Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a B._______, cittadina siriana nata e cresciuta a Kfar Buhum, nel governatorato di Hama, è espatriata in Libano nel dicembre del 2013. Munita di un visto Schengen per visita familiare, rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni, è entrata legalmente in territorio elvetico presentandovi una domanda d'asilo il 30 dicembre 2013. Sentita sui motivi d'asilo la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra in essere e in ragione di alcune minacce ricevute rientrando da scuola, dovute al fatto ch'ella non avrebbe portato il velo. Oltracciò avrebbe temuto di essere perseguitata in quanto cristiana, dal momento che, a suo dire, tutti i cristiani sarebbero minacciati in Siria (cfr. atto A7, pag. 7 e atto A15, pag. 7 e segg.). A.b Il marito, A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa a sua volta originario di Kfar Buhum, è nato ad Abha, in Arabia Saudita a causa dell'attività professionale del padre, ristabilendosi definitivamente nel luogo d'origine durante l'infanzia. Egli ha raggiunto la moglie espatriando tramite il Libano ed entrando a sua volta legalmente in Svizzera per mezzo di un visto Schengen per visita famigliare, presentandovi domanda d'asilo il 5 agosto 2014. Ascoltato separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione d'insicurezza generale in essere nel paese d'origine. Egli avrebbe inoltre rischiato di essere rapito da un gruppo armato a fini estorsivi e avrebbe altresì subito un attacco da parte di un gruppo armato allorché lavorava come impiegato presso una fabbrica di cemento gestita dal governo siriano, laddove sarebbe parimenti stato minacciato più volte in ragione della sua appartenenza alla comunità cristiana (cfr. atto A21, pag. 7 e atto A27, pagg. 8 e segg.). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto:
- i loro passaporti siriani;
- la carta d'identità siriana di B._______;
- il libretto militare di A._______;
- il certificato di matrimonio;
- la convocazione al servizio militare, prodotta in separata sede l'8 giugno 2015; B. Con decisione unica del 9 giugno 2015, notificata ai richiedenti in data 10 giugno 2015 (cfr. atto A37), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria concedendo loro l'ammissione provvisoria. C. In data 3 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 luglio 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Altresì hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 28 luglio 2015 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza venisse dimostrata con un'attestazione. In data 5 agosto 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 agosto 2015), i ricorrenti hanno fornito al Tribunale la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino. E. Con risposta del 16 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 settembre 2015), la SEM ha proposto la reiezione del gravame rimandando alla decisione impugnata e cogliendo l'occasione per presentare alcune osservazioni circa le argomentazioni dei ricorrenti. F. In data 27 ottobre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 ottobre 2015), il patrocinatore degli insorgenti, nel frattempo legittimatosi mediante procura con missiva recante data dell'8 ottobre 2015, si è espresso in replica chiedendo l'accoglimento del ricorso. G. Con duplica del 17 novembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 novembre 2015), tramessa ai ricorrenti per conoscenza, la SEM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. H. In data 11 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 aprile 2016), i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un estratto proveniente dal sito web "La reppublica online", il quale a loro dire attesterebbe l'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. I. Il 20 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 maggio 2016), la SEM ha preso posizione in merito al summenzionato articolo di giornale. J. Il 4 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 luglio 2016) i ricorrenti hanno portato nuovamente l'attenzione del Tribunale sulla convocazione al servizio militare datata 20 gennaio 2015 e già agli atti, trasmettendone una nuova traduzione ad opera del CTA Lugano. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 giugno 2015, e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili e irrilevanti giusta l'art. 7 e 3 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati.
E. 4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso verosimile di essere stato vittima di un tentato sequestro e di minacce da parte di gruppi radicali. Egli sarebbe infatti espatriato per recarsi in Libano, salvo poi fare ritorno in Siria. Ora, un tale comportamento mal si sposerebbe con quello di una persona avente motivi di temere per la propria incolumità nel paese d'origine. Gli avvenimenti difetterebbero inoltre dello stretto nesso causale tra persecuzioni ed espatrio prescritto dalla LAsi.
E. 4.1.2 Quo alla pertinenza dei motivi d'asilo addotti da Melania Alssad, la SEM ha rilevato che il fatto di essere stata oggetto di uno spiacevole commento allorché si trovava in strada non conterrebbe elementi atti a giustificare la qualità di rifugiato.
E. 4.1.3 Inoltre, pure le dichiarazioni rese circa la situazione d'insicurezza causata dal conflitto in essere nel paese non costituirebbero una persecuzione determinante per il fatto che non sarebbero dettate da una volontà di perseguitare una persona in particolare per uno dei motivi dettati dall'art. 3 LAsi.
E. 4.1.4 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. Ella ha dapprima sottolineato come le esigenze per riconoscere l'esistenza di un tale stato di fatto siano molto elevate. Per il resto, l'autorità di prime cure riporta che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.
E. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo.
E. 4.2.1 Innanzitutto, il comportamento di A._______ non sarebbe illogico, essendo quest'ultimo rientrato nel paese natale a fronte dell'insufficienza di mezzi finanziari che gli avrebbero permesso di lasciare definitivamente la Siria ed in ragione del fatto che non si trattava di una decisione da prendere a cuor leggero. Secondariamente, non difetterebbe alcun nesso causale, dal momento che il ricorrente sarebbe espatriato non appena le persecuzioni avrebbero raggiunto un livello insopportabile.
E. 4.2.2 In seconda analisi, il gravame riporta come l'episodio del commento indirizzato a B._______ vada circoscritto nel contesto generale nel quale esso si sarebbe verificato, ossia la persecuzione sistematica della minoranza cristiana e come tale vada quindi ritenuto pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 4.2.3 Infine, i ricorrenti sono dell'avviso che in Siria vi sarebbero le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani. Citando varie fonti circa la situazione dei cristiani e il peggioramento della stessa dopo il loro espatrio, gli insorgenti ritengono quindi che i presupposti per riconoscere loro la qualità di rifugiato sulla base del fondato timore di subire delle persecuzioni future sarebbero dati.
E. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM sostiene che il commento ricevuto dalla ricorrente andrebbe considerato quale evento singolo e ribadisce l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
E. 4.4 In sede di replica gli insorgenti sottolineano l'inattualità delle fonti alle quali la SEM avrebbe fatto capo e rilevano che le condizioni di sicurezza sarebbero a tal punto deteriorate da non permettere un'adeguata tutela della minoranza cristiana. Nel corso del 2015 i fondamentalisti islamici avrebbero attaccato i villaggi cristiani nella regione di al-Hasaka, dissacrando chiese e rapendo più di 300 persone. Sempre secondo l'allegato processuale, vi sarebbe da credere che le violenze in tale regione non cesseranno nel breve periodo e che in ragione di tali recenti sviluppi l'accertamento della pulizia etnica in atto costituirebbe un fatto giuridicamente rilevante di cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto tener conto, riconoscendo lo statuto di rifugiato agli insorgenti.
E. 4.5 A proposito di tali ultime argomentazioni, la SEM si limita a rinviare a quanto già addotto in precedenza. Per mezzo di susseguente missiva indirizzata al Tribunale, i ricorrenti trasmettono un estratto proveniente dalla stampa estera che confermerebbe la loro tesi circa un peggioramento repentino della situazione della minoranza cristiana in Siria. Anche riguardo a tale ultima eventualità, la SEM si limita a rinviare agli atti antecedenti.
E. 4.6 Con ulteriore comunicazione, i ricorrenti chiedono inoltre che il Tribunale prenda posizione circa la convocazione al servizio militare ricevuta in data 20 gennaio 2015, e ciò nel contesto delle argomentazioni presentate in sede di ricorso e di replica. A tal fine essi producono agli atti una traduzione dell'ordine di marcia già agli atti.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
E. 5.3 Il nesso di causalità temporale tra i motivi addotti e la fuga decade, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In tal senso, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).
E. 6 A mente del Tribunale, appare opportuno procedere in primo luogo analizzando i motivi d'asilo individuali invocati dai ricorrenti.
E. 6.1.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze indirette da essa derivanti (vedi atti A7, D7.01; A15, D66; A21, D7.01; A27, D75). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti in ambito di asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).
E. 6.2 A siffatte circostanze possono inoltre essere ricondotti anche altri avvenimenti di cui i ricorrenti si sono avvalsi. Ciò è segnatamente il caso per quanto concerne il tentativo di rapimento con presumibili fini estorsivi di cui avrebbe fatto l'oggetto A._______ nell'ottobre del 2012 (cfr. atto A21, D7.02 e atto A27, D77), posto che, secondo le fonti disponibili, tali atti non risultano riconducibili a motivi menzionati all'art. 3 LAsi ma piuttosto a ragioni di ordine economico (cfr. Open Doors, World Watch Contry Profile 2015, Syria, http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/syria.php , consultato il 10.08.2016). Lo stesso va inoltre ritenuto anche a riguardo della circostanza secondo la quale la fabbrica presso la quale A._______ lavorava come impiegato, gestita dallo stato siriano, sarebbe stata presa di mira da un gruppo armato rivale nel febbraio del 2013 ed a proposito dell'attacco subito dall'istituto dove studiava B._______ (cfr. atto A15, pag. 7).
E. 6.3 Quo a quanto accaduto in seguito presso il luogo di impiego di A._______ e che lo avrebbe portato a lasciare il lavoro nell'agosto del 2013, appare opportuno considerare che le minacce subite, per quanto verosimili, non lascino presupporre l'esistenza, per l'interessato, di motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Invero, le intimidazioni proferite dal collega di lavoro sono da ricondurre ad una sola persona, che peraltro non avrebbe dato alcun segnale quanto alla capacità di messa in opera delle stesse (cfr. atto A27, pag. 13). L'individuo in questione sarebbe inoltre stato licenziato proprio a causa della segnalazione del ricorrente. Il secondo episodio, ovvero la minaccia inviata tramite un servizio di messaggistica istantanea, non raggiunge invece un'intensità da risultare contrario ai disposti citati. Infine, il terzo accadimento riportato, ossia la presenza di persone con il volto dissimulato che avrebbero scritto frasi inneggianti all'organizzazione "Stato Islamico", oltre ad essere a sua volta insufficientemente intenso, non risulta nemmeno mirato nei confronti dell'interessato. Del resto, il fatto stesso che il ricorrente sia rientrato in patria allorché si trovava già in Libano, confermerebbe la tesi ch'egli non avesse un timore fondato di subire delle persecuzioni nel suo paese natale a causa di tali avvenimenti (cfr. atto A27, D61). Ad abundantiam relativamente alle circostanze sopra descritte (cfr. supra 6.2-6.4) appare anche porsi un problema di nesso causale, essendo gli eventi narrati collocabili nel corso del 2012 o al più nel 2013 ed avendo il ricorrente atteso sino al luglio del 2014 per espatriare.
E. 6.4 Circa le minacce subite da Melanda Assad il discorso non cambia. Il fatto ch'ella sia stata fermata da delle persone armate e con il volto dissimulato, le quali le avrebbero intimato di indossare il velo islamico, tacciandola di infedele, per quanto inquietante, non risulta a sua volta raggiungere un'intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Invero, si tratta di un singolo episodio verificatosi peraltro in una diversa fase della guerra civile che non vi è luogo di credere possa sfociare in una persecuzione ai danni della ricorrente in un futuro prossimo.
E. 6.5.1 In merito alla chiamata alle armi di A._______, occorre rammentare che ai sensi dell'art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).
E. 6.5.2 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).
E. 6.5.3 Nel caso che ci occupa non vi sono evidenze quanto al fatto che l'insorgente o la sua famiglia abbiano avuto un pregresso contatto con le autorità o che membri di quest'ultima siano stati schedati come oppositori. Dalle dichiarazioni degli interessati risulta peraltro che quest'ultimi non abbiano mai avuto problemi con le autorità del paese (cfr. atto A7, pag 7 e atto A21, pag. 8). Per questi motivi, non vi sono evidenze quanto al fatto che l'insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe una sanzione caratterizzante un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi.
E. 6.5.4 In questo senso ed alla luce della fonti citate, il fatto di essere stato oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della renitenza, quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per convalidare l'esistenza di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi è pertanto necessità di procedere ad un esame dettagliato del mezzo di prova addotto al riguardo(cfr. al riguardo tra le tante la sentenza del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017, consid. 6.1).
E. 6.6 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non giustificano la concessione dell'asilo ai ricorrenti.
E. 7.1 Nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti contestano parimenti l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
E. 7.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).
E. 7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.
E. 7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo 2016, pubblicate come sentenze di riferimento).
E. 7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. ibidem).
E. 7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
E. 7.7 In casu i ricorrenti provengono da Kafr Buhum (detto anche Kfarbou), una piccola città a maggioranza cristiana situata nel governatorato di Hama e facente parte del distretto di Hama Centro e del sottodistretto (Nahiya; ) omonimo. Vista la volatilità della situazione siriana, il Tribunale ritiene ora giudizioso analizzare proprio quest'ultima entità ammnistrativa nella quale si può stimare una popolazione di circa 400'000 persone (cfr. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Hama Governorate Reference Map, 01.2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocharosy_hama_governorate_refrence_map_j-an_2016.pdf >, consultato il 14.12.2016 e < https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-other-0-0-0-0-0-0-0 , consultato il 27.10.2017). Al momento la città di Hama ed i territori limitrofi, in cui si situa anche Kafr Buhum, risultano essere fermamente sotto il controllo delle truppe filogovernative e dei loro alleati, seppur alcune ridotte porzioni di territorio nell'estremo sud della Nahiya sul confine con il governatorato di Homs siano tuttora controllate da alcuni gruppi di ribelli armati (si veda segnatamente: Liveuamap, Syria, 27.10.2017, http://syria.liveuamap.com >, consultato il 27.10.2017). La città di ar-Rastan e le zone limitrofe, sono infatti, sin dal principio, state interessate dalla presenza di attori opposti al regime (cfr. Ryan O'Farrel, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War, 27.10.2017, https://medium.com/@badly_xeroxed/syrian-opposition-fact ions-in-the-syrian-civil-war5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq , consultato il 12.08.2016) i quali occupano tuttora un'enclave estendentesi dalla stessa città di ar-Rastan sino alla periferia di Homs e sconfinante a tratti anche nella Nahiya di Hama (in particolare all'altezza di Taqsis e di Ghor Elasi). Va tuttavia ammesso che secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio del 2016 la "sacca" in questione sarebbe assediata dalle truppe governative (cfr. BBC, Syria conflict: Air strike on Rastan 'kills family, 18.05.2016, http://www.bbc.com/news/world-middle-east36325598 , consultato il 27.10.2017). Al suo interno si troverebbero ancora diversi gruppi armati, più o meno moderati, che coopererebbero nell'ambito della cosiddetta "Northern Homs Countryside Operation Room"; il fronte risulterebbe ad ogni modo piuttosto stabile e tranquillo (cfr. Ryan O'Farrel, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War, 10.08.2016, < https://medium.com/@badly_xeroxed/syrian-opposition-factions-in-the-syrian-civilwar5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq , consultato il 27.10.2017). Sempre nella zona di ar-Rastan sarebbe inoltre anche stata segnalata la sporadica presenza di Jihadisti dello Stato Islamico. Quest'ultimi non avrebbero tuttavia avuto alcun controllo concreto su tali territori (cfr. Carnegie Endowment for International Peace, What Is Russia Bombing in Syria?, 02.10.2015, http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=61493 , consultato il 27.10.2017), cosa ancor meno probabile al momento attuale, vista la pressoché completa disfatta del gruppo Jihadista facente seguito all'offensiva lealista dell'autunno 2017 (cfr. ISW, Syria Situation Report: October 10-24 2017, http://iswresearch.blogspot.ch/search/label/ISIS >, consultato il 27.10.2017).
E. 7.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che Kafr Buhum e la quasi integralità della Nahiya di Hama siano saldamente controllati dal regime siriano e che non vi sia al momento alcun rischio di sconfinamento di gruppi fondamentalisti nella regione presa in esame. Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, < http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf >, pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime.
E. 7.9 Senza pregiudizio per quanto precede, occorre quantomeno rilevare che secondo i media, vi sarebbero evidenze quanto ad alcuni atti di violenza e rapimenti perpetrati sul territorio della stessa Kafr Buhum nelle prime fasi del conflitto (Corriere della Sera, Siria, sacerdote ucciso negli scontri, 26.01.2012, < http://www.italialaica.it/news/rassegnastampa/34864>, consultato il 16.08.2016; Al-hadath News, Bande attaccano Kafr Buhum e rapiscono alcune ragazze cristiane, 24.10.2012, < http://www.alhadathnews.net/archives/51942 , consultato l'8.12.2016). Va inoltre considerato che la provincia di Hama è stata interessata dal conflitto sin dalle prime battute, allorquando quest'ultimo rivestiva ancora la forma di un sollevamento popolare. Tristemente noti sono gli episodi avvenuti nella seconda metà del 2011, quando le forze di sicurezza siriane, per riprendere il controllo della città dopo le insurrezioni popolari e la formazione di zone controllate da oppositori, sarebbero intervenute con unità corazzate, causando la morte di un elevato numero di civili (cfr. < http://www.dawn.com/news/648303/syrian-army-kills-at-least-95-in-hama-activist >, consultato il 17.08.2016). Ciò detto, non si può dunque negare che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini, per quanto spiacevoli, vadano classificate quali conseguenze del conflitto in essere non riconducibili a una persecuzione intensa e mirata ai sensi dei disposti menzionati. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.
E. 7.10 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che nella città di Kafr Buhum - e più in generale nella Nahiya di Hama - vi sia da una persecuzione collettiva dei cristiani.
E. 7.11 Conseguentemente, si può escludere che i ricorrente abbiano a temere, in caso di (ipotetico) rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi.
E. 7.12 Per scrupolo d'esaustività, occorre pure rilevare come le motivazioni addotte in sede di replica dai ricorrenti non posso indurre ad una diversa valutazione del caso, dal momento che fanno riferimento ad un'altra regione delle Siria, e meglio al Governatorato Al-Hasaka, di cui non è oggetto l'esame - come detto regionalizzato - effettuato nell'ambito della presente fattispecie.
E. 8 Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 9 Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 28 luglio 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e l'inoltro di quest'ultima il 5 agosto 2015, non sono riscosse le spese processuali.
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4172/2015 Sentenza del 9 novembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), e la figlia C._______, nata il (...), Siria, tutti patrocinati dall'avv. Ergin Cimen,ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 9 giugno 2015 / N (...). Fatti: A. A.a B._______, cittadina siriana nata e cresciuta a Kfar Buhum, nel governatorato di Hama, è espatriata in Libano nel dicembre del 2013. Munita di un visto Schengen per visita familiare, rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni, è entrata legalmente in territorio elvetico presentandovi una domanda d'asilo il 30 dicembre 2013. Sentita sui motivi d'asilo la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra in essere e in ragione di alcune minacce ricevute rientrando da scuola, dovute al fatto ch'ella non avrebbe portato il velo. Oltracciò avrebbe temuto di essere perseguitata in quanto cristiana, dal momento che, a suo dire, tutti i cristiani sarebbero minacciati in Siria (cfr. atto A7, pag. 7 e atto A15, pag. 7 e segg.). A.b Il marito, A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa a sua volta originario di Kfar Buhum, è nato ad Abha, in Arabia Saudita a causa dell'attività professionale del padre, ristabilendosi definitivamente nel luogo d'origine durante l'infanzia. Egli ha raggiunto la moglie espatriando tramite il Libano ed entrando a sua volta legalmente in Svizzera per mezzo di un visto Schengen per visita famigliare, presentandovi domanda d'asilo il 5 agosto 2014. Ascoltato separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione d'insicurezza generale in essere nel paese d'origine. Egli avrebbe inoltre rischiato di essere rapito da un gruppo armato a fini estorsivi e avrebbe altresì subito un attacco da parte di un gruppo armato allorché lavorava come impiegato presso una fabbrica di cemento gestita dal governo siriano, laddove sarebbe parimenti stato minacciato più volte in ragione della sua appartenenza alla comunità cristiana (cfr. atto A21, pag. 7 e atto A27, pagg. 8 e segg.). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto:
- i loro passaporti siriani;
- la carta d'identità siriana di B._______;
- il libretto militare di A._______;
- il certificato di matrimonio;
- la convocazione al servizio militare, prodotta in separata sede l'8 giugno 2015; B. Con decisione unica del 9 giugno 2015, notificata ai richiedenti in data 10 giugno 2015 (cfr. atto A37), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria concedendo loro l'ammissione provvisoria. C. In data 3 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 luglio 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Altresì hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 28 luglio 2015 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza venisse dimostrata con un'attestazione. In data 5 agosto 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 agosto 2015), i ricorrenti hanno fornito al Tribunale la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino. E. Con risposta del 16 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 settembre 2015), la SEM ha proposto la reiezione del gravame rimandando alla decisione impugnata e cogliendo l'occasione per presentare alcune osservazioni circa le argomentazioni dei ricorrenti. F. In data 27 ottobre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 ottobre 2015), il patrocinatore degli insorgenti, nel frattempo legittimatosi mediante procura con missiva recante data dell'8 ottobre 2015, si è espresso in replica chiedendo l'accoglimento del ricorso. G. Con duplica del 17 novembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 novembre 2015), tramessa ai ricorrenti per conoscenza, la SEM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. H. In data 11 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 aprile 2016), i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un estratto proveniente dal sito web "La reppublica online", il quale a loro dire attesterebbe l'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. I. Il 20 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 maggio 2016), la SEM ha preso posizione in merito al summenzionato articolo di giornale. J. Il 4 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 luglio 2016) i ricorrenti hanno portato nuovamente l'attenzione del Tribunale sulla convocazione al servizio militare datata 20 gennaio 2015 e già agli atti, trasmettendone una nuova traduzione ad opera del CTA Lugano. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 giugno 2015, e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili e irrilevanti giusta l'art. 7 e 3 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. 4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso verosimile di essere stato vittima di un tentato sequestro e di minacce da parte di gruppi radicali. Egli sarebbe infatti espatriato per recarsi in Libano, salvo poi fare ritorno in Siria. Ora, un tale comportamento mal si sposerebbe con quello di una persona avente motivi di temere per la propria incolumità nel paese d'origine. Gli avvenimenti difetterebbero inoltre dello stretto nesso causale tra persecuzioni ed espatrio prescritto dalla LAsi. 4.1.2 Quo alla pertinenza dei motivi d'asilo addotti da Melania Alssad, la SEM ha rilevato che il fatto di essere stata oggetto di uno spiacevole commento allorché si trovava in strada non conterrebbe elementi atti a giustificare la qualità di rifugiato. 4.1.3 Inoltre, pure le dichiarazioni rese circa la situazione d'insicurezza causata dal conflitto in essere nel paese non costituirebbero una persecuzione determinante per il fatto che non sarebbero dettate da una volontà di perseguitare una persona in particolare per uno dei motivi dettati dall'art. 3 LAsi. 4.1.4 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. Ella ha dapprima sottolineato come le esigenze per riconoscere l'esistenza di un tale stato di fatto siano molto elevate. Per il resto, l'autorità di prime cure riporta che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. 4.2.1 Innanzitutto, il comportamento di A._______ non sarebbe illogico, essendo quest'ultimo rientrato nel paese natale a fronte dell'insufficienza di mezzi finanziari che gli avrebbero permesso di lasciare definitivamente la Siria ed in ragione del fatto che non si trattava di una decisione da prendere a cuor leggero. Secondariamente, non difetterebbe alcun nesso causale, dal momento che il ricorrente sarebbe espatriato non appena le persecuzioni avrebbero raggiunto un livello insopportabile. 4.2.2 In seconda analisi, il gravame riporta come l'episodio del commento indirizzato a B._______ vada circoscritto nel contesto generale nel quale esso si sarebbe verificato, ossia la persecuzione sistematica della minoranza cristiana e come tale vada quindi ritenuto pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2.3 Infine, i ricorrenti sono dell'avviso che in Siria vi sarebbero le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani. Citando varie fonti circa la situazione dei cristiani e il peggioramento della stessa dopo il loro espatrio, gli insorgenti ritengono quindi che i presupposti per riconoscere loro la qualità di rifugiato sulla base del fondato timore di subire delle persecuzioni future sarebbero dati. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM sostiene che il commento ricevuto dalla ricorrente andrebbe considerato quale evento singolo e ribadisce l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. 4.4 In sede di replica gli insorgenti sottolineano l'inattualità delle fonti alle quali la SEM avrebbe fatto capo e rilevano che le condizioni di sicurezza sarebbero a tal punto deteriorate da non permettere un'adeguata tutela della minoranza cristiana. Nel corso del 2015 i fondamentalisti islamici avrebbero attaccato i villaggi cristiani nella regione di al-Hasaka, dissacrando chiese e rapendo più di 300 persone. Sempre secondo l'allegato processuale, vi sarebbe da credere che le violenze in tale regione non cesseranno nel breve periodo e che in ragione di tali recenti sviluppi l'accertamento della pulizia etnica in atto costituirebbe un fatto giuridicamente rilevante di cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto tener conto, riconoscendo lo statuto di rifugiato agli insorgenti. 4.5 A proposito di tali ultime argomentazioni, la SEM si limita a rinviare a quanto già addotto in precedenza. Per mezzo di susseguente missiva indirizzata al Tribunale, i ricorrenti trasmettono un estratto proveniente dalla stampa estera che confermerebbe la loro tesi circa un peggioramento repentino della situazione della minoranza cristiana in Siria. Anche riguardo a tale ultima eventualità, la SEM si limita a rinviare agli atti antecedenti. 4.6 Con ulteriore comunicazione, i ricorrenti chiedono inoltre che il Tribunale prenda posizione circa la convocazione al servizio militare ricevuta in data 20 gennaio 2015, e ciò nel contesto delle argomentazioni presentate in sede di ricorso e di replica. A tal fine essi producono agli atti una traduzione dell'ordine di marcia già agli atti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 5.3 Il nesso di causalità temporale tra i motivi addotti e la fuga decade, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In tal senso, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).
6. A mente del Tribunale, appare opportuno procedere in primo luogo analizzando i motivi d'asilo individuali invocati dai ricorrenti. 6.1 6.1.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze indirette da essa derivanti (vedi atti A7, D7.01; A15, D66; A21, D7.01; A27, D75). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti in ambito di asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb). 6.2 A siffatte circostanze possono inoltre essere ricondotti anche altri avvenimenti di cui i ricorrenti si sono avvalsi. Ciò è segnatamente il caso per quanto concerne il tentativo di rapimento con presumibili fini estorsivi di cui avrebbe fatto l'oggetto A._______ nell'ottobre del 2012 (cfr. atto A21, D7.02 e atto A27, D77), posto che, secondo le fonti disponibili, tali atti non risultano riconducibili a motivi menzionati all'art. 3 LAsi ma piuttosto a ragioni di ordine economico (cfr. Open Doors, World Watch Contry Profile 2015, Syria, http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/syria.php , consultato il 10.08.2016). Lo stesso va inoltre ritenuto anche a riguardo della circostanza secondo la quale la fabbrica presso la quale A._______ lavorava come impiegato, gestita dallo stato siriano, sarebbe stata presa di mira da un gruppo armato rivale nel febbraio del 2013 ed a proposito dell'attacco subito dall'istituto dove studiava B._______ (cfr. atto A15, pag. 7). 6.3 Quo a quanto accaduto in seguito presso il luogo di impiego di A._______ e che lo avrebbe portato a lasciare il lavoro nell'agosto del 2013, appare opportuno considerare che le minacce subite, per quanto verosimili, non lascino presupporre l'esistenza, per l'interessato, di motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Invero, le intimidazioni proferite dal collega di lavoro sono da ricondurre ad una sola persona, che peraltro non avrebbe dato alcun segnale quanto alla capacità di messa in opera delle stesse (cfr. atto A27, pag. 13). L'individuo in questione sarebbe inoltre stato licenziato proprio a causa della segnalazione del ricorrente. Il secondo episodio, ovvero la minaccia inviata tramite un servizio di messaggistica istantanea, non raggiunge invece un'intensità da risultare contrario ai disposti citati. Infine, il terzo accadimento riportato, ossia la presenza di persone con il volto dissimulato che avrebbero scritto frasi inneggianti all'organizzazione "Stato Islamico", oltre ad essere a sua volta insufficientemente intenso, non risulta nemmeno mirato nei confronti dell'interessato. Del resto, il fatto stesso che il ricorrente sia rientrato in patria allorché si trovava già in Libano, confermerebbe la tesi ch'egli non avesse un timore fondato di subire delle persecuzioni nel suo paese natale a causa di tali avvenimenti (cfr. atto A27, D61). Ad abundantiam relativamente alle circostanze sopra descritte (cfr. supra 6.2-6.4) appare anche porsi un problema di nesso causale, essendo gli eventi narrati collocabili nel corso del 2012 o al più nel 2013 ed avendo il ricorrente atteso sino al luglio del 2014 per espatriare. 6.4 Circa le minacce subite da Melanda Assad il discorso non cambia. Il fatto ch'ella sia stata fermata da delle persone armate e con il volto dissimulato, le quali le avrebbero intimato di indossare il velo islamico, tacciandola di infedele, per quanto inquietante, non risulta a sua volta raggiungere un'intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Invero, si tratta di un singolo episodio verificatosi peraltro in una diversa fase della guerra civile che non vi è luogo di credere possa sfociare in una persecuzione ai danni della ricorrente in un futuro prossimo. 6.5 6.5.1 In merito alla chiamata alle armi di A._______, occorre rammentare che ai sensi dell'art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259). 6.5.2 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). 6.5.3 Nel caso che ci occupa non vi sono evidenze quanto al fatto che l'insorgente o la sua famiglia abbiano avuto un pregresso contatto con le autorità o che membri di quest'ultima siano stati schedati come oppositori. Dalle dichiarazioni degli interessati risulta peraltro che quest'ultimi non abbiano mai avuto problemi con le autorità del paese (cfr. atto A7, pag 7 e atto A21, pag. 8). Per questi motivi, non vi sono evidenze quanto al fatto che l'insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe una sanzione caratterizzante un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. 6.5.4 In questo senso ed alla luce della fonti citate, il fatto di essere stato oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della renitenza, quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per convalidare l'esistenza di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi è pertanto necessità di procedere ad un esame dettagliato del mezzo di prova addotto al riguardo(cfr. al riguardo tra le tante la sentenza del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017, consid. 6.1). 6.6 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non giustificano la concessione dell'asilo ai ricorrenti. 7. 7.1 Nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti contestano parimenti l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 7.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). 7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. ibidem). 7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 7.7 In casu i ricorrenti provengono da Kafr Buhum (detto anche Kfarbou), una piccola città a maggioranza cristiana situata nel governatorato di Hama e facente parte del distretto di Hama Centro e del sottodistretto (Nahiya; ) omonimo. Vista la volatilità della situazione siriana, il Tribunale ritiene ora giudizioso analizzare proprio quest'ultima entità ammnistrativa nella quale si può stimare una popolazione di circa 400'000 persone (cfr. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Hama Governorate Reference Map, 01.2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocharosy_hama_governorate_refrence_map_j-an_2016.pdf >, consultato il 14.12.2016 e , consultato il 27.10.2017). La città di ar-Rastan e le zone limitrofe, sono infatti, sin dal principio, state interessate dalla presenza di attori opposti al regime (cfr. Ryan O'Farrel, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War, 27.10.2017, https://medium.com/@badly_xeroxed/syrian-opposition-fact ions-in-the-syrian-civil-war5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq , consultato il 12.08.2016) i quali occupano tuttora un'enclave estendentesi dalla stessa città di ar-Rastan sino alla periferia di Homs e sconfinante a tratti anche nella Nahiya di Hama (in particolare all'altezza di Taqsis e di Ghor Elasi). Va tuttavia ammesso che secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio del 2016 la "sacca" in questione sarebbe assediata dalle truppe governative (cfr. BBC, Syria conflict: Air strike on Rastan 'kills family, 18.05.2016, http://www.bbc.com/news/world-middle-east36325598 , consultato il 27.10.2017). Al suo interno si troverebbero ancora diversi gruppi armati, più o meno moderati, che coopererebbero nell'ambito della cosiddetta "Northern Homs Countryside Operation Room"; il fronte risulterebbe ad ogni modo piuttosto stabile e tranquillo (cfr. Ryan O'Farrel, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War, 10.08.2016, , consultato il 27.10.2017). 7.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che Kafr Buhum e la quasi integralità della Nahiya di Hama siano saldamente controllati dal regime siriano e che non vi sia al momento alcun rischio di sconfinamento di gruppi fondamentalisti nella regione presa in esame. Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, , pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime. 7.9 Senza pregiudizio per quanto precede, occorre quantomeno rilevare che secondo i media, vi sarebbero evidenze quanto ad alcuni atti di violenza e rapimenti perpetrati sul territorio della stessa Kafr Buhum nelle prime fasi del conflitto (Corriere della Sera, Siria, sacerdote ucciso negli scontri, 26.01.2012, , consultato il 16.08.2016; Al-hadath News, Bande attaccano Kafr Buhum e rapiscono alcune ragazze cristiane, 24.10.2012, , consultato il 17.08.2016). Ciò detto, non si può dunque negare che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini, per quanto spiacevoli, vadano classificate quali conseguenze del conflitto in essere non riconducibili a una persecuzione intensa e mirata ai sensi dei disposti menzionati. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. 7.10 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che nella città di Kafr Buhum - e più in generale nella Nahiya di Hama - vi sia da una persecuzione collettiva dei cristiani. 7.11 Conseguentemente, si può escludere che i ricorrente abbiano a temere, in caso di (ipotetico) rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi. 7.12 Per scrupolo d'esaustività, occorre pure rilevare come le motivazioni addotte in sede di replica dai ricorrenti non posso indurre ad una diversa valutazione del caso, dal momento che fanno riferimento ad un'altra regione delle Siria, e meglio al Governatorato Al-Hasaka, di cui non è oggetto l'esame - come detto regionalizzato - effettuato nell'ambito della presente fattispecie.
8. Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
9. Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 28 luglio 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e l'inoltro di quest'ultima il 5 agosto 2015, non sono riscosse le spese processuali.
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: