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D-5109/2023

D-5109/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-24 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A._______, cittadina eritrea, ha presentato una domanda d’asilo in Sviz- zera in data 15 giugno 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migra- zione [di seguito: SEM] n. [{…}]-2/2). B. La SEM ha tenuto con la richiedente asilo un primo colloquio Dublino in data 7 luglio 2023 (cfr. atto della SEM n. 14/2), mente che l’11 ago- sto 2023, giusta l’art. 29 Lasi (RS 142.31), si è svolta con la medesima l’audizione relativa a suoi motivi d’asilo. B.a L’interessata, per quanto di rilievo, ha dichiarato nel corso dell’audi- zione sostenuta di essere nata nel quartiere di B._______, ma di aver vis- suto sin da piccola ad C._______, quartiere di D._______ insieme ai geni- tori e ai i suoi fratelli. Ha riferito di aver frequentato il suo dodicesimo anno di scuola a E._______ nel 2013 e di aver sostenuto gli esami finali nel mese di marzo dell’anno successivo. Successivamente, sarebbe rimasta a E._______ per ulteriori quattro mesi, durante i quali avrebbe svolto un ad- destramento militare. Terminato tale periodo, avrebbe ottenuto un congedo di un mese, senza tuttavia farvi più ritorno. Nel 2015, poiché le autorità avrebbero iniziato ad arrestare i genitori dei disertori, i suoi genitori, timo- rosi delle conseguenze, le avrebbero chiesto di rientrare a E._______, op- pure di sposarsi. L’interessata ha quindi deciso di sposarsi nel 2016 con il proprio coniuge, un militare professionista. Successivamente, il marito avrebbe ottenuto un permesso della durata di un mese, al termine del quale non sarebbe più rientrato in servizio. Due mesi dopo, alcuni militari dell’unità in cui prestava servizio il marito lo avrebbero prelevato da casa e, il 14 ottobre 2016, avrebbero informato i suoi genitori del decesso. L’in- teressata ha dichiarato che non conoscerebbe le circostanze della morte del marito e ha riferito che fosse incinta al momento in cui avrebbe avuto conoscenza di tale notizia. A fine 2018, terminato il periodo lutto e a seguito del parto, si sarebbe recata a F._______ per richiedere il sostegno econo- mico spettante alle vedove dei martiri e che a suo dire le sarebbe spettato. Da tale località, l’interessata sarebbe stata trasferita a G._______ dove le sarebbe stato comunicato che non aveva diritto agli aiuti economici, poiché il marito era considerato un disertore. La richiedente si sarebbe opposta a tale decisione e il capo dell’ufficio di G._______ le avrebbe requisito i do- cumenti in suo possesso in quel momento (carta d’identità originale, certi- ficato di matrimonio, il coupon con il quale poteva ritirare i generi alimentari,

D-5109/2023 Pagina 3 e dei giornali) e l’avrebbe allontanata in modo brusco. Proseguendo nel racconto, ella ha sostenuto che il giorno stesso, di sera, mentre si sarebbe trovata dai suoi genitori, le sue vicine di casa le avrebbero comunicato che alcune persone erano andate a casa sua a cercarla. Temendo per la pro- pria sicurezza, avrebbe quindi abbandonato la casa e si sarebbe trasferita da un’amica. Tuttavia, le vicine di casa le avrebbero nuovamente riferito che altre persone si sarebbero recate a cercarla. Alla luce di tali eventi, nel mese di marzo 2019, la ricorrente avrebbe lasciato illegalmente il proprio Paese. In caso di rientro, teme di poter subire la stessa sorte del marito. B.b A supporto delle sue asserzioni, l’interessata ha depositato le copie di un certificato scolastico (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 001/1), di un atto di matrimonio (cfr. mdp SEM n. 002/1), un certi- ficato di vaccinazione del figlio (cfr. mdp SEM n. 003/2) e un certificato vac- cinale del figlio (cfr. mdp SEM n. 004/2). C. Per il tramite del suo parere del 21 agosto 2023 (cfr. atto della SEM

n. 23/3), il richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al progetto di de- cisione dell’autorità inferiore del 18 agosto 2023 (cfr. atto della SEM

n. 22/8). D. Con decisione della SEM del 22 agosto 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 25/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato all’interessata ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pro- nunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile esigibile e possibile. E. Tramite il ricorso del 23 gennaio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 24 gennaio 2023) la ricorrente ha concluso, in via principale, all’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, la concessione dell’ammissione provvisoria e ancora più in subordine l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per com- pletamento istruttorio e per un nuovo esame delle allegazioni. Contestual- mente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.

D-5109/2023 Pagina 4 Con il ricorso sono stati prodotti nuovi mezzi di prova ovvero copia dei pre- sunti documenti d’identità del padre e della madre della ricorrente, nonché la traduzione degli stessi. F. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2023, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali entro il 6 novembre 2023. G. Con scritto del 3 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 6 novembre 2023) la ricorrente ha chiesto al Tribunale di concederle una proroga del termine di versamento dell’anticipo spese, in modo da permet- terle di ottenere la somma richiesta o un certificato di indigenza. H. La decisione incidentale del 7 novembre 2023 per mezzo della quale il Tri- bunale ha accolto la richiesta di proroga e ha concesso un termine di dieci giorni dalla notifica della stessa per ottemperare al versamento dell’anticipo spese di CHF 750.– richiesto dal Tribunale a copertura delle presumibili spese processuali con decisione incidentale del 25 ottobre 2023. I. In data 13 novembre 2023, l’interessata ha versato tempestivamente l’an- ticipo richiesto. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

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E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSEN- MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: ASYL 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5) né dalle considera- zioni contenute della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 ; 2010/57 consid. 2.5).

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E. 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che le allegazioni della ri- corrente fossero inverosimili e i suoi motivi d’asilo non fossero pertinenti. In primo luogo, ha valutato che le dichiarazioni rese dall’interessata risul- tassero inconsistenti, vaghe e stereotipate. Infatti, il suo racconto sponta- neo sarebbe stato estremamente scarno e povero di dettagli rendendo ne- cessario porle ulteriori domande specifiche al fine di consentirle di fornire maggiori spiegazioni. Tuttavia, l’interessata non sarebbe stata in grado di rispondere adeguatamente. In particolare non sarebbe stata in grado di indicare chi la cercasse, né specificare per quale motivo sarebbe stata og- getto di tale ricerca. L’autorità inferiore ha inoltre evidenziato un’ulteriore contraddizione nelle dichiarazioni della ricorrente. In un primo momento, infatti, ella avrebbe posto in diretta correlazione il fatto di essersi opposta alla decisione del capo di G._______ circa la non concessione degli aiuti economici, al fatto che “le avrebbero inviato” a casa delle persone a cer- carla la sera stessa. Tuttavia, in un secondo momento, ha affermato che non sarebbe stata nemmeno sicura che fossero state mandate dal capo di G._______. Ulteriori elementi di incongruenza sarebbero stati costituiti dal fatto che, in entrambe le occasioni in cui queste persone si sarebbero pre- sentate presso la sua abitazione, l’interessata non era presente e tali sa- rebbero si sarebbero presentate queste persone presso la sua abitazione, l’interessata non si trovava in casa e questi episodi le sarebbero stati ripor- tati da alcune vicine di casa. Inoltre, secondo la SEM, l’asserita correla- zione tra l’appuntamento con il capo militare presso l’ufficio di G._______ e la successiva ricerca da parte di terze persone apparirebbe illogica e, pertanto, inverosimile. Con riferimento alla verosimiglianza delle allega- zioni, l’autorità inferiore ha sottolineato che, qualora il capo militare avesse realmente avuto intenzione di adottare provvedimenti nei confronti della ri- chiedente, avrebbe potuto farlo direttamente mentre ella si trovava fisica- mente nel suo ufficio, piuttosto che allontanarla per poi inviarle in un se- condo momento della persona a casa, assumendosi il rischio di non

D-5109/2023 Pagina 7 trovarla. Per quanto concerne la pertinenza dei motivi d’asilo addotti dalla ricorrente, la SEM ha rilevato che le autorità avrebbero potuto interpretare la mancata osservanza del termine per il rientro a E._______ come una forma di diserzione. Tuttavia, la stessa interessata ha dichiarato che tali autorità “non sono state molto pressanti” nei suoi confronti, avendole in- viato una sola lettera di richiamo e non avendo successivamente manife- stato alcun ulteriore interesse nei suoi confronti. Inoltre, la ricorrente avrebbe affermato che, nel 2015, le autorità avrebbero cominciato ad arre- stare i genitori di coloro che avevano disertato, motivo per cui i suoi geni- tori, temendo per la propria incolumità, le avrebbero chiesto di rientrare a E._______ o, in alternativa, di sposarsi. Per quanto concerne tali afferma- zioni la SEM ha osservato come le circostanze, di ordine generale, che le autorità avessero incominciato ad arrestare i genitori dei disertori, non co- stituirebbero una persecuzione mirata nei confronti dell’interessata e, come tali, non sarebbero rilevanti giusta l’art. 3 LAsi. A ciò aggiunge il fatto che la stessa ricorrente non avrebbe mai espresso un fondato timore di perse- cuzione in relazione all’asserito operato delle autorità. In conclusione, la SEM ha constatato che l’interessata non sarebbe stata in grado di dimo- strare l’esistenza di un fondato timore di persecuzione in caso di rientro nel proprio Paese a causa del mancato rientro al servizio militare. Al contrario, avrebbe dichiarato in modo chiaro che, a seguito del matrimonio, e ancor più della gravidanza, ella sarebbe stata di fatto liberata dall’obbligo di ser- vire. Tale circostanza troverebbe pieno riscontro, da un lato, nelle attuali ed attendibili, informazioni sul Paese di origine dell’interessata, dall’altro, nei fatti così come esposti dall’interessata. La SEM ha inoltre rilevato che l’in- teressata ha potuto vivere indisturbata in Eritrea a far data da quando ha lasciato E._______, nel 2014, sino alla fine del 2018 quando, quando al- cune persone, per motivi non direttamente collegati al suo mancato rientro in servizio, avrebbero iniziato a cercarla. L’autorità di prime cure ha ribadito che le autorità eritree si sarebbero limitate a inviarle una lettera di richiamo al servizio, senza adottare alcuna ulteriore misura nei suoi confronti. Di conseguenza, l’autorità inferiore ha ritenuto lecito affermare che, qualora le autorità avessero avuto un reale interesse a fa interesse concreto ed attuale a far tornare l’interessata al servizio militare, avrebbero potuto pre- levarla direttamente dalla sua abitazione o esercitare pressioni affinché tor- nasse a E._______, ciò che, tuttavia, non si sarebbe mai verificato. Altresì, se il suo mancato rientro fosse stato oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità, quando ella si è recata a G._______ e ha consegnato i propri documenti d’identità all’ufficiale militare, quest’ultimo avrebbe po- tuto fermarla e arrestarla. Tuttavia, l’avrebbe lasciata andare via tranquilla- mente. Infine, osserva sempre l’autorità di prime cure, il solo fatto di essere espatriata in modo illegale, quando già beneficiava di un’esenzione di fatto

D-5109/2023 Pagina 8 dall’obbligo di servizio, non esporrebbe l’interessata ad alcun pericolo in caso di rientro nel suo paese, dal momento che le autorità non la percepi- rebbero come una disertrice. La ricorrente contesta le conclusioni della SEM. In primo luogo, sostiene la stessa sarebbe incorsa in una violazione del suo diritto di essere sentita, avendo accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Secondo l’interessata, dalle sue stesse risposte si evincerebbe che il suo matrimonio sarebbe stato forzato e determinato dal pericolo di ritorno in E._______ e, conseguentemente, dall’obbligo di riprendere il ser- vizio militare nazionale. Ella sostiene come l’autorità inferiore non le avrebbe dato la possibilità di pronunciarsi pienamente su tali aspetti, non prendendo così in adeguata considerazione la sua condizione di vulnera- bilità nel contesto della sua esposizione. Con riferimento alla verosimi- glianza dei motivi d’asilo addotti, l’interessata sostiene di soffrire di un di- sturbo post traumatico da stress e lamenta come l’autorità inferiore non abbia mai proceduto a un confronto diretto con lei per chiarire eventuali incongruenze o contraddizioni emerse nel corso delle audizioni sostenute. Pertanto, ella ritiene che tutti i motivi d’asilo esposti sarebbero da conside- rare come verosimili. Per quanto attiene la pertinenza delle allegazioni, la ricorrente sostiene che, essendo espatriata illegalmente e avendo diser- tato, potrebbe essere sottoposta a pene di entità sproporzionata rispetto all’azione commessa secondo le leggi eritree. Inoltre, afferma che, in caso di allontanamento, sarebbe imprigionata e teme di subire le stesse sorti che sarebbero toccate al marito, nutrendo pertanto un timore fondato. Al- tresì, la richiedente sottolinea di non essere mai rientrata al E._______, avendo contratto matrimonio combinato e sostiene che non si possa esclu- dere che, una volta rientrata in Eritrea, non sia convocata per svolgere il servizio militare. Inoltre, ella afferma che l’autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione i diversi strumenti internazionali disponibili in materia e non avrebbe valutato la persecuzione nel quadro dei concetti sviluppati dal diritto penale internazionale e diritto internazionale umanita- rio, soprattutto nel contesto dei rischi del servizio militare che sottoporrebbe l’interessata a lavoro forzato e schiavitù. Infatti, nella decisione impugnata, la SEM non avrebbe approfondito adeguatamente la nozione di “obbligo di servizio” durante l’audizione con la richiedente, in particolare prendendo in considerazione quale sia la prassi effettiva nel Paese. A tal proposito, la ricorrente evidenzia che l’autorità inferiore, citando le informazioni a sua disposizione, ha menzionato che, “de facto”, le autorità militari in Eritrea applicano alcune eccezioni all’obbligo del servizio militare, in particolare, questo sarebbe il caso di donne sposate e/o con figli. Tuttavia, ella sottoli- nea che, come riconosciuto dalla stessa SEM nella sua decisione, le

D-5109/2023 Pagina 9 applicazioni di queste esenzioni sarebbe solo un’ipotesi e non sarebbe au- tomatico che la richiedente sia considerata esentata dalle autorità eritree. L’insorgente sostiene che “De jure”, in nessun atto legislativo, e soprattutto nella Proclamazione sul Servizio nazionale, i criteri di assenza o presenza dei figli e matrimonio sarebbero indicati. Peraltro, la legge eritrea non fa- rebbe distinzione tra uomini e donne nel contesto del servizio militare ed esenzioni dalla leva. In relazione alla visita a G._______ da parte della ricorrente, ella contesta la valutazione dell’autorità inferiore, secondo cui, se l’interessata fosse stata effettivamente attenzionata dalle autorità a causa del mancato rientro in servizio, avrebbe dovuto essere arrestata una volta recatasi a G._______ a seguito della sua, presunta, consegna dei propri documenti. A suo avviso, tale conclusione sarebbe infondata e priva di un reale nesso causale. In primo luogo, la ricorrente ha dichiarato in audizione di essersi recata a G._______ al fine d’ottenere gli aiuti riservati alle vedove dei martiri e avrebbe ricevuto in tal senso una risposta nega- tiva. Tuttavia, ella non ha mai menzionato dove esattamente a G._______ si sarebbe recata, in quale autorità sarebbe stata e che posizione o ruolo questo “capo” avrebbe occupato. Altresì, la SEM avrebbe posto in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’interessata alla rappresentanza legale, secondo cui ella si sarebbe recata a G._______ accompagnata dal figlio – il quale all’epoca avrebbe avuto poco più di un anno– e che tale circostanza avrebbe impedito al militare di procedere al suo arresto. La posizione dell’autorità inferiore in merito a tale punto risulterebbe limitata nella misura in cui l’arresto immediato della richiedente avrebbe compor- tato ulteriori azioni organizzative per gestire la presenza de bambino, un aspetto che, a suo avviso, meriterebbe maggiore attenzione. Altresì, la ri- corrente evidenzia che, qualora fosse stato emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti, questo avrebbe dovuto essere preceduto da un mandato di cattura. Pertanto, il capo di G._______, prima di procedere all’arresto, avrebbe dovuto richiedere tale mandato alle autorità competenti ed even- tualmente dare avvio alla sua esecuzione. Infine, ella sottolinea come i di- sertori in Eritrea sono generalmente puniti con la reclusione e la privazione di alcuni diritti, ma che quando lo stesso paese è in fase di mobilitazione gli stessi possono essere condannati alla pena di morte. Pertanto, avendo la richiedente subito persecuzioni prima del suo espatrio e successiva- mente allo stesso avvenuto in maniera illegale, sarebbe stata ricercata per ben due volte al suo domicilio, l’autorità di prime cure avrebbe dovuto rico- noscere la qualità di rifugiato alla stessa in quanto soddisferebbe piena- mente i requisiti dell’art. 3 LAsi.

E. 6 D-5109/2023 Pagina 10

E. 6.1 A titolo preliminare, occorre esaminare la censura della ricorrente circa la violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore, in quanto essa non avrebbe dato la possibilità all’interessata di pronunciarsi pienamente relativamente al fatto che da una sua risposta alla domanda posta dalla rappresentante legale – “Cosa significa che il suo matrimonio era combinato?” – dalla sua risposta si evincerebbe che il matrimonio da lei contratto sarebbe stato forzato e circostanziato dal pericolo di ritorno in E._______ e dopo al servizio militare.

E. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione dell’al- lontanamento non sia generalmente incompatibile con le norme in esame.

E. 6.2 Nella procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 6.3 Nel caso in parola il Tribunale rileva, al contrario da quanto sostenuto nel gravame, come non vi sia alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore. Dapprima si osserva che l’autorità ha posto do- mande volte a comprendere la natura del matrimonio (cfr. atto della SEM

n. 21/15, D59-61, pag. 8), oltre al fatto che pure la rappresentante legale ha potuto porre domande in tal senso (cfr. atto della SEM n. 21/15, 124- 125, pag. 15). Tale argomentazione inoltre è stata esposta solamente con il gravame, nonostante la ricorrente avesse avuto l’opportunità di sollevarla già nel parere sulla bozza (cfr. atto della SEM n. 23/3). Altresì, si osserva che la ricorrente ha comunque avuto la possibilità di presentare, per il tra- mite della propria rappresentante legale, un ricorso articolato contro la de- cisione avversata, ciò induce a concludere che l’interessata sia riuscita a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento. Una violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità di prime cure, non è pertanto ravvisabile. In conclusione, tale censura, così come le ulteriori censure for- mali sollevate dalla ricorrente, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno trattate successivamente.

E. 7.1 Ora venendo al merito, il Tribunale condivide la valutazione delle di- chiarazioni della ricorrente così come effettuata dalla SEM nella decisione impugnata, sia per quanto concerne l’esame della loro (non)

D-5109/2023 Pagina 11 verosimiglianza rispetto alle condizioni previste dall’art. 7 LAsi, sia per quanto attiene l’analisi della loro pertinenza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Si rinvia pertanto alla decisione impugnata, aggiungendo le seguenti precisazioni e ulteriori rilievi.

E. 7.2 Sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, le censure sollevate nel gravame non sono atte a scalfire la valutazione espo- sta dall’autorità inferiore nella decisione impugnata. Dapprima il Tribunale osserva come l’insorgente ha risposto di stare bene alla domanda iniziale posta dall’interrogante ad inizio audizione (cfr. atto della SEM n. 21/15, D4, pag. 2). La stessa audizione non è stata caratterizzata da momenti in cui pare la ricorrente non è stata in grado di capire e di rispondere alle do- mande in generale, come sostenuto nel gravame. Al contrario, l’audizione è stata contraddistinta da una sola domanda ripetuta (cfr. atto della SEM

n. 21/15, D69, pag. 9), mentre che al resto delle domande ella ha risposto in maniera puntuale alle domande che le sono state poste. Altresì, il fatto che durante l’audizione l’interrogante non abbia confrontato l’interessata su eventuali incongruenze o contraddizioni, non inficia l’analisi della vero- simiglianza esposto dall’autorità inferiore nella decisione impugnata.

E. 7.3 In merito all’analisi della pertinenza delle ulteriori allegazioni della ricor- rente, la stessa sostiene che, qualora dovesse tornare in Eritrea, verrebbe costretta al servizio militare obbligatorio e che la SEM si sarebbe basata su un’ipotesi e non sarebbe automatico che la ricorrente sia considerata esentata dalle autorità eritree.

E. 7.4.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva- mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con- sid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effet- tuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudi- zio determinante ai sensi dell’art. 3 LASI. Inoltre, l’asserito espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la per- sona sia malvista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pub- blicata come ref.], consid. 5.1).

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E. 7.4.2 Innanzitutto, concernente il rischio di un arruolamento futuro, non può essere negato che il rifiuto di servire e la diserzione siano severamente puniti in Eritrea. La sanzione inflitta si accompagna in generale con un’in- carcerazione in condizioni inumane e sovente di tortura, nella misura in cui la diserzione ed il rifiuto di servire sono considerati come una manifesta- zione d’opposizione al regime. Come tale, questa sanzione riveste il carat- tere di persecuzione ed il timore fondato di esservi esposto comporta il ri- conoscimento della qualità di rifugiato. Un tale timore è tuttavia fondato soltanto se l’interessato è già stato concretamente in contatto con l’autorità militare o con altra autorità, nella misura in cui tale contatto lascerebbe presagire un prossimo reclutamento (ad esempio, a seguito del ricevimento di una convocazione al servizio militare; cfr. a titolo esemplificativo la sen- tenza del Tribunale E-681/2019 dell’8 aprile 2021 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti citati).

E. 7.4.3 Nel caso di specie, anche quandanche l’espatrio illegale della ricor- rente venisse ritenuto verosimile, esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente nel gra- vame, non vi sono elementi supplementari che lascino presupporre che l’insorgente sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino per questo il riconoscimento della qualità di rifugiato alla stessa. In particolare la stessa ha dichiarato in audizione che le autorità “non sono state molto pres- santi” nei suoi confronti (cfr. atto della SEM n. 21/15, D57, pag. 8) e che le stesse le avrebbe inviato una sola lettera di richiamo (cfr. atto della SEM

n. 21/15, D62, pag. 8). A ciò si aggiunge che a seguito del matrimonio, av- venuto nel 2016, l’interessata ha vissuto indisturbata in patria per oltre due anni. Per di più, visto che l’interessata di trova all’estero già da più di tre anni, essendo espatriata nel 2019, ella adempie di principio le condizioni per ottenere lo statuto di membro della diaspora, da cui la possibilità di regolarizzare la sua situazione presso le autorità eritree (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 4.11 del 30 gennaio 2017). Al contrario di quanto argomentato nel suo gravame dall’insorgente, non sono quindi in casu ravvisabili degli elementi supplementari che lascino presupporre che l’interessata sia malvista dalle autorità eritree e quindi l’as- serito espatrio illegale non risulta a sé stante, pertinente ed atto a giustifi- care il riconoscimento della qualità di rifugiata dell’insorgente (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1-5.3 del 30 gennaio 2017).

E. 7.4.4 In virtù di tutto quanto sopra esposto, l’autorità resistente, ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo alla ricorrente.

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E. 7.7 con rinvii).

E. 8 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStrI pre- vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valuta- zione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ri- chiedente l’asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 Nel caso che ci occupa, l’autorità inferiore non ha riscontrato alcun ostacolo all’esecuzione del rinvio. Dopo aver escluso l’applicabilità del prin- cipio del non respingimento ed un rischio concreto di violazione degli art. 3 e 4 CEDU, l’autorità di prima istanza ha valutato le condizioni di esigibilità considerandole a loro volta adempiute.

E. 10 In sede ricorsuale l’insorgente avversa anche tale lettura. In particolare, circa l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ella sottolinea come per quanto attiene l’art. 3 CEDU, il profilo di rischio della ricorrente sarebbe rilevante per l’analisi di un real risk per la ricorrente che sarebbe esposta concretamente alla violazione dell’art. 3 CEDU. Infatti, quanto ac- caduto al marito, gli aiuti finanziari negati illecitamente alla richiedente, il fatto che non sia rientrata al E._______, l’uscita illegale dal Paese e l’esi- stenza dell’obbligo di servizio militare nazionale, configurerebbero un real risk per l’interessata di essere esposta concretamente ad una violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di un ritorno in Patria. Per quanto concerne in- vece l’esigibilità dell’esecuzione ella contesta quanto deciso dall’autorità inferiore. La ricorrente sottolinea come per il contesto eritreo sia una donna di “mezza età”, con un’istruzione di base, che ha solo una breve esperienza lavorativa e come la stessa abitava nella casa del nonno del marito morto. Vista tale costellazione dal suo punto di vista dovrebbe applicarsi la sen- tenza del Tribunale E-5691/2018 del 5 novembre 2018 nella quale veniva statuito come l’ordine di allontanamento fosse irragionevole. Infatti, nel caso citato, sebbene la denunciate fosse stata in grado di guadagnarsi da vivere prima di lasciare l’Eritrea, in considerazione della situazione tesa del mercato del lavoro, della sua età (data l’aspettativa di vita nel suo Paese d’origine), dei suoi disturbi fisici e della mancanza di una rete sostenibile di relazioni in Eritrea (dopo una lunga assenza), si poteva presumere che la denunciante si sarebbe trovata in una situazione che avrebbe minacciato la sua esistenza se fosse tornata in Eritrea. Tale costellazione sarebbe

D-5109/2023 Pagina 14 simile al caso in analisi. Altresì, lo stato valetudinario dell’interessata, che soffre di PTSD, ernia ombelicale ed emorroidi, rischia di non essere curato in caso di rientro e di aggravare il proprio stato di salute. Infine, ella sostiene come l’autorità inferiore non avrebbe accertato concretamente su come la richiedente possa mantenere sé stessa e suo figlio minorenne in patria, dove possa abitare in caso di ritorno ritenuto che la cassa del nonno del marito morto non si saprebbe se sia ancora o meno disponibile, in quale misura i genitore della stessa possono effettivamente aiutarla e supportarla e se sono eventualmente in grado di mantenere lei e il figlio e, in conclu- sione, quanti anni avrebbero i suoi genitori ritenuto che dai documenti di identità allegati al ricorso risulterebbe che il padre sia nato nel 1952, mentre la madre sia nata nel 1962. A ciò si aggiunge che durante l’audizione l’in- teressata non avrebbe menzionato di avere una buona rete di amicizie, menzionando solo una sua amica, dove ha potuto nascondersi per un breve periodo.

E. 11.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 11.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Con- venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 11.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate – in maniera volontaria – nell’ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF

D-5109/2023 Pagina 15 2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Per quanto riguarda invece la questione di sapere se tale obbligazione potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle compo- nenti civili, rientri nel novero della nozione di legittimo dovere civico. Tutta- via, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione, quandanche realizzata, non sia ad essa sola sufficiente per fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può in- fatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ed in particolare consid.

E. 11.4 In capo all’insorgente non può quindi essere riconosciuto un rischio personale, concreto e serio di esposizione ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferi- menti).

E. 11.5 V’è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, e ciò anche in pre- senza di un eventuale rischio di arruolamento della ricorrente nel servizio nazionale.

E. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu- giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si- tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale

D-5109/2023 Pagina 16 anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-

E. 12.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell’esigi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della si- tuazione del paese ha permesso di constatare un documentato migliora- mento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istru- zione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da consi- derarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esi- stenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in con- siderazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, per- mane necessario verificare la questione con riguardo della singola fattispe- cie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).

E. 12.4 Neppure la situazione personale dell’interessata risulta d’impedi- mento all’esecuzione dell’allontanamento. Ella invero è giovane e dispone di una formazione scolastica e vanta anche una breve esperienza profes- sionale nella logistica in quanto si è occupata di registrare le uscite di cas- sette di banane in un luogo dove vendevano banane all’ingrosso (cfr. atto della SEM n. 21/15, D47, pag. 6). Altresì in patria può vantare una buona rete famigliare, in particolare dei propri genitori, con i quali è in contatto (cfr. atto della SEM n. 21/15, D38-39, pag. 5) e che hanno provveduto al suo mantenimento fino all’espatrio nonché si stanno occupando

D-5109/2023 Pagina 17 attualmente del figlio dell’interessata, rimasto in Eritrea (cfr. atto della SEM

n. 21/15, D31-34, pag. 5). Gli stessi potranno sostenerla in caso di bisogno, per sopperire alle sue necessità essenziali. Dalla documentazione medica agli atti (cfr. atti della SEM n. 12/3, 16/2, 19/3 e 27/2) non si evince inoltre la necessità per la stessa di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute si degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la sua vita o il suo stato di salute e che giustificherebbe la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvi- sabili agli atti altre particolari circostanze, la ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, di essere esposta ad una minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Il ri- schio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta dipoi influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esi- stenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Dal canto suo, l’obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d’inesigi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). A ciò si aggiunge come la sentenza citata dalla rappresentante legale nel gravame (cfr. supra consid. 10) nulla muta a tale giudizio, ritenuto inoltre che si tratta di una costellazione diversa ri- spetto alla presente fattispecie. Il rientro dell’interessata in Eritrea è pertanto da considerarsi anche ragio- nevolmente esigibile.

E. 13 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta all’insorgente richiedere alla competente rap- presentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso, per quanto ricevibile, va re- spinto.

D-5109/2023 Pagina 18

E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 13 novembre 2023.

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5109/2023 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 13 novem- bre 2023. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5109/2023 Sentenza del 24 marzo 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata da Elina Yakovleva, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 22 agosto 2023 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina eritrea, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 15 giugno 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. La SEM ha tenuto con la richiedente asilo un primo colloquio Dublino in data 7 luglio 2023 (cfr. atto della SEM n. 14/2), mente che l'11 agosto 2023, giusta l'art. 29 Lasi (RS 142.31), si è svolta con la medesima l'audizione relativa a suoi motivi d'asilo. B.a L'interessata, per quanto di rilievo, ha dichiarato nel corso dell'audizione sostenuta di essere nata nel quartiere di B._______, ma di aver vissuto sin da piccola ad C._______, quartiere di D._______ insieme ai genitori e ai i suoi fratelli. Ha riferito di aver frequentato il suo dodicesimo anno di scuola a E._______ nel 2013 e di aver sostenuto gli esami finali nel mese di marzo dell'anno successivo. Successivamente, sarebbe rimasta a E._______ per ulteriori quattro mesi, durante i quali avrebbe svolto un addestramento militare. Terminato tale periodo, avrebbe ottenuto un congedo di un mese, senza tuttavia farvi più ritorno. Nel 2015, poiché le autorità avrebbero iniziato ad arrestare i genitori dei disertori, i suoi genitori, timorosi delle conseguenze, le avrebbero chiesto di rientrare a E._______, oppure di sposarsi. L'interessata ha quindi deciso di sposarsi nel 2016 con il proprio coniuge, un militare professionista. Successivamente, il marito avrebbe ottenuto un permesso della durata di un mese, al termine del quale non sarebbe più rientrato in servizio. Due mesi dopo, alcuni militari dell'unità in cui prestava servizio il marito lo avrebbero prelevato da casa e, il 14 ottobre 2016, avrebbero informato i suoi genitori del decesso. L'interessata ha dichiarato che non conoscerebbe le circostanze della morte del marito e ha riferito che fosse incinta al momento in cui avrebbe avuto conoscenza di tale notizia. A fine 2018, terminato il periodo lutto e a seguito del parto, si sarebbe recata a F._______ per richiedere il sostegno economico spettante alle vedove dei martiri e che a suo dire le sarebbe spettato. Da tale località, l'interessata sarebbe stata trasferita a G._______ dove le sarebbe stato comunicato che non aveva diritto agli aiuti economici, poiché il marito era considerato un disertore. La richiedente si sarebbe opposta a tale decisione e il capo dell'ufficio di G._______ le avrebbe requisito i documenti in suo possesso in quel momento (carta d'identità originale, certificato di matrimonio, il coupon con il quale poteva ritirare i generi alimentari, e dei giornali) e l'avrebbe allontanata in modo brusco. Proseguendo nel racconto, ella ha sostenuto che il giorno stesso, di sera, mentre si sarebbe trovata dai suoi genitori, le sue vicine di casa le avrebbero comunicato che alcune persone erano andate a casa sua a cercarla. Temendo per la propria sicurezza, avrebbe quindi abbandonato la casa e si sarebbe trasferita da un'amica. Tuttavia, le vicine di casa le avrebbero nuovamente riferito che altre persone si sarebbero recate a cercarla. Alla luce di tali eventi, nel mese di marzo 2019, la ricorrente avrebbe lasciato illegalmente il proprio Paese. In caso di rientro, teme di poter subire la stessa sorte del marito. B.b A supporto delle sue asserzioni, l'interessata ha depositato le copie di un certificato scolastico (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 001/1), di un atto di matrimonio (cfr. mdp SEM n. 002/1), un certificato di vaccinazione del figlio (cfr. mdp SEM n. 003/2) e un certificato vaccinale del figlio (cfr. mdp SEM n. 004/2). C. Per il tramite del suo parere del 21 agosto 2023 (cfr. atto della SEM n. 23/3), il richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 18 agosto 2023 (cfr. atto della SEM n. 22/8). D. Con decisione della SEM del 22 agosto 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 25/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile esigibile e possibile. E. Tramite il ricorso del 23 gennaio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 24 gennaio 2023) la ricorrente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria e ancora più in subordine l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento istruttorio e per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Con il ricorso sono stati prodotti nuovi mezzi di prova ovvero copia dei presunti documenti d'identità del padre e della madre della ricorrente, nonché la traduzione degli stessi. F. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2023, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 6 novembre 2023. G. Con scritto del 3 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 6 novembre 2023) la ricorrente ha chiesto al Tribunale di concederle una proroga del termine di versamento dell'anticipo spese, in modo da permetterle di ottenere la somma richiesta o un certificato di indigenza. H. La decisione incidentale del 7 novembre 2023 per mezzo della quale il Tribunale ha accolto la richiesta di proroga e ha concesso un termine di dieci giorni dalla notifica della stessa per ottemperare al versamento dell'anticipo spese di CHF 750.- richiesto dal Tribunale a copertura delle presumibili spese processuali con decisione incidentale del 25 ottobre 2023. I. In data 13 novembre 2023, l'interessata ha versato tempestivamente l'anticipo richiesto. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: ASYL 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5) né dalle considerazioni contenute della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 ; 2010/57 consid. 2.5). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 5. 5.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente fossero inverosimili e i suoi motivi d'asilo non fossero pertinenti. In primo luogo, ha valutato che le dichiarazioni rese dall'interessata risultassero inconsistenti, vaghe e stereotipate. Infatti, il suo racconto spontaneo sarebbe stato estremamente scarno e povero di dettagli rendendo necessario porle ulteriori domande specifiche al fine di consentirle di fornire maggiori spiegazioni. Tuttavia, l'interessata non sarebbe stata in grado di rispondere adeguatamente. In particolare non sarebbe stata in grado di indicare chi la cercasse, né specificare per quale motivo sarebbe stata oggetto di tale ricerca. L'autorità inferiore ha inoltre evidenziato un'ulteriore contraddizione nelle dichiarazioni della ricorrente. In un primo momento, infatti, ella avrebbe posto in diretta correlazione il fatto di essersi opposta alla decisione del capo di G._______ circa la non concessione degli aiuti economici, al fatto che "le avrebbero inviato" a casa delle persone a cercarla la sera stessa. Tuttavia, in un secondo momento, ha affermato che non sarebbe stata nemmeno sicura che fossero state mandate dal capo di G._______. Ulteriori elementi di incongruenza sarebbero stati costituiti dal fatto che, in entrambe le occasioni in cui queste persone si sarebbero presentate presso la sua abitazione, l'interessata non era presente e tali sarebbero si sarebbero presentate queste persone presso la sua abitazione, l'interessata non si trovava in casa e questi episodi le sarebbero stati riportati da alcune vicine di casa. Inoltre, secondo la SEM, l'asserita correlazione tra l'appuntamento con il capo militare presso l'ufficio di G._______ e la successiva ricerca da parte di terze persone apparirebbe illogica e, pertanto, inverosimile. Con riferimento alla verosimiglianza delle allegazioni, l'autorità inferiore ha sottolineato che, qualora il capo militare avesse realmente avuto intenzione di adottare provvedimenti nei confronti della richiedente, avrebbe potuto farlo direttamente mentre ella si trovava fisicamente nel suo ufficio, piuttosto che allontanarla per poi inviarle in un secondo momento della persona a casa, assumendosi il rischio di non trovarla. Per quanto concerne la pertinenza dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente, la SEM ha rilevato che le autorità avrebbero potuto interpretare la mancata osservanza del termine per il rientro a E._______ come una forma di diserzione. Tuttavia, la stessa interessata ha dichiarato che tali autorità "non sono state molto pressanti" nei suoi confronti, avendole inviato una sola lettera di richiamo e non avendo successivamente manifestato alcun ulteriore interesse nei suoi confronti. Inoltre, la ricorrente avrebbe affermato che, nel 2015, le autorità avrebbero cominciato ad arrestare i genitori di coloro che avevano disertato, motivo per cui i suoi genitori, temendo per la propria incolumità, le avrebbero chiesto di rientrare a E._______ o, in alternativa, di sposarsi. Per quanto concerne tali affermazioni la SEM ha osservato come le circostanze, di ordine generale, che le autorità avessero incominciato ad arrestare i genitori dei disertori, non costituirebbero una persecuzione mirata nei confronti dell'interessata e, come tali, non sarebbero rilevanti giusta l'art. 3 LAsi. A ciò aggiunge il fatto che la stessa ricorrente non avrebbe mai espresso un fondato timore di persecuzione in relazione all'asserito operato delle autorità. In conclusione, la SEM ha constatato che l'interessata non sarebbe stata in grado di dimostrare l'esistenza di un fondato timore di persecuzione in caso di rientro nel proprio Paese a causa del mancato rientro al servizio militare. Al contrario, avrebbe dichiarato in modo chiaro che, a seguito del matrimonio, e ancor più della gravidanza, ella sarebbe stata di fatto liberata dall'obbligo di servire. Tale circostanza troverebbe pieno riscontro, da un lato, nelle attuali ed attendibili, informazioni sul Paese di origine dell'interessata, dall'altro, nei fatti così come esposti dall'interessata. La SEM ha inoltre rilevato che l'interessata ha potuto vivere indisturbata in Eritrea a far data da quando ha lasciato E._______, nel 2014, sino alla fine del 2018 quando, quando alcune persone, per motivi non direttamente collegati al suo mancato rientro in servizio, avrebbero iniziato a cercarla. L'autorità di prime cure ha ribadito che le autorità eritree si sarebbero limitate a inviarle una lettera di richiamo al servizio, senza adottare alcuna ulteriore misura nei suoi confronti. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha ritenuto lecito affermare che, qualora le autorità avessero avuto un reale interesse a fa interesse concreto ed attuale a far tornare l'interessata al servizio militare, avrebbero potuto prelevarla direttamente dalla sua abitazione o esercitare pressioni affinché tornasse a E._______, ciò che, tuttavia, non si sarebbe mai verificato. Altresì, se il suo mancato rientro fosse stato oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità, quando ella si è recata a G._______ e ha consegnato i propri documenti d'identità all'ufficiale militare, quest'ultimo avrebbe potuto fermarla e arrestarla. Tuttavia, l'avrebbe lasciata andare via tranquillamente. Infine, osserva sempre l'autorità di prime cure, il solo fatto di essere espatriata in modo illegale, quando già beneficiava di un'esenzione di fatto dall'obbligo di servizio, non esporrebbe l'interessata ad alcun pericolo in caso di rientro nel suo paese, dal momento che le autorità non la percepirebbero come una disertrice. La ricorrente contesta le conclusioni della SEM. In primo luogo, sostiene la stessa sarebbe incorsa in una violazione del suo diritto di essere sentita, avendo accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Secondo l'interessata, dalle sue stesse risposte si evincerebbe che il suo matrimonio sarebbe stato forzato e determinato dal pericolo di ritorno in E._______ e, conseguentemente, dall'obbligo di riprendere il servizio militare nazionale. Ella sostiene come l'autorità inferiore non le avrebbe dato la possibilità di pronunciarsi pienamente su tali aspetti, non prendendo così in adeguata considerazione la sua condizione di vulnerabilità nel contesto della sua esposizione. Con riferimento alla verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, l'interessata sostiene di soffrire di un disturbo post traumatico da stress e lamenta come l'autorità inferiore non abbia mai proceduto a un confronto diretto con lei per chiarire eventuali incongruenze o contraddizioni emerse nel corso delle audizioni sostenute. Pertanto, ella ritiene che tutti i motivi d'asilo esposti sarebbero da considerare come verosimili. Per quanto attiene la pertinenza delle allegazioni, la ricorrente sostiene che, essendo espatriata illegalmente e avendo disertato, potrebbe essere sottoposta a pene di entità sproporzionata rispetto all'azione commessa secondo le leggi eritree. Inoltre, afferma che, in caso di allontanamento, sarebbe imprigionata e teme di subire le stesse sorti che sarebbero toccate al marito, nutrendo pertanto un timore fondato. Altresì, la richiedente sottolinea di non essere mai rientrata al E._______, avendo contratto matrimonio combinato e sostiene che non si possa escludere che, una volta rientrata in Eritrea, non sia convocata per svolgere il servizio militare. Inoltre, ella afferma che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione i diversi strumenti internazionali disponibili in materia e non avrebbe valutato la persecuzione nel quadro dei concetti sviluppati dal diritto penale internazionale e diritto internazionale umanitario, soprattutto nel contesto dei rischi del servizio militare che sottoporrebbe l'interessata a lavoro forzato e schiavitù. Infatti, nella decisione impugnata, la SEM non avrebbe approfondito adeguatamente la nozione di "obbligo di servizio" durante l'audizione con la richiedente, in particolare prendendo in considerazione quale sia la prassi effettiva nel Paese. A tal proposito, la ricorrente evidenzia che l'autorità inferiore, citando le informazioni a sua disposizione, ha menzionato che, "de facto", le autorità militari in Eritrea applicano alcune eccezioni all'obbligo del servizio militare, in particolare, questo sarebbe il caso di donne sposate e/o con figli. Tuttavia, ella sottolinea che, come riconosciuto dalla stessa SEM nella sua decisione, le applicazioni di queste esenzioni sarebbe solo un'ipotesi e non sarebbe automatico che la richiedente sia considerata esentata dalle autorità eritree. L'insorgente sostiene che "De jure", in nessun atto legislativo, e soprattutto nella Proclamazione sul Servizio nazionale, i criteri di assenza o presenza dei figli e matrimonio sarebbero indicati. Peraltro, la legge eritrea non farebbe distinzione tra uomini e donne nel contesto del servizio militare ed esenzioni dalla leva. In relazione alla visita a G._______ da parte della ricorrente, ella contesta la valutazione dell'autorità inferiore, secondo cui, se l'interessata fosse stata effettivamente attenzionata dalle autorità a causa del mancato rientro in servizio, avrebbe dovuto essere arrestata una volta recatasi a G._______ a seguito della sua, presunta, consegna dei propri documenti. A suo avviso, tale conclusione sarebbe infondata e priva di un reale nesso causale. In primo luogo, la ricorrente ha dichiarato in audizione di essersi recata a G._______ al fine d'ottenere gli aiuti riservati alle vedove dei martiri e avrebbe ricevuto in tal senso una risposta negativa. Tuttavia, ella non ha mai menzionato dove esattamente a G._______ si sarebbe recata, in quale autorità sarebbe stata e che posizione o ruolo questo "capo" avrebbe occupato. Altresì, la SEM avrebbe posto in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'interessata alla rappresentanza legale, secondo cui ella si sarebbe recata a G._______ accompagnata dal figlio - il quale all'epoca avrebbe avuto poco più di un anno- e che tale circostanza avrebbe impedito al militare di procedere al suo arresto. La posizione dell'autorità inferiore in merito a tale punto risulterebbe limitata nella misura in cui l'arresto immediato della richiedente avrebbe comportato ulteriori azioni organizzative per gestire la presenza de bambino, un aspetto che, a suo avviso, meriterebbe maggiore attenzione. Altresì, la ricorrente evidenzia che, qualora fosse stato emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti, questo avrebbe dovuto essere preceduto da un mandato di cattura. Pertanto, il capo di G._______, prima di procedere all'arresto, avrebbe dovuto richiedere tale mandato alle autorità competenti ed eventualmente dare avvio alla sua esecuzione. Infine, ella sottolinea come i disertori in Eritrea sono generalmente puniti con la reclusione e la privazione di alcuni diritti, ma che quando lo stesso paese è in fase di mobilitazione gli stessi possono essere condannati alla pena di morte. Pertanto, avendo la richiedente subito persecuzioni prima del suo espatrio e successivamente allo stesso avvenuto in maniera illegale, sarebbe stata ricercata per ben due volte al suo domicilio, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la qualità di rifugiato alla stessa in quanto soddisferebbe pienamente i requisiti dell'art. 3 LAsi. 6. 6.1 A titolo preliminare, occorre esaminare la censura della ricorrente circa la violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, in quanto essa non avrebbe dato la possibilità all'interessata di pronunciarsi pienamente relativamente al fatto che da una sua risposta alla domanda posta dalla rappresentante legale - "Cosa significa che il suo matrimonio era combinato?" - dalla sua risposta si evincerebbe che il matrimonio da lei contratto sarebbe stato forzato e circostanziato dal pericolo di ritorno in E._______ e dopo al servizio militare. 6.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Nel caso in parola il Tribunale rileva, al contrario da quanto sostenuto nel gravame, come non vi sia alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore. Dapprima si osserva che l'autorità ha posto domande volte a comprendere la natura del matrimonio (cfr. atto della SEM n. 21/15, D59-61, pag. 8), oltre al fatto che pure la rappresentante legale ha potuto porre domande in tal senso (cfr. atto della SEM n. 21/15, 124-125, pag. 15). Tale argomentazione inoltre è stata esposta solamente con il gravame, nonostante la ricorrente avesse avuto l'opportunità di sollevarla già nel parere sulla bozza (cfr. atto della SEM n. 23/3). Altresì, si osserva che la ricorrente ha comunque avuto la possibilità di presentare, per il tramite della propria rappresentante legale, un ricorso articolato contro la decisione avversata, ciò induce a concludere che l'interessata sia riuscita a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento. Una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità di prime cure, non è pertanto ravvisabile. In conclusione, tale censura, così come le ulteriori censure formali sollevate dalla ricorrente, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno trattate successivamente. 7. 7.1 Ora venendo al merito, il Tribunale condivide la valutazione delle dichiarazioni della ricorrente così come effettuata dalla SEM nella decisione impugnata, sia per quanto concerne l'esame della loro (non) verosimiglianza rispetto alle condizioni previste dall'art. 7 LAsi, sia per quanto attiene l'analisi della loro pertinenza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Si rinvia pertanto alla decisione impugnata, aggiungendo le seguenti precisazioni e ulteriori rilievi. 7.2 Sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, le censure sollevate nel gravame non sono atte a scalfire la valutazione esposta dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. Dapprima il Tribunale osserva come l'insorgente ha risposto di stare bene alla domanda iniziale posta dall'interrogante ad inizio audizione (cfr. atto della SEM n. 21/15, D4, pag. 2). La stessa audizione non è stata caratterizzata da momenti in cui pare la ricorrente non è stata in grado di capire e di rispondere alle domande in generale, come sostenuto nel gravame. Al contrario, l'audizione è stata contraddistinta da una sola domanda ripetuta (cfr. atto della SEM n. 21/15, D69, pag. 9), mentre che al resto delle domande ella ha risposto in maniera puntuale alle domande che le sono state poste. Altresì, il fatto che durante l'audizione l'interrogante non abbia confrontato l'interessata su eventuali incongruenze o contraddizioni, non inficia l'analisi della verosimiglianza esposto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. 7.3 In merito all'analisi della pertinenza delle ulteriori allegazioni della ricorrente, la stessa sostiene che, qualora dovesse tornare in Eritrea, verrebbe costretta al servizio militare obbligatorio e che la SEM si sarebbe basata su un'ipotesi e non sarebbe automatico che la ricorrente sia considerata esentata dalle autorità eritree. 7.4 7.4.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LASI. Inoltre, l'asserito espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1). 7.4.2 Innanzitutto, concernente il rischio di un arruolamento futuro, non può essere negato che il rifiuto di servire e la diserzione siano severamente puniti in Eritrea. La sanzione inflitta si accompagna in generale con un'incarcerazione in condizioni inumane e sovente di tortura, nella misura in cui la diserzione ed il rifiuto di servire sono considerati come una manifestazione d'opposizione al regime. Come tale, questa sanzione riveste il carattere di persecuzione ed il timore fondato di esservi esposto comporta il riconoscimento della qualità di rifugiato. Un tale timore è tuttavia fondato soltanto se l'interessato è già stato concretamente in contatto con l'autorità militare o con altra autorità, nella misura in cui tale contatto lascerebbe presagire un prossimo reclutamento (ad esempio, a seguito del ricevimento di una convocazione al servizio militare; cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-681/2019 dell'8 aprile 2021 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti citati). 7.4.3 Nel caso di specie, anche quandanche l'espatrio illegale della ricorrente venisse ritenuto verosimile, esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente nel gravame, non vi sono elementi supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino per questo il riconoscimento della qualità di rifugiato alla stessa. In particolare la stessa ha dichiarato in audizione che le autorità "non sono state molto pressanti" nei suoi confronti (cfr. atto della SEM n. 21/15, D57, pag. 8) e che le stesse le avrebbe inviato una sola lettera di richiamo (cfr. atto della SEM n. 21/15, D62, pag. 8). A ciò si aggiunge che a seguito del matrimonio, avvenuto nel 2016, l'interessata ha vissuto indisturbata in patria per oltre due anni. Per di più, visto che l'interessata di trova all'estero già da più di tre anni, essendo espatriata nel 2019, ella adempie di principio le condizioni per ottenere lo statuto di membro della diaspora, da cui la possibilità di regolarizzare la sua situazione presso le autorità eritree (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 4.11 del 30 gennaio 2017). Al contrario di quanto argomentato nel suo gravame dall'insorgente, non sono quindi in casu ravvisabili degli elementi supplementari che lascino presupporre che l'interessata sia malvista dalle autorità eritree e quindi l'asserito espatrio illegale non risulta a sé stante, pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiata dell'insorgente (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1-5.3 del 30 gennaio 2017). 7.4.4 In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'autorità resistente, ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo alla ricorrente.

8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il richiedente l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha riscontrato alcun ostacolo all'esecuzione del rinvio. Dopo aver escluso l'applicabilità del principio del non respingimento ed un rischio concreto di violazione degli art. 3 e 4 CEDU, l'autorità di prima istanza ha valutato le condizioni di esigibilità considerandole a loro volta adempiute.

10. In sede ricorsuale l'insorgente avversa anche tale lettura. In particolare, circa l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ella sottolinea come per quanto attiene l'art. 3 CEDU, il profilo di rischio della ricorrente sarebbe rilevante per l'analisi di un real risk per la ricorrente che sarebbe esposta concretamente alla violazione dell'art. 3 CEDU. Infatti, quanto accaduto al marito, gli aiuti finanziari negati illecitamente alla richiedente, il fatto che non sia rientrata al E._______, l'uscita illegale dal Paese e l'esistenza dell'obbligo di servizio militare nazionale, configurerebbero un real risk per l'interessata di essere esposta concretamente ad una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno in Patria. Per quanto concerne invece l'esigibilità dell'esecuzione ella contesta quanto deciso dall'autorità inferiore. La ricorrente sottolinea come per il contesto eritreo sia una donna di "mezza età", con un'istruzione di base, che ha solo una breve esperienza lavorativa e come la stessa abitava nella casa del nonno del marito morto. Vista tale costellazione dal suo punto di vista dovrebbe applicarsi la sentenza del Tribunale E-5691/2018 del 5 novembre 2018 nella quale veniva statuito come l'ordine di allontanamento fosse irragionevole. Infatti, nel caso citato, sebbene la denunciate fosse stata in grado di guadagnarsi da vivere prima di lasciare l'Eritrea, in considerazione della situazione tesa del mercato del lavoro, della sua età (data l'aspettativa di vita nel suo Paese d'origine), dei suoi disturbi fisici e della mancanza di una rete sostenibile di relazioni in Eritrea (dopo una lunga assenza), si poteva presumere che la denunciante si sarebbe trovata in una situazione che avrebbe minacciato la sua esistenza se fosse tornata in Eritrea. Tale costellazione sarebbe simile al caso in analisi. Altresì, lo stato valetudinario dell'interessata, che soffre di PTSD, ernia ombelicale ed emorroidi, rischia di non essere curato in caso di rientro e di aggravare il proprio stato di salute. Infine, ella sostiene come l'autorità inferiore non avrebbe accertato concretamente su come la richiedente possa mantenere sé stessa e suo figlio minorenne in patria, dove possa abitare in caso di ritorno ritenuto che la cassa del nonno del marito morto non si saprebbe se sia ancora o meno disponibile, in quale misura i genitore della stessa possono effettivamente aiutarla e supportarla e se sono eventualmente in grado di mantenere lei e il figlio e, in conclusione, quanti anni avrebbero i suoi genitori ritenuto che dai documenti di identità allegati al ricorso risulterebbe che il padre sia nato nel 1952, mentre la madre sia nata nel 1962. A ciò si aggiunge che durante l'audizione l'interessata non avrebbe menzionato di avere una buona rete di amicizie, menzionando solo una sua amica, dove ha potuto nascondersi per un breve periodo. 11. 11.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 11.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate - in maniera volontaria - nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla DTAF 2018 VI/4. Secondo questa giurisprudenza il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Per quanto riguarda invece la questione di sapere se tale obbligazione potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, rientri nel novero della nozione di legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione, quandanche realizzata, non sia ad essa sola sufficiente per fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con le norme in esame. 11.4 In capo all'insorgente non può quindi essere riconosciuto un rischio personale, concreto e serio di esposizione ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). 11.5 V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un eventuale rischio di arruolamento della ricorrente nel servizio nazionale. 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 12.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 12.4 Neppure la situazione personale dell'interessata risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Ella invero è giovane e dispone di una formazione scolastica e vanta anche una breve esperienza professionale nella logistica in quanto si è occupata di registrare le uscite di cassette di banane in un luogo dove vendevano banane all'ingrosso (cfr. atto della SEM n. 21/15, D47, pag. 6). Altresì in patria può vantare una buona rete famigliare, in particolare dei propri genitori, con i quali è in contatto (cfr. atto della SEM n. 21/15, D38-39, pag. 5) e che hanno provveduto al suo mantenimento fino all'espatrio nonché si stanno occupando attualmente del figlio dell'interessata, rimasto in Eritrea (cfr. atto della SEM n. 21/15, D31-34, pag. 5). Gli stessi potranno sostenerla in caso di bisogno, per sopperire alle sue necessità essenziali. Dalla documentazione medica agli atti (cfr. atti della SEM n. 12/3, 16/2, 19/3 e 27/2) non si evince inoltre la necessità per la stessa di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute si degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la sua vita o il suo stato di salute e che giustificherebbe la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, la ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, di essere esposta ad una minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta dipoi influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Dal canto suo, l'obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). A ciò si aggiunge come la sentenza citata dalla rappresentante legale nel gravame (cfr. supra consid. 10) nulla muta a tale giudizio, ritenuto inoltre che si tratta di una costellazione diversa rispetto alla presente fattispecie. Il rientro dell'interessata in Eritrea è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile. 13. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso, per quanto ricevibile, va respinto.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 13 novembre 2023.

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 13 novembre 2023.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: