Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadina iraniana di etnia azera originaria di B._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 29 agosto 2019 (cfr. atto SEM 2/2).
A.b Il 5 settembre 2019 la richiedente è stata sentita nell’ambito di una prima audizione durante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) le ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l’ha condotta in Svizzera. In particolare, ella ha dichiarato di essere espatriata il 15 marzo 2019 e di essersi recata dapprima in C._______ (cfr. atto SEM 11/7). A.c Sulla base delle dichiarazioni rilasciate in occasione del verbale del rilevamento dei dati personali si è tenuto, il 10 settembre 2019, con l’inte- ressata il colloquio Dublino ai sensi dell’art. 5 del regolamento (EU)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In tale contesto, ella ha affermato di aver alloggiato per sei mesi presso un passatore in C._______, di non aver richiesto l’asilo in tale Paese ma di aver chiesto alle autorità (…) il ricongiungimento con il fratello che si troverebbe in Sviz- zera. Inoltre, ha asserito che la madre e il suo fratello minore si trovereb- bero invece ancora su suolo (…) (cfr. atto SEM 14/2). A.d In stessa data la SEM ha comunicato alla richiedente la fine della pro- cedura Dublino e la competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d’asilo (cfr. atto SEM 17/1). A.e Il 1° ottobre 2019 la ricorrente è stata sentita nell’ambito di una prima audizione sui motivi d’asilo. In considerazione con quanto affermato in tale sede, la SEM, con decisione incidentale del 9 ottobre 2019, ha assegnato il caso alla procedura ampliata, attribuendo l’interessata al Canton D._______ (cfr. atto SEM 26/1), come da richiesta del 1° ottobre 2019 pre- sentata dalla curatrice del fratello già presente in Svizzera (cfr. atto SEM 25/2).
D-4077/2020 Pagina 3 A.f Il 26 febbraio 2020, la madre assieme al fratello minore della richie- dente sono giunti in Svizzera ed hanno presentato domanda d’asilo. Il 7 luglio 2020 la SEM ha coordinato le procedure e ha sentito la madre nell’ambito di un’audizione ex art. 26 cpv. 3 LAsi, mentre il giorno succes- sivo ha tenuto l’audizione integrativa con l’interessata (cfr. atto SEM 45/10). A.g Sentita sui motivi d’asilo in due distinte occasioni, in sostanza e per quanto qui di rilievo, la richiedente ha dichiarato di essere fuggita a causa dell’imminente suo matrimonio. La famiglia paterna l’avrebbe promessa in sposa ad un uomo molto più anziano contro il suo volere e avrebbe allon- tanato la madre la quale si sarebbe schierata in sua difesa. In aggiunta, essendosi sottratta con la fuga alla celebrazione, in caso di rientro in patria, ella rischierebbe di venir uccisa in quanto avrebbe disonorato la famiglia (cfr. atti SEM 20/26, 45/10). A.h A sostegno della sua domanda d’asilo, la richiedente ha versato agli atti unicamente il libretto d’identità in originale (cfr. atto SEM 1/3). B. Con decisione del 15 luglio 2020, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 49/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata alla richiedente ed ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciandone nel contempo l’allontanamento. Detta autorità ha però concesso l’ammissione provvisoria alla richiedente l’asilo per causa d’inesigibilità. C. Il 14 agosto 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 17 agosto 2020), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulandone l’annullamento delle cifre da 1 a 3 del dispositivo, il riconoscimento dello statuto di rifugiata e la concessione dell’asilo; in subordine la restituzione degli atti all’autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente e con protesta di tasse e spese, la ricorrente ha proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, non- ché di gratuito patrocinio nella persona di Patrizia Testori. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° ottobre 2020, ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, ha nominato Patria Testori quale patrocinatrice d’ufficio della ricorrente ed ha invitato nel contempo la SEM a presentare una risposta al ricorso.
D-4077/2020 Pagina 4 E. La SEM, con osservazioni del 13 ottobre 2020, ha proposto la reiezione del gravame. F. Con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale ha concesso all’insorgente la facoltà di prendere posizione in merito alle osservazioni formulate dall’autorità inferiore. L’interessata si è pronunciata con replica del 7 no- vembre 2020 (timbro postale: 10 novembre 2020). G. Con ordinanza del 1° dicembre 2020, il Tribunale ha concesso alla SEM la possibilità di esprimersi in merito alla summenzionata replica. L’autorità in- feriore ha fatto uso di tale facoltà, pronunciandosi con duplica del 16 di- cembre 2020 (timbro postale: 17 dicembre 2020). H. Il Tribunale ha così trasmesso all’insorgente, in data 22 dicembre 2020, una copia di quest’ultimo scritto per informazione. Con scritto del 24 dicem- bre 2020 (timbro postale: 27 dicembre 2020) la ricorrente ha chiesto al Tri- bunale una proroga per poter inoltrare ulteriori osservazioni. I. Con triplica del 7 gennaio 2020 (timbro postale: 8 gennaio 2021), la ricor- rente ha nuovamente preso posizione nella procedura. Il Tribunale ha inol- trato lo scritto alla SEM il 12 gennaio 2021 per informazione. J. Il 29 ottobre 2021 la ricorrente ha chiesto informazioni in merito allo stato della procedura. A tale richiesta il Tribunale ha risposto con lettera del 17 novembre 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
D-4077/2020 Pagina 5 RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente po- sta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo la medesima censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclu- sivamente la mancata concessione dell’asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiata. 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessata non soddisfarebbero palesemente le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi. In par- ticolare, ha rilevato che sussisterebbero forti dubbi a proposito del matri- monio forzato e della sua celebrazione in caso di rientro in patria. L’autorità
D-4077/2020 Pagina 6 di prima istanza ha sottolineato come la famiglia paterna sarebbe bene- stante ed istruita ed avrebbe tenuto alla sua reputazione all’interno della comunità cittadina. Inoltre, nessuno della cerchia familiare avrebbe mai concretamente minacciato di attentare alla vita della richiedente. Nono- stante il padre avrebbe alzato in due occasioni le mani, il rapporto con il genitore sarebbe stato privo di problemi particolari, specialmente conside- rando che sarebbero espatriati assieme. Inoltre, ella potrebbe godere del sostegno dello zio E._______, il quale l’avrebbe sempre sostenuta e pro- tetta. Egli sarebbe riuscito ad evitare la celebrazione del matrimonio du- rante il soggiorno dell’interessata di circa un mese presso la sua casa a seguito dell’allontanamento della madre, nonostante le pressioni e la pre- senza della famiglia paterna. La SEM ha così asserito che concretamente al momento dell’espatrio, il matrimonio della richiedente sarebbe stato so- lamente una possibilità ma non una certezza. Di fatto, sarebbero stati ne- cessari ulteriori passi prima dell’effettivo matrimonio. La SEM ha così rite- nuto che la ricorrente avrebbe le risorse, in particolare grazie al sostegno dello zio E._______ ed eventualmente anche del padre per sottrarsi a que- sto o a futuri matrimonio forzati. 5.2 Con ricorso, l’insorgente avversa le conclusioni cui è giunta l’autorità inferiore. Ella sostiene che non sarebbe corretto escludere il rischio di ma- trimonio forzato in caso di ritorno in Patria, soltanto perché questo non è avvenuto prima del suo espatrio. Anzi, a suo dire, il fatto che si sia sottratta con la fuga al matrimonio farebbe accrescere il rischio di essere data in sposa a scopo punitivo. Inoltre, la ricorrente afferma che in aggiunta ri- schierebbe ulteriori ritorsioni in quanto con la fuga si sarebbe sottratta al volere della famiglia e avrebbe screditato così l’onore sia della sua famiglia che quello del promesso sposo. Ella sottolinea anche come provenga sia da parte materna che da parte paterna da famiglie violente e patriarcali e come pertanto il suo timore in caso di rientro in Iran sarebbe da conside- rarsi concreto. A conferma di ciò, asserisce come i matrimoni forzati e i delitti d’onere sarebbero, nelle comunità retrograde e conservative dell’Iran, ad oggi una realtà. A tal proposito, l’insorgente rimarca come lo stato iraniano sarebbe incapace di difendere le donne da un matrimonio forzato e come ciò sarebbe confermato anche dalla giurisprudenza e da vari resoconti di fonti internazionali. Pertanto, ritiene completamente errata la valutazione della SEM che non riconosce gli estremi di un matrimonio forzato o che tale possa effettivamente avvenire al suo rientro in patria. Ella fa notare, in particolare come le zie – dopo che il primo pretendente a causa del lutto in famiglia avrebbe rimandato le nozze – si sarebbero immediata- mente attivate a trovare un altro pretendente, in quanto non volevano per- dere tempo. Inoltre, la richiedente contesta anche il parere della SEM, che
D-4077/2020 Pagina 7 reputa la sua famiglia come benestante ed istruita e che pertanto ella non rischierebbe di essere costretta a contrarre matrimonio contro la sua vo- lontà, in quanto ciò rovinerebbe loro la reputazione. Ella osserva come in realtà ogni qual volta che lei o la madre avrebbero tentato una protesta, sarebbero state picchiate e come questo sarebbe anche riscontrabile negli atti della madre. Atti, che a suo dire, non sarebbero stati valutati attenta- mente dall’autorità inferiore. Parimenti, respinge la considerazione dell’au- torità di prima istanza che riterrebbe possibile una sua opposizione al vo- lere della famiglia, in particolare con l’aiuto dello zio E._______ e del padre. A tal proposito, fa notare come il padre avrebbe sempre fatto tutto ciò che la sua famiglia gli avrebbe richiesto e che pertanto anche lo zio E._______ non avrebbe potuto mettersi contro il volere del genitore e quello della fa- miglia. Infine, la richiedente sottolinea come il fatto che il matrimonio non sarebbe avvenuto durante il periodo che ella e i fratelli avrebbero soggior- nato dallo zio E._______ prima dell’espatrio, non permetterebbe di conclu- dere che si tratti solamente una possibilità e non di una certezza. Lo zio E._______ sarebbe riuscito a spostare il matrimonio, ma non ad annullarlo definitivamente. I famigliari avrebbero cercato durante quel periodo di far divorziare i genitori, per poter disporre più facilmente del destino dei figli. Se ella non fosse espatriata, il matrimonio sarebbe avvenuto la settima se- guente alla sua partenza. 5.3 Nel proprio atto responsivo la SEM precisa in primo luogo alcuni aspetti di ordine generale. L’autorità sottolinea come nella decisione impugnata non ha mai menzionato che un futuro matrimonio forzato non sarebbe un motivo pertinente all’art. 3 LAsi, né che la richiedente avrebbe potuto rivol- gersi alle autorità iraniane, né tantomeno che per la stessa esisterebbe una possibilità di fuga interna. In secondo luogo, afferma come le considera- zioni in merito ai motivi che l’hanno porta a decidere diversamente per la madre della ricorrente, non sarebbero state espresse nella decisione dell’interessata, in quanto i fatti anche molto dolorosi vissuti dalla madre, di cui la figlia non ne sarebbe stata al corrente al momento delle due audi- zioni, esigevano confidenzialità. Inoltre, sottolinea come i dossier delle due persone sarebbero diversi, essendo la figlia maggiorenne. Tuttavia, a dire della SEM risulterebbe lampante che le due decisioni sarebbero state prese assieme valutando attentamente tutti i verbali. Ciò sarebbe anche evincibile considerato che la verosimiglianza delle dichiarazioni su fatti av- venuti – e non sulle interpretazioni in merito ai fatti avvenuti – non sarebbe mai stata messa in discussione. L’autorità intimata, rimarca come il punto centrale per la decisione in merito ai timori evocati dalla ricorrente sarebbe quello della fondatezza o meno di un timore concreto nei confronti del fu-
D-4077/2020 Pagina 8 turo matrimonio forzato. Proseguendo, la SEM mostra come non sussiste- rebbe né un timore soggettivo né un timore oggettivo di un matrimonio for- zato. L’autorità inferiore ritiene che la ricorrente non avrebbe avuto già al momento dell’espatrio un timore fondato, pertanto tale timore sarebbe an- cora meno plausibile ora dopo il tempo trascorso e l’assenza di notizie dall’Iran. 5.4 In riscontro a quanto precede, con la replica la ricorrente confuta ulte- riormente le argomentazioni della SEM. Innanzitutto, ribadisce come en- trambi gli aspetti, oggettivo e soggettivo, di fondato timore di matrimonio forzato siano palesemente riscontrabili nella sua fattispecie. In particolare, da punto di vista oggettivo segnala come anche nei contesti cittadini come il suo, avverrebbero tutt’ora matrimoni forzati, anche se in minor numero rispetto alle aree rurali. Inoltre, contesta anche la valutazione intrapresa della SEM in merito all’assenza di una dote. Mentre, da un punto di vista soggettivo, ella reitera specialmente la forte e prolungata violenza psicolo- gia subita. Infine, evidenzia nuovamente come lei e la madre avrebbero chiaramente vissuto in un clima intimidatorio. 5.5 In sede di duplica, la SEM, innanzitutto puntualizza come non è certa- mente per il fatto che la ricorrente proviene da un contesto cittadino, che non ritiene il suo timore di matrimonio forzato fondato. Inoltre, nemmeno la questione della dote sarebbe stato un aspetto centrale della valutazione. Successivamente, l’autorità inferiore si sofferma sul tema della violenza psicologica, evidenziando come la valutazione sarebbe stata fatta consi- derando le innumerevoli domande che le sono state poste sull’ultimo mese trascorso a casa dello zio E._______, e sulle relazioni tra lei e il padre in quel periodo. Inoltre, l’autorità di prima istanza precisa come la madre e la ricorrente non sarebbero state vittime allo stesso modo delle violenze da parte della famiglia paterna. Il fatto che la famiglia paterna avesse allonta- nato la madre, la quale si opponeva al matrimonio forzato, non sarebbe sufficiente per concludere che la celebrazione sarebbe avvenuta con grande probabilità. Infine, l’autorità intimata osserva come dagli atti non risulterebbe nemmeno esserci stata una data precisa per la cerimonia. 5.6 Dal canto suo, con l’allegato di triplica, l’insorgente confuta ancora una volta la valutazione della SEM, in particolare riguardo la violenza fisica e psicologica da lei subita. Ella riconosce di non essere stata vittima allo stesso modo della madre delle violenze fisiche da parte della famiglia pa- terna, tuttavia ribadisce come non sarebbe stato possibile per lei esprimersi in maniera contraria alle decisioni della famiglia senza incorrere in una vio-
D-4077/2020 Pagina 9 lenta reazione. Sarebbe stata proprio la forte pressione psicologica e il ti- more di ritorsioni che l’avrebbero spinta a tentativi di opposizione meno plateali rispetto a quelli della madre. A suo dire, questa giustificata paura, l’avrebbe salvata da violenze fisiche più gravi. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un
D-4077/2020 Pagina 10 timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Nel caso in disamina, autorità inferiore non ha messo in discussione le allegazioni della richiedente l’asilo sotto il profilo della verosimiglianza, re- putando in altri termini veritiera la sua versione dei fatti, la quale trovava riscontro anche nelle dichiarazioni della madre. Tuttavia, queste non sono state riportate nella decisione impugnata dall’autorità inferiore per motivi di confidenzialità. Nonostante ciò, la SEM ha negato che la vicenda potesse giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiata e la concessione dell'asilo, non potendo la ricorrente vantare un fondato timore di essere esposta a seri pregiudizi futuri. 7.2 Anzitutto, va rilevato che la ricorrente fa valere un presunto tentativo di matrimonio forzato. Nel caso di specie, invero non vi è stata alcuna coerci- zione nei confronti dell’interessata, la quale non è stata data in sposa ed ha lasciato il Paese assieme ad entrambi i genitori e i fratelli. In particolare, si osserva che durante il mese trascorso a casa dello zio E._______, no- nostante la pressione della famiglia paterna, non risultano nemmeno es- serci stati dei preparativi in vista di un matrimonio (cfr. atto SEM 45/10 42- 43). Benché, la richiedente abbia adotto che la celebrazione sarebbe av- venuta la settimana seguente – se non fosse espatriata – non vi sono indizi concreti a supporto di tale tesi (cfr. atto SEM 45/10 38-39). Dagli atti, infatti non si riscontra neppure che una data era stata fissata (cfr. atto SEM 45/10 D28). Inoltre, mal si comprende il mancato avvenimento del matrimonio,
Erwägungen (20 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio della ricorrente un’indennità di CHF 1’650.– a titolo di spese di patrocinio.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Francesca Bertini
Data di spedizione:
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 7.1 Nel caso in disamina, autorità inferiore non ha messo in discussione le allegazioni della richiedente l'asilo sotto il profilo della verosimiglianza, reputando in altri termini veritiera la sua versione dei fatti, la quale trovava riscontro anche nelle dichiarazioni della madre. Tuttavia, queste non sono state riportate nella decisione impugnata dall'autorità inferiore per motivi di confidenzialità. Nonostante ciò, la SEM ha negato che la vicenda potesse giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiata e la concessione dell'asilo, non potendo la ricorrente vantare un fondato timore di essere esposta a seri pregiudizi futuri.
E. 7.2 Anzitutto, va rilevato che la ricorrente fa valere un presunto tentativo di matrimonio forzato. Nel caso di specie, invero non vi è stata alcuna coercizione nei confronti dell'interessata, la quale non è stata data in sposa ed ha lasciato il Paese assieme ad entrambi i genitori e i fratelli. In particolare, si osserva che durante il mese trascorso a casa dello zio E._______, nonostante la pressione della famiglia paterna, non risultano nemmeno esserci stati dei preparativi in vista di un matrimonio (cfr. atto SEM 45/10 42-43). Benché, la richiedente abbia adotto che la celebrazione sarebbe avvenuta la settimana seguente - se non fosse espatriata - non vi sono indizi concreti a supporto di tale tesi (cfr. atto SEM 45/10 38-39). Dagli atti, infatti non si riscontra neppure che una data era stata fissata (cfr. atto SEM 45/10 D28). Inoltre, mal si comprende il mancato avvenimento del matrimonio, considerando che a dire della ricorrente si sarebbe trattato di una semplice formalità, che si sarebbe svolta davanti ad un Mullah firmando un contratto, mentre la festa poteva avvenire in un secondo momento (cfr. atto SEM 20/26 D173-174). Altresì, nemmeno il fatto che la madre fosse stata allontanata, permette di concludere che l'insorgente avrebbe dovuto contrarre con certezza l'unione con l'uomo voluto dalla famiglia paterna. A tal proposito, si osserva come l'interessata stessa abbia affermato durante la prima audizione che l'avrebbero dovuta convincere ad accettare la proposta (cfr. atto SEM 20/26 D144). Ribadendo, anche nella seconda audizione, che i famigliari non l'avrebbero portata con la forza a sedere attorno alla tovaglia nuziale (cfr. atto SEM 45/10 D20). Infine, sebbene non si possa ritenere un indizio determinate per escludere un matrimonio forzato, l'assenza di una dote dimostra ulteriormente che la famiglia non avrebbe avuto una reale urgenza a darla in sposa (cfr. atto SEM 45/10 D40).
E. 7.3 Secondariamente il Tribunale constata come l'interessata godeva del sostegno non solo della madre ma anche dello zio E._______ e del padre. Sebbene quest'ultimo avrebbe alzato in due occasioni le mani su di lei (cfr. atti SEM 20/26 D83; 45/10 D23), dalle risposte date il suo rapporto con lo stesso risulta in sostanza buono (cfr. atto SEM 20/26 D 33; D140). Infatti, si constata come la richiedente, questionata in merito alla posizione del padre rispetto al matrimonio, abbia asserito che quest'ultimo se avesse potuto decidere non lo avrebbe accettato (cfr. atto SEM 20/26 D156). Inoltre, l'obiezione dell'insorgente, che il padre non sarebbe stato in grado di opporsi e si sarebbe sottomesso alle scelte dei suoi famigliari in merito alla vita dei suoi figli (cfr. atto SEM 20/26 D138-139, D156), non può essere condivisa considerando che espatriando con tutta la famiglia e sottraendo così l'interessata al pretendente scelto per lei, egli ha chiaramente agito contro il volere della sua famiglia. Altresì, la ricorrente ha potuto sempre contare sull'incondizionata protezione dello zio E._______, il quale avrebbe sempre preso le sue difese e quelle dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 20/26 D141). Egli, per dì più avrebbe anche convinto e aiutato il padre ad organizzare l'espatrio dell'intera famiglia (cfr. atto SEM 20/26 D152), riuscendo a raggiungere la madre la quale era stata consegnata alla propria famiglia a causa della sua contrarietà al matrimonio, ma anche a causa di faide pregresse (cfr. cfr. atto SEM 20/26 D83, D93; cfr. allegato di replica). Pertanto, la tristezza vissuta dall'insorgente durante il mese a casa dello zio E._______, è più che comprensibile vista la lontananza dalla madre e le visite frequenti e sgradite dei famigliari paterni. Tuttavia, benché si possa riconoscere una forte pressione, in particolare da parte delle zie, la richiedente avrebbe vissuto a casa dello zio "protettore" e la moglie si sarebbe occupata di lei e dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 20/26 D132 e D140-145). Di conseguenza, non si riconosce dalle dichiarazioni una prolungata violenza psicologica nei suoi confronti. Nemmeno il malore che l'ha colpita prima dell'espatrio è in grado di dare una diversa lettura.
E. 7.4 A ciò si aggiunge il contesto familiare e sociale da cui l'insorgente proviene. Lo scrivente Tribunale osserva che la ricorrente è nata e cresciuta a B._______, in un contesto urbano, da una famiglia benestante (cfr. atto SEM 20/26 D148). I membri della famiglia paterna, come sostenuto anche dall'autorità inferiore, possiedono inoltre un buon grado di istruzione. Nonostante, solamente lo zio E._______ si sarebbe diplomato e sarebbe un (...), gli altri zii avrebbero comunque frequentato tutti le scuole (cfr. atto SEM 20/26 D103-104). Anche l'insorgente stessa risulta avere un buon livello di educazione. Invero, ha frequentato le scuole per ben undici anni (cfr. atto SEM 20/26 D102) e ha dimostrato in più occasioni, rispondendo liberamente e senza timore, di essere una giovane donna emancipata (cfr. atti SEM 20/26 D83; 45/10 D53). La decisione di interrompere il dodicesimo anno di scuola - a seguito delle spiacevoli visite delle zie e del pretendente fuori dalla scuola - è stata presa dalla medesima con l'accordo della madre (cfr. atto SEM 20/26 D114). Altresì, dalle dichiarazioni della ricorrente, si apprende come la famiglia paterna teneva alla sua reputazione (cfr. atto SEM 45/10 D20-21). L'interessata era già attorno alla maggiore età, la prima volta che le zie le hanno parlato "dell'uomo giusto per lei" (cfr. atto SEM 20/26 D83). Infine, si osserva anche come la famiglia paterna aveva acconsentito in passato al matrimonio dei genitori della ricorrente. Il padre proveniente da una famiglia (...) aveva potuto sposarsi con una donna proveniente da una famiglia (...) (cfr. atto SEM 20/26 D167). Dalle allegazioni non si evince dunque un contesto famigliare particolarmente tradizionalista.
E. 7.5 Pertanto considerando l'indeterminatezza rispetto alla cerimonia, le figure protettrici di cui disponeva la ricorrente e il contesto famigliare e sociale non risulta nella fattispecie - come giustamente osservato dall'autorità inferiore - che il matrimonio sarebbe avvenuto con certezza e a breve.
E. 7.6 Infine, il Tribunale osserva che la ricorrente dall'espatrio a tutt'ora non ha mai ricevuto nessuna minaccia o notizie dall'Iran né da parte della famiglia paterna né da parte del promesso sposo (cfr. atti SEM 20/26 D70-71; 45/10 D10). Altresì, non le è stato mai rimproverato di aver disonorato la famiglia. Invero, i timori fatti valere dall'interessata in caso di ritorno nel Paese d'origine sono prevalentemente di ordine generale (cfr. atto SEM 45/10 D45-49). Ad ogni modo non si dubita, che se l'insorgente dovesse far rientro in Iran, godrebbe ancora del sostegno dello zio E._______ e con grande probabilità anche del padre, il quale parrebbe essere ritornato nel Paese d'origine dopo la disputa avvenuta in C._______ con la madre, per motivi che concernono la coppia. In aggiunta, si osserva che questo Tribunale ha già statuito come le autorità iraniane, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, abbiano la capacità e la volontà di proteggere le donne in difficoltà, in particolare nelle aree urbane (cfr. sentenze del Tribunale D-4476/2019 del 7 ottobre 2021 consid. 5.2; D-134/2019 del 2 dicembre 2020 consid 6.4 e rif. citati).
E. 7.7 Riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo che conducano alla conclusione come quest'ultima sia stata esposta, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 8 Visto tutto quanto precede, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiata e non ha concesso l'asilo all'interessata. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 1° ottobre 2020, non sono riscosse spese processuali.
E. 10.2 Altresì, con decisione incidentale del 1° ottobre 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi ed ha nominato Patrizia Testori in qualità di patrocinatrice d'ufficio.
E. 10.3 . Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'650.-. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4077/2020 Sentenza del 15 settembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Simon Thurnheer, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata il (...), Iran, patrocinata da Patrizia Testori, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 luglio 2020 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadina iraniana di etnia azera originaria di B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 agosto 2019 (cfr. atto SEM 2/2). A.b Il 5 settembre 2019 la richiedente è stata sentita nell'ambito di una prima audizione durante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) le ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l'ha condotta in Svizzera. In particolare, ella ha dichiarato di essere espatriata il 15 marzo 2019 e di essersi recata dapprima in C._______ (cfr. atto SEM 11/7). A.c Sulla base delle dichiarazioni rilasciate in occasione del verbale del rilevamento dei dati personali si è tenuto, il 10 settembre 2019, con l'interessata il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (EU) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In tale contesto, ella ha affermato di aver alloggiato per sei mesi presso un passatore in C._______, di non aver richiesto l'asilo in tale Paese ma di aver chiesto alle autorità (...) il ricongiungimento con il fratello che si troverebbe in Svizzera. Inoltre, ha asserito che la madre e il suo fratello minore si troverebbero invece ancora su suolo (...) (cfr. atto SEM 14/2). A.d In stessa data la SEM ha comunicato alla richiedente la fine della procedura Dublino e la competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM 17/1). A.e Il 1° ottobre 2019 la ricorrente è stata sentita nell'ambito di una prima audizione sui motivi d'asilo. In considerazione con quanto affermato in tale sede, la SEM, con decisione incidentale del 9 ottobre 2019, ha assegnato il caso alla procedura ampliata, attribuendo l'interessata al Canton D._______ (cfr. atto SEM 26/1), come da richiesta del 1° ottobre 2019 presentata dalla curatrice del fratello già presente in Svizzera (cfr. atto SEM 25/2). A.f Il 26 febbraio 2020, la madre assieme al fratello minore della richiedente sono giunti in Svizzera ed hanno presentato domanda d'asilo. Il 7 luglio 2020 la SEM ha coordinato le procedure e ha sentito la madre nell'ambito di un'audizione ex art. 26 cpv. 3 LAsi, mentre il giorno successivo ha tenuto l'audizione integrativa con l'interessata (cfr. atto SEM 45/10). A.g Sentita sui motivi d'asilo in due distinte occasioni, in sostanza e per quanto qui di rilievo, la richiedente ha dichiarato di essere fuggita a causa dell'imminente suo matrimonio. La famiglia paterna l'avrebbe promessa in sposa ad un uomo molto più anziano contro il suo volere e avrebbe allontanato la madre la quale si sarebbe schierata in sua difesa. In aggiunta, essendosi sottratta con la fuga alla celebrazione, in caso di rientro in patria, ella rischierebbe di venir uccisa in quanto avrebbe disonorato la famiglia (cfr. atti SEM 20/26, 45/10). A.h A sostegno della sua domanda d'asilo, la richiedente ha versato agli atti unicamente il libretto d'identità in originale (cfr. atto SEM 1/3). B. Con decisione del 15 luglio 2020, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 49/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata alla richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciandone nel contempo l'allontanamento. Detta autorità ha però concesso l'ammissione provvisoria alla richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità. C. Il 14 agosto 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 17 agosto 2020), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulandone l'annullamento delle cifre da 1 a 3 del dispositivo, il riconoscimento dello statuto di rifugiata e la concessione dell'asilo; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente e con protesta di tasse e spese, la ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio nella persona di Patrizia Testori. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° ottobre 2020, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, ha nominato Patria Testori quale patrocinatrice d'ufficio della ricorrente ed ha invitato nel contempo la SEM a presentare una risposta al ricorso. E. La SEM, con osservazioni del 13 ottobre 2020, ha proposto la reiezione del gravame. F. Con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale ha concesso all'insorgente la facoltà di prendere posizione in merito alle osservazioni formulate dall'autorità inferiore. L'interessata si è pronunciata con replica del 7 novembre 2020 (timbro postale: 10 novembre 2020). G. Con ordinanza del 1° dicembre 2020, il Tribunale ha concesso alla SEM la possibilità di esprimersi in merito alla summenzionata replica. L'autorità inferiore ha fatto uso di tale facoltà, pronunciandosi con duplica del 16 dicembre 2020 (timbro postale: 17 dicembre 2020). H. Il Tribunale ha così trasmesso all'insorgente, in data 22 dicembre 2020, una copia di quest'ultimo scritto per informazione. Con scritto del 24 dicembre 2020 (timbro postale: 27 dicembre 2020) la ricorrente ha chiesto al Tribunale una proroga per poter inoltrare ulteriori osservazioni. I. Con triplica del 7 gennaio 2020 (timbro postale: 8 gennaio 2021), la ricorrente ha nuovamente preso posizione nella procedura. Il Tribunale ha inoltrato lo scritto alla SEM il 12 gennaio 2021 per informazione. J. Il 29 ottobre 2021 la ricorrente ha chiesto informazioni in merito allo stato della procedura. A tale richiesta il Tribunale ha risposto con lettera del 17 novembre 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo la medesima censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiata. 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessata non soddisfarebbero palesemente le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi. In particolare, ha rilevato che sussisterebbero forti dubbi a proposito del matrimonio forzato e della sua celebrazione in caso di rientro in patria. L'autorità di prima istanza ha sottolineato come la famiglia paterna sarebbe benestante ed istruita ed avrebbe tenuto alla sua reputazione all'interno della comunità cittadina. Inoltre, nessuno della cerchia familiare avrebbe mai concretamente minacciato di attentare alla vita della richiedente. Nonostante il padre avrebbe alzato in due occasioni le mani, il rapporto con il genitore sarebbe stato privo di problemi particolari, specialmente considerando che sarebbero espatriati assieme. Inoltre, ella potrebbe godere del sostegno dello zio E._______, il quale l'avrebbe sempre sostenuta e protetta. Egli sarebbe riuscito ad evitare la celebrazione del matrimonio durante il soggiorno dell'interessata di circa un mese presso la sua casa a seguito dell'allontanamento della madre, nonostante le pressioni e la presenza della famiglia paterna. La SEM ha così asserito che concretamente al momento dell'espatrio, il matrimonio della richiedente sarebbe stato solamente una possibilità ma non una certezza. Di fatto, sarebbero stati necessari ulteriori passi prima dell'effettivo matrimonio. La SEM ha così ritenuto che la ricorrente avrebbe le risorse, in particolare grazie al sostegno dello zio E._______ ed eventualmente anche del padre per sottrarsi a questo o a futuri matrimonio forzati. 5.2 Con ricorso, l'insorgente avversa le conclusioni cui è giunta l'autorità inferiore. Ella sostiene che non sarebbe corretto escludere il rischio di matrimonio forzato in caso di ritorno in Patria, soltanto perché questo non è avvenuto prima del suo espatrio. Anzi, a suo dire, il fatto che si sia sottratta con la fuga al matrimonio farebbe accrescere il rischio di essere data in sposa a scopo punitivo. Inoltre, la ricorrente afferma che in aggiunta rischierebbe ulteriori ritorsioni in quanto con la fuga si sarebbe sottratta al volere della famiglia e avrebbe screditato così l'onore sia della sua famiglia che quello del promesso sposo. Ella sottolinea anche come provenga sia da parte materna che da parte paterna da famiglie violente e patriarcali e come pertanto il suo timore in caso di rientro in Iran sarebbe da considerarsi concreto. A conferma di ciò, asserisce come i matrimoni forzati e i delitti d'onere sarebbero, nelle comunità retrograde e conservative dell'Iran, ad oggi una realtà. A tal proposito, l'insorgente rimarca come lo stato iraniano sarebbe incapace di difendere le donne da un matrimonio forzato e come ciò sarebbe confermato anche dalla giurisprudenza e da vari resoconti di fonti internazionali. Pertanto, ritiene completamente errata la valutazione della SEM che non riconosce gli estremi di un matrimonio forzato o che tale possa effettivamente avvenire al suo rientro in patria. Ella fa notare, in particolare come le zie - dopo che il primo pretendente a causa del lutto in famiglia avrebbe rimandato le nozze - si sarebbero immediatamente attivate a trovare un altro pretendente, in quanto non volevano perdere tempo. Inoltre, la richiedente contesta anche il parere della SEM, che reputa la sua famiglia come benestante ed istruita e che pertanto ella non rischierebbe di essere costretta a contrarre matrimonio contro la sua volontà, in quanto ciò rovinerebbe loro la reputazione. Ella osserva come in realtà ogni qual volta che lei o la madre avrebbero tentato una protesta, sarebbero state picchiate e come questo sarebbe anche riscontrabile negli atti della madre. Atti, che a suo dire, non sarebbero stati valutati attentamente dall'autorità inferiore. Parimenti, respinge la considerazione dell'autorità di prima istanza che riterrebbe possibile una sua opposizione al volere della famiglia, in particolare con l'aiuto dello zio E._______ e del padre. A tal proposito, fa notare come il padre avrebbe sempre fatto tutto ciò che la sua famiglia gli avrebbe richiesto e che pertanto anche lo zio E._______ non avrebbe potuto mettersi contro il volere del genitore e quello della famiglia. Infine, la richiedente sottolinea come il fatto che il matrimonio non sarebbe avvenuto durante il periodo che ella e i fratelli avrebbero soggiornato dallo zio E._______ prima dell'espatrio, non permetterebbe di concludere che si tratti solamente una possibilità e non di una certezza. Lo zio E._______ sarebbe riuscito a spostare il matrimonio, ma non ad annullarlo definitivamente. I famigliari avrebbero cercato durante quel periodo di far divorziare i genitori, per poter disporre più facilmente del destino dei figli. Se ella non fosse espatriata, il matrimonio sarebbe avvenuto la settima seguente alla sua partenza. 5.3 Nel proprio atto responsivo la SEM precisa in primo luogo alcuni aspetti di ordine generale. L'autorità sottolinea come nella decisione impugnata non ha mai menzionato che un futuro matrimonio forzato non sarebbe un motivo pertinente all'art. 3 LAsi, né che la richiedente avrebbe potuto rivolgersi alle autorità iraniane, né tantomeno che per la stessa esisterebbe una possibilità di fuga interna. In secondo luogo, afferma come le considerazioni in merito ai motivi che l'hanno porta a decidere diversamente per la madre della ricorrente, non sarebbero state espresse nella decisione dell'interessata, in quanto i fatti anche molto dolorosi vissuti dalla madre, di cui la figlia non ne sarebbe stata al corrente al momento delle due audizioni, esigevano confidenzialità. Inoltre, sottolinea come i dossier delle due persone sarebbero diversi, essendo la figlia maggiorenne. Tuttavia, a dire della SEM risulterebbe lampante che le due decisioni sarebbero state prese assieme valutando attentamente tutti i verbali. Ciò sarebbe anche evincibile considerato che la verosimiglianza delle dichiarazioni su fatti avvenuti - e non sulle interpretazioni in merito ai fatti avvenuti - non sarebbe mai stata messa in discussione. L'autorità intimata, rimarca come il punto centrale per la decisione in merito ai timori evocati dalla ricorrente sarebbe quello della fondatezza o meno di un timore concreto nei confronti del futuro matrimonio forzato. Proseguendo, la SEM mostra come non sussisterebbe né un timore soggettivo né un timore oggettivo di un matrimonio forzato. L'autorità inferiore ritiene che la ricorrente non avrebbe avuto già al momento dell'espatrio un timore fondato, pertanto tale timore sarebbe ancora meno plausibile ora dopo il tempo trascorso e l'assenza di notizie dall'Iran. 5.4 In riscontro a quanto precede, con la replica la ricorrente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. Innanzitutto, ribadisce come entrambi gli aspetti, oggettivo e soggettivo, di fondato timore di matrimonio forzato siano palesemente riscontrabili nella sua fattispecie. In particolare, da punto di vista oggettivo segnala come anche nei contesti cittadini come il suo, avverrebbero tutt'ora matrimoni forzati, anche se in minor numero rispetto alle aree rurali. Inoltre, contesta anche la valutazione intrapresa della SEM in merito all'assenza di una dote. Mentre, da un punto di vista soggettivo, ella reitera specialmente la forte e prolungata violenza psicologia subita. Infine, evidenzia nuovamente come lei e la madre avrebbero chiaramente vissuto in un clima intimidatorio. 5.5 In sede di duplica, la SEM, innanzitutto puntualizza come non è certamente per il fatto che la ricorrente proviene da un contesto cittadino, che non ritiene il suo timore di matrimonio forzato fondato. Inoltre, nemmeno la questione della dote sarebbe stato un aspetto centrale della valutazione. Successivamente, l'autorità inferiore si sofferma sul tema della violenza psicologica, evidenziando come la valutazione sarebbe stata fatta considerando le innumerevoli domande che le sono state poste sull'ultimo mese trascorso a casa dello zio E._______, e sulle relazioni tra lei e il padre in quel periodo. Inoltre, l'autorità di prima istanza precisa come la madre e la ricorrente non sarebbero state vittime allo stesso modo delle violenze da parte della famiglia paterna. Il fatto che la famiglia paterna avesse allontanato la madre, la quale si opponeva al matrimonio forzato, non sarebbe sufficiente per concludere che la celebrazione sarebbe avvenuta con grande probabilità. Infine, l'autorità intimata osserva come dagli atti non risulterebbe nemmeno esserci stata una data precisa per la cerimonia. 5.6 Dal canto suo, con l'allegato di triplica, l'insorgente confuta ancora una volta la valutazione della SEM, in particolare riguardo la violenza fisica e psicologica da lei subita. Ella riconosce di non essere stata vittima allo stesso modo della madre delle violenze fisiche da parte della famiglia paterna, tuttavia ribadisce come non sarebbe stato possibile per lei esprimersi in maniera contraria alle decisioni della famiglia senza incorrere in una violenta reazione. Sarebbe stata proprio la forte pressione psicologica e il timore di ritorsioni che l'avrebbero spinta a tentativi di opposizione meno plateali rispetto a quelli della madre. A suo dire, questa giustificata paura, l'avrebbe salvata da violenze fisiche più gravi. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Nel caso in disamina, autorità inferiore non ha messo in discussione le allegazioni della richiedente l'asilo sotto il profilo della verosimiglianza, reputando in altri termini veritiera la sua versione dei fatti, la quale trovava riscontro anche nelle dichiarazioni della madre. Tuttavia, queste non sono state riportate nella decisione impugnata dall'autorità inferiore per motivi di confidenzialità. Nonostante ciò, la SEM ha negato che la vicenda potesse giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiata e la concessione dell'asilo, non potendo la ricorrente vantare un fondato timore di essere esposta a seri pregiudizi futuri. 7.2 Anzitutto, va rilevato che la ricorrente fa valere un presunto tentativo di matrimonio forzato. Nel caso di specie, invero non vi è stata alcuna coercizione nei confronti dell'interessata, la quale non è stata data in sposa ed ha lasciato il Paese assieme ad entrambi i genitori e i fratelli. In particolare, si osserva che durante il mese trascorso a casa dello zio E._______, nonostante la pressione della famiglia paterna, non risultano nemmeno esserci stati dei preparativi in vista di un matrimonio (cfr. atto SEM 45/10 42-43). Benché, la richiedente abbia adotto che la celebrazione sarebbe avvenuta la settimana seguente - se non fosse espatriata - non vi sono indizi concreti a supporto di tale tesi (cfr. atto SEM 45/10 38-39). Dagli atti, infatti non si riscontra neppure che una data era stata fissata (cfr. atto SEM 45/10 D28). Inoltre, mal si comprende il mancato avvenimento del matrimonio, considerando che a dire della ricorrente si sarebbe trattato di una semplice formalità, che si sarebbe svolta davanti ad un Mullah firmando un contratto, mentre la festa poteva avvenire in un secondo momento (cfr. atto SEM 20/26 D173-174). Altresì, nemmeno il fatto che la madre fosse stata allontanata, permette di concludere che l'insorgente avrebbe dovuto contrarre con certezza l'unione con l'uomo voluto dalla famiglia paterna. A tal proposito, si osserva come l'interessata stessa abbia affermato durante la prima audizione che l'avrebbero dovuta convincere ad accettare la proposta (cfr. atto SEM 20/26 D144). Ribadendo, anche nella seconda audizione, che i famigliari non l'avrebbero portata con la forza a sedere attorno alla tovaglia nuziale (cfr. atto SEM 45/10 D20). Infine, sebbene non si possa ritenere un indizio determinate per escludere un matrimonio forzato, l'assenza di una dote dimostra ulteriormente che la famiglia non avrebbe avuto una reale urgenza a darla in sposa (cfr. atto SEM 45/10 D40). 7.3 Secondariamente il Tribunale constata come l'interessata godeva del sostegno non solo della madre ma anche dello zio E._______ e del padre. Sebbene quest'ultimo avrebbe alzato in due occasioni le mani su di lei (cfr. atti SEM 20/26 D83; 45/10 D23), dalle risposte date il suo rapporto con lo stesso risulta in sostanza buono (cfr. atto SEM 20/26 D 33; D140). Infatti, si constata come la richiedente, questionata in merito alla posizione del padre rispetto al matrimonio, abbia asserito che quest'ultimo se avesse potuto decidere non lo avrebbe accettato (cfr. atto SEM 20/26 D156). Inoltre, l'obiezione dell'insorgente, che il padre non sarebbe stato in grado di opporsi e si sarebbe sottomesso alle scelte dei suoi famigliari in merito alla vita dei suoi figli (cfr. atto SEM 20/26 D138-139, D156), non può essere condivisa considerando che espatriando con tutta la famiglia e sottraendo così l'interessata al pretendente scelto per lei, egli ha chiaramente agito contro il volere della sua famiglia. Altresì, la ricorrente ha potuto sempre contare sull'incondizionata protezione dello zio E._______, il quale avrebbe sempre preso le sue difese e quelle dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 20/26 D141). Egli, per dì più avrebbe anche convinto e aiutato il padre ad organizzare l'espatrio dell'intera famiglia (cfr. atto SEM 20/26 D152), riuscendo a raggiungere la madre la quale era stata consegnata alla propria famiglia a causa della sua contrarietà al matrimonio, ma anche a causa di faide pregresse (cfr. cfr. atto SEM 20/26 D83, D93; cfr. allegato di replica). Pertanto, la tristezza vissuta dall'insorgente durante il mese a casa dello zio E._______, è più che comprensibile vista la lontananza dalla madre e le visite frequenti e sgradite dei famigliari paterni. Tuttavia, benché si possa riconoscere una forte pressione, in particolare da parte delle zie, la richiedente avrebbe vissuto a casa dello zio "protettore" e la moglie si sarebbe occupata di lei e dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 20/26 D132 e D140-145). Di conseguenza, non si riconosce dalle dichiarazioni una prolungata violenza psicologica nei suoi confronti. Nemmeno il malore che l'ha colpita prima dell'espatrio è in grado di dare una diversa lettura. 7.4 A ciò si aggiunge il contesto familiare e sociale da cui l'insorgente proviene. Lo scrivente Tribunale osserva che la ricorrente è nata e cresciuta a B._______, in un contesto urbano, da una famiglia benestante (cfr. atto SEM 20/26 D148). I membri della famiglia paterna, come sostenuto anche dall'autorità inferiore, possiedono inoltre un buon grado di istruzione. Nonostante, solamente lo zio E._______ si sarebbe diplomato e sarebbe un (...), gli altri zii avrebbero comunque frequentato tutti le scuole (cfr. atto SEM 20/26 D103-104). Anche l'insorgente stessa risulta avere un buon livello di educazione. Invero, ha frequentato le scuole per ben undici anni (cfr. atto SEM 20/26 D102) e ha dimostrato in più occasioni, rispondendo liberamente e senza timore, di essere una giovane donna emancipata (cfr. atti SEM 20/26 D83; 45/10 D53). La decisione di interrompere il dodicesimo anno di scuola - a seguito delle spiacevoli visite delle zie e del pretendente fuori dalla scuola - è stata presa dalla medesima con l'accordo della madre (cfr. atto SEM 20/26 D114). Altresì, dalle dichiarazioni della ricorrente, si apprende come la famiglia paterna teneva alla sua reputazione (cfr. atto SEM 45/10 D20-21). L'interessata era già attorno alla maggiore età, la prima volta che le zie le hanno parlato "dell'uomo giusto per lei" (cfr. atto SEM 20/26 D83). Infine, si osserva anche come la famiglia paterna aveva acconsentito in passato al matrimonio dei genitori della ricorrente. Il padre proveniente da una famiglia (...) aveva potuto sposarsi con una donna proveniente da una famiglia (...) (cfr. atto SEM 20/26 D167). Dalle allegazioni non si evince dunque un contesto famigliare particolarmente tradizionalista. 7.5 Pertanto considerando l'indeterminatezza rispetto alla cerimonia, le figure protettrici di cui disponeva la ricorrente e il contesto famigliare e sociale non risulta nella fattispecie - come giustamente osservato dall'autorità inferiore - che il matrimonio sarebbe avvenuto con certezza e a breve. 7.6 Infine, il Tribunale osserva che la ricorrente dall'espatrio a tutt'ora non ha mai ricevuto nessuna minaccia o notizie dall'Iran né da parte della famiglia paterna né da parte del promesso sposo (cfr. atti SEM 20/26 D70-71; 45/10 D10). Altresì, non le è stato mai rimproverato di aver disonorato la famiglia. Invero, i timori fatti valere dall'interessata in caso di ritorno nel Paese d'origine sono prevalentemente di ordine generale (cfr. atto SEM 45/10 D45-49). Ad ogni modo non si dubita, che se l'insorgente dovesse far rientro in Iran, godrebbe ancora del sostegno dello zio E._______ e con grande probabilità anche del padre, il quale parrebbe essere ritornato nel Paese d'origine dopo la disputa avvenuta in C._______ con la madre, per motivi che concernono la coppia. In aggiunta, si osserva che questo Tribunale ha già statuito come le autorità iraniane, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, abbiano la capacità e la volontà di proteggere le donne in difficoltà, in particolare nelle aree urbane (cfr. sentenze del Tribunale D-4476/2019 del 7 ottobre 2021 consid. 5.2; D-134/2019 del 2 dicembre 2020 consid 6.4 e rif. citati). 7.7 Riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo che conducano alla conclusione come quest'ultima sia stata esposta, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8. Visto tutto quanto precede, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiata e non ha concesso l'asilo all'interessata. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 1° ottobre 2020, non sono riscosse spese processuali. 10.2 Altresì, con decisione incidentale del 1° ottobre 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi ed ha nominato Patrizia Testori in qualità di patrocinatrice d'ufficio. 10.3 . Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'650.-. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio della ricorrente un'indennità di CHF 1'650.- a titolo di spese di patrocinio.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: