Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni della spedizione della presente sentenza. 4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4674/2017 Sentenza del 25 settembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico), con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), aliasA._______, nato il (...), Guinea, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 luglio 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 28 aprile 2017, i verbali d'audizione dell'11 maggio 2017 (di seguito: verbale 1) e del 10 luglio 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 21 luglio 2017, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. atto A24), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 2 agosto 2017 (recte: 21 agosto 2017) (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 agosto luglio 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale del 24 agosto 2017 che, posta l'assenza della firma in originale nel gravame, invitava il ricorrente a sottoscrivere l'atto ricorsuale, lo scritto dell'insorgente facente data al 31 agosto 2017, per mezzo del quale egli ha trasmesso al Tribunale il ricorso regolarizzato, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente si è dichiarato cittadino guineano minorenne con ultimo domicilio a Conakry; che sarebbe espatriato nel 2014 dirigendosi in Mali con il fratello; che dopo aver vissuto alcuni mesi in tale paese si sarebbe recato dapprima in Algeria ed in seguito in Libia, per poi giungere in Italia nel marzo del 2017(cfr. verbale 1, pag. 2 e segg.), che chiamato ad elencare i motivi alla base della sua domanda, egli ha anzitutto ricondotto il suo espatrio agli scontri ed alle manifestazioni a carattere politico svoltisi nel suo paese d'origine; che proprio in tale contesto, le forze di sicurezza - che abitualmente interverrebbero nei quartieri per sedare i sollevamenti ed infierire contro persone scelte causalmente - sarebbero penetrate nell'abitazione famigliare percuotendo il ricorrente ed i famigliari ed accanendosi contro la suppellettile; che successivamente ad un'ulteriore manifestazione, il ricorrente ed il fratello al loro rientro non avrebbero trovato nessuno a casa; che dopo essersi convinti che i restanti famigliari fossero stati prelevati dalle autorità, i due avrebbero quindi deciso di lasciare il paese; che egli ha tuttavia precisato non aver preso parte a nessuna manifestazione; che più avanti l'interessato ha però asserito che il fratello avrebbe fatto parte del partito Union des forces démocratiques de Guinée; che l'insorgente teme di essere arrestato o ucciso in caso di ritorno in patria (cfr. verbale 2, pag. 3 e segg.); che nella contestata decisione, la SEM ha anzitutto concluso all'inverosimiglianza dell'allegata minore età dell'interessato; che a mente dell'autorità di prime cure il richiedente - che non avrebbe fornito alcun documento d'identità - non sarebbe riuscito a rendere credibile il racconto del proprio vissuto e delle proprie relazioni famigliari; che numerose sarebbero le contraddizioni riscontrabili nel suo esposto, segnatamente per quanto concerne la sua data di nascita; che avrebbe inoltre risposto in maniera vaga a proposito delle sue esperienze scolastiche e professionali nonché a riguardo del collocamento temporale della morte del padre e di altri eventi importanti; che del resto, l'aspetto fisico del ricorrente lascerebbe intendere ad una età maggiore a quella dichiarata; che anche l'esame osseo, sebbene il suo esito da solo non sarebbe sufficiente per contestare l'allegazione della minore età, avrebbe attribuito al richiedente la maggiore età, che nel gravame, il ricorrente, dopo aver richiamato i fatti esposti in corso di procedura, contesta in primis le valutazioni della SEM sulla sua età, ch'egli bolla di soggettive e non corrispondenti alla realtà dei fatti, che v'è pertanto in primo luogo da stabilire se la SEM ha correttamente considerato l'insorgente maggiorenne e pertanto se a giusta ragione non gli ha assegnato una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati, posto che un'errata valutazione su questo punto implicherebbe una violazione del diritto di essere sentito come pure un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1); che in assenza di documenti d'identità autentici, bisogna procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi secondo i criteri di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che nel caso in esame, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, l'interessato, sprovvisto di documenti d'identità autentici, non è riuscito a rendere verosimile l'asserita minore età; che è infatti indubbio che l'insorgente, nel corso della procedura di prima istanza, ha fornito dichiarazioni contraddittorie in merito alla sua data di nascita, indicando dapprima di essere nato il 1° gennaio 2000 (cfr. foglio dei dati personali; A2) ed in seguito il 17 agosto 1999 (cfr. verbale 1, pag. 3); che nella medesima occasione egli ha inoltre ammesso aver dichiarato di essere nato il 1° gennaio 1999 alle autorità italiane e che quest'ultime avrebbero riportato, a torto, la data del 1° gennaio 2000; che confrontato al riguardo di questa ulteriore incongruenza, egli ha ritrattato sostenendo di aver dato anche alle autorità italiane l'indicazione del 17 agosto 1999; che ad ogni buon conto, quandanche ciò fosse corrispondente alla realtà, mal si capisce il motivo per il quale egli abbia in seguito indicato il 1° gennaio 2000 al momento della formalizzazione della sua domanda d'asilo in Svizzera, posto che era a conoscenza dell'inesattitudine di tale data; che per quanto concerne poi la vaghezza e la contraddittorietà del racconto biografico dell'insorgente, il Tribunale condivide integralmente le considerazioni dell'autorità di prime cure alle quali si rimanda onde evitare inutili ripetizioni; che del resto, anche il risultato dell'esame osseo, pur non essendo da solo sufficiente per contestare l'allegazione della minore età, risulta in specie conforme alla valutazione della SEM (sul valore probante di tale esame si veda GICRA 2004/30 consid. 6.2), che pertanto la SEM ha a giusto titolo omesso di assegnare una persona di fiducia al richiedente, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che la SEM ha concluso all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo di cui il ricorrente si è avvalso; che in primo luogo, le dichiarazioni circa la visita dei militari e la presenza dei famigliari in tale evenienza sarebbero in primo momento state omesse del ricorrente, per il che risulterebbero tardive; che del resto, anche quanto da lui addotto a riguardo della seconda visita delle autorità e dell'affiliazione del fratello al partito UFDG sarebbe emerso solo in un secondo momento; che le allegazioni divergerebbero inoltre su punti essenziali; che segnatamente il numero e la qualifica delle persone presentatesi a casa sua non corrisponderebbe; che l'interessato avrebbe inoltre dapprima addotto essere stato trovato picchiato e abbandonato dalle autorità nel quartiere a seguito di una manifestazione mentre successivamente avrebbe dichiarato di non aver partecipato ad alcuna sommossa e di essere stato a casa al momento delle percosse; che il ricorrente si sarebbe inoltre palesemente contraddetto a riguardo delle circostanze della presa di conoscenza dell'arresto e della successiva scarcerazione dei suoi famigliari; che anche il momento in cui la madre si sarebbe recata a Futa e le dichiarazioni in merito alla scomparsa del fratello risulterebbero incompatibili; che infine, il suo racconto sarebbe vago e stereotipato, che nella propria impugnativa il ricorrente contesta anzitutto la tardività delle sue allegazioni; che a suo dire l'interpretazione della SEM sarebbe troppo rigorosa in quanto egli avrebbe ad ogni modo fatto menzione del pestaggio da parte dei militari già nella prima audizione; che andrebbe considerato che non sarebbe evidente rendersi conto dell'importanza di certi elementi per un richiedente asilo di giovane età; che nonostante l'insorgente abbia in un primo momento dichiarato non aver avuto problemi con le autorità, egli avrebbe riferito subito del pestaggio non appena gli sarebbe stato chiesto; che del resto, sia nel corso della prima che della seconda audizione il ricorrente avrebbe fatto chiaramente riferimento a due distinti interventi delle autorità ed al fatto che sarebbe stato presente solo in una delle due evenienze; che ciò dovrebbe pertanto condurre a ritenere verosimili le sue allegazioni; che per quanto riguarda poi le contraddizioni rilevate dall'autorità di prime cure, l'insorgente rinvia a delle non meglio precisate spiegazioni da lui fornite nell'ambito della seconda audizione; che a suo dire e sempre a tal riguardo non si tratterrebbe di contraddizioni ma di semplici chiarimenti rispetto ad approfondimenti che gli venivano chiesti; che da ultimo l'interessato contesta anche la vaghezza delle sue allegazioni; che infatti, nonostante egli abbia a più riprese risposto "non lo so" questa sarebbe la pura verità; che egli avrebbe preferito rispondere in tale maniera piuttosto che violare l'obbligo di collaborare inventando elementi a lui sconosciuti; che in definitiva il ricorrente ritiene che la decisione della SEM sia basata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, che a mente del Tribunale, anche per quanto concerne le valutazioni in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo di cui l'interessato si è avvalso, la decisione dell'autorità di prime cure merita piena tutela, che anzitutto, pare effettivamente poco comprensibile la ragione per la quale l'interessato non abbia spontaneamente fatto menzione delle visite dei militari, del pestaggio e del successivo arresto dei famigliari, limitandosi invece a dichiarare di aver lasciato il paese a causa delle frequenti manifestazioni e delle guerre, peraltro confermando poi di lì a poco di non aver mai avuto problemi con le autorità (cfr. verbale 1, pag. 9); che allo stesso modo, mal si spiega il motivo per il quale l'insorgente abbia segnalato l'impegno politico del fratello in seno all'UFDG solamente sul finire della seconda audizione, allorché ciò avrebbe potuto rivestire certa importanza visti i motivi addotti (cfr. verbale 2, pag. 11), che a prescindere da ciò, è indubbio che il racconto reso dall'interessato contenga elementi incompatibili; che segnatamente, il richiedente ha in un primo momento dichiarato essere stato trovato, pestato e abbandonato da due militari (cfr. atto verbale 1, pag. 9-10); che riferendosi allo stesso episodio nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, l'interessato ha invece addotto che il pestaggio sarebbe stato compiuto da quattro o cinque gendarmi penetrati in casa sua (cfr. verbale 2, pag. 5); che del resto, l'insorgente, nell'ambito della medesima audizione, ha fornito dichiarazioni confuse ed in parte incompatibili in merito a come egli avrebbe appreso dell'arresto dei genitori; che infatti egli ha in un primo momento dichiarato aver acquisito tale informazione tramite il fratello da terze persone a lui sconosciute (cfr. verbale 2, D74); che successivamente l'insorgente ha invece asserito che sarebbe stato "l'atro" a comunicare al fratello maggiore che "li avevano messi dentro al pick up" (cfr. verbale 2, D93); che per di più, egli ha fornito un'ulteriore versione alternativa ed inconciliabile con le precedenti adducendo avere appreso ciò sulla base del successivo ottenimento di informazioni sul loro rilascio dalla "persona che si trovava in Algeria con loro" (cfr. verbale 2, D98); che inoltre, anche le circostanze del trasferimento a Fouta della madre risultano manifestamente contradditorie, avendo il ricorrente in un primo momento asserito che quest'ultima vivrebbe in tale luogo sin dal loro espatrio (cfr. verbale 1, pag. 6) e successivamente che si sarebbe trasferita in loco dopo la scarcerazione (cfr. verbale 2, D98); che nello stesso senso anche la dichiarazione secondo la quale la madre si troverebbe al villaggio con la zia (cfr. verbale 2, D80) non sarebbe congrua con la successiva allegazione secondo il cui tenore la madre vivrebbe sola a Fouta ed il ricorrente non saprebbe ove sia la zia (cfr. verbale 2, pag. 12); che del resto, il resoconto fornito dal richiedente contiene diverse altre incongruenze per l'apprezzamento delle quali si rinvia alla decisione dell'autorità di prime cure, che pure giustificate paiono le considerazioni della SEM a riguardo della carenza di sostanza nelle dichiarazioni del ricorrente; che in particolare risulta alquanto incomprensibile che il ricorrente abbia risposto con cotanta vaghezza a proposito di episodi che suo dire rivestirebbero un'importanza tale da averne causato l'espatrio; che del resto la sola giovane età non risulta poter giustificare una tale assenza di particolari ed il frequente uso dell'epiteto "non lo so", che su tali presupposti e considerata l'entità degli elementi d'inverosimiglianza, gli argomenti e le giustificazioni menzionate nel gravame non permetto di giungere ad una diversa valutazione del caso in esame, che di conseguenza, non avendo conseguito provare o rendere verosimile il rischio di subire delle persecuzioni in Guinea, la SEM ha a giusto titolo disconosciuto la qualità di rifugiato e negato l'asilo al ricorrente, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che anche tale analisi non presta il fianco a critiche, che infatti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento e non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto di esposizione ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che quanto all'esigibilità, occorre rilevare che il paese d'origine del ricorrente non si trova attualmente in una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-179/2017 del 14 giugno 2017 consid.9.2), che inoltre il ricorrente è giovane, in buona salute e proviene dalla capitale Conakry; che dispone inoltre di una certa esperienza lavorativa ed è stato a scuola per alcuni anni (cfr. verbale 1, pag. 4); che pertanto nemmeno la sua situazione personale permette di identificare circostanze ostativa all'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso il paese d'origine, che, infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni della spedizione della presente sentenza. 4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: