Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 1 settembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte IV D-3885/2022
S e n t e n z a d e l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 2 2 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (…), Georgia, (…), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 1° settembre 2022 / N (…).
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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 7 ago- sto 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 9 agosto 2022, da cui si evince che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Francia l'8 ottobre 2021, la richiesta di ripresa in carico del richiedente del 9 agosto 2022 presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità francesi, la scomparsa del richiedente dal 10 agosto 2022 al 21 agosto 2022, la procura del 23 agosto 2022 conferita dall'interessato alla rappresen- tanza legale assegnatagli, l'accettazione del 23 agosto 2022 delle autorità francesi della richiesta di ripresa in carico, il verbale sul rilevamento delle generalità del 23 agosto 2022, la scomparsa del richiedente dal 25 agosto 2022 al 27 agosto 2022, il verbale del 30 agosto 2022 del colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'U- nione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la scomparsa del richiedente dal 31 agosto 2022 al 4 settembre 2022, la decisione della SEM del 1° settembre 2022, notificata il 5 settem- bre 2022, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia,
D-3885/2022 Pagina 3 la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza sottoscritta dalla rappresentante legale designata il 5 settembre 2022, il ricorso del 6 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 settembre 2022) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha chiesto che la sua domanda d'asilo venga trat- tata in Svizzera con contestuale richiesta di assistenza giudiziaria e di con- cessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la scomparsa del ricorrente dal 6 al 10 settembre 2022,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci- sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessato, posto di fronte alla possibile com- petenza della Francia, ha dichiarato di aver ricevuto una risposta negativa alla sua domanda d'asilo; che per tutta la durata della sua permanenza in tale Paese, egli avrebbe risieduto a Parigi; che avrebbe avuto un litigio, una rissa con degli arabi che lo avrebbero minacciato, picchiato e l'avrebbero perseguitato; che inoltre, in Francia egli non avrebbe trovato lavoro (cfr. atto SEM […]-28/2),
D-3885/2022 Pagina 4 che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'e- spressa ammissione di competenza da parte della Francia, ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti con- trari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di vio- lazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussiste- rebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III né che giustifichereb- bero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Re- golamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo rela- tiva a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311); che invero la Francia sarebbe uno stato di diritto con un'autorità di polizia fun- zionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che per quanto riguarda l'assenza di lavoro, la natura del sostegno al quale avrebbe diritto dipenderebbe dalla legislazione nazionale in vigore, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta la competenza francese al trattamento della sua domanda d'asilo e chiede che la procedura venga trattata in Svizzera in applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che invero, la sua vita ed incolumità fisica in Francia sarebbero in serio pericolo; che non avrebbe potuto beneficiare di alcun aiuto legale nel corso della sua procedura d'asilo, con il rischio che questa non verrebbe trattata correttamente; che dalla sua esperienza in loco, le forze di polizia non interverrebbero con solerzia; che infine, il suo stato di salute sarebbe gravemente compromesso ed un eventuale trasfe- rimento non garantirebbe un buon seguito terapeutico, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon- sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
D-3885/2022 Pagina 5 che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola- mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina- zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te- nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato mem- bro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interes- sato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
D-3885/2022 Pagina 6 validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Rego- lamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive- lato, dopo consultazione dell'«EURODAC», che l'interessato aveva depo- sitato una domanda d'asilo in Francia l'8 ottobre 2021 (cfr. atto SEM […]- 8/1), che in data 9 agosto 2022, la SEM ha presentato alle autorità francesi com- petenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una ri- chiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che il 23 agosto 2022, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Francia in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Francia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda, che di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi- che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen- naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
D-3885/2022 Pagina 7 che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par- ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce- dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen- naio 2011, 30696/09), ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola, come d'altronde neppure censurato dal ricorrente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3551/2022 del 24 agosto 2022), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola- mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il tra- sferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'au- torità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di con- trollo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
D-3885/2022 Pagina 8 che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva proce- dura, che il fatto di non aver potuto beneficiare di aiuto legale, oltre ad essere una dichiarazione non supportata da alcun elemento concreto, non per- mette di ritenere che la procedura non si sia svolta correttamente, che pertanto, nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento; che in tutta evi- denza, il trasferimento del ricorrente in Francia non lo espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, inte- grità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al feno- meno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»), che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra- sferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di es- sere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza, che per quanto riguarda il litigio e la rissa avuti in Francia, il Tribunale rileva che tale Paese è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che d'altronde il ri- corrente non ha fornito elementi che permettano di ritenere il contrario, che in caso di problemi, sarà dunque compito dell'insorgente rivolgersi alle autorità francesi al fine di chiedere protezione, che l'insorgente ritiene infine che il suo stato di salute costituirebbe un osta- colo al trasferimento; che tuttavia, in corso di procedura non ha mai riferito di avere problemi di salute ed in sede ricorsuale non ha neppure specificato di che cosa soffrirebbe, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche me- diche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circo- stanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o termi- nale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte
D-3885/2022 Pagina 9 appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che delle eventuali pa- tologie dell'insorgente rientrino nella restrittiva giurisprudenza convenzio- nale, che ad ogni modo, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infra- strutture mediche sufficienti, che la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita- ria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor- tura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezza- mento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
D-3885/2022 Pagina 10 che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Franca conformemente all'art. 44 LAsi, che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun- cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è anch'essa divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
D-3885/2022 Pagina 11 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
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