opencaselaw.ch

D-4563/2016

D-4563/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le misure supercautelari pronunciate il 26 luglio 2016 sono revocate.

E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 4 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Sebastiana Stähli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4563/2016 Sentenza del 5 agosto 2016 Composizione Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...) Eritrea, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 4 luglio 2016 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 14 aprile 2016, l'audizione sulle generalità del 20 aprile 2016 (di seguito: verbale) nella quale è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo trasferimento in Italia, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 4 luglio 2016, notificata il 19 luglio 2016 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 25 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 luglio 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso all'accoglimento del ricorso e alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per l'esame materiale in Svizzera della domanda d'asilo, in subordine per completamento dell'istruttoria ed alla concessione dell'effetto sospensivo; ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, il provvedimento del 26 luglio 2016 con il quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 29 luglio 2016, lo scritto del 26 luglio 2016 (data d'entrata. 28 luglio 2016) con allegato la procura in originale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che, nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare in Svizzera si trovava in Italia (cfr. verbale, pag. 7), che tale circostanza è stata confermata dalla consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» dal quale risulta che l'interessato è stato interpellato a due riprese il 9 aprile ed il 10 aprile 2016 a C._______ (Italia), che il 2 maggio 2016, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è in principio data, che il ricorrente indica tuttavia che la competenza della trattazione della domanda d'asilo sarebbe della Svizzera in quanto la compagna ed il figlio sarebbero in Svizzera e beneficerebbero dell'asilo, che innanzitutto, va rilevato che la procedura d'asilo della compagna e del figlio è tuttora pendente; che di conseguenza l'art. 9 Regolamento Dublino III non è applicabile; che pertanto, va analizzato se l'art. 10 Regolamento Dublino III trova applicazione nella fattispecie, che ai sensi dell'art. 10 Regolamento Dublino III - disposizione direttamente applicabile (cfr. sentenza del TAF E-6513/2014 del 3 dicembre 2015 [prevista per la pubblicazione] consid. 5.4) - se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto, che giusta l'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III rientrano nella nozione di "familiari" i soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente - purché essa sia già costituita nel paese di origine - ed in particolare, il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile - qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi - nonché i figli minori di tali coppie o del richiedente - a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, che secondo l'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal Regolamento Dublino III, che nel caso in disamina, la presenza in Svizzera della compagna non ha alcuna incidenza sulla competenza dell'Italia; che in effetti, il ricorrente non è sposato con la compagna poiché ella è ancora sposata con un altro uomo (cfr. verbale, pag. 3); che tali allegazioni corrispondono alle informazioni in possesso del Tribunale dal Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); che invero, la compagna D._______ (N [...]) risulta ancora essere coniugata, che inoltre, non vi sono indizi per ritenere una relazione stabile; che essi - stando alle dichiarazioni dell'insorgente, tuttavia in nessun modo confermate dalla compagna - hanno convissuto in totale appena un anno e mezzo in Patria essendo egli ogni mese per una settimana al servizio militare e tenuto conto dei due mesi in cui non ha ricevuto un congedo dal servizio militare ed i due mesi in Sudan (cfr. verbale, pagg. 7 e 8); che tale durata non risulta essere sufficiente, che anche ritenuto il fatto che egli sia il padre del bambino della compagna, allegazione peraltro non sostenuta da alcun elemento probatorio, ciò non è sufficiente a qualificare la relazione tra il ricorrente e la compagna come una relazione stretta ed effettiva, considerato inoltre che, al momento della domanda d'asilo, egli non aveva ancora mai visto il bambino (cfr. verbale, pag. 9), che inoltre, essi sono espatriati in momenti diversi dall'Eritrea (cfr. verbale, pag. 7) e dalle allegazioni inerenti ai motivi d'asilo egli ha indicato che se fosse rimasto in patria sarebbe finito in prigione rovinando la sua vita, quella di sua figlia, dei suoi fratelli e sorelle, non menzionando la compagna ed il figlio non ancora nato (cfr. verbale, pag. 8), che per di più una volta in Sudan, ella avrebbe dovuto rimanerci poiché incinta, mentre lui avrebbe dovuto recarsi a Dubai (cfr. verbale, pag. 6); che tuttavia, ella è partita senza informarlo recandosi in Libia (cfr. ibidem); che tale avvenimento, costituisce un indizio essenziale che porta il Tribunale a dubitare dell'esistenza di una relazione stabile; che neppure la spiegazione fornita in sede ricorsuale può indurre il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che neppure la presenza del figlio in Svizzera ha alcuna incidenza sulla competenza dell'Italia; che dall'art. 2 let. g Regolamento Dublino III non è chiaro se il figlio del richiedente rientra in generale nella nozione di familiare, oppure se è dipendente da una relazione stabile dei genitori; che tuttavia, tale questione può essere lasciata aperta poiché il figlio è nato in Svizzera (cfr. verbale, pag. 5); che in casu, pertanto, la condizione della costituzione della famiglia già nel paese di origine non è nella fattispecie adempiuta e di conseguenza il richiedente non può essere ritenuto un familiare del figlio ai sensi del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza del TAF E-2231/2015 del 23 giugno 2015 consid. 8.4), che di conseguenza, l'art. 10 Regolamento Dublino III non è applicabile nella fattispecie e la competenza dell'Italia è data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che invero, la CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, § 114, ha peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza M.S.S contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola­mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che l'insorgente in sede ricorsuale censura una violazione dell'unità della famiglia e dell'art. 8 CEDU; che con ciò fa riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III, un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che innanzitutto il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che in secondo luogo, per quanto attiene all'unità della famiglia, per i concubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" tenendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Srife Ygit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1), che per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2), che per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero deve non soltanto provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti), che in casu, essendo la procedura d'asilo della compagna e del figlio ancora pendente, essi non dispongono di un diritto di presenza assicurato in Svizzera, che indipendentemente dal diritto di presenza assicurato in Svizzera, come già ritenuto sopra (cfr. pag. 6), la relazione tra il ricorrente e la compagna non risulta essere stretta ed effettiva, che lo stesso vale per la relazione con il figlio; che invero, oltre a non aver fornito alcun elemento a sostegno della sua presunta paternità, quand'anche fosse ritenuta, egli non ha comunque riconosciuto formalmente il figlio e lo conosce da appena tre mesi; che pertanto la relazione non può essere ritenuta intatta ed effettiva, che in conclusione, con il trasferimento dell'interessato verso l'Italia il Tribunale non ravvede una violazione dell'art. 8 CEDU, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le misure supercautelari pronunciate il 26 luglio 2016 sono revocate.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Sebastiana Stähli Data di spedizione: