Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4183/2020 Sentenza del 31 agosto 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Lorenzo Rapelli Parti A._______, nato il (...), Spagna, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 10 agosto 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'8 luglio 2020, il rilevamento dei dati personali del 20 luglio 2020 (atto 15/9), il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il 30 luglio 2020 (atto 18/11; di seguito verbale), la bozza di decisione negativa sull'asilo del 6 agosto 2020 (atto 21/6) ed il parere al riguardo della rappresentante legale, consegnato alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il giorno seguente (atto 22/1), la decisione della SEM del 10 agosto 2020, notificata il giorno medesimo (cfr. atto 25/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, la contestuale rinuncia al mandato da parte della rappresentanza legale (cfr. atto 26/1), il ricorso inizialmente trasmesso il 17 agosto 2020 al precedente indirizzo del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) a Berna, invio poi ritornato al mittente dalla Posta il 19 agosto 2020 e spedito nuovamente al recapito corretto con ulteriore raccomandata del 20 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), le relative conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata ed alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore; subordinatamente al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo; in via ancor più subordinata dell'ammissione provvisoria nonché la richiesta di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia con protestate tasse, spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che per quanto concerne la tempestività (cfr. art. 108 cpv. 4 LAsi), va fatto riferimento alla sentenza del Tribunale A-3184/2015 del 29 novembre 2016, oggetto di procedura di coordinazione a corti riunite (art. 25 LTAF) e secondo la quale, in assenza di indizi di abuso di diritto, i ricorsi trasmessi al vecchio indirizzo del Tribunale sono da reputarsi di principio tempestivi allorquando l'insorgente rimedi all'errore rispendendo il memoriale al recapito corretto; memoriale che deve dipoi effettivamente giungere presso il Tribunale (cfr. sentenza A-3184/2015 consid. 2.3.5 e seg.; nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3435/2014 del 6 ottobre 2017 consid. 2.2 e seg.), che le condizioni precitate essendo in concreto adempiute, e ciò a maggior ragione visto che l'interessato non ha agito per l'intermediario di un mandatario professionale, occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino spagnolo originario di B._______ (C._______), ha asserito di aver lasciato la penisola iberica il 7 luglio 2020 in quanto temeva di essere sotto sorveglianza rispettivamente "aveva la sensazione" di essere destinatario di messaggi subliminali; che più nel dettaglio egli ha testualmente affermato "penso di essere perseguitato perché ho il telefono sotto controllo penso che ci siano delle telecamere nascoste e dei microfoni dentro casa mia e quando vado per strada vedo della gente che sta sempre casualmente parlando di alcune cose che ho appena fatto"; che ha contestualizzato i suoi timori affermando di aver precedentemente offerto una soluzione ad un problema debitorio a Bill Gates, il quale non gli avrebbe risposto; che si sarebbe pure prodigato per cercare di stabilire un contatto con la CIA; che avrebbe altresì avuto contatti con un funzionario dell'esercito degli Stati Uniti e con un ingegnere turco; che da ultimo, si sarebbe attivato per trovare una soluzione alla questione dell'indipendenza catalana; che a seguito del fallimento del referendum si sarebbe recato in Australia per chiedere asilo, salvo rientrare nel proprio paese qualche mese dopo (cfr. verbale), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore, dopo aver constatato che la Spagna rientrerebbe nel novero degli Stati rispetto ai quali si può presumere l'assenza di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, ha ritenuto che le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato non sarebbero state riunite in specie, non essendo l'interessato stato in misura di fornire indizi di persecuzione atti a rimettere in discussione il predetto assunto; che ad ogni modo, vista l'assenza di contatti con le autorità, si potrebbe escludere ogni ipotesi di persecuzione; che per quanto concerne il rischio di subire atti pregiudizievoli da parte di terzi, le affermazioni del ricorrente si baserebbero unicamente su delle sensazioni personali prive di concretezza, rimanendo in ogni caso riservata la facoltà di fare capo alla protezione statale; che l'insorgente non adempirebbe d'altro canto condizioni in forza alle quali ci si sarebbe dovuto astenere dal pronunciare l'allontanamento né potrebbe avvalersi di ostacoli all'esecuzione del medesimo, che con ricorso l'insorgente avversa tale lettura, ribadendo che le attività di controllo nei suoi confronti fossero reali e non mere ipotesi soggettive; che egli non avrebbe d'altro canto alcuna possibilità di richiedere la protezione alla Spagna, le cui autorità sarebbero a conoscenza dei motivi d'asilo da lui fatti valere in Australia; che il ricorrente fa quindi presente di non avere alcuna prospettiva di impiego in Spagna, Paese rispetto al quale avrebbe nel frattempo maturato la convinzione di rinunciare alla cittadinanza; che sarebbe del resto evidente che in caso di rientro in patria rischierebbe di essere esposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, che la tesi ricorsuale non merita tutela, che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che la Spagna rientra negli Stati d'origine liberi da persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; Allegato 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.311]); che in un tale contesto vi è una presunzione generale che non vi sia alcuna persecuzione statale significativa e che le autorità garantiscano la protezione da persecuzioni ad opera di terzi; che detta presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti e comprovati (cfr. sentenza del Tribunale E-626/2020 del 6 febbraio 2020 consid. 5.2), che in concreto l'insorgente si è limitato ad addurre congetture di natura puramente soggettiva, le quali, in assenza di elementi concreti che permettano di constatare l'esistenza di una situazione di persecuzione ingenerata da un motivo rilevante in materia d'asilo, non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato; che in altri termini, dagli atti non si evince che il ricorrente possa essere esposto ad atti pregiudizievoli diretti contro di lui a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinioni politiche; che ciò a maggior ragione vista la presunzione di assenza di persecuzioni statali in Spagna e l'indubbia possibilità di fare capo alla protezione delle autorità, che non giunge in soccorso dell'insorgente l'asserita intenzione di voler rinunciare alla cittadinanza spagnola, evenienza peraltro che ad oggi non risulta essersi prodotta, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi); che tuttavia, l'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1); che per prassi, un ordine di allontanamento non viene emesso nemmeno quando il richiedente l'asilo ha un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno e una domanda al riguardo è già pendente presso le autorità cantonali competenti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-6809/2019 dell'8 gennaio 2020, consid. 6.2), che in casu, il ricorrente è cittadino spagnolo e può avvalersi dei diritti derivanti dall'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), tra cui quello ad ottenere un permesso di soggiorno, che in concreto ciò non esclude però la pronuncia dell'allontanamento, atteso che, alla luce del mancato deposito di una domanda volta al rilascio di un permesso di soggiorno, si possa partire dall'assunto che l'insorgente non si trovi in Svizzera per uno dei motivi previsti dall'ALC (cfr. sentenza D-6809/2019, consid. 6.3), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, peraltro non censurata in sede ricorsuale, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Spagna, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, stante il fatto che in Spagna non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza D-6809/2019, consid. 7.3), che nemmeno la situazione personale dell'interessato è d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, che infine, non si riscontrano ostacoli neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo spese è così da considerarsi priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: