Esecuzione dell'allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4169/2016 Sentenza del 14 luglio 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), sua moglie B._______, nata il (...), ed i loro figli C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (termine di ricorso accorciato), decisione della SEM del 24 giugno 2016 / N (...) Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 1 luglio 2015, rigettata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) con decisione del 21 dicembre 2015, la seconda domanda d'asilo presentata dagli interessati il 2 marzo 2016 (domanda multipla), i rapporti medici datati del 4 settembre 2015, 17 novembre 2015 e 16 febbraio 2016, nei quali veniva indicato che A._______ soffrirebbe di un'insufficienza renale cronica, di ipertonia arteriosa secondaria e di cisti epatiche multiple, la decisione del 24 giugno 2016, notificata agli interessati il 28 giugno 2016, con la quale la SEM ha rigettato la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell' allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, il ricorso del 5 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 luglio 2016), nel quale gli interessati hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria ed hanno altresì depositato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo e protestando tasse spese e ripetibili, la copia dell'incarto della SEM trasmessa al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 7 luglio 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente ai sensi dell'art.108 cpv. 2 della Legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che il ricorso del 5 luglio 2016 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che di conseguenza la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che nella decisione impugnata la SEM è dell'avviso che nulla osti all'allontanamento dei richiedenti, che in particolare, quanto alla situazione medica del signor A._______, l'autorità inferiore osserva che egli sarebbe affetto da una malattia renale policistica autosomale con insufficienza renale di stadio III e da ipertonia arteriosa secondaria, che si tratterebbe di una patologia inguaribile e cronica la quale necessiterebbe, allo stadio attuale, di sottoporsi a regolari controlli e trattamenti, che a medio lungo termine il decorso della malattia potrebbe richiedere regolari dialisi ed un'adeguata terapia farmacologica, che tuttavia, sempre secondo la SEM, l'Albania disporrebbe delle adeguate infrastrutture sanitarie atte al trattamento delle sopracitate problematiche e che se necessario, l'interessato potrebbe richiedere un aiuto medico al ritorno sotto forma di farmaci presso il consultorio cantonale (art. 93 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in Albania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale, che questa disposizione si applica inoltre a quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie (cfr. Sentenza del Tribunale D-2543/2013 del 30 aprile 2014, consid. 7.2), che pertanto, l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa di motivi prettamente medici, le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d'origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b), che a tal proposito sono da considerarsi come essenziali solo le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 e seg. e pag. 87), che lo straniero non può però prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche, che per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel paese d'origine o di provenienza (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008), che tuttavia se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della sua integrità fisica, l'allontanamento non sarà più reputato esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, pag. 10, GICRA 2003 n. 24 pag. 158), che con riguardo al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l'Albania dispone di infrastrutture sanitarie in grado di prodigare le cure del caso e che, più nel dettaglio:
- in Albania è presente un sistema sanitario prevalentemente statale laddove le cure vengono dispensate in parte a titolo gratuito per mezzo di un sistema di finanziamento basato su un misto di tassazione e assicurazione contro le malattie (cfr. CSG Regione Toscana; http://www.centrosaluteglobale.eu/site/politiche-sanitarie/albania/, consultato il 7 luglio 2016); tra i vari ospedali statali, la Clinica universitaria Madre Teresa di Tirana risulta in particolare disporre di un reparto atto a trattare patologie nefrologiche (cfr. http://www.era-edta.org/page-24-94-0-94-nationalsocietiesofnephrologisylist.html, consultato il 7 luglio 2016)
- sono inoltre presenti delle strutture sanitarie private, di livello più alto rispetto a quelle pubbliche; tra queste figura in particolare l'Hygeia General and Maternity Hospital di Tirana, con uno speciale reparto dialisi (v. http://www.globaldialysis.com/index.php?option=com_cetrez2&cen trez2Task=centrez2Details¢rez2Id=44727&catid=0&Itemid=0, consultato il 7 luglio 2016)
- nelle principali città il reperimento di medicinali è in genere soddisfacente (cfr. portale del Ministero degli Affari Esteri italiano; http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/albania.html, consultato il 7 luglio 2016), che inoltre, nel caso che ci occupa, la stato di salute della persona interessata non lascia presuppore il rischio di un rapido degrado che porterebbe ad una messa in pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della sua integrità fisica, che le argomentazioni circa le problematiche mediche del ricorrente non sono mai state sollevate dai ricorrenti nell'ambito della precedente richiesta d'asilo rigettata dalla SEM in data 21 dicembre 2015 e cresciuta in giudicato (v. incarto SEM N 643 953, atti relativi alla prima domanda d'asilo, A4/12 e A14/13), che in definitiva l'allontanamento è ragionevolmente esigibile sotto il profilo medico, che gli altri argomenti sollevati dai ricorrenti, quali la difficile situazione economica in Albania, non sono rilevanti in materia di esecuzione dell'allontanamento, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata va respinta, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: