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D-4129/2017

D-4129/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-11 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, in CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 6 novembre 2017.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4129/2017 Sentenza dell'11 maggio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, Via Dunant 2, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 22 giugno 2017 / N (... ). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ed i famigliari hanno presentato in Svizzera il 14 gennaio 2016, i verbali d'audizione del 28 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 1° giugno 2017 (di seguito: verbale 2), i mezzi di prova versati agli atti in sede di prima istanza (cfr. atto A35), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 giugno 2017, notificata il 26 giugno 2017, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti asilo dalla Svizzera, salvo però non ritenere ragionevolmente esigibile l'esecuzione dello stesso, con conseguente ammissione provvisoria degli interessati, il rientro volontario in Afghanistan di moglie e figlia, avvenuto il 22 agosto 2017 (cfr. atti dossier ritorno), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 24 luglio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 maggio 2017), con cui A._______ ha postulato l'annullamento della decisione della SEM ed il riconoscimento dell'asilo; subordinatamente la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato; contestualmente una domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale del 24 ottobre 2017, che respingeva suddetta domanda di esenzione invitando il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo versamento dell'anticipo spese, le osservazioni della SEM del 14 dicembre 2017, la presa di posizione del ricorrente facente data al 16 gennaio 2016 ed i mezzi di prova ad essa annessi, l'ulteriore scritto della SEM del 6 febbraio 2018, trasmesso per conoscenza al ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che secondo quanto riportato nel gravame e nelle successive prese di posizioni di parte ricorrente, la decisione della SEM 22 giugno 2017 risulta essere stata impugnata solo da A._______, allorché, per quanto concerne la moglie B._______ e la figlia C._______, la stessa è da ritenersi cresciuta in giudicato; che inoltre, essendo stato nella medesima occasione il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo in specie egli censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame e considerare A._______ quale unico ricorrente avverso i punti da 1 a 3 del dispositivo della decisione impugnata, che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente si è dichiarato cittadino afgano originario di D._______, in provincia di Sar-e Pol; che nel 1986 egli si sarebbe recato dapprima in Pakistan e poi in Iran con i genitori ed i fratelli; che fatto salvo un breve rientro in Afghanistan nel 2006, egli avrebbe vissuto in Iran sino al 2015, svolgendovi varie attività; che nella medesima occasione egli ha allegato richiedere asilo in Svizzera in quanto sarebbe il paese con la maggior sicurezza e pace nel mondo; che durante il suo soggiorno in Iran il richiedente avrebbe avuto alcuni problemi con le autorità; che tuttavia egli non ha allegato alcun timore particolare rispetto al paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che nell'ambito della successiva audizione sui motivi d'asilo, l'interessato ha ricondotto il suo espatrio alla guerra russo-afghana svoltasi negli anni 80; che egli ha parimenti presentato alcuni documenti relativi ad una presunta aggressione da lui subita in occasione di un breve rientro in Afghanistan avvenuto nel 2006; che invero, in tale circostanza il richiedente sarebbe tornato nel paese d'origine con l'intenzione di aprire una scuola di informatica a Kabul; che si sarebbe quindi recato a Sar-e Pol per farsi rilasciare un documento d'identità, subendo però un aggressione con armi da fuoco dopo essersi fermato a pranzare in un locale; aggressione ch'egli ha ricondotto ad una pregressa faida famigliare con un certo E._______ che lo avrebbe identificato come il figlio di un nemico; che dopo essersi rifugiato presso un amico, l'interessato avrebbe anche redatto una querela che però non avrebbe mai sporto (cfr. verbale 2, pag. 4 e seg.) che a sostegno della sua domanda, il richiedente asilo ha versato agli atti la propria Taskara, la querela mai consegnata alle autorità, una foto che lo ritrarrebbe, alcune raffigurazioni di opere su lapidi da lui create e un supporto informatico contenente dei video, di cui uno datato nel quale viene ripreso il ritrovamento di alcuni cadaveri, che nella decisione querelata, la SEM ha ritenuto irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'interessato; che a mente dell'autorità di prime cure, i fatti occorsi al momento del ritorno di A._______ nel paese d'origine sarebbero riconducibili alla situazione di violenza generalizzata regnante in Afghanistan, posta l'assenza di prove a riguardo del fatto che l'aggressione da lui subita potesse essere ricondotta a E._______; che inoltre, l'interessato avrebbe rinunciato a presentare una denuncia; che altresì, quanto avvenuto in Iran non sarebbe pertinente ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, che nel ricorso, l'insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, contesta le valutazioni dell'autorità di prime cure; ch'egli ritiene invero che dalla lettura degli atti di causa si dovrebbe dedurre un'esposizione dettagliata e consistente dei motivi d'asilo nonché l'evidenziazione di una serie di fatti che nella loro successione cronologica e causale renderebbe nettamente prevalente l'impressione che non esistano alternative interpretative valide a quella di una persecuzione mirata consequenziale alla faida famigliare da lui esposta; che parallelamente, sarebbe invece proprio la ricostruzione dei fatti sintetizzata dall'autorità di prime cure a risultare lacunosa in quanto omissiva di fatti e dettagli esposti in modo chiaro di modo che, l'eventuale esistenza di un timore soggettivamente e oggettivamente fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi sarebbe da ritenersi preponderante; che proprio i passaggi dei verbali relativi a tali aspetti evidenzierebbero senza ombra di dubbio che le circostanze dell'aggressione sarebbero tali da escludere che si sia trattato di un attacco imputabile ad una situazione di violenza generalizzata; che il ricorrente sarebbe stato aggredito per motivi individualizzati e riconducibili alla pregressa faida famigliare; che non si capirebbe per quale altro motivo egli sarebbe stato preso di mira proprio in tale luogo ed in quel momento da persone che si trovavano nei pressi dell'ufficio presso il quale egli si era recato per farsi rilasciare la Taskara, venendo identificato; che il ricorrente avrebbe parimenti spiegato l'origine e le risultanze del conflitto famigliare alla base della sua aggressione fornendo anche copia di una denuncia trasmessa alle nazioni unite e riguardante pregressi atti pregiudizievoli ad opera della fazione riconducibile a E._______; che esisterebbero inoltre dei filmati attestanti il ritrovamento dei cadaveri di alcuni mujaheddin, caduti in una trappola tesa dallo stesso E._______; che da ultimo, quanto alla mancata presentazione della querela, egli avrebbe chiaramente spiegato aver agito di sorta dopo essere stato informato dal cugino circa il fatto di essere ricercato dalle autorità, che in sede di risposta, la SEM, dopo aver reso attento il Tribunale circa il rimpatrio volontario della moglie e della figlia del ricorrente, si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie considerazioni, ribadendo come l'insorgente non sarebbe mai stato minacciato da E._______, da cui l'assenza di relazione di merito con quanto accaduto al richiedente; che per quanto concerne la mancata presentazione della querela, l'autorità intimata ha rilevato come non vi sarebbero elementi a cui riferirsi rispetto ad un timore in tal senso, che nella propria replica il ricorrente ha comunicato anzitutto che figlia e moglie, pur essendo transitate dall'Afghanistan, si sarebbero ristabilite in Iran, fornendo anche alcuni mezzi di prova a sostegno di tale allegazione; che per il resto, il ricorrente, dopo aver nuovamente rammentato il complesso fattuale alla base della sua domanda di protezione, ha rilevato come sarebbe proprio la successione cronologica degli eventi a dover far ritenere che non possano essere considerate alternative interpretative valide rispetto a quella della persecuzione mirata e consequenziale alla faida famigliare, che per mezzo di ulteriore presa di posizione, la SEM ha precisato e sviluppato ulteriormente le già esposte valutazioni, senza tuttavia giungere a diverso convincimento, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90); che la menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide; che in altri termini, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1), che in ragione di ciò, occorre in primo luogo confermare l'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrenti a proposito di quanto avvenuto in Iran; irrilevanza peraltro nemmeno contestata in sede ricorsuale, che per il resto, va rammentato che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che inoltre, gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, non essendo ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi, risulta irrilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2008/12; GICRA 1998 n°17; GICRA 1993 n° 23), che nel caso in disamina, le circostanze addotte dal ricorrente non permettono di concludere quanto alla presenza di un fondato di timore, per quest'ultimo, di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione, che invero, la lettura proposta dal ricorrente circa l'origine dell'aggressione da lui subita in occasione del breve rientro in Afghanistan del 2006 non è supportata da indizi concreti a suo sostegno; che considerata la situazione di grave instabilità e violenza generalizzata in cui versa il paese d'origine del ricorrente, non si può infatti escludere che l'aggressione sia da ricondurre ad atti di criminalità comune; che del resto, l'insorgente ha espressamente allegato che al momento dei fatti egli era vestito in maniera elegante rispetto alla prassi del luogo, di modo che, appena giunto nel locale per pranzare, sarebbe stato identificato come straniero e scansato da alcuni avventori; che proprio tali risultanze lasciano trasparire una possibile motivazione economica alla base dell'aggressione; che inoltre, a riprova dell'incerto nesso causale con le pregresse vicissitudini con E._______, va altresì segnalato come l'insorgente abbia addotto non essere mai stato minacciato da quest'ultimo né tantomeno averlo mai incontrato (cfr. verbale 2, D25-32); che per di più, anche le stesse ragioni alla base della faida risultano ipotetiche e non paiono sorrette da elementi fattuali concreti (cfr. verbale 2, D 26-28); che il ricorrente ha inoltre addotto aver volontariamente rinunciato a presentare querela per i fatti occorsi (cfr. verbale 2, D40-41); querela che avrebbe quantomeno potuto contribuire a delucidare l'origine dell'attacco, altrimenti da lui meramente supposta senza conferme concrete e le cui giustificazioni per la mancata presentazione appaiano inconsistenti, che nemmeno i mezzi di prova versati agli atti giustificano una diversa valutazione; che in particolare, lo scritto che il ricorrente dichiara essere stato trasmesso alle nazioni unite ed i file multimediali contenuti nel supporto informatico prodotto, quandanche confermassero la versione del ricorrente circa la pregressa faida famigliare, non permetterebbero di giungere a diverso convincimento quanto all'origine solo ipotetica dell'aggressione da lui subita, che nonostante si applichi il principio inquisitorio, non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in merito all'origine degli atti in questione; origine di cui nemmeno il ricorrente pare essere certo, che in ultima sede, va altresì constatato come il ritorno in Afghanistan dei famigliari del ricorrente, seppur non direttamente pertinente nell'ambito dell'evasione del presente gravame, pare poter confermare l'assenza di rischi concreti in patria, che infine, il fatto che nell'ambito dell'audizione sulle generalità l'interessato abbia omesso di allegare timori particolari rispetto ad un ritorno nel paese d'origine suggella ulteriormente la conclusione circa l'assenza di un timore fondato quanto all'avvento di eventuali persecuzioni, che su tali presupposti, il Tribunale non può giungere ad una conclusione diversa da quella dell'autorità di prime cure, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 6 novembre 2017 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, in CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 6 novembre 2017.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: