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D-365/2019

D-365/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-01 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Gli interessati, di origine palestinese, hanno vissuto in Arabia Saudita fino al 2013, quando il signor A._______ ha perso il posto di lavoro e l'intera famiglia è stata espulsa. Il signor A._______ si è quindi recato in Libano con le figlie, mentre la signora B._______ in Egitto. Non potendo ricongiungersi legalmente in nessuno dei due paesi, hanno deciso di trovarsi a inizio agosto 2015 in Turchia e di partire da qui per la Svizzera, dove sono entrati il 28 agosto 2015 e dove il medesimo giorno hanno depositato una domanda d'asilo (cfr. atti A4 e 5). B. Sentiti sui motivi d'asilo, hanno dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere stati oggetto in Arabia Saudita di discriminazioni e di restrizioni in quanto palestinesi (cfr. atti A20, Q43; A29, D59; A30, D41). Il signor A._______, inoltre, ha aggiunto di essere ricercato dalle autorità libanesi per aver lasciato il Paese illegalmente e perché i suoi documenti di profugo palestinese sarebbero scaduti (cfr. atto A29, D28 e 30). C. Con decisione del 14 dicembre 2018, notificata ai richiedenti il 20 dicembre 2018 (cfr. atto A47), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Tuttavia, l'autorità di prime cure ha ritenuto l'esecuzione dello stesso provvedimento non ragionevolmente esigibile, con conseguente ammissione provvisoria degli interessati su suolo elvetico. D. In data 21 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 gennaio 2019), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. E. Il 1o marzo 2019, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un documento riguardante lo stato di salute del signor A._______. F. Il 21 marzo 2019 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale la copia del presunto mandato d'arresto, in arabo con relativa traduzione, spiccato dalle autorità libanesi nei confronti del signor A._______. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 14 dicembre 2018 e non avendo gli stessi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere la questione riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ad esclusione di quella relativa all'allontanamento e all'esecuzione del medesimo provvedimento.

E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimile il fatto che il signor A._______ sarebbe ricercato dalle autorità libanesi, perché le sue allegazioni al riguardo non sarebbero sufficientemente motivate. Esse, infatti, in punti essenziali non sarebbero concrete, dettagliate e circonstanziate, così da dare l'impressione che gli eventi addotti non sarebbero stati da lui vissuti personalmente. Esse sarebbero, inoltre, incongruenti con i documenti presentati. La SEM ha inoltre ritenuto che le discriminazioni e le restrizioni, di cui i ricorrenti sarebbero stati oggetto in Arabia Saudita in quanto palestinesi, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Esse non rappresenterebbero infatti persecuzioni mirate nei loro confronti, ma sarebbero piuttosto riconducibili alla difficoltosa situazione dell'intera popolazione palestinese.

E. 5.2 Nel ricorso, i ricorrenti rilevano che lo status di rifugiato palestinese in un campo profughi in Libano comporterebbe pochi diritti, che la pressione psichica sarebbe insopportabile e che la Commissione danese per i ricorsi per i rifugiati avrebbe ordinato la rivalutazione di circa 160 domande di asilo presentate da palestinesi fuggiti da questi campi.

E. 6 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 7.1 Nella fattispecie, il signor A._______ ha in primo luogo dichiarato che sarebbe ricercato dalle autorità libanesi per aver lasciato il Paese illegalmente.

E. 7.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui all'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). A tal riguardo, per costante giurisprudenza, il semplice deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, così come l'espatrio illegale in quanto tale, non sono di per sé sufficienti a fondare un motivo d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.4.3, pubblicata come sentenza di riferimento).

E. 7.3 Anche ammettendo che il documento trasmesso il 21 marzo 2019 dai ricorrenti al Tribunale sia la copia del mandato d'arresto spiccato dalle autorità libanesi nei confronti del signor A._______ e che quindi sia verosimile il fatto che quest'ultimo sia da loro ricercato, ciò non è sufficiente per riconoscergli la qualità di rifugiato. In effetti, non vi sono indizi concreti per ritenere che la sua sola uscita illegale dal Libano debba condurre ad un timore fondato di persecuzioni future nei suoi confronti. In primo luogo dal mandato d'arresto si desume la volontà delle autorità libanesi di punire chiunque, indistintamente, si allontani illegalmente dal territorio libanese, non quindi in maniera mirata il signor A._______ per uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui all'art. 3 LAsi. In secondo luogo il signor A._______ non presenta un profilo che, in caso di suo - ipotetico - ritorno, potrebbe interessare le autorità libanesi. A questo riguardo egli stesso non ha segnalato di avere particolari problemi con esse, fatte salve le limitazioni dei diritti cui sono sottoposti in maniera generale i rifugiati palestinesi nei campi per profughi.

E. 8.1 I ricorrenti hanno in secondo luogo dichiarato di essere stati oggetto in Arabia Saudita di discriminazioni e di restrizioni, in quanto palestinesi.

E. 8.2 Va tenuto presente che, per essere considerate rilevanti in materia d'asilo, le misure adottate debbono raggiungere una certa intensità. Sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d'asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sentenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.3 e E-6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2). Alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, debbono rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1).

E. 8.3 Su tali presupposti, gli eventi vissuti non paiono poter essere considerati misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza. I ricorrenti hanno infatti genericamente affermato di essere discriminati e umiliati (cfr. atto A20, Q43), che in Arabia Saudita vi sarebbero razzismo e restrizioni e loro non avrebbero mai avuto né eccezioni né facilitazioni (cfr. atto A29, D59) e che si sentivano oppressi, senza diritti e disprezzati dal popolo (cfr. atto A30, D41 seg.). Concretamente, però, hanno fatto valere solo l'impossibilità di recarsi liberamente all'estero (cfr. atto A20, Q43) e la perdita del posto di lavoro del signor A._______ con conseguente espulsione della famiglia (cfr. atto A30, D43).

E. 9 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, non sono riscosse spese (art. 65 PA).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è accolta.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-365/2019 Sentenza del 1o maggio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Contessina Theis, Gérard Scherrer, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), Senza nazionalità, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 14 dicembre 2018 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, di origine palestinese, hanno vissuto in Arabia Saudita fino al 2013, quando il signor A._______ ha perso il posto di lavoro e l'intera famiglia è stata espulsa. Il signor A._______ si è quindi recato in Libano con le figlie, mentre la signora B._______ in Egitto. Non potendo ricongiungersi legalmente in nessuno dei due paesi, hanno deciso di trovarsi a inizio agosto 2015 in Turchia e di partire da qui per la Svizzera, dove sono entrati il 28 agosto 2015 e dove il medesimo giorno hanno depositato una domanda d'asilo (cfr. atti A4 e 5). B. Sentiti sui motivi d'asilo, hanno dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere stati oggetto in Arabia Saudita di discriminazioni e di restrizioni in quanto palestinesi (cfr. atti A20, Q43; A29, D59; A30, D41). Il signor A._______, inoltre, ha aggiunto di essere ricercato dalle autorità libanesi per aver lasciato il Paese illegalmente e perché i suoi documenti di profugo palestinese sarebbero scaduti (cfr. atto A29, D28 e 30). C. Con decisione del 14 dicembre 2018, notificata ai richiedenti il 20 dicembre 2018 (cfr. atto A47), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Tuttavia, l'autorità di prime cure ha ritenuto l'esecuzione dello stesso provvedimento non ragionevolmente esigibile, con conseguente ammissione provvisoria degli interessati su suolo elvetico. D. In data 21 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 gennaio 2019), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. E. Il 1o marzo 2019, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un documento riguardante lo stato di salute del signor A._______. F. Il 21 marzo 2019 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale la copia del presunto mandato d'arresto, in arabo con relativa traduzione, spiccato dalle autorità libanesi nei confronti del signor A._______. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 14 dicembre 2018 e non avendo gli stessi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere la questione riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ad esclusione di quella relativa all'allontanamento e all'esecuzione del medesimo provvedimento. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimile il fatto che il signor A._______ sarebbe ricercato dalle autorità libanesi, perché le sue allegazioni al riguardo non sarebbero sufficientemente motivate. Esse, infatti, in punti essenziali non sarebbero concrete, dettagliate e circonstanziate, così da dare l'impressione che gli eventi addotti non sarebbero stati da lui vissuti personalmente. Esse sarebbero, inoltre, incongruenti con i documenti presentati. La SEM ha inoltre ritenuto che le discriminazioni e le restrizioni, di cui i ricorrenti sarebbero stati oggetto in Arabia Saudita in quanto palestinesi, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Esse non rappresenterebbero infatti persecuzioni mirate nei loro confronti, ma sarebbero piuttosto riconducibili alla difficoltosa situazione dell'intera popolazione palestinese. 5.2 Nel ricorso, i ricorrenti rilevano che lo status di rifugiato palestinese in un campo profughi in Libano comporterebbe pochi diritti, che la pressione psichica sarebbe insopportabile e che la Commissione danese per i ricorsi per i rifugiati avrebbe ordinato la rivalutazione di circa 160 domande di asilo presentate da palestinesi fuggiti da questi campi. 6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 7. 7.1 Nella fattispecie, il signor A._______ ha in primo luogo dichiarato che sarebbe ricercato dalle autorità libanesi per aver lasciato il Paese illegalmente. 7.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui all'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). A tal riguardo, per costante giurisprudenza, il semplice deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, così come l'espatrio illegale in quanto tale, non sono di per sé sufficienti a fondare un motivo d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.4.3, pubblicata come sentenza di riferimento). 7.3 Anche ammettendo che il documento trasmesso il 21 marzo 2019 dai ricorrenti al Tribunale sia la copia del mandato d'arresto spiccato dalle autorità libanesi nei confronti del signor A._______ e che quindi sia verosimile il fatto che quest'ultimo sia da loro ricercato, ciò non è sufficiente per riconoscergli la qualità di rifugiato. In effetti, non vi sono indizi concreti per ritenere che la sua sola uscita illegale dal Libano debba condurre ad un timore fondato di persecuzioni future nei suoi confronti. In primo luogo dal mandato d'arresto si desume la volontà delle autorità libanesi di punire chiunque, indistintamente, si allontani illegalmente dal territorio libanese, non quindi in maniera mirata il signor A._______ per uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui all'art. 3 LAsi. In secondo luogo il signor A._______ non presenta un profilo che, in caso di suo - ipotetico - ritorno, potrebbe interessare le autorità libanesi. A questo riguardo egli stesso non ha segnalato di avere particolari problemi con esse, fatte salve le limitazioni dei diritti cui sono sottoposti in maniera generale i rifugiati palestinesi nei campi per profughi. 8. 8.1 I ricorrenti hanno in secondo luogo dichiarato di essere stati oggetto in Arabia Saudita di discriminazioni e di restrizioni, in quanto palestinesi. 8.2 Va tenuto presente che, per essere considerate rilevanti in materia d'asilo, le misure adottate debbono raggiungere una certa intensità. Sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d'asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sentenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.3 e E-6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2). Alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, debbono rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 8.3 Su tali presupposti, gli eventi vissuti non paiono poter essere considerati misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza. I ricorrenti hanno infatti genericamente affermato di essere discriminati e umiliati (cfr. atto A20, Q43), che in Arabia Saudita vi sarebbero razzismo e restrizioni e loro non avrebbero mai avuto né eccezioni né facilitazioni (cfr. atto A29, D59) e che si sentivano oppressi, senza diritti e disprezzati dal popolo (cfr. atto A30, D41 seg.). Concretamente, però, hanno fatto valere solo l'impossibilità di recarsi liberamente all'estero (cfr. atto A20, Q43) e la perdita del posto di lavoro del signor A._______ con conseguente espulsione della famiglia (cfr. atto A30, D43). 9. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, non sono riscosse spese (art. 65 PA). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è accolta.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: