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D-4168/2022

D-4168/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4168/2022 Sentenza del 23 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con il figlio B._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 settembre 2022 / N (...). Visto: le domande d'asilo che A._______, e per suo tramite anche il figlio B._______, hanno depositato in Svizzera il (...) marzo 2022, l'estratto della banca dati europea "CS-VIS" del 15 marzo 2022, da cui si evince che l'interessata ha ottenuto un visto italiano valido dal (...) fino al (...), il colloquio personale tenutosi con la richiedente l'asilo il (...) aprile 2022 ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), la richiesta di presa in carico del 6 aprile 2022, fondata sull'art. 12 par. 2 RD III, presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), alle competenti autorità italiane, la risposta d'accettazione del 30 maggio 2022 della presa in carico ex art. 12 par. 2 RD III da parte delle autorità italiane, unicamente per l'interessata, la richiesta di rettificare l'accettazione in Italia per l'intero nucleo famigliare (madre e figlio) da parte dell'autorità competente elvetica alla sua omologa italiana in data 31 maggio 2022, l'accettazione del 5 settembre 2022 da parte italiana, sulla base dell'art. 12 par. 2 RD III, della presa in carico degli interessati, la documentazione medica all'incarto, la decisione della SEM del 9 settembre 2022, notificata il 12 settembre 2022 - nel contesto del quale in medesima data è cessato pure il mandato di rappresentanza legale degli interessati conferito dai medesimi il (...) marzo 2022 - mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia e l'esecuzione della predetta misura, nonché osservato che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, il ricorso del 19 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 settembre 2022), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, con cui i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della predetta e l'entrata nel merito delle loro domande d'asilo da parte della SEM; contestualmente hanno formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, allegando al gravame un certificato medico del 14 settembre 2022 per A._______, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessata, posta di fronte alla possibile competenza dell'Italia per l'analisi della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di non voler rientrare nel predetto Stato poiché ivi sarebbe stata maltrattata dalla (...), sarebbe una madre sola ed inoltre preferirebbe vivere in Svizzera assieme al figlio, che nel provvedimento avversato l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte dell'Italia e che le dichiarazioni dell'insorgente non sarebbero atte a confutare la stessa, ha escluso la sussistenza nello Stato membro di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non vi sarebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la loro domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III, né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III o ex art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che invero ed in particolare essi verrebbero accolti, al loro arrivo in Italia, nell'ambito di uno dei progetti SAI ("Sistema di accoglienza e integrazione") presenti sul territorio e che pertanto non sarebbero costretti a soggiornare presso dei membri famigliari nella vicina Penisola; che altresì le condizioni di salute dell'interessata non sarebbero gravi e l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente e sarebbe tenuta a prestare le cure mediche adeguate secondo le normative europee contraenti, che nel loro ricorso, gli insorgenti ritengono che in Italia non vi siano le strutture atte a garantire un'assistenza adeguata ad una madre sola con un figlio piccolo; che il rinvio di richiedenti l'asilo nel predetto Paese sarebbe sconsigliato dalle organizzazioni attive in materia; che altresì, lo stato di salute della ricorrente necessiterebbe di cure mediche sia a livello fisico sia psichico, come provato dal certificato medico che producono; che le lacune del sistema d'accoglienza italiano, concernerebbero anche i centri SAI, in particolare negli stessi non vi sarebbero le risorse sufficienti per coprire i bisogni delle persone necessitanti una presa in carico psichica e psicologica; che peraltro le persone che non avrebbero depositato ancora una domanda d'asilo in Italia, dovrebbero dapprima rivolgersi al posto di polizia competente prima di avere accesso alle relative prestazioni sociali, compresi i trattamenti necessari; che tenuto conto dei lunghi tempi d'attesa, vi sarebbe quindi da ritenere che non vi sia alcuna presa in carico adeguata; che il loro trasferimento sarebbe pertanto inammissibile e chiedono l'applicazione della clausola di sovranità, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15); che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che giusta l'art. 12 par. 2 prima frase RD III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione è quello che ha rilasciato il visto, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), che altresì, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che venendo al caso in parola, dagli atti risulta che gli insorgenti, sono entrati in Italia con un regolare visto rilasciato dal medesimo Paese e valido dal (...) al (...), prima di giungere in Svizzera (cfr. atto SEM n. [{...}]-9/2); che tali evenienze sono state confermate anche dall'interessata (cfr. n. 17/2), che a seguito di tali informazioni, il 6 aprile 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III - la SEM ha presentato alle autorità italiane preposte una richiesta di presa in carico del nucleo famigliare in questione fondata sull'art. 12 par. 2 RD III (cfr. n. 19/7), che dopo una prima accettazione da parte italiana del 30 maggio 2022, soltanto della richiedente, in quanto per il figlio non avrebbero trovato alcun collegamento (cfr. n. 28/1), e la successiva trasmissione di ulteriori informazioni in merito da parte svizzera ove si è chiesto la rettifica di accettazione per l'intero nucleo famigliare (cfr. n. 33/2), le autorità italiane hanno esplicitamente accettato tramite il formulario "nucleo familiare" il trasferimento degli insorgenti in questione in data 5 settembre 2022 (cfr. n. 39/1), che tale formulario ed il suo contenuto, risultano essere delle garanzie sufficientemente concrete ed individuali, onde garantire al nucleo famigliare con un bambino minorenne che verrà alloggiato nel SAI, garantendo l'unità familiare in accordo con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novembre 2014, n. 29217/12 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11.1-11.3), che peraltro, come già motivato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, le dichiarazioni dell'insorgente rese nel corso del colloquio Dublino per opporsi al loro trasferimento in Italia, risultano ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della loro domanda d'asilo, che a tal proposito, si rileva come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che altresì il Tribunale, secondo giurisprudenza costante, considera che per l'Italia, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; tra le altre le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/20222 del 19 aprile 2022 consid. 10.2; F-6330/2020 succitata consid. 9; sentenza del Tribunale D-2641/2022 del 5 luglio 2022 consid. 10), che inoltre, al contrario di quanto genericamente sostenuto dai ricorrenti nel loro gravame, occorre osservare come il Tribunale si sia già pronunciato al riguardo della situazione di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, in particolare in rapporto ai nuclei famigliari, nella sua recente sentenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 (consid. 10.5), che altresì, nell'ulteriore sentenza di riferimento D-4235/2021 del 19 aprile 2022, il Tribunale ha già avuto modo di chinarsi sul nuovo sistema d'accoglienza italiano, che nel sistema SAI prevede in particolare delle prestazioni di accoglienza materiale (vitto e alloggio), l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, nonché sono previsti anche progetti specializzati per l'accoglienza ed il sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità, tra i quali persone con problemi di salute (fisica e mentale) e nuclei monoparentali (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 precitata consid. 10.4.3.2); che a tali prestazioni - quindi comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti - hanno in principio accesso dal loro arrivo in Italia, i richiedenti l'asilo che non vi hanno ancora depositato una domanda d'asilo (cosiddetti "take charge", art. 18 par. 1 lett. a RD III; cfr. sentenza D-4235/2021 precitata consid. 10.4.3.2 - 10.4.3.3), che non essendovi argomentazioni circostanziate dei ricorrenti che possano condurre lo scrivente Tribunale ad una modifica delle conclusioni ivi esposte, onde evitare inutili ridondanze, occorre rinviare integralmente alla medesima giurisprudenza succitata, come pure alle argomentazioni chiare e corrette espresse dalla SEM nella decisione avversata a questo proposito (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dai ricorrenti, nel loro caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nella presente disamina, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto ai ricorrenti di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che permetterà loro di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza D-3135/2022 del 21 luglio 2022), che proseguendo nell'analisi, gli insorgenti non hanno neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese, che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui rammentato come gli insorgenti, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avranno accesso al sistema SAI, comprensivo anche delle prestazioni materiali di vitto ed alloggio (cfr. supra), che per quanto poi riguarda lo stato di salute della ricorrente - da ultimo con diagnosi poste di cefalea cronica mista con crisi di emicrania e mal di testa tensivi, con trattamento farmacologico impostato (cfr. n. 38/2), nonché con una situazione di importante depressione, con disturbi del sonno ed una diminuzione della concentrazione con uno stato d'ansia importante, con una terapia in atto a base di Pramin 25 mg e Seresta 15 mg la sera al bisogno (cfr. certificato medico del 14 settembre 2022) - non vi sono indizi per ritenere che tali problematiche di salute rientrino nella restrittiva giurisprudenza convenzionale in materia da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che per quanto poi attiene al ricorrente minorenne, dagli atti all'inserto, egli non appare soffrire attualmente di alcuna patologia di rilievo, che a tal proposito inoltre, a differenza di quanto argomentato dai ricorrenti nel loro gravame, e come già sopra osservato, in una procedura di presa in carico come è il loro caso - peraltro che potranno accedere direttamente nel SAI dal deposito della loro domanda d'asilo - si deve partire dall'assunto che essi potranno accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, anche dal profilo psichiatrico e psicologico, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che del resto pare opportuno rammentare che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del loro trasferimento in Italia, che ad ogni modo se, dopo il loro trasferimento nel suddetto Stato membro, essi dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovessero ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà ai ricorrenti medesimi sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in casu, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i predetti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: