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D-5145/2023

D-5145/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto.

E. 2 La decisione della SEM del 13 settembre 2023 è annullata.

E. 3 Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Non sono accordate spese ripetibili.

E. 6 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5145/2023 Sentenza del 5 ottobre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Sudan, patrocinato dalla MLaw Christina Ocrelli, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 settembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) febbraio 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC del 14 febbraio 2023, dal quale è risultato che l'interessato era titolare di un visto C (CS-VIS) valido dal (...) ottobre 2022 al (...) dicembre 2022 per gli Stati Schengen rilasciato il 14 settembre 2022 dalle autorità francesi, la procura conferita dall'interessato in data 16 febbraio 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, la lettera del 20 febbraio 2023, mediante la quale il richiedente ha informato la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) della presenza nel Canton B._______ della moglie e del figlio, trasmettendo in originale l'atto di matrimonio ed una fotografia del medesimo assieme alla moglie il giorno delle nozze; altresì egli ha chiesto l'analisi della domanda d'asilo in Svizzera in ragione della presenza della moglie e del figlio in applicazione dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), i verbali del 22 febbraio 2023 del colloquio personale conformemente all'art. 5 RD III e del successivo complemento del 1° marzo 2023, le fotocopie dei permessi di soggiorno (permesso B) della presunta moglie C._______ e del presunto figlio D._______, la lettera del 6 marzo 2023 manoscritta in lingua araba redatta da C._______, la richiesta del 10 marzo 2023, di accesso agli atti della procedura d'asilo (conclusa) della presunta moglie, il consenso del 20 marzo 2023 da parte di C._______ all'accesso dei suoi dati personali ed alle informazioni raccolte durante la sua procedura d'asilo, lo scritto del 24 marzo 2023 denominato "diritto di essere sentito" trasmesso alla presunta moglie, in riferimento ad informazioni discordanti rispetto a dati personali raccolti dal suo dossier e la lettera trasmessa in data 20 febbraio 2023, la risposta presentata in data 4 aprile 2023 da C._______, la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 RD III presentata dalla SEM alle competenti autorità francesi il 12 aprile 2023, l'accettazione del 5 giugno 2023 da parte delle autorità francesi, sulla base dell'art. 12 par. 4 RD III, della presa in carico del richiedente, la richiesta "autorizzazione alloggio esterno" del 9 giugno 2023 presentata dal richiedente, con lo scopo in particolare di assistere la presunta moglie incinta all'ottavo mese e sostenerla nelle ultime settimane di gravidanza, l'ulteriore richiesta "autorizzazione alloggio esterno dal 22 settembre all'8 ottobre 2023" dell'11 settembre 2023, in ragione della nascita del secondogenito in data (...) 2023, la decisione della SEM del 13 settembre 2023, notificata il 15 settembre 2023, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia, il ricorso del 22 settembre 2023 (cfr. tracciamento dell'invio) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso anzitutto alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in via principale, all'annullamento della precitata decisione ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo, con protesta di tasse, spese e ripetibili, i mezzi di prova acclusi al gravame, le misure supercautelari del 27 settembre 2023 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in limine, il ricorrente in sede ricorsuale censura un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ed altresì una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito; che in particolare, l'autorità di prima istanza non avrebbe adeguatamente preso in considerazione il suo legame affettivo, oltre che matrimoniale con C._______, in virtù di una relazione amorosa iniziata oltre quattro anni prima, provata oltre che dal certificato matrimoniale anche dalle frequenti visite alla stessa durante l'intera permanenza in Svizzera; che inoltre, l'insorgente evidenzia la mancata considerazione da parte della SEM, della lettera del 6 marzo 2023 scritta in arabo da C._______ e il fatto che egli non avrebbe né avuto accesso al verbale di "resettlemenet" del 21 marzo 2021 né sarebbe stato confrontato con le dichiarazioni ivi contenute; che oltre ciò, l'autorità inferiore non avrebbe valutato adeguatamente il suo legame di paternità con i due figli, omettendo peraltro di informare le autorità francesi della nascita su territorio elvetico del suo secondogenito, che tali censure verranno analizzate d'ingresso, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata, che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5), che l'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti scorretti e non conformi agli atti; che un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2); che il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA); che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191); che il Tribunale resta difatti libero di raccogliere gli elementi essenziali al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale; non è però tenuto a farlo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1), che l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.); che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consi. 3.3); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 IV 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nella fattispecie, il richiedente con scritto del 20 febbraio 2023 ha informato la SEM della presenza nel Canton B._______ della presunta moglie e del presunto figlio, trasmettendo altresì un atto di matrimonio civile - in originale - emesso in Sudan, come pure una fotografia degli sposi (cfr. ID-Nr. 001/4 e 002/1), che in seguito, in sede di colloquio Dublino, egli ha ribadito di essere sposato con C._______, di avere un figlio in comune ed ha aggiunto che quest'ultima sarebbe in attesa del loro secondogenito (cfr. atti SEM 15/4 e 28/6), che, la presunta moglie, con lettera del 6 marzo 2023, ha confermato la sua relazione con l'interessato, precisando di esserne la moglie, di avere un figlio in comune e di aspettarne un secondo; ed in questo contesto ha espresso il desiderio di poter condurre una vita in comune (cfr. atto SEM 22/2), che sebbene, vi siano delle apparenti incongruenze con le allegazioni rilasciate dalla stessa in occasione del verbale di "resettlement" (cfr. atto SEM n. [...]-9/20), ciò non può tuttavia escludere la sua relazione con l'interessato, che invero, l'omissione circa la relazione amorosa con l'interessato potrebbe essere giustificata dal fatto che ella non sia stata interrogata in modo specifico al riguardo e che l'audizione si sia concentrata sul rapporto con l'ex-marito, che l'autorità inferiore, ha interrogato C._______ circa le informazioni discordanti, alle quali ella ha risposto in modo poco comprensibile; che conseguentemente, la SEM avrebbe dovuto confrontare anche l'insorgente con le dichiarazioni contenute nel sopracitato verbale di "resettlement", che inoltre, nei casi in cui vi sono dubbi in merito al legame famigliare, la SEM può ordinare un'analisi del DNA, previo pagamento anticipato dei costi e farla eseguire, a condizione che le persone interessate siano d'accordo; in caso di rifiuto a sottoporsi al precitato esame, il legame famigliare è da considerarsi inverosimile (cfr. Constantin Hruschka, in: Kommentar Migrationsrecht, 4° edizione, n. 11 ad art. 51 LAsi), che nel caso in disamina, il richiedente ha già espressamente manifestato il suo consenso a sottoporsi al precitato esame per accertare la sua paternità con il primogenito (cfr. atto SEM 28/6 pag. 3; atto ricorsuale pag. 7); che tale disponibilità, senza motivo, è stata però ignorata dall'autorità inferiore, che per quanto concerne il secondogenito, il Tribunale osserva che il ricorrente, dopo il suo arrivo in Francia ad ottobre 2022, si è subito recato in Italia, dove vi è rimasto per tre mesi (cfr. atto SEM 15/4); che dall'incarto emerge che C._______ lo avrebbe incontrato durante questo periodo (cfr. atti SEM 15/4 e 28/6); che pertanto, risulta plausibile - in ragione del periodo di gestazione - che il bambino nato il (...) 2023 (cfr. atto SEM 43/1) possa essere il figlio dell'interessato, che oltretutto, la SEM essendo quest'ultimo nato prima del provvedimento sindacato - a differenza di quanto considerato erroneamente nella decisione impugnata - avrebbe potuto, in caso di dubbio, ordinare un'analisi del DNA per accertare il legame di paternità (cfr. supra), che ne discende che il Tribunale non può seguire, per lo meno allo stato attuale degli atti, le argomentazioni esposte nella decisione avversata in merito all'inverosimiglianza della sua relazione con C._______ ed un non riconosciuto, a priori, legame di paternità stabilito con i due bambini, senza che sui punti in questione vengano intrapresi ulteriori accertamenti dall'autorità inferiore, che gli stessi risultano essere degli elementi essenziali per stabilire la competenza della Francia, in particolare - trattandosi di una cosiddetta procedura di "take charge" - un'applicazione dell'art. 9 RD III (cfr. DTAF 2015/41 consid. 4 e segg.; tra le altre le sentenze del TAF F-344/2019 del 12 giugno 2019 e D-2987/2019 del 26 giugno 2019 consid. 8) o di una possibile applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 par. 2 RD III in combinato disposto con l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) nel caso in cui vi sia esclusivamente un legame con il secondogenito, che di conseguenza il ricorso va accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad intraprendere tutti quegli ulteriori accertamenti necessari al fine di raccogliere i fatti giuridicamente rilevanti in modo completo ed esatto; in particolare (1) ad ordinare un'analisi del DNA per accertare la paternità del richiedente (2) a confrontare il ricorrente con quanto dichiarato dalla presunta moglie in sede di audizione nella procedura di "resettlement" del 21 marzo 2021 per chiarire il loro legame, che alla luce di quanto precede, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori argomentazioni ricorsuali; che a tal proposito, si sottolinea che l'attribuzione cantonale, sarà da rivedere nel caso in cui risultasse che il ricorrente sia il padre dei bambini o del secondogenito, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 13 settembre 2023 è annullata.

3. Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non sono accordate spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: