Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)
Sachverhalt
A. A._____, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil e religione musulmana con ultimo domicilio a Dambulla, è giunto in Svizzera nel febbraio del 2014 depositandovi una domanda d'asilo (cfr. atto A3, pag. 6). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha asserito aver lasciato il proprio paese in quanto nel 2011 sarebbe stato arrestato dai militari, i quali lo avrebbero accusato di lavorare come passatore (cfr. atto A11, pag. 8). Inoltre, a partire dal 2012, a seguito dell'accrescersi delle tensioni tra musulmani e buddisti, l'interessato sarebbe stato preso di mira poiché attivo nella moschea di Dambulla (cfr. atto A11, pag. 9). Dopo essersi sincerato che le persecuzioni avrebbero avuto origine statale anche in tale circostanza, egli ha deciso di espatriare lasciando la famiglia in patria (cfr. atto A11, pag. 15 e atto A14, pag. 6). B. Con decisione del 9 agosto 2016, notificata al richiedente il 10 agosto 2016 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, pronunciandone nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e ritenendone l'esecuzione ammissibile, esigibile e possibile. C. In data 7 settembre 2016 il richiedente ha avviato una prima procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). La stessa si è conclusa con una decisione di inammissibilità a seguito del mancato pagamento dell'anticipo spese da parte dell'interessato (numero di ruolo D-5394/2016). D. Il 14 dicembre 2016 l'interessato si è nuovamente rivolto al Tribunale con una domanda restituzione dei termini ai sensi dell'art. 24 PA, poi respinta il 13 aprile 2017 (numero di ruolo D-7710/2016). E. Il 24 aprile 2017 la SEM ha quindi assegnato al richiedente un nuovo termine di partenza, con scadenza all'8 maggio 2017 (cfr. atto A28). Il 23 maggio 2017 la Polizia Cantonale ha interrogato il richiedente a proposito della sua presenza sul suolo elvetico (cfr. atto A31). F. Il 24 maggio 2017 (giunto alla SEM il 26 maggio 2017) l'interessato si è nuovamente rivolto alla SEM con uno scritto nel quale chiedeva all'autorità di voler rivedere la sua posizione, posta la l'impossibilità di fare rientro nel suo paese d'origine. A tale comunicazione egli ha allegato un documento in singalese ed una traduzione in inglese. Secondo il tenore di quest'ultima si tratterebbe di un messaggio interno alla polizia che attesterebbe l'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti (cfr. atto A32). G. Il 29 giugno 2017, la SEM, trattando lo scritto summenzionato quale domanda di riesame, ha richiesto al ricorrente informazioni complementari al riguardo. Il ricorrente ha preso posizione nel senso richiesto il 7 luglio 2017. H. Con decisione del 18 luglio 2017 l'autorità di prima istanza ha respinto la domanda di riesame del ricorrente, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso. I. Il 18 agosto 2017 l'interessato è insorto anche contro tale decisione innanzi al Tribunale chiedendo contestualmente l'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. J. Il Tribunale, con decisione incidentale del 15 settembre 2017, ha respinto suddetta richiesta, invitando il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. L'insorgente ha corrisposto la somma richiesta entro il termine stabilito. K. Il 19 ottobre 2017, il Tribunale ha trasmesso alla Rappresentanza elvetica di Colombo una copia del documento addotto in sede di riesame dall'insorgente onde ottenere informazioni circa la sua autenticità. L. L'Ambasciata Svizzera di Colombo ha risposto alla richiesta del Tribunale il 6 novembre 2017. Secondo gli accertamenti da essa svolti, il documento prodotto dall'insorgente sarebbe un falso. M. Con decisione incidentale del 13 novembre 2017, il Tribunale ha comunicato all'interessato la risultanza delle indagini effettuate dall'Ambasciata svizzera di Colombo, concedendogli facoltà di esprimersi al riguardo. N. L'insorgente, con scritto del 20 novembre 2017, dopo aver rammentato le presunte circostanze delle consegna di tale documento alla madre, ha asserito non essere in grado di provare l'autenticità del mezzo di prova. Egli ha quantomeno chiesto di poter conoscere gli elementi sulla cui base la rappresentanza elvetica sia giunta a conclusione che il documento sia stato falsificato. O. Con decisione incidentale del 21 novembre 2017 il Tribunale ha quindi trasmesso al ricorrente una copia debitamente anonimizzata della risposta dell'Ambasciata svizzera di Colombo. P. Con ulteriore scritto del 28 novembre 2017, l'interessato ha nuovamente osservato che l'ambasciata non avrebbe indicato su quali basi essa si sia basata per giungere a tale convincimento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, pag. 947), è prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. Alfred Kölz/isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed., 1998, pag. 160). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza. Oltremodo, laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173).
E. 3.2 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. Una domanda di riesame non può inoltre servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358).
E. 3.3 Giusta l'art. 111b LAsi la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. La circostanza di sapere se una tale domanda è o meno stata proposta nel termine di 30 giorni previsto da tale disposto rientra nell'ambito dell'esame della ricevibilità dinanzi all'autorità di prime cure, questione che il Tribunale rivede di principio d'ufficio e senza vincoli (cfr. sentenza del Tribunale E-4143/2014 del 2 febbraio 2016 consid. 4.5 e rif. citati).
E. 4.1.1 Nella propria decisione del 9 agosto 2016 l'autorità di prime cure è giunta a conclusione che le dichiarazioni dell'interessato a riguardo delle persecuzioni subite sarebbero risultate confuse, evasive e prive di sostanza. L'interessato non sarebbe infatti stato in grado di fornire sufficienti dettagli a riguardo delle visite delle autorità al suo domicilio e delle minacce telefoniche di cui avrebbe fatto l'oggetto. Sarebbe inoltre sorprendente che il richiedente abbia corso il rischio di tornare regolarmente nella sua regione di provenienza nonostante le persecuzioni subite. Un esempio su tutti risiederebbe nell'ultimo ritorno dell'interessato a Dambulla, a proposito del quale egli avrebbe fornito spiegazioni poco convincenti e contraddittorie. Del resto, il richiedente non sarebbe nemmeno stato in grado di circostanziare una tesi convincente circa le motivazioni dei suoi persecutori. Sarebbe inoltre lecito pensare che se le autorità lo avessero realmente ricercato, avrebbero avuto il modo ed il tempo per trovarlo. Da ultimo, anche il momento dell'espatrio lascerebbe perplessi, stante la presunta situazione persecutoria protrattasi sin dal 2011.
E. 4.1.2 Con domanda di riesame del 24 maggio 2017, l'interessato ha asserito, sulla scorta di un documento interno alla polizia di Dambulla, di essere stato informato del fatto che il Capo del Tribunale della Corte di Colombo avrebbe emesso un mandato di cattura nei suoi confronti; mandato che sarebbe stato pendente da lungo tempo. A seguito del predetto ed a causa dei suoi trascorsi quale oppositore al regime l'interessato si sarebbe visto nella necessità di lasciare il proprio paese d'origine onde evitare l'arresto. Egli ritiene infatti che in caso di rientro in Sri Lanka verrebbe immediatamente arrestato e condannato a causa del clima di repressione che graverebbe nei confronti degli oppositori al regime.
E. 4.1.3 Dopo essere stato invitato dalla SEM a fornire ulteriori informazioni circa la sua domanda di riesame, l'interessato ha indicato che la polizia, non trovandolo, avrebbe consegnato il summenzionato documento alla madre residente a Nikawatawana. La madre avrebbe quindi tenuto presso di sé il mezzo di prova, informando il figlio della sua esistenza solo dopo aver saputo del respingimento della sua domanda d'asilo. Successivamente glielo avrebbe poi trasmesso per posta, di modo che, egli lo avrebbe ricevuto a fine gennaio 2017. L'interessato ha quindi ribadito che ne avrebbe preso conoscenza solo in tale momento. A suo dire il suo arresto sarebbe stato disposto a causa di dei suoi presunti contatti con gli insorti.
E. 4.1.4 Nella propria decisione del 18 luglio 2017 la SEM ha anzitutto constatato come la tempistica dell'invio del documento in questione risulterebbe oltremodo sospetta, posto che lo stesso sarebbe stato prodotto il giorno seguente all'interrogatorio di polizia avente per oggetto l'interessato e ben cinque mesi dopo il suo ottenimento. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prime cure ha rilevato come il mezzo di prova in questione consisterebbe in un documento facilmente falsificabile, stante la notoria disponibilità all'ottenimento all'infuori degli organi di polizia. La SEM ha inoltre ribadito che anche lo stesso contenuto della convocazione lascerebbe spazio a dubbi, posto che le autorità, se veramente interessate ad arrestare il ricorrente, difficilmente lo avrebbero esortato a presentarsi volontariamente dandogli così l'occasione di sottrarsi al fermo. Di conseguenza e alla luce delle considerazioni circa l'inverosimiglianza delle allegazioni del richiedente contenute nella decisione della SEM del 9 agosto 2016, conclude l'autorità di prima istanza, non esisterebbero motivi per annullare tale provvedimento.
E. 4.1.5 Il ricorrente nel proprio gravame contesta la tesi della SEM. Il documento attesterebbe infatti l'esistenza di un procedimento penale a suo carico nel paese d'origine imputabile alla sua qualità di oppositore politico. Ne conseguirebbe quindi un inevitabile arresto dell'insorgente con contestuale messa in pericolo della vita nell'eventualità di un suo rientro in Sri Lanka. Le illazioni fornite dall'autorità di prime cure al riguardo sarebbero fumose, ipotetiche e senza nessuna base concreta. La SEM, avrebbe omesso di accertare la veridicità del documento prodotto, segnatamente per il tramite della trasmissione all'ambasciata svizzera di Colombo; trasmissione che avrebbe permesso di ottenere maggiori informazioni sull'attuale clima politico e sulle restrizioni attuate dal regime nei confronti dell'etnia Tamil alla quale appartiene il ricorrente. L'insorgente osserva inoltre che la polizia avrebbe tentato più volte di rintracciare il ricorrente presso il domicilio della sua famiglia e che solo non trovandolo lo avrebbe cercato presso la madre. L'assoluta inerzia con la quale la SEM avrebbe accertato l'autenticità del mezzo di prova e riconsiderato il pericolo di vita al quale sarebbe sottoposto una volta ricondotto in Sri Lanka, conclude l'insorgente, sarebbe un motivo assolutamente valido per annullare la decisione impugnata onde approfondire ulteriormente questi due elementi.
E. 5.1 Il Tribunale ritiene giudizioso analizzare preliminarmente il tenore delle allegazioni rilasciate dell'interessato nell'ambito della procedura d'asilo sfociata nella decisione negativa del 9 agosto 2016.
E. 5.2 A questo proposito occorre rammentare che, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.3.1 Venendo al caso che ci occupa, occorre anzitutto constatare come, per quanto concerne il fermo che avrebbe fatto seguito alle accuse di aver trasportato i famigliari di Mohan, l'interessato, nell'ambito della prima audizione federale, ha asserito aver compreso il motivo alla base dello stesso solo dopo quattro giorni di prigionia, allorché i militari gli avrebbero chiesto se avesse condotto tali persone a Colombo (cfr. atto A11, D60). Ora, ciò risulta incompatibile con quanto da lui dichiarato nel corso dell'audizione sulle generalità, laddove l'insorgente ha addotto essere stato questionato in merito ai motivi che lo avrebbero condotto ad ospitare i famigliari di Mohan sin dall'indomani dell'arresto (cfr. atto A3, pag. 7). Per di più e sempre a tal riguardo, va parimenti rilevato che nel corso dell'audizione federale complementare, il richiedente ha fornito addirittura una terza versione incoerente con le precedenti, dichiarando di aver appreso le ragioni della sua sorte dopo aver udito gli ufficiali discutere a proposito dell'arresto dei parenti del collega (cfr. atto A14, D29). Del resto, anche le allegazioni del richiedente asilo a proposito della sua ospedalizzazione e della successiva permanenza presso un conoscente risultano contraddittorie. Nell'ambito della prima audizione federale l'insorgente ha infatti addotto essere stato ospedalizzato dal 17 al 22 gennaio 2011 susseguentemente alle percosse subite e di essere in seguito rimasto per 7/8 mesi presso una conoscenza dello zio (cfr. atto A11, D60). Chiamato ad esprimersi al riguardo anche nel corso dell'audizione complementare, l'interessato ha invece asserito essere stato ricoverato il 22 gennaio 2011 e di essersi trattenuto presso il conoscente per solo un mese (cfr. atto A14, D15). Non di meno, in occasione dell'audizione sulle generalità egli aveva asserito che la sua degenza in ospedale sarebbe durata per un intero mese (cfr. atto A3, pag. 7).
E. 5.3.2 Circa la successiva allegazione secondo la quale l'interessato sarebbe stato preso di mira poiché attivo nella moschea di Dambulla, salta anzitutto agli occhi l'insensatezza stessa delle circostanze del suo coinvolgimento. È infatti incongruo all'esperienza generale di vita che l'insorgente - che ha dichiarato di vivere nascosto a Colombo (cfr. atto A14, D66, D87) in quanto ricercato regolarmente dalla autorità dopo l'arresto del 2011 (cfr. atto A11, D78, D83, D102; atto A14, D40, D41) e vittima di consistenti minacce telefoniche (cfr. atto A14, D48, D56) - svolga nel contempo il ruolo di assistente del capo della moschea di Dambulla (cfr. atto A11, pag. 12), luogo che a suo dire egli avrebbe fatto in modo di evitare per il timore di subire atti pregiudizievoli (cfr. atto A14, pag. 7-8), accogliendo tra le altre cose anche personalità politiche a casa sua (cfr. atto A11, pag. 9). Non di meno, anche la stessa attività dell'interessato in favore della moschea pare poter essere messa in dubbio. Al riguardo, le sue dichiarazioni ed i mezzi di prova prodotti risultano infatti contraddittori sul fatto che il ricorrente sia stato impegnato nella moschea di Dambulla o di Nikawatawana nonché a riguardo del momento nel quale egli sarebbe stato nominato secondo capo amministrativo (cfr. atto A11, pag. 16), inizialmente collocato nel 2012, ovvero dopo gli avvenimenti che lo avrebbero portato a rifugiarsi a Colombo (cfr. atto A3, pag. 7). Da ultimo, pure la contingenza del successivo appello alle forze dell'ordine, non dissipa i dubbi circa il reale svolgimento dei fatti. L'interessato ha infatti in un primo momento dichiarato di essersi recato con un conoscente presso il posto di polizia di Dambulla con l'intenzione di depositare una querela. A seguito di ciò, i funzionari incaricati gli avrebbero dato un numero di telefono da chiamare nel caso in cui i presunti persecutori gli avrebbero fatto nuovamente visita (cfr. atto A11, pag. 14-15). Sennonché, durante l'audizione complementare, egli ha addotto che sarebbe stato un suo amico a recarsi alla stazione di polizia al suo posto (cfr. atto A14, pag.10).
E. 5.3.3 Sia quel che sia, quanto risulta forse più eclatante nelle dichiarazioni dell'interessato è la pressoché totale inconsistenza delle sue allegazioni a proposito delle pressioni e delle minacce di cui avrebbe fatto oggetto. Per quanto concerne in particolare le frequenti visite al suo domicilio, le dichiarazioni risultano confuse e prive di sostanza tanto che nemmeno si riesce a capire chi si sarebbe presentato per chiedere di lui (cfr. atto A11, pag. 11, A14 pag. 2 e 5). La situazione è analoga anche per le minacce telefoniche, a proposito delle quali l'interessato non è stato in grado di allegare alcun elemento concreto circa la tempistica, il contenuto ed i presunti autori (cfr. atto A11, pag. 10 e seg., A14 pag. 6 e seg.). Le sue supposizioni al riguardo di questi aspetti sono inoltre innumerevoli. In un primo momento egli ha infatti asserito credere si trattasse dei militari o alternativamente della polizia criminale (CID) (cfr. atto A11, pag. 12). Più avanti ha nuovamente ribadito che pensava "potessero essere dei militari" nonostante gli scontri avessero carattere interconfessionale (cfr. atto A11, pag. 14). Poco dopo, egli ha tuttavia asserito aver "saputo che si trattava della polizia criminale, della polizia ordinaria e dei militari" (cfr. atto A11, pag. 15). Non di meno, anche nell'ambito dell'audizione complementare l'insorgente ha proseguito con le dichiarazioni inconcludenti. Chiamato a giusta ragione a chiarire l'origine delle problematiche da lui riscontrate, e meglio, se esse fossero da ricondurre alle accuse di essere un passatore o alle traversie interreligiose, egli ha indicato non essere in misura di separare le differenti circostanze, asserendo che "pensava si trattasse dello stesso gruppo di persone" (cfr. atto A14, pag. 6). In seguito, egli ha poi ribadito non saper definire il lasso di tempo nel quale avrebbe ricevuto le chiamate minatorie (cfr. atto A14, pag. 6). Nell'ultima telefonata i presunti persecutori gli avrebbero inoltre detto essere dell'esercito, senza che tuttavia gli autori menzionassero un fatto in particolare alla base delle minacce di morte (cfr. atto A14, pag. 6).
E. 5.3.4 Del resto, la veridicità della versione dell'insorgente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. È infatti lecito attendersi che se il richiedente fosse realmente stato ricercato dalle autorità sin dal 2011, esse avrebbero avuto il modo e il tempo per trovarlo, fermo considerate anche le sue regolari attività in seno alla moschea ed il fatto che avrebbe gestito un negozio nella capitale (cfr. atto A11, D60, D117). Su tali presupposti, la giustificazione da lui fornita una volta confrontato al riguardo, ovvero che non si sarebbe mai trovato a casa al momento delle ricerche (cfr. atto A11, D116) risulta quantomeno irragionevole.
E. 5.4 In definitiva ed alla luce di quanto esposto, appare in specie chiaro che la versione dei fatti resa dall'interessato non possa essere ritenuta, da un punto di vista oggettivo, in preponderanza veritiera (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 6.1 Tornando alla domanda di riesame, il Tribunale constata in primo luogo come il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 111b LAsi risulta in specie fortemente dubbioso. Lo stesso interessato ha infatti espressamente dichiarato che il mezzo di prova di che egli ha eretto a motivo di riesame nella propria istanza del 24 maggio 2017 sarebbe stato in possesso della madre sin dal 25 luglio 2016 e che gli sarebbe stato recapitato già nel gennaio del 2017 (cfr. atto A36).
E. 6.2 A prescindere da ciò e considerato l'esame di merito effettuato dall'autorità di prime cure, è d'uopo constatare come il mezzo di prova addotto dall'interessato si sia ad ogni modo rivelato un falso. Le indagini svolte dalla rappresentanza elvetica di Colombo su richiesta del Tribunale, e dalle cui risultanze non v'è motivo di cui scostarsene, hanno infatti attestato trattarsi di un falso. Del resto, il ricorrente, chiamato ad esprimersi al riguardo, non è stato in grado di fornire elementi concreti che lascino propendere per l'autenticità. Su questi stessi presupposti e considerata anche la confidenzialità di tale agire, nemmeno si necessità in specie di sapere quale sia stato il tenore degli accertamenti svolti dall'ambasciata Svizzera. Invero, è notorio che le verifiche di autenticità svolte dalla rappresentanza elvetica di Colombo rispettano i criteri di professionalità, discrezione e affidabilità, tanto che il Tribunale concede una vera e propria rilevanza decisionale alle stesse a meno che non vi siano indizi concreti per discostarsi (cfr. sentenza del Tribunale E-3069/2017 del 27 novembre 2017, consid. 5.2.1).
E. 6.3 In considerazione di quanto precede, il predetto mezzo di prova, a cui non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, così come l'insieme delle allegazioni dell'istante relativamente a quest'ultimo, non sono suscettibili di rimettere in discussione la valutazione della SEM di cui alla decisione del 9 agosto 2016. Su tali presupposti, nemmeno può essere in specie riconosciuto un cambiamento notevole delle circostanze atto a giustificare la riconsiderazione della decisione di prima istanza già cresciuta in giudicato.
E. 7 Considerato tutto quanto precede, la decisione su riesame del 18 luglio 2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto.
E. 8.1 Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).
E. 8.2 Nella presente fattispecie, il documento prodotto dal ricorrente in sede di riesame si è rivelato un falso (cfr. supra consid. 6). In considerazione di ciò, se ne giustifica la confisca.
E. 9 Visto l'esito della procedura e il carattere temerario dell'impugnativa, le spese processuali di CHF 2500.-, che seguono la soccombenza e tengono conto della produzione di un mezzo di prova falsificato, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). CHF 1500.- sono prelevati sull'anticipo spese versato il 29 settembre 2017. CHF 1000.- sono da versare ulteriormente nelle casse del Tribunale.
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). L'autorità preposta è inoltre invitata a non voler procrastinare la messa in esecuzione della presente decisione. La pronuncia è definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Il mezzo di prova prodotto dal ricorrente in sede di riesame con scritto del 24 maggio 2017 indirizzato alla SEM è confiscato.
- Le spese processuali, di CHF 2500.-, sono poste a carico del ricorrente. CHF 1500.- sono prelevati sull'anticipo spese versato il 29 settembre 2017. CHF 1000.- sono da versare ulteriormente nelle casse del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4619/2017 Sentenza del 27 dicembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._____, nato il (...) Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 18 luglio 2017 / N (...). Fatti: A. A._____, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil e religione musulmana con ultimo domicilio a Dambulla, è giunto in Svizzera nel febbraio del 2014 depositandovi una domanda d'asilo (cfr. atto A3, pag. 6). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha asserito aver lasciato il proprio paese in quanto nel 2011 sarebbe stato arrestato dai militari, i quali lo avrebbero accusato di lavorare come passatore (cfr. atto A11, pag. 8). Inoltre, a partire dal 2012, a seguito dell'accrescersi delle tensioni tra musulmani e buddisti, l'interessato sarebbe stato preso di mira poiché attivo nella moschea di Dambulla (cfr. atto A11, pag. 9). Dopo essersi sincerato che le persecuzioni avrebbero avuto origine statale anche in tale circostanza, egli ha deciso di espatriare lasciando la famiglia in patria (cfr. atto A11, pag. 15 e atto A14, pag. 6). B. Con decisione del 9 agosto 2016, notificata al richiedente il 10 agosto 2016 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, pronunciandone nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e ritenendone l'esecuzione ammissibile, esigibile e possibile. C. In data 7 settembre 2016 il richiedente ha avviato una prima procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). La stessa si è conclusa con una decisione di inammissibilità a seguito del mancato pagamento dell'anticipo spese da parte dell'interessato (numero di ruolo D-5394/2016). D. Il 14 dicembre 2016 l'interessato si è nuovamente rivolto al Tribunale con una domanda restituzione dei termini ai sensi dell'art. 24 PA, poi respinta il 13 aprile 2017 (numero di ruolo D-7710/2016). E. Il 24 aprile 2017 la SEM ha quindi assegnato al richiedente un nuovo termine di partenza, con scadenza all'8 maggio 2017 (cfr. atto A28). Il 23 maggio 2017 la Polizia Cantonale ha interrogato il richiedente a proposito della sua presenza sul suolo elvetico (cfr. atto A31). F. Il 24 maggio 2017 (giunto alla SEM il 26 maggio 2017) l'interessato si è nuovamente rivolto alla SEM con uno scritto nel quale chiedeva all'autorità di voler rivedere la sua posizione, posta la l'impossibilità di fare rientro nel suo paese d'origine. A tale comunicazione egli ha allegato un documento in singalese ed una traduzione in inglese. Secondo il tenore di quest'ultima si tratterebbe di un messaggio interno alla polizia che attesterebbe l'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti (cfr. atto A32). G. Il 29 giugno 2017, la SEM, trattando lo scritto summenzionato quale domanda di riesame, ha richiesto al ricorrente informazioni complementari al riguardo. Il ricorrente ha preso posizione nel senso richiesto il 7 luglio 2017. H. Con decisione del 18 luglio 2017 l'autorità di prima istanza ha respinto la domanda di riesame del ricorrente, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso. I. Il 18 agosto 2017 l'interessato è insorto anche contro tale decisione innanzi al Tribunale chiedendo contestualmente l'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. J. Il Tribunale, con decisione incidentale del 15 settembre 2017, ha respinto suddetta richiesta, invitando il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. L'insorgente ha corrisposto la somma richiesta entro il termine stabilito. K. Il 19 ottobre 2017, il Tribunale ha trasmesso alla Rappresentanza elvetica di Colombo una copia del documento addotto in sede di riesame dall'insorgente onde ottenere informazioni circa la sua autenticità. L. L'Ambasciata Svizzera di Colombo ha risposto alla richiesta del Tribunale il 6 novembre 2017. Secondo gli accertamenti da essa svolti, il documento prodotto dall'insorgente sarebbe un falso. M. Con decisione incidentale del 13 novembre 2017, il Tribunale ha comunicato all'interessato la risultanza delle indagini effettuate dall'Ambasciata svizzera di Colombo, concedendogli facoltà di esprimersi al riguardo. N. L'insorgente, con scritto del 20 novembre 2017, dopo aver rammentato le presunte circostanze delle consegna di tale documento alla madre, ha asserito non essere in grado di provare l'autenticità del mezzo di prova. Egli ha quantomeno chiesto di poter conoscere gli elementi sulla cui base la rappresentanza elvetica sia giunta a conclusione che il documento sia stato falsificato. O. Con decisione incidentale del 21 novembre 2017 il Tribunale ha quindi trasmesso al ricorrente una copia debitamente anonimizzata della risposta dell'Ambasciata svizzera di Colombo. P. Con ulteriore scritto del 28 novembre 2017, l'interessato ha nuovamente osservato che l'ambasciata non avrebbe indicato su quali basi essa si sia basata per giungere a tale convincimento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1. La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, pag. 947), è prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. Alfred Kölz/isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed., 1998, pag. 160). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza. Oltremodo, laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). 3.2. Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. Una domanda di riesame non può inoltre servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). 3.3. Giusta l'art. 111b LAsi la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. La circostanza di sapere se una tale domanda è o meno stata proposta nel termine di 30 giorni previsto da tale disposto rientra nell'ambito dell'esame della ricevibilità dinanzi all'autorità di prime cure, questione che il Tribunale rivede di principio d'ufficio e senza vincoli (cfr. sentenza del Tribunale E-4143/2014 del 2 febbraio 2016 consid. 4.5 e rif. citati). 4. 4.1. 4.1.1. Nella propria decisione del 9 agosto 2016 l'autorità di prime cure è giunta a conclusione che le dichiarazioni dell'interessato a riguardo delle persecuzioni subite sarebbero risultate confuse, evasive e prive di sostanza. L'interessato non sarebbe infatti stato in grado di fornire sufficienti dettagli a riguardo delle visite delle autorità al suo domicilio e delle minacce telefoniche di cui avrebbe fatto l'oggetto. Sarebbe inoltre sorprendente che il richiedente abbia corso il rischio di tornare regolarmente nella sua regione di provenienza nonostante le persecuzioni subite. Un esempio su tutti risiederebbe nell'ultimo ritorno dell'interessato a Dambulla, a proposito del quale egli avrebbe fornito spiegazioni poco convincenti e contraddittorie. Del resto, il richiedente non sarebbe nemmeno stato in grado di circostanziare una tesi convincente circa le motivazioni dei suoi persecutori. Sarebbe inoltre lecito pensare che se le autorità lo avessero realmente ricercato, avrebbero avuto il modo ed il tempo per trovarlo. Da ultimo, anche il momento dell'espatrio lascerebbe perplessi, stante la presunta situazione persecutoria protrattasi sin dal 2011. 4.1.2. Con domanda di riesame del 24 maggio 2017, l'interessato ha asserito, sulla scorta di un documento interno alla polizia di Dambulla, di essere stato informato del fatto che il Capo del Tribunale della Corte di Colombo avrebbe emesso un mandato di cattura nei suoi confronti; mandato che sarebbe stato pendente da lungo tempo. A seguito del predetto ed a causa dei suoi trascorsi quale oppositore al regime l'interessato si sarebbe visto nella necessità di lasciare il proprio paese d'origine onde evitare l'arresto. Egli ritiene infatti che in caso di rientro in Sri Lanka verrebbe immediatamente arrestato e condannato a causa del clima di repressione che graverebbe nei confronti degli oppositori al regime. 4.1.3. Dopo essere stato invitato dalla SEM a fornire ulteriori informazioni circa la sua domanda di riesame, l'interessato ha indicato che la polizia, non trovandolo, avrebbe consegnato il summenzionato documento alla madre residente a Nikawatawana. La madre avrebbe quindi tenuto presso di sé il mezzo di prova, informando il figlio della sua esistenza solo dopo aver saputo del respingimento della sua domanda d'asilo. Successivamente glielo avrebbe poi trasmesso per posta, di modo che, egli lo avrebbe ricevuto a fine gennaio 2017. L'interessato ha quindi ribadito che ne avrebbe preso conoscenza solo in tale momento. A suo dire il suo arresto sarebbe stato disposto a causa di dei suoi presunti contatti con gli insorti. 4.1.4. Nella propria decisione del 18 luglio 2017 la SEM ha anzitutto constatato come la tempistica dell'invio del documento in questione risulterebbe oltremodo sospetta, posto che lo stesso sarebbe stato prodotto il giorno seguente all'interrogatorio di polizia avente per oggetto l'interessato e ben cinque mesi dopo il suo ottenimento. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prime cure ha rilevato come il mezzo di prova in questione consisterebbe in un documento facilmente falsificabile, stante la notoria disponibilità all'ottenimento all'infuori degli organi di polizia. La SEM ha inoltre ribadito che anche lo stesso contenuto della convocazione lascerebbe spazio a dubbi, posto che le autorità, se veramente interessate ad arrestare il ricorrente, difficilmente lo avrebbero esortato a presentarsi volontariamente dandogli così l'occasione di sottrarsi al fermo. Di conseguenza e alla luce delle considerazioni circa l'inverosimiglianza delle allegazioni del richiedente contenute nella decisione della SEM del 9 agosto 2016, conclude l'autorità di prima istanza, non esisterebbero motivi per annullare tale provvedimento. 4.1.5. Il ricorrente nel proprio gravame contesta la tesi della SEM. Il documento attesterebbe infatti l'esistenza di un procedimento penale a suo carico nel paese d'origine imputabile alla sua qualità di oppositore politico. Ne conseguirebbe quindi un inevitabile arresto dell'insorgente con contestuale messa in pericolo della vita nell'eventualità di un suo rientro in Sri Lanka. Le illazioni fornite dall'autorità di prime cure al riguardo sarebbero fumose, ipotetiche e senza nessuna base concreta. La SEM, avrebbe omesso di accertare la veridicità del documento prodotto, segnatamente per il tramite della trasmissione all'ambasciata svizzera di Colombo; trasmissione che avrebbe permesso di ottenere maggiori informazioni sull'attuale clima politico e sulle restrizioni attuate dal regime nei confronti dell'etnia Tamil alla quale appartiene il ricorrente. L'insorgente osserva inoltre che la polizia avrebbe tentato più volte di rintracciare il ricorrente presso il domicilio della sua famiglia e che solo non trovandolo lo avrebbe cercato presso la madre. L'assoluta inerzia con la quale la SEM avrebbe accertato l'autenticità del mezzo di prova e riconsiderato il pericolo di vita al quale sarebbe sottoposto una volta ricondotto in Sri Lanka, conclude l'insorgente, sarebbe un motivo assolutamente valido per annullare la decisione impugnata onde approfondire ulteriormente questi due elementi. 5. 5.1. Il Tribunale ritiene giudizioso analizzare preliminarmente il tenore delle allegazioni rilasciate dell'interessato nell'ambito della procedura d'asilo sfociata nella decisione negativa del 9 agosto 2016. 5.2. A questo proposito occorre rammentare che, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3. 5.3.1. Venendo al caso che ci occupa, occorre anzitutto constatare come, per quanto concerne il fermo che avrebbe fatto seguito alle accuse di aver trasportato i famigliari di Mohan, l'interessato, nell'ambito della prima audizione federale, ha asserito aver compreso il motivo alla base dello stesso solo dopo quattro giorni di prigionia, allorché i militari gli avrebbero chiesto se avesse condotto tali persone a Colombo (cfr. atto A11, D60). Ora, ciò risulta incompatibile con quanto da lui dichiarato nel corso dell'audizione sulle generalità, laddove l'insorgente ha addotto essere stato questionato in merito ai motivi che lo avrebbero condotto ad ospitare i famigliari di Mohan sin dall'indomani dell'arresto (cfr. atto A3, pag. 7). Per di più e sempre a tal riguardo, va parimenti rilevato che nel corso dell'audizione federale complementare, il richiedente ha fornito addirittura una terza versione incoerente con le precedenti, dichiarando di aver appreso le ragioni della sua sorte dopo aver udito gli ufficiali discutere a proposito dell'arresto dei parenti del collega (cfr. atto A14, D29). Del resto, anche le allegazioni del richiedente asilo a proposito della sua ospedalizzazione e della successiva permanenza presso un conoscente risultano contraddittorie. Nell'ambito della prima audizione federale l'insorgente ha infatti addotto essere stato ospedalizzato dal 17 al 22 gennaio 2011 susseguentemente alle percosse subite e di essere in seguito rimasto per 7/8 mesi presso una conoscenza dello zio (cfr. atto A11, D60). Chiamato ad esprimersi al riguardo anche nel corso dell'audizione complementare, l'interessato ha invece asserito essere stato ricoverato il 22 gennaio 2011 e di essersi trattenuto presso il conoscente per solo un mese (cfr. atto A14, D15). Non di meno, in occasione dell'audizione sulle generalità egli aveva asserito che la sua degenza in ospedale sarebbe durata per un intero mese (cfr. atto A3, pag. 7). 5.3.2. Circa la successiva allegazione secondo la quale l'interessato sarebbe stato preso di mira poiché attivo nella moschea di Dambulla, salta anzitutto agli occhi l'insensatezza stessa delle circostanze del suo coinvolgimento. È infatti incongruo all'esperienza generale di vita che l'insorgente - che ha dichiarato di vivere nascosto a Colombo (cfr. atto A14, D66, D87) in quanto ricercato regolarmente dalla autorità dopo l'arresto del 2011 (cfr. atto A11, D78, D83, D102; atto A14, D40, D41) e vittima di consistenti minacce telefoniche (cfr. atto A14, D48, D56) - svolga nel contempo il ruolo di assistente del capo della moschea di Dambulla (cfr. atto A11, pag. 12), luogo che a suo dire egli avrebbe fatto in modo di evitare per il timore di subire atti pregiudizievoli (cfr. atto A14, pag. 7-8), accogliendo tra le altre cose anche personalità politiche a casa sua (cfr. atto A11, pag. 9). Non di meno, anche la stessa attività dell'interessato in favore della moschea pare poter essere messa in dubbio. Al riguardo, le sue dichiarazioni ed i mezzi di prova prodotti risultano infatti contraddittori sul fatto che il ricorrente sia stato impegnato nella moschea di Dambulla o di Nikawatawana nonché a riguardo del momento nel quale egli sarebbe stato nominato secondo capo amministrativo (cfr. atto A11, pag. 16), inizialmente collocato nel 2012, ovvero dopo gli avvenimenti che lo avrebbero portato a rifugiarsi a Colombo (cfr. atto A3, pag. 7). Da ultimo, pure la contingenza del successivo appello alle forze dell'ordine, non dissipa i dubbi circa il reale svolgimento dei fatti. L'interessato ha infatti in un primo momento dichiarato di essersi recato con un conoscente presso il posto di polizia di Dambulla con l'intenzione di depositare una querela. A seguito di ciò, i funzionari incaricati gli avrebbero dato un numero di telefono da chiamare nel caso in cui i presunti persecutori gli avrebbero fatto nuovamente visita (cfr. atto A11, pag. 14-15). Sennonché, durante l'audizione complementare, egli ha addotto che sarebbe stato un suo amico a recarsi alla stazione di polizia al suo posto (cfr. atto A14, pag.10). 5.3.3. Sia quel che sia, quanto risulta forse più eclatante nelle dichiarazioni dell'interessato è la pressoché totale inconsistenza delle sue allegazioni a proposito delle pressioni e delle minacce di cui avrebbe fatto oggetto. Per quanto concerne in particolare le frequenti visite al suo domicilio, le dichiarazioni risultano confuse e prive di sostanza tanto che nemmeno si riesce a capire chi si sarebbe presentato per chiedere di lui (cfr. atto A11, pag. 11, A14 pag. 2 e 5). La situazione è analoga anche per le minacce telefoniche, a proposito delle quali l'interessato non è stato in grado di allegare alcun elemento concreto circa la tempistica, il contenuto ed i presunti autori (cfr. atto A11, pag. 10 e seg., A14 pag. 6 e seg.). Le sue supposizioni al riguardo di questi aspetti sono inoltre innumerevoli. In un primo momento egli ha infatti asserito credere si trattasse dei militari o alternativamente della polizia criminale (CID) (cfr. atto A11, pag. 12). Più avanti ha nuovamente ribadito che pensava "potessero essere dei militari" nonostante gli scontri avessero carattere interconfessionale (cfr. atto A11, pag. 14). Poco dopo, egli ha tuttavia asserito aver "saputo che si trattava della polizia criminale, della polizia ordinaria e dei militari" (cfr. atto A11, pag. 15). Non di meno, anche nell'ambito dell'audizione complementare l'insorgente ha proseguito con le dichiarazioni inconcludenti. Chiamato a giusta ragione a chiarire l'origine delle problematiche da lui riscontrate, e meglio, se esse fossero da ricondurre alle accuse di essere un passatore o alle traversie interreligiose, egli ha indicato non essere in misura di separare le differenti circostanze, asserendo che "pensava si trattasse dello stesso gruppo di persone" (cfr. atto A14, pag. 6). In seguito, egli ha poi ribadito non saper definire il lasso di tempo nel quale avrebbe ricevuto le chiamate minatorie (cfr. atto A14, pag. 6). Nell'ultima telefonata i presunti persecutori gli avrebbero inoltre detto essere dell'esercito, senza che tuttavia gli autori menzionassero un fatto in particolare alla base delle minacce di morte (cfr. atto A14, pag. 6). 5.3.4. Del resto, la veridicità della versione dell'insorgente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. È infatti lecito attendersi che se il richiedente fosse realmente stato ricercato dalle autorità sin dal 2011, esse avrebbero avuto il modo e il tempo per trovarlo, fermo considerate anche le sue regolari attività in seno alla moschea ed il fatto che avrebbe gestito un negozio nella capitale (cfr. atto A11, D60, D117). Su tali presupposti, la giustificazione da lui fornita una volta confrontato al riguardo, ovvero che non si sarebbe mai trovato a casa al momento delle ricerche (cfr. atto A11, D116) risulta quantomeno irragionevole. 5.4. In definitiva ed alla luce di quanto esposto, appare in specie chiaro che la versione dei fatti resa dall'interessato non possa essere ritenuta, da un punto di vista oggettivo, in preponderanza veritiera (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1. Tornando alla domanda di riesame, il Tribunale constata in primo luogo come il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 111b LAsi risulta in specie fortemente dubbioso. Lo stesso interessato ha infatti espressamente dichiarato che il mezzo di prova di che egli ha eretto a motivo di riesame nella propria istanza del 24 maggio 2017 sarebbe stato in possesso della madre sin dal 25 luglio 2016 e che gli sarebbe stato recapitato già nel gennaio del 2017 (cfr. atto A36). 6.2. A prescindere da ciò e considerato l'esame di merito effettuato dall'autorità di prime cure, è d'uopo constatare come il mezzo di prova addotto dall'interessato si sia ad ogni modo rivelato un falso. Le indagini svolte dalla rappresentanza elvetica di Colombo su richiesta del Tribunale, e dalle cui risultanze non v'è motivo di cui scostarsene, hanno infatti attestato trattarsi di un falso. Del resto, il ricorrente, chiamato ad esprimersi al riguardo, non è stato in grado di fornire elementi concreti che lascino propendere per l'autenticità. Su questi stessi presupposti e considerata anche la confidenzialità di tale agire, nemmeno si necessità in specie di sapere quale sia stato il tenore degli accertamenti svolti dall'ambasciata Svizzera. Invero, è notorio che le verifiche di autenticità svolte dalla rappresentanza elvetica di Colombo rispettano i criteri di professionalità, discrezione e affidabilità, tanto che il Tribunale concede una vera e propria rilevanza decisionale alle stesse a meno che non vi siano indizi concreti per discostarsi (cfr. sentenza del Tribunale E-3069/2017 del 27 novembre 2017, consid. 5.2.1). 6.3. In considerazione di quanto precede, il predetto mezzo di prova, a cui non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, così come l'insieme delle allegazioni dell'istante relativamente a quest'ultimo, non sono suscettibili di rimettere in discussione la valutazione della SEM di cui alla decisione del 9 agosto 2016. Su tali presupposti, nemmeno può essere in specie riconosciuto un cambiamento notevole delle circostanze atto a giustificare la riconsiderazione della decisione di prima istanza già cresciuta in giudicato.
7. Considerato tutto quanto precede, la decisione su riesame del 18 luglio 2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto. 8. 8.1. Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1). 8.2. Nella presente fattispecie, il documento prodotto dal ricorrente in sede di riesame si è rivelato un falso (cfr. supra consid. 6). In considerazione di ciò, se ne giustifica la confisca.
9. Visto l'esito della procedura e il carattere temerario dell'impugnativa, le spese processuali di CHF 2500.-, che seguono la soccombenza e tengono conto della produzione di un mezzo di prova falsificato, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). CHF 1500.- sono prelevati sull'anticipo spese versato il 29 settembre 2017. CHF 1000.- sono da versare ulteriormente nelle casse del Tribunale.
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). L'autorità preposta è inoltre invitata a non voler procrastinare la messa in esecuzione della presente decisione. La pronuncia è definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Il mezzo di prova prodotto dal ricorrente in sede di riesame con scritto del 24 maggio 2017 indirizzato alla SEM è confiscato.
3. Le spese processuali, di CHF 2500.-, sono poste a carico del ricorrente. CHF 1500.- sono prelevati sull'anticipo spese versato il 29 settembre 2017. CHF 1000.- sono da versare ulteriormente nelle casse del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: