Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Antonella Guarna Data di spedizione:
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5094/2009/ {T 0/2} Sentenza del 18 agosto 2009 Composizione Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Blaise Pagan; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 agosto 2009 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 e del 20 luglio 2009, la decisione dell'UFM del 5 agosto 2009, notificata all'interessato il giorno successivo (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda, e di essere nato a B._______, dove ha vissuto, con la sorella e lo zio paterno, fino al giorno del suo espatrio, che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...) 2008, a causa del difficile rapporto con la moglie dello zio paterno, il quale si sarebbe occupato dell'interessato e di sua sorella dopo la morte dei suoi genitori, e in generale per migliorare le proprie condizioni di vita, che l'interessato avrebbe raggiunto in autobus la Turchia munito di un passaporto che gli era stato procurato; che, dopo due giorni, da C._______ (Turchia) egli avrebbe attraversato il confine a piedi e illegalmente e sarebbe arrivato in Grecia in una località sconosciuta, dove sarebbe stato arrestato e detenuto per 95 giorni; che dopo essere stato rilasciato, sarebbe andato ad D._______ (Grecia), da dove, dopo un mese (a fine [...]) - grazie alla conoscenza di un passatore - sarebbe partito con un Tir, che si sarebbe imbarcato su una nave; che, una volta sbarcato, grazie all'aiuto di due curdi che gli avrebbero offerto il biglietto del treno avrebbe raggiunto in treno la Francia e poi avrebbe preso un altro treno per arrivare in Svizzera, senza subire controlli e senza documenti, che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità, in occasione della prima audizione del 18 febbraio 2009, che, circa un mese prima dell'audizione federale diretta del 20 luglio 2009, il ricorrente ha esibito la fotocopia di due documenti presentati come la sua carta d'identità, rispettivamente il suo certificato di nazionalità, i quali gli sarebbero stati inviati dai suoi familiari in Patria, che, nella decisione del 5 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la sola fotocopia di documenti esibiti dal richiedente non costituisce un valido documento d'identità o di viaggio; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, sostenendo di aver fatto tutto quanto in suo potere per collaborare con l'UFM; che, infatti, egli si sarebbe fatto spedire dai suoi familiari la copia della sua carta d'identità e del suo certificato di nazionalità, ritenendoli sufficienti, mentre che soltanto in occasione della seconda audizione, gli sarebbe stato spiegato che occorrevano gli originali di tali documenti; che egli si sarebbe attivato subito, comprovando la sua buona fede e collaborazione, ma non avrebbe avuto il tempo per far arrivare i documenti in originale prima della decisione dell'UFM, di modo che li ha presentati in questa sede; che egli ha segnalato che gli sarebbe stato sufficiente un breve termine in più per presentarli; che, inoltre, il ricorrente ha addotto che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti all'accertamento dello statuto di rifugiato o all'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, segnatamente, come già spiegato in audizione, egli sarebbe espatriato a causa della sua difficile situazione familiare e della precaria situazione della sua zona d'origine; che, di conseguenza, il suo allontanamento sarebbe inesigibile, ritenuto che - in caso di rientro in Patria - la sua vita ed il suo futuro sarebbero esposti a gravi rischi, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge, che, infatti, la fotocopia del documento presentato come la sua carta d'identità e quella del suo certificato di nazionalità non costituiscono manifestamente un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1), che, d'altronde, il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione con l'inoltro del ricorso in data 12 agosto 2009 - ben oltre le 48 ore previste dalla legge - di due documenti presentati come l'originale della sua carta d'identità, rispettivamente del certificato di nazionalità, che, segnatamente, non soccorre l'insorgente né l'allegazione ricorsuale secondo cui i suoi familiari gli avrebbero detto che una copia dei documenti sarebbe stata sufficiente, né quella secondo cui non gli sarebbe stato spiegato che occorrevano gli originali dei documenti (cfr. ricorso pag. 2), allorquando alla domanda se è stato informato che soltanto gli originali dei documenti erano necessari, egli ha risposto "Si è vero.[...]" (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 D8 pag. 3), che, per di più, non convince l'asserzione secondo cui i documenti in originale sarebbero pervenuti all'insorgente dai suoi familiari in Patria, considerato che, oltre alle sconosciute circostanze in cui tali documenti sarebbero pervenuti - essi sono stati esibiti dal ricorrente solo una volta ottenuta la decisione negativa dell'UFM, nonché ritenuto che non è plausibile che il ricorrente non ha portato con sè la carta d'identità per paura di perderla durante il suo viaggio d'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 5), che, inoltre, il ricorrente non ha saputo indicare la località greca che dalla Turchia avrebbe raggiunto a piedi e illegalmente (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 7 e del 20 luglio 2009 D97 pag. 10); che egli non è stato nemmeno in grado di rivelare in quale Paese sarebbe sbarcato con la nave sul quale era il TIR con cui avrebbe lasciato la Grecia (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 7), rispettivamente in quale Paese sarebbe arrivato con il TIR (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 D106 pag. 11), che il ricorrente ha dichiarato di aver proseguito il suo viaggio in treno - transitando per la Francia - fino ad arrivare in Svizzera, senza sapere da dove ha preso il treno o dove quest'ultimo è arrivato o quale valico abbia attraversato, senza subire controlli e senza aver presentanto ad oggi alcun biglietto, nonostante egli abbia affermato che due persone - due curdi sconosciuti - avrebbero accettato di aiutarlo comprandogli un biglietto del treno, uno per la Francia e uno dalla Francia per la Svizzera (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pagg. 7 e 8 e del 20 luglio 2009 D118-123 pag. 12), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, di conseguenza, se l'insorgente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v. fra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente circa il possesso e la presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente abbia dissimulato i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa e sostanzialmente per guadagnare del tempo, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna tempestiva dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Iraq a causa della sua situazione familiare, ritenuta l'assenza dei genitori e il difficile rapporto con la moglie dello zio che si occupava di lui e della sorella (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 6-7 e del 20 luglio 2009 D21 e segg. pag. 4) e in generale a causa della situazione precaria della sua regione d'origine (cfr. ricorso pagg. 2-3), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, i motivi sopraevocati addotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo - riconducibili a delle ragioni d'ordine sociale ed economico - sono come manifestamente riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che d'altronde, come anche rettamente evidenziato dall'UFM, il ricorrente non ha fatto valere alcuna sorta di persecuzione concreta da parte di terzi - in questo caso dalla zia - o da parte di autorità statali, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in particolare, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui B._______, dove il ricorrente è nato ed ha vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pagg. 1-2) - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6). che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, nella fattispecie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di origine curda e di essere nato a B._______ e di avervi vissuto dalla nascita sino al suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pagg. 1-2); che inoltre, egli è giovane, celibe ed ha una formazione scolastica di base, nonché un'esperienza professionale quale commerciante e quale fornaio (cfr. ibidem pag. 3); che per di più, in Patria risiedono tanti suoi parenti e familiari (cfr. ibidem pag. 4), che, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Antonella Guarna Data di spedizione: