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D-4701/2021

D-4701/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4701/2021 Sentenza del 3 novembre 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla signora Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 18 ottobre 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) agosto 2021, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 1° settembre 2021 (cfr. atto SEM [...] -17/9) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 6 settembre 2021 (cfr. atto SEM 21/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 ottobre 2021, notificata il 19 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 41/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Austria, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 26 ottobre 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 27 ottobre 2021), e con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare e cautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito egli ha postulato l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo e per il completamento dell'istruttoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale egli ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che durante il colloquio Dublino, l'insorgente ha fra le altre cose riferito di essere arrivato in Svizzera dopo aver transitato per numerosi Paesi europei; che in particolare, egli si sarebbe stabilito in Austria per venticinque giorni, deponendovi una domanda d'asilo e in merito alla quale non avrebbe ricevuto alcuna decisione; che posto di fronte alla possibile competenza di tale Paese, egli ha asseverato di non volervi fare ritorno; che le autorità austriache avrebbero rimpatriato il fratello, per il che egli temerebbe medesima sorte; che del resto, egli avrebbe appreso in rete che le autorità austriache continuerebbero a rinviare i richiedenti in Afghanistan, che nella querelata decisione, la SEM ha in primo luogo constatato l'ammissione della competenza da parte delle autorità austriache, cosicché la loro competenza sarebbe di principio assodata; che oltretutto, in casu non vi sarebbero fondati motivi per sostenere che in Austria - Paese che, oltre ad essere firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) e della CEDU, applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - sussistano carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, tali da implicare il rischio di un trattamento inumato o degradante in violazione del diritto internazionale; che inoltre, non esisterebbero contestazioni da parte della Commissione europea né tantomeno elementi concreti atti a desumere che le autorità austriache non rispetterebbero i propri obblighi internazionali e che le procedure di asilo e di allontanamento non sarebbero attuate correttamente; che in tal senso, la SEM ha evidenziato che aldilà di generiche affermazioni, il richiedente non avrebbe addotto elementi seri e concreti suscettibili di dimostrare che siffatto Paese non rispetti i suoi obblighi internazionali violando il divieto di respingimento; che d'altro canto, l'evenienza che vedrebbe le autorità austriache respingere la domanda d'asilo e pronunciare l'allontanamento del richiedente verso l'Afghanistan, non costituirebbe di per sé una violazione del divieto di respingimento; che conseguentemente, un trasferimento verso l'Austria non esporrebbe l'interessato ad un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 CartaUE, dell'art. 3 CEDU o ancora dell'art. 3 Conv. tortura, che l'autorità inferiore ha dipoi negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che infine, nel caso in esame non si ravviserebbero nemmeno motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che in particolare, il richiedente avrebbe relativizzato il disagio psicologico manifestato nel corso del colloquio Dublino, riferendo all'infermeria del Centro federale di non reputare urgente un colloquio psicologico o psichiatrico; che inoltre, la ferita al piede per la quale avrebbe beneficiato di un consulto medico non avrebbe richiesto un trattamento; che conseguentemente, dopo aver ricordato che sarebbe compito dell'infermeria del Centro stabilire la necessità di esami più approfonditi e quindi l'eventuale esigenza di una consulenza specialistica, la SEM ha constatato che lo stato valetudinario dell'interessato non fosse ostativo ad un trasferimento in Austria; che ad ogni modo, quest'ultima disporrebbe di infrastrutture mediche equiparabili a quelle elvetiche, alla quale l'interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che perdipiù, in casu non sarebbero ravvisabili elementi suggerenti che lo Stato in parola priverebbe l'interessato dell'assistenza medica necessaria; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgimento dello stesso; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio gravame, il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento, che in primo luogo egli eccepisce un'errata applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 dell'8.02.2014]; di seguito: Regolamento n. 1560/2003); che a mente dell'insorgente, il termine di tre settimane previsto dall'art. 5 par. 2 del Regolamento n. 1560/2003 entro il quale l'autorità inferiore poteva chiedere agli omologhi austriaci un riesame della domanda di ripresa in carico respinta con scritto del 16 settembre 2021 giungeva a scadenza il 7 ottobre 2021; che di conseguenza, la domanda di riesame inoltrata dalla SEM all'Austria l'8 ottobre 2021 sarebbe da considerarsi tardiva, che nel prosieguo della propria disamina, l'insorgente censura un'istruzione incompleta circa il suo stato valetudinario; che in tal senso, l'autorità inferiore non avrebbe debitamente indagato il malessere psicologico da lui manifestato nel corso del procedimento di prima istanza; che in proposito, l'affermazione imputatagli - ai sensi della quale egli avrebbe riferito di non ritenere urgente un consulto psicologico (cfr. atto SEM 35/1) - sarebbe da ricondurre al forte carico di lavoro gravante il personale del Centro e dovuto all'adozione delle misure anti-pandemiche; che sul punto, la patrocinatrice del ricorrente, asserisce altresì che quest'ultimo le avrebbe confidato di essersi rivolto più volte all'infermeria (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 4); che comunque, l'assenza di urgenza avrebbe dovuto essere constatata da un medico e per mezzo di un atto F2, piuttosto che dal Servizio infermieristico, che l'autorità inferiore avrebbe oltretutto insufficientemente istruito il timore del richiedente d'esser rimpatriato dalle autorità austriache; che del resto, l'Austria non parrebbe essere in linea con la prassi europea né sarebbe storicamente generosa con i richiedenti l'asilo afgani (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 5); che in sunto, la SEM si sarebbe limitata ad un laconico richiamo all'esistenza di Direttive europee alle quali l'Austria sarebbe legata, anziché effettuare una valutazione concreta ed individuale, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Austria il 31 luglio 2021 (cfr. atti SEM 9/2, 10/1 e 11/2), che su tali presupposti, il 6 settembre 2021 la SEM ha presentato agli omologhi austriaci, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 23/5), che con scritto del 16 settembre 2021, l'Austria ha respinto suddetta richiesta (cfr. atto SEM 26/2), che l'8 ottobre 2021 l'autorità inferiore ha quindi inoltrato una domanda di riesame ex art. 5 par. 2 Regolamento n. 1560/2003, per mezzo della quale ha nuovamente sollecitato l'Austria affinché riprendesse in carico l'insorgente (cfr. atto SEM 28/2), che il 12 ottobre 2021 le autorità austriache hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 31/2), che nella decisione impugnata, la SEM ha quindi reputato data la competenza dell'Austria, aspetto però confutato con il gravame (cfr. supra), che orbene, il termine di 3 settimane entro il quale la SEM avrebbe potuto domandare il riesame della risposta negativa del 16 settembre 2021, decorreva a far tempo dal 17 settembre 2021 e giungeva a scadenza l'8 ottobre 2021 (cfr. art. 42 Regolamento Dublino III), che avendo inoltrato la domanda di riesame in data 8 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 28/2), l'autorità di prima istanza ha quindi ossequiato il termine in parola, che essendo ancorata ad un presupposto palesemente errato, la censura mossa dal ricorrente sul punto, appare finanche pretestuosa, che così stando le cose, la doglianza va disattesa, che di conseguenza, la competenza dell'Austria risulta, di principio, data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che l'Austria è legata alla CartaUE ed è firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva procedura e direttiva accoglienza), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, non v'è modo in specie di sovvertire la precitata presunzione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4 e, fra le tante, sentenza del Tribunale F-2811/2021 del 21 giugno 2021), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che al di là di generiche argomentazioni, il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in particolare, nulla permette di concludere che la domanda d'asilo formulata dal fratello in Austria sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio verso lo Stato di destinazione, le autorità austriache non abbiano rispettato il principio del divieto di respingimento, che ad ogni modo, è d'uopo rilevare, alla stregua di quanto evidenziato dalla SEM nel provvedimento impugnato, come una decisione definitiva di rifiuto dell'asilo e di allontanamento verso il Paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento; che essendo l'Austria uno Stato di diritto, apparterrà all'interessato di adire le adeguate vie di diritto previste dalla legislazione austriaca ove ritenesse che un'eventuale decisione in merito alla domanda d'asilo ivi depositata, sia suscettibile di esporlo ad un rischio di violazione del principio di non respingimento, che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Austria non lo espone al rischio di respingimento a catena, ovverosia di rinvio in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»), che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto allo stato di salute dell'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che indipendentemente dall'esistenza di una precisa diagnosi circa il malessere psicologico percepito dall'interessato - ed evocato da quest'ultimo sia nel corso del consulto medico del 2 settembre 2021 (cfr. atto SEM 19/2) così come durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM 21/3) - il substrato fattuale al momento dell'emissione della decisione sindacata, non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della restrittiva giurisprudenza convenzionale, ritenuto che il richiedente stesso ha riferito al personale sanitario del Centro federale di non reputare urgente l'indizione di un colloquio psicologico/psichiatrico, testimonianza della cui veridicità il Tribunale non ha peraltro motivo di dubitare (cfr. atti SEM 34/1 e 35/1); che d'altro canto, dagli atti di cui all'inserto, nemmeno è possibile desumere indizi quanto al fatto che il ricorrente abbia ulteriormente sollecitato l'infermeria, che su tali presupposti, non v'erano elementi per sospettare che l'evocata turbe psichica potesse raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento; che neppure si poteva partire dall'assunto che il ricorrente rientrasse nella categoria di persone vulnerabili ai sensi della giurisprudenza in vigore, che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Austria nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che è d'altronde notorio che l'Austria disponga di strutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche, che inoltre, in quanto firmatario della direttiva accoglienza, tale Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che peraltro, conto tenuto di quanto sopra considerato, un'eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere a conseguenze drastiche sulla sua salute, che il quadro clinico dell'insorgente non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso l'Austria, che l'insorgente non ha poi dimostrato, né invero ha eccepito, che le sue condizioni esistenziali in Austria rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, l'Austria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: