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D-3644/2007

D-3644/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-06 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. In data 11 aprile 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda, di religione musulmano sciita e residente sin dalla nascita a B._______ (provincia di Salahaddin) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]), d'essere espatriato per timore d'essere ucciso dai fratelli della sua ex moglie a seguito del loro divorzio e in quanto appartenenti alla milizia C._______ di religione musulmano sunnita. La di lui ex moglie sarebbe stata, infatti, obbligata dai suoi familiari ad osservare le regole della religione musulmana sunnita, in particolar modo a portare il velo, mentre che l'interessato sarebbe di religione sciita e quindi non praticherebbe l'islam. A seguito di tali divergenze religiose, nonché dell'appartenenza dei suoi ex-cognati a tale sorta di milizia, quest'ultimi avrebbero cominciato a proferire minacce nei confronti dell'interessato, come pure sarebbero cominciati a sorgere i problemi coniugali tra lui e sua moglie, i quali lo portarono a chiedere il divorzio, ottenuto poi il 5 marzo 2007. In data 9 marzo 2007, gli ex cognati del ricorrente, assieme ad altri militanti, avrebbero fatto irruzione al domicilio del ricorrente ed aperto il fuoco contro di lui. Avvertito in tempo dalla madre, il ricorrente si sarebbe subito dato alla fuga e si sarebbe dapprima rifugiato presso lo zio, per poi espatriare il 12 marzo 2007 e giungere in Svizzera l'11 aprile 2007. In occasione dell'audizione del 18 aprile 2007, l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità. B. Il 21 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha tuttavia concesso all'interessato il beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per la durata iniziale di 12 mesi, tenuto conto della situazione di sicurezza nella regione di provenienza del ricorrente, per cui l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe al momento ragionevolmente esigibile. C. Il 29 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 4 giugno 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. E. Il 5 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Il 10 luglio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 20 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, l'insorgente non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi dei documenti, accontentandosi di dichiarare di non avere mai posseduto né richiesto il passaporto, in quanto non gli serviva, e allo stesso tempo di non aver portato con sé la sua carta d'identità, dato che sarebbe fuggito improvvisamente, come pure di aver telefonato - in una sola occasione - al fratello per recuperare tale documento, di cui non si sarebbe preoccupato oltremodo di sapere se fosse stato effettivamente inviato. Peraltro, non sarebbe nemmeno convincente la narrazione del viaggio intrapreso per arrivare in Svizzera, in quanto non sarebbe stato in grado di nominare i Paesi attraverso i quali sarebbe transitato, salvo l'Iran e la Turchia, né in quale Paese avrebbe soggiornato per due giorni, né a quale Stato appartenevano le targhe del Tir su cui avrebbe viaggiato, senza subire controlli. Inoltre, l'autorità inferiore ha pur ritenuto inattendibili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, in quanto grossolane, incongruenti e incomprensibili. Segnatamente, quest'ultimo non sarebbe stato in grado di indicare la denominazione della milizia alla quale apparterrebbero i suoi due ex-cognati, dando una versione totalmente contraria della realtà dei fatti - nella misura in cui la milizia di C._______, da lui indicata, corrisponderebbe ad un movimento sciita e non sunnita - e che egli stesso avrebbe smentito successivamente, rettificando la denominazione della milizia in D._______ soltanto su consiglio del di lui fratello, il quale sarebbe peraltro estraneo ai fatti, allorquando sarebbe stata la moglie ad informarlo sull'adesione dei suoi ex-cognati alla milizia, i quali lo avrebbero minacciato e cercato di uccidere per motivi religiosi. Avrebbe altresì reso versioni contrastanti sulle minacce che gli sarebbero state proferite dai suoi ex-cognati, in quanto l'interessato non avrebbe saputo determinare il periodo in cui tali minacce si sarebbero prodotte, dichiarando inizialmente che le stesse sarebbero iniziate solo dopo il divorzio, ovvero dopo il 9 marzo 2007, mentre che in occasione della seconda audizione avrebbe dichiarato di non ricordare esattamente quando le minacce si sarebbero manifestate, indicando ad ogni modo che fosse prima del 5 marzo 2007, fino a che tuttavia nel corso della susseguente audizione non si sarebbe smentito nuovamente, esponendo che le minacce sarebbero iniziate tre o quattro giorni prima del divorzio. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Tuttavia, detto Ufficio ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria in Svizzera per la durata iniziale di 12 mesi.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente fa valere di aver prodotto la fotocopia della carta d'identità. Il ricorrente ribadisce le difficoltà riscontrate per l'invio dell'originale del documento, segnalando di voler adoperarsi a produrre tale documento sia per il tramite di un'altra persona che viaggi verso la Svizzera sia per il tramite il fratello in Iraq che egli avrebbe contattato a tal fine - senza tuttavia aver potuto verificare l'effettivo invio del documento a causa della mancanza di soldi - ma che egli avrebbe tentato di contattare ancora nei giorni seguenti all'audizione dell'[...]. A dire dell'insorgente, non sarebbe consentito, come avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di ritenere che egli avrebbe dissimulato l'esibizione dei documenti d'identità, allorquando l'autorità di prime cure, alla luce delle suddette circostanze, avrebbe invece dovuto impartire al ricorrente un ulteriore termine per l'esibizione della carta d'identità. Sempre a dire dell'insorgente, verosimili sarebbero inoltre le dichiarazioni dello stesso in merito al viaggio intrapreso per giungere in Svizzera, ritenuto che egli avrebbe viaggiato in una sorta di cassone all'interno di un Tir. Inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato. In particolare da un lato, il ricorrente ha osservato che la confusione, tempestivamente rettificata all'esordio della seconda audizione circa il nome del movimento religioso a cui apparterrebbero i suoi ex-cognati sarebbe dovuta unicamente all'estraneità dell'interessato alla religione e quindi a questi movimenti. Dall'altro lato, le contraddizioni rese dal ricorrente - ammesse come tali - quanto al periodo in cui sarebbero state proferite le minacce sarebbero frutto di un equivoco, allorquando l'insorgente avrebbe da subito riferito di pressioni e minacce dovute a differenze religiose le quali - come sarebbe emerso in modo evidente dalle sue dichiarazioni - si sarebbero verificate già prima del divorzio. Inoltre - alla luce delle note tensioni religiose tra sciiti e sunniti o tra curdi e arabi nel suo Paese d'origine che esercitano pressioni su queste coppie di sciiti e sunniti affinché si separino (richiamato in proposito il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007 "Iraq Update") - non permetterebbero all'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Per conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.

E. 7 Nella replica, l'insorgente si è limitato a rinviare alle considerazioni e alle conclusioni indicate nell'atto ricorsuale. Inoltre, il ricorrente ha osservato che l'autorità inferiore avrebbe dovuto forzatamente approfondire la situazione vigente in Iraq e quindi entrare nel merito della sua domanda d'asilo, per poter decidere dell'ammissione provvisoria.

E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).

E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 9 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'atto ricorsuale, il ricorrente fa valere di aver prodotto la fotocopia della carta d'identità che si sarebbe fatto inviare via telefax dal fratello il 12 maggio 2007, a tal proposito, il TAF rileva però che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data 4 giugno 2007, quindi all'incirca due mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità e soltanto dopo ricezione della decisione di non entrata in materia, l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale della carta d'identità. Tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che, da un esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. In particolare, va rilevato che il ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver fatto nulla durante le 48 ore a disposizione per procurarsi un documento di legittimazione ([...]). Inoltre, codesto Tribunale osserva che in occasione dell'audizione dell'[...], ovvero ben 20 giorni dopo la prima audizione, é emerso che il ricorrente é rimasto inattivo almeno durante tutto questo periodo, dichiarando, infatti, che vi sarebbe stata una sola e unica asserita telefonata al fratello e che questa fosse avvenuta immediatamente dopo la prima audizione del [...] ([...]). Non v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente attivandosi sollecitamente o rivolgendosi alla rappresentanza diplomatica del suo Paese in Svizzera, o facendo capo ad un servizio postale privato - che peraltro ha ammesso essere esistente nel suo Paese ([...]) - detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Nondimeno, alla luce della dichiarazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe portato sempre con sé la sua carta d'identità ([...]), si può ritenere che - considerata tra l'altro l'evidenziata inattività dell'insorgente - egli abbia dissimulato il possesso del documento d'identità, come ritenuto dall'autorità inferiore. Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un camion di cui non conosceva nemmeno le targhe dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso diversi Paesi, a lui però sconosciuti, senza aver subito alcun controllo, perché stipato in un cassone interno al camion (cfr. ricorso ad. 3 pag. 3). Mal si comprende, infatti, come il ricorrente sarebbe potuto sopravvivere in tali condizioni per la durata dell'asserito viaggio fino a E._______, motivo per cui si può presumere che egli abbia avuto la possibilità di uscire e quindi di prendere conoscenza delle informazioni richiestegli dall'autorità inferiore. Infine, se un richiedente d'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 10 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione dovute in maniera generale alle tensioni religiose tra sciiti e sunniti ed in particolare - a seguito del divorzio con la di lui ex-moglie - in considerazione dell'appartenenza dei suoi ex-cognati alla milizia di religione sunnita, in caso di rientro in Patria. In particolare, non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo cui, a dipendenza delle versioni e in base al parere della madre, egli sarebbe oggetto di minacce di morte a seguito del divorzio occorso per motivi religiosi, da parte dei suoi ex-cognati, i quali avrebbero addirittura fatto irruzione al suo domicilio, assieme ad altri militanti, per ucciderlo ([...]). Infatti, malgrado il ricorrente abbia sempre vissuto nel suo Paese d'origine ed egli pretenda essere notoria la situazione di guerra tra sciiti e sunniti ([...]) egli ha dimostrato di non conoscere neanche il nome della milizia d'appartenenza sunnita dei suoi ex-cognati dai quali egli pretende essere minacciato. Il nome della suddetta milizia, infatti, gli sarebbe stato addirittura indicato dal fratello, il quale non risulta peraltro, da alcuna dichiarazione del ricorrente, essere implicato in questa faccenda ([...]). Il fatto poi che il ricorrente non sia stato in grado di collocare nel tempo le minacce che egli avrebbe subito da parte dei suoi ex-cognati - dando delle versioni lacunose e contrastanti in merito ([...]) - permette di ritenere che tali minacce e la loro supposta intensità non sia fondata in alcun modo. Per sovrabbondanza, codesto Tribunale ritiene inoltre osservare che gran parte della famiglia del ricorrente, di origine religiosa sciita, vive e risiede ancora in Patria ([...]), senza che il ricorrente abbia accennato a problemi di sorta legati agli addotti contrasti tra sciiti o sunniti o alla faccenda familiare del ricorrente con la sua ex moglie e i suoi ex-cognati. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 12 La seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero la necessità di ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, non é applicabile nel caso di specie. Infatti, con decisione del 21 maggio 2007, l'UFM ha rinunciato all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera - sebbene l'abbia rettamente pronunciato, ritenuto che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi da tale pronuncia d'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), pronuncia del resto incontestata da parte del ricorrente - ed ha concesso al ricorrente il beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per la durata iniziale di 12 mesi, ritenendo il rinvio del richiedente non ragionevolmente esigibile al momento, tenuto conto della situazione di sicurezza nella regione di provenienza dello stesso (provincia di Salahaddin).

E. 13 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, incarto n. di rif. N [...] (per corriere; in copia) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3644/2007 {T 0/2} Sentenza del 6 gennaio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Schmid, Fulvio Haefeli, cancelliera Antonella Guarna. Parti A. _______, Iraq ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito); decisione dell'UFM del 21 maggio 2007 / N [...]. Fatti: A. In data 11 aprile 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda, di religione musulmano sciita e residente sin dalla nascita a B._______ (provincia di Salahaddin) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]), d'essere espatriato per timore d'essere ucciso dai fratelli della sua ex moglie a seguito del loro divorzio e in quanto appartenenti alla milizia C._______ di religione musulmano sunnita. La di lui ex moglie sarebbe stata, infatti, obbligata dai suoi familiari ad osservare le regole della religione musulmana sunnita, in particolar modo a portare il velo, mentre che l'interessato sarebbe di religione sciita e quindi non praticherebbe l'islam. A seguito di tali divergenze religiose, nonché dell'appartenenza dei suoi ex-cognati a tale sorta di milizia, quest'ultimi avrebbero cominciato a proferire minacce nei confronti dell'interessato, come pure sarebbero cominciati a sorgere i problemi coniugali tra lui e sua moglie, i quali lo portarono a chiedere il divorzio, ottenuto poi il 5 marzo 2007. In data 9 marzo 2007, gli ex cognati del ricorrente, assieme ad altri militanti, avrebbero fatto irruzione al domicilio del ricorrente ed aperto il fuoco contro di lui. Avvertito in tempo dalla madre, il ricorrente si sarebbe subito dato alla fuga e si sarebbe dapprima rifugiato presso lo zio, per poi espatriare il 12 marzo 2007 e giungere in Svizzera l'11 aprile 2007. In occasione dell'audizione del 18 aprile 2007, l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità. B. Il 21 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha tuttavia concesso all'interessato il beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per la durata iniziale di 12 mesi, tenuto conto della situazione di sicurezza nella regione di provenienza del ricorrente, per cui l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe al momento ragionevolmente esigibile. C. Il 29 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 4 giugno 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. E. Il 5 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Il 10 luglio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 20 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, l'insorgente non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi dei documenti, accontentandosi di dichiarare di non avere mai posseduto né richiesto il passaporto, in quanto non gli serviva, e allo stesso tempo di non aver portato con sé la sua carta d'identità, dato che sarebbe fuggito improvvisamente, come pure di aver telefonato - in una sola occasione - al fratello per recuperare tale documento, di cui non si sarebbe preoccupato oltremodo di sapere se fosse stato effettivamente inviato. Peraltro, non sarebbe nemmeno convincente la narrazione del viaggio intrapreso per arrivare in Svizzera, in quanto non sarebbe stato in grado di nominare i Paesi attraverso i quali sarebbe transitato, salvo l'Iran e la Turchia, né in quale Paese avrebbe soggiornato per due giorni, né a quale Stato appartenevano le targhe del Tir su cui avrebbe viaggiato, senza subire controlli. Inoltre, l'autorità inferiore ha pur ritenuto inattendibili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, in quanto grossolane, incongruenti e incomprensibili. Segnatamente, quest'ultimo non sarebbe stato in grado di indicare la denominazione della milizia alla quale apparterrebbero i suoi due ex-cognati, dando una versione totalmente contraria della realtà dei fatti - nella misura in cui la milizia di C._______, da lui indicata, corrisponderebbe ad un movimento sciita e non sunnita - e che egli stesso avrebbe smentito successivamente, rettificando la denominazione della milizia in D._______ soltanto su consiglio del di lui fratello, il quale sarebbe peraltro estraneo ai fatti, allorquando sarebbe stata la moglie ad informarlo sull'adesione dei suoi ex-cognati alla milizia, i quali lo avrebbero minacciato e cercato di uccidere per motivi religiosi. Avrebbe altresì reso versioni contrastanti sulle minacce che gli sarebbero state proferite dai suoi ex-cognati, in quanto l'interessato non avrebbe saputo determinare il periodo in cui tali minacce si sarebbero prodotte, dichiarando inizialmente che le stesse sarebbero iniziate solo dopo il divorzio, ovvero dopo il 9 marzo 2007, mentre che in occasione della seconda audizione avrebbe dichiarato di non ricordare esattamente quando le minacce si sarebbero manifestate, indicando ad ogni modo che fosse prima del 5 marzo 2007, fino a che tuttavia nel corso della susseguente audizione non si sarebbe smentito nuovamente, esponendo che le minacce sarebbero iniziate tre o quattro giorni prima del divorzio. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Tuttavia, detto Ufficio ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria in Svizzera per la durata iniziale di 12 mesi. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di aver prodotto la fotocopia della carta d'identità. Il ricorrente ribadisce le difficoltà riscontrate per l'invio dell'originale del documento, segnalando di voler adoperarsi a produrre tale documento sia per il tramite di un'altra persona che viaggi verso la Svizzera sia per il tramite il fratello in Iraq che egli avrebbe contattato a tal fine - senza tuttavia aver potuto verificare l'effettivo invio del documento a causa della mancanza di soldi - ma che egli avrebbe tentato di contattare ancora nei giorni seguenti all'audizione dell'[...]. A dire dell'insorgente, non sarebbe consentito, come avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di ritenere che egli avrebbe dissimulato l'esibizione dei documenti d'identità, allorquando l'autorità di prime cure, alla luce delle suddette circostanze, avrebbe invece dovuto impartire al ricorrente un ulteriore termine per l'esibizione della carta d'identità. Sempre a dire dell'insorgente, verosimili sarebbero inoltre le dichiarazioni dello stesso in merito al viaggio intrapreso per giungere in Svizzera, ritenuto che egli avrebbe viaggiato in una sorta di cassone all'interno di un Tir. Inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato. In particolare da un lato, il ricorrente ha osservato che la confusione, tempestivamente rettificata all'esordio della seconda audizione circa il nome del movimento religioso a cui apparterrebbero i suoi ex-cognati sarebbe dovuta unicamente all'estraneità dell'interessato alla religione e quindi a questi movimenti. Dall'altro lato, le contraddizioni rese dal ricorrente - ammesse come tali - quanto al periodo in cui sarebbero state proferite le minacce sarebbero frutto di un equivoco, allorquando l'insorgente avrebbe da subito riferito di pressioni e minacce dovute a differenze religiose le quali - come sarebbe emerso in modo evidente dalle sue dichiarazioni - si sarebbero verificate già prima del divorzio. Inoltre - alla luce delle note tensioni religiose tra sciiti e sunniti o tra curdi e arabi nel suo Paese d'origine che esercitano pressioni su queste coppie di sciiti e sunniti affinché si separino (richiamato in proposito il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007 "Iraq Update") - non permetterebbero all'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Per conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. Nella replica, l'insorgente si è limitato a rinviare alle considerazioni e alle conclusioni indicate nell'atto ricorsuale. Inoltre, il ricorrente ha osservato che l'autorità inferiore avrebbe dovuto forzatamente approfondire la situazione vigente in Iraq e quindi entrare nel merito della sua domanda d'asilo, per poter decidere dell'ammissione provvisoria. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'atto ricorsuale, il ricorrente fa valere di aver prodotto la fotocopia della carta d'identità che si sarebbe fatto inviare via telefax dal fratello il 12 maggio 2007, a tal proposito, il TAF rileva però che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data 4 giugno 2007, quindi all'incirca due mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità e soltanto dopo ricezione della decisione di non entrata in materia, l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale della carta d'identità. Tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che, da un esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. In particolare, va rilevato che il ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver fatto nulla durante le 48 ore a disposizione per procurarsi un documento di legittimazione ([...]). Inoltre, codesto Tribunale osserva che in occasione dell'audizione dell'[...], ovvero ben 20 giorni dopo la prima audizione, é emerso che il ricorrente é rimasto inattivo almeno durante tutto questo periodo, dichiarando, infatti, che vi sarebbe stata una sola e unica asserita telefonata al fratello e che questa fosse avvenuta immediatamente dopo la prima audizione del [...] ([...]). Non v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente attivandosi sollecitamente o rivolgendosi alla rappresentanza diplomatica del suo Paese in Svizzera, o facendo capo ad un servizio postale privato - che peraltro ha ammesso essere esistente nel suo Paese ([...]) - detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Nondimeno, alla luce della dichiarazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe portato sempre con sé la sua carta d'identità ([...]), si può ritenere che - considerata tra l'altro l'evidenziata inattività dell'insorgente - egli abbia dissimulato il possesso del documento d'identità, come ritenuto dall'autorità inferiore. Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un camion di cui non conosceva nemmeno le targhe dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso diversi Paesi, a lui però sconosciuti, senza aver subito alcun controllo, perché stipato in un cassone interno al camion (cfr. ricorso ad. 3 pag. 3). Mal si comprende, infatti, come il ricorrente sarebbe potuto sopravvivere in tali condizioni per la durata dell'asserito viaggio fino a E._______, motivo per cui si può presumere che egli abbia avuto la possibilità di uscire e quindi di prendere conoscenza delle informazioni richiestegli dall'autorità inferiore. Infine, se un richiedente d'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 10. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione dovute in maniera generale alle tensioni religiose tra sciiti e sunniti ed in particolare - a seguito del divorzio con la di lui ex-moglie - in considerazione dell'appartenenza dei suoi ex-cognati alla milizia di religione sunnita, in caso di rientro in Patria. In particolare, non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo cui, a dipendenza delle versioni e in base al parere della madre, egli sarebbe oggetto di minacce di morte a seguito del divorzio occorso per motivi religiosi, da parte dei suoi ex-cognati, i quali avrebbero addirittura fatto irruzione al suo domicilio, assieme ad altri militanti, per ucciderlo ([...]). Infatti, malgrado il ricorrente abbia sempre vissuto nel suo Paese d'origine ed egli pretenda essere notoria la situazione di guerra tra sciiti e sunniti ([...]) egli ha dimostrato di non conoscere neanche il nome della milizia d'appartenenza sunnita dei suoi ex-cognati dai quali egli pretende essere minacciato. Il nome della suddetta milizia, infatti, gli sarebbe stato addirittura indicato dal fratello, il quale non risulta peraltro, da alcuna dichiarazione del ricorrente, essere implicato in questa faccenda ([...]). Il fatto poi che il ricorrente non sia stato in grado di collocare nel tempo le minacce che egli avrebbe subito da parte dei suoi ex-cognati - dando delle versioni lacunose e contrastanti in merito ([...]) - permette di ritenere che tali minacce e la loro supposta intensità non sia fondata in alcun modo. Per sovrabbondanza, codesto Tribunale ritiene inoltre osservare che gran parte della famiglia del ricorrente, di origine religiosa sciita, vive e risiede ancora in Patria ([...]), senza che il ricorrente abbia accennato a problemi di sorta legati agli addotti contrasti tra sciiti o sunniti o alla faccenda familiare del ricorrente con la sua ex moglie e i suoi ex-cognati. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. La seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero la necessità di ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, non é applicabile nel caso di specie. Infatti, con decisione del 21 maggio 2007, l'UFM ha rinunciato all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera - sebbene l'abbia rettamente pronunciato, ritenuto che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi da tale pronuncia d'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), pronuncia del resto incontestata da parte del ricorrente - ed ha concesso al ricorrente il beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per la durata iniziale di 12 mesi, ritenendo il rinvio del richiedente non ragionevolmente esigibile al momento, tenuto conto della situazione di sicurezza nella regione di provenienza dello stesso (provincia di Salahaddin). 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, incarto n. di rif. N [...] (per corriere; in copia) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: