Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5064/2024 Sentenza del 20 agosto 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A.________, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 agosto 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2024, l'estratto del sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) del 31 maggio 2024, da cui si evince che i Paesi Bassi hanno rilasciato al richiedente un visto valido di tipo C, per gli Stati Schengen, il (...), valido dal (...) al (...), il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) giugno 2024, nonché la sua carta d'identità originale a supporto dei suoi asserti, la richiesta del 10 giugno 2024 di presa in carico dell'interessato presentata dalla SEM alle preposte autorità olandesi ai sensi dell'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), la risposta positiva da parte dei Paesi Bassi in data 5 agosto 2024 alla suddetta richiesta di presa in carico, la decisione della SEM del 7 agosto 2024, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-26/1), di non entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso i Paesi Bassi, il ricorso datato 14 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il succitato provvedimento, dove egli conclude, a titolo processuale, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché all'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; e nel merito, all'annullamento della decisione avversata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che durante il colloquio Dublino, il ricorrente ha segnatamente dichiarato di essere entrato in Europa dall'Olanda, con un visto rilasciatogli da quest'ultimo Paese, ed organizzatogli da un consulente per i visti; che dopo circa (...) di soggiorno in Olanda, alloggiando presso un amico, si sarebbe spostato con un amico in Svizzera; che egli si opporrebbe ad un ritorno nei Paesi Bassi in quanto la sua vita lì sarebbe in pericolo; che invero le persone con le quali avrebbe litigato e dalle quali avrebbe subito degli attacchi in Turchia, saprebbero che egli si trovava in Olanda; che questionato in merito, egli ha infine asserito di stare bene di salute (cfr. n. 16/2), che nella decisione avversata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza dei Paesi Bassi nella trattazione della procedura d'asilo dell'insorgente e che le sue dichiarazioni non sarebbero atte a confutare la stessa, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che in particolare non vi sarebbero indizi per ammettere una violazione del principio di non-respingimento da parte delle autorità olandesi, o ancora che egli non verrà preso in carico ed avrà accesso ad una procedura d'asilo equa e rispettosa delle normative applicabili in materia; che non vi sarebbero poi ragioni per applicare l'art. 16 par. 1 RD III; che infine non sussisterebbero neppure nel suo caso motivi d'ordine personale o umanitari, anche ed in particolare dal profilo del suo stato di salute, per l'applicazione delle clausole discrezionali, che nel suo ricorso, l'insorgente contesta la competenza dei Paesi Bassi alla trattazione della sua domanda d'asilo e chiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III; che invero nei Paesi Bassi la sua incolumità fisica sarebbe in serio pericolo; che inoltre egli avrebbe diversi problemi di salute come si evincerebbe dalla documentazione agli atti ed anche se non gravi, necessiterebbe di una presa in carico continua che in Olanda non gli sarebbe garantita; che inoltre il sistema olandese sarebbe sotto pressione e non vi sarebbero a disposizione sufficienti posti letto; che egli quale uomo celibe, non avrebbe diritto a vitto e ad alloggio nei Paesi Bassi; che pertanto la sua attuale situazione di salute e le carenze sistemiche presenti nel predetto Paese, risulterebbero ostative ad un suo trasferimento nel citato Stato, che innanzitutto, la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 8-15 RD III (principio della gerarchia dei criteri, art. 7 par. 1 RD III), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che altresì, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che lo Stato membro competente in forza del detto Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), che se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (art. 12 par. 4 RD III), che in concreto, un confronto con CS-VIS, ha permesso di appurare che il ricorrente, nel momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera, era titolare di un visto scaduto da meno di sei mesi valido per entrare nello Spazio Schengen rilasciatogli dai Paesi Bassi (cfr. n. 7/2); che tale circostanza, è inoltre stata confermata dall'insorgente, che ha pure aggiunto di essere entrato in Europa dall'Olanda tramite il visto turistico ottenuto (cfr. n. 16/2), che altresì, la richiesta di presa in carico formulata dalla preposta autorità elvetica il 10 giugno 2024 all'indirizzo della sua omologa olandese, e fondata sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 17/8), è stata espressamente accettata da quest'ultima entro il termine disposto all'art. 22 par. 1 RD III, il 5 agosto 2024 (cfr. n. 20/1), che di conseguenza, la competenza dei Paesi Bassi, è di principio data, ciò che del resto il ricorrente non contesta nel gravame, che proseguendo nell'analisi, anche l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che né dagli atti di causa né dalle argomentazioni ricorsuali, si evincono dei fondati motivi per ritenere che nei Paesi Bassi sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000; cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-447/2023 del 31 gennaio 2023, D-190/2023 del 17 gennaio 2023), che sul punto, dal profilo delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo e del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, v'è luogo di constatare che le allegazioni del tutto generiche presentate dall'insorgente soltanto con il ricorso che egli quale uomo celibe non beneficerebbe di vitto ed alloggio in Olanda, visto anche che il sistema d'accoglienza ivi presente sarebbe sottopressione, senza supportarle con alcun indizio oggettivo, serio e concreto, non sono in alcun modo in grado di mettere in dubbio il rispetto da parte dei Paesi Bassi dei suoi obblighi derivanti dalle direttive europee in materia d'asilo e dal diritto internazionale, che in proposito, si evidenzia come l'insorgente, non avendo formalmente depositato una domanda d'asilo nel precitato Paese nel corso della sua permanenza di circa (...), ma avendo invece durante la stessa alloggiato presso un amico (cfr. n. 16/2), incomberà a lui, al suo ritorno nel predetto Stato, depositare una domanda d'asilo presso le autorità competenti e di conformarsi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura) e dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che altresì, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua presa in carico - non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo nei Paesi Bassi in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento, che a tal proposito si osserva ancora come, essendo i Paesi Bassi uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritiene che le autorità olandesi siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che occorre ancora esaminare se, come lo richiede esplicitamente l'insorgente nel suo ricorso, nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che in primo luogo, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza degli asserti proposti dall'insorgente soltanto con il ricorso, egli non ha fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno nei Paesi Bassi, e dopo aver depositato regolare domanda d'asilo, lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in secondo luogo, nulla permette di concludere che la sua domanda d'asilo in Olanda - una volta depositata - non venga trattata in modo corretto, rispettando segnatamente il principio del divieto di respingimento, che in terzo luogo, circa le sue allegazioni di non sentirsi al sicuro nei Paesi Bassi, in quanto delle persone con le quali avrebbe litigato in Turchia saprebbero della sua permanenza in tale Stato, si rimanda a quanto già correttamente motivato dalla SEM nella decisione avversata in proposito (cfr. p.to II, pag. 3), non avendo il ricorrente neppure con il ricorso, apportato degli elementi concreti e circostanziati che possano infirmare la predetta conclusione, che in quarto ed ultimo luogo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto dal ricorrente sostenuto in modo nuovo e generico soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcuna problematica valetudinaria agli atti da impedirne il suo trasferimento nei Paesi Bassi (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che egli ha difatti dichiarato di stare bene di salute (cfr. n. 16/2); che del resto, gli eventuali problemi di salute residuali (asseriti problemi in passato di ulcera gastrica, per i quali anche in Svizzera gli sarebbe stato prescritto un trattamento con Pantozol 20 mg al bisogno, cfr. n. 11/3), non sono classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia testé citata, e per i quali potrà continuare a beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie anche nei Paesi Bassi, una volta che avrà presentato domanda d'asilo nello stesso Paese, Stato che dispone notoriamente di strutture sanitarie sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-5613/2023 del 14 novembre 2023), che anche in tale ambito, se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti vengano violati dalle autorità olandesi, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, i Paesi Bassi sono competenti per la trattazione della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, risulta divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: