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D-4210/2018

D-4210/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-22 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele CattaneoLorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4210/2018 Sentenza del 22 novembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 luglio 2018 / N (...) Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 14 maggio 2018, i verbali d'audizione del 25 maggio 2018 (di seguito: verbale 1) e del 22 giugno 2018 (di seguito: verbale 2), i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 6 luglio 2018, notificata all'interessato il 9 luglio 2018 (cfr. atto A26), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 19 luglio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; recte 20 luglio 2018), per il cui tramite il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova decisione; in via ancor più subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 26 luglio 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), lo scritto spontaneo del 3 settembre 2018, con il quale l'insorgente ha trasmesso al Tribunale dei nuovi mezzi di prova, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil originario del villaggio di B._______ (distretto di Mullaitivu), avrebbe lasciato il proprio paese d'origine il 18 aprile 2018 conseguentemente ad alcune presunte vicissitudini con la polizia criminale (Criminal Investigation Department; di seguito: CID) giungendo successivamente in Svizzera illegalmente munito di documenti falsi (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che dette problematiche trarrebbero origine dalla sua precedente attività di orafo svolta in favore delle Tigri Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam; di seguito LTTE); che l'insorgente ha infatti asserito di essere stato alle dipendenze di tale gruppo per sei anni assieme ad altre persone; che nel 2008 le LTTE gli avrebbero chiesto di lavorare dell'oro in modo da poterlo sotterrare; ch'egli non sarebbe tuttavia stato al corrente del luogo di dissimulazione; che anni dopo, e meglio, nel dicembre del 2017, alcuni agenti del CID si sarebbero presentati a casa sua; che al richiedente asilo sarebbe stato chiesto di presentarsi al "Joseph Camp" di Vavuniya; che giunto in loco egli sarebbe stato condotto in una stanza ed interrogato con metodi bruschi a proposito della sorte dell'oro nascosto; che la sera stessa l'interessato sarebbe stato rilasciato con preghiera di non allontanarsi; che successivamente egli si sarebbe recato a Colombo per timore di subire ripercussioni; che ciò nonostante il 5 aprile 2018 degli agenti del CID lo avrebbero prelevato e condotto in uno stabile adibito agli interrogatori, ove sarebbe stato schiaffeggiato e questionato nuovamente a proposito del luogo di sepoltura dell'oro; che la mattina seguente sarebbe stato rilasciato; che per timore di ulteriori atti pregiudizievoli, egli si sarebbe nascosto per un breve periodo prima di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2, pag. 2 e seg.); che una volta giunto in Svizzera l'interessato avrebbe appreso telefonicamente dalla moglie dell'esistenza di un mandato d'arresto spiccato nei suoi confronti dal Tribunale di Vavuniya il (...) 2018, che a sostegno di tali allegazioni in sede di prima istanza egli ha prodotto alcuni documenti relativi alla morte della madre, una copia di uno scritto di un parlamentare nel quale questi conferma che il padre del ricorrente gli avrebbe comunicato del supporto da lui fornito alle LTTE, una copia di una dichiarazione del giudice di pace dal contenuto simile, una copia di uno scritto del padre all'attenzione delle autorità comunali ed una lettera della moglie in originale nella quale vengono tra le altre cose descritte delle visite ad opera del CID, che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha messo in dubbio la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato; che il ricorrente si sarebbe invero contraddetto in diversi punti; che i documenti prodotti non permetterebbero di giungere a diverso esito, che con ricorso, l'interessato avversa la valutazione della SEM; che a suo dire da una semplice lettura della parte di verbale consacrata al confronto con quanto asserito in precedenza si evincerebbero i motivi per i quali sembrerebbero rilevabili alcune contraddizioni; che inoltre, i documenti prodotti sarebbero stati considerati in modo arbitrario dall'autorità di prima istanza; che nel complesso, l'autorità di prima istanza avrebbe dunque fondato la sua decisione su di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti ai fini della procedura, che con scritto spontaneo successivo l'insorgente ha informato il Tribunale circa il fatto che il padre si sarebbe rivolto alla Human Rights Commission of Sri Lanka (di seguito: HRCSL) illustrandogli la situazione per iscritto; che detta commissione avrebbe confermato la ricezione della richiesta; che successivamente la HRCSL avrebbe contattato la locale stazione di polizia richiedendo l'audizione del padre del ricorrente; che questa non avrebbe tuttavia avuto luogo dapprima in virtù di alcuni timori del padre ed in seguito a causa di disguidi in seno alla stessa stazione di polizia; che il genitore avrebbe quindi contattato nuovamente la HRCSL rendendola attenta al riguardo; che a riprova di quanto precede l'insorgente ha prodotto copia della richiesta del padre alla HRCSL, l'avviso di ricevimento relativo alla medesima, uno scritto della stessa HRCSL all'attenzione della locale stazione di polizia ed un'ulteriore lettera del genitore indirizzata alla HRCSL (cfr. risultanze processuali, act. 3), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che in casu, la versione proposta dall'insorgente si esaurisce in un coacervo di allegazioni contrastanti; che le contraddizioni nel suo esposto sono infatti innumerevoli e instillano seri dubbi quanto al fatto che gli episodi narrati possano essere stati ideati per i fini della causa, che invero, nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha addotto di essersi presentato presso il "Joseph Camp" di Vavuniya il giorno seguente la visita del CID del 20 dicembre 2017, ossia il 21 dicembre 2017 (cfr. verbale 1, D 7.01) allorché nell'ambito della successiva audizione sui motivi d'asilo ha invece collocato tale evento al 15 gennaio 2018 (cfr. verbale 2, D47); che per di più, entrambe le versioni risultano in netto contrasto con quanto riportato nella dichiarazione del giudice di pace, laddove è menzionato che l'insorgente non si sarebbe presentato spontaneamente presso il "Joseph Camp" in nessuna delle due circostanze citate, bensì vi sarebbe stato condotto coattamente da membri non identificati dell'"intelligence" il 10 gennaio 2018 (cfr. atto A 18, n° 4); che del resto, con riferimento alla refurtiva ricercata dal CID, egli ha dapprima parlato di gioielli da lui confezionati (cfr. verbale 1, D 7.01-7.02) salvo poi menzionare a più riprese dei lingotti (cfr. verbale 2, D47); che sempre a tal proposito, il richiedente asilo ha in un primo momento dichiarato che due persone attive con lui nella preparazione dei gioielli sarebbero morte (cfr. verbale 1, D 7.01) smentendosi però successivamente asserendo che avrebbe lavorato l'oro con un certo Rangasami e che le persone morte sarebbero stati dei membri della LLTE addetti al controllo del loro lavoro (cfr. verbale 2, D47, D77, D78); che oltremodo, nell'ambito dell'audizione breve l'interessato ha asserito che tra il 20 dicembre ed il 5 aprile 2018 non sarebbe successo nulla di rilevante (cfr. verbale 1, D 7.02), cosa che mal si sposa con quanto allegato successivamente circa i contatti con il CID del 10 e del 15 gennaio 2018 (cfr. verbale 2, D47); che anche il numero totale di incontri con le forze di polizia risulta discorde, avendone dapprima menzionati solo tre (cfr. verbale 1, D 7.02) ed in seguito ben quattro (cfr. verbale 2, D47, D52, D85); che da ultimo, persino il contenuto della telefonata nella quale la moglie lo avrebbe informato del mandato d'arresto è stato riportato in maniera contrastante; che il ricorrente ha infatti dapprima affermato che la consorte lo avrebbe reso partecipe del ricevimento dell'ingiunzione da parte del padre; ingiunzione che questi avrebbe successivamente consegnato alla stessa moglie (cfr. verbale 1, D 7.01); che tuttavia, nel corso del secondo colloquio egli ha invece dichiarato che l'atto giudiziario in questione non sarebbe mai stato rimesso al genitore, essendosi invece i poliziotti limitati a mostrarglielo (cfr. verbale 2, D54-D57), che confrontato con le summenzionate divergenze, l'interessato ha fornito risposte evasive e poco convincenti (cfr. verbale 2, pag. 11-13; v. anche decisione impugnata, pag. 6), che i mezzi di prova prodotti in sede di prima istanza e durante la procedura ricorsuale non permettono di giungere a diverso esito; che innanzitutto, visto il tenore degli elementi contraddittori riscontrabili nel suo narrato, l'insorgente non risulta persona attendibile, cosa che si ripercuote gioco forza anche sui criteri di valutazione delle prove documentali presentate; che è inoltre notoria la facilità ad ottenere questo genere di dichiarazioni nel contesto srilankese; che ad ogni modo anche se presi singolarmente, i documenti in questione non suggellano la sua tesi; che gli atti relativi al decesso della madre non fanno riferimento alla fattispecie; che gli scritti del parlamentare, del giudice di pace e della stessa moglie rientrano nel novero delle dichiarazioni di parte confezionabili per i fini della causa ed hanno pertanto un esiguo valore probatorio; che ciò è altresì il caso per quanto riguarda gli atti relativi alla procedura avviata dalla HRCSL su istanza del padre dell'insorgente (cfr. situazione e modalità analoghe nella sentenza del Tribunale E-5614/2018 del 31 ottobre 2018 consid. 4.2, che qualifica questo genere di documenti come "Gefälligkeitsschreiben"), che da ultimo, la sola appartenenza all'etnia Tamil e l'introduzione di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per giustificare un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come ref.] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente non si esprime al riguardo, che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basti infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione del Vanni (di cui il distretto di Mullaitivu è parte integrante; cfr. per la delimitazione geografica DTAF 2011/24 consid. 12.2.2.1) è da considerarsi di principio esigibile in presenza della possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.5), che in specie non vi è da dubitare quanto al fatto che l'insorgente (che non ha del resto contestato la valutazione della SEM su tale aspetto) adempia a suddetti requisiti, stante in particolare il fatto ch'egli può contare sulla presenza di un'ampia rete famigliare nel distretto di Mullaitivu e nella zona limitrofa (ossia anche al di fuori della regione del Vanni, dove le condizioni sono migliori) e su di una pluriennale esperienza professionale (cfr. verbale 1, pag. 4 e seg.), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele CattaneoLorenzo Rapelli Data di spedizione: