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D-4166/2019

D-4166/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, cittadino ruandese di lingua madre kinyarwanda, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 agosto 2017. A.b Il 5 settembre 2017 l'interessato è stato sentito sulle generalità (cfr. atto SEM A6/4), mentre il 28 novembre 2017 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM A14/21). Entrambe le audizioni si sono svolte in lingua inglese. In occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di essere espatriato per i numerosi problemi avuti con il governo mentre era studente di medicina all'University of Rwanda e rappresentante degli studenti. Nel 2015 invero, egli sarebbe stato contattato dai membri della Task Force del partito «Fronte Patriottico Ruandese» affinché diventasse membro, ma lui avrebbe rifiutato. A giugno 2015 sarebbe stato arrestato dalla polizia con l'accusa di far parte dell'opposizione e di aver organizzato manifestazioni. Grazie all'intervento di alcuni professori il richiedente sarebbe stato rilasciato. La Task Force avrebbe tuttavia continuato ad esercitare pressione nei suoi confronti affinché egli si dimettesse dalla sua funzione di rappresentante, ma gli studenti l'avrebbero nuovamente eletto. Nel 2016 tre professori avrebbero voluto obbligarlo ad arruolarsi nell'esercito e ad incoraggiare altri studenti a fare lo stesso. L'interessato, invece di arruolarsi si sarebbe nascosto e sarebbe di conseguenza stato accusato di aver incitato anche altri studenti a non partecipare all'addestramento. Tali accuse sarebbero però successivamente state sospese. Infine, ad inizio giugno 2017 il presidente della Task Force gli avrebbe chiesto di andare all'elezione di B._______, ma lui si sarebbe rifiutato ed il 21 giugno 2017, l'interessato si sarebbe rifiutato di prendere la maglietta di B._______. Dal 21 al 22 o 23 giugno 2017, egli sarebbe stato sequestrato e torturato da persone ed in un luogo a lui sconosciuti. L'audizione sui motivi è poi stata interrotta dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) prima di essere stata terminata (cfr. atto SEM A15/1). La stessa sarebbe infatti stata rallentata da numerosi problemi di incomprensione da parte dell'interessato. A.c A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha depositato quali mezzi di prova:

- un dossier intitolato «Constitution» costituito dalla copia di email inviate dall'interessato a C._______ e da copie di discussioni sui social media;

- un dossier intitolato «Advocacy and police papers» costituito da una convocazione della polizia di D._______, delle copie di articoli del quotidiano di Stato online www.(...).com, da una copia di una lettera firmata dall'interessato con altri studenti indirizzata al vice-cancelliere dell'University of Rwanda e dalla copia della risposta del vice-cancelliere E._______;

- un dossier intitolato «(...)» costituito da due copie di email tra l'interessato e F._______ e da una lista di nomi senza titolo;

- un dossier intitolato «(...)» (traduzione fatta dall'interessato dal kinyarwanda) costituito da due copie di un'email di G._______ e H._______ e da una copia dei risultati agli esami fino al quinto anno;

- un dossier intitolato «(...)», costituito da copie di email tra l'interessato, I._______ e J._______ e copie di lettere firmate dal richiedente nella sua funzione di rappresentante degli studenti indirizzate al rettore della scuola di medicina e farmacia;

- un dossier intitolato «(...)» (traduzione fatta dall'interessato dal kinyarwanda), costituito da quattro copie di discussioni su Whats App nella lingua kinyarwanda;

- un dossier intitolato «(...)» costituito da diversi certificati, registrazioni, partecipazioni a training e conferenze, dalle lettere di raccomandazione nel contesto degli studi e della funzione di rappresentante degli studenti del richiedente;

- un dossier senza titolo con dieci copie di email tra l'interessato, I._______, J._______, K._______, G._______, F._______ e H._______;

- una prescrizione medica del Ruanda del 27 luglio 2017;

- otto fotografie stampate che mostrano gruppi di persone e classi di formazioni. B. La SEM, con decisione dell'11 luglio 2019, notificata il 16 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali), ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura. C. In data 16 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 agosto 2019), l'interessato è insorto contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la trasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso l'insorgente ha allegato la traduzione in italiano di una «convocazione n. 2» dell'Ufficio nazionale investigazioni anti-crimine della Repubblica del Ruanda datata 17 dicembre 2018, l'attestato di iscrizione per l'anno accademico 2018/2019 alla Scuola universitaria L._______, nonché una dichiarazione del 22 luglio 2019 della (...). D. Con scritto del 26 agosto 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale la copia della «convocazione n. 2», della quale in sede ricorsuale egli aveva allegato soltanto la traduzione. Con scritto del 2 ottobre 2019 egli ha prodotto tale documento in originale con il giustificativo d'invio originale. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 gennaio 2021, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale futuro cambiamento della situazione finanziaria. Pertanto l'insorgente è stato invitato a produrre un'attestazione d'indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali ed è stato nel contempo autorizzato a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. F. Con scritto dell'8 febbraio 2020 il ricorrente ha trasmesso la decisione dell'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati del 15 dicembre 2020 che accoglieva la richiesta di prestazioni di assistenza per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. G. Il Tribunale, con ordinanza del 17 febbraio 2021, ha trasmesso all'autorità inferiore una copia del ricorso e dei relativi allegati, nonché una copia dei successivi scritti invitandola ad inoltrare una risposta al ricorso. H. Con scritto del 26 febbraio 2021 la SEM ha fornito la propria risposta al ricorso. La stessa è stata trasmessa all'insorgente con possibilità di replica. I. Il 31 marzo 2021 il ricorrente ha inoltrato la propria replica. J. Con scritto del 22 aprile 2021 la SEM si è espressa in duplica. K. Il ricorrente, con scritto del 14 maggio 2021, ha inoltrato le proprie osservazioni ed ha allegato la fotografia di un articolo in lingua straniera il quale riporterebbe la scomparsa del fratello. L. Con scritto del 28 luglio 2021 è stata trasmessa la traduzione, effettuata dal ricorrente medesimo, del summenzionato articolo. Altresì, egli ha informato il Tribunale che a breve dovrebbe diventare padre di un cittadino svizzero. La compagna aspetterebbe infatti un figlio dal ricorrente, come si evincerebbe dal certificato medico allegato. Sarebbe inoltre sua intenzione procedere al più presto con il riconoscimento del figlio. M. Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato riassegnato alla giudice Chiara Piras in qualità di presidente del collegio.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (RU 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

E. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente in merito al sequestro non sarebbero verosimili. Invero egli non sarebbe stato in grado di descrivere in maniera circostanziata e dettagliata l'episodio. Le sue risposte in merito a questo evento contrasterebbero le descrizioni riguardo ad altri eventi che gli sarebbero accaduti, per i quali l'interessato sarebbe stato in grado di dire nomi, date, la durata ed i luoghi. Per il resto, l'autorità inferiore ha considerato le allegazioni non rilevanti in materia d'asilo. I problemi e le minacce dell'interessato non sarebbero così intensi e numerosi da costituire una pressione psicologica insopportabile. Invero, l'arresto del giugno 2015 si sarebbe concluso dopo due ore alla stazione di polizia e costituirebbe soltanto una misura amministrativa di controllo. Per ciò che riguarda le minacce, il richiedente avrebbe riportato in modo concreto soltanto tre eventi tra il 2015 e il 2017 i quali potrebbero essere considerati soltanto come delle intimidazioni e non dei seri pregiudizi. Altresì, i problemi dell'interessato con la Task Force del Fronte Patriottico Ruandese, il rettorato dell'università e con il governo non avrebbero avuto conseguenze maggiori sulla sua vita in generale. Infine, la SEM ha negato l'esistenza di indizi che egli sia ricercato o preso di mira dalle autorità e quindi che rischierebbe in futuro misure persecutorie rilevanti. Avendo ritenuto i motivi d'asilo non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità inferiore ha rinunciato ad un esame oculato dei documenti depositati agli atti.

E. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore. Egli evidenzia in primo luogo che l'audizione sui motivi d'asilo non si sarebbe svolta nella sua lingua madre ma, alternativamente, in francese e inglese. Questa circostanza sarebbe anche stata segnalata nel rapporto della rappresentante dell'opera assistenziale (ROA) presente all'audizione (cfr. doc. A14, pag. 21). La stessa avrebbe ritenuto che per tale motivo i fatti non sarebbero stati accertati in maniera completamente corretta. Delle difficoltà si sarebbero pure verificate nella rilettura del verbale. Al ricorrente inoltre non sarebbe stata data la possibilità di esprimersi compiutamente su quegli eventi. Difatti, la questione del sequestro e delle torture sarebbe stata affrontata alla fine dell'audizione quando tutti i partecipanti, dopo molte ore di audizione, sarebbero stati particolarmente affaticati. Si avrebbe inoltre l'impressione che l'audizione sia stata conclusa con una certa fretta. Al ricorrente sarebbe poi stata riferita la probabilità di una successiva audizione, per completare quanto dichiarato. Tuttavia tale audizione complementare non sarebbe mai avvenuta. Per quanto riguarda il contenuto delle sue allegazioni, il ricorrente ritiene di essere stato in grado di indicare le date del sequestro. II luogo in cui era stato condotto gli era sconosciuto e per tale motivo non avrebbe potuto fornire indicazioni più precise. Egli avrebbe comunque fornito delle ipotesi sui responsabili di quell'evento. Su questo aspetto dunque, la decisione si fonderebbe su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti. In seguito, per quanto riguarda la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, la SEM avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che il ricorrente sarebbe tuttora ricercato. Invero, non si potrebbe tralasciare la convocazione del 28 agosto 2017, così come non sarebbe corretto rinunciare all'esame oculato dei mezzi di prova depositati. L'analisi dell'autorità inferiore in merito all'irrilevanza dei motivi d'asilo sarebbe poco corretta. Oltretutto l'insorgente avrebbe ricevuto una seconda convocazione di polizia datata 17 dicembre 2018.

E. 4.3 In sede di risposta al ricorso la SEM nega un accertamento incompleto dei fatti in ragione dell'audizione avvenuta non nella lingua madre dell'insorgente. Egli avrebbe infatti studiato in inglese fino agli ultimi esami di medicina all'University of Rwanda, era rappresentante dell'università e aveva pure partecipato ad una conferenza in Svizzera in questo contesto prima di chiedere l'asilo. Altresì, il ricorrente avrebbe lui stesso tradotto diversi mezzi di prova dalla sua lingua madre all'inglese ed avrebbe pure prodotto un diploma sul suo livello avanzato di inglese. Per quanto riguarda l'evento in cui il ricorrente sarebbe stato sequestrato e torturato, la sua ignoranza in merito al motivo dell'accaduto così come su chi sarebbero stati i protagonisti sarebbero elementi che dimostrerebbero l'inverosimiglianza del racconto. Infine, per ciò che riguarderebbe la convocazione della polizia di D._______ del 17 dicembre 2018, non sarebbe chiaro il motivo per il quale l'insorgente l'avrebbe prodotta soltanto in sede ricorsuale, ben otto mesi dopo il rilascio, violando così il suo obbligo di collaborare. Infine, il documento essendo soltanto fotocopiato avrebbe uno scarso valore probatorio.

E. 4.4 Con replica il ricorrente sottolinea che vi sarebbe una grande differenza tra il potersi esprimere nella propria lingua madre o in un altro idioma. Se fosse stato sentito nella sua lingua madre avrebbe potuto esprimersi con maggiore precisione. In seguito, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di collaborare per non aver fornito subito la convocazione della polizia, egli rileva che tale documento sarebbe stato spedito dal fratello, il quale avrebbe avuto timore a mandarlo dal Ruanda e l'avrebbe dunque consegnato ad un amico che si recava in Kenya. Peraltro, il fratello verso la fine del 2019 sarebbe stato arrestato e trattenuto due settimane e interrogato circa il ricorrente. Durante la detenzione il famigliare avrebbe subito maltrattamenti e sarebbe stato ritrovato in una situazione simile al coma. Dopo il rilascio egli avrebbe deciso di scappare in Uganda.

E. 4.5 In sede di duplica la SEM osserva nuovamente che il ricorrente avrebbe dimostrato di avere una padronanza dell'inglese ben sufficiente per svolgere un'audizione sui fatti. Inoltre, i richiedenti l'asilo potrebbero soltanto far valere di potersi esprimere in una lingua che conoscono. In seguito, per quanto concerne il mezzo di prova, la SEM rileva che l'insorgente avrebbe potuto farsi inviare una scansione tramite un mezzo digitale e depositarlo prima e così rispettare il suo obbligo di collaborare. Infine, per ciò che è degli avvenimenti inerenti il fratello, non vi sarebbero elementi concreti o documenti che dimostrerebbero la loro verosimiglianza.

E. 4.6 Con ulteriori osservazioni l'insorgente non nega di avere buone conoscenze della lingua inglese, ma segnala che se fosse stato sentito nella sua lingua materna avrebbe potuto essere più preciso ed evitare dunque le inverosimiglianze. D'altra parte anche la ROA presente all'audizione avrebbe sollevato tale circostanza. Il ricorrente nega inoltre decisamente di aver violato il suo obbligo di collaborare, egli avrebbe infatti giustificato la ritardata produzione del mezzo di prova. Infine, per quanto concerne l'arresto e la fuga del fratello, a sostegno di tali dichiarazioni egli ha fornito la fotografia di un articolo che avrebbe proprio riferito della scomparsa del famigliare.

E. 5.1 Nel ricorso l'insorgente censura anzitutto una violazione del diritto di essere sentito ed un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità. L'audizione non si sarebbe svolta nella sua lingua madre ed egli non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sugli eventi. Tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata.

E. 5.2 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti).

E. 5.3 Conformemente all'art. 29 cpv. 1bis LAsi, se necessario, la SEM fa capo ad un interprete per lo svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo. Qualora, nel corso dell'audizione dovessero presentarsi dei problemi di comunicazione tra l'interprete ed il richiedente l'asilo, questi devono essere imperativamente menzionati nel verbale e, se del caso, l'audizione deve essere annullata. Il richiedente va sentito nuovamente in presenza di un altro interprete. In effetti, il richiedente ha il diritto di esprimersi in una lingua che conosce e delle importanti incomprensioni violerebbero il suo diritto di essere sentito (cfr. sentenza del Tribunale E-1444/2019 del 10 aprile 2019, pag. 4; SEM, Manuel asile et retour, articolo C6.2, L'audition sur les motifs d'asile, par. 2.2.3).

E. 5.4 Nel caso in disamina, appare innanzitutto chiaro che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo sono emersi dei gravi e invalidanti problemi di comprensione e di espressione dell'insorgente. L'audizione si è svolta in lingua inglese e l'interessato ha fin da subito dichiarato che avrebbe risposto sia in inglese, sia in francese secondo i bisogni. Egli ha altresì detto di potersi esprimere al meglio nella sua lingua materna (cfr. atto A14/21 Q1). Per le domande iniziali il ricorrente si è spesso espresso direttamente in lingua francese (cfr. atto A14/21, Q6, Q8, Q15-Q19, Q24-Q26, Q31, Q33-Q43, Q48-Q55, Q61, Q63), mentre per la parte sui motivi d'asilo ha mescolato le due lingue quasi ad ogni risposta (cfr. atto A14/21, Q65 segg.). La rilettura è invece avvenuta in francese, su richiesta dell'insorgente (cfr. atto A14/21, Q125). Le difficoltà di comprensione e di espressione sono state pure sottolineate dalla ROA presente all'audizione, la quale ha rilevato che il ricorrente non avrebbe le capacità per potersi esprimere in maniera sufficiente per un'audizione sui motivi né in lingua francese né in lingua inglese. Egli avrebbe infatti avuto molta difficoltà a trovare le parole, commesso degli errori di sintassi ed il suo discorso non sarebbe stato fluido. Ciò avrebbe reso il lavoro dell'interprete e della verbalista difficile e stancante. Il ricorrente stesso avrebbe espresso grande fatica nel momento della rilettura (cfr. atto A14/21, pag. 21). Il funzionario della SEM in carica dell'audizione ha da parte sua indicato in una nota interna che l'audizione è stata interrotta prima di essere terminata. L'audizione sarebbe infatti stata rallentata da numerosi problemi di incomprensione, il richiedente avrebbe avuto difficoltà a comprendere le traduzioni dell'interprete e d'altra parte l'interprete avrebbe avuto difficoltà a comprendere l'interessato, passando egli continuamente da una lingua all'altra. Altresì difficoltosa sarebbe stata la rilettura del verbale (cfr. atto A14/21, pag. 19, A15/1). Al momento dell'interruzione dell'audizione il ricorrente è stato informato della possibilità di una nuova convocazione per un'audizione complementare (cfr. atto A14/21, Q125). L'autorità inferiore tuttavia, pur avendo identificato i problemi di comunicazione tra l'interprete ed il ricorrente, invece di annullare l'audizione e convocare nuovamente l'interessato, ha reso la propria decisione senza effettuare alcuna ulteriore misura istruttoria.

E. 5.5 È ora d'uopo stabilire se i problemi di comprensione ed espressione da parte dell'insorgente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo siano da considerarsi così gravi da costituire una violazione del suo diritto di esprimersi, rispettivamente se si possa ritenere che i fatti giuridicamente rilevanti siano stati accertati in maniera completa e corretta. Innanzitutto il Tribunale rileva che non può essere seguito l'argomento dell'autorità inferiore secondo cui il fatto che il ricorrente disponesse di un diploma avanzato in lingua inglese, così come il fatto che egli abbia effettuato gli studi in tale lingua, permette di ritenere che egli padroneggi la lingua a sufficienza per svolgere un'audizione sui fatti. Le difficoltà riscontrate, così come il fatto che egli abbia dichiarato di potersi esprimere al meglio nella propria lingua madre (cfr. atto A14/21, Q1) dimostrano proprio il contrario. In seguito, va rilevato che il ricorrente non ha potuto esprimersi in maniera completa e precisa sul sequestro avvenuto in giugno 2017. Tale avvenimento è stato abbordato unicamente a fine audizione e dopo diverse ore di interrogatorio e poco dopo l'audizione è stata interrotta. Alla ROA non è stata data la possibilità di porre delle domande sullo svolgimento degli eventi, domande che avrebbero potuto fare ulteriore chiarezza sull'avvenimento. Inoltre, questo episodio non ha un'importanza solo marginale, ma bensì risulta l'evento cruciale che ha poi portato il ricorrente a decidere di espatriare e risulta proprio l'evento che la SEM nella decisione impugnata ha considerato come non verosimile - essendo le allegazioni state giudicate non sufficientemente dettagliate e circostanziate. Altresì, l'insorgente non è stato convocato per un'audizione complementare nonostante al termine dell'audizione sui motivi d'asilo la stessa sembrava ovviamente necessaria.

E. 5.6 Alla luce di quanto sopra dunque, le difficoltà emerse nel corso dell'audizione e la conseguente incompletezza della stessa su un episodio determinante, così come l'assenza di ulteriori misure istruttorie, rispettivamente di una nuova audizione, sono di una gravità tale da costituire una violazione da parte della SEM del diritto di essere sentito del ricorrente.

E. 6.1 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135). Tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555).

E. 6.2 Venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente risulta essere grave. La violazione inoltre non è neppure stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

E. 6.3 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM dell'11 luglio 2019 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione. La suddetta autorità è in particolare invitata ad effettuare un'audizione completa sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi, per quanto possibile nella lingua madre dell'interessato o alternativamente in una lingua da lui sufficientemente compresa e parlata. L'autorità inferiore è altresì invitata a verificare l'ulteriore documentazione prodotta dall'insorgente in sede ricorsuale, segnatamente la convocazione di polizia.

E. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2'600.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; artt. 8-13 TS-TAF).

E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'11 luglio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 2'600.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4166/2019 Sentenza del 7 ottobre 2021 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Ruanda, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 luglio 2019 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino ruandese di lingua madre kinyarwanda, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 agosto 2017. A.b Il 5 settembre 2017 l'interessato è stato sentito sulle generalità (cfr. atto SEM A6/4), mentre il 28 novembre 2017 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM A14/21). Entrambe le audizioni si sono svolte in lingua inglese. In occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di essere espatriato per i numerosi problemi avuti con il governo mentre era studente di medicina all'University of Rwanda e rappresentante degli studenti. Nel 2015 invero, egli sarebbe stato contattato dai membri della Task Force del partito «Fronte Patriottico Ruandese» affinché diventasse membro, ma lui avrebbe rifiutato. A giugno 2015 sarebbe stato arrestato dalla polizia con l'accusa di far parte dell'opposizione e di aver organizzato manifestazioni. Grazie all'intervento di alcuni professori il richiedente sarebbe stato rilasciato. La Task Force avrebbe tuttavia continuato ad esercitare pressione nei suoi confronti affinché egli si dimettesse dalla sua funzione di rappresentante, ma gli studenti l'avrebbero nuovamente eletto. Nel 2016 tre professori avrebbero voluto obbligarlo ad arruolarsi nell'esercito e ad incoraggiare altri studenti a fare lo stesso. L'interessato, invece di arruolarsi si sarebbe nascosto e sarebbe di conseguenza stato accusato di aver incitato anche altri studenti a non partecipare all'addestramento. Tali accuse sarebbero però successivamente state sospese. Infine, ad inizio giugno 2017 il presidente della Task Force gli avrebbe chiesto di andare all'elezione di B._______, ma lui si sarebbe rifiutato ed il 21 giugno 2017, l'interessato si sarebbe rifiutato di prendere la maglietta di B._______. Dal 21 al 22 o 23 giugno 2017, egli sarebbe stato sequestrato e torturato da persone ed in un luogo a lui sconosciuti. L'audizione sui motivi è poi stata interrotta dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) prima di essere stata terminata (cfr. atto SEM A15/1). La stessa sarebbe infatti stata rallentata da numerosi problemi di incomprensione da parte dell'interessato. A.c A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha depositato quali mezzi di prova:

- un dossier intitolato «Constitution» costituito dalla copia di email inviate dall'interessato a C._______ e da copie di discussioni sui social media;

- un dossier intitolato «Advocacy and police papers» costituito da una convocazione della polizia di D._______, delle copie di articoli del quotidiano di Stato online www.(...).com, da una copia di una lettera firmata dall'interessato con altri studenti indirizzata al vice-cancelliere dell'University of Rwanda e dalla copia della risposta del vice-cancelliere E._______;

- un dossier intitolato «(...)» costituito da due copie di email tra l'interessato e F._______ e da una lista di nomi senza titolo;

- un dossier intitolato «(...)» (traduzione fatta dall'interessato dal kinyarwanda) costituito da due copie di un'email di G._______ e H._______ e da una copia dei risultati agli esami fino al quinto anno;

- un dossier intitolato «(...)», costituito da copie di email tra l'interessato, I._______ e J._______ e copie di lettere firmate dal richiedente nella sua funzione di rappresentante degli studenti indirizzate al rettore della scuola di medicina e farmacia;

- un dossier intitolato «(...)» (traduzione fatta dall'interessato dal kinyarwanda), costituito da quattro copie di discussioni su Whats App nella lingua kinyarwanda;

- un dossier intitolato «(...)» costituito da diversi certificati, registrazioni, partecipazioni a training e conferenze, dalle lettere di raccomandazione nel contesto degli studi e della funzione di rappresentante degli studenti del richiedente;

- un dossier senza titolo con dieci copie di email tra l'interessato, I._______, J._______, K._______, G._______, F._______ e H._______;

- una prescrizione medica del Ruanda del 27 luglio 2017;

- otto fotografie stampate che mostrano gruppi di persone e classi di formazioni. B. La SEM, con decisione dell'11 luglio 2019, notificata il 16 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali), ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura. C. In data 16 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 agosto 2019), l'interessato è insorto contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la trasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso l'insorgente ha allegato la traduzione in italiano di una «convocazione n. 2» dell'Ufficio nazionale investigazioni anti-crimine della Repubblica del Ruanda datata 17 dicembre 2018, l'attestato di iscrizione per l'anno accademico 2018/2019 alla Scuola universitaria L._______, nonché una dichiarazione del 22 luglio 2019 della (...). D. Con scritto del 26 agosto 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale la copia della «convocazione n. 2», della quale in sede ricorsuale egli aveva allegato soltanto la traduzione. Con scritto del 2 ottobre 2019 egli ha prodotto tale documento in originale con il giustificativo d'invio originale. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 gennaio 2021, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale futuro cambiamento della situazione finanziaria. Pertanto l'insorgente è stato invitato a produrre un'attestazione d'indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali ed è stato nel contempo autorizzato a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. F. Con scritto dell'8 febbraio 2020 il ricorrente ha trasmesso la decisione dell'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati del 15 dicembre 2020 che accoglieva la richiesta di prestazioni di assistenza per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. G. Il Tribunale, con ordinanza del 17 febbraio 2021, ha trasmesso all'autorità inferiore una copia del ricorso e dei relativi allegati, nonché una copia dei successivi scritti invitandola ad inoltrare una risposta al ricorso. H. Con scritto del 26 febbraio 2021 la SEM ha fornito la propria risposta al ricorso. La stessa è stata trasmessa all'insorgente con possibilità di replica. I. Il 31 marzo 2021 il ricorrente ha inoltrato la propria replica. J. Con scritto del 22 aprile 2021 la SEM si è espressa in duplica. K. Il ricorrente, con scritto del 14 maggio 2021, ha inoltrato le proprie osservazioni ed ha allegato la fotografia di un articolo in lingua straniera il quale riporterebbe la scomparsa del fratello. L. Con scritto del 28 luglio 2021 è stata trasmessa la traduzione, effettuata dal ricorrente medesimo, del summenzionato articolo. Altresì, egli ha informato il Tribunale che a breve dovrebbe diventare padre di un cittadino svizzero. La compagna aspetterebbe infatti un figlio dal ricorrente, come si evincerebbe dal certificato medico allegato. Sarebbe inoltre sua intenzione procedere al più presto con il riconoscimento del figlio. M. Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato riassegnato alla giudice Chiara Piras in qualità di presidente del collegio. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (RU 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente in merito al sequestro non sarebbero verosimili. Invero egli non sarebbe stato in grado di descrivere in maniera circostanziata e dettagliata l'episodio. Le sue risposte in merito a questo evento contrasterebbero le descrizioni riguardo ad altri eventi che gli sarebbero accaduti, per i quali l'interessato sarebbe stato in grado di dire nomi, date, la durata ed i luoghi. Per il resto, l'autorità inferiore ha considerato le allegazioni non rilevanti in materia d'asilo. I problemi e le minacce dell'interessato non sarebbero così intensi e numerosi da costituire una pressione psicologica insopportabile. Invero, l'arresto del giugno 2015 si sarebbe concluso dopo due ore alla stazione di polizia e costituirebbe soltanto una misura amministrativa di controllo. Per ciò che riguarda le minacce, il richiedente avrebbe riportato in modo concreto soltanto tre eventi tra il 2015 e il 2017 i quali potrebbero essere considerati soltanto come delle intimidazioni e non dei seri pregiudizi. Altresì, i problemi dell'interessato con la Task Force del Fronte Patriottico Ruandese, il rettorato dell'università e con il governo non avrebbero avuto conseguenze maggiori sulla sua vita in generale. Infine, la SEM ha negato l'esistenza di indizi che egli sia ricercato o preso di mira dalle autorità e quindi che rischierebbe in futuro misure persecutorie rilevanti. Avendo ritenuto i motivi d'asilo non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità inferiore ha rinunciato ad un esame oculato dei documenti depositati agli atti. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore. Egli evidenzia in primo luogo che l'audizione sui motivi d'asilo non si sarebbe svolta nella sua lingua madre ma, alternativamente, in francese e inglese. Questa circostanza sarebbe anche stata segnalata nel rapporto della rappresentante dell'opera assistenziale (ROA) presente all'audizione (cfr. doc. A14, pag. 21). La stessa avrebbe ritenuto che per tale motivo i fatti non sarebbero stati accertati in maniera completamente corretta. Delle difficoltà si sarebbero pure verificate nella rilettura del verbale. Al ricorrente inoltre non sarebbe stata data la possibilità di esprimersi compiutamente su quegli eventi. Difatti, la questione del sequestro e delle torture sarebbe stata affrontata alla fine dell'audizione quando tutti i partecipanti, dopo molte ore di audizione, sarebbero stati particolarmente affaticati. Si avrebbe inoltre l'impressione che l'audizione sia stata conclusa con una certa fretta. Al ricorrente sarebbe poi stata riferita la probabilità di una successiva audizione, per completare quanto dichiarato. Tuttavia tale audizione complementare non sarebbe mai avvenuta. Per quanto riguarda il contenuto delle sue allegazioni, il ricorrente ritiene di essere stato in grado di indicare le date del sequestro. II luogo in cui era stato condotto gli era sconosciuto e per tale motivo non avrebbe potuto fornire indicazioni più precise. Egli avrebbe comunque fornito delle ipotesi sui responsabili di quell'evento. Su questo aspetto dunque, la decisione si fonderebbe su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti. In seguito, per quanto riguarda la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, la SEM avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che il ricorrente sarebbe tuttora ricercato. Invero, non si potrebbe tralasciare la convocazione del 28 agosto 2017, così come non sarebbe corretto rinunciare all'esame oculato dei mezzi di prova depositati. L'analisi dell'autorità inferiore in merito all'irrilevanza dei motivi d'asilo sarebbe poco corretta. Oltretutto l'insorgente avrebbe ricevuto una seconda convocazione di polizia datata 17 dicembre 2018. 4.3 In sede di risposta al ricorso la SEM nega un accertamento incompleto dei fatti in ragione dell'audizione avvenuta non nella lingua madre dell'insorgente. Egli avrebbe infatti studiato in inglese fino agli ultimi esami di medicina all'University of Rwanda, era rappresentante dell'università e aveva pure partecipato ad una conferenza in Svizzera in questo contesto prima di chiedere l'asilo. Altresì, il ricorrente avrebbe lui stesso tradotto diversi mezzi di prova dalla sua lingua madre all'inglese ed avrebbe pure prodotto un diploma sul suo livello avanzato di inglese. Per quanto riguarda l'evento in cui il ricorrente sarebbe stato sequestrato e torturato, la sua ignoranza in merito al motivo dell'accaduto così come su chi sarebbero stati i protagonisti sarebbero elementi che dimostrerebbero l'inverosimiglianza del racconto. Infine, per ciò che riguarderebbe la convocazione della polizia di D._______ del 17 dicembre 2018, non sarebbe chiaro il motivo per il quale l'insorgente l'avrebbe prodotta soltanto in sede ricorsuale, ben otto mesi dopo il rilascio, violando così il suo obbligo di collaborare. Infine, il documento essendo soltanto fotocopiato avrebbe uno scarso valore probatorio. 4.4 Con replica il ricorrente sottolinea che vi sarebbe una grande differenza tra il potersi esprimere nella propria lingua madre o in un altro idioma. Se fosse stato sentito nella sua lingua madre avrebbe potuto esprimersi con maggiore precisione. In seguito, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di collaborare per non aver fornito subito la convocazione della polizia, egli rileva che tale documento sarebbe stato spedito dal fratello, il quale avrebbe avuto timore a mandarlo dal Ruanda e l'avrebbe dunque consegnato ad un amico che si recava in Kenya. Peraltro, il fratello verso la fine del 2019 sarebbe stato arrestato e trattenuto due settimane e interrogato circa il ricorrente. Durante la detenzione il famigliare avrebbe subito maltrattamenti e sarebbe stato ritrovato in una situazione simile al coma. Dopo il rilascio egli avrebbe deciso di scappare in Uganda. 4.5 In sede di duplica la SEM osserva nuovamente che il ricorrente avrebbe dimostrato di avere una padronanza dell'inglese ben sufficiente per svolgere un'audizione sui fatti. Inoltre, i richiedenti l'asilo potrebbero soltanto far valere di potersi esprimere in una lingua che conoscono. In seguito, per quanto concerne il mezzo di prova, la SEM rileva che l'insorgente avrebbe potuto farsi inviare una scansione tramite un mezzo digitale e depositarlo prima e così rispettare il suo obbligo di collaborare. Infine, per ciò che è degli avvenimenti inerenti il fratello, non vi sarebbero elementi concreti o documenti che dimostrerebbero la loro verosimiglianza. 4.6 Con ulteriori osservazioni l'insorgente non nega di avere buone conoscenze della lingua inglese, ma segnala che se fosse stato sentito nella sua lingua materna avrebbe potuto essere più preciso ed evitare dunque le inverosimiglianze. D'altra parte anche la ROA presente all'audizione avrebbe sollevato tale circostanza. Il ricorrente nega inoltre decisamente di aver violato il suo obbligo di collaborare, egli avrebbe infatti giustificato la ritardata produzione del mezzo di prova. Infine, per quanto concerne l'arresto e la fuga del fratello, a sostegno di tali dichiarazioni egli ha fornito la fotografia di un articolo che avrebbe proprio riferito della scomparsa del famigliare. 5. 5.1 Nel ricorso l'insorgente censura anzitutto una violazione del diritto di essere sentito ed un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità. L'audizione non si sarebbe svolta nella sua lingua madre ed egli non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sugli eventi. Tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata. 5.2 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti). 5.3 Conformemente all'art. 29 cpv. 1bis LAsi, se necessario, la SEM fa capo ad un interprete per lo svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo. Qualora, nel corso dell'audizione dovessero presentarsi dei problemi di comunicazione tra l'interprete ed il richiedente l'asilo, questi devono essere imperativamente menzionati nel verbale e, se del caso, l'audizione deve essere annullata. Il richiedente va sentito nuovamente in presenza di un altro interprete. In effetti, il richiedente ha il diritto di esprimersi in una lingua che conosce e delle importanti incomprensioni violerebbero il suo diritto di essere sentito (cfr. sentenza del Tribunale E-1444/2019 del 10 aprile 2019, pag. 4; SEM, Manuel asile et retour, articolo C6.2, L'audition sur les motifs d'asile, par. 2.2.3). 5.4 Nel caso in disamina, appare innanzitutto chiaro che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo sono emersi dei gravi e invalidanti problemi di comprensione e di espressione dell'insorgente. L'audizione si è svolta in lingua inglese e l'interessato ha fin da subito dichiarato che avrebbe risposto sia in inglese, sia in francese secondo i bisogni. Egli ha altresì detto di potersi esprimere al meglio nella sua lingua materna (cfr. atto A14/21 Q1). Per le domande iniziali il ricorrente si è spesso espresso direttamente in lingua francese (cfr. atto A14/21, Q6, Q8, Q15-Q19, Q24-Q26, Q31, Q33-Q43, Q48-Q55, Q61, Q63), mentre per la parte sui motivi d'asilo ha mescolato le due lingue quasi ad ogni risposta (cfr. atto A14/21, Q65 segg.). La rilettura è invece avvenuta in francese, su richiesta dell'insorgente (cfr. atto A14/21, Q125). Le difficoltà di comprensione e di espressione sono state pure sottolineate dalla ROA presente all'audizione, la quale ha rilevato che il ricorrente non avrebbe le capacità per potersi esprimere in maniera sufficiente per un'audizione sui motivi né in lingua francese né in lingua inglese. Egli avrebbe infatti avuto molta difficoltà a trovare le parole, commesso degli errori di sintassi ed il suo discorso non sarebbe stato fluido. Ciò avrebbe reso il lavoro dell'interprete e della verbalista difficile e stancante. Il ricorrente stesso avrebbe espresso grande fatica nel momento della rilettura (cfr. atto A14/21, pag. 21). Il funzionario della SEM in carica dell'audizione ha da parte sua indicato in una nota interna che l'audizione è stata interrotta prima di essere terminata. L'audizione sarebbe infatti stata rallentata da numerosi problemi di incomprensione, il richiedente avrebbe avuto difficoltà a comprendere le traduzioni dell'interprete e d'altra parte l'interprete avrebbe avuto difficoltà a comprendere l'interessato, passando egli continuamente da una lingua all'altra. Altresì difficoltosa sarebbe stata la rilettura del verbale (cfr. atto A14/21, pag. 19, A15/1). Al momento dell'interruzione dell'audizione il ricorrente è stato informato della possibilità di una nuova convocazione per un'audizione complementare (cfr. atto A14/21, Q125). L'autorità inferiore tuttavia, pur avendo identificato i problemi di comunicazione tra l'interprete ed il ricorrente, invece di annullare l'audizione e convocare nuovamente l'interessato, ha reso la propria decisione senza effettuare alcuna ulteriore misura istruttoria. 5.5 È ora d'uopo stabilire se i problemi di comprensione ed espressione da parte dell'insorgente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo siano da considerarsi così gravi da costituire una violazione del suo diritto di esprimersi, rispettivamente se si possa ritenere che i fatti giuridicamente rilevanti siano stati accertati in maniera completa e corretta. Innanzitutto il Tribunale rileva che non può essere seguito l'argomento dell'autorità inferiore secondo cui il fatto che il ricorrente disponesse di un diploma avanzato in lingua inglese, così come il fatto che egli abbia effettuato gli studi in tale lingua, permette di ritenere che egli padroneggi la lingua a sufficienza per svolgere un'audizione sui fatti. Le difficoltà riscontrate, così come il fatto che egli abbia dichiarato di potersi esprimere al meglio nella propria lingua madre (cfr. atto A14/21, Q1) dimostrano proprio il contrario. In seguito, va rilevato che il ricorrente non ha potuto esprimersi in maniera completa e precisa sul sequestro avvenuto in giugno 2017. Tale avvenimento è stato abbordato unicamente a fine audizione e dopo diverse ore di interrogatorio e poco dopo l'audizione è stata interrotta. Alla ROA non è stata data la possibilità di porre delle domande sullo svolgimento degli eventi, domande che avrebbero potuto fare ulteriore chiarezza sull'avvenimento. Inoltre, questo episodio non ha un'importanza solo marginale, ma bensì risulta l'evento cruciale che ha poi portato il ricorrente a decidere di espatriare e risulta proprio l'evento che la SEM nella decisione impugnata ha considerato come non verosimile - essendo le allegazioni state giudicate non sufficientemente dettagliate e circostanziate. Altresì, l'insorgente non è stato convocato per un'audizione complementare nonostante al termine dell'audizione sui motivi d'asilo la stessa sembrava ovviamente necessaria. 5.6 Alla luce di quanto sopra dunque, le difficoltà emerse nel corso dell'audizione e la conseguente incompletezza della stessa su un episodio determinante, così come l'assenza di ulteriori misure istruttorie, rispettivamente di una nuova audizione, sono di una gravità tale da costituire una violazione da parte della SEM del diritto di essere sentito del ricorrente. 6. 6.1 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135). Tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555). 6.2 Venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente risulta essere grave. La violazione inoltre non è neppure stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3). 6.3 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM dell'11 luglio 2019 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione. La suddetta autorità è in particolare invitata ad effettuare un'audizione completa sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi, per quanto possibile nella lingua madre dell'interessato o alternativamente in una lingua da lui sufficientemente compresa e parlata. L'autorità inferiore è altresì invitata a verificare l'ulteriore documentazione prodotta dall'insorgente in sede ricorsuale, segnatamente la convocazione di polizia. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2'600.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; artt. 8-13 TS-TAF).

8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'11 luglio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 2'600.- a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: