Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3423/2017 Sentenza del 28 agosto 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), Pakistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 maggio 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 19 novembre 2015, i verbali d'audizione del 15 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 27 aprile 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 16 maggio 2017, notificata all'interessato al più presto il 17 maggio 2017 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso datato 16 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 giugno 2017), con cui il ricorrente ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione ed in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino pakistano di etnia pashtun e confessione sunnita con ultimo domicilio a Peshawar, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg.), che sentito sui motivi d'asilo l'interessato ha affermato di aver lasciato il paese d'origine in quanto avrebbe avuto una relazione con sua cugina e ciò lo avrebbe esposto alle ire dei parenti (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.), che in particolare un suo amico sarebbe stato pagato dai parenti per fargli del male; che quest'ultimo avrebbe però desistito confessandogli quanto accaduto; che successivamente un altro famigliare gli avrebbe sparato, ferendolo ad una mano (cfr. verbale 2, pag. 3-4.), che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili tali allegazioni, che anzitutto, a detta dell'autorità di prima istanza, in occasione dell'audizione ex art. 29 LAsi l'interessato si sarebbe limitato ad asserire di essere espatriato per motivi famigliari ed anche a precisa domanda avrebbe semplicemente asserito "una volta mi hanno sparato"; che pertanto già solo la povertà del racconto solleverebbe seri dubbi quanto alla verosimiglianza delle sue allegazioni, che inoltre, al momento dell'audizione sulle generalità, il richiedente non avrebbe nemmeno fatto menzione della circostanza secondo la quale un suo amico sarebbe stato pagato dai parenti per fargli del male, che del resto, sempre in tale occasione l'interessato avrebbe dichiarato che sarebbe stato lo zio paterno a sparargli, allorché nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe ricondotto tale atto al figlio di quest'ultimo; che il racconto del ricorrente conterrebbe inoltre diverse altre contraddizioni, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore invocando il soddisfacimento delle condizioni di cui agli artt. 3 e 7 LAsi; che in particolare il suo racconto risulterebbe dettagliato, privo di contraddizioni e compatibile con l'esperienza generale e la logica dell'agire, segnatamente in quanto le incongruenze rilevate si spiegherebbero sulla base del fatto che il ricorrente avrebbe identificato nello zio paterno il mandante dell'aggressione e ciò a prescindere dal fatto che l'esecutore materiale sia stato il cugino; che la SEM avrebbe pertanto accertato i fatti in maniera incompleta, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata), che il Tribunale rileva anzitutto come l'interessato si sia effettivamente contraddetto in diverse occasioni; che in particolare, l'insorgente ha inizialmente esposto di essere fuggito a seguito di alcuni problemi con lo zio materno Bakhtiar, il quale lo avrebbe anche ferito con un'arma da fuoco a causa della sua relazione con la cugina Nabil, che quest'ultimo avrebbe voluto sposasse suo figlio (cfr. verbale 1, pag. 7); che in occasione della successiva audizione ex art. 29 LAsi, il ricorrente ha però inspiegabilmente cambiato versione dei fatti, dichiarando in tale sede che l'aggressione sarebbe stata da imputare al figlio di Bakhtiar che a quel tempo era già sposato con Nabil (cfr. verbale 2, pag. 4); che le versioni risultano inconciliabili anche per quanto attiene alle circostanze dell'espatrio, avendo l'interessato in un primo momento addotto essersi dovuto ferire volontariamente onde ricattare il padre ed ottenere il suo nulla osta per lasciare il paese (cfr. verbale 1, pag. 7) e successivamente affermato invece di essere fuggito su stesso consiglio di quest'ultimo (cfr. verbale 2, pag. 5-6), che le giustificazioni di cui il ricorrente si avvale in sede ricorsuale, non risultano atte, ferma considerata anche l'entità delle incongruenze rilevate, a giustificare un diverso apprezzamento da parte del Tribunale, che vi sono del resto da condividere anche le conclusioni dell'autorità di prime cure - alle quali si rinvia - al riguardo della carente sostanza del racconto dell'interessato, che conto tenuto anche delle succitate contraddizioni, lascia intendere ad un costrutto delle circostanze addotte per i bisogni della causa, che ad ogni modo ed a titolo puramente abbondanziale, gli eventi addotti, quandanche verosimili, non paiono d'acchito poter soddisfare nemmeno i criteri di rilevanza imposti dall'art. 3 LAsi, che in particolare, il nesso causale temporale tra gli avvenimenti recati a sostegno della domanda dell'interessato e l'espatrio sarebbe da considerarsi decaduto, essendo gli stessi per sua stessa dichiarazione collocabili ben due anni prima (cfr. verbale 2, pag. 4; al soggetto si veda DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti citati), che per dipiù, trattandosi semmai, per l'interessato, del rischio di esposi-zione a pregiudizi emananti da entità non statali e circoscritte a livello loca-le, perché vi sia da ammettere una rilevanza in materia d'asilo, si renderebbe ancora necessario che il ricorrente non sia in misura di ottenere in patria un'appropriata protezione (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51), che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v'è pertanto da confermare la decisione della SEM, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta tale conclusione, sostenendo che il suo rimpatrio sarebbe contrario all'art. 3 CEDU ed inesigibile, che tuttavia, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che sebbene nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa siano state registrate alcune problematiche sotto il profilo della sicurezza, non si può concludere che nella regione d'origine del ricorrente viga una situazione tale da comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-7505/2014 del 9 agosto 2016 consid. 4.2 e 8.2; si veda anche Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Fact Finding Mission Report Pakistan, Settembre 2015, http://www.bfa.gv.at/files/berichte/BFA_pakistan_ffm_report_2015_09_v2.pdf, consultato il 27 luglio 2017), che del resto nemmeno la situazione personale dell'interessato costituisce in specie motivo ostativo all'esecuzione dell'allontanamento; che il ricorrente è giovane, in buona salute ed ha frequentato ben nove anni di scuola; che inoltre, secondo le sue stesse dichiarazioni egli proviene da una famiglia agiata i cui membri risiedono tuttora nel paese d'origine e dispone di una certa esperienza professionale (cfr. verbale 2, pag. 6 e 9), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: