signora B._______ paragonabile ad un'unione coniugale, in casu neppure parrebbe immediata l'evocata unione, che comunque, il trasferimento dell'insorgente in uno Stato europeo, peraltro limitrofo, non impedisce agli interessati di proseguire le pratiche avviate in Svizzera (cfr. in questo senso sentenza del Tribunale F-713/2019 del 20 febbraio 2019), che infine, a questo Tribunale preme rammentare al ricorrente che la procedura di asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista del matrimonio e non è in nessun caso utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri specialmente circa il ricongiungimento famigliare (cfr. sentenza del Tribunale D-5169/2014 del 19 febbraio 2015), che pertanto il ricorrente non può avvalersi della protezione dell'art. 8 CEDU nemmeno sotto questo profilo, che da ultimo, l'interessato neppure adduce alcunché riguardo all'esistenza di eventuali motivi umanitari ex art. 29a cpv. 3 Oasi 1, che dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che non vi è perciò motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo dell'insorgente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: