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D-491/2011

D-491/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-491/2011 Sentenza del 24 gennaio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 gennaio 2011 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente l'11 novembre 2010 e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non sarebbe entrato nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione dell'11 novembre 2010 e del 18 novembre 2010, la decisione dell'UFM del 5 gennaio 2010, notificata al ricorrente il 7 gennaio 2011 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 14 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 18 gennaio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni espletate dall'UFM, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia (...); che egli ha sostenuto di essere nato e vissuto a B._______ fino al (...), anno in cui si sarebbe trasferito con la famiglia a C._______; che egli ha oltremodo allegato di avere risieduto per 14 anni in detta città, ovvero fino al (...), prima di fare rientro a B._______, dove sarebbe vissuto fino al suo espatrio, che egli ha affermato di essere espatriato a seguito dell'uccisione del padre da parte di un non meglio definito gruppo di terroristi islamici, i quali l'avrebbero erroneamente considerato ebreo, ovvero per il timore di essere ucciso alla stessa stregua del genitore, che l'interessato ha sostenuto di essersi dapprima recato in autovettura ad D._______, rispettivamente a E._______, al confine con l'F._______; che, di seguito e grazie all'aiuto di passatori, egli avrebbe varcato a piedi detto confine, raggiungendo successivamente la G._______ e la città di H._______; che da detta città, sempre con l'aiuto di un passatore, egli sarebbe giunto a I._______ dopo circa sette giorni di viaggio nascosto in un TIR; che da I._______ avrebbe raggiunto L._______ in treno, che il richiedente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti d'identità e di non essere mai stato controllato durante il suo viaggio, che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 5 gennaio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq, in particolare verso la provincia di Suleymania, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente mette in dubbio che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, ritenuto, da un parte, che egli non avrebbe mai posseduto un passaporto e, dall'altra parte, che avrebbe dovuto lasciare frettolosamente il suo Paese, senza la possibilità di recuperare la sua carta d'identità ed il certificato di nazionalità irachena presso il suo domicilio; che, oltremodo, egli contesta che le sue dichiarazioni in merito al viaggio intrapreso dall'Iraq siano inverosimili; che, in particolare, la sua incapacità di indicare da quale Paese avrebbe varcato lo spazio Schengen sarebbe da riportare alle sue scarse conoscenze geografiche; che, ad ogni modo, egli sarebbe stato in grado di riportare i nomi dei Paesi dai quali sarebbe transitato; che, per quanto attiene alla sua carta d'identità, egli ribadisce di avere incaricato lo zio dell'invio della stessa, al fine di dimostrare alle autorità che non la starebbe dissimulando; che, tuttavia, alla luce degli allegati ritardi nella spedizione postale in Iraq, egli chiede che gli sia concesso ulteriore tempo a tale fine, definendosi sicuro di ottenere il documento citato entro breve; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, difatti, egli avrebbe fornito elementi dimostranti la veridicità della sua vicenda ed i motivi per i quali non conoscerebbe bene la città di B._______; che, di conseguenza, egli è dell'avviso che le sue allegazioni, secondo cui avrebbe vissuto in detta città dal (...) fino al (...), dovrebbero essere considerate verosimili, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli artt. 3 e 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun controllo, come egli sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, del resto, egli non ha saputo indicare qualsivoglia dettaglio circa i Paesi da cui sarebbe transitato durante il viaggio in TIR intrapreso da H._______ a I._______ (cfr. verbale 1 pagg. 7-8); che, a tal proposito, l'asserzione secondo cui detta ignoranza sarebbe riconducibile al suo analfabetismo, nonché al fatto che non si sarebbe mai interessato di detti aspetti, non risultano credibili alla luce del grado di precisione con cui, invece, ha raccontato il cammino intrapreso da B._______ fino ad H._______ (cfr. ibidem pag. 7); che, peraltro, egli ha risposto in maniera del tutto stereotipata alle domande dell'auditore in merito alle fermate effettuate durante il viaggio ed i controlli subiti dal guidatore del TIR (cfr. ibidem pag. 8), che, pertanto, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non avrebbe mai posseduto un passaporto (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tale affermazione non rappresenta un motivo scusabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, del resto, ritenuta l'inverosimiglianza del suo intero racconto, neppure l'argomento secondo cui non gli sarebbe stato possibile recuperare la carta d'identità presso il suo domicilio prima di lasciare l'Iraq, in quanto la sua fuga sarebbe avvenuta in fretta e furia (cfr. ibidem pag. 2), non può essere ritenuto credibile, che, peraltro, il ricorrente ha avuto quasi due mesi di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato invitato per la prima volta a versare agli atti eventuali documenti d'identità (cfr. A5), e la decisione dell'UFM, per avviare tentativi concreti al fine di procurarsi documenti di identità; che, in tale contesto, non soccorre l'insorgente lo sforzo intrapreso telefonando allo zio in Patria per farsi inviare un documento, considerato che, a fronte delle circostanze sopradescritte, è da ritenersi verosimile che fosse in possesso dei suoi documenti d'identità all'entrata in Svizzera; che, oltremodo, l'argomento, apportato già in sede di audizione sui motivi (cfr. verbale 2 pagg. 2-3/D5-18) e poi ribadito in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3), secondo cui la mancata presentazione di qualsivoglia documento di identità sarebbe riconducibile alle modalità di spedizione di agenzie postali private irachene, che provvederebbero all'invio di pacchi unicamente in gruppi di 20-30 unità, non convince perché contrario alla realtà, ritenuto che in Iraq, segnatamente a B._______, esiste la possibilità di inviare documenti tramite spedizioni espresso facendo capo ad agenzie private; che, del resto, al contrario di quanto prospettato da oltre due mesi, l'insorgente, finora, non ha versato agli atti alcun documento suscettibile di identificarlo, che egli non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate consistente, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a guisa d'esempio, l'autore del gravame ha reso versioni discordanti in merito a diversi aspetti legati all'identificazione del corpo di suo padre; che, difatti, egli ha dapprima allegato che tale compito sarebbe spettato allo zio (cfr. verbale 1 pag. 6), dichiarando solo in seguito di avere anche lui potuto visionare la salma del genitore (cfr. verbale 2 pagg. 4 e 8/D20 e 65); che egli si è altresì contraddetto in merito al giorno di detto evento, indicando di avere visto la salma in seguito alla chiamata ricevuta dallo zio la sera del (...) da parte della polizia (cfr. ibidem pag. 4/D20), rispettivamente già il mattino di detto giorno (cfr. ibidem pag. 8/D65); che l'autore del gravame ha altresì fornito dichiarazioni tardive in merito ad un altro aspetto centrale del suo racconto, ossia il contenuto del messaggio rinvenuto presso la salma del padre; che, difatti, durante l'audizione sui fatti, ha meramente indicato che detto scritto avrebbe contenuto unicamente la rivendicazione dell'assassinio da parte di un gruppo islamico (cfr. verbale 1 pag. 6), mentre che durante l'audizione sui motivi egli ha asserito che il messaggio avrebbe incluso anche delle minacce di morte indirizzate a lui ed alla sua famiglia (cfr. verbale 2 pag. 8/D73); che, del resto, risulta del tutto inattendibile che l'insorgente abbia optato d'acchito per l'espatrio, ritenuto in primis che le autorità di polizia starebbero tuttora indagando sul caso (cfr. verbale 1 pag. 6) e che, secondariamente, egli non ha avuto alcun problema di sorta prima dell'ottobre 2010 (cfr. ibidem pag. 6/D46); che i motivi a monte della sua partenza non risultano credibili, ritenuto altresì che il resto della sua famiglia sarebbe rimasta in Iraq, senza che, finora, le venisse arrecato alcunché (cfr. ibidem pag. 11/D110), che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che interrogato sulla città di B._______, l'autore del gravame, sebbene sia stato in grado di indicare correttamente ad esempio l'esistenza di uno stadio, di ponti, del fiume M._______, di un castello e di vari edifici antichi, vale a dire di elementi caratteristici di facile apprendimento per chiunque, non ha invece saputo rendere risposte convincenti quando interpellato su elementi riguardanti il suo vissuto personale in detto centro, quali la collocazione dell'allegato quartiere di residenza rispetto ad altri quartieri, la posizione del mercato dove avrebbe svolto l'attività di venditore insieme al padre, la posizione geografica dell'ospedale e dell'amministrazione pubblica presso i quali si sarebbe recato personalmente, il cimitero dove sarebbe stata sepolta la salma del genitore ed il prefisso telefonico della regione, ossia dati e nozioni che una persona che vi ha vissuto e lavorato per cinque anni sarebbe ragionevolmente in grado di indicare; che dette lacune lasciano dubitare che egli provenga effettivamente da B._______, che nel gravame l'insorgente non si è espresso in alcun modo sulle conclusioni dell'autorità inferiore circa la sua provenienza, che, visto quanto precede, vi è ragione di concludere che l'autorità inferiore ha rettamente considerato inverosimili anche le dichiarazioni del ricorrente circa la sua provenienza da B._______, che, peraltro, benché la questione del carattere ammissibile, esigibile e possibile dell'esecuzione dell'allontanamento debba essere esaminata d'ufficio, detto principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte 1990, pag. 262); che trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera regione di provenienza in Iraq, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia di asilo determinarla ed accertare eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq, che, pertanto ed alla luce dell'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente, lo stesso non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non vi è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, visto quanto precede, non si giustificano delle misure di istruzione complementari al fine di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8), che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa al questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare, dissimulando la sua vera regione di origine in Iraq, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo Paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/12 e DTAF 2008/5), che, oltremodo, l'insorgente è in buona salute; che, difatti, egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: