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D-4595/2018

D-4595/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino afgano con ultima residenza a B._______, è espatriato a fine 2015 o inizio 2016 ed è entrato in Svizzera il 21 luglio 2016, dove il giorno stesso ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A14). B. Sentito sui motivi d'asilo, durante la prima audizione ha dichiarato di aver lasciato il suo paese per studiare e alla ricerca di un futuro migliore (cfr. atto A14, D7.01). Durante la seconda audizione ha aggiunto che il suo cane avrebbe morso il figlio di un parlamentare, di conseguenza dei soldati agli ordini di quest'ultimo lo avrebbero picchiato e avrebbero ucciso il cane. Si sarebbe poi rifugiato presso sua sorella e i soldati avrebbero informato sua madre che lo avrebbero ucciso, se lo avessero trovato (cfr. atto A30, D77). C. Con decisione dell'11 luglio 2018, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 13 agosto 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 agosto 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM perché prenda una nuova decisione e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. E. Con scritto del 26 agosto 2019, il ricorrente ha inviato alla SEM le fotocopie di quattro documenti in lingua straniera. Il 29 agosto 2019 l'autorità inferiore ha trasmesso tale scritto al Tribunale. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni del ricorrente riguardanti le minacce di morte, perché apparirebbe sorprendente che fatti di tale importanza sarebbero stati da lui addotti solo in occasione della seconda audizione. Anche le dichiarazioni riguardanti il soggiorno durante l'ultimo mese prima dell'espatrio sarebbero inverosimili, perché il ricorrente avrebbe prima asserito di aver vissuto con la madre, il fratello e la sorella, per poi affermare di aver invece vissuto presso la sorella in un altro quartiere rispetto alla madre. La SEM ha inoltre rilevato che il fatto di voler studiare e avere un futuro migliore, non avendo il ricorrente avuto problemi né con le autorità né con terzi, non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Nel ricorso il ricorrente considera che le proprie dichiarazioni riguardanti le minacce di morte sarebbero verosimili, perché ne avrebbe parlato solo durante la seconda audizione su invito dell'interprete, che - così egli avrebbe immaginato - avrebbe tradotto una richiesta dell'interrogante. Non avrebbe continuato, quindi, per rispettare ciò che gli sarebbe stato detto dall'autorità. La contraddizione su dove avrebbe soggiornato l'ultimo mese prima di espatriare non sarebbe inoltre grave, perché la sorella avrebbe lasciato l'abitazione di famiglia soltanto pochi mesi prima.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6.1 Per quanto riguarda l'analisi dei motivi d'asilo, vi è da chiedersi se nella fattispecie le allegazioni rese dal ricorrente adempiano alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 6.2 Innanzitutto, le dichiarazioni dell''insorgente risultano contraddittorie su punti essenziali. In particolare, egli ha fornito motivi completamente diversi sulle circostanze che l'avrebbero portato all'espatrio. Infatti, nel corso della prima audizione il ricorrente ha asserito di essere espatriato unicamente per motivi economici, per studiare e avere un futuro migliore. Alle domande precise del funzionario se ci fossero altri motivi, se gli fosse successo qualcosa, se avesse mai avuto problemi con le autorità o terzi in patria o se desiderasse aggiungere altro, egli ha risposto negativamente (cfr. atto A14, D 7.02 seg.). Tuttavia, nel corso della seconda audizione, l'interessato ha menzionato tutt'altri motivi, ovvero il fatto di essere stato minacciato di morte da un parlamentare perché il cane del ricorrente ne avrebbe morso il figlio (cfr. atto A30, D77). Va considerato che se determinati avvenimenti - come nella fattispecie - vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta determinante. Inoltre, le spiegazioni fornite dall'interessato - ovvero che voleva dirlo ma sarebbe stato interrotto, che era stressato e confuso, che aveva sbagliato e che non aveva capito la domanda (cfr. atto A30, D117 e 119) - non giustificano una siffatta omissione, avendo egli sottoscritto la correttezza del verbale della prima audizione. In seguito, oltre alla tardività, le allegazioni inerenti al soggiorno durante l'ultimo mese prima dell'espatrio sono incongruenti su un punto essenziale. Segnatamente, il ricorrente si è contraddetto sul luogo. Infatti, inizialmente egli ha asserito di aver vissuto dalla nascita fino all'espatrio nel quartiere C._______ con la madre, il fratello e la sorella (cfr. atto A14, D2.01), mentre in seguito ha indicato che sarebbe stato dalla sorella in un altro quartiere (cfr. atto A30, D31 e 114). Al contrario di quanto pretende l'interessato nel ricorso, la divergenza non è minore o trascurabile. Essa si riferisce infatti all'ultimo mese vissuto in Patria dal ricorrente, prima di abbandonarla potenzialmente per sempre. Inoltre, l'incongruenza riguarda il periodo di tempo immediatamente successivo a un avvenimento che, a detta sua, lo avrebbe segnato profondamente e ne avrebbe messo in pericolo la vita. Inconcepibile, quindi, che egli possa essersi confuso sul luogo dove lo ha trascorso.

E. 6.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, la versione dei fatti resa dal ricorrente non può essere considerata verosimile.

E. 7 Per il resto, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le motivazioni economiche avanzate dall'insorgente non adempiono manifestamente alle condizioni dell'art. 3 LAsi e non sono dunque rilevanti in materia d'asilo.

E. 8 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.3 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nella fattispecie si sarebbe infatti in presenza di circostanze particolarmente favorevoli: il ricorrente sarebbe nato e cresciuto a B._______; disporrebbe di una solida rete sociale composta dalla madre, dal fratello, da due sorelle con le rispettive famiglie e da alcuni zii, con i quali manterrebbe una buona relazione; possiederebbe una formazione scolastica di 9 anni; vanterebbe un'esperienza pluriennale come meccanico d'auto; sarebbe giovane e in salute; la famiglia sarebbe proprietaria di una casa, e la madre già in passato con il reddito del proprio lavoro avrebbe mantenuto entrambi i figli. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Afferma infatti che l'attuale situazione in Afghanistan non permetterebbe un rinvio nella sicurezza e nella dignità e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto della sua famiglia, sua madre non guadagnando molto e suo fratello studiando. Con lo scritto del 26 agosto 2019 il ricorrente aggiunge che i membri della sua famiglia avrebbero lasciato l'Afghanistan.

E. 10.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio verso l'Afghanistan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, non essendo stato reso verosimile (cfr. consid. 6.3), non vi è motivo di supporre che il ricorrente sia stato minacciato di morte da soldati agli ordini di un parlamentare. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 10.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono alle condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Afghanistan, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nell'ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali del Paese è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017). Per quanto concerne la città di B._______, la giurisprudenza ha recentemente confermato che, pur con le dovute riserve del caso, tale località sia tutt'ora tra le più stabili e sicure del paese, di modo che non si debba partire dall'assunto quanto ad una generale inesigibilità del ritorno verso la stessa (cfr. sentenza D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 consid. 7). In altre parole, ciò significa che in presenza di elementi particolarmente favorevoli l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di B._______ risulti, ora come prima, ragionevolmente esigibile. Quali circostanze favorevoli vanno intesi gli usuali fattori già vagliati dalla giurisprudenza (segnatamente: giovane età, esperienza lavorativa, solida rete di rapporti sociali, possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco, buone condizioni di salute), da valutarsi nel loro insieme (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5-7.3.8 e 2011/7 consid. 9.9.2; si vedano anche: sentenza di riferimento del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 8.4 e sentenza del Tribunale D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2). Nella presente disamina, l'insorgente proviene proprio da B._______, ove ha vissuto ininterrottamente dalla nascita sino all'espatrio. Questa città può quindi essere definita quale centro dei suoi interessi. Stando al ricorrente, sua madre e suo fratello avrebbero lasciato l'Afghanistan. Anche prendendo per buona la versione del ricorrente e i documenti prodotti con lo scritto del 26 agosto 2019 (le fotocopie del passaporto dei due e due non meglio identificati documenti che li riguardano, apparentemente provenienti da autorità turche), comunque, ad oggi nella città risiedono quantomeno due sorelle con le rispettive famiglie, due coppie di zii e dei cugini, con i quali l'insorgente ha dichiarato d'intrattenere buoni rapporti. Il ricorrente possiede una formazione scolastica di nove anni, che potrebbe riprendere. Nonostante la giovane età dispone di un'esperienza lavorativa di quattro anni come meccanico d'auto acquisita nella mezza giornata libera dalla scuola, per il che non vi sono dubbi quanto al fatto che possa trovare sbocchi lavorativi nella regione senza essere posto in una condizione di minaccia esistenziale. L'abitazione dove viveva è di proprietà della famiglia, inoltre la madre è in grado di dargli, eventualmente e come già successo in passato, un aiuto materiale che, se lei effettivamente si trova in Turchia, potrà garantire anche a distanza. L'insorgente è d'altro canto giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a carico. Le condizioni favorevoli di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto adempiute. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.6 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Il ricorrente dispone infatti della sua taskara originale, emessa dal suo paese d'origine e tutt'ora valida. Usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto, si rileva come soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 9). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10.7 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 13 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4595/2018 Sentenza del 7 luglio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Mia Fuchs, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 luglio 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afgano con ultima residenza a B._______, è espatriato a fine 2015 o inizio 2016 ed è entrato in Svizzera il 21 luglio 2016, dove il giorno stesso ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A14). B. Sentito sui motivi d'asilo, durante la prima audizione ha dichiarato di aver lasciato il suo paese per studiare e alla ricerca di un futuro migliore (cfr. atto A14, D7.01). Durante la seconda audizione ha aggiunto che il suo cane avrebbe morso il figlio di un parlamentare, di conseguenza dei soldati agli ordini di quest'ultimo lo avrebbero picchiato e avrebbero ucciso il cane. Si sarebbe poi rifugiato presso sua sorella e i soldati avrebbero informato sua madre che lo avrebbero ucciso, se lo avessero trovato (cfr. atto A30, D77). C. Con decisione dell'11 luglio 2018, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 13 agosto 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 agosto 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM perché prenda una nuova decisione e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. E. Con scritto del 26 agosto 2019, il ricorrente ha inviato alla SEM le fotocopie di quattro documenti in lingua straniera. Il 29 agosto 2019 l'autorità inferiore ha trasmesso tale scritto al Tribunale. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni del ricorrente riguardanti le minacce di morte, perché apparirebbe sorprendente che fatti di tale importanza sarebbero stati da lui addotti solo in occasione della seconda audizione. Anche le dichiarazioni riguardanti il soggiorno durante l'ultimo mese prima dell'espatrio sarebbero inverosimili, perché il ricorrente avrebbe prima asserito di aver vissuto con la madre, il fratello e la sorella, per poi affermare di aver invece vissuto presso la sorella in un altro quartiere rispetto alla madre. La SEM ha inoltre rilevato che il fatto di voler studiare e avere un futuro migliore, non avendo il ricorrente avuto problemi né con le autorità né con terzi, non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2 Nel ricorso il ricorrente considera che le proprie dichiarazioni riguardanti le minacce di morte sarebbero verosimili, perché ne avrebbe parlato solo durante la seconda audizione su invito dell'interprete, che - così egli avrebbe immaginato - avrebbe tradotto una richiesta dell'interrogante. Non avrebbe continuato, quindi, per rispettare ciò che gli sarebbe stato detto dall'autorità. La contraddizione su dove avrebbe soggiornato l'ultimo mese prima di espatriare non sarebbe inoltre grave, perché la sorella avrebbe lasciato l'abitazione di famiglia soltanto pochi mesi prima. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Per quanto riguarda l'analisi dei motivi d'asilo, vi è da chiedersi se nella fattispecie le allegazioni rese dal ricorrente adempiano alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.2 Innanzitutto, le dichiarazioni dell''insorgente risultano contraddittorie su punti essenziali. In particolare, egli ha fornito motivi completamente diversi sulle circostanze che l'avrebbero portato all'espatrio. Infatti, nel corso della prima audizione il ricorrente ha asserito di essere espatriato unicamente per motivi economici, per studiare e avere un futuro migliore. Alle domande precise del funzionario se ci fossero altri motivi, se gli fosse successo qualcosa, se avesse mai avuto problemi con le autorità o terzi in patria o se desiderasse aggiungere altro, egli ha risposto negativamente (cfr. atto A14, D 7.02 seg.). Tuttavia, nel corso della seconda audizione, l'interessato ha menzionato tutt'altri motivi, ovvero il fatto di essere stato minacciato di morte da un parlamentare perché il cane del ricorrente ne avrebbe morso il figlio (cfr. atto A30, D77). Va considerato che se determinati avvenimenti - come nella fattispecie - vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta determinante. Inoltre, le spiegazioni fornite dall'interessato - ovvero che voleva dirlo ma sarebbe stato interrotto, che era stressato e confuso, che aveva sbagliato e che non aveva capito la domanda (cfr. atto A30, D117 e 119) - non giustificano una siffatta omissione, avendo egli sottoscritto la correttezza del verbale della prima audizione. In seguito, oltre alla tardività, le allegazioni inerenti al soggiorno durante l'ultimo mese prima dell'espatrio sono incongruenti su un punto essenziale. Segnatamente, il ricorrente si è contraddetto sul luogo. Infatti, inizialmente egli ha asserito di aver vissuto dalla nascita fino all'espatrio nel quartiere C._______ con la madre, il fratello e la sorella (cfr. atto A14, D2.01), mentre in seguito ha indicato che sarebbe stato dalla sorella in un altro quartiere (cfr. atto A30, D31 e 114). Al contrario di quanto pretende l'interessato nel ricorso, la divergenza non è minore o trascurabile. Essa si riferisce infatti all'ultimo mese vissuto in Patria dal ricorrente, prima di abbandonarla potenzialmente per sempre. Inoltre, l'incongruenza riguarda il periodo di tempo immediatamente successivo a un avvenimento che, a detta sua, lo avrebbe segnato profondamente e ne avrebbe messo in pericolo la vita. Inconcepibile, quindi, che egli possa essersi confuso sul luogo dove lo ha trascorso. 6.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, la versione dei fatti resa dal ricorrente non può essere considerata verosimile. 7. Per il resto, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le motivazioni economiche avanzate dall'insorgente non adempiono manifestamente alle condizioni dell'art. 3 LAsi e non sono dunque rilevanti in materia d'asilo. 8. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nella fattispecie si sarebbe infatti in presenza di circostanze particolarmente favorevoli: il ricorrente sarebbe nato e cresciuto a B._______; disporrebbe di una solida rete sociale composta dalla madre, dal fratello, da due sorelle con le rispettive famiglie e da alcuni zii, con i quali manterrebbe una buona relazione; possiederebbe una formazione scolastica di 9 anni; vanterebbe un'esperienza pluriennale come meccanico d'auto; sarebbe giovane e in salute; la famiglia sarebbe proprietaria di una casa, e la madre già in passato con il reddito del proprio lavoro avrebbe mantenuto entrambi i figli. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Afferma infatti che l'attuale situazione in Afghanistan non permetterebbe un rinvio nella sicurezza e nella dignità e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto della sua famiglia, sua madre non guadagnando molto e suo fratello studiando. Con lo scritto del 26 agosto 2019 il ricorrente aggiunge che i membri della sua famiglia avrebbero lasciato l'Afghanistan. 10.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio verso l'Afghanistan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, non essendo stato reso verosimile (cfr. consid. 6.3), non vi è motivo di supporre che il ricorrente sia stato minacciato di morte da soldati agli ordini di un parlamentare. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono alle condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Afghanistan, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nell'ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali del Paese è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017). Per quanto concerne la città di B._______, la giurisprudenza ha recentemente confermato che, pur con le dovute riserve del caso, tale località sia tutt'ora tra le più stabili e sicure del paese, di modo che non si debba partire dall'assunto quanto ad una generale inesigibilità del ritorno verso la stessa (cfr. sentenza D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 consid. 7). In altre parole, ciò significa che in presenza di elementi particolarmente favorevoli l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di B._______ risulti, ora come prima, ragionevolmente esigibile. Quali circostanze favorevoli vanno intesi gli usuali fattori già vagliati dalla giurisprudenza (segnatamente: giovane età, esperienza lavorativa, solida rete di rapporti sociali, possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco, buone condizioni di salute), da valutarsi nel loro insieme (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5-7.3.8 e 2011/7 consid. 9.9.2; si vedano anche: sentenza di riferimento del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 8.4 e sentenza del Tribunale D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2). Nella presente disamina, l'insorgente proviene proprio da B._______, ove ha vissuto ininterrottamente dalla nascita sino all'espatrio. Questa città può quindi essere definita quale centro dei suoi interessi. Stando al ricorrente, sua madre e suo fratello avrebbero lasciato l'Afghanistan. Anche prendendo per buona la versione del ricorrente e i documenti prodotti con lo scritto del 26 agosto 2019 (le fotocopie del passaporto dei due e due non meglio identificati documenti che li riguardano, apparentemente provenienti da autorità turche), comunque, ad oggi nella città risiedono quantomeno due sorelle con le rispettive famiglie, due coppie di zii e dei cugini, con i quali l'insorgente ha dichiarato d'intrattenere buoni rapporti. Il ricorrente possiede una formazione scolastica di nove anni, che potrebbe riprendere. Nonostante la giovane età dispone di un'esperienza lavorativa di quattro anni come meccanico d'auto acquisita nella mezza giornata libera dalla scuola, per il che non vi sono dubbi quanto al fatto che possa trovare sbocchi lavorativi nella regione senza essere posto in una condizione di minaccia esistenziale. L'abitazione dove viveva è di proprietà della famiglia, inoltre la madre è in grado di dargli, eventualmente e come già successo in passato, un aiuto materiale che, se lei effettivamente si trova in Turchia, potrà garantire anche a distanza. L'insorgente è d'altro canto giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a carico. Le condizioni favorevoli di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto adempiute. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.6 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Il ricorrente dispone infatti della sua taskara originale, emessa dal suo paese d'origine e tutt'ora valida. Usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto, si rileva come soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 9). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.7 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: