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D-3946/2025

D-3946/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-05 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati, la madre (ricorrente 1 [cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-3/2; inc. D-3946/2025]) e due figli maggiorenni (ricorrenti 2 [cfr. atto SEM n. (...)-2/2; inc. D-3946/2025] e 3 [cfr. atto SEM n. (...)-3/2; inc. D-3948/2025]), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 giugno 2023. A.b Il 19 dicembre 2023 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dei richiedenti 1 e 2, svolgendo inoltre, il 17 febbraio 2025, un'audizione integrativa con la prima (cfr. atti SEM n. (...)-47/8, 48/7 e 62/16). Ella ha dichiarato, in sostanza, di aver contratto matrimonio nel (...) e che dall'unione sarebbero nati i suoi due figli. Il matrimonio si sarebbe successivamente concluso con il divorzio nel (...). Nonostante la separazione, ella avrebbe mantenuto rapporti di reciproca cordialità con l'ex coniuge, il quale, in data (...), l'avrebbe aiutata a espatriare unitamente ai loro due figli. Ella avrebbe esercitato in Iran la professione di (...) e, nel corso delle manifestazioni di protesta scoppiate nel 2022 a seguito della morte di Mahsa Amini, avrebbe deciso di prestare assistenza sanitaria ai manifestanti rimasti feriti. In particolare, nel corso di una manifestazione svoltasi nel mese di (...), una conoscente le avrebbe chiesto di soccorrere il figlio ferito. Considerata la gravità delle lesioni, si sarebbe reso necessario l'intervento di un medico, già suo collega in ospedale. Successivamente, egli le avrebbe chiesto di collaborare nell'assistenza ad altri manifestanti feriti. Ella avrebbe accettato e, in due diverse occasioni, si sarebbe recata, accompagnata dal figlio maggiore, presso gli indirizzi indicati dal medico per prestare le necessarie cure. Il (...), quest'ultimo le avrebbe richiesto un ulteriore intervento. Giunta sul posto insieme al figlio, avrebbe tuttavia notato la presenza di un'autovettura delle forze di polizia e, temendo di essere arrestata, si sarebbe immediatamente allontanata. Il giorno successivo una conoscente del medico l'avrebbe informata del suo avvenuto arresto, consigliandole di lasciare il Paese insieme ai figli. La richiedente avrebbe quindi raggiunto con i figli D._______, nascondendosi per alcuni giorni presso l'abitazione di un amico dell'ex marito. Il (...), l'interessata avrebbe appreso da un'amica segnatamente che la sua abitazione era stata perquisita. Nella stessa giornata, agenti dell'Etelaat avrebbero prelevato il padre e il fratello, conducendoli nei propri uffici, dove sarebbero stati percossi e interrogati con l'obbiettivo di conoscere l'ubicazione sua e del figlio maggiore. Anche l'ex marito sarebbe stato interrogato. Il (...), con l'aiuto dell'ex marito, la ricorrente e i figli sarebbero espatriati nel E._______. Dopo circa cinque mesi di permanenza in F._______, alcuni uomini in abiti civili si sarebbero presentati presso l'albergo in cui alloggiavano. Essi si sarebbero quindi rifugiati per alcuni giorni presso l'abitazione di un amico, proseguendo poi il viaggio verso la G._______. Il richiedente 2 ha dichiarato di aver vissuto con il padre dopo il divorzio dei genitori e di essere tornato a vivere con la madre nel (...), a seguito del nuovo matrimonio del padre e delle difficoltà nei rapporti con la matrigna. Avrebbe lasciato l'Iran nel (...) insieme alla madre, a causa delle vicende che avrebbero coinvolto quest'ultima e il fratello maggiore. A.c Il 20 dicembre 2023 la SEM ha svolto con il richiedente 3 un'audizione approfondita sui motivi d'asilo, nonché un'audizione integrativa il 21 febbraio 2025 (cfr. atti SEM n. (...)-27/11 e 39/13). Questi ha riferito, sostanzialmente, di essere espatriato per il timore di essere perseguitato dalle autorità. Egli, oltre ad avere riferito circa la sua partecipazione alle manifestazioni a seguito della morte di Mahsa Amini, ha in sostanza riferito quando già indicato dalla madre, in merito all'aiuto prestato a feriti nel contesto dei disordini. Egli ha altresì riferito circa il rifugio trovato presso la casa di un amico del padre, assieme alla madre, come pure, la visita presso la loro abitazione e successivamente presso il domicilio dello zio e del nonno materni, da parte della autorità governative. Anche egli ha riferito che su consiglio di un avvocato, la famiglia sarebbe espatriata in F._______ il (...), evidenziando allo stesso modo che durante la permanenza nel E._______, i Pasdaran avrebbero tentato di rintracciarli, inducendoli a proseguire il viaggio verso la G._______. A.d In corso di procedura, i richiedenti hanno trasmesso vari mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo in seguito nei considerandi in diritto. B. Con separate decisioni del 30 aprile 2025, notificate il medesimo giorno (cfr. atti SEM n. (...)-64/1 e (...)-41/1), la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atti SEM n. (...)-63/11 e (...)-40/10). C. Con ricorsi del 5 marzo 2025 (notificati il 6 marzo 2025, cfr. risultanze processuali) gli interessati (di seguito anche i ricorrenti o gli insorgenti) sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso le predette decisioni chiedendo, principalmente, l'annullamento delle stesse, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, essi hanno postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. Con ordinanze del 24 giugno 2026, il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi sul ricorso, determinandosi in particolare sull'attuale situazione securitaria del Paese di provenienza (cfr. atti TAF n. 3). Essa vi ha dato seguito con osservazioni del 14 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 4). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito agli stessi.

E. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest'ultime.

E. 1.4 I ricorsi sono ammissibili essendo stati presentati nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito degli stessi.

E. 2 I ricorsi, manifestamente fondati ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Nell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno postulato la congiunzione delle loro cause di cui ai ruoli del Tribunale D-3946/2025 (ricorrenti 1 e 2) e D-3948/2025 (ricorrente 3). Ora, il Tribunale può, segnatamente per ragioni di economia processuale, riunire due o più ricorsi in un unico procedimento qualora i singoli fatti presentino uno stretto nesso materiale e si pongano questioni giuridiche identiche o analoghe (DTF 144 V 173 consid. 1.1, 142 II 293 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed. 2022, n. 3.17). Ora, la riunione dei procedimenti rientra nel potere discrezionale dell'autorità giudiziaria e, purché siano soddisfatte le condizioni sopra menzionate e le decisioni riguardino le medesime parti, è possibile anche quando vengono impugnate due decisioni che, in linea di principio, sono distinte (cfr. sentenza del TAF A-2663/2022 consid. 1.3 con ulteriori riferimenti). Nel caso in esame, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici, pertanto ciò porta questo Tribunale ad accogliere la richiesta processuale formulata.

E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili le allegazioni della ricorrente 1, segnatamente la sua condanna a morte per aver prestato assistenza ai manifestanti feriti nel corso delle proteste. Neppure le dichiarazioni del ricorrente 3, secondo cui egli sarebbe ricercato dalle autorità iraniane in ragione dell'aiuto prestato alla madre nell'attività di soccorso ai feriti durante le manifestazioni, sarebbero verosimili. Inoltre, dagli atti non emergerebbero elementi concreti e idonei a far ritenere che i ricorrenti 1 e 3, in caso di rientro in Iran, rischierebbero di essere esposti a misure persecutorie da parte delle autorità statali in ragione della loro eventuale partecipazione alle proteste. Infine, le dichiarazioni rese dal ricorrente 2 non integrerebbero un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5.2 Censurando la violazione del diritto federale, i ricorrenti 1 e 3 contestano le considerazioni dell'autorità inferiore e ritengono che le proprie allegazioni in merito ai motivi d'asilo sarebbero da considerarsi verosimili e rilevanti. In particolare, essi sostengono che il ricorrente 3 si sarebbe limitato ad assistere la madre durante gli interventi di soccorso, mentre la ricorrente 1 avrebbe ricevuto dal medico unicamente indicazioni di carattere generale, sicché le rispettive dichiarazioni circa le attività di assistenza prestate ai manifestanti feriti dovrebbero essere ritenute verosimili. Inoltre, alla luce del contesto repressivo iraniano, la notizia dell'arresto del medico che coordinava gli interventi di soccorso sarebbe stata di per sé sufficiente a indurli a lasciare immediatamente il Paese, senza procedere ad ulteriori verifiche circa la fondatezza di tale informazione, per evidenti ragioni di sicurezza. Infine, tanto la partecipazione alle manifestazioni di protesta, quanto l'attività di assistenza prestata ai manifestanti feriti avrebbero dovuto essere adeguatamente considerate ai fini della valutazione dell'esistenza di un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6 Con riferimento al petitum ricorsuale, e meglio alla richiesta del riconoscimento dello statuto di rifugiati, occorre determinare se nella fattispecie siano adempiute le condizioni cumulative di cui agli artt. 3 e 7 LAsi (cfr. art. 2 LAsi), i quali prescrivono che il richiedente debba provare o per lo meno rendere verosimile che, nel Paese d'origine, sia esposto a seri pregiudizi a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ovvero abbia un fondato timore d'essere esposto a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); intendendosi per pregiudizi seri, segnatamente, l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5).

E. 7.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno quindi lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 22 luglio 2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti e Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%99accordo--3850484.html, consultato il 22 luglio 2026).

E. 7.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi.

E. 8.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se i richiedenti possano essere riconosciuti quali rifugiati e beneficiare dell'asilo.

E. 8.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati).

E. 8.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 8.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 7.3), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese.

E. 8.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

E. 9 Ritenuto quanto precede, il ricorso è accolto e le decisioni della SEM del 30 aprile 2025 sono annullate. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 11.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, ai ricorrenti rappresentati in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 700.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.).

E. 11.3 In tali circostanze, le richieste volte alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono divenute prive d'oggetto (cfr. la sentenza del TAF E-184/2026 del 29 giugno 2026 consid. 7.3).

E. 12 La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Le procedure di cui ai ruoli D-3946/2025 e D-3948/2025 sono congiunte.
  2. I ricorsi sono accolti.
  3. Le decisioni della SEM del 30 aprile 2025 sono annullate. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivi CHF 700.- a titolo di indennità per spese ripetibili.
  6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3946/2025, D-3948/2025 Sentenza del 5 agosto 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Ambra Antognoli. Parti

1. A._______, nata il (...), con i figli

2. B._______, nato il (...),

3. C._______, nato il (...), Iran, patrocinati da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 aprile 2025. Fatti: A. A.a Gli interessati, la madre (ricorrente 1 [cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-3/2; inc. D-3946/2025]) e due figli maggiorenni (ricorrenti 2 [cfr. atto SEM n. (...)-2/2; inc. D-3946/2025] e 3 [cfr. atto SEM n. (...)-3/2; inc. D-3948/2025]), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 giugno 2023. A.b Il 19 dicembre 2023 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dei richiedenti 1 e 2, svolgendo inoltre, il 17 febbraio 2025, un'audizione integrativa con la prima (cfr. atti SEM n. (...)-47/8, 48/7 e 62/16). Ella ha dichiarato, in sostanza, di aver contratto matrimonio nel (...) e che dall'unione sarebbero nati i suoi due figli. Il matrimonio si sarebbe successivamente concluso con il divorzio nel (...). Nonostante la separazione, ella avrebbe mantenuto rapporti di reciproca cordialità con l'ex coniuge, il quale, in data (...), l'avrebbe aiutata a espatriare unitamente ai loro due figli. Ella avrebbe esercitato in Iran la professione di (...) e, nel corso delle manifestazioni di protesta scoppiate nel 2022 a seguito della morte di Mahsa Amini, avrebbe deciso di prestare assistenza sanitaria ai manifestanti rimasti feriti. In particolare, nel corso di una manifestazione svoltasi nel mese di (...), una conoscente le avrebbe chiesto di soccorrere il figlio ferito. Considerata la gravità delle lesioni, si sarebbe reso necessario l'intervento di un medico, già suo collega in ospedale. Successivamente, egli le avrebbe chiesto di collaborare nell'assistenza ad altri manifestanti feriti. Ella avrebbe accettato e, in due diverse occasioni, si sarebbe recata, accompagnata dal figlio maggiore, presso gli indirizzi indicati dal medico per prestare le necessarie cure. Il (...), quest'ultimo le avrebbe richiesto un ulteriore intervento. Giunta sul posto insieme al figlio, avrebbe tuttavia notato la presenza di un'autovettura delle forze di polizia e, temendo di essere arrestata, si sarebbe immediatamente allontanata. Il giorno successivo una conoscente del medico l'avrebbe informata del suo avvenuto arresto, consigliandole di lasciare il Paese insieme ai figli. La richiedente avrebbe quindi raggiunto con i figli D._______, nascondendosi per alcuni giorni presso l'abitazione di un amico dell'ex marito. Il (...), l'interessata avrebbe appreso da un'amica segnatamente che la sua abitazione era stata perquisita. Nella stessa giornata, agenti dell'Etelaat avrebbero prelevato il padre e il fratello, conducendoli nei propri uffici, dove sarebbero stati percossi e interrogati con l'obbiettivo di conoscere l'ubicazione sua e del figlio maggiore. Anche l'ex marito sarebbe stato interrogato. Il (...), con l'aiuto dell'ex marito, la ricorrente e i figli sarebbero espatriati nel E._______. Dopo circa cinque mesi di permanenza in F._______, alcuni uomini in abiti civili si sarebbero presentati presso l'albergo in cui alloggiavano. Essi si sarebbero quindi rifugiati per alcuni giorni presso l'abitazione di un amico, proseguendo poi il viaggio verso la G._______. Il richiedente 2 ha dichiarato di aver vissuto con il padre dopo il divorzio dei genitori e di essere tornato a vivere con la madre nel (...), a seguito del nuovo matrimonio del padre e delle difficoltà nei rapporti con la matrigna. Avrebbe lasciato l'Iran nel (...) insieme alla madre, a causa delle vicende che avrebbero coinvolto quest'ultima e il fratello maggiore. A.c Il 20 dicembre 2023 la SEM ha svolto con il richiedente 3 un'audizione approfondita sui motivi d'asilo, nonché un'audizione integrativa il 21 febbraio 2025 (cfr. atti SEM n. (...)-27/11 e 39/13). Questi ha riferito, sostanzialmente, di essere espatriato per il timore di essere perseguitato dalle autorità. Egli, oltre ad avere riferito circa la sua partecipazione alle manifestazioni a seguito della morte di Mahsa Amini, ha in sostanza riferito quando già indicato dalla madre, in merito all'aiuto prestato a feriti nel contesto dei disordini. Egli ha altresì riferito circa il rifugio trovato presso la casa di un amico del padre, assieme alla madre, come pure, la visita presso la loro abitazione e successivamente presso il domicilio dello zio e del nonno materni, da parte della autorità governative. Anche egli ha riferito che su consiglio di un avvocato, la famiglia sarebbe espatriata in F._______ il (...), evidenziando allo stesso modo che durante la permanenza nel E._______, i Pasdaran avrebbero tentato di rintracciarli, inducendoli a proseguire il viaggio verso la G._______. A.d In corso di procedura, i richiedenti hanno trasmesso vari mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo in seguito nei considerandi in diritto. B. Con separate decisioni del 30 aprile 2025, notificate il medesimo giorno (cfr. atti SEM n. (...)-64/1 e (...)-41/1), la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atti SEM n. (...)-63/11 e (...)-40/10). C. Con ricorsi del 5 marzo 2025 (notificati il 6 marzo 2025, cfr. risultanze processuali) gli interessati (di seguito anche i ricorrenti o gli insorgenti) sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso le predette decisioni chiedendo, principalmente, l'annullamento delle stesse, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, essi hanno postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. Con ordinanze del 24 giugno 2026, il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi sul ricorso, determinandosi in particolare sull'attuale situazione securitaria del Paese di provenienza (cfr. atti TAF n. 3). Essa vi ha dato seguito con osservazioni del 14 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 4). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito agli stessi. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest'ultime. 1.4 I ricorsi sono ammissibili essendo stati presentati nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito degli stessi.

2. I ricorsi, manifestamente fondati ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Nell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno postulato la congiunzione delle loro cause di cui ai ruoli del Tribunale D-3946/2025 (ricorrenti 1 e 2) e D-3948/2025 (ricorrente 3). Ora, il Tribunale può, segnatamente per ragioni di economia processuale, riunire due o più ricorsi in un unico procedimento qualora i singoli fatti presentino uno stretto nesso materiale e si pongano questioni giuridiche identiche o analoghe (DTF 144 V 173 consid. 1.1, 142 II 293 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed. 2022, n. 3.17). Ora, la riunione dei procedimenti rientra nel potere discrezionale dell'autorità giudiziaria e, purché siano soddisfatte le condizioni sopra menzionate e le decisioni riguardino le medesime parti, è possibile anche quando vengono impugnate due decisioni che, in linea di principio, sono distinte (cfr. sentenza del TAF A-2663/2022 consid. 1.3 con ulteriori riferimenti). Nel caso in esame, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici, pertanto ciò porta questo Tribunale ad accogliere la richiesta processuale formulata. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili le allegazioni della ricorrente 1, segnatamente la sua condanna a morte per aver prestato assistenza ai manifestanti feriti nel corso delle proteste. Neppure le dichiarazioni del ricorrente 3, secondo cui egli sarebbe ricercato dalle autorità iraniane in ragione dell'aiuto prestato alla madre nell'attività di soccorso ai feriti durante le manifestazioni, sarebbero verosimili. Inoltre, dagli atti non emergerebbero elementi concreti e idonei a far ritenere che i ricorrenti 1 e 3, in caso di rientro in Iran, rischierebbero di essere esposti a misure persecutorie da parte delle autorità statali in ragione della loro eventuale partecipazione alle proteste. Infine, le dichiarazioni rese dal ricorrente 2 non integrerebbero un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.2 Censurando la violazione del diritto federale, i ricorrenti 1 e 3 contestano le considerazioni dell'autorità inferiore e ritengono che le proprie allegazioni in merito ai motivi d'asilo sarebbero da considerarsi verosimili e rilevanti. In particolare, essi sostengono che il ricorrente 3 si sarebbe limitato ad assistere la madre durante gli interventi di soccorso, mentre la ricorrente 1 avrebbe ricevuto dal medico unicamente indicazioni di carattere generale, sicché le rispettive dichiarazioni circa le attività di assistenza prestate ai manifestanti feriti dovrebbero essere ritenute verosimili. Inoltre, alla luce del contesto repressivo iraniano, la notizia dell'arresto del medico che coordinava gli interventi di soccorso sarebbe stata di per sé sufficiente a indurli a lasciare immediatamente il Paese, senza procedere ad ulteriori verifiche circa la fondatezza di tale informazione, per evidenti ragioni di sicurezza. Infine, tanto la partecipazione alle manifestazioni di protesta, quanto l'attività di assistenza prestata ai manifestanti feriti avrebbero dovuto essere adeguatamente considerate ai fini della valutazione dell'esistenza di un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6. Con riferimento al petitum ricorsuale, e meglio alla richiesta del riconoscimento dello statuto di rifugiati, occorre determinare se nella fattispecie siano adempiute le condizioni cumulative di cui agli artt. 3 e 7 LAsi (cfr. art. 2 LAsi), i quali prescrivono che il richiedente debba provare o per lo meno rendere verosimile che, nel Paese d'origine, sia esposto a seri pregiudizi a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ovvero abbia un fondato timore d'essere esposto a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); intendendosi per pregiudizi seri, segnatamente, l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7. 7.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5). 7.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno quindi lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 22 luglio 2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti e Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%99accordo--3850484.html, consultato il 22 luglio 2026). 7.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi. 8. 8.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se i richiedenti possano essere riconosciuti quali rifugiati e beneficiare dell'asilo. 8.2 8.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati). 8.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 8.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 7.3), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. 8.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

9. Ritenuto quanto precede, il ricorso è accolto e le decisioni della SEM del 30 aprile 2025 sono annullate. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 11.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, ai ricorrenti rappresentati in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 700.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.). 11.3 In tali circostanze, le richieste volte alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono divenute prive d'oggetto (cfr. la sentenza del TAF E-184/2026 del 29 giugno 2026 consid. 7.3).

12. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure di cui ai ruoli D-3946/2025 e D-3948/2025 sono congiunte.

2. I ricorsi sono accolti.

3. Le decisioni della SEM del 30 aprile 2025 sono annullate. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivi CHF 700.- a titolo di indennità per spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: