Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3462/2022 Sentenza del 19 agosto 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Georgia, patrocinato dalla signora Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 3 agosto 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 29 giugno 2022, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 26 luglio 2022 (cfr. atto SEM 26/10) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 29 luglio 2022 (cfr. atto SEM 30/3), la decisione del 3 agosto 2022, notificata il 4 agosto 2022 (cfr. atto SEM 36/1), mediante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso il Belgio, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 agosto 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 12 agosto 2022), e con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché questa effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; l'ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale egli ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, le misure supercautelari ordinate il 12 agosto 2022, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino il richiedente, posto di fronte alla possibile competenza del Belgio, non l'ha esplicitamente contestata, limitandosi ad asserire di non volervi fare ritorno; che a suo dire, in tale Paese non avrebbe avuto accesso ad un alloggio adeguato così come neppure alla necessaria assistenza sanitaria, che esprimendosi in merito al suo stato di salute, il richiedente ha asserito "di avere dolori ad una spalla e per una cista alla schiena", che nella querelata decisione, l'autorità inferiore - dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte delle autorità belghe - ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione dell'art. 16 Regolamento Dublino III o della clausola discrezionale di cui all'art 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che inoltre, non avendo consultato l'infermeria del Centro federale nel quale risiedeva, ed non essendo stata versata agli atti alcuna documentazione medica, il quadro anamnestico del richiedente - acclarato e non meritevole di ulteriori accertamenti - non sarebbe ostativo al trasferimento in Belgio; che d'altronde, quest'ultimo Paese disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, alla quale l'interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che oltretutto, rendendosi irreperibile nel corso del procedimento, l'interessato avrebbe finanche violato il suo dovere di collaborazione nell'accertamento del suo stato di salute, che nel proprio ricorso, l'insorgente avversa l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento; che in primo luogo, egli censura un accertamento incompleto ed inesatto del proprio stato di salute nella misura in cui negli atti all'inserto non vi sarebbe traccia della presa in carico medica della quale egli riferisce aver beneficiato al suo arrivo in Svizzera; che proseguendo nella propria disamina, il richiedente rileva come il procedere della SEM nel caso in esame sia "contrario alle usuali procedure. Infatti, se è vero che iI ricorrente risultava scomparso daI 03.08.2022, è altresì vero che, solitamente, l'Autorità di prime cure considera un richiedente scomparso - in applicazione dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi - unicamente se questo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di cinque giorni. Nonostante il ricorrente fosse scomparso da solamente un giorno, l'Autorità di prime cure ha emesso la decisione, con il rischio dipregiudicare il diritto di difesa del ricorrente", che oltretutto, il richiedente manifesta la volontà di rimanere in Svizzera per fungere da tramite con la famiglia di un amico deceduto nel corso del suo soggiorno sul suolo elvetico, nonché per tenersi a disposizione delle autorità di polizia quale persona informata sui fatti; che d'altro canto, quest'ultime starebbero ancora investigando sulle circostanze del decesso e non vi sarebbe modo di escludere l'apertura di un procedimento penale, di modo che si giustificherebbe in specie il rilascio di un permesso ex art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 32 cpv. 1 lett. d OASA; che infine, il ricorrente disquisisce in merito alle difficili condizioni con le quale sarebbe stato confrontato in Belgio; che onde sostanziare le proprie allegazioni, il richiedente richiama alcuni articoli della testata "The Brussels Times" comprovanti a suo dire le lacune che contraddistinguerebbero il sistema di accoglienza belga, che preliminarmente, va disattesa l'argomentazione ai sensi della quale il procedere della SEM sarebbe stato contrario alle usuali procedure (cfr. supra); che invero, una simile argomentazione appare del tutto illogica posto che l'autorità inferiore non ha fatto applicazione dell'art. 8 cpv. 3bis stralciando dai ruoli la procedura; che ad ogni modo, la questione appare irrilevante conto tenuto del fatto che nel frattempo il richiedente si è reso nuovamente reperibile, che sempre a titolo preliminare, giova rilevare che l'eventuale esame delle condizioni per il rilascio di un permesso ex art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, esula dall'oggetto del litigio poiché di competenza delle autorità cantonali preposte, che in altri termini, la doglianza sul punto è palesemente inammissibile, che per il resto, il Tribunale osserva che secondo i dettami dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato due pregresse domande d'asilo in Islanda e in Belgio, rispettivamente il 26 ottobre 2017 e il 23 maggio 2022 (cfr. atti SEM 14/2 e 15/1), che su tali presupposti, il 21 luglio 2022 l'autorità inferiore ha presentato agli omologhi belgi, entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 20/5); che il 1° agosto 2022 questi hanno esplicitamente accettato tale domanda (cfr. atto SEM 32/1), che di conseguenza, la competenza del Belgio per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente risulta di principio essere data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che il Belgio è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva procedura e direttiva accoglienza), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che malgrado gli articoli di giornale richiamati nell'impugnativa, ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-440/2022 del 7 febbraio 2022), che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch'egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»), che con la sua impugnativa, l'insorgente riferisce tuttavia di un quadro anamnestico contraddistinto da una ciste alla schiena e da dolori ad una spalla, che nondimeno, nella fattispecie non risulta ch'egli si sia mai rivolto all'infermeria del Centro federale, come debitamente indicatogli dall'autorità inferiore (cfr. atto SEM 30/3), onde segnalare tali problematiche somatiche e finanche richiedere un consulto con un medico generico; che del resto, non appare minimamente credibile che il ricorrente si sia sottoposto ad un intervento chirurgico in Svizzera senza che sia stato assunto agli atti un carteggio clinico, né che l'interessato stesso non sia in possesso di un documento suscettibile di comprovare la sua allegazione, che ad ogni modo, non è inopportuno rammentare come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi di salute, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali, segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che così stando le cose, al momento dell'emissione della sindacata decisione il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che i disturbi ventilati nel corso della procedura potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che in altri termini, il complesso fattuale risulta ora come allora sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Belgio nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che peraltro, non è inopportuno sottolineare come il Belgio disponga notoriamente di infrastrutture mediche equiparabili a quelle elvetiche, alle quali il richiedente ha accesso in virtù del diritto comunitario (art. 19 direttiva accoglienza), che l'insorgente non ha quindi fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Belgio, che comunque, come detto, appartiene a quest'ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, dagli atti non emergono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che da ultimo, va rilevato come le relazioni che legherebbero l'insorgente alle persone residenti in Svizzera non s'iscrivono manifestamente nel contesto dell'art. 16 Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, il Belgio rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso il Belgio, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto; che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 12 agosto 2022 decadono (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: