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D-3918/2006

D-3918/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-15 · Italiano CH

Revoca dell'asilo

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino di etnia albanese originario di B._______ (Kosovo), ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...). A seguito della sentenza del 21 novembre 1996 della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), l'UFM gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e gli ha accordato asilo in Svizzera. B. B.a Il 13 maggio 2005, l'UFM, tramite posta elettronica, ha fatto richiesta all'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina (di seguito: Ufficio di collegamento) di verificare se l'interessato abbia o meno fatto ritorno in Kosovo e, in caso affermativo, di inoltrare il maggior numero possibile di informazioni in merito, ad esempio la frequenza dei viaggi, la data, la durata, i luoghi visitati (vedi e-mail agli atti, act. B5/1). B.b Tramite e-mail del (...) (cfr. act. B6/1), l'Ufficio di collegamento ha comunicato all'UFM di essersi recato all'indirizzo indicato dall'interessato quale suo ultimo domicilio prima dell'espatrio (cfr. audizione sui fatti del 24 agosto 1993, pag. 1, act. A1/13) e di avere incontrato uno dei suoi fratelli. Quest'ultimo avrebbe confermato che l'interessato si recherebbe regolarmente in Kosovo per trascorrervi le vacanze, rispettivamente che ogni estate rimarrebbe un mese presso la famiglia a Pristina. C. C.a Il 25 agosto 2005, l'UFM ha annunciato all'interessato l'intenzione di revocare l'asilo e di ritirare la qualità di rifugiato pronunciati a suo favore, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio, infatti - basandosi su informazioni in suo possesso, secondo cui l'interessato si recherebbe regolarmente nel suo Paese d'origine per trascorrere le vacanze presso la sua famiglia - ha ritenuto che egli si sarebbe, tramite tale comportamento, volontariamente riposto sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza (art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione con l'art. 1 sezione C [di seguito: C] n. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv.; RS 0.142.30]). In secondo luogo, visto l'elevato numero di condanne subite dall'interessato (13 in tutto, dall'aprile 1994 all'ottobre 2003) ed il fatto che in varie occasioni la pena inflittagli non sia stata sospesa condizionalmente, detto Ufficio ha considerato che egli ha commesso reati particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi, i quali giustificherebbero anch'essi la revoca dell'asilo. L'UFM ha pertanto invitato l'interessato a determinarsi in merito. C.b Tramite scritto del 23 settembre 2005, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni in merito alla revoca dell'asilo e al disconoscimento della qualità di rifugiato. In sostanza, l'interessato - dichiarando esplicitamente di non poter negare gli addebiti mossigli dall'UFM limitatamente ai reati commessi in Svizzera - ha sottolineato che i vari problemi di ordine psichico, di cui soffrirebbe e che starebbe trattando tramite un sostegno terapeutico ed una terapia farmacologica, potrebbero in parte spiegare il suo atteggiamento delittuoso. Egli ha altresì considerato che il suo stato di salute meriterebbe un'accorta valutazione nel contesto di un'eventuale revoca dello statuto di rifugiato, essendo improbabile che l'autorità cantonale, visti i reati da lui commessi, provveda al rinnovo del suo permesso di dimora. Alla luce dei problemi enunciati e dell'inadeguatezza in proposito del sistema sanitario in Kosovo, l'interessato ha chiesto il mantenimento della qualità di rifugiato e dell'asilo in via "del tutto eccezionale" e, in via subordinata, alla luce dell'illiceità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha allegato al suo scritto un certificato medico stilato il (...) dal Dr. C._______ dell'D._______. C.c Tramite decisione del 28 settembre 2005, l'UFM ha disconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato e gli ha revocato l'asilo giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAsi. Detto Ufficio ha dapprima considerato che l'interessato, stando ad informazioni in suo possesso, rientrerebbe regolarmente in Kosovo, e - così facendo - avrebbe volontariamente ricercato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza conformemente all'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) Conv., le cui condizioni, come stabilite dalla CRA nella decisione pubblicata in Giurisprudenza ed informazioni della CRA (GICRA) 1996 n. 7, sarebbero pienamente realizzate nella fattispecie. Egli, difatti, non avrebbe mai invocato di essere stato costretto a rientrare in Kosovo. I ripetuti soggiorni in detto Paese, come appurati dall'UFM, ed il fatto che egli li abbia "tacitamente ammessi" nella presa di posizione antecedente la decisione di revoca, non solo starebbero a dimostrare che avrebbe avuto l'intenzione di porsi nuovamente sotto la protezione del suo Paese d'origine, ma pure che - ritenuta la giurisprudenza in merito (GICRA 1996 n. 9 e 2002 n. 8) - egli avrebbe effettivamente ottenuto la protezione richiesta. L'UFM ha poi ritenuto che la revoca dell'asilo si giustificherebbe altresì alla luce delle condanne penali, peraltro mai negate dall'interessato, inflitte a quest'ultimo. Difatti, non solo ammonterebbero a 13 (aprile 1994-ottobre 2003), ma "in varie occasioni" sarebbero state formulate senza sospensione condizionale. L'interessato si sarebbe pertanto reso colpevole di reati particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. Per quanto attiene ai problemi di natura psichica addotti dall'interessato, l'autorità di prime cure li ha ritenuti "ben lungi dall'essere gravi", tanto più che egli, come emergerebbe dal certificato medico versato agli atti, seguirebbe la terapia in modo discontinuo e con scarsa adesione. Inoltre, in Kosovo ed in particolare a Pristina esisterebbero le strutture mediche necessarie al trattamento dei suoi problemi. Infine, gli specialisti in Svizzera presso i quali sarebbe in cura potrebbero prepararlo al meglio al rientro in Kosovo, dove egli potrà trovare sostegno presso la famiglia. D. Il 26 ottobre 2005, il ricorrente ha interposto ricorso dinanzi alla CRA contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il mantenimento della qualità di rifugiato e di essere esentato dal pagamento delle spese processuali. Per quanto attiene ai reati addebitatigli dall'UFM, il ricorrente - seppure non contestandoli - ne ha negato la riprensibilità, essendo, a suo dire, le condanne di breve durata e, nel maggiore dei casi, sospese condizionalmente. I reati commessi, poi, non sarebbero stati tali da attentare alla sicurezza interna o esterna della Svizzera. Inoltre, egli ha definito l'"accusa" di essersi regolarmente recato in Kosovo come infondata, non essendo - benché in possesso di un titolo di viaggio rilasciato dall'UFM - mai ritornato nel suo Paese d'origine da oltre 12 anni. Egli ha indicato che, del resto, consultando il titolo di viaggio antecedente quello attuale, agli atti presso l'UFM, si potrebbe verificare se vi siano stati apportati timbri di entrata e/o uscita per/dalla Serbia e Montenegro, rispettivamente per il/dal Kosovo. Inoltre, contrariamente a quanto indicato dall'UFM, nella presa di posizione del 28 settembre 2005, egli non avrebbe mai tacitamente ammesso di essersi recato in Kosovo, ma semplicemente non si sarebbe espresso sul tema in quella sede. Inoltre, i funzionari dell'Ufficio di collegamento recatisi al domicilio del fratello I. A. non avrebbero - come asserito dall'UFM - interrogato quest'ultimo, bensì suo figlio (...) (vale a dire il nipote del ricorrente), le cui dichiarazioni non sarebbero peraltro, vista la sua minore età, utilizzabili ai fini della presente procedura, come trasparirebbe dalla copia della dichiarazione in albanese dello stesso I. A. del (...) allegata al ricorso, debitamente tradotta in italiano. Per tutti questi motivi, il ricorrente ha chiesto espressamente che l'UFM presenti la prova formale di un suo allegato rientro in Patria. Per quanto concerne il suo stato di salute, da ultimo, egli ha precisato che questo sarebbe cronico e che, a detta dei suoi medici, sarebbe necessario - per una questione di continuità del trattamento - che egli possa beneficiare delle cure necessarie in Svizzera. E. L'11 novembre 2005, il ricorrente ha inoltrato alla CRA un'integrazione al ricorso del 26 ottobre 2005. In sostanza, ha ribadito di non avere fatto rientro in Kosovo da oltre 12 anni ed ha sottolineato di non avere alcun interesse a ritornare in detto Paese. Difatti, in caso di ritorno, temerebbe per la sua incolumità fisica per i motivi già riconosciuti tramite sentenza del TAF del 21 novembre 1996. In Patria, poi, non sarebbe proprietario di alcun bene e non avrebbe legami affettivi o di amicizia con nessuno, tanto più che entrambi i genitori ed il fratello H. sarebbero deceduti, il fratello E. vivrebbe negli E._______, il fratello M. vivrebbe in Svizzera e con l'unico fratello che ancora vivrebbe in Kosovo, I. A., non intratterrebbe alcun rapporto. I reati che ha commesso, poi, non sarebbero di grave entità e le relative condanne non di lunga durata, ragione per cui non si potrebbe parlare di reati riprensibili. A differenza di quanto sostenuto dall'UFM nella decisione impugnata, inoltre, il (...) egli sarebbe stato sì arrestato, ma unicamente per tentato furto e non anche per infrazione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). Infine, le sue condizioni di salute richiederebbero un prosieguo delle cure psichiatriche in Svizzera. Al presente atto integrativo al ricorso, il ricorrente ha allegato la dichiarazione del fratello I. A. del (...) in originale. F. Tramite decisione incidentale del 15 novembre 2005, la CRA ha esonerato il ricorrente, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, dal pagamento di un anticipo a copertura delle spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. G. Tramite scritto del (...), l'F._______ ha inoltrato alla CRA copia del decreto d'accusa del (...), cresciuto in giudicato il (...), col quale il ricorrente è stato ritenuto colpevole di furto di poca entità e di ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, e condannato a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente. La CRA ha provveduto, nello stesso mese di novembre 2005, ad inviare una copia del decreto all'UFM (v. act. B14/4). H. Il 2 dicembre 2005 ed al fine di ottenere informazioni complementari all'e-mail del (...) (v. paragrafo B.b), l'UFM ha contattato telefonicamente l'Ufficio di collegamento, il quale ha comunicato (v. nota di conversazione agli atti, act. B15/1) che la discussione al domicilio dell'interessato avrebbe "effettivamente [...] avuto luogo con un giovane la cui età potrebbe essere di (...) anni", che il giovane si sarebbe presentato come il fratello minore del ricorrente, che la conversazione si sarebbe svolta "in modo assolutamente normale" ed il giovane avrebbe capito "molto bene" le domande postegli, che il giovane sarebbe stato "100% affermativo nelle risposte concernenti il rientro regolare del ricorrente nel suo Paese per trascorrervi le vacanze", che la conversazione sarebbe durata "un buon momento" ed il giovane avrebbe fornito risposte "alquanto chiare e precise", che, da ultimo, non vi sarebbe "alcun motivo" che possa permettere di dubitare della capacità di discernimento del giovane in questione. L'UFM ha incluso tali informazioni nelle osservazioni al ricorso del 7 dicembre 2005, sottolineando inoltre che, al contrario di quanto allegato dal fratello del ricorrente, le dichiarazioni del giovane interrogato sarebbero valide ed integralmente utilizzabili ai fini della procedura in corso. Detto Ufficio ha, infine, indicato che il ricorrente sarebbe stato nel frattempo nuovamente condannato, menzionando il decreto d'accusa del (...) (v. paragrafo G). I. Il 23 dicembre 2005, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, ribadendo di non essere rientrato in Kosovo da oltre 12 anni, di non avervi più né interessi, né congiunti e di non intrattenere alcun rapporto con il fratello I. A. residente a Pristina. Ha sottolineato inoltre come l'asserzione dell'UFM, secondo cui funzionari dell'Ufficio di collegamento avrebbero interrogato il fratello minore del ricorrente, non sarebbe plausibile e pertanto errata, essendo lui stesso il fratello minore della famiglia. La persona interrogata non potrebbe pertanto essere che il nipote del ricorrente, rispettivamente figlio (...) del fratello I. A., il quale per di più non avrebbe alcun interesse a spacciarsi per suo fratello minore ed a dichiarare falsamente di averlo incontrato in Kosovo. Il ricorrente ha inoltre espresso dubbi in merito al fatto che il giovane sia stato interrogato nella sua lingua madre ed ha reputato molto probabile che le sue risposte siano state fraintese. Ha altresì espressamente chiesto di venire a conoscenza del verbale della discussione intercorsa tra i funzionari dell'Ufficio di collegamento ed il giovane. J. Il 24 gennaio 2006, il ricorrente ha inoltrato alla CRA un rapporto medico stilato il (...) dal Dr. G._______ ed il rapporto d'uscita dall'H._______, stilato il (...) dalla Dr.ssa I._______. K. Il 17 maggio 2006, il ricorrente ha versato agli atti un rapporto medico non datato stilato dall'D._______, un rapporto medico emesso il (...) dal J._______ ed un certificato medico del (...) emesso dalla K._______. L. Il 27 giugno 2006 il ricorrente ha inoltrato una lettera alla CRA, con la quale ha contestato nuovamente di essere già stato arrestato o condannato per infrazione alla LStup. M. Il 18 ottobre 2006, l'UFM ha trasmesso alla CRA un certificato medico, stilato il (...) dal Dr. L._______, riguardante il ricorrente ed erroneamente pervenutogli. N. Tramite scritto del 14 aprile 2010, il ricorrente ha versato agli atti le copie dei seguenti documenti attinenti alla sua situazione attuale: un attestato del (...) del M._______ a testimonianza della sua volontà di trovare un impiego, un attestato di lavoro del (...), rilasciato dalla Città di N._______, un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel (...) con la ditta E. di N._______, l'autorizzazione di corta durata del (...) valida per 30 giorni rilasciata dalla F._______, la sua richiesta per un permesso di lavoro del (...) ed una copia del certificato medico del (...) emesso dalla K._______ (già agli atti, v. paragrafo K). O. Tramite scritto del 21 maggio 2010, l'UFM ha ritenuto che i mezzi di prova versati da ultimo agli atti non comportano modifiche nella sua posizione ed ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata. P. Tramite scritto del 9 agosto 2010, il ricorrente ha versato agli atti una dichiarazione dell'"O._______" del (...) che confermerebbe che, in caso di rientro in Kosovo, la sua vita sarebbe in pericolo. Q. Il 30 agosto 2010, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale una lettera da lui redatta, nella quale dichiara la sua gratitudine alla Svizzera per averlo accolto quale rifugiato politico nonché il suo pentimento in merito al comportamento da lui assunto negli anni passati.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5.1 L'oggetto della presente procedura, consistente nella decisione di disconoscimento della qualità di rifugiato e di revoca dell'asilo, non ha alcuna incidenza sul diritto del ricorrente a rimanere in Svizzera, ritenuto che egli - come comunicato al Tribunale dalla F._______ in data (...) - è stato posto al beneficio di un permesso (...).

E. 5.2 Vi è pertanto da esaminare unicamente se l'autorità inferiore ha rettamente considerato come adempiute le condizioni per applicare l'art. 1 C n. 1 Conv., rispettivamente rettamente disconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e revocato l'asilo giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. consid. 6), rispettivamente 63 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 7-8).

E. 6.1.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 C numeri 1-6 Conv.. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifichi più. Tale è il caso, ad esempio, se una persona ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza (art. 1 C n. 1 Conv.).

E. 6.1.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, per ammettere che un rifugiato abbia volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza devono essere cumulativamente adempiute le seguenti tre condizioni (cfr. GICRA 2002 n. 21 consid. 6, con rimandi a GICRA 1996 n. 7):

- l'atto col quale il rifugiato domanda la protezione deve essere compiuto volontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo ospita, né dalle autorità di questo Paese,

- l'azione intrapresa dal rifugiato deve aver carattere intenzionale, ovvero deve avere per obbiettivo l'assoggettamento alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza e

- l'azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve sollecitare la protezione del Paese d'origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata.

E. 6.1.3 In virtù del principio inquisitorio ancorato all'art. 12 PA (per rimando dall'art. 6 LAsi), spetta all'autorità - e non alle parti in causa - accertare i fatti. Benché anche le parti rivestano un ruolo importante nel chiarimento degli elementi fattuali rilevanti, l'autorità non è, in altre parole, vincolata alle loro domande ed offerte di prova, bensì è tenuta ad accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e ad assumere di propria iniziativa quelle prove che ritiene idonee per l'accertamento dei fatti rilevanti (cfr. René A.Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss: Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, n. 909; Christoph Auer, in merito all'art. 12 PA, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [ed.]: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo, 2008, n. 6-15, pagg. 191 segg.). L'autorità può ritenere un fatto come comprovato unicamente quando è convinta della sua esistenza. In assenza di prove chiare, la stessa è tenuta a decidere secondo il principio della probabilità preponderante se un fatto possa essere o meno reputato come dimostrato. La mera possibilità che un fatto si sia potuto realizzare non basta per addossare alla fattispecie in questione una determinata conseguenza giuridica (cfr. Rene A. Rhinow / Beat Krähenmann: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. complementare, Basilea/Francoforte sul Meno, 1990, pag. 298). L'autorità si serve, se necessario, dei mezzi di prova elencati dalla legge. Essa, in altri termini, non è tenuta ad assumere prove per ogni elemento fattuale. Fatti notori e relativi all'esperienza generale di vita non devono essere dimostrati. Lo stesso dicasi per elementi fattuali non contestati dalle parti e per i quali ci si potrebbe aspettare che la parte toccata da un eventuale cambiamento fattuale lo segnali lei stessa a tutela dei suoi interessi. Questo vale in particolare nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, dove la legge esige che le richieste ricorsuali siano motivate, vale a dire corroborate anche da considerazioni sui fatti rilevanti, e dove è compito del ricorrente segnalare errori commessi dall'autorità inferiore nell'accertare i fatti. Per la procedura d'asilo, l'autorità competente deve verificare, per quanto possibile, quelle allegazioni del richiedente l'asilo che ritiene rilevanti ai fini della concessione o revoca dell'asilo. A dette allegazioni, tuttavia, l'autorità non può opporre mere controallegazioni o supposizioni. Quanto opposto alle allegazioni del richiedente deve essere in altre parole o chiaramente dimostrato, o per lo meno - in applicazione del criterio della probabilità preponderante - essere oggettivamente più vicino alla verità di quanto lo siano le allegazioni fatte valere dal richiedente (cfr. Samuel Werenfels: Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 135). In particolare, nell'ambito di una procedura di revoca dell'asilo, l'onere della prova in merito al fatto che il ricorrente adempi le condizioni giustificanti il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca dell'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi incombe all'autorità inferiore.

E. 6.2.1 Il Tribunale rileva che, nella fattispecie, l'UFM rettamente non ha motivato la decisione di disconoscimento della qualità del rifugiato con i fatti penalmente rilevanti commessi dal ricorrente e le rispettive condanne inflittegli. Secondo la prassi vigente, infatti, né la LAsi né la Conv. prevedono il disconoscimento dello statuto di rifugiato a causa di motivi d'indegnità insorti posteriormente. In altri termini, per tale misura sono determinanti unicamente i motivi previsti all'art. 1 C Conv., tra i quali non è ricompresa la commissione di reati particolarmente riprensibili nel Paese ospitante (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 8).

E. 6.2.2 L'autorità inferiore non è tuttavia riuscita a fornire la prova inequivocabile ed inconfutabile che il ricorrente si sia recato in Kosovo. Come risulta dagli atti di causa, infatti, le informazioni citate nella decisione impugnata di cui sarebbe in possesso e che starebbero a dimostrare i viaggi in Kosovo del ricorrente, risultano unicamente dall'intervista che collaboratori dell'Ufficio di collegamento avrebbero effettuato ad una persona presso l'indirizzo indicato dal ricorrente quale suo ultimo domicilio, ovvero l'allora domicilio del fratello I. A., e di cui, peraltro, agli atti non vi è alcun rapporto formale, ma solo un e-mail ed una nota telefonica (v. act. B6/1 e B15/1). A prescindere dal fatto di sapere se la persona intervistata sia stata il fratello I. A. del ricorrente o, come quest'ultimo sostiene nel memoriale di ricorso allegando una dichiarazione dello stesso fratello I. A., suo nipote minorenne, le informazioni dedotte da detta intervista sono da qualificare come informazioni di terzi ai sensi dell'art. 12 lett. c PA, alle quali può - a differenza di informazioni risultanti da interrogatori di testimoni, dove false testimonianze possono avere conseguenze penali (cfr. art. 307 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311]) - essere attribuito solamente un valore probatorio ridotto. Difatti, terze persone interrogate a titolo informativo non solo non possono essere obbligate a dichiarare il vero, ma possono rifiutare di deporre senza temere alcuna conseguenza giuridica (cfr. Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], Zurigo 2009, art. 12 n. 125). In altre parole, se le risposte fornite nell'intervista in questione rappresentano, da una parte, degli indizi a favore della tesi dell'UFM secondo cui il ricorrente sarebbe rientrato in Kosovo, dall'altra parte, esse - costituendo l'unico mezzo di prova di cui si è servito l'UFM per corroborare le sue asserzioni - non sono oggettivamente sufficienti a renderle inconfutabili e, pertanto, per trarne delle conclusioni negative per il ricorrente. Inoltre, in tale contesto e a differenza di quanto sollevato dall'UFM, il fatto che il ricorrente non si sia espresso - nella sua presa di posizione antecedente la decisione impugnata - sulle dichiarazioni a cui è stato confrontato, non rappresenta anch'esso un elemento oggettivo atto a rendere inconfutabile la tesi del suo ritorno in Kosovo, anche alla luce del suo libretto di viaggio agli atti (che non presenta alcun timbro di entrata o uscita per la Repubblica federale di Jugoslavia, rispettivamente per il Kosovo, bensì solo timbri italiani e timbri portanti la scritta "P._______", una città portuale in Albania).

E. 6.2.3 In esito alle considerazioni che precedono, gli elementi addotti dall'UFM nel provvedimento impugnato non forniscono la prova inconfutabile che il ricorrente abbia effettivamente fatto rientro i Kosovo negli anni seguenti la concessione dell'asilo. Pertanto, l'UFM ha accertato i fatti in maniera incorretta.

E. 6.2.4 Ne discende che, secondo lo stato degli atti di causa, le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. non sono in casu adempiute. L'UFM ha pertanto a torto disconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e revocato l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi.

E. 7.1.1 A titolo preliminare e nonostante il ricorrente non abbia mai contestato i reati addebitatigli dall'UFM nella decisione impugnata, è d'uopo rilevare che i reati da lui commessi prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi il 1° ottobre 1999 (trattasi in concreto dei reati commessi dall'aprile 1994 al febbraio 1999) non sono in ogni caso rilevanti per giustificare la revoca dell'asilo giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Essendo infatti la commissione di reati particolarmente riprensibili un nuovo motivo di revoca dell'asilo, la revoca a causa di un reato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi è inammissibile, mancando una disposizione transitoria in tal senso (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/3 consid. 3). Per la presente procedura di revoca dell'asilo fanno dunque stato unicamente i reati commessi dal ricorrente a partire dall'entrata in vigore della nuova LAsi fino ad oggi, vale a dire i sei reati seguenti:

- aiuto al soggiorno illegale (art. 23 cpv. 1 dell'allora Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 [LDDS]), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B1/3); condanna alla pena di tre giorni di detenzione;

- incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B1/105); condanna a multa di CHF 300.-;

- infrazione all'allora Legge federale sul trasporto pubblico del 4 ottobre 1985 (LTP), cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 350.-;

- incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 300.-;

- infrazione all'allora LTP, cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 420.-;

- furto di poca entità (art. 139 CP) e ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 1 CP), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B14); condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni.

E. 7.1.2 Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato commesso deve, in altre parole, essere comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7). Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione. Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di 20 anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti invece i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di "crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono (tuttora) da qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità. Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti tramite tale misura deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7).

E. 7.1.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]). Da tale diritto costituzionale sgorga l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, la quale è da considerarsi sufficientemente motivata, allorquando il destinatario ne possa comprendere il contenuto e la portata, la possa, altresì, puntualmente contestare, laddove lo ritenesse opportuno, e nella misura in cui l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo. L'estensione della motivazione dipende dall'oggetto della decisione, dalla natura dell'affare, come pure dagli interessi in gioco dell'interessato. La giurisprudenza esige ad ogni modo una motivazione accurata nel caso in cui gli interessi giuridicamente protetti della persona interessata siano lesi in modo grave, quale è il caso in materia di concessione dell'asilo (GICRA 2006 n. 24 consid. 5.1 e relativi riferimenti). In linea di principio, affinché una decisione sia da ritenere sufficientemente motivata, è sufficiente che l'autorità abbia illustrato, anche brevemente, i motivi alla base delle sue conclusioni, in maniera tale che l'interessato possa seguirne i ragionamenti, potendo, se del caso, contestare con piena cognizione di causa i punti non condivisi. Sebbene la motivazione debba far emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi di fatto e di diritto essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 129 I 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid. 2b).

E. 7.1.4 I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi, e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio, come nel caso di specie.

E. 7.2.1 Nella fattispecie, l'UFM nella decisione impugnata ha omesso di motivare adeguatamente la decisione impugnata sotto due aspetti. Detto Ufficio si è infatti limitato ad elencare i reati commessi dal ricorrente (data della condanna, reato e pena inflitta, v. pagg. 1-2) e a concludere alla loro particolare riprensibilità unicamente alla luce della loro quantità ("egli è pertanto recidivo") ed il fatto che "in varie occasioni" il ricorrente sarebbe stato condannato ad una pena non sospesa condizionalmente (pag. 3). In altre parole, non traspare dalla decisione che l'autorità di prime cure abbia in un qualche modo considerato la pena prevista dal CP per i singoli reati commessi dal ricorrente, rispettivamente abbia ponderato se essi raggiungano un'intensità tale da poterli definire "particolarmente riprensibili" ai sensi della legge e della giurisprudenza. Sarebbe invece stato tenuto a motivare adeguatamente sotto quali aspetti il comportamento del ricorrente andrebbe qualitativamente oltre la semplice riprensibilità (v. Sentenza del Tribunale D-1678/2008 del 4 novembre 2009 consid. 4.3.2) e giustificherebbe la revoca dell'asilo, cosa che invece non ha fatto. Secondariamente, non emerge dai considerandi del provvedimento impugnato che l'autorità inferiore abbia ponderato la misura di revoca ordinata con l'interesse pubblico perseguito dalla stessa.

E. 7.2.2 Tuttavia, dall'incartamento emerge che tra gli atti commessi dal ricorrente dal 1° ottobre 1999 sino ad oggi unicamente quelli di furto e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sono da considerarsi riprensibili ai sensi della legge, in quanto, per essi, è prevista una pena detentiva sino a cinque anni. Per quanto attiene alla questione a sapere se le infrazioni commesse dal ricorrente siano da qualificarsi come particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi, il Tribunale considera dapprima che per i reati menzionati poc'anzi la pena comminata è stata di soli tre mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Inoltre, dagli atti non traspare che il ricorrente, dal 2004 fino ad oggi, si sia nuovamente reso colpevole di atti perseguiti penalmente. Ne discende che, segnatamente in virtù del principio della proporzionalità, la revoca dell'asilo, allo stato attuale degli atti di causa, non è giustificata. Di conseguenza, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

E. 8 Visto l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di spese processuali (art. 63 PA), ragione per cui la domanda d'assistenza giudiziaria del ricorrente è divenuta senza oggetto.

E. 9 Ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 800.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Al ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di CHF 800.- a carico dell'Ufficio federale della migrazione.
  4. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato) autorità inferiore, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3918/2006 {T 0/2} Sentenza del 15 settembre 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gérard Scherrer e Walter Lang, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), Kosovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Disconoscimento della qualità di rifugiato e revoca dell'asilo; decisione dell'UFM del 28 settembre 2005 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino di etnia albanese originario di B._______ (Kosovo), ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...). A seguito della sentenza del 21 novembre 1996 della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), l'UFM gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e gli ha accordato asilo in Svizzera. B. B.a Il 13 maggio 2005, l'UFM, tramite posta elettronica, ha fatto richiesta all'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina (di seguito: Ufficio di collegamento) di verificare se l'interessato abbia o meno fatto ritorno in Kosovo e, in caso affermativo, di inoltrare il maggior numero possibile di informazioni in merito, ad esempio la frequenza dei viaggi, la data, la durata, i luoghi visitati (vedi e-mail agli atti, act. B5/1). B.b Tramite e-mail del (...) (cfr. act. B6/1), l'Ufficio di collegamento ha comunicato all'UFM di essersi recato all'indirizzo indicato dall'interessato quale suo ultimo domicilio prima dell'espatrio (cfr. audizione sui fatti del 24 agosto 1993, pag. 1, act. A1/13) e di avere incontrato uno dei suoi fratelli. Quest'ultimo avrebbe confermato che l'interessato si recherebbe regolarmente in Kosovo per trascorrervi le vacanze, rispettivamente che ogni estate rimarrebbe un mese presso la famiglia a Pristina. C. C.a Il 25 agosto 2005, l'UFM ha annunciato all'interessato l'intenzione di revocare l'asilo e di ritirare la qualità di rifugiato pronunciati a suo favore, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio, infatti - basandosi su informazioni in suo possesso, secondo cui l'interessato si recherebbe regolarmente nel suo Paese d'origine per trascorrere le vacanze presso la sua famiglia - ha ritenuto che egli si sarebbe, tramite tale comportamento, volontariamente riposto sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza (art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione con l'art. 1 sezione C [di seguito: C] n. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv.; RS 0.142.30]). In secondo luogo, visto l'elevato numero di condanne subite dall'interessato (13 in tutto, dall'aprile 1994 all'ottobre 2003) ed il fatto che in varie occasioni la pena inflittagli non sia stata sospesa condizionalmente, detto Ufficio ha considerato che egli ha commesso reati particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi, i quali giustificherebbero anch'essi la revoca dell'asilo. L'UFM ha pertanto invitato l'interessato a determinarsi in merito. C.b Tramite scritto del 23 settembre 2005, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni in merito alla revoca dell'asilo e al disconoscimento della qualità di rifugiato. In sostanza, l'interessato - dichiarando esplicitamente di non poter negare gli addebiti mossigli dall'UFM limitatamente ai reati commessi in Svizzera - ha sottolineato che i vari problemi di ordine psichico, di cui soffrirebbe e che starebbe trattando tramite un sostegno terapeutico ed una terapia farmacologica, potrebbero in parte spiegare il suo atteggiamento delittuoso. Egli ha altresì considerato che il suo stato di salute meriterebbe un'accorta valutazione nel contesto di un'eventuale revoca dello statuto di rifugiato, essendo improbabile che l'autorità cantonale, visti i reati da lui commessi, provveda al rinnovo del suo permesso di dimora. Alla luce dei problemi enunciati e dell'inadeguatezza in proposito del sistema sanitario in Kosovo, l'interessato ha chiesto il mantenimento della qualità di rifugiato e dell'asilo in via "del tutto eccezionale" e, in via subordinata, alla luce dell'illiceità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha allegato al suo scritto un certificato medico stilato il (...) dal Dr. C._______ dell'D._______. C.c Tramite decisione del 28 settembre 2005, l'UFM ha disconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato e gli ha revocato l'asilo giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAsi. Detto Ufficio ha dapprima considerato che l'interessato, stando ad informazioni in suo possesso, rientrerebbe regolarmente in Kosovo, e - così facendo - avrebbe volontariamente ricercato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza conformemente all'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) Conv., le cui condizioni, come stabilite dalla CRA nella decisione pubblicata in Giurisprudenza ed informazioni della CRA (GICRA) 1996 n. 7, sarebbero pienamente realizzate nella fattispecie. Egli, difatti, non avrebbe mai invocato di essere stato costretto a rientrare in Kosovo. I ripetuti soggiorni in detto Paese, come appurati dall'UFM, ed il fatto che egli li abbia "tacitamente ammessi" nella presa di posizione antecedente la decisione di revoca, non solo starebbero a dimostrare che avrebbe avuto l'intenzione di porsi nuovamente sotto la protezione del suo Paese d'origine, ma pure che - ritenuta la giurisprudenza in merito (GICRA 1996 n. 9 e 2002 n. 8) - egli avrebbe effettivamente ottenuto la protezione richiesta. L'UFM ha poi ritenuto che la revoca dell'asilo si giustificherebbe altresì alla luce delle condanne penali, peraltro mai negate dall'interessato, inflitte a quest'ultimo. Difatti, non solo ammonterebbero a 13 (aprile 1994-ottobre 2003), ma "in varie occasioni" sarebbero state formulate senza sospensione condizionale. L'interessato si sarebbe pertanto reso colpevole di reati particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. Per quanto attiene ai problemi di natura psichica addotti dall'interessato, l'autorità di prime cure li ha ritenuti "ben lungi dall'essere gravi", tanto più che egli, come emergerebbe dal certificato medico versato agli atti, seguirebbe la terapia in modo discontinuo e con scarsa adesione. Inoltre, in Kosovo ed in particolare a Pristina esisterebbero le strutture mediche necessarie al trattamento dei suoi problemi. Infine, gli specialisti in Svizzera presso i quali sarebbe in cura potrebbero prepararlo al meglio al rientro in Kosovo, dove egli potrà trovare sostegno presso la famiglia. D. Il 26 ottobre 2005, il ricorrente ha interposto ricorso dinanzi alla CRA contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il mantenimento della qualità di rifugiato e di essere esentato dal pagamento delle spese processuali. Per quanto attiene ai reati addebitatigli dall'UFM, il ricorrente - seppure non contestandoli - ne ha negato la riprensibilità, essendo, a suo dire, le condanne di breve durata e, nel maggiore dei casi, sospese condizionalmente. I reati commessi, poi, non sarebbero stati tali da attentare alla sicurezza interna o esterna della Svizzera. Inoltre, egli ha definito l'"accusa" di essersi regolarmente recato in Kosovo come infondata, non essendo - benché in possesso di un titolo di viaggio rilasciato dall'UFM - mai ritornato nel suo Paese d'origine da oltre 12 anni. Egli ha indicato che, del resto, consultando il titolo di viaggio antecedente quello attuale, agli atti presso l'UFM, si potrebbe verificare se vi siano stati apportati timbri di entrata e/o uscita per/dalla Serbia e Montenegro, rispettivamente per il/dal Kosovo. Inoltre, contrariamente a quanto indicato dall'UFM, nella presa di posizione del 28 settembre 2005, egli non avrebbe mai tacitamente ammesso di essersi recato in Kosovo, ma semplicemente non si sarebbe espresso sul tema in quella sede. Inoltre, i funzionari dell'Ufficio di collegamento recatisi al domicilio del fratello I. A. non avrebbero - come asserito dall'UFM - interrogato quest'ultimo, bensì suo figlio (...) (vale a dire il nipote del ricorrente), le cui dichiarazioni non sarebbero peraltro, vista la sua minore età, utilizzabili ai fini della presente procedura, come trasparirebbe dalla copia della dichiarazione in albanese dello stesso I. A. del (...) allegata al ricorso, debitamente tradotta in italiano. Per tutti questi motivi, il ricorrente ha chiesto espressamente che l'UFM presenti la prova formale di un suo allegato rientro in Patria. Per quanto concerne il suo stato di salute, da ultimo, egli ha precisato che questo sarebbe cronico e che, a detta dei suoi medici, sarebbe necessario - per una questione di continuità del trattamento - che egli possa beneficiare delle cure necessarie in Svizzera. E. L'11 novembre 2005, il ricorrente ha inoltrato alla CRA un'integrazione al ricorso del 26 ottobre 2005. In sostanza, ha ribadito di non avere fatto rientro in Kosovo da oltre 12 anni ed ha sottolineato di non avere alcun interesse a ritornare in detto Paese. Difatti, in caso di ritorno, temerebbe per la sua incolumità fisica per i motivi già riconosciuti tramite sentenza del TAF del 21 novembre 1996. In Patria, poi, non sarebbe proprietario di alcun bene e non avrebbe legami affettivi o di amicizia con nessuno, tanto più che entrambi i genitori ed il fratello H. sarebbero deceduti, il fratello E. vivrebbe negli E._______, il fratello M. vivrebbe in Svizzera e con l'unico fratello che ancora vivrebbe in Kosovo, I. A., non intratterrebbe alcun rapporto. I reati che ha commesso, poi, non sarebbero di grave entità e le relative condanne non di lunga durata, ragione per cui non si potrebbe parlare di reati riprensibili. A differenza di quanto sostenuto dall'UFM nella decisione impugnata, inoltre, il (...) egli sarebbe stato sì arrestato, ma unicamente per tentato furto e non anche per infrazione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). Infine, le sue condizioni di salute richiederebbero un prosieguo delle cure psichiatriche in Svizzera. Al presente atto integrativo al ricorso, il ricorrente ha allegato la dichiarazione del fratello I. A. del (...) in originale. F. Tramite decisione incidentale del 15 novembre 2005, la CRA ha esonerato il ricorrente, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, dal pagamento di un anticipo a copertura delle spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. G. Tramite scritto del (...), l'F._______ ha inoltrato alla CRA copia del decreto d'accusa del (...), cresciuto in giudicato il (...), col quale il ricorrente è stato ritenuto colpevole di furto di poca entità e di ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, e condannato a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente. La CRA ha provveduto, nello stesso mese di novembre 2005, ad inviare una copia del decreto all'UFM (v. act. B14/4). H. Il 2 dicembre 2005 ed al fine di ottenere informazioni complementari all'e-mail del (...) (v. paragrafo B.b), l'UFM ha contattato telefonicamente l'Ufficio di collegamento, il quale ha comunicato (v. nota di conversazione agli atti, act. B15/1) che la discussione al domicilio dell'interessato avrebbe "effettivamente [...] avuto luogo con un giovane la cui età potrebbe essere di (...) anni", che il giovane si sarebbe presentato come il fratello minore del ricorrente, che la conversazione si sarebbe svolta "in modo assolutamente normale" ed il giovane avrebbe capito "molto bene" le domande postegli, che il giovane sarebbe stato "100% affermativo nelle risposte concernenti il rientro regolare del ricorrente nel suo Paese per trascorrervi le vacanze", che la conversazione sarebbe durata "un buon momento" ed il giovane avrebbe fornito risposte "alquanto chiare e precise", che, da ultimo, non vi sarebbe "alcun motivo" che possa permettere di dubitare della capacità di discernimento del giovane in questione. L'UFM ha incluso tali informazioni nelle osservazioni al ricorso del 7 dicembre 2005, sottolineando inoltre che, al contrario di quanto allegato dal fratello del ricorrente, le dichiarazioni del giovane interrogato sarebbero valide ed integralmente utilizzabili ai fini della procedura in corso. Detto Ufficio ha, infine, indicato che il ricorrente sarebbe stato nel frattempo nuovamente condannato, menzionando il decreto d'accusa del (...) (v. paragrafo G). I. Il 23 dicembre 2005, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, ribadendo di non essere rientrato in Kosovo da oltre 12 anni, di non avervi più né interessi, né congiunti e di non intrattenere alcun rapporto con il fratello I. A. residente a Pristina. Ha sottolineato inoltre come l'asserzione dell'UFM, secondo cui funzionari dell'Ufficio di collegamento avrebbero interrogato il fratello minore del ricorrente, non sarebbe plausibile e pertanto errata, essendo lui stesso il fratello minore della famiglia. La persona interrogata non potrebbe pertanto essere che il nipote del ricorrente, rispettivamente figlio (...) del fratello I. A., il quale per di più non avrebbe alcun interesse a spacciarsi per suo fratello minore ed a dichiarare falsamente di averlo incontrato in Kosovo. Il ricorrente ha inoltre espresso dubbi in merito al fatto che il giovane sia stato interrogato nella sua lingua madre ed ha reputato molto probabile che le sue risposte siano state fraintese. Ha altresì espressamente chiesto di venire a conoscenza del verbale della discussione intercorsa tra i funzionari dell'Ufficio di collegamento ed il giovane. J. Il 24 gennaio 2006, il ricorrente ha inoltrato alla CRA un rapporto medico stilato il (...) dal Dr. G._______ ed il rapporto d'uscita dall'H._______, stilato il (...) dalla Dr.ssa I._______. K. Il 17 maggio 2006, il ricorrente ha versato agli atti un rapporto medico non datato stilato dall'D._______, un rapporto medico emesso il (...) dal J._______ ed un certificato medico del (...) emesso dalla K._______. L. Il 27 giugno 2006 il ricorrente ha inoltrato una lettera alla CRA, con la quale ha contestato nuovamente di essere già stato arrestato o condannato per infrazione alla LStup. M. Il 18 ottobre 2006, l'UFM ha trasmesso alla CRA un certificato medico, stilato il (...) dal Dr. L._______, riguardante il ricorrente ed erroneamente pervenutogli. N. Tramite scritto del 14 aprile 2010, il ricorrente ha versato agli atti le copie dei seguenti documenti attinenti alla sua situazione attuale: un attestato del (...) del M._______ a testimonianza della sua volontà di trovare un impiego, un attestato di lavoro del (...), rilasciato dalla Città di N._______, un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel (...) con la ditta E. di N._______, l'autorizzazione di corta durata del (...) valida per 30 giorni rilasciata dalla F._______, la sua richiesta per un permesso di lavoro del (...) ed una copia del certificato medico del (...) emesso dalla K._______ (già agli atti, v. paragrafo K). O. Tramite scritto del 21 maggio 2010, l'UFM ha ritenuto che i mezzi di prova versati da ultimo agli atti non comportano modifiche nella sua posizione ed ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata. P. Tramite scritto del 9 agosto 2010, il ricorrente ha versato agli atti una dichiarazione dell'"O._______" del (...) che confermerebbe che, in caso di rientro in Kosovo, la sua vita sarebbe in pericolo. Q. Il 30 agosto 2010, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale una lettera da lui redatta, nella quale dichiara la sua gratitudine alla Svizzera per averlo accolto quale rifugiato politico nonché il suo pentimento in merito al comportamento da lui assunto negli anni passati. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 L'oggetto della presente procedura, consistente nella decisione di disconoscimento della qualità di rifugiato e di revoca dell'asilo, non ha alcuna incidenza sul diritto del ricorrente a rimanere in Svizzera, ritenuto che egli - come comunicato al Tribunale dalla F._______ in data (...) - è stato posto al beneficio di un permesso (...). 5.2 Vi è pertanto da esaminare unicamente se l'autorità inferiore ha rettamente considerato come adempiute le condizioni per applicare l'art. 1 C n. 1 Conv., rispettivamente rettamente disconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e revocato l'asilo giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. consid. 6), rispettivamente 63 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 7-8). 6. 6.1 6.1.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 C numeri 1-6 Conv.. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifichi più. Tale è il caso, ad esempio, se una persona ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza (art. 1 C n. 1 Conv.). 6.1.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, per ammettere che un rifugiato abbia volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza devono essere cumulativamente adempiute le seguenti tre condizioni (cfr. GICRA 2002 n. 21 consid. 6, con rimandi a GICRA 1996 n. 7):

- l'atto col quale il rifugiato domanda la protezione deve essere compiuto volontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo ospita, né dalle autorità di questo Paese,

- l'azione intrapresa dal rifugiato deve aver carattere intenzionale, ovvero deve avere per obbiettivo l'assoggettamento alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza e

- l'azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve sollecitare la protezione del Paese d'origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata. 6.1.3 In virtù del principio inquisitorio ancorato all'art. 12 PA (per rimando dall'art. 6 LAsi), spetta all'autorità - e non alle parti in causa - accertare i fatti. Benché anche le parti rivestano un ruolo importante nel chiarimento degli elementi fattuali rilevanti, l'autorità non è, in altre parole, vincolata alle loro domande ed offerte di prova, bensì è tenuta ad accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e ad assumere di propria iniziativa quelle prove che ritiene idonee per l'accertamento dei fatti rilevanti (cfr. René A.Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss: Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, n. 909; Christoph Auer, in merito all'art. 12 PA, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [ed.]: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo, 2008, n. 6-15, pagg. 191 segg.). L'autorità può ritenere un fatto come comprovato unicamente quando è convinta della sua esistenza. In assenza di prove chiare, la stessa è tenuta a decidere secondo il principio della probabilità preponderante se un fatto possa essere o meno reputato come dimostrato. La mera possibilità che un fatto si sia potuto realizzare non basta per addossare alla fattispecie in questione una determinata conseguenza giuridica (cfr. Rene A. Rhinow / Beat Krähenmann: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. complementare, Basilea/Francoforte sul Meno, 1990, pag. 298). L'autorità si serve, se necessario, dei mezzi di prova elencati dalla legge. Essa, in altri termini, non è tenuta ad assumere prove per ogni elemento fattuale. Fatti notori e relativi all'esperienza generale di vita non devono essere dimostrati. Lo stesso dicasi per elementi fattuali non contestati dalle parti e per i quali ci si potrebbe aspettare che la parte toccata da un eventuale cambiamento fattuale lo segnali lei stessa a tutela dei suoi interessi. Questo vale in particolare nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, dove la legge esige che le richieste ricorsuali siano motivate, vale a dire corroborate anche da considerazioni sui fatti rilevanti, e dove è compito del ricorrente segnalare errori commessi dall'autorità inferiore nell'accertare i fatti. Per la procedura d'asilo, l'autorità competente deve verificare, per quanto possibile, quelle allegazioni del richiedente l'asilo che ritiene rilevanti ai fini della concessione o revoca dell'asilo. A dette allegazioni, tuttavia, l'autorità non può opporre mere controallegazioni o supposizioni. Quanto opposto alle allegazioni del richiedente deve essere in altre parole o chiaramente dimostrato, o per lo meno - in applicazione del criterio della probabilità preponderante - essere oggettivamente più vicino alla verità di quanto lo siano le allegazioni fatte valere dal richiedente (cfr. Samuel Werenfels: Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 135). In particolare, nell'ambito di una procedura di revoca dell'asilo, l'onere della prova in merito al fatto che il ricorrente adempi le condizioni giustificanti il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca dell'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi incombe all'autorità inferiore. 6.2 6.2.1 Il Tribunale rileva che, nella fattispecie, l'UFM rettamente non ha motivato la decisione di disconoscimento della qualità del rifugiato con i fatti penalmente rilevanti commessi dal ricorrente e le rispettive condanne inflittegli. Secondo la prassi vigente, infatti, né la LAsi né la Conv. prevedono il disconoscimento dello statuto di rifugiato a causa di motivi d'indegnità insorti posteriormente. In altri termini, per tale misura sono determinanti unicamente i motivi previsti all'art. 1 C Conv., tra i quali non è ricompresa la commissione di reati particolarmente riprensibili nel Paese ospitante (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 8). 6.2.2 L'autorità inferiore non è tuttavia riuscita a fornire la prova inequivocabile ed inconfutabile che il ricorrente si sia recato in Kosovo. Come risulta dagli atti di causa, infatti, le informazioni citate nella decisione impugnata di cui sarebbe in possesso e che starebbero a dimostrare i viaggi in Kosovo del ricorrente, risultano unicamente dall'intervista che collaboratori dell'Ufficio di collegamento avrebbero effettuato ad una persona presso l'indirizzo indicato dal ricorrente quale suo ultimo domicilio, ovvero l'allora domicilio del fratello I. A., e di cui, peraltro, agli atti non vi è alcun rapporto formale, ma solo un e-mail ed una nota telefonica (v. act. B6/1 e B15/1). A prescindere dal fatto di sapere se la persona intervistata sia stata il fratello I. A. del ricorrente o, come quest'ultimo sostiene nel memoriale di ricorso allegando una dichiarazione dello stesso fratello I. A., suo nipote minorenne, le informazioni dedotte da detta intervista sono da qualificare come informazioni di terzi ai sensi dell'art. 12 lett. c PA, alle quali può - a differenza di informazioni risultanti da interrogatori di testimoni, dove false testimonianze possono avere conseguenze penali (cfr. art. 307 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311]) - essere attribuito solamente un valore probatorio ridotto. Difatti, terze persone interrogate a titolo informativo non solo non possono essere obbligate a dichiarare il vero, ma possono rifiutare di deporre senza temere alcuna conseguenza giuridica (cfr. Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], Zurigo 2009, art. 12 n. 125). In altre parole, se le risposte fornite nell'intervista in questione rappresentano, da una parte, degli indizi a favore della tesi dell'UFM secondo cui il ricorrente sarebbe rientrato in Kosovo, dall'altra parte, esse - costituendo l'unico mezzo di prova di cui si è servito l'UFM per corroborare le sue asserzioni - non sono oggettivamente sufficienti a renderle inconfutabili e, pertanto, per trarne delle conclusioni negative per il ricorrente. Inoltre, in tale contesto e a differenza di quanto sollevato dall'UFM, il fatto che il ricorrente non si sia espresso - nella sua presa di posizione antecedente la decisione impugnata - sulle dichiarazioni a cui è stato confrontato, non rappresenta anch'esso un elemento oggettivo atto a rendere inconfutabile la tesi del suo ritorno in Kosovo, anche alla luce del suo libretto di viaggio agli atti (che non presenta alcun timbro di entrata o uscita per la Repubblica federale di Jugoslavia, rispettivamente per il Kosovo, bensì solo timbri italiani e timbri portanti la scritta "P._______", una città portuale in Albania). 6.2.3 In esito alle considerazioni che precedono, gli elementi addotti dall'UFM nel provvedimento impugnato non forniscono la prova inconfutabile che il ricorrente abbia effettivamente fatto rientro i Kosovo negli anni seguenti la concessione dell'asilo. Pertanto, l'UFM ha accertato i fatti in maniera incorretta. 6.2.4 Ne discende che, secondo lo stato degli atti di causa, le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. non sono in casu adempiute. L'UFM ha pertanto a torto disconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e revocato l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi. 7. 7.1 7.1.1 A titolo preliminare e nonostante il ricorrente non abbia mai contestato i reati addebitatigli dall'UFM nella decisione impugnata, è d'uopo rilevare che i reati da lui commessi prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi il 1° ottobre 1999 (trattasi in concreto dei reati commessi dall'aprile 1994 al febbraio 1999) non sono in ogni caso rilevanti per giustificare la revoca dell'asilo giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Essendo infatti la commissione di reati particolarmente riprensibili un nuovo motivo di revoca dell'asilo, la revoca a causa di un reato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi è inammissibile, mancando una disposizione transitoria in tal senso (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/3 consid. 3). Per la presente procedura di revoca dell'asilo fanno dunque stato unicamente i reati commessi dal ricorrente a partire dall'entrata in vigore della nuova LAsi fino ad oggi, vale a dire i sei reati seguenti:

- aiuto al soggiorno illegale (art. 23 cpv. 1 dell'allora Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 [LDDS]), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B1/3); condanna alla pena di tre giorni di detenzione;

- incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B1/105); condanna a multa di CHF 300.-;

- infrazione all'allora Legge federale sul trasporto pubblico del 4 ottobre 1985 (LTP), cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 350.-;

- incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 300.-;

- infrazione all'allora LTP, cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 420.-;

- furto di poca entità (art. 139 CP) e ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 1 CP), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B14); condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. 7.1.2 Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato commesso deve, in altre parole, essere comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7). Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione. Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di 20 anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti invece i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di "crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono (tuttora) da qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità. Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti tramite tale misura deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7). 7.1.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]). Da tale diritto costituzionale sgorga l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, la quale è da considerarsi sufficientemente motivata, allorquando il destinatario ne possa comprendere il contenuto e la portata, la possa, altresì, puntualmente contestare, laddove lo ritenesse opportuno, e nella misura in cui l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo. L'estensione della motivazione dipende dall'oggetto della decisione, dalla natura dell'affare, come pure dagli interessi in gioco dell'interessato. La giurisprudenza esige ad ogni modo una motivazione accurata nel caso in cui gli interessi giuridicamente protetti della persona interessata siano lesi in modo grave, quale è il caso in materia di concessione dell'asilo (GICRA 2006 n. 24 consid. 5.1 e relativi riferimenti). In linea di principio, affinché una decisione sia da ritenere sufficientemente motivata, è sufficiente che l'autorità abbia illustrato, anche brevemente, i motivi alla base delle sue conclusioni, in maniera tale che l'interessato possa seguirne i ragionamenti, potendo, se del caso, contestare con piena cognizione di causa i punti non condivisi. Sebbene la motivazione debba far emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi di fatto e di diritto essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 129 I 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid. 2b). 7.1.4 I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi, e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio, come nel caso di specie. 7.2 7.2.1 Nella fattispecie, l'UFM nella decisione impugnata ha omesso di motivare adeguatamente la decisione impugnata sotto due aspetti. Detto Ufficio si è infatti limitato ad elencare i reati commessi dal ricorrente (data della condanna, reato e pena inflitta, v. pagg. 1-2) e a concludere alla loro particolare riprensibilità unicamente alla luce della loro quantità ("egli è pertanto recidivo") ed il fatto che "in varie occasioni" il ricorrente sarebbe stato condannato ad una pena non sospesa condizionalmente (pag. 3). In altre parole, non traspare dalla decisione che l'autorità di prime cure abbia in un qualche modo considerato la pena prevista dal CP per i singoli reati commessi dal ricorrente, rispettivamente abbia ponderato se essi raggiungano un'intensità tale da poterli definire "particolarmente riprensibili" ai sensi della legge e della giurisprudenza. Sarebbe invece stato tenuto a motivare adeguatamente sotto quali aspetti il comportamento del ricorrente andrebbe qualitativamente oltre la semplice riprensibilità (v. Sentenza del Tribunale D-1678/2008 del 4 novembre 2009 consid. 4.3.2) e giustificherebbe la revoca dell'asilo, cosa che invece non ha fatto. Secondariamente, non emerge dai considerandi del provvedimento impugnato che l'autorità inferiore abbia ponderato la misura di revoca ordinata con l'interesse pubblico perseguito dalla stessa. 7.2.2 Tuttavia, dall'incartamento emerge che tra gli atti commessi dal ricorrente dal 1° ottobre 1999 sino ad oggi unicamente quelli di furto e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sono da considerarsi riprensibili ai sensi della legge, in quanto, per essi, è prevista una pena detentiva sino a cinque anni. Per quanto attiene alla questione a sapere se le infrazioni commesse dal ricorrente siano da qualificarsi come particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi, il Tribunale considera dapprima che per i reati menzionati poc'anzi la pena comminata è stata di soli tre mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Inoltre, dagli atti non traspare che il ricorrente, dal 2004 fino ad oggi, si sia nuovamente reso colpevole di atti perseguiti penalmente. Ne discende che, segnatamente in virtù del principio della proporzionalità, la revoca dell'asilo, allo stato attuale degli atti di causa, non è giustificata. Di conseguenza, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 8. Visto l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di spese processuali (art. 63 PA), ragione per cui la domanda d'assistenza giudiziaria del ricorrente è divenuta senza oggetto. 9. Ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 800.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di CHF 800.- a carico dell'Ufficio federale della migrazione. 4. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato) autorità inferiore, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: