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D-3544/2016

D-3544/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino siriano, è entrato in Svizzera unitamente ai suoi genitori ed ai suoi fratelli ed ha depositato domanda d'asilo in data 6 settembre 2015. B. In data 25 settembre 2015 l'interessato è stato sentiti sulle generalità (cfr. verbale d'audizione di A._______ [di seguito: verbale]). Egli ha allegato di essere stato obbligato a registrare le impronte digitali in Grecia, ma di non aver depositato domanda d'asilo in questo Paese. Dato che la sua intenzione e quella della sua famiglia sarebbe stata quella di venire in Svizzera avrebbero dato le loro impronte digitali e di aver ricevuto un foglio di via. In Grecia inoltre, non avrebbero avuto nessuna possibilità di vivere, studiare o lavorare, sarebbero stati abbondati per strada ad Atene (cfr. verbale, pagg. 6, 8-9). C. In data 15 ottobre 2015 le autorità svizzere hanno presentato alle autorità greche competenti una richiesta di riammissione di A._______ nonché dei suoi famigliari (cfr. atto A21/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). D. L'accoglimento della richiesta di riammissione da parte delle autorità greche in data 10 novembre 2015 (cfr. atto A24/1), le quali hanno inoltre indicato che gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati e dispongono di un permesso di soggiorno valido fino al 2018. E. Con scritto del 7 aprile 2016 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito all'interessato - essendo nel frattempo diventato maggiorenne - circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il suo allontanamento verso la Grecia. F. In data 14 aprile 2016 l'interessato ha presentato le sue osservazioni in merito ed ha rilevato che avrebbe bisogno di un contesto stabile per riprendersi dai traumi subiti in Siria. La madre sarebbe inoltre affetta da grave depressione e sarebbe in trattamento psichiatrico come attesterebbe il certificato medico allegato. I suoi genitori sarebbero fragili e necessiterebbero assolutamente il suo sostegno essendo il primogenito e non vorrebbe essere separato dal resto della sua famiglia. I suoi soli parenti presenti in Europa sarebbero dipoi in Svizzera. Egli e la sua famiglia non avrebbero intenzione di rimanere in Grecia, paese che non avrebbe soccorso sua zia incinta al momento del naufragio della barca su cui viaggiava in luglio 2013 e nel quale suo cugino sarebbe stato ucciso. Secondo due rapporti dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR o UNHCR) la situazione dei rifugiati in Grecia sarebbe catastrofica e disastrosa, soprattutto per le persone vulnerabili. Per le persone che beneficiano di una protezione internazionale sarebbe molto difficile di beneficiare di misure d'integrazione e di ottenere un alloggio. Dopo aver ottenuto lo statuto di rifugiato non avrebbero più diritto ad un alloggio e ad un aiuto finanziario. In caso di ritorno in Grecia sarebbe lo metterebbe in una particolare situazione di pericolo e sarebbe inumano a causa della veritabile assenza di un sistema di accoglienza e d'integrazione. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque da considerare illecita ed inesigibile. G. Con decisione del 27 aprile 2016, notificata il 30 maggio 2016 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Grecia. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe risultato che egli avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed in data 10 novembre 2015 la Grecia avrebbe dato il suo consenso alla sua riammissione ed a quella della sua famiglia. Nella fattispecie non sussisterebbero elementi che indicherebbero che l'interessato adempirebbe i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi poiché gli sarebbe già stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia. Secondo l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe infatti accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto quando è fatto valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non sarebbe provato se uno Stato terzo gli ha già riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso protezione contro le persecuzioni. Egli potrebbero dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per ciò che concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che la presenza in Svizzera di fratelli e sorelle dei suoi genitori con le rispettive famiglie non costituirebbe un argomento suscettibile di rimettere in questione la conclusione dell'autorità. L'applicazione dell'art. 8 CEDU presupporrebbe l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra lo straniero e la persona soggiornante in Svizzera. Ciò non sarebbe il caso nella fattispecie poiché egli ed i suoi genitori vivrebbero separati dai loro parenti da numerosi anni ed è solo dall'arrivo in Svizzera che avrebbero di nuovo avuto la possibilità di avere contatti regolari. Inoltre, per quanto attiene alla fragilità dei suoi genitori che necessiterebbero il suo sostegno, la SEM ha rilevato che anch'essi fanno oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di rinvio verso la Grecia, per cui il suo allontanamento sarà effettuato in modo congiunto e non sarà separato dalla sua famiglia. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pertanto ammissibile. Circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha osservato che in Grecia, né la situazione politica vigente, né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio. Le difficili condizioni di vita in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio. In effetti la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva qualificazione. Gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 garantirebbero ai beneficiari di protezione internazionale l'accesso ad un'attività retribuita o non, al sistema scolastico per i minori beneficiari di protezione internazionale ed al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio. Visto che le autorità greche gli hanno riconosciuto lo statuto di rifugiato e sarebbe pertanto loro competenza fornirgli il sostegno necessario e sarebbe compito del richiedente far valere i suoi diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Inoltre, in Grecia vi sono, oltre alle strutture statali, anche degli organismi di natura caritativa di cui avrebbe oltretutto già beneficiato. Inoltre, avendo depositato domanda d'asilo il 14 luglio 2015 in Grecia ed essendo arrivato in Svizzera con la famiglia il 6 settembre 2015, non avrebbe lasciato l'opportunità alle autorità greche di fornirgli sostegno Benché il livello di vita potrebbe essere più basso in tale paese, in confronto ad altri Stati europei, gli standard minimi del diritto internazionale, sarebbero comunque rispettati. Di conseguenza, non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la sua vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia. Riguardante il suo bisogno di un contesto stabile e rassicurante per potersi riprendere dai traumi subiti in Siria, la SEM ha rilevato che si tratterebbe unicamente di semplici allegazioni non supportate da alcun dettaglio concreto o certificato medico. In merito allo stato di salute della madre, esso sarebbe già stato preso in considerazione nella decisione di non entrata nel merito del 27 aprile 2016 concernente i genitori ed i fratelli. Se dopo il suo ritorno, dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio con conseguente violazione dei suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito fare valere questi diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia usando le adeguate vie di diritto. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia sarebbe ragionevolmente esigibile Infine, l'esecuzione sarebbe pure possibile. H. In data 6 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 giugno 2016) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. Il ricorrente ha rilevato che contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, avrebbe un interesse degno di protezione affinché la Svizzera accolga la sua domanda di protezione. Le condizioni di accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti in Grecia sarebbero infatti notorie. I diritti principali di richiedenti e rifugiati non sarebbero rispettati e anche ACNUR raccomanderebbe di non rinviare profughi verso la Grecia. In tale Paese sarebbe sottoposto a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU e la CorteEDU si sarebbe pronunciata condannando la Grecia proprio per la violazione di questa disposizione. In Svizzera inoltre, vivrebbero zii e cugini e sarebbe suo desiderio poter restare con loro. Inoltre, come risulterebbe dal certificato medico allegato, un cugino soffrirebbe da una patologia molto severa e sarebbero benvenute tutte le risorse familiari - e quindi anche le sue - atte ad aiutare i genitori in tale compito. Di conseguenza, la decisione della SEM andrebbe annullata e gli atti restituiti per una nuova decisione. Infine, essendo totalmente assistito dal Cantone C._______, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria. I. L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data 8 giugno 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pagg. 814 e segg.). Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.2 Nella fattispecie, in Grecia, il ricorrente - unitamente ai suoi famigliari - è stato riconosciuto quale rifugiato e beneficia di un permesso di soggiorno valido fino al 2018 (cfr. atto A24/1). Inoltre la Grecia, in data 10 novembre 2015, ha dichiarato di riaccettare l'interessato ed i suoi famigliari sul proprio territorio (cfr. ibidem). In aggiunta, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale quest'ultimo considera che vi sia un effettivo rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105), di conseguenza il suo ritorno in Grecia è presunto rispettare gli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 4.3 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione generale in Grecia e della situazione individuale del ricorrente, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di allontanamento in Grecia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU.

E. 4.3.1 Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Grecia è legata dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). In conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dell'insorgente - al quale ha riconosciuto la qualità di rifugiato - costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei confronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti l'asilo (cfr. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece, dicembre 2014, < www.refworld.org/docid/54cb3af34.html consultato il 10.06.2016; nota d'informazione dell'HCR del 30 gennaio 2015 sul suo nuovo rapporto che mette in guardia contro il rinvio in Grecia di richiedenti l'asilo, www.unhcr.org/54cb698d9.html , consultato il 10.06.2016). Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio, dove il 36% della popolazione di questo paese, nel 2014, era minacciata di povertà o esclusione sociale, ossia la terza proporzione più alta nell'Unione Europea (UE). Sicuramente questo Stato, il quale ha registrato il più importante aumento del tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE, essendo passato dal 28,1% al 36% nel 2014 (cfr. Comunicato stampa d'Eurostat, 181/2015, 16 ottobre 2015, 1 persona su 4 nell'EU è toccata dal rischio di povertà o esclusione sociale nel 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034698/316102015%20CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014 , consultato il 10.06.2015). Quanto al tasso di disoccupazione più elevato nell'UE - e compreso il tasso inerente ai giovani - è stato registrato in dicembre 2015 in Grecia (24%, rispettivamente 48,9% per i giovani) (cfr. Comunicato stampa dell'Eurostat, 63/2016, 4 aprile 2016, Il tasso di disoccupazione al 10,3% nella zona euro, al 8,9% nell'UE28, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225086/3-04042016-BP-FR.pdf/409e3519-c576-46fc-88d2-657a23ef61ae >, consultato il 10.06.2016). Ritenuto tutto ciò, malgrado la difficile situazione economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

E. 4.3.2 Invero, va rilevato che l'insorgente ed i suoi famigliari non hanno neppure atteso l'esito della loro procedura d'asilo in Grecia, bensì sono partiti un mese e mezzo dopo il loro arrivo e non hanno dunque lasciato alle autorità greche la possibilità di offrire loro sostegno. Inoltre, le difficoltà fatte valere dagli stessi sono inerenti alla procedura d'asilo e non alla situazione di rifugiati con un permesso di soggiorno. Per di più, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, vi sono delle strutture caritative che hanno messo loro a disposizione un alloggio e del cibo (cfr. verbale, pag. 6). Di conseguenza, le condizioni di vita invocate dal ricorrenti nel ricorso e nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, non solo si limitano a delle semplici affermazioni non corroborate da alcun elemento concreto, ma contraddicono quanto rilevato in sede d'audizione che ha ottenuto un alloggio e del cibo.

E. 4.3.3 L'interessato, in conclusione, non ha dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove ha già soggiornato - le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU.

E. 4.4 Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera non è atto a fondare un interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora in Svizzera vivano parenti prossimi dei richiedenti.

E. 4.5 Di conseguenza, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, non avendo né contestato di essere al beneficio dello statuto di rifugiati né fatto valere di rischiare di essere rinviati in Siria - e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - in caso di ritorno in Grecia, i ricorrenti non hanno alcun interesse degno di protezione all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti (cfr. consid. 4), questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l'allontanamento verso la Grecia è sotto tale aspetto pacifico.

E. 6.1.1 Nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, così come nel ricorso, l'interessato invoca il rispetto della vita privata previsto dall'art. 8 CEDU data la presenza in Svizzera di vari parenti. Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata). L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono anche beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne. Ad ogni modo, in questi rapporti famigliari estesi, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad una relazione stretta, effettiva ed intatta - un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. tra le altre: Sentenza del TF 2C_729/2014 del 22 giugno 2015 consid. 3.6; DTF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; DTAF 2009/8 consid. 5.3.2 e 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti; 2007/45 consid. 5.3). Nella fattispecie, l'insorgente ha allegato che diversi zii e cugini sono presenti in Svizzera, inoltre un cugino soffre di una patologia molto severa per la quale sono benvenute tutte le risorse familiari atte ad aiutare i genitori in tale compito. Orbene, va rilevato che i parenti presenti in Svizzera non rientrano nella nozione di famiglia nucleare, pertanto, soltanto un rapporto di dipendenza particolare nei confronti degli stessi permetterebbe di ritenere una violazione del principio dell'unità della famiglia. Tuttavia, né dalle allegazioni dell'interessati né dal certificato medico del (...) 2016 risulta di quale patologia soffra il cugino. Per di più non risulta neppure un rapporto di dipendenza particolare, invero dagli atti all'incarto non emerge che il suo aiuto sia indispensabile. Il ricorrente non si trova dunque manifestamente in un rapporto di dipendenza particolare nei confronti dei parenti presenti in Svizzera ai sensi della giurisprudenza precitata relativa all'art. 8 CEDU.

E. 6.1.2 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art.83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3544/2016 Sentenza del 29 settembre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Siria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 aprile 2016 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano, è entrato in Svizzera unitamente ai suoi genitori ed ai suoi fratelli ed ha depositato domanda d'asilo in data 6 settembre 2015. B. In data 25 settembre 2015 l'interessato è stato sentiti sulle generalità (cfr. verbale d'audizione di A._______ [di seguito: verbale]). Egli ha allegato di essere stato obbligato a registrare le impronte digitali in Grecia, ma di non aver depositato domanda d'asilo in questo Paese. Dato che la sua intenzione e quella della sua famiglia sarebbe stata quella di venire in Svizzera avrebbero dato le loro impronte digitali e di aver ricevuto un foglio di via. In Grecia inoltre, non avrebbero avuto nessuna possibilità di vivere, studiare o lavorare, sarebbero stati abbondati per strada ad Atene (cfr. verbale, pagg. 6, 8-9). C. In data 15 ottobre 2015 le autorità svizzere hanno presentato alle autorità greche competenti una richiesta di riammissione di A._______ nonché dei suoi famigliari (cfr. atto A21/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). D. L'accoglimento della richiesta di riammissione da parte delle autorità greche in data 10 novembre 2015 (cfr. atto A24/1), le quali hanno inoltre indicato che gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati e dispongono di un permesso di soggiorno valido fino al 2018. E. Con scritto del 7 aprile 2016 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito all'interessato - essendo nel frattempo diventato maggiorenne - circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il suo allontanamento verso la Grecia. F. In data 14 aprile 2016 l'interessato ha presentato le sue osservazioni in merito ed ha rilevato che avrebbe bisogno di un contesto stabile per riprendersi dai traumi subiti in Siria. La madre sarebbe inoltre affetta da grave depressione e sarebbe in trattamento psichiatrico come attesterebbe il certificato medico allegato. I suoi genitori sarebbero fragili e necessiterebbero assolutamente il suo sostegno essendo il primogenito e non vorrebbe essere separato dal resto della sua famiglia. I suoi soli parenti presenti in Europa sarebbero dipoi in Svizzera. Egli e la sua famiglia non avrebbero intenzione di rimanere in Grecia, paese che non avrebbe soccorso sua zia incinta al momento del naufragio della barca su cui viaggiava in luglio 2013 e nel quale suo cugino sarebbe stato ucciso. Secondo due rapporti dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR o UNHCR) la situazione dei rifugiati in Grecia sarebbe catastrofica e disastrosa, soprattutto per le persone vulnerabili. Per le persone che beneficiano di una protezione internazionale sarebbe molto difficile di beneficiare di misure d'integrazione e di ottenere un alloggio. Dopo aver ottenuto lo statuto di rifugiato non avrebbero più diritto ad un alloggio e ad un aiuto finanziario. In caso di ritorno in Grecia sarebbe lo metterebbe in una particolare situazione di pericolo e sarebbe inumano a causa della veritabile assenza di un sistema di accoglienza e d'integrazione. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque da considerare illecita ed inesigibile. G. Con decisione del 27 aprile 2016, notificata il 30 maggio 2016 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Grecia. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe risultato che egli avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed in data 10 novembre 2015 la Grecia avrebbe dato il suo consenso alla sua riammissione ed a quella della sua famiglia. Nella fattispecie non sussisterebbero elementi che indicherebbero che l'interessato adempirebbe i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi poiché gli sarebbe già stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia. Secondo l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe infatti accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto quando è fatto valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non sarebbe provato se uno Stato terzo gli ha già riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso protezione contro le persecuzioni. Egli potrebbero dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per ciò che concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che la presenza in Svizzera di fratelli e sorelle dei suoi genitori con le rispettive famiglie non costituirebbe un argomento suscettibile di rimettere in questione la conclusione dell'autorità. L'applicazione dell'art. 8 CEDU presupporrebbe l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra lo straniero e la persona soggiornante in Svizzera. Ciò non sarebbe il caso nella fattispecie poiché egli ed i suoi genitori vivrebbero separati dai loro parenti da numerosi anni ed è solo dall'arrivo in Svizzera che avrebbero di nuovo avuto la possibilità di avere contatti regolari. Inoltre, per quanto attiene alla fragilità dei suoi genitori che necessiterebbero il suo sostegno, la SEM ha rilevato che anch'essi fanno oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di rinvio verso la Grecia, per cui il suo allontanamento sarà effettuato in modo congiunto e non sarà separato dalla sua famiglia. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pertanto ammissibile. Circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha osservato che in Grecia, né la situazione politica vigente, né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio. Le difficili condizioni di vita in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio. In effetti la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva qualificazione. Gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 garantirebbero ai beneficiari di protezione internazionale l'accesso ad un'attività retribuita o non, al sistema scolastico per i minori beneficiari di protezione internazionale ed al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio. Visto che le autorità greche gli hanno riconosciuto lo statuto di rifugiato e sarebbe pertanto loro competenza fornirgli il sostegno necessario e sarebbe compito del richiedente far valere i suoi diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Inoltre, in Grecia vi sono, oltre alle strutture statali, anche degli organismi di natura caritativa di cui avrebbe oltretutto già beneficiato. Inoltre, avendo depositato domanda d'asilo il 14 luglio 2015 in Grecia ed essendo arrivato in Svizzera con la famiglia il 6 settembre 2015, non avrebbe lasciato l'opportunità alle autorità greche di fornirgli sostegno Benché il livello di vita potrebbe essere più basso in tale paese, in confronto ad altri Stati europei, gli standard minimi del diritto internazionale, sarebbero comunque rispettati. Di conseguenza, non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la sua vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia. Riguardante il suo bisogno di un contesto stabile e rassicurante per potersi riprendere dai traumi subiti in Siria, la SEM ha rilevato che si tratterebbe unicamente di semplici allegazioni non supportate da alcun dettaglio concreto o certificato medico. In merito allo stato di salute della madre, esso sarebbe già stato preso in considerazione nella decisione di non entrata nel merito del 27 aprile 2016 concernente i genitori ed i fratelli. Se dopo il suo ritorno, dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio con conseguente violazione dei suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito fare valere questi diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia usando le adeguate vie di diritto. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia sarebbe ragionevolmente esigibile Infine, l'esecuzione sarebbe pure possibile. H. In data 6 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 giugno 2016) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. Il ricorrente ha rilevato che contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, avrebbe un interesse degno di protezione affinché la Svizzera accolga la sua domanda di protezione. Le condizioni di accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti in Grecia sarebbero infatti notorie. I diritti principali di richiedenti e rifugiati non sarebbero rispettati e anche ACNUR raccomanderebbe di non rinviare profughi verso la Grecia. In tale Paese sarebbe sottoposto a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU e la CorteEDU si sarebbe pronunciata condannando la Grecia proprio per la violazione di questa disposizione. In Svizzera inoltre, vivrebbero zii e cugini e sarebbe suo desiderio poter restare con loro. Inoltre, come risulterebbe dal certificato medico allegato, un cugino soffrirebbe da una patologia molto severa e sarebbero benvenute tutte le risorse familiari - e quindi anche le sue - atte ad aiutare i genitori in tale compito. Di conseguenza, la decisione della SEM andrebbe annullata e gli atti restituiti per una nuova decisione. Infine, essendo totalmente assistito dal Cantone C._______, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria. I. L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data 8 giugno 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pagg. 814 e segg.). Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.2 Nella fattispecie, in Grecia, il ricorrente - unitamente ai suoi famigliari - è stato riconosciuto quale rifugiato e beneficia di un permesso di soggiorno valido fino al 2018 (cfr. atto A24/1). Inoltre la Grecia, in data 10 novembre 2015, ha dichiarato di riaccettare l'interessato ed i suoi famigliari sul proprio territorio (cfr. ibidem). In aggiunta, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale quest'ultimo considera che vi sia un effettivo rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105), di conseguenza il suo ritorno in Grecia è presunto rispettare gli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 4.3 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione generale in Grecia e della situazione individuale del ricorrente, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di allontanamento in Grecia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU. 4.3.1 Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Grecia è legata dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). In conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dell'insorgente - al quale ha riconosciuto la qualità di rifugiato - costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei confronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti l'asilo (cfr. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece, dicembre 2014, , consultato il 10.06.2016). Ritenuto tutto ciò, malgrado la difficile situazione economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. 4.3.2 Invero, va rilevato che l'insorgente ed i suoi famigliari non hanno neppure atteso l'esito della loro procedura d'asilo in Grecia, bensì sono partiti un mese e mezzo dopo il loro arrivo e non hanno dunque lasciato alle autorità greche la possibilità di offrire loro sostegno. Inoltre, le difficoltà fatte valere dagli stessi sono inerenti alla procedura d'asilo e non alla situazione di rifugiati con un permesso di soggiorno. Per di più, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, vi sono delle strutture caritative che hanno messo loro a disposizione un alloggio e del cibo (cfr. verbale, pag. 6). Di conseguenza, le condizioni di vita invocate dal ricorrenti nel ricorso e nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, non solo si limitano a delle semplici affermazioni non corroborate da alcun elemento concreto, ma contraddicono quanto rilevato in sede d'audizione che ha ottenuto un alloggio e del cibo. 4.3.3 L'interessato, in conclusione, non ha dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove ha già soggiornato - le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. 4.4 Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera non è atto a fondare un interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora in Svizzera vivano parenti prossimi dei richiedenti. 4.5 Di conseguenza, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, non avendo né contestato di essere al beneficio dello statuto di rifugiati né fatto valere di rischiare di essere rinviati in Siria - e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - in caso di ritorno in Grecia, i ricorrenti non hanno alcun interesse degno di protezione all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

6. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti (cfr. consid. 4), questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l'allontanamento verso la Grecia è sotto tale aspetto pacifico. 6.1.1 Nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, così come nel ricorso, l'interessato invoca il rispetto della vita privata previsto dall'art. 8 CEDU data la presenza in Svizzera di vari parenti. Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata). L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono anche beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne. Ad ogni modo, in questi rapporti famigliari estesi, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad una relazione stretta, effettiva ed intatta - un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. tra le altre: Sentenza del TF 2C_729/2014 del 22 giugno 2015 consid. 3.6; DTF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; DTAF 2009/8 consid. 5.3.2 e 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti; 2007/45 consid. 5.3). Nella fattispecie, l'insorgente ha allegato che diversi zii e cugini sono presenti in Svizzera, inoltre un cugino soffre di una patologia molto severa per la quale sono benvenute tutte le risorse familiari atte ad aiutare i genitori in tale compito. Orbene, va rilevato che i parenti presenti in Svizzera non rientrano nella nozione di famiglia nucleare, pertanto, soltanto un rapporto di dipendenza particolare nei confronti degli stessi permetterebbe di ritenere una violazione del principio dell'unità della famiglia. Tuttavia, né dalle allegazioni dell'interessati né dal certificato medico del (...) 2016 risulta di quale patologia soffra il cugino. Per di più non risulta neppure un rapporto di dipendenza particolare, invero dagli atti all'incarto non emerge che il suo aiuto sia indispensabile. Il ricorrente non si trova dunque manifestamente in un rapporto di dipendenza particolare nei confronti dei parenti presenti in Svizzera ai sensi della giurisprudenza precitata relativa all'art. 8 CEDU. 6.1.2 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 6.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art.83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 6.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: