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D-4714/2018

D-4714/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-11 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 21 dicembre 2018.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 21 dicembre 2018.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4714/2018 Sentenza dell'11 giugno 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 agosto 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 28 maggio 2018, i verbali d'audizione del 19 giugno (di seguito: verbale 1) e del 27 luglio 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 9 agosto 2018, notificata il giorno stesso (cfr. atto A24), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 17 agosto 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 agosto 2018), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione; ancora più in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 24 agosto 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la decisione incidentale del 18 dicembre 2018, con cui il Tribunale ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria del ricorrente e lo ha invitato a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, il versamento, il 21 dicembre 2018, da parte del ricorrente dell'anticipo richiesto, la risposta del 18 gennaio 2019, per il tramite della quale la SEM ha proposto di respingere il ricorso, lo scritto del 31 gennaio 2019, per mezzo di cui il ricorrente ha trasmesso in originale il pass per una ditta qatariota, quello per l'aeroporto di B._______, la licenza di condurre qatariota, il permesso di residenza in Qatar, un certificato di lavoro, la lettera di un militare, una lettera anonima al padre, la busta contenente la lettera anonima, la lettera di un giudice di pace e quella di un membro del parlamento (tutti documenti già forniti alla SEM in fotocopia, cfr. atto A14, docc. 1-8, 10 e 11), una lettera in lingua straniera con traduzione in inglese, una busta, un DVD e le due buste con le quali questi mezzi di prova gli sarebbero stati spediti dallo Sri Lanka, la decisione incidentale del 6 febbraio 2018 (recte: 2019), con la quale il Tribunale ha invitato il ricorrente a indicare in che misura i suddetti mezzi di prova siano rilevanti per la presente procedura, lo scritto del 7 febbraio 2019, per il cui tramite il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione di attribuzione al Cantone Sciaffusa o la designazione di un avvocato e la proroga del termine assegnato con la suddetta decisione, la decisione incidentale del 12 febbraio 2019, per mezzo della quale il Tribunale ha respinto le suddette richieste, lo scritto del 20 febbraio 2019, con cui il ricorrente ha chiesto lo svolgimento del procedimento in tedesco e la proroga del termine assegnato con la decisione incidentale del 6 febbraio 2019, la decisione incidentale del 22 febbraio 2019, per il tramite della quale il Tribunale ha respinto la richiesta di svolgimento del procedimento in tedesco e accolto quella di proroga del termine assegnato con la decisione incidentale del 6 febbraio 2019, lo scritto del 22 febbraio 2019, per mezzo di cui il ricorrente ha trasmesso la fotocopia con traduzione in tedesco della lettera in lingua straniera già trasmessa il 31 gennaio 2019 in originale con traduzione in inglese, l'omissione, a oggi, da parte del ricorrente dell'indicazione richiesta con la decisione incidentale del 6 febbraio 2019, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino srilankese di etnia tamil, sarebbe espatriato perché dei militari l'avrebbero arrestato a casa, portato in un loro campo, interrogato sull'aiuto che in passato avrebbe prestato alle LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", Tigri per la liberazione della patria Tamil) e avrebbero bruciato il suo passaporto, e perché dopo il rilascio avrebbe ricevuto delle chiamate anonime, tramite le quali sarebbe stato minacciato di morte se non avesse consegnato del denaro, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato non verosimili le dichiarazioni del ricorrente, perché contraddittorie; che inoltre, i documenti da lui trasmessi sarebbero stati prodotti per perorarne la causa e nel video non si vedrebbe nulla che renderebbe verosimili le sue allegazioni, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM, asserendo che il racconto degli eventi dato durante la seconda audizione sarebbe simile a quello dato durante la prima, ma più dettagliato; che inoltre avrebbe fornito giustificazioni convincenti per le contraddizioni, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che i motivi d'asilo addotti dall'interessato sono inverosimili, che nella fattispecie la versione degli eventi resa dal ricorrente durante la seconda audizione non è, come egli vorrebbe in sede ricorsuale, semplicemente più dettagliata rispetto a quella fornita durante la prima, le sue allegazioni risultano bensì colme di contraddizioni in punti essenziali non giustificate in maniera convincente, che infatti egli ha identificato differentemente gli autori dell'arresto, inizialmente designandoli solo come investigatori della marina militare (cfr. verbale 1, 2.04) ma poi aggiungendo a questi anche dei membri del CID ("Criminal Investigation Department", il dipartimento investigativo della polizia srilankese; cfr. verbale 1, 7.02), che non è nemmeno chiaro se li abbia visti (cfr. verbale 2, D92) o solo sentiti e immaginato l'accaduto (cfr. verbale 2, D114), che inoltre ha prima affermato che avrebbero bussato (cfr. verbale 1, 2.04) e poi negato che l'avrebbero fatto (cfr. verbale 2, D112), che, ancora, in un primo momento secondo il ricorrente vi sarebbero state delle persone di alto livello gerarchico tra coloro che avrebbero bruciato il suo passaporto (cfr. verbale 1, 7.01), in un secondo momento invece non ha saputo dire che posizione avrebbero ricoperto (cfr. verbale 2, D131), che poi ha fornito due date diverse di questo evento, inizialmente marzo del 2018 (cfr. verbale 1, 2.04) e in seguito il 26 luglio 2017 - per deduzione, avendo dichiarato di essere stato arrestato il 25 e che il passaporto sarebbe stato richiesto ai genitori il giorno dopo (cfr. verbale 1, 7.01) -, che ha indicato anche due giorni diversi in cui sarebbe stato rilasciato, inizialmente il 26 - per deduzione, avendo dichiarato di essere stato arrestato il 25 e trattenuto una notte (cfr. verbale 1, 2.04) - e poi il 27 luglio 2017 (cfr. verbale 1, 7.02), che infine ha quantificato differentemente le chiamate ricevute, dapprima in 5 (cfr. verbale 1, 7.02) poi in 150 (cfr. verbale 2, D72); si è giustificato asserendo che 5 sarebbero i giorni durante i quali avrebbe ricevuto le chiamate (cfr. verbale 2, D153), il che sarebbe comunque errato perché i giorni sono 7 (cfr. ibidem), che inoltre i mezzi di prova da lui prodotti non permettono una diversa valutazione della fattispecie, che infatti non è dato sapere su che base gli estensori dei docc. 6, 10 e 11 nell'atto A14 possano confermare i fatti ivi contenuti, non avendovi partecipato direttamente, che altresì la lettera anonima al padre del 1o luglio 2018 (atto A14, doc. 7) e la lettera del 1o ottobre 2018 prodotta dal ricorrente con lo scritto del 31 gennaio 2019 non sono documenti ufficiali, non sono esenti dal rischio di falsificazione e hanno quindi un valore probatorio ridotto, che, ancora, i video presenti nel DVD prodotto dal ricorrente con lo scritto del 31 gennaio 2019 non rendono verosimile alcun fatto rilevante per la causa, che da ultimo, la sola appartenenza all'etnia tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per giustificare un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che nemmeno sussistono, in caso di ritorno, altri rischi ai sensi della giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa, perché in Sri Lanka non vi sarebbe sicurezza e, come tamil, sarebbe sottoposto a controlli, segnalato al CID e la sua vita sarebbe in pericolo, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né, non avendo reso verosimile di essere stato esposto a seri pregiudizi, di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); anche nel contesto della diaspora tamil non basta inoltre una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni - qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, provincia Settentrionale, e quindi non dalla regione di Vanni; che non vi è da dubitare quanto al fatto che (come del resto non contestato in sede ricorsuale) disponga di una solida rete sociale in patria, ritenuto che viveva nella casa di proprietà del padre con quest'ultimo, la madre, il fratello, due sorelle e il marito e i figli di una di queste mentre diversi altri parenti, tra cui quelli che lo hanno ospitato negli ultimi mesi prima dell'espatrio, vivono nello stesso distretto; che altresì, egli è giovane ([...] anni), è andato a scuola per nove anni, ha fatto il contadino e l'autista e a sua detta appartiene a una famiglia mediamente benestante; che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che egli sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3); che infatti per l'ipertensione di cui soffre, egli in Sri Lanka era in grado di procurarsi i necessari medicinali e non vi sono motivi per ritenere che non sarà così anche in futuro, che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che il ricorrente dispone della carta d'identità originale emessa dal Paese d'origine e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 21 dicembre 2018, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 21 dicembre 2018.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: