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D-3811/2017

D-3811/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-24 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 giugno 2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 750.- a titolo di indennità ripetibili.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3811/2017 Sentenza del 24 giugno 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Arabia Saudita, patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 giugno 2017. Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 18 marzo 2009 (cfr. atto A1), lo scritto del 10 luglio 2009 per il cui tramite la richiedente ritirava la suddetta domanda (cfr. atto A9), il ritorno in patria dell'interessata via Damasco, avvenuto il 17 luglio 2009 (cfr. dossier swissRepat), la nuova domanda d'asilo da lei depositata il 12 marzo 2017, i verbali d'audizione del 17 marzo 2017 (di seguito: verbale 1), del 6 aprile 2017 (di seguito: verbale 2) e del 16 maggio 2017 (di seguito: verbale 3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'8 giugno 2017, notificata all'interessata il giorno medesimo (cfr. atto B18), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 7 luglio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 luglio 2017), per il cui tramite la ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni; contestualmente ha altresì presentato una domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 22 agosto 2017 che esentava la ricorrente dal versamento dell'anticipo spese invitando nel contempo l'autorità di prima istanza a presentare la propria risposta al gravame, la risposta della SEM del 31 agosto 2017, con la quale detta autorità si riconfermava integralmente nelle proprie posizioni, la nascita della figlia Nora, avvenuta il 23 settembre 2017, ed il successivo decesso della medesima in data 11 gennaio 2018, la decisione incidentale del Tribunale del 23 gennaio 2019 che, conto tenuto delle asserzioni dell'insorgente a proposito della sua conversione al cristianesimo, concedeva a quest'ultima un termine per produrre ogni mezzo di prova a sostegno di detta allegazione, la trasmissione, da parte dell'insorgente, di un documento della Parrocchia riformata di C._______ attestante la sua partecipazione, in data 7 febbraio 2019, ad un colloquio sulla fede cristiana, la nascita del figlio B._______, avvenuta il 25 aprile 2019, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la ricorrente, nel corso dell'audizione sulle generalità si è dichiarata di cittadinanza saudita, etnia araba e religione musulmana; che ella ha ottenuto un visto turistico svizzero valido dal 17 marzo 2016 al 10 marzo 2017; che con il medesimo si sarebbe recata in Svizzera due volte; che nella prima occasione, risalente all'aprile/maggio del 2016 ella vi sarebbe rimasta per ter mesi; che la seconda volta l'insorgente avrebbe raggiunto la Svizzera nel novembre del 2016 rimanendo inizialmente presso un privato cittadino a Ginevra, per poi presentare una domanda d'asilo il 12 marzo del 2017 (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che sentita in due occasioni sui motivi d'asilo, ella ha in primo luogo richiamato la situazione generale vigente nel paese d'origine, laddove le molestie sessuali e l'oppressione sarebbero diffuse; che con riferimento alla sua situazione personale l'insorgente ha asserito di essere stata spesso oggetto di abusi nei contesti più disparati; che da bambina sarebbe stata molestata dal secondo marito di sua madre, la quale, dopo aver scoperto l'accaduto, l'avrebbe a lungo maltrattata; che dopo il decesso della madre naturale, la ricorrente si sarebbe trasferita presso la sua balia; che anche in tale contesto, ella avrebbe subito abusi ad opera del marito di quest'ultima; che non potendo sporgere denuncia ne andare a vivere da sola, avrebbe deciso di lasciare il paese; che dopo avere ottenuto il consenso del padre, sarebbe espatriata munita di regolare passaporto (cfr. verbale 2, pag. 2 e seg.; verbale 3 pag. 2 e seg.), che nella querelata decisione la SEM ha tra le altre cose ritenuto irrilevante la situazione della ricorrente in quanto donna saudita; che le problematiche da lei esposte sarebbero da ricondurre alla situazione sociale e politica del suo paese d'origine e rifletterebbero la realtà della vita quotidiana femminile in tale paese; che essendo tali circostanze ascrivibili alla situazione generale, non giustificherebbero la concessione dell'asilo, che nel proprio gravame la ricorrente avversa anche tale considerazione; che i racconti della ricorrente e rapporti di diverse organizzazioni internazionali rivelerebbero la gravità della condizione femminile in Arabia Saudita; che secondo un rapporto di Human Rights Watch, le donne saudite sarebbero tenute in ostaggio dalla legislazione e dai guardiani di quest'ultima; che secondo altre fonti, la donna sarebbe sottoposta vita natural durante alla tutela maschile, tutela che sarebbe un impedimento maggiore al rispetto dei loro diritti; che mariti, padri, figli e fratelli sarebbero autorizzati a controllare ogni singolo istante della vita delle donne; che si tratterebbe di una custodia permanente che non si esaurirebbe nemmeno in caso di violenza domestica; che le donne nemmeno avrebbero facoltà di disporre del loro corpo, cosa che renderebbe gravoso ogni aspetto della vita; che il raggiungimento di traguardi ed obbiettivi sarebbe destinato a svanire seduta stante secondo il volere del tutore di turno; che su tali presupposti, vi sarebbe da ritenere che con ogni probabilità l'insorgente non sarebbe in misura di svolgere una vita regolare, libera e senza pregiudizi in caso di rientro nel paese d'origine, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che ciò implica che i pregiudizi di cui sono vittima o rischiano di esserlo le donne costituiscono un motivo rilevante per il riconoscimento dello statuto di rifugiato allorquando gli stessi sono relazionabili in maniera discriminatoria ai connotati di genere (cfr. sentenze del Tribunale E-2472/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.2; E-325/2015 del 1° dicembre 2016 consid. 3.3), che v'è di principio una persecuzione rilevante giusta l'art. 3 LAsi anche allorquando la stessa è legata unicamente alla condizione femminile e non a altri motivi quali razza, religione o nazionalità, posto che vengano adempiuti gli usuali ulteriori criteri per il riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 32 consid. 8), che su tali presupposti la giurisprudenza riconosce di norma pertinenza in materia d'asilo alle situazioni che vedono le donne minacciate di atti pregiudizievoli (matrimoni forzati, delitti d'onore, ecc.) in società con concetti di valore arcaici ed assenza di possibilità di protezione in patria (cfr. sentenze del Tribunale D-6729/2009 del 14 febbraio 2013; D-4289/2006 dell'11 settembre 2018), che nello stesso senso, la richiedente asilo proveniente da un paese musulmano che, rifiutando di sottomettersi ad una legislazione sessista o discriminatoria, teme di essere vittima di misure persecutorie, può di principio vedersi riconoscere l'asilo (cfr. secondo il senso OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 193; Barzé Liselotte, La pratique de l'ODM en matière de presecutions liés au genre, consid. 3.1.1.6), che l'autorità inferiore non sembra aver tenuto appieno in considerazione quanto precede, che l'insorgente, già nel corso dell'audizione sulle generalità, aveva espressamente fatto riferimento al fatto di sentirsi fortemente toccata dal sistema sociale e giuridico in vigore nel paese d'origine, adducendo anche esempi concreti quali l'impossibilità di abitare da sola, di condurre veicoli, di vestirsi e muoversi liberamente così come di scegliere un uomo con cui condividere la propria esistenza (cfr. verbale 1, pag. 6-7); ch'ella ha reiterato tali dichiarazioni anche all'inizio dell'audizione sulle generalità asserendo testualmente "[n]on mi vanno bene le leggi in Arabia Saudita. Ci sono un sacco di molestie sessuali, un sacco di oppressione. Non esiste la libertà, i miei diritti sono inesistenti. Non ho neanche il diritto di prendere una casa da sola. Si può dire che non ho neanche il diritto di respirare" (cfr. verbale 2, pag. 6), che conto tenuto della situazione nel paese d'origine, si necessitava un'analisi oculata di tali circostanze onde determinare se le stesse, conto tenuto del fatto che una persecuzione può essere pertinente anche se unicamente legata alla condizione femminile, ottemperassero o meno alle condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, che l'autorità decidente si è però limitata, da una parte a valutare la verosimiglianza degli agli abusi sessuali subiti in famiglia e sul posto di lavoro e dall'altra a constatare come gli ulteriori pregiudizi, essendo comuni a tutte le donne saudite, sarebbero ascrivibili alla situazione generale nel paese d'origine e pertanto irrilevanti, che nella decisione avversata non v'è invece traccia di valutazioni circa l'intensità dei pregiudizi di cui la ricorrente si è detta vittima nella vita di tutti i giorni né di valutazioni circa il timore fondato di essere vittima di misure persecutorie a causa del suo rigetto dei valori sociali e della legislazione in essere nel paese, che così facendo la SEM ha però in parte misconosciuto il senso dell'art. 3 cpv. 2 LAsi violando inoltre il proprio obbligo di motivazione e conseguentemente anche diritto di essere sentito dell'interessata, che tale garanzia procedurale, disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nel processo di elaborazione delle decisioni (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b ; DTF 105 Ia 193 consid. 2b/cc), che al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, ciò che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso; che per adempire a tali esigenze, è necessario che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto; che in altri termini, è imprescindibile che l'autorità riporti i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la sua decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n° 38), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale; che la sua violazione, conduce dunque, di principio, all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 122 I 464 consid. 4a), che conto tenuto di quanto esposto, in specie appare quantomeno giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione, che tale soluzione appare del resto particolarmente avveduta anche in considerazione dalla recente nascita del figlio B._______, che nella propria disamina l'autorità inferiore terrà in debita considerazione l'attuale condizione di madre nubile dell'insorgente e le possibilità concrete del riconoscimento del proprio figlio nato in Svizzera da parte delle autorità saudite; analizzerà inoltre se la nascita di B._______ possa esporla a sanzioni e se quest'ultimo possa essere oggetto di stigmatizzazione sociale (cfr. The Independent, Babies born out of wedlock abandoned on Saudi streets due to fears of punishment, campaigners warn, 13.04.2019, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-born-babies-streets-abortion-marriage-wedlock-a88675 71.html >; Arabian Business, Saudi Arabia to crackdown on unmarried women who have children, 11.01.2015, ; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2018, Saudi Arabia, 13.03.2019, ; Amnestsy International, Amnesty International Report 2017/18, 22.02.2018, , consultati il 20.05.2019), che la SEM è pertanto chiamata a pronunciare una nuova decisione dopo aver valutato, oltre alla già analizzata verosimiglianza degli abusi sessuali, anche se le apparenti discriminazioni di genere derivanti dalla situazione giuridica e culturale in essere nel paese d'origine, ossequino o meno alle usuali condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato (intensità, assenza di possibilità di protezione, ecc.), che qualora non dovesse ritenere date le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, la SEM si determinerà in merito alla presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dopo oculata analisi della situazione generale nel paese d'origine e della particolare condizione degli insorgenti, nonché delle possibilità concrete di rimpatrio di B._______, che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM 8 giugno 2017 è annullata, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA), che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 750.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 giugno 2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 750.- a titolo di indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: