Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
E. 3 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti, poiché generiche ed imprecise, le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, in particolare sul coinvolgimento in una rissa nel B._______ e i rischi di vendetta dei familiari della vittima (fattispecie neppure accennata nella prima audizione), sulla data in cui sarebbe stato sequestrato nel C._______ (fine ottobre o D._______), sulla durata dell'evocato sequestro (15 giorni o sino al E._______), sul tipo di maltrattamenti subiti durante tale periodo e sull'identità dei sequestratori. L'interessato non è peraltro stato in grado di fornire alcuna valida spiegazione in merito alle citate divergenze. Infine, secondo l'autorità inferiore non sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 4 Nel ricorso, l'insorgente allega di non essere stato in grado di procurarsi dei documenti d'identità, ma di non aver potuto fare altrimenti considerata la particolarità della sua situazione. Fa valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Sostiene altresì di temere, in caso di rimpatrio, per la sua incolumità perché rischia d'essere esposto ad atti di vendetta da parte dei familiari della persona rimasta uccisa e dei sequestratori. Inoltre, non potrebbe rivolgersi alle forze di polizia, in quanto non potrebbero fare nulla alfine di garantirgli un'adeguata protezione.
E. 5 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
E. 5.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 27 marzo 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, non avendo il ricorrente fatto valere delle persecuzioni statali, avrebbe potuto rivolgersi a tal fine, in tempo utile, ad una rappresentanza del suo Paese all'estero. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
E. 5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso e riassunti nel presente giudizio, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Il ricorrente si è altresì limitato a semplici congetture, non confortate da alcun indizio oggettivo e concreto, sull'eventualità d'essere esposto a seri pregiudizi da parte di terzi in caso di rimpatrio. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che non è dato presumere, sulla base d'allegazioni generiche ed imprecise, che il ricorrente non possa ottenere in Georgia un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Da quanto esposto, discende che allo stato attuale degl'atti di causa l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
E. 5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dal ricorrente (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non emergono elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
E. 5.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure indizi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
E. 5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe, ha maturato una certa esperienza professionale e discrete conoscenze linguistiche. Peraltro, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, dei motivi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia.
E. 5.4.4 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà altresì procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 6 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 8 L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 5.4.
E. 9 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 10 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
E. 11 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - all'F._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Corte IV D-3754/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza del 19 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Walter Lang e Claudia Cotting-Schalch Cancelliera Marisa Murray A._______, Georgia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 29 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Ritenuto in fatto A. Il 27 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 4 aprile e del 21 maggio 2007), d'essere espatriato, da un lato, per il timore di subire la vendetta dei familiari di un ragazzo ucciso in una rissa in cui è stato coinvolto nel B._______. Dall'altro lato, per paura d'essere nuovamente sequestrato alfine di un addestramento in qualità di guerrigliero/bandito, come già sarebbe accaduto a fine ottobre C._______ o il D._______ (secondo la versione). B. Il 29 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 1° giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente entrata nel merito della domanda d'asilo, e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti, poiché generiche ed imprecise, le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, in particolare sul coinvolgimento in una rissa nel B._______ e i rischi di vendetta dei familiari della vittima (fattispecie neppure accennata nella prima audizione), sulla data in cui sarebbe stato sequestrato nel C._______ (fine ottobre o D._______), sulla durata dell'evocato sequestro (15 giorni o sino al E._______), sul tipo di maltrattamenti subiti durante tale periodo e sull'identità dei sequestratori. L'interessato non è peraltro stato in grado di fornire alcuna valida spiegazione in merito alle citate divergenze. Infine, secondo l'autorità inferiore non sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, l'insorgente allega di non essere stato in grado di procurarsi dei documenti d'identità, ma di non aver potuto fare altrimenti considerata la particolarità della sua situazione. Fa valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Sostiene altresì di temere, in caso di rimpatrio, per la sua incolumità perché rischia d'essere esposto ad atti di vendetta da parte dei familiari della persona rimasta uccisa e dei sequestratori. Inoltre, non potrebbe rivolgersi alle forze di polizia, in quanto non potrebbero fare nulla alfine di garantirgli un'adeguata protezione.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1. Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 27 marzo 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, non avendo il ricorrente fatto valere delle persecuzioni statali, avrebbe potuto rivolgersi a tal fine, in tempo utile, ad una rappresentanza del suo Paese all'estero. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 5.2. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso e riassunti nel presente giudizio, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Il ricorrente si è altresì limitato a semplici congetture, non confortate da alcun indizio oggettivo e concreto, sull'eventualità d'essere esposto a seri pregiudizi da parte di terzi in caso di rimpatrio. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che non è dato presumere, sulla base d'allegazioni generiche ed imprecise, che il ricorrente non possa ottenere in Georgia un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Da quanto esposto, discende che allo stato attuale degl'atti di causa l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 5.3. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dal ricorrente (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non emergono elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 5.4. 5.4.1. Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure indizi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.4.2. Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 5.4.3. Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe, ha maturato una certa esperienza professionale e discrete conoscenze linguistiche. Peraltro, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, dei motivi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. 5.4.4. Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà altresì procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 5.4.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- all'F._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: