Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Il ricorrente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali in modo corretto e completo. Invero, la SEM avrebbe omesso di prendere in considerazione la situazione vigente in Afghanistan e la prassi svizzera in merito all'esecuzione dell'allontanamento nel predetto Paese, per determinarsi circa la liceità del trasferimento del ricorrente in Belgio, anche tenuto conto dell'esistenza del rischio di violazione del principio di respingimento da parte del precitato Stato membro, nonché in contrasto con l'art. 3 CEDU, essendo come il ricorrente ha ivi ricevuto una decisione negativa con allontanamento verso l'Afghanistan. Ritenuta poi la giurisprudenza elvetica in materia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiarire presso le autorità belghe il motivo per il quale esse avrebbero respinto la domanda d'asilo dell'insorgente e disposto il suo allontanamento. Egli ritiene inoltre come il suo stato di salute, in quanto sarebbe tutt'ora in attesa di una visita psichiatrica e che sarebbe stata disposta una sua presa in carico in tal senso, non sarebbe stato acclarato in modo esatto e completo da parte dell'autorità inferiore. Peraltro, la detta autorità, non avrebbe neppure valutato quale presa in carico medica egli potrebbe ricevere in Belgio, in considerazione del fatto che la sua procedura d'asilo si sarebbe già conclusa con una decisione negativa. A fronte di quanto precede, l'analisi della SEM circa l'applicabilità in specie delle clausole discrezionali, risulterebbe quindi pure incompleta. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; e per l'obbligo di motivazione cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1).
E. 4.2.1 In primo luogo, occorre osservare che l'autorità resistente ha esaminato sufficientemente se il trasferimento dell'insorgente verso il Belgio comportasse la violazione degli obblighi internazionali della Svizzera, procedendo ad un'analisi completa di tutte le questioni determinanti per la causa, comprensiva anche della questione circa il divieto di non-respingimento e dell'art. 3 CEDU in ragione della situazione d'accoglienza in Belgio (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). Essendo che la SEM nella sua decisione doveva esaminare se il Belgio era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento del richiedente, ed avendo ottemperato a tale esame come visto sopra, la detta autorità non aveva alcun obbligo d'intraprendere delle misure d'istruzione in relazione all'esito riservato alla domanda depositata nel Paese in questione dal ricorrente, essendo già sin d'ora rilevato come un fatto di tale natura rimanga senza incidenza sulla determinazione della competenza ai sensi del RD III (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022). Fra l'altro, l'insorgente non ha dal canto suo - nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore - sollevato alcun vizio procedurale che sarebbe stato commesso da parte belga nell'esame della sua domanda d'asilo, avendo fra l'altro potuto pure interporre ricorso avverso la stessa (cfr. n. 15/3). Inoltre, al contrario di quanto sostenuto incoerentemente per la prima volta nel ricorso, egli non ha mai riferito prima che sarebbe stato costretto a lasciare il Belgio, in quanto in caso contrario "[...] sarebbe stato posto in detenzione e rinviato nel paese di origine [...]" (cfr. ricorso, pag. 4). Bensì, egli ha chiaramente asserito, che anche se gli è stata notificata una decisione negativa da parte delle autorità belghe, non ha mai ricevuto alcun ordine di rimpatrio, anche successivamente all'esito negativo del ricorso (cfr. n. 15/3). Non si comprende quindi per quali motivi la SEM avrebbe dovuto indagare oltre tali aspetti, essendo tra l'altro rilevato come il suo caso sia ben diverso dalle fattispecie di cui alle due sentenze del Tribunale citate nel ricorso (cfr. p.to I, pag. 5), e per questo egli non possa prevalersi a ragione delle stesse. Per il resto, il fatto che il ricorrente non sia d'accordo in realtà con l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore, apportando anche dei nuovi elementi soltanto a livello ricorsuale, riguarda in realtà il merito della questione e non aspetti formali, e verranno quindi trattati più avanti.
E. 4.2.2 In secondo luogo, con riferimento allo stato di salute dell'insorgente, si osserva che dagli atti all'incarto è evincibile come egli ha dichiarato nel corso del colloquio Dublino di avere dei problemi psicologici, in particolare di sentirsi molto stressato, di avere problematiche a dormire e che parlerebbe con sé stesso anche durante il sonno; nonché soffrirebbe di problemi fisici alle ossa, segnatamente dei dolori alla schiena ed alle gambe (cfr. n. 15/3). Dalla successiva documentazione medica, si rimarca che il ricorrente è stato visitato da un medico generico, che non ha posto alcuna diagnosi, non ha notato alcun dolore alla palpazione muscolare e le grosse articolazioni sarebbero libere da segni di flogosi. Ha inoltre constatato la presenza di una verruca alla mano sinistra, ed ha posto per questo motivo un controllo per l'asportazione della verruca con altro medico. Per la situazione psicologica riferitagli dall'insorgente, il medico curante gli ha prescritto una presa a carico psichiatrica e l'assunzione di Redormin 500 mg e Relaxane, nonché dei controlli di laboratorio e dentistico (cfr. n. 19/2). Sono effettivamente seguiti una visita dentale per una carie (cfr. n. 20/3), degli esami del sangue, risultati nella norma a parte un deficit di folati con la prescrizione di acido folico 5 mg (cfr. n. 31/3), e di un consulto psichiatrico, tenutosi il (...) giugno 2024, che ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, a seguito del quale è stato concordato una presa a carico psicologica (cfr. n. 32/2). Ulteriori atti medici non ve ne sono all'incarto. Alla luce di tali circostanze, non v'era quindi alcuna necessità per la SEM di appurare ulteriormente lo stato di salute dell'insorgente, essendo il medesimo sufficientemente chiaro e completo dagli atti di causa, ed avendo l'autorità inferiore debitamente tenuto conto dello stesso nella decisione avversata, apprezzandone le conseguenze, con la documentazione a disposizione al momento dell'emissione della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). In tal senso, non si può neppure seguire il ricorrente, laddove ravvisa, un'analisi incompleta circa l'applicazione della clausola di sovranità da parte della SEM nel suo caso di specie. Al contrario poi di quanto sollevato nel gravame dall'insorgente, appare dalle motivazioni espresse nella decisione sindacata, che l'autorità inferiore abbia concluso che il Belgio disponga di un sistema sanitario funzionante al quale egli potrà indirizzarsi, qualora necessario, per i suoi disturbi di salute, ritenuti dalla SEM come non gravi (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). Inoltre, a differenza di quanto addotto nel suo ricorso (cfr. p.to II, pag. 7), non si evince in alcun modo che egli non avrebbe ricevuto assistenza medica per i suoi problemi psicologici, ma ha unicamente riferito su quesito specifico del suo rappresentante legale che "[...] in Belgio hanno solo il medico a disposizione al centro, a cui ci si deve recare. Se il prezzo di una cura è molto elevato, si rifiutano di fornire la cura" (cfr. n. 15/3). Quindi, non soltanto egli non ha affermato in alcun modo di aver ricevuto direttamente un rifiuto alla sua richiesta di cure, bensì neppure di averne mai effettivamente richiesto per sé alle autorità belghe, anche a seguito della decisione negativa. Alla luce di tali circostanze, agli occhi del Tribunale, l'autorità inferiore non aveva quindi alcun obbligo di motivare maggiormente la sua decisione riguardo alla presa in carico che l'insorgente potrebbe ricevere in Belgio.
E. 4.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono pertanto conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivare la decisione o che avrebbe stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente e la conclusione subordinata proposta nel ricorso a tal proposito, devono quindi essere integralmente respinte.
E. 5.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 5.2 Secondo l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del predetto regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 5.3 Nel caso in parola, le ricerche intraprese dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo in Belgio il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1), circostanza che egli ha pure confermato (cfr. n. 15/3). Sulla scorta di tali elementi, il (...) giugno 2024, la SEM ha quindi chiesto alle autorità belghe, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 16/5). Il Belgio, l'11 giugno 2024, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente, fondandosi pure sulla predetta norma (cfr. n. 21/1). Di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data, ciò che non viene del resto neppure censurato dal ricorrente nel suo gravame.
E. 6.1 Il ricorrente si oppone tuttavia ad un suo trasferimento verso il suddetto Paese, in quanto nel suo ricorso egli allega che ciò comporterebbe essenzialmente una violazione dell'art. 3 CEDU, e del principio di non-respingimento, poiché a causa della decisione di allontanamento ricevuta in Belgio, vista anche la prassi belga in merito in particolare a richiedenti di nazionalità afghana che non concederebbe più per principio la protezione sussidiaria a tutti i richiedenti afghani, se egli ritornasse in tale Paese, rischierebbe di essere rinviato in Afghanistan. Egli rileva in merito come, al contrario di quanto succederebbe in Belgio, per prassi, in Svizzera, verrebbe pronunciata l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, e quindi si concederebbe quantomeno un'ammissione provvisoria ai cittadini afghani. Altresì, egli ritiene che, contrariamente a quanto concluso nella decisione avversata, in Belgio sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e d'accoglienza, conclusione che sarebbe pure supportata da due rapporti di organismi non governativi, di cui cita le fonti (cfr. ricorso, pag. 5 segg.). Tale situazione connotata da forti criticità e sovraccarico, sarebbe stata confermata anche dall'insorgente, il quale durante la procedura d'asilo nel Paese in questione non avrebbe sempre potuto beneficiare di un alloggio al Centro di accoglienza e di cure mediche specifiche (cfr. ricorso, pag. 5). Pertanto, a mente sua, vi sarebbero sufficienti elementi a sostegno del fatto che le autorità belghe violerebbero i loro obblighi internazionali, segnatamente che al ricorrente non verrebbe garantita una protezione contro il respingimento in Afghanistan e che la sua domanda d'asilo sarebbe stata oggetto di una procedura irregolare.
E. 6.2 Innanzitutto, agli occhi del Tribunale, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che né dagli atti di causa né dalle argomentazioni ricorsuali, si evincono dei motivi fondati per ritenere che in Belgio sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000), come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. fra le altre la sentenza del Tribunale E-3120/2024 del 24 maggio 2024 consid. 4.4). Inoltre, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). Tuttavia, ciò non risulta essere il caso di specie. Invero, anche se dalla documentazione all'inserto, si evince che le autorità belghe hanno respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, non risultano né dagli atti né dalle sue dichiarazioni, degli indizi concreti e sostanziati, che permettano di ritenere che le autorità predette non abbiano proceduto ad un esame della sua domanda d'asilo rispettosa delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare a causa della sua nazionalità. I suoi asserti del tutto generici resi in merito alle decisioni negative che verrebbero pronunciate contro richiedenti afghani (cfr. n. 15/3), non mutano il predetto apprezzamento nel suo caso specifico. Anche i due estratti di rapporti citati nel ricorso, del tutto generici, non sono atti a modificare la suddetta conclusione. Occorre in proposito inoltre sottolineare come, al contrario di quanto pare ritenere implicitamente a torto l'insorgente nel gravame, una decisione definitiva che respinge la sua domanda d'asilo e pronuncia il suo allontanamento verso il paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022, pag. 9 con ulteriori rif. cit.). Il Belgio è per di più uno Stato di diritto e può pertanto essere atteso dal ricorrente che, nell'eventualità in cui venisse effettivamente disposta l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan - di fatto in alcun modo provato che ciò avvenga, anzi avendo egli riferito di non avere mai ricevuto alcun ordine di rimpatrio (cfr. n. 15/3; differentemente da quanto allegato nel suo ricorso, cfr. a tal proposito supra consid. 4.2.1) - intraprenda ogni passo utile e necessario presso le autorità competenti al fine di far valere degli eventuali ostacoli al suo allontanamento. Non v'è del resto alcuna ragione di ritenere che le autorità belghe non procederebbero ad un nuovo esame della sua domanda d'asilo se ciò fosse giustificato, o che le medesime non rispetterebbero in tal senso i loro obblighi internazionali. Altresì, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti, neppure in fase ricorsuale, suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. La circostanza che egli, dopo aver ricevuto una decisione negativa, si sia ritrovato in alcune occasioni a dover trascorrere la notte fuori sul suolo belga, in quanto al centro per richiedenti l'asilo avrebbero fatto entrare soltanto poche persone (cfr. n. 15/3), non muta tale apprezzamento. Difatti, il ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità belghe per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che egli non ha dimostrato di aver fatto in passato o ancora di essersi rivolto alle organizzazioni non governative presenti sul suolo belga, per richiedere l'aiuto da lui necessitato. Anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute, di cui è affetto l'insorgente (cfr. in proposito supra consid. 4.2.2), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che non ne permetterebbero il suo trasferimento in Belgio. Le medesime risultano inoltre sufficientemente acclarate come già sopra evinto (cfr. consid. 4.2.2). Del resto, le cure mediche di cui egli dovesse necessitare anche in futuro, sono reperibili in Belgio, Paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche ed in particolare per la cura di patologie psichiatriche. Se tuttavia il ricorrente dovesse ritenere che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità belghe, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 6.3 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Belgio lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, in particolare dell'art. 3 CEDU.
E. 6.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, il Belgio rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 7 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
E. 9 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3912/2024 Sentenza del 1° luglio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Darshell Benitez Reyes, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2024, supportando la sua identità con il deposito di una copia della sua taskara. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 23 maggio 2024, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo precedente in Belgio il (...). A.b Il (...) giugno 2024, si è tenuto con l'interessato, un colloquio personale fondato sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c L'autorità elvetica competente, sempre in data (...) giugno 2024, ha presentato all'omologa autorità belga, una domanda di ripresa in carico del richiedente, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III. Il Belgio ha risposto positivamente alla medesima, l'11 giugno 2024, basandosi pure sulla precitata norma. B. Con decisione del 13 giugno 2024 - notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-29/1) - la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso il Belgio ed esecuzione della predetta misura, nonché osservando come un eventuale ricorso contro la decisione non avesse effetto sospensivo. C. Tramite il ricorso del 20 giugno 2024 (cfr. risultanze processuali), l'interessato ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione avversata in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, per il completamento dell'istruzione. D. Con scritto datato 25 giugno 2024, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia del foglio di informazioni mediche (F2) del 19 giugno 2024, inerente al consulto psichiatrico da lui svolto in medesima data - già presente agli atti della SEM (cfr. n. 32/2) - ribadendo per il resto le sue conclusioni ricorsuali. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, in particolare circa la situazione medica dell'insorgente di cui è presente agli atti della documentazione in merito, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Il ricorrente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali in modo corretto e completo. Invero, la SEM avrebbe omesso di prendere in considerazione la situazione vigente in Afghanistan e la prassi svizzera in merito all'esecuzione dell'allontanamento nel predetto Paese, per determinarsi circa la liceità del trasferimento del ricorrente in Belgio, anche tenuto conto dell'esistenza del rischio di violazione del principio di respingimento da parte del precitato Stato membro, nonché in contrasto con l'art. 3 CEDU, essendo come il ricorrente ha ivi ricevuto una decisione negativa con allontanamento verso l'Afghanistan. Ritenuta poi la giurisprudenza elvetica in materia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiarire presso le autorità belghe il motivo per il quale esse avrebbero respinto la domanda d'asilo dell'insorgente e disposto il suo allontanamento. Egli ritiene inoltre come il suo stato di salute, in quanto sarebbe tutt'ora in attesa di una visita psichiatrica e che sarebbe stata disposta una sua presa in carico in tal senso, non sarebbe stato acclarato in modo esatto e completo da parte dell'autorità inferiore. Peraltro, la detta autorità, non avrebbe neppure valutato quale presa in carico medica egli potrebbe ricevere in Belgio, in considerazione del fatto che la sua procedura d'asilo si sarebbe già conclusa con una decisione negativa. A fronte di quanto precede, l'analisi della SEM circa l'applicabilità in specie delle clausole discrezionali, risulterebbe quindi pure incompleta. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; e per l'obbligo di motivazione cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1). 4.2 4.2.1 In primo luogo, occorre osservare che l'autorità resistente ha esaminato sufficientemente se il trasferimento dell'insorgente verso il Belgio comportasse la violazione degli obblighi internazionali della Svizzera, procedendo ad un'analisi completa di tutte le questioni determinanti per la causa, comprensiva anche della questione circa il divieto di non-respingimento e dell'art. 3 CEDU in ragione della situazione d'accoglienza in Belgio (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). Essendo che la SEM nella sua decisione doveva esaminare se il Belgio era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento del richiedente, ed avendo ottemperato a tale esame come visto sopra, la detta autorità non aveva alcun obbligo d'intraprendere delle misure d'istruzione in relazione all'esito riservato alla domanda depositata nel Paese in questione dal ricorrente, essendo già sin d'ora rilevato come un fatto di tale natura rimanga senza incidenza sulla determinazione della competenza ai sensi del RD III (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022). Fra l'altro, l'insorgente non ha dal canto suo - nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore - sollevato alcun vizio procedurale che sarebbe stato commesso da parte belga nell'esame della sua domanda d'asilo, avendo fra l'altro potuto pure interporre ricorso avverso la stessa (cfr. n. 15/3). Inoltre, al contrario di quanto sostenuto incoerentemente per la prima volta nel ricorso, egli non ha mai riferito prima che sarebbe stato costretto a lasciare il Belgio, in quanto in caso contrario "[...] sarebbe stato posto in detenzione e rinviato nel paese di origine [...]" (cfr. ricorso, pag. 4). Bensì, egli ha chiaramente asserito, che anche se gli è stata notificata una decisione negativa da parte delle autorità belghe, non ha mai ricevuto alcun ordine di rimpatrio, anche successivamente all'esito negativo del ricorso (cfr. n. 15/3). Non si comprende quindi per quali motivi la SEM avrebbe dovuto indagare oltre tali aspetti, essendo tra l'altro rilevato come il suo caso sia ben diverso dalle fattispecie di cui alle due sentenze del Tribunale citate nel ricorso (cfr. p.to I, pag. 5), e per questo egli non possa prevalersi a ragione delle stesse. Per il resto, il fatto che il ricorrente non sia d'accordo in realtà con l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore, apportando anche dei nuovi elementi soltanto a livello ricorsuale, riguarda in realtà il merito della questione e non aspetti formali, e verranno quindi trattati più avanti. 4.2.2 In secondo luogo, con riferimento allo stato di salute dell'insorgente, si osserva che dagli atti all'incarto è evincibile come egli ha dichiarato nel corso del colloquio Dublino di avere dei problemi psicologici, in particolare di sentirsi molto stressato, di avere problematiche a dormire e che parlerebbe con sé stesso anche durante il sonno; nonché soffrirebbe di problemi fisici alle ossa, segnatamente dei dolori alla schiena ed alle gambe (cfr. n. 15/3). Dalla successiva documentazione medica, si rimarca che il ricorrente è stato visitato da un medico generico, che non ha posto alcuna diagnosi, non ha notato alcun dolore alla palpazione muscolare e le grosse articolazioni sarebbero libere da segni di flogosi. Ha inoltre constatato la presenza di una verruca alla mano sinistra, ed ha posto per questo motivo un controllo per l'asportazione della verruca con altro medico. Per la situazione psicologica riferitagli dall'insorgente, il medico curante gli ha prescritto una presa a carico psichiatrica e l'assunzione di Redormin 500 mg e Relaxane, nonché dei controlli di laboratorio e dentistico (cfr. n. 19/2). Sono effettivamente seguiti una visita dentale per una carie (cfr. n. 20/3), degli esami del sangue, risultati nella norma a parte un deficit di folati con la prescrizione di acido folico 5 mg (cfr. n. 31/3), e di un consulto psichiatrico, tenutosi il (...) giugno 2024, che ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, a seguito del quale è stato concordato una presa a carico psicologica (cfr. n. 32/2). Ulteriori atti medici non ve ne sono all'incarto. Alla luce di tali circostanze, non v'era quindi alcuna necessità per la SEM di appurare ulteriormente lo stato di salute dell'insorgente, essendo il medesimo sufficientemente chiaro e completo dagli atti di causa, ed avendo l'autorità inferiore debitamente tenuto conto dello stesso nella decisione avversata, apprezzandone le conseguenze, con la documentazione a disposizione al momento dell'emissione della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). In tal senso, non si può neppure seguire il ricorrente, laddove ravvisa, un'analisi incompleta circa l'applicazione della clausola di sovranità da parte della SEM nel suo caso di specie. Al contrario poi di quanto sollevato nel gravame dall'insorgente, appare dalle motivazioni espresse nella decisione sindacata, che l'autorità inferiore abbia concluso che il Belgio disponga di un sistema sanitario funzionante al quale egli potrà indirizzarsi, qualora necessario, per i suoi disturbi di salute, ritenuti dalla SEM come non gravi (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). Inoltre, a differenza di quanto addotto nel suo ricorso (cfr. p.to II, pag. 7), non si evince in alcun modo che egli non avrebbe ricevuto assistenza medica per i suoi problemi psicologici, ma ha unicamente riferito su quesito specifico del suo rappresentante legale che "[...] in Belgio hanno solo il medico a disposizione al centro, a cui ci si deve recare. Se il prezzo di una cura è molto elevato, si rifiutano di fornire la cura" (cfr. n. 15/3). Quindi, non soltanto egli non ha affermato in alcun modo di aver ricevuto direttamente un rifiuto alla sua richiesta di cure, bensì neppure di averne mai effettivamente richiesto per sé alle autorità belghe, anche a seguito della decisione negativa. Alla luce di tali circostanze, agli occhi del Tribunale, l'autorità inferiore non aveva quindi alcun obbligo di motivare maggiormente la sua decisione riguardo alla presa in carico che l'insorgente potrebbe ricevere in Belgio. 4.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono pertanto conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivare la decisione o che avrebbe stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente e la conclusione subordinata proposta nel ricorso a tal proposito, devono quindi essere integralmente respinte. 5. 5.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.2 Secondo l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del predetto regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 5.3 Nel caso in parola, le ricerche intraprese dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo in Belgio il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1), circostanza che egli ha pure confermato (cfr. n. 15/3). Sulla scorta di tali elementi, il (...) giugno 2024, la SEM ha quindi chiesto alle autorità belghe, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 16/5). Il Belgio, l'11 giugno 2024, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente, fondandosi pure sulla predetta norma (cfr. n. 21/1). Di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data, ciò che non viene del resto neppure censurato dal ricorrente nel suo gravame. 6. 6.1 Il ricorrente si oppone tuttavia ad un suo trasferimento verso il suddetto Paese, in quanto nel suo ricorso egli allega che ciò comporterebbe essenzialmente una violazione dell'art. 3 CEDU, e del principio di non-respingimento, poiché a causa della decisione di allontanamento ricevuta in Belgio, vista anche la prassi belga in merito in particolare a richiedenti di nazionalità afghana che non concederebbe più per principio la protezione sussidiaria a tutti i richiedenti afghani, se egli ritornasse in tale Paese, rischierebbe di essere rinviato in Afghanistan. Egli rileva in merito come, al contrario di quanto succederebbe in Belgio, per prassi, in Svizzera, verrebbe pronunciata l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, e quindi si concederebbe quantomeno un'ammissione provvisoria ai cittadini afghani. Altresì, egli ritiene che, contrariamente a quanto concluso nella decisione avversata, in Belgio sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e d'accoglienza, conclusione che sarebbe pure supportata da due rapporti di organismi non governativi, di cui cita le fonti (cfr. ricorso, pag. 5 segg.). Tale situazione connotata da forti criticità e sovraccarico, sarebbe stata confermata anche dall'insorgente, il quale durante la procedura d'asilo nel Paese in questione non avrebbe sempre potuto beneficiare di un alloggio al Centro di accoglienza e di cure mediche specifiche (cfr. ricorso, pag. 5). Pertanto, a mente sua, vi sarebbero sufficienti elementi a sostegno del fatto che le autorità belghe violerebbero i loro obblighi internazionali, segnatamente che al ricorrente non verrebbe garantita una protezione contro il respingimento in Afghanistan e che la sua domanda d'asilo sarebbe stata oggetto di una procedura irregolare. 6.2 Innanzitutto, agli occhi del Tribunale, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che né dagli atti di causa né dalle argomentazioni ricorsuali, si evincono dei motivi fondati per ritenere che in Belgio sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000), come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. fra le altre la sentenza del Tribunale E-3120/2024 del 24 maggio 2024 consid. 4.4). Inoltre, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). Tuttavia, ciò non risulta essere il caso di specie. Invero, anche se dalla documentazione all'inserto, si evince che le autorità belghe hanno respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, non risultano né dagli atti né dalle sue dichiarazioni, degli indizi concreti e sostanziati, che permettano di ritenere che le autorità predette non abbiano proceduto ad un esame della sua domanda d'asilo rispettosa delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare a causa della sua nazionalità. I suoi asserti del tutto generici resi in merito alle decisioni negative che verrebbero pronunciate contro richiedenti afghani (cfr. n. 15/3), non mutano il predetto apprezzamento nel suo caso specifico. Anche i due estratti di rapporti citati nel ricorso, del tutto generici, non sono atti a modificare la suddetta conclusione. Occorre in proposito inoltre sottolineare come, al contrario di quanto pare ritenere implicitamente a torto l'insorgente nel gravame, una decisione definitiva che respinge la sua domanda d'asilo e pronuncia il suo allontanamento verso il paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022, pag. 9 con ulteriori rif. cit.). Il Belgio è per di più uno Stato di diritto e può pertanto essere atteso dal ricorrente che, nell'eventualità in cui venisse effettivamente disposta l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan - di fatto in alcun modo provato che ciò avvenga, anzi avendo egli riferito di non avere mai ricevuto alcun ordine di rimpatrio (cfr. n. 15/3; differentemente da quanto allegato nel suo ricorso, cfr. a tal proposito supra consid. 4.2.1) - intraprenda ogni passo utile e necessario presso le autorità competenti al fine di far valere degli eventuali ostacoli al suo allontanamento. Non v'è del resto alcuna ragione di ritenere che le autorità belghe non procederebbero ad un nuovo esame della sua domanda d'asilo se ciò fosse giustificato, o che le medesime non rispetterebbero in tal senso i loro obblighi internazionali. Altresì, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti, neppure in fase ricorsuale, suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. La circostanza che egli, dopo aver ricevuto una decisione negativa, si sia ritrovato in alcune occasioni a dover trascorrere la notte fuori sul suolo belga, in quanto al centro per richiedenti l'asilo avrebbero fatto entrare soltanto poche persone (cfr. n. 15/3), non muta tale apprezzamento. Difatti, il ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità belghe per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che egli non ha dimostrato di aver fatto in passato o ancora di essersi rivolto alle organizzazioni non governative presenti sul suolo belga, per richiedere l'aiuto da lui necessitato. Anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute, di cui è affetto l'insorgente (cfr. in proposito supra consid. 4.2.2), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che non ne permetterebbero il suo trasferimento in Belgio. Le medesime risultano inoltre sufficientemente acclarate come già sopra evinto (cfr. consid. 4.2.2). Del resto, le cure mediche di cui egli dovesse necessitare anche in futuro, sono reperibili in Belgio, Paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche ed in particolare per la cura di patologie psichiatriche. Se tuttavia il ricorrente dovesse ritenere che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità belghe, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 6.3 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Belgio lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, in particolare dell'art. 3 CEDU. 6.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, il Belgio rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
7. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
9. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: