Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______, minore non accompagnato di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 15 marzo 2022. A.b Il 18 marzo 2022 il richiedente ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c Il 7 aprile 2022 l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA). A.d In data 2 giugno 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo. Nel corso di tale audizione l'interessato è stato identificato come vittima potenziale del reato di tratta di esseri umani. A.e Il giorno seguente la SEM ha concesso al richiedente un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal 3 giugno 2022 al 4 luglio 2022. A.f Con scritto del 21 giugno 2022, l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale e persona di fiducia, ha trasmesso la dichiarazione di consenso alla collaborazione con le autorità di perseguimento penale e ha segnalato ed esposto le sue esigenze e i suoi bisogni, segnatamente un supporto psicologico adeguato, l'accesso ad un alloggio e a servizi di consulenza specifici per le vittime di tratta, nonché un conveniente supporto legale per l'eventuale attivazione di un procedimento penale contro gli autori del reato. A.g Con decisione incidentale del 6 luglio 2022, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. A.h Il giorno seguente, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato. A.i Con decisione del 7 luglio 2022 il richiedente è stato attribuito al Cantone B._______. B. Con decisione del 26 luglio 2022, notificata il giorno seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sostituendo tuttavia l'esecuzione della misura con un'amissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. L'Autorità regionale di protezione (ARP) (...), sede di C._______, nella seduta dell'(...) agosto 2022 (decisione del [...] agosto 2022), ha istituito una curatela di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato. D. In data 26 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo il rinvio del dossier all'autorità inferiore per un completo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Egli ha altresì formulato una richiesta di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 settembre 2022, ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere sulle domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio in prosieguo di procedura, e ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. La SEM ha presentato le proprie osservazioni con scritto del 20 settembre 2022. G. In data 10 ottobre 2022 il ricorrente ha replicato alle osservazioni della SEM. H. In data 2 aprile 2024, per ragioni organizzative, il procedimento è stato riassegnato alla giudice dell'istruzione Giulia Marelli. I. Nella seduta del 29 luglio 2024 (decisione del 12 agosto 2024) l'ARP (...) ha revocato la curatela di rappresentanza nei confronti del ricorrente, avendo egli raggiunto la maggiore età.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto, è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.1 Il richiedente, nato nella provincia di Daikondi e di etnia hazara, ha fatto valere quali motivi d'asilo di essere stato portato all'età di sette o otto anni a Kabul dal padre e di essere stato venduto al signor D._______ L'interessato sarebbe stato costretto a vivere a casa di D._______, senza poter far ritorno dalla famiglia, e costui l'avrebbe obbligato a lavorare come (...) (cfr. atto SEM 20/12, D7, D36 segg.). D._______ l'avrebbe maltrattato spesso e preteso giornalmente l'incasso ottenuto (cfr. atto SEM 20/12, D7, D8, D42 segg.). L'interessato avrebbe lavorato per tre o quattro anni per D._______, finché il proprietario di un negozio vicino al quale egli svolgeva la sua attività di (...) si sarebbe offerto di aiutarlo pagandogli il viaggio d'espatrio per l'Iran (cfr. atto SEM 20/12, D7, D21, D47 segg.). In caso di ritorno in Afghanistan egli avrebbe timore di incontrare D._______ (cfr. atto SEM 20/12, D60 segg.). Altresì, avendo l'interessato un tatuaggio sulla (...) ed essendo di religione sciita, potrebbe rientrare nel mirino dei talebani (cfr. atto SEM 20/12, D63 segg.).
E. 5.2 In sede di decisione, la SEM ha ritenuto che il fatto di essere stato vittima di sfruttamento della forza lavoro - egli è infatti stato riconosciuto quale potenziale vittima del reato di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (di seguito: conv. TEU, RS 0.311.543) - non sarebbe pertinente in materia d'asilo poiché le persecuzioni non sarebbero connesse a un motivo di cui all'art. 3 LAsi. Egli sarebbe stato sfruttato da D._______ unicamente per la sua forza lavorativa. In seguito, per quanto riguarda il timore di subire persecuzioni future da parte dei talebani in ragione della sua etnia e religione, l'autorità inferiore ha osservato che non si potrebbe ammettere la sussistenza di una persecuzione collettiva da parte dei talebani nei confronti degli hazara. Infine, per quanto concerne il tatuaggio che porta l'interessato sulla (...), la SEM ha ritenuto che egli non disporrebbe di un particolare profilo a rischio e non avrebbe fatto valere una persecuzione precedente, non si potrebbe dunque ammettere che alla luce della supposta "occidentalizzazione" egli sarebbe esposto, con alta probabilità e in un futuro prossimo a una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dei talebani.
E. 5.3 Con ricorso l'insorgente censura anzitutto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. La SEM avrebbe correttamente individuato il ricorrente come vittima di sfruttamento lavorativo, nello stesso tempo non avrebbe però approfondito in modo adeguato la probabilità di un rischio di rivittimizzazione. Infatti, egli sarebbe stato venduto dal proprio padre allo sfruttatore. Questi due soggetti sarebbero gli unici due punti di riferimento per il ricorrente nel Paese d'origine. In caso di rientro in Afghanistan egli ricadrebbe con molta probabilità nel circolo dello sfruttamento non avendo alcuna persona alla quale rivolgersi. Peraltro, si potrebbe ragionevolmente supporre che le autorità afghane non interverrebbero in alcun modo nella protezione del minore, considerato anche il lungo soggiorno all'estero e la sua percepita "occidentalizzazione". Infine, l'insorgente sottolinea che non avrebbe potuto usufruire del periodo di recupero e riflessione concesso alle vittime della tratta di esseri umani. Avendo compiuto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, il dossier andrebbe restituito all'autorità inferiore.
E. 5.4 Con risposta al ricorso la SEM ha osservato che, in merito al rischio di rivittimizzazione, contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, egli avrebbe potuto espatriare grazie al sostegno organizzativo ed economico di un negoziante; quindi, il fatto che il ricorrente non avrebbe nessuno su cui contare in Afghanistan non rappresenterebbe la realtà. Inoltre, il fatto che l'insorgente abbia dovuto trascorrere il periodo di recupero e di riflessione nel centro di alloggio di E._______ sarebbe dovuto al fatto che a quel momento non sarebbero esistiti rischi reali di rivittimizzazione o rappresaglie e nessuna possibilità di alloggio privato. Di conseguenza, non sarebbero stati presenti particolari esigenze di sicurezza e di protezione dell'insorgente per cui avrebbe dovuto o potuto lasciare il centro di alloggio.
E. 5.5 In sede replica, l'insorgente ha ribadito che il sostegno fornito dal negoziante in Afghanistan non sarebbe tale da poter sostenere che egli in patria avrebbe un riferimento sicuro che lo potrebbe tenere salvo dal finire nuovamente nelle mani dei suoi sfruttatori.
E. 6.1 Nella fattispecie, il ricorrente censura un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti, in concreto, egli rimprovera alla SEM di non aver approfondito in modo adeguato la probabilità di un rischio di rivittimizzazione. Tale censura formale deve essere esaminata in via preliminare, poiché, qualora risultasse fondata, potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4a ed. 2025, n. 1043). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 6.3 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente in sede di ricorso, il Tribunale ritiene che la SEM abbia sufficientemente e adeguatamente approfondito la probabilità di rischio di rivittimizzazione del ricorrente in caso di ritorno in Afghanistan. Segnatamente, l'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. pto. III n.1 della decisione) ha esaminato il rischio di subire maltrattamenti ed ha ritenuto che non vi sarebbero indizi concreti che permettono di affermare che potrebbe essere esposto a seri pregiudizi o trattamenti vietati dagli art. 3 o 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Il solo fatto di essere stato sfruttato in passato non costituirebbe un motivo sufficiente per far valere un rischio reale di maltrattamenti in caso di ritorno. L'autorità inferiore ha dunque elencato e tenuto conto di tutti gli elementi di fatto rilevanti (cfr. pto. III n.1 par. 2 della decisione). Di conseguenza, la situazione di fatto in relazione al rischio di rivittimizzazione appariva sufficientemente acclarata e non si intravvede la necessità di ulteriori accertamenti. Per altro, l'insorgente non indica neppure che tipo di ulteriori approfondimenti sarebbero necessari. Egli sembra, più che far valere un accertamento incompleto dei fatti, contestare la motivazione dell'autorità inferiore. In ogni caso, va rammentato che, secondo la prassi del Tribunale, la (potenziale) violazione degli artt. 3 e 4 CEDU viene esaminata nell'ambito della valutazione dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la quale esula dall'oggetto della presente procedura (cfr. infra consid. 7 in fine). La relativa censura formale si rivela pertanto priva di fondamento già per tale motivo.
E. 6.4 In seguito, per quanto concerne l'argomentazione ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto usufruire del periodo di recupero e di riflessione concesso alle potenziali vittime di tratta di esseri umani, il Tribunale rileva quanto segue. Da una parte si osserva che il periodo di recupero e riflessione è stato concesso al richiedente dalla SEM (cfr. supra lett. A.f dei fatti) e lo stesso è stato interrotto, per il tramite della sua rappresentante legale e persona di fiducia, dall'interessato stesso con la sottoscrizione della dichiarazione di collaborazione con le autorità di perseguimento penali del 15 giugno 2022. In secondo luogo, non risulta in alcun modo chiaro che cosa voglia ottenere ad oggi l'interessato. Né in sede di ricorso, né con replica del 10 ottobre 2022 (cf. supra lett. G dei fatti) il ricorrente ha inoltrato ulteriori spiegazioni o richieste alla SEM né motivato ulteriormente la sua richiesta dinanzi al Tribunale.
E. 6.5 Ferme queste premesse, non si riscontra un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e non sono ravvisabili altri vizi formali, motivo per cui non risulta necessario rinviare la causa all'autorità inferiore per complemento istruttorio. La censura va pertanto respinta.
E. 7 Il ricorrente, assistito da una rappresentante legale, nel suo ricorso - oltre al rinvio degli atti all'autorità inferiore per un completo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. supra consid. 6) - non ha chiesto null'altro. La pronuncia dell'allontanamento, il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato e il rigetto della domanda d'asilo (cfr. punti 1 e 2 del dispositivo della decisione della SEM) non sono nella fattispecie stati impugnati dal punto di vista materiale (cfr. in merito alla formulazione delle conclusioni: Wiederkehr, Öffentliches Verfahrensrecht, 2a ed., Berna 2022, pag. 242; sentenza del Tribunale D-5757/2023 del 20 marzo 2024 consid. 1.4.2). Per il resto, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento non ragionevolmente esigibile e ha sostituito la misura con un'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20] in relazione all'art. 44 LAsi; cfr. supra, lett. B dei fatti), motivo per cui anche quest'ultima misura non è oggetto della presente procedura, in quanto le condizioni poste dall'art. 83 cpv. 2-4 LStrI che impediscono l'esecuzione dell'allontanamento (inammissibilità, inesigibilità o impossibilità), sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 9.2 Essendo l'insorgente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio e nominare la MLaw Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio del ricorrente.
E. 9.3 Alla rappresentante legale va pertanto riconosciuta un'indennità per patrocinio d'ufficio. Per prassi del Tribunale, la tariffa oraria per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, oscilla tra i CHF 100.- ed i CHF 150 (art. 12 TS-TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso di specie, la patrocinatrice non ha inoltrato una nota d'onorario. Sulla base degli atti di causa e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene adeguata un'indennità per patrocinio d'ufficio di complessivi CHF 300.-.
E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono accolte. La MLaw Elisabetta Luda è nominata patrocinatrice d'ufficio del ricorrente.
- Non si prelevano spese processuali.
- La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 300.- a titolo di spese di patrocinio.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3719/2022 Sentenza del 22 giugno 2026 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Deborah D'Aveni, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 26 luglio 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, minore non accompagnato di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 15 marzo 2022. A.b Il 18 marzo 2022 il richiedente ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c Il 7 aprile 2022 l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA). A.d In data 2 giugno 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo. Nel corso di tale audizione l'interessato è stato identificato come vittima potenziale del reato di tratta di esseri umani. A.e Il giorno seguente la SEM ha concesso al richiedente un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal 3 giugno 2022 al 4 luglio 2022. A.f Con scritto del 21 giugno 2022, l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale e persona di fiducia, ha trasmesso la dichiarazione di consenso alla collaborazione con le autorità di perseguimento penale e ha segnalato ed esposto le sue esigenze e i suoi bisogni, segnatamente un supporto psicologico adeguato, l'accesso ad un alloggio e a servizi di consulenza specifici per le vittime di tratta, nonché un conveniente supporto legale per l'eventuale attivazione di un procedimento penale contro gli autori del reato. A.g Con decisione incidentale del 6 luglio 2022, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. A.h Il giorno seguente, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato. A.i Con decisione del 7 luglio 2022 il richiedente è stato attribuito al Cantone B._______. B. Con decisione del 26 luglio 2022, notificata il giorno seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sostituendo tuttavia l'esecuzione della misura con un'amissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. L'Autorità regionale di protezione (ARP) (...), sede di C._______, nella seduta dell'(...) agosto 2022 (decisione del [...] agosto 2022), ha istituito una curatela di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato. D. In data 26 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo il rinvio del dossier all'autorità inferiore per un completo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Egli ha altresì formulato una richiesta di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 settembre 2022, ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere sulle domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio in prosieguo di procedura, e ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. La SEM ha presentato le proprie osservazioni con scritto del 20 settembre 2022. G. In data 10 ottobre 2022 il ricorrente ha replicato alle osservazioni della SEM. H. In data 2 aprile 2024, per ragioni organizzative, il procedimento è stato riassegnato alla giudice dell'istruzione Giulia Marelli. I. Nella seduta del 29 luglio 2024 (decisione del 12 agosto 2024) l'ARP (...) ha revocato la curatela di rappresentanza nei confronti del ricorrente, avendo egli raggiunto la maggiore età. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto, è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Il richiedente, nato nella provincia di Daikondi e di etnia hazara, ha fatto valere quali motivi d'asilo di essere stato portato all'età di sette o otto anni a Kabul dal padre e di essere stato venduto al signor D._______ L'interessato sarebbe stato costretto a vivere a casa di D._______, senza poter far ritorno dalla famiglia, e costui l'avrebbe obbligato a lavorare come (...) (cfr. atto SEM 20/12, D7, D36 segg.). D._______ l'avrebbe maltrattato spesso e preteso giornalmente l'incasso ottenuto (cfr. atto SEM 20/12, D7, D8, D42 segg.). L'interessato avrebbe lavorato per tre o quattro anni per D._______, finché il proprietario di un negozio vicino al quale egli svolgeva la sua attività di (...) si sarebbe offerto di aiutarlo pagandogli il viaggio d'espatrio per l'Iran (cfr. atto SEM 20/12, D7, D21, D47 segg.). In caso di ritorno in Afghanistan egli avrebbe timore di incontrare D._______ (cfr. atto SEM 20/12, D60 segg.). Altresì, avendo l'interessato un tatuaggio sulla (...) ed essendo di religione sciita, potrebbe rientrare nel mirino dei talebani (cfr. atto SEM 20/12, D63 segg.). 5.2 In sede di decisione, la SEM ha ritenuto che il fatto di essere stato vittima di sfruttamento della forza lavoro - egli è infatti stato riconosciuto quale potenziale vittima del reato di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (di seguito: conv. TEU, RS 0.311.543) - non sarebbe pertinente in materia d'asilo poiché le persecuzioni non sarebbero connesse a un motivo di cui all'art. 3 LAsi. Egli sarebbe stato sfruttato da D._______ unicamente per la sua forza lavorativa. In seguito, per quanto riguarda il timore di subire persecuzioni future da parte dei talebani in ragione della sua etnia e religione, l'autorità inferiore ha osservato che non si potrebbe ammettere la sussistenza di una persecuzione collettiva da parte dei talebani nei confronti degli hazara. Infine, per quanto concerne il tatuaggio che porta l'interessato sulla (...), la SEM ha ritenuto che egli non disporrebbe di un particolare profilo a rischio e non avrebbe fatto valere una persecuzione precedente, non si potrebbe dunque ammettere che alla luce della supposta "occidentalizzazione" egli sarebbe esposto, con alta probabilità e in un futuro prossimo a una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dei talebani. 5.3 Con ricorso l'insorgente censura anzitutto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. La SEM avrebbe correttamente individuato il ricorrente come vittima di sfruttamento lavorativo, nello stesso tempo non avrebbe però approfondito in modo adeguato la probabilità di un rischio di rivittimizzazione. Infatti, egli sarebbe stato venduto dal proprio padre allo sfruttatore. Questi due soggetti sarebbero gli unici due punti di riferimento per il ricorrente nel Paese d'origine. In caso di rientro in Afghanistan egli ricadrebbe con molta probabilità nel circolo dello sfruttamento non avendo alcuna persona alla quale rivolgersi. Peraltro, si potrebbe ragionevolmente supporre che le autorità afghane non interverrebbero in alcun modo nella protezione del minore, considerato anche il lungo soggiorno all'estero e la sua percepita "occidentalizzazione". Infine, l'insorgente sottolinea che non avrebbe potuto usufruire del periodo di recupero e riflessione concesso alle vittime della tratta di esseri umani. Avendo compiuto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, il dossier andrebbe restituito all'autorità inferiore. 5.4 Con risposta al ricorso la SEM ha osservato che, in merito al rischio di rivittimizzazione, contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, egli avrebbe potuto espatriare grazie al sostegno organizzativo ed economico di un negoziante; quindi, il fatto che il ricorrente non avrebbe nessuno su cui contare in Afghanistan non rappresenterebbe la realtà. Inoltre, il fatto che l'insorgente abbia dovuto trascorrere il periodo di recupero e di riflessione nel centro di alloggio di E._______ sarebbe dovuto al fatto che a quel momento non sarebbero esistiti rischi reali di rivittimizzazione o rappresaglie e nessuna possibilità di alloggio privato. Di conseguenza, non sarebbero stati presenti particolari esigenze di sicurezza e di protezione dell'insorgente per cui avrebbe dovuto o potuto lasciare il centro di alloggio. 5.5 In sede replica, l'insorgente ha ribadito che il sostegno fornito dal negoziante in Afghanistan non sarebbe tale da poter sostenere che egli in patria avrebbe un riferimento sicuro che lo potrebbe tenere salvo dal finire nuovamente nelle mani dei suoi sfruttatori. 6. 6.1 Nella fattispecie, il ricorrente censura un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti, in concreto, egli rimprovera alla SEM di non aver approfondito in modo adeguato la probabilità di un rischio di rivittimizzazione. Tale censura formale deve essere esaminata in via preliminare, poiché, qualora risultasse fondata, potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4a ed. 2025, n. 1043). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente in sede di ricorso, il Tribunale ritiene che la SEM abbia sufficientemente e adeguatamente approfondito la probabilità di rischio di rivittimizzazione del ricorrente in caso di ritorno in Afghanistan. Segnatamente, l'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. pto. III n.1 della decisione) ha esaminato il rischio di subire maltrattamenti ed ha ritenuto che non vi sarebbero indizi concreti che permettono di affermare che potrebbe essere esposto a seri pregiudizi o trattamenti vietati dagli art. 3 o 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Il solo fatto di essere stato sfruttato in passato non costituirebbe un motivo sufficiente per far valere un rischio reale di maltrattamenti in caso di ritorno. L'autorità inferiore ha dunque elencato e tenuto conto di tutti gli elementi di fatto rilevanti (cfr. pto. III n.1 par. 2 della decisione). Di conseguenza, la situazione di fatto in relazione al rischio di rivittimizzazione appariva sufficientemente acclarata e non si intravvede la necessità di ulteriori accertamenti. Per altro, l'insorgente non indica neppure che tipo di ulteriori approfondimenti sarebbero necessari. Egli sembra, più che far valere un accertamento incompleto dei fatti, contestare la motivazione dell'autorità inferiore. In ogni caso, va rammentato che, secondo la prassi del Tribunale, la (potenziale) violazione degli artt. 3 e 4 CEDU viene esaminata nell'ambito della valutazione dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la quale esula dall'oggetto della presente procedura (cfr. infra consid. 7 in fine). La relativa censura formale si rivela pertanto priva di fondamento già per tale motivo. 6.4 In seguito, per quanto concerne l'argomentazione ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto usufruire del periodo di recupero e di riflessione concesso alle potenziali vittime di tratta di esseri umani, il Tribunale rileva quanto segue. Da una parte si osserva che il periodo di recupero e riflessione è stato concesso al richiedente dalla SEM (cfr. supra lett. A.f dei fatti) e lo stesso è stato interrotto, per il tramite della sua rappresentante legale e persona di fiducia, dall'interessato stesso con la sottoscrizione della dichiarazione di collaborazione con le autorità di perseguimento penali del 15 giugno 2022. In secondo luogo, non risulta in alcun modo chiaro che cosa voglia ottenere ad oggi l'interessato. Né in sede di ricorso, né con replica del 10 ottobre 2022 (cf. supra lett. G dei fatti) il ricorrente ha inoltrato ulteriori spiegazioni o richieste alla SEM né motivato ulteriormente la sua richiesta dinanzi al Tribunale. 6.5 Ferme queste premesse, non si riscontra un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e non sono ravvisabili altri vizi formali, motivo per cui non risulta necessario rinviare la causa all'autorità inferiore per complemento istruttorio. La censura va pertanto respinta.
7. Il ricorrente, assistito da una rappresentante legale, nel suo ricorso - oltre al rinvio degli atti all'autorità inferiore per un completo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. supra consid. 6) - non ha chiesto null'altro. La pronuncia dell'allontanamento, il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato e il rigetto della domanda d'asilo (cfr. punti 1 e 2 del dispositivo della decisione della SEM) non sono nella fattispecie stati impugnati dal punto di vista materiale (cfr. in merito alla formulazione delle conclusioni: Wiederkehr, Öffentliches Verfahrensrecht, 2a ed., Berna 2022, pag. 242; sentenza del Tribunale D-5757/2023 del 20 marzo 2024 consid. 1.4.2). Per il resto, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento non ragionevolmente esigibile e ha sostituito la misura con un'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20] in relazione all'art. 44 LAsi; cfr. supra, lett. B dei fatti), motivo per cui anche quest'ultima misura non è oggetto della presente procedura, in quanto le condizioni poste dall'art. 83 cpv. 2-4 LStrI che impediscono l'esecuzione dell'allontanamento (inammissibilità, inesigibilità o impossibilità), sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 9.2 Essendo l'insorgente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio e nominare la MLaw Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. 9.3 Alla rappresentante legale va pertanto riconosciuta un'indennità per patrocinio d'ufficio. Per prassi del Tribunale, la tariffa oraria per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, oscilla tra i CHF 100.- ed i CHF 150 (art. 12 TS-TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso di specie, la patrocinatrice non ha inoltrato una nota d'onorario. Sulla base degli atti di causa e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene adeguata un'indennità per patrocinio d'ufficio di complessivi CHF 300.-.
10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono accolte. La MLaw Elisabetta Luda è nominata patrocinatrice d'ufficio del ricorrente.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 300.- a titolo di spese di patrocinio.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: