Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4 Altresì, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ex art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 5.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame, il quale ritiene che l'autorità di prime cure abbia accertato in modo inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed abbia pertanto violato il principio inquisitorio (cfr. sentenze del Tribunale F-3922/2020 del 13 agosto 2020 consid. 2, D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). In sostanza, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore, di non aver accertato a sufficienza il suo stato di salute, le cui patologie sarebbero tutt'ora in corso di definizione, ed inoltre difetterebbe di un rapporto medico esaustivo e dettagliato; accertamenti che sarebbero invece da effettuare per potersi pronunciare correttamente sul suo eventuale trasferimento in Repubblica Ceca. Inoltre l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente approfondito le condizioni di accoglienza del sistema d'asilo nel suddetto Paese, in particolare circa il concreto accesso all'assistenza sanitaria, esame che però sarebbe necessario al fine di stabilire il rischio che un suo trasferimento in Repubblica Ceca violi l'art. 3 CEDU e per pronunciarsi effettivamente sull'applicazione dell'art. 17 RD III nel suo caso specifico.
E. 5.2.1 In relazione all'istruzione della situazione di salute del ricorrente, il Tribunale osserva che all'incarto della SEM, già al momento della decisione avversata, vi era della documentazione medica che lo concerne (cfr. n. 12/2, 14/2 e 16/2). Dalla stessa si evince una diagnosi di sospetta iperplasia prostatica benigna, per la quale è stata impostata una terapia farmacologica a base di (...) per 2-3 mesi, e se non vi fosse un miglioramento, il medico indica che si potrà valutare una visita urologica (cfr. n. 12/2). Inoltre gli è stata diagnosticata una tossicodipendenza sino ad allora in terapia con metadone, e dopo il controllo ematico, sostituita con (...), nonché (...) (cfr. n. 14/2, 16/2), con un controllo clinico qualora necessario, secondo l'ultima visita medica del 20 ottobre 2022 (cfr. n. 16/2).
E. 5.2.2 Ora, seppure come riportato nel ricorso, l'insorgente abbia riferito nel corso della prima visita medica di avere dei problemi agli arti inferiori riconducendoli a dei problemi circolatori (cfr. n. 12/2), come pure durante il colloquio Dublino di soffrire di epatite C, curata nel (...) in Georgia, nonché che gli farebbe male l'intestino (cfr. n. 18/3); tuttavia per tali asserite problematiche dai referti medici succitati non sono evincibili delle diagnosi o dei trattamenti posti in relazione con i medesimi. Peraltro, per quanto riguarda gli asserti di soffrire di epatite C e di avere male all'intestino, pur avendoli l'insorgente sollevati al momento del colloquio Dublino, non pare che il medesimo li abbia segnalati ai medici che lo hanno visitato. Al contrario poi di quanto asserito dall'insorgente con il gravame, non si ravvisa alcun indizio alla documentazione medica che l'epatite C sia in corso di accertamento, e che sarebbe stata fissata a tale scopo una visita l'8 novembre 2022. Difatti, l'unico consulto medico agli atti in tale data, risulta essere quello inerente la compilazione del "Medical Report" con la ripresa della diagnosi di tossicodipendenza in terapia sostitutiva con (...) e (...) (cfr. n. 31/2). Per quanto concerne poi la sospetta iperplasia prostatica benigna, dagli atti medici si desume come non sia previsto per il momento alcun ulteriore procedere diagnostico, salvo in caso di mancato miglioramento con la terapia impostata, si potrà valutare tra due o tre mesi l'effettuazione di una visita urologica (cfr. n. 12/2). Seppure, come segnalato nel gravame (cfr. p.to 2, pag. 5 del ricorso), l'omissione della SEM di richiedere a (...) - come d'uso - se fossero previste ulteriori visite mediche per il ricorrente sia deplorevole; tuttavia né dagli atti né dalle allegazioni dell'insorgente, come già sopra visto, si può desumere che ciò sia il caso. Alla luce di tali elementi, il Tribunale considera quindi che l'autorità inferiore abbia sufficientemente e correttamente accertato lo stato di salute del ricorrente, essendovi delle diagnosi poste e dei trattamenti farmacologici ben determinati, in ottica di un suo trasferimento verso uno Stato membro Dublino. Pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato valetudinario dell'interessato, è tuttavia indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. infra consid. 7.4.4). Allo stesso modo, non vi erano elementi - né il ricorrente ne apporta di concreti e determinati nel suo ricorso - per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento (cfr. infra consid. 7.4.4). Non apparteneva difatti alla SEM, come neppure nell'ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, in tali circostanze, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato il ricorrente. Avendo tuttavia in specie lo stesso beneficiato dei controlli medici proposti, e viste le diagnosi chiare ed i trattamenti impostati dai medici, al contrario di quanto postulato dal ricorrente nel gravame, ulteriori accertamenti medici - in particolare lo stabilimento di un rapporto medico di dettaglio (cosiddetto F4) - non risultavano pertanto necessari.
E. 5.2.3 Circa poi le condizioni d'accoglienza presenti in Repubblica Ceca, il ricorrente non ha sollevato alcun elemento concreto da questo profilo nel corso della procedura di prima istanza che si opporrebbe al suo trasferimento, neppure durante il colloquio Dublino, ove vi era presente anche la sua rappresentante legale. Invero, salvo dichiarare in modo generico di non aver ricevuto delle cure mediche, al quesito posto da quest'ultima (cfr. n. 18/3), egli non ha fatto valere alcun motivo in tal senso che si opporrebbe ad un suo ritorno nel suddetto Paese. L'autorità inferiore poteva quindi legittimamente partire dalla presunzione - così come esposta in modo limpido nella decisione avversata - che nella Repubblica Ceca non sussistano delle carenze sistemiche nel suo sistema di accoglienza e di asilo, nonché che l'insorgente possa essere curato anche in tale Paese per le patologie di cui è affetto. Per il resto, confondendosi in realtà tali argomentazioni dell'insorgente con il merito, verranno trattate in modo più approfondito dappresso.
E. 5.2.4 Ne discende che l'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Le censure formali sono quindi in tal senso integralmente respinte.
E. 6.1 Venendo ora al merito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti al RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 6.3 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 6.4 Tornando al caso in disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno permesso di constatare, dopo un confronto con la banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che il ricorrente aveva depositato una prima domanda d'asilo in data (...) in Repubblica Ceca (cfr. n. 7/2 e 8/1). Durante il suo colloquio Dublino, egli ha peraltro sostenuto come sia in D._______ sia in C._______ avrebbe ricevuto delle risposte negative alle sue domande d'asilo, nel senso che nel primo Paese lo avrebbero voluto far ritornare in Repubblica Ceca, mentre che dalla C._______ il trasferimento sarebbe stato effettivamente eseguito verso quest'ultimo Stato membro (cfr. n. 18/3). Sulla base di tali evenienze, la SEM ha quindi chiesto il (...) ottobre 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una ripresa in carico dell'insorgente alla Repubblica Ceca fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 19/5 e 20/1). Le autorità di quest'ultimo Paese, hanno espressamente accettato la ripresa in carico dell'interessato, in data (...) ottobre 2022, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 24/1). Di conseguenza, la competenza della Repubblica Ceca è di principio data, conclusione che non viene del resto neppure messa in discussione dal ricorrente nel gravame.
E. 7 Il ricorrente contesta tuttavia la decisione della SEM, invocando la violazione del diritto federale, in particolare lo stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. p.to 3, pag. 6 segg. del ricorso), segnatamente in rapporto al suo stato di salute ed alle condizioni di accoglienza - in particolare dal profilo sanitario - che lo attenderebbero in Repubblica Ceca. Egli ritiene inoltre che viste le difficoltà di accesso al sistema sanitario ceco e le carenze presenti nel sistema di accoglienza del predetto Paese, nonché le sue "complesse condizioni di salute [...] ad oggi critiche ed ancora in fase di accertamento", un rinvio in Repubblica Ceca, contravverrebbe all'art. 3 CEDU. La sua situazione di vulnerabilità, e le difficili condizioni di accoglienza nel suddetto Stato membro, avrebbero difatti dovuto indurre la SEM a rinunciare al suo trasferimento, adottando la clausola di sovranità ex art. 17 RD III in relazione all'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che l'autorità inferiore avrebbe invece violato, commettendo un errore di apprezzamento.
E. 7.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 7.2 Non v'è tuttavia alcuna seria ragione di ritenere che in Repubblica Ceca, sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, rispettivamente dell'art. 3 CEDU. Infatti, al di là di generiche censure ricorsuali con la citazione di alcuni estratti di rapporti di organizzazioni non governative sulle condizioni generali di accoglienza dei richiedenti l'asilo nel summenzionato Stato, come pure con la semplice asserzione relativa alla mancata assistenza medica in Repubblica Ceca; il ricorrente non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri che egli è stato o sarebbe privato durevolmente di ogni accesso alle condizioni minime d'accoglienza che risultano presenti nel suddetto Paese. A tal proposito, si rammenta che tale Stato è parte alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, a tale titolo, ne applica le disposizioni, ciò che è stato confermato anche da una sentenza recente dello scrivente Tribunale (cfr. sentenza D-3729/2022 del 1° settembre 2022 con ulteriori rif. cit.), quindi successiva anche alla crisi legata al conflitto scoppiato in Ucraina. Egli non ha del resto provato in alcun modo di aver subito o di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale la Repubblica Ceca è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese. Egli nemmeno ha apportato alcun indizio circostanziato e concreto, che faccia ritenere che le autorità ceche non rispetterebbero il suo diritto alla trattazione della sua domanda d'asilo e d'allontanamento secondo una procedura giusta ed equa e non gli offrirebbero una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, violando così la direttiva accoglienza, rispettivamente la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo di sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie giudiziarie, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ciò che il ricorrente non ha tra l'altro mai allegato di aver fatto in passato nel predetto Paese, anche per richiedere eventuali cure mediche.
E. 7.3 A tali condizioni, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 seconda frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.4.1 Resta ancora da stabilire se, come sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità.
E. 7.4.2 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. La SEM, nell'applicazione della predetta norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.4.3 Per quanto concerne le condizioni materiali di accoglienza in Repubblica Ceca, si rimanda a quanto già sopra considerato, come pure alla decisione impugnata, che appare essere sul punto sufficientemente chiara, completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 3 della decisione impugnata), non essendo il ricorrente - con le sue allegazioni per lo più generiche e poco sostanziate - riuscito nell'intento di far giungere il Tribunale a diversa conclusione di quella esposta nel provvedimento avversato. Il ricorrente non ha del resto apportato neppure alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Tra l'altro, il fatto che la Repubblica Ceca abbia espressamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente, e così facendo ha quindi pure data la disponibilità al trasferimento del medesimo sul suo territorio, la situazione di cessazione dei trasferimenti Dublino annunciata nel maggio 2022, così come affermato nel ricorso (cfr. pag. 8), appare essere una circostanza del tutto superata dagli eventi.
E. 7.4.4.1 In relazione poi al suo stato di salute, occorre innanzitutto rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).
E. 7.4.4.2 Nella fattispecie, dagli atti all'inserto e dallo stato valetudinario dell'insorgente già sopra descritto (cfr. supra consid. 5.2), senza volerne in alcun modo sminuire la portata, si evince che le sue condizioni di salute, appaiono attualmente comparabili a quelle riportate nella decisione impugnata e pertanto non appaiono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata. Il Tribunale rileva inoltre che, contrariamente a quanto sollevato dall'insorgente nel suo ricorso, il suo stato di salute risulta essere al momento stabile e non sono previste attualmente delle visite mediche per accertare altre patologie rispetto a quelle già diagnosticate (cfr. anche supra consid. 5.2). A tali condizioni, il Tribunale non vede alcuna ragione che impedirebbe all'interessato di continuare il suo seguito medico in Repubblica Ceca, paese che, a differenza di quanto argomentato nel gravame, dispone di strutture mediche di buona qualità (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale F-4267/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 6.4.3 con ulteriore rif. cit.). Peraltro, a tal proposito, si osserva come in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, anche la Repubblica Ceca deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità ceche, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti. Sarà inoltre compito delle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione, di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa a carico adeguata dell'interessato al suo ritorno in Repubblica Ceca, informando in maniera precisa e completa le autorità ceche dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 RD III).
E. 7.4.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Il ricorrente non ha difatti fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE o all'art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Repubblica Ceca. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Repubblica Ceca rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.
E. 9 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Repubblica Ceca conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare che quella tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risultano essere senza oggetto.
E. 11 Per lo stesso motivo succitato al consid. 10, anche la richiesta volta all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 12 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5095/2022 Sentenza del 14 novembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Georgia, rappresentato dalla signora Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 31 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2022. Le indagini effettuate il (...) ottobre 2022 dalla SEM, hanno permesso di appurare che, secondo la banca dati europea "Eurodac", il richiedente aveva presentato delle pregresse domande d'asilo nella Repubblica Ceca il (...), in C._______ il (...), in D._______ il (...) rispettivamente il (...) ed infine in E._______ il (...). A.b Il (...) ottobre 2022, si è tenuto con l'interessato un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante il medesimo, egli ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito, in relazione all'eventuale competenza della Repubblica Ceca per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché circa il suo stato di salute. A.c Sempre nella medesima data succitata, le competenti autorità svizzere, hanno inviato alle loro omologhe ceche, una domanda di ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Queste ultime hanno risposto positivamente il (...) ottobre 2022, tuttavia fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III. B. Con decisione del 31 ottobre 2022, notificata il 2 novembre 2022 (cfr. n. [{...}]-27/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ha pronunciato il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Repubblica Ceca, nonché ha ordinato l'esecuzione della predetta misura. Ha altresì osservato, come un eventuale ricorso contro la decisione non ha affetto sospensivo. C. L'interessato, con ricorso dell'8 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione della SEM, concludendo preliminarmente alla sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha postulato in via principale l'annullamento della decisione impugnata e l'esame della domanda d'asilo in Svizzera, nell'ambito di una procedura nazionale. In via subordinata, ha invece chiesto la restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio. Il ricorrente ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4. Altresì, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ex art. 111a cpv. 1 LAsi. 5. 5.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame, il quale ritiene che l'autorità di prime cure abbia accertato in modo inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed abbia pertanto violato il principio inquisitorio (cfr. sentenze del Tribunale F-3922/2020 del 13 agosto 2020 consid. 2, D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). In sostanza, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore, di non aver accertato a sufficienza il suo stato di salute, le cui patologie sarebbero tutt'ora in corso di definizione, ed inoltre difetterebbe di un rapporto medico esaustivo e dettagliato; accertamenti che sarebbero invece da effettuare per potersi pronunciare correttamente sul suo eventuale trasferimento in Repubblica Ceca. Inoltre l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente approfondito le condizioni di accoglienza del sistema d'asilo nel suddetto Paese, in particolare circa il concreto accesso all'assistenza sanitaria, esame che però sarebbe necessario al fine di stabilire il rischio che un suo trasferimento in Repubblica Ceca violi l'art. 3 CEDU e per pronunciarsi effettivamente sull'applicazione dell'art. 17 RD III nel suo caso specifico. 5.2 5.2.1 In relazione all'istruzione della situazione di salute del ricorrente, il Tribunale osserva che all'incarto della SEM, già al momento della decisione avversata, vi era della documentazione medica che lo concerne (cfr. n. 12/2, 14/2 e 16/2). Dalla stessa si evince una diagnosi di sospetta iperplasia prostatica benigna, per la quale è stata impostata una terapia farmacologica a base di (...) per 2-3 mesi, e se non vi fosse un miglioramento, il medico indica che si potrà valutare una visita urologica (cfr. n. 12/2). Inoltre gli è stata diagnosticata una tossicodipendenza sino ad allora in terapia con metadone, e dopo il controllo ematico, sostituita con (...), nonché (...) (cfr. n. 14/2, 16/2), con un controllo clinico qualora necessario, secondo l'ultima visita medica del 20 ottobre 2022 (cfr. n. 16/2). 5.2.2 Ora, seppure come riportato nel ricorso, l'insorgente abbia riferito nel corso della prima visita medica di avere dei problemi agli arti inferiori riconducendoli a dei problemi circolatori (cfr. n. 12/2), come pure durante il colloquio Dublino di soffrire di epatite C, curata nel (...) in Georgia, nonché che gli farebbe male l'intestino (cfr. n. 18/3); tuttavia per tali asserite problematiche dai referti medici succitati non sono evincibili delle diagnosi o dei trattamenti posti in relazione con i medesimi. Peraltro, per quanto riguarda gli asserti di soffrire di epatite C e di avere male all'intestino, pur avendoli l'insorgente sollevati al momento del colloquio Dublino, non pare che il medesimo li abbia segnalati ai medici che lo hanno visitato. Al contrario poi di quanto asserito dall'insorgente con il gravame, non si ravvisa alcun indizio alla documentazione medica che l'epatite C sia in corso di accertamento, e che sarebbe stata fissata a tale scopo una visita l'8 novembre 2022. Difatti, l'unico consulto medico agli atti in tale data, risulta essere quello inerente la compilazione del "Medical Report" con la ripresa della diagnosi di tossicodipendenza in terapia sostitutiva con (...) e (...) (cfr. n. 31/2). Per quanto concerne poi la sospetta iperplasia prostatica benigna, dagli atti medici si desume come non sia previsto per il momento alcun ulteriore procedere diagnostico, salvo in caso di mancato miglioramento con la terapia impostata, si potrà valutare tra due o tre mesi l'effettuazione di una visita urologica (cfr. n. 12/2). Seppure, come segnalato nel gravame (cfr. p.to 2, pag. 5 del ricorso), l'omissione della SEM di richiedere a (...) - come d'uso - se fossero previste ulteriori visite mediche per il ricorrente sia deplorevole; tuttavia né dagli atti né dalle allegazioni dell'insorgente, come già sopra visto, si può desumere che ciò sia il caso. Alla luce di tali elementi, il Tribunale considera quindi che l'autorità inferiore abbia sufficientemente e correttamente accertato lo stato di salute del ricorrente, essendovi delle diagnosi poste e dei trattamenti farmacologici ben determinati, in ottica di un suo trasferimento verso uno Stato membro Dublino. Pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato valetudinario dell'interessato, è tuttavia indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. infra consid. 7.4.4). Allo stesso modo, non vi erano elementi - né il ricorrente ne apporta di concreti e determinati nel suo ricorso - per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento (cfr. infra consid. 7.4.4). Non apparteneva difatti alla SEM, come neppure nell'ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, in tali circostanze, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato il ricorrente. Avendo tuttavia in specie lo stesso beneficiato dei controlli medici proposti, e viste le diagnosi chiare ed i trattamenti impostati dai medici, al contrario di quanto postulato dal ricorrente nel gravame, ulteriori accertamenti medici - in particolare lo stabilimento di un rapporto medico di dettaglio (cosiddetto F4) - non risultavano pertanto necessari. 5.2.3 Circa poi le condizioni d'accoglienza presenti in Repubblica Ceca, il ricorrente non ha sollevato alcun elemento concreto da questo profilo nel corso della procedura di prima istanza che si opporrebbe al suo trasferimento, neppure durante il colloquio Dublino, ove vi era presente anche la sua rappresentante legale. Invero, salvo dichiarare in modo generico di non aver ricevuto delle cure mediche, al quesito posto da quest'ultima (cfr. n. 18/3), egli non ha fatto valere alcun motivo in tal senso che si opporrebbe ad un suo ritorno nel suddetto Paese. L'autorità inferiore poteva quindi legittimamente partire dalla presunzione - così come esposta in modo limpido nella decisione avversata - che nella Repubblica Ceca non sussistano delle carenze sistemiche nel suo sistema di accoglienza e di asilo, nonché che l'insorgente possa essere curato anche in tale Paese per le patologie di cui è affetto. Per il resto, confondendosi in realtà tali argomentazioni dell'insorgente con il merito, verranno trattate in modo più approfondito dappresso. 5.2.4 Ne discende che l'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Le censure formali sono quindi in tal senso integralmente respinte. 6. 6.1 Venendo ora al merito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti al RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 6.3 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 6.4 Tornando al caso in disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno permesso di constatare, dopo un confronto con la banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che il ricorrente aveva depositato una prima domanda d'asilo in data (...) in Repubblica Ceca (cfr. n. 7/2 e 8/1). Durante il suo colloquio Dublino, egli ha peraltro sostenuto come sia in D._______ sia in C._______ avrebbe ricevuto delle risposte negative alle sue domande d'asilo, nel senso che nel primo Paese lo avrebbero voluto far ritornare in Repubblica Ceca, mentre che dalla C._______ il trasferimento sarebbe stato effettivamente eseguito verso quest'ultimo Stato membro (cfr. n. 18/3). Sulla base di tali evenienze, la SEM ha quindi chiesto il (...) ottobre 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una ripresa in carico dell'insorgente alla Repubblica Ceca fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 19/5 e 20/1). Le autorità di quest'ultimo Paese, hanno espressamente accettato la ripresa in carico dell'interessato, in data (...) ottobre 2022, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 24/1). Di conseguenza, la competenza della Repubblica Ceca è di principio data, conclusione che non viene del resto neppure messa in discussione dal ricorrente nel gravame.
7. Il ricorrente contesta tuttavia la decisione della SEM, invocando la violazione del diritto federale, in particolare lo stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. p.to 3, pag. 6 segg. del ricorso), segnatamente in rapporto al suo stato di salute ed alle condizioni di accoglienza - in particolare dal profilo sanitario - che lo attenderebbero in Repubblica Ceca. Egli ritiene inoltre che viste le difficoltà di accesso al sistema sanitario ceco e le carenze presenti nel sistema di accoglienza del predetto Paese, nonché le sue "complesse condizioni di salute [...] ad oggi critiche ed ancora in fase di accertamento", un rinvio in Repubblica Ceca, contravverrebbe all'art. 3 CEDU. La sua situazione di vulnerabilità, e le difficili condizioni di accoglienza nel suddetto Stato membro, avrebbero difatti dovuto indurre la SEM a rinunciare al suo trasferimento, adottando la clausola di sovranità ex art. 17 RD III in relazione all'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che l'autorità inferiore avrebbe invece violato, commettendo un errore di apprezzamento. 7.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.2 Non v'è tuttavia alcuna seria ragione di ritenere che in Repubblica Ceca, sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, rispettivamente dell'art. 3 CEDU. Infatti, al di là di generiche censure ricorsuali con la citazione di alcuni estratti di rapporti di organizzazioni non governative sulle condizioni generali di accoglienza dei richiedenti l'asilo nel summenzionato Stato, come pure con la semplice asserzione relativa alla mancata assistenza medica in Repubblica Ceca; il ricorrente non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri che egli è stato o sarebbe privato durevolmente di ogni accesso alle condizioni minime d'accoglienza che risultano presenti nel suddetto Paese. A tal proposito, si rammenta che tale Stato è parte alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, a tale titolo, ne applica le disposizioni, ciò che è stato confermato anche da una sentenza recente dello scrivente Tribunale (cfr. sentenza D-3729/2022 del 1° settembre 2022 con ulteriori rif. cit.), quindi successiva anche alla crisi legata al conflitto scoppiato in Ucraina. Egli non ha del resto provato in alcun modo di aver subito o di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale la Repubblica Ceca è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese. Egli nemmeno ha apportato alcun indizio circostanziato e concreto, che faccia ritenere che le autorità ceche non rispetterebbero il suo diritto alla trattazione della sua domanda d'asilo e d'allontanamento secondo una procedura giusta ed equa e non gli offrirebbero una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, violando così la direttiva accoglienza, rispettivamente la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo di sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie giudiziarie, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ciò che il ricorrente non ha tra l'altro mai allegato di aver fatto in passato nel predetto Paese, anche per richiedere eventuali cure mediche. 7.3 A tali condizioni, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 seconda frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7.4 7.4.1 Resta ancora da stabilire se, come sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità. 7.4.2 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. La SEM, nell'applicazione della predetta norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.4.3 Per quanto concerne le condizioni materiali di accoglienza in Repubblica Ceca, si rimanda a quanto già sopra considerato, come pure alla decisione impugnata, che appare essere sul punto sufficientemente chiara, completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 3 della decisione impugnata), non essendo il ricorrente - con le sue allegazioni per lo più generiche e poco sostanziate - riuscito nell'intento di far giungere il Tribunale a diversa conclusione di quella esposta nel provvedimento avversato. Il ricorrente non ha del resto apportato neppure alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Tra l'altro, il fatto che la Repubblica Ceca abbia espressamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente, e così facendo ha quindi pure data la disponibilità al trasferimento del medesimo sul suo territorio, la situazione di cessazione dei trasferimenti Dublino annunciata nel maggio 2022, così come affermato nel ricorso (cfr. pag. 8), appare essere una circostanza del tutto superata dagli eventi. 7.4.4 7.4.4.1 In relazione poi al suo stato di salute, occorre innanzitutto rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 7.4.4.2 Nella fattispecie, dagli atti all'inserto e dallo stato valetudinario dell'insorgente già sopra descritto (cfr. supra consid. 5.2), senza volerne in alcun modo sminuire la portata, si evince che le sue condizioni di salute, appaiono attualmente comparabili a quelle riportate nella decisione impugnata e pertanto non appaiono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata. Il Tribunale rileva inoltre che, contrariamente a quanto sollevato dall'insorgente nel suo ricorso, il suo stato di salute risulta essere al momento stabile e non sono previste attualmente delle visite mediche per accertare altre patologie rispetto a quelle già diagnosticate (cfr. anche supra consid. 5.2). A tali condizioni, il Tribunale non vede alcuna ragione che impedirebbe all'interessato di continuare il suo seguito medico in Repubblica Ceca, paese che, a differenza di quanto argomentato nel gravame, dispone di strutture mediche di buona qualità (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale F-4267/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 6.4.3 con ulteriore rif. cit.). Peraltro, a tal proposito, si osserva come in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, anche la Repubblica Ceca deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità ceche, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti. Sarà inoltre compito delle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione, di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa a carico adeguata dell'interessato al suo ritorno in Repubblica Ceca, informando in maniera precisa e completa le autorità ceche dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 RD III). 7.4.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Il ricorrente non ha difatti fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE o all'art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Repubblica Ceca. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Repubblica Ceca rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.
9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Repubblica Ceca conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, confermata.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare che quella tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risultano essere senza oggetto.
11. Per lo stesso motivo succitato al consid. 10, anche la richiesta volta all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
12. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: