Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3687/2021 Sentenza del 26 agosto 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, patrocinato dall'MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 6 agosto 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) 2021 (cfr. atto SEM [...]-2/2), l'estratto dalla banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atto SEM 9/2), i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 26 luglio 2021 (cfr. atto SEM 14/9) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 29 luglio 2021 (cfr. atto SEM 16/3), gli atti medici "F2" di cui all'inserto (cfr. atti SEM 8/2 e 19/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 6 agosto 2021, notificata l'11 agosto 2021 (cfr. atto SEM 26/1) e mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 18 agosto 2021 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato; data d'entrata: 19 agosto 2021) con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito egli ha postulato l'accoglimento dell'impugnativa, l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni ed una nuova valutazione circa l'applicazione dell'art. 17 Regolamento Dublino III; contestualmente egli ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel contesto di una ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, così come un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b e lett. d Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", come il richiedente avesse depositato ripetute domande d'asilo in diversi Paesi europei prima di giungere in Svizzera; ch'egli ha segnatamente presentato una domanda d'asilo in Germania il (...) 2017 (cfr. atto SEM 10/1), che su tali presupposti, il 3 agosto 2021 la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 20/5), che il 6 agosto 2021, la Germania ha espressamente accettato il trasferimento del ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 23/3), che l'insorgente stesso ha confermato i summenzionati riscontri, spiegando di aver effettivamente depositato una domanda d'asilo in Germania, la quale l'avrebbe però respinta (cfr. atto SEM 16/3); ch'egli non ha perdipiù contestato la competenza di tale Stato, che, di conseguenza, la competenza di tale paese è data, che l'eventualità ai sensi della quale la domanda d'asilo sia effettivamente stata respinta in Germania, non mette in discussione la competenza delle autorità tedesche per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno laddove un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-561/2021 dell'11 febbraio 2021), che del resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza non vi sono fondati motivi di ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE, sicché l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che poste tali premesse, v'è da rilevare che quandanche si ammettesse che oltre a respingere la domanda d'asilo del richiedente, le autorità tedesche ne abbiano pure pronunciato l'allontanamento, nulla permette di ritenere che in casu lo abbiano fatto venendo meno al diritto cogente; che in tale contesto, giova altresì rammentare che un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel Paese d'origine non costituisce di per sé una violazione del principio del non respingimento (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1983/2019 consid. 5.5 e rif. citati), che con la sua impugnativa l'interessato allega però un quadro clinico precario, contraddistinto da problematiche psichiatriche; ch'egli sarebbe infatti affetto da un importante disturbo ansioso-depressivo, in atto da lungo corso, e manifesterebbe frequenti attacchi di panico (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto IV); che oltretutto, l'interessato eccepisce la necessità di un ulteriore accertamento medico, ritenuto che la diagnosi a carattere sommario non sarebbe stata preceduta da una raccolta anamnestica accurata come si imporrebbe nei casi di richiedenti l'asilo affetti da importanti patologie psichiatriche (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto IV); che in sostanza, il quadro clinico avrebbe dovuto essere chiarito per mezzo di un rapporto psichiatrico di dettaglio "F4", comprendente le informazioni di anamnesi, le diagnosi, il trattamento necessario nonché le prognosi con e senza trattamento, che in proposito, v'è anzitutto da evidenziare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della sindacata decisione, risultava infatti chiaro che lo stato valetudinario dell'insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che nell'ambito del consulto medico del 3 agosto 2021 (cfr. atto SEM 19/2) è stata infatti formulata una diagnosi sufficientemente circoscritta, alla quale è stata associata una terapia farmacologica a base di Cipralex, Relaxane e Trittico, che l'osservazione del medico curante, secondo la quale si consigliava una presa a carico psichiatrica, parrebbe piuttosto relazionarsi al trattamento prescritto per la suddetta diagnosi piuttosto che alla necessità di individuare ulteriori patologie; che sarebbe quindi prettamente pretestuoso appellarvisi censurando un presunto accertamento incompleto della fattispecie, che sul punto, neppure le sentenze del Tribunale citate nel gravame permettono diversa valutazione; che innanzitutto, il passaggio estratto dalla sentenza F-3791/2019 del 31 luglio 2019, si riferisce alle allegazioni eccepite dal ricorrente nell'ambito di siffatto procedimento piuttosto che alla sussunzione enucleata dal Tribunale; che ad ogni modo, la casistica in parola, concernente un richiedente l'asilo il cui ricovero d'urgenza non era stato debitamente valutato dalla SEM, differisce sostanzialmente da quella in rassegna, che analogamente, la sentenza D-1861/2019 del 26 aprile 2019 - che all'evidenza non tratta di una fattispecie apparentabile poiché concernente l'esame di una decisione di prima istanza emessa senza disporre di alcuna documentazione medica - neppure permette una diversa valutazione rispetto a quella di cui al provvedimento impugnato, che per il resto, non deve poi essere tralasciato il fatto che la Germania dispone notoriamente di infrastrutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che, in altre parole, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che ad ogni modo, apparterrebbe al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità di tale Stato, che infine, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: