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D-4846/2016

D-4846/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-19 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 13 dicembre 2016.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4846/2016 Sentenza del 19 maggio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sudan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 luglio 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 6 marzo 2015, i verbali d'audizione del 20 marzo 2015 (di seguito: verbale 1) e del 16 giugno 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 luglio 2016, notificata all'interessato il 21 luglio 2016 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso datato 10 agosto 2015 (recta: 10 agosto 2016; timbro del plico raccomandato: 10 agosto 2016; data d'entrata: 11 agosto 2016), con cui il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in primo subordine la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione ed in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per una nuova decisione circa la sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente ha altresì presentato, una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 5 dicembre 2016 con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato il ricorrente a versare, entro il 20 dicembre 2016, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo versamento del summenzionato anticipo, avvenuto il 13 dicembre 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino sudanese di etnia bargaoui e religione musulmana, originario di C._______ nella regione di D._______, nel Darfur occidentale (cfr. verbale 1, pag. 1 e pagg. 3-4), che sentito sui motivi d'asilo l'interessato ha affermato di aver lasciato tale luogo in seguito all'arresto del fratello secondo le sue stesse dichiarazioni riconducibile al fatto che lui e quest'ultimo avrebbero rifornito un gruppo di oppositori politici con del gas (cfr. verbale 2, pagg. 5 e segg.), che in seguito egli si sarebbe stabilito in altre regioni del Sudan, segnatamente ad Aliri, nel Kordofan Meridionale e poi a Abou Najaa, nello stato del Gadaref, svolgendovi differenti attività lavorative (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 8 e segg.), che avrebbe poi deciso di lasciare tale ultimo luogo per recarsi in Libia in quando a suo dire vi viveva nascosto non facendo altro che lavorare (cfr. verbale 2, pag. 9), che nella querelata decisione, la SEM ha innanzitutto ritenuto inverosimili parte delle allegazioni del richiedente, che in particolare, le da lui addotte circostanze dell'arresto e della successiva fuga dall'abitazione famigliare nonché le dichiarazioni in merito alle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto presso tale domicilio risulterebbero contraddittorie; che altresì, interpellato sullo svolgimento dell'arresto del fratello egli avrebbe fornito risposte imprecise e poco dettagliate, che infine, l'autorità di prime cure ha ritenuto le allegazioni riguardanti la precaria situazione nel Gadaref irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore invocando il soddisfacimento delle condizioni di cui agli artt. 3 e 7 LAsi, che le sue allegazioni sarebbero verosimili dal momento che egli, pur non avendo svolto attività politiche in senso stretto, sarebbe comunque stato sospettato dalle autorità e pertanto parimenti ricercato; che per quanto attiene alle incongruenze riguardanti la fuga dal suo domicilio, il ricorrente sostiene che quest'ultime andrebbero ricondotte ad un malinteso e meglio, al fatto che egli si sarebbe nascosto nel cortile per poi ripartire il giorno successivo; che inoltre, le discordanze emerse in corso di procedura d'asilo sarebbero da ricondurre a delle difficoltà linguistiche, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata), che il Tribunale rileva anzitutto come l'interessato si sia effettivamente contraddetto in diverse occasioni; che in particolare, l'insorgente ha inizialmente esposto di essere fuggito a causa dell'arresto del fratello, il quale avrebbe militato nelle forze d'opposizione (cfr. verbale 1, pag. 7); che in seguito egli ha tuttavia indicato che tale arresto sarebbe stato da ricondurre al fatto che lui ed il fratello avrebbero contribuito ad approvvigionare con del combustibile i ribelli del Movimento Giustizia e Uguaglianza, per il che risultavano entrambi ricercati dalle autorità (cfr. verbale 2, pagg. 6 e segg.), che inoltre, egli ha inizialmente dichiarato che non gli sarebbe successo nulla di rilevante dal momento della sua fuga dal Darfur, avvenuta nel 2010, al definitivo espatrio, facente data al 2014, salvo poi sostenere di essere stato oggetto di ricerche a più riprese presso il proprio domicilio (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 8), che inoltre, non giova al ricorrente sostenere che le incongruenze emerse vadano imputate a delle difficoltà di comprensione, giacché egli stesso ha confermato a precisa domanda ed in entrambe le audizioni di ben comprendere l'interprete (cfr. verbale 1, pag. 2 e pag. 8; verbale 2, pag. 1) ed ha apposto la propria firma previa ritraduzione dei verbali nella propria lingua, avendo inoltre avuto l'occasione di chiedere la correzione di quanto non corrispondente, che oltracciò, indipendentemente dall'apprezzamento degli ulteriori elementi di inverosimiglianza rilevati dall'autorità di prime cure, gli eventi addotti, quandanche verosimili, non soddisfano d'acchito nemmeno i criteri di rilevanza stabiliti ex art. 3 LAsi, che in particolare, il nesso causale temporale tra gli avvenimenti recati a sostegno della domanda dell'interessato e l'espatrio è da considerarsi decaduto, essendo gli stessi collocabili ad inizio 2010 (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.) ed avendo il ricorrente atteso sino al febbraio 2014 per espatriare (cfr. verbale 1, pag. 6); che a tal riguardo, non vi sono elementi atti a giustificare una partenza differita (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati), che infine, nel gravame non risulta censurata l'irrilevanza ritenuta dall'autorità di prime cure quo alla precaria situazione lavorativa del ricorrente nel Gadaref, irrilevanza che occorre in questa sede confermare, che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v'è pertanto da confermare la decisione della SEM, per il che, il ricorso, su questo punto, va respinto, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in particolare, l'autorità di prime cure ha rilevato che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente nella regione del Darfur sarebbe attualmente inesigibile ma che ciò nonostante egli disporrebbe di un'alternativa di domicilio interna, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta tale conclusione, sostenendo di non avere alcuna possibilità d'insediamento a Khartoum o altrove in Sudan; che egli proverrebbe dal Darfur e non sarebbe pertanto certo di poter essere riconosciuto quale cittadino sudanese; che inoltre, non vi sarebbero le condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza per un rinvio in uno Stato terzo; che pertanto, non essendosi l'autorità inferiore espressa in merito all'allontanamento in uno Stato terzo, essa avrebbe leso il suo diritto di essere sentito, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nella regione d'origine del ricorrente regna effettivamente una situazione di violenza generalizzata implicante l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tali luoghi (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-7315/2016 del 10 gennaio 2017), che tuttavia, in virtù della libertà di domicilio di cui beneficiano al di fuori del Darfur, i cittadini sudanesi provenienti da tale zona dispongono per prassi costante di un'alternativa di soggiorno nelle altre regioni del paese ed in particolare nell'area metropolitana di Khartoum; l'esigibilità stessa dell'allontanamento verso il luogo alternativo di soggiorno dovendosi valutare secondo le peculiarità del caso concreto (cfr. DTAF 2013/5 consid. 5.4.4, così come le sentenze del Tribunale D-7315/2016, E-3507/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 8.4.2 e D-3604/2014 del 14 aprile 2015), che in tale ottica il Tribunale rileva che l'insorgente nel proprio paese d'origine ha già vissuto precedentemente all'incirca quattro anni al di fuori della regione del Darfur, segnatamente ad E._______ e F._______ (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.; verbale 2, pagg. 8-9), riuscendo in entrambi i casi a provvedere al proprio sostentamento per il tramite di un'attività lucrativa (cfr. verbale 2, pagg. 8-9), che invero egli dispone di una certa esperienza lavorativa, maturata sia in patria che all'estero, è giovane e in buona salute ed ha dimostrato, per il suo vissuto, di essere dotato di una certa capacità di adattamento (cfr. verbale 2, pagg. 7 e segg.), che considerati tali presupposti, l'assenza di una rete famigliare in tale luogo non è inoltre da considerarsi decisiva (cfr. sentenze del TribunaleD-7315/2016 e D-3604/2014), che altresì, non giova all'interessato sostenere che l'autorità inferiore non avrebbe esaminato la questione dell'esigibilità del suo allontanamento in uno Stato terzo, essendo l'alternativa di domicilio analizzata nello stesso stato del luogo d'origine, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 13 dicembre 2016, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 13 dicembre 2016.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: