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D-3397/2015

D-3397/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-22 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina e religione pentecostale è nata Tesseney dove avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto nel primo mese del 2011. In un primo tempo si sarebbe recata in Sudan dove avrebbe conosciuto il compagno. Nel secondo mese del 2012 sarebbero partiti insieme alla volta della Libia dove nel 2013 il compagno sarebbe stato arrestato per aver tentato di partire illegalmente verso l'Europa. L'interessata ed il figlio C._______ di (...) mesi avrebbero poi raggiunto l'Italia via mare nel quinto mese del 2014. Il 16 maggio 2014 essi sono entrati illegalmente in Svizzera depositandovi domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità dell'11 giugno 2014 [di seguito: verbale 1]). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata poiché nel 2009 sarebbe stata arrestata a seguito della sua conversione alla religione pentecostale, vietata in Eritrea. Sarebbe rimasta incarcerata per un anno nella prigione di Tesseney ed una volta rilasciata avrebbe deciso di espatriare per paura di un nuovo fermo (verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 14 aprile 2015 [di seguito: verbale 2], D31-D43). B. Con decisione del 24 aprile 2015, notificata agli interessati in data 28 aprile 2015 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera ammettendoli tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. In data 28 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 maggio 2015) gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento dei punti 1 a 3 della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di concessione del gratuito patrocinio con contestuale nomina della rappresentate dei ricorrenti, l'avv. Stephanie Motz, quale patrocinatrice d'ufficio, con protestate spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 27 luglio 2015 il Tribunale ha accolto le istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e nominato contestualmente l'avv. Stephanie Motz quale patrocinatrice d'ufficio. Nel contempo, la SEM è stata invitata ad inoltrare una risposta al ricorso. E. L'autorità inferiore, con risposta del 12 agosto 2015, ha confermato la decisione impugnata

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 24 aprile 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.

E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo di A._______ inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 4.1.1 Anzitutto, le allegazioni in merito all'arresto della richiedente ed all'espatrio illegale sarebbero contradditorie su punti essenziali. Per quanto attiene all'arresto, in occasione dell'audizione sulle generalità la richiedente avrebbe dichiarato di essere stata arrestata a casa sua nel 2009 dopo essere rientrata dalla scuola. Tuttavia, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe asserito di essere stata arrestata il primo mese del 2010 nella sua abitazione dove sarebbe rimasta tutto il giorno. In merito alle discrepanze ella si sarebbe limitata a confermare la seconda versione dei fatti. Peraltro, l'interessata avrebbe dapprima dichiarato di essere stata detenuta nella prigione "Lim Arbaa" (oppure "Lim 40") per poi fornire un nome differente, ovvero "Nimer 40" (oppure "Nimer Arbaa"). A dire dell'autorità inferiore, la spiegazione fornita in merito all'incongruenza, ovvero che i nomi Nimer e Lim sarebbero quasi uguali ed ella si sarebbe sbagliata con la pronuncia, costituirebbe una mera giustificazione di parte. Per ciò che è dell'espatrio illegale, l'interessata avrebbe indicato in sede d'audizione sulle generalità di aver lasciato illegalmente il Paese nel 2011 partendo dal carcere di Tesseney in auto fino a Gulij e poi di aver proseguito a piedi per tutta la notte fino alla città di Hafir in Sudan, mentre in un secondo tempo avrebbe addotto di essere espatriata illegalmente raggiungendo in mezz'ora a piedi la città di Hafir.

E. 4.1.2 In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni della richiedente non sarebbero sufficientemente motivate ed ella non avrebbe dunque reso credibile il suo personale vissuto in carcere. L'interessata si sarebbe infatti limitata ad indicare in maniera vaga e stereotipata di essere stata detenuta per un anno in un sotterraneo al buio con altre persone. Alla richiesta di esporre i suoi personali ricordi del luogo di detenzione la richiedente avrebbe descritto molto approssimativamente, in maniera scontata e senza particolare di vita personalmente vissuta, che si sentiva l'odore dell'urina, che era pieno di pidocchi e pulci e che si faceva fatica a dormire sul pavimento di terra. Parimenti approssimativa risulterebbe la descrizione di una giornata tipo in carcere. Ella avrebbe infatti indicato di sentire solo le voci delle ragazze che parlavano, di non fare niente tutto il giorno se non pregare Dio di aiutarla ad uscire e di non aver interagito con nessuno. Sennonché, interrogata in merito, l'interessata avrebbe in seguito ammesso di aver parlato ed interagito con alcune persone e di aver in particolare legato con una ragazza con la quale avrebbe chiacchierato molto. Richiestole dei dettagli in merito a tale ragazza la richiedente non avrebbe tuttavia saputo dire null'altro che la ragazza sarebbe stata come lei credente. La richiedente avrebbe poi giustificato l'insussistenza delle sue allegazioni adducendo di aver legato con la ragazza unicamente nelle ultime tre settimane di incarcerazione.

E. 4.2 Con ricorso, gli insorgenti, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, contestano l'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo.

E. 4.2.1 Per quanto attiene il momento dell'arresto, la ricorrente rileva che le discrepanze risultate tra la prima audizione in cui avrebbe indicato l'anno 2009 senza indicare un mese e tra la seconda audizione in cui avrebbe invece indicato gennaio 2010 sarebbero minime e non potrebbero portare all'inverosimiglianza delle allegazioni. Invero, ella avrebbe descritto con precisione l'arresto, indicando che due poliziotti in civile di nome E._______ e F._______, da lei conosciuti di vista, sarebbero venuti a cercarla. L'interessata avrebbe subito saputo il motivo della loro visita, dacché altri membri del movimento pentecostale sarebbero già stati arrestati, ed avrebbe pertanto seguito i poliziotti senza obiezioni. Essi l'avrebbero portata alla stazione di polizia dove sarebbe stata registrata la sua identità, interrogata ed in seguito portata in prigione. In merito al nome della prigione la ricorrente osserva che in lingua tigrina "Arbaa" significherebbe 40 pertanto non vi sarebbero contraddizioni su questo punto. Circa le differenze tra "Lim" e "Nimer" ella rileva che probabilmente non avrebbe pronunciato chiaramente il nome nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. Ella sarebbe infatti molto timida e parlerebbe infatti sempre sottovoce. La questione non sarebbe comunque nella fattispecie rilevante dato che alcuni rapporti confermerebbero l'esistenza di una prigione a Tesseney - tuttavia non conosciuta sotto un nome specifico - e le cui condizioni di detenzione sarebbero terribili. L'esistenza della prigione non sarebbe comunque di dominio pubblico, pertanto la ricorrente avrebbe potuto esserne a conoscenza unicamente a causa della detenzione. Di conseguenza, le allegazioni inerenti all'arresto sarebbero da considerarsi verosimili.

E. 4.2.2 Per quanto attiene alle condizioni di detenzione, l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore secondo cui ella avrebbe fornito unicamente delle vaghe indicazioni. Al contrario, la ricorrente avrebbe descritto la localizzazione della prigione a circa 20 minuti dalla città di Tesseney, avrebbe indicato che le celle erano sotterranee e che all'arrivo avrebbe dovuto attraversare un campo sorvegliato da molti soldati. Essendo le celle al buio ella non avrebbe potuto contare quante persone erano presenti, però avrebbe potuto dire che la cella era piena. Inoltre le giornate trascorrevano molto difficilmente per l'interessata. L'insorgente si ricordava dappoi delle voci delle altre detenute, del fatto che una volta al giorno poteva lasciare la cella per andare al bagno, che la cella puzzava di urina, che c'erano molti pidocchi e che poteva dormire unicamente seduta. Ella avrebbe parlato raramente con le altre detenute e passava il tempo pregando Dio. La ricorrente avrebbe inoltre allegato che la ragazza con la quale avrebbe legato di più e con la quale sarebbe poi espatriata era stata anch'ella arrestata per motivi religiosi poiché appartenente al pentecostalismo. Al momento di essere rilasciata ella ha riferito del forte dolore provato agli occhi a causa della luce del giorno ed ha dovuto promettere di non praticare più la religione. Alla luce di questi elementi, la descrizione della detenzione apparirebbe dunque dettagliata e credibile e non vi sarebbero indizi per ritenere che la storia sarebbe stata inventata, ma bensì il racconto sarebbe caratterizzato da elementi realistici difficilmente immaginabili. Sarebbe infine risaputo che le detenzioni senza luce diurna avrebbero delle gravi ripercussioni sulla psiche dei detenuti e sarebbero proibite dall'art. 87 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 12 agosto 1949 (RS 0.518.42).

E. 4.2.3 Oltre a tutto quanto sopra, la ricorrente osserva che le sue allegazioni sarebbero comprovate da numerosi rapporti inerenti al Paese. Anzitutto, sarebbe conosciuta la persecuzione delle persone che praticano la religione pentecostale in Eritrea essendo infatti riconosciuti soltanto l'islam sunnita, la chiesa cattolica, la chiesa evangelica-luterana e la chiesa ortodossa. Da un rapporto dell'UK Home Office risulterebbe che la situazione sarebbe particolarmente grave per le persone appartenenti alla religione cristiana pentecostale, evangelica o ai testimoni di Geova, le quali sarebbero vittime di arresti di massa. Oltracciò, queste persone non potrebbero neppure ottenere una protezione dallo Stato essendo appunto da questo perseguiti. Per i pentecostali poi vi sarebbe un pericolo preponderante di venire perseguitati dalle autorità statali e ciò anche nei casi in cui, come nel caso di specie, la religione verrebbe praticata unicamente a casa e gli incontri sarebbero privati. Tra le 2'000 e le 3'000 persone di religione pentecostale sarebbero state arrestate e detenute senza essere sottoposte ad alcun processo. Nella fattispecie inoltre, le autorità eritree sarebbero già state informate in merito all'appartenenza della ricorrente al movimento pentecostale, pertanto ella avrebbe reso verosimile di avere un timore fondato, in caso di ritorno in Eritrea, di subire delle persecuzioni rilevanti a causa della sua appartenenza religiosa. In secondo luogo, anche il fatto che l'insorgente sia stata rilasciata a condizione che non pratichi più la sua religione, risulterebbe un modus operandi delle autorità eritree confermato da diversi rapporti. Di conseguenza, le allegazioni della ricorrente in merito alla sua detenzione corrisponderebbero ad informazioni oggettive in merito al Paese e sarebbero dunque verosimili.

E. 4.2.4 Per quanto riguarda il viaggio d'espatrio, l'interessata ammette effettivamente di averlo descritto in maniera diversa in occasione delle due audizioni. Ciò sarebbe dovuto al fatto che al Centro di registrazione e procedura sarebbe stata consigliata da dei connazionali di raccontare di essere transitata dal campo profughi di Shegarab in Sudan. All'epoca l'interessata era appena arrivata in Svizzera e sarebbe stata condizionata dalle brutte esperienze avute con i funzionari. Ella non avrebbe riposto alcuna fiducia in loro ed avrebbe avuto paura di non essere creduta. Dappoi, da rapporti dell'UK Home Office risulterebbe che un visto per uscire legalmente dall'Eritrea verrebbe concesso unicamente in casi eccezionali, ad esempio in caso di motivi medici. L'interessata non avrebbe problemi di salute ed avrebbe meno di 47 anni, per il che sarebbe altamente probabile che sia espatriata illegalmente dall'Eritrea.

E. 4.2.5 In conclusione dunque, i motivi d'asilo dell'insorgente andrebbero ritenuti verosimili e rilevanti ai sensi dell'art. 7 e 3 LAsi. Ella rischierebbe di essere esposta a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà a causa della sua religione e le andrebbe dunque riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo in Svizzera. In subordine, alla ricorrente andrebbe comunque riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa dell'espatrio illegale dall'Eritrea. Conseguentemente l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata inammissibile ai sensi del diritto internazionale e della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha preso posizione in merito all'asserito espatrio illegale dall'Eritrea della ricorrente osservando che di principio sarebbe possibile espatriare legalmente con un passaporto valido e un visto d'uscita. Tali visti verrebbero rilasciati dalle autorità eritree solo a poche persone considerate leali al regime, a delle condizioni molto restrittive e dietro pagamento di un'alta somma di denaro. Per di più i bambini a partire dagli 11 anni, gli uomini fino all'età di 54 anni e le donne fino all'età di 47 anni sarebbero di regola esclusi dall'ottenimento di un visto. In ogni caso, il richiedente dovrebbe provare o per lo meno rendere verosimile la presenza di motivi insorti dopo la fuga. Nonostante le possibilità limitate di espatriare legalmente dall'Eritrea, il richiedente non sarebbe esonerato da tale dovere. Nel caso in disamina la ricorrente non sarebbe riuscita a rendere verosimile le circostanze del suo espatrio e dunque neppure la sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Non sarebbe infatti sufficiente invocare esclusivamente la difficoltà notoria di una partenza legale dall'Eritrea per concludere che l'espatrio sia avvenuto illegalmente.

E. 4.4 In sede di replica gli insorgenti ribadiscono che le allegazioni in merito all'espatrio dall'Eritrea sarebbero dettagliate e verosimili. Andrebbe infatti tenuto conto del fatto che la ricorrente sarebbe espatriata direttamente dalla prigione e che le dichiarazioni in merito alla prigionia sarebbero anch'esse precise. Ella avrebbe confermato la versione fornita in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo ed affermato di aver mentito in sede d'audizione sulle generalità. Dipoi l'insorgente non avrebbe mai posseduto un passaporto o un visto d'uscita e sarebbe espatriata nell'età in cui avrebbe dovuto prestare servizio militare. Questi fatti costituirebbero dei forti indizi per ritenere un'uscita illegale. Infine, ella sarebbe già stata arrestata dalle autorità a causa della sua appartenenza religiosa. Di conseguenza, l'insorgente avrebbe un timore fondato di subire delle ulteriori persecuzioni e le andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo.

E. 4.5 Esprimendosi in merito, la SEM ha preso atto delle osservazioni dei ricorrenti, senza tuttavia modificare la propria posizione.

E. 4.6 Con ulteriore scritto i ricorrenti hanno fatto riferimento alla sentenza MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CF (2016) dell'"Upper Tribunal" della Gran Bretagna. Tale sentenza avrebbe effettuato un'analisi complessiva della situazione e ritenuto che il pagamento dell'imposta del 2% e della sottoscrizione di un formulario di "ravvedimento" non costituirebbero una garanzia sicura per le persone che ritornano in Eritrea. Il pagamento dell'imposta servirebbe invero unicamente ad avere accesso ai servizi consolari. La summenzionata sentenza confermerebbe dappoi che gli eritrei che si sarebbero sottratti al servizio militare oppure avrebbero lasciato illegalmente il Paese, in caso di ritorno continuerebbero a rischiare dei seri pregiudizi. Ciò sarebbe valido anche quando i motivi d'asilo sono stati considerati inverosimili. Anche in queste occasioni andrebbe esaminato se le circostanze del caso di specie permettono di ritenere un espatrio illegale. Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe reso verosimile l'espatrio illegale ed in ogni caso le circostanze del caso di specie propenderebbero per un'uscita illegale. A queste considerazioni, i ricorrenti aggiungono poi che dall'ultimo rapporto della Commissione delle Nazioni Unite risulterebbe che in Eritrea verrebbero commesse delle importanti violazioni dei diritti dell'uomo. In particolare, la Commissione avrebbe ritenuto che il servizio militare in Eritrea costituirebbe schiavitù, rispettivamente lavoro forzato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. g dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (RS 0.312.1) e dell'art. 4 CEDU. Nel caso in disamina, l'interessata sarebbe in età di prestare servizio militare, non l'avrebbe ancora effettuato e non sarebbe stata ufficialmente dispensata. Malgrado il fatto che le donne sposate e le donne con figli siano de facto liberate dell'obbligo di effettuare il servizio militare, pochissime verrebbero tuttavia ufficialmente dispensate. Per queste persone sarebbe possibile ottenere i necessari documenti per poter espatriare legalmente soltanto tramite la corruzione di funzionari o tramite conoscenze. In ogni caso, queste donne verrebbero comunque viste dalle autorità eritree come tenute ad effettuare il servizio militare ed in caso di ritorno in Patria verrebbero considerate come renitenti o disertori. La ricorrente rischierebbe dunque di venire arrestata all'aeroporto di Asmara e di venire obbligata ad assolvere il servizio militare ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 4 CEDU.

E. 4.7 Esprimendosi in merito, anche in questo caso la SEM ha preso atto delle considerazioni dei ricorrenti, senza tuttavia modificare la propria posizione.

E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto della ricorrente in merito all'arresto ed al periodo di detenzione sia effettivamente pervaso da elementi incongruenti e non sia sufficientemente sostanziato mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione.

E. 6.1.1 Anzitutto, già le dichiarazioni in merito al periodo precedente l'arresto e le circostanze dello stesso risultano incongruenti. La ricorrente ha infatti asserito in un primo tempo di aver interrotto gli studi a causa dell'arresto (cfr. verbale 1, pag. 4 e 8) salvo poi sostenere in seguito di aver posto un termine alla sua formazione all'incirca due anni prima dell'arresto per poter aiutare la famiglia e di aver seguito solamente un corso di inglese per due volte alla settimana (cfr. verbale 2, D46-D50, D186). Una simile incongruenza non può venire giustificata adducendo un semplice momento di confusione (cfr. verbale 2, D186), invero, malgrado il carattere sommario della prima audizione, l'iniziale omissione inerente al corso di inglese risulta alquanto difficile a comprendersi. Del resto la ricorrente si contraddice anche al proposito delle circostanze del fermo affermando dapprima di essere stata arrestata al suo ritorno da scuola da due militari (cfr. verbale 1, pag. 4) salvo poi dichiarare di essere stata fermata da due poliziotti in abiti civili che ella conosceva dopo aver passato l'intera giornata a casa (cfr. verbale 2, D45, D51-D56). Vien da sé che anche a tal riguardo le giustificazioni fornite in sede d'audizione sui motivi d'asilo paiono malfondate ed interlocutorie, limitandosi la ricorrente a confermare la seconda versione dei fatti - ovvero di essersi trovata a casa quel giorno (cfr. verbale 2, D185) - e riferendosi inoltre al fatto che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo non le fosse stato chiesto di specificare da chi fosse stata arrestata (cfr. verbale 2, D188). Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi le dichiarazioni dell'interessata al soggetto dell'espatrio dal Paese d'origine avendo l'insorgente in un primo tempo asserito di essere andata dal carcere di Tesseney fino a Gulij (Eritrea) in auto da dove avrebbe proseguito a piedi per tutta la notte fino ad Hafir (Sudan; cfr. verbale 1, pag. 6 seg.) per poi invece dichiarare di essere stata rilasciata e di aver raggiunto Hafir in mezz'ora a piedi e senza attraversare alcuna località (cfr. verbale 2, D154-D156). Ora è pacifico che tali due versioni non possano collimare e che la seconda versione non risulti neppure plausibile poiché il confine con il Sudan (nel punto più vicino) dista almeno una ventina di chilometri e - quandanche ammesso che la prigione si sia trovata a 20 minuti da Tesseney (cfr. verbale 2, D159) - è dunque difficilmente raggiungibile in appena mezz'ora di cammino. A tal proposito inoltre, la giustificazione fornita in sede ricorsuale - ovvero che una volta giunta in Svizzera l'interessata sarebbe stata consigliata da alcuni connazionali di affermare di essere transitata dal campo profughi di Shagarab (Sudan) - oltre a costituire una mera argomentazione di parte, non permette comunque una diversa valutazione del caso di specie. A ciò si aggiunge poi il fatto che l'interessata era già stata confrontata alle incongruenze in sede d'audizione sui motivi d'asilo, nella quale ha confermato la seconda versione del racconto senza addurre la giustificazione fornita in sede ricorsuale (cfr. verbale 2, D189-D190). Il discorso non differisce nemmeno per quanto concerne le persone con ella detenute, avendo la ricorrente inizialmente dichiarato di non conoscere il motivo per cui le altre persone erano in stato di fermo (cfr. verbale 2, D83), salvo poi rettificare tali allegazioni ed indicare di aver scambiato almeno il nome, il luogo di provenienza ed il motivo dell'incarcerazione con alcune di esse (cfr. verbale 2, D109). Infine, non collimanti risultano pure le dichiarazioni in merito alle circostanze del rilascio dopo un anno di detenzione, avendo la ricorrente indicato di essere stata chiamata insieme a G._______ e portata in ufficio in auto dove sarebbero state avvisate di non praticare più la loro religione (cfr. verbale 2, D128) per poi invece asserire poco dopo di essere stata accompagnata a piedi fino a questo ufficio (cfr. verbale 2, D149).

E. 6.1.2 In secondo luogo, per quanto riguarda il periodo di detenzione, agli occhi del Tribunale le dichiarazioni rese a tal soggetto risultano poco sostanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto che gli eventi adotti siano stati realmente vissuti in prima persona dalla ricorrente. Nonostante le svariate occasioni in cui alla ricorrente è stata data la possibilità di dettagliare le sue allegazioni il suo racconto è sempre rimasto vago e poco concreto. Ella si è infatti limitata ad asserire di essere stata trasferita nel carcere Nimer 40 dopo che alla stazione della polizia del suo quartiere le era stata registrata l'identità e le avevano posto alcune domande (cfr. verbale 2, D63-D69, D78). Una volta giunta al carcere ha visto un grande campo con molte guardie prima di essere accompagnata nel sotterraneo insieme agli altri detenuti (cfr. verbale 2, D82). Alle richieste di delucidazioni inerenti alla sua reazione al momento dell'arresto oppure ai suoi ricordi in merito al periodo di detenzione le risposte dell'insorgente risultano molto impersonali e vaghe. Ella ha detto di attendersi di venire arrestata essendo già questa stata la sorte di altre persone appartenenti come lei al pentecostalismo (cfr. verbale 2, D70). Mal si comprende tuttavia come mai la ricorrente non abbia saputo dire quali emozioni abbia provato, malgrado l'arresto sia stato il motivo per il quale ella ha in seguito deciso di espatriare. Per di più, oltre alle voci delle altre persone arrestate, la ricorrente non si ricorda null'altro del periodo di detenzione (cfr. verbale 2, D84, D103). Soltanto dopo incalzanti domande ella ha saputo aggiungere che si sentiva l'odore dell'urina, che vi erano pidocchi e pulci e che di notte non riusciva a dormire (cfr. verbale 2, D88). Le affermazioni risultano dappoi quantomeno poco plausibili e logiche, avendo ella dichiarato che una volta al giorno veniva chiamata ed accompagnata da un secondino al bagno fuori dalla cella (cfr. verbale 2, D90-D95). Tutto questo avveniva nel buio più assoluto, ella sentiva soltanto quando veniva toccata (cfr. verbale 2, D96-D98). Questo modus operandi appare poco plausibile, mal si comprende infatti come i secondini riuscivano ad indentificare al buio i detenuti. In seguito, la ricorrente non è neppure stata in grado di descrivere una tipica giornata nel carcere sotterraneo sapendo unicamente riferire di aver sentito le voci delle altre ragazze e donne (cfr. verbale 2, D103-D104). Soltanto dopo ulteriore insistenza dell'auditore ella ha riferito di pregare tutto il giorno Dio (cfr. verbale 2, D105). Oltracciò la ricorrente ha asserito di aver chiacchierato molto con una ragazza di nome G._______, anch'ella appartenente al movimento pentecostale ed arrestata per il suo medesimo motivo (cfr. verbale 2, D110, D112, D118-D120). Quandanche ammesso che la ricorrente abbia conosciuto G._______ unicamente tre settimane prima del rilascio (cfr. verbale 2, D123), esse hanno comunque affrontato insieme la prima parte dell'espatrio fino a Cassala (Sudan; cfr. verbale 2, D152). Di conseguenza, lo scrivente Tribunale ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere in grado di fornire qualche dettaglio in più sulla sua amica anche ritenuto il fatto che il rilascio dal carcere e la decisione di espatriare dal Paese d'origine, senza peraltro vedere né informare i parenti, sono stati condivisi con questa ragazza. Non di meno, parimenti insussistente risulta la descrizione della prigione. Pur avendo la ricorrente indicato di averla vista da fuori, di aver visto alberi e montagne, un campo con una grande recinzione e molti militari (cfr. verbale 2, D133-D134), anche in questo caso ha fornito un elemento personale soltanto dopo ulteriori insistenze da parte dell'autore ed indicato che gli occhi le facevano male a causa della luce, che la vista era offuscata e pertanto non avrebbe visto null'altro se non i militari (cfr. verbale 2, D136-D140).

E. 6.1.3 In terzo ed ultimo luogo, Il Tribunale ritiene quantomeno singolare e poco conforme alla logica dell'agire che l'interessata si sia aspettata di essere arrestata, non abbia fatto domande in merito al momento in cui i poliziotti si sono presentati, e non abbia in alcun modo tentato di nascondersi od adottare delle precauzioni per evitare che i suoi timori di essere arrestata si realizzassero. Tale comportamento risulta dappoi poco congruente al modo di agire dell'interessata una volta rilasciata avendo ella infatti deciso di espatriare immediatamente senza neppure far ritorno a casa per evitare un nuovo arresto.

E. 6.2 Ne viene dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può a diritto considerare che le dichiarazioni della ricorrente risultino inverosimili in quanto contraddittorie e poco sostanziate. Va infatti ritenuto che le incongruenze e insussistenze vagliate riguardano aspetti a tal punto fondamentali che quandanche se ne volesse relativizzare la portata la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera. In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati.

E. 7 È ora d'uopo analizzare la questione dell'appartenenza della ricorrente alla religione pentecostale ed in particolare, determinare la rilevanza di tale motivo d'asilo.

E. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 7.3 In Eritrea, le confessioni religiose ufficialmente autorizzate sono solamente quattro (chiesa cattolica, la chiesa evangelica-luterana, la chiesa ortodossa tewahedo eritrea e l'islam sunnita). Le altre religioni sono invece state vietate a partire dal 2002, i relativi luoghi di preghiera sono stati chiusi ed ai fedeli è stato proibito professare la loro fede in pubblico. A seguito di ciò, in alcune regioni del Paese, le autorità statali intervengono arrestando i professanti anche in casi di partecipazioni a riunioni private o a gruppi di preghiera. Essi vengono poi spesse volte detenuti per un corto o lungo periodo senza processo. Alcune fonti riportano inoltre che in occasione del loro rilascio, i fedeli sono obbligati a rinnegare il loro credo sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia alla pratica della loro religione. I pentecostali, così come i testimoni di Geova appartengono ai gruppi più spesso oggetto di rappresaglie da parte delle autorità (cfr. United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note - Eritrea: Religious groups, ottobre 2016, n. 6, < https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565636/CPIN-Eritrea-Religious-Groups-v2-October-2016.pdf >; European Asylum Support Office, EASO-Bericht über Herkunftsländer-Informationen, Länderfokus Eritrea, maggio 2015, < https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-Eritrea-CountryFocus-DE.pdf >, pagg. 48-49; sentenza del TAF D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 4.9 ). Nel 2015, almeno 200 arresti sarebbero stati confermati ed in totale, il numero di prigionieri religiosi in Eritrea sarebbe compreso tra i 1'200 ed i 3'000 (United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note - Eritrea: Religious groups, ottobre 2016, < https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565636/CPIN-Eritrea-Religious-Groups-v2-October-2016.pdf >, n. 6 seg.).

E. 7.4 Alla luce di ciò, se da una parte va ritenuto che i membri di una confessione religiosa non ufficialmente registrata possano essere oggetto di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in Eritrea, d'altra parte va tuttavia rilevato che non tutti i membri di queste confessioni religiose risultano essere esposti in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti (cfr. sentenza del TAF D-711/2011 del 3 aprile 2012 consid. 6.2).

E. 7.5 È dunque ora necessario esaminare se nel caso di specie, l'interessata abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa della sua confessione religiosa. Anzitutto, l'insorgente non ha addotto di aver assunto una posizione particolare in seno a questa confessione. In particolare, ella leggeva la bibbia e pregava a casa e partecipava con le amiche a dei gruppi di preghiera, senza tuttavia mai averne organizzato uno lei stessa (cfr. verbale 2, D173-D174). Peraltro la ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità eritree prima dell'arresto (cfr. verbale 2, D170), oltretutto ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6). Di conseguenza, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità eritree siano state o siano tuttora a conoscenza della sua confessione religiosa, per il che il Tribunale ritiene che la ricorrente non ha un timore fondato di subire una persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della sua appartenenza al movimento pentecostale.

E. 8 Allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se alla ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua uscita dal Paese.

E. 8.1 In una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).

E. 8.2 Ora, per i motivi esposti ai considerandi 6 e 7- non avendo infatti la ricorrente reso verosimile di aver avuto dei contatti con le autorità militari - suddetti elementi supplementari non sono nella fattispecie riconoscibili. All'assenza di contatti con le autorità (militari) eritree, si aggiunge inoltre il fatto che la ricorrente non ha mai esercitato attività politiche e non è mai stata convocata per il servizio militare. In definitiva, non vi sono dunque elementi per considerare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine.

E. 9 In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto.

E. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 27 luglio 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese processuali.

E. 11.2 Con la medesima decisione incidentale del 27 luglio 2015 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Stephanie Motz in qualità di patrocinatrice d'ufficio. Con decisione incidentale del 9 ottobre 2015 il Tribunale ha accolto la richiesta di modifica del mandato e nominato la MLaw Angela Stettler quale nuova patrocinatrice d'ufficio. L'attuale patrocinatrice dei ricorrenti ha inoltrato il 2 dicembre 2016 una nota particolareggiata delle spese che si eleva a CHF 3'610.35 (IVA compresa). Tale importo corrisponde a 8.9 ore di lavoro per l'avv. Stephanie Motz alla tariffa oraria di CHF 300.-, a 1.8 ore alla tariffa oraria di CHF 250.- e a 1 ora alla tariffa oraria di CHF 200.- per la MLaw Angela Stettler. A ciò si aggiungono inoltre CHF 22.90 di disborsi (CHF 7.30 per l'avv. Stephanie Motz e CHF 15.60 per la MLaw Angela Stettler). Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Di conseguenza, la tariffa oraria dell'avv. Stephanie Motz deve essere ridotta a CHF 220.- e per la MLaw Angela Stettler a CHF 150.-. Il Tribunale ritiene pertanto adeguate delle indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 2'122.50 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) in favore della precedente patrocinatrice, l'avv. Stephanie Motz, e di CHF 470.45 in favore in favore dell'attuale patrocinatrice, MLaw Angela Stettler, entrambe da porre a carico della cassa di questo Tribunale.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 2'592.95 a titolo di spese di patrocinio.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3397/2015 Sentenza del 22 maggio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), alias A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), con il figlio C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Eritrea, patrocinati dalla MLaw Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 aprile 2015 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina e religione pentecostale è nata Tesseney dove avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto nel primo mese del 2011. In un primo tempo si sarebbe recata in Sudan dove avrebbe conosciuto il compagno. Nel secondo mese del 2012 sarebbero partiti insieme alla volta della Libia dove nel 2013 il compagno sarebbe stato arrestato per aver tentato di partire illegalmente verso l'Europa. L'interessata ed il figlio C._______ di (...) mesi avrebbero poi raggiunto l'Italia via mare nel quinto mese del 2014. Il 16 maggio 2014 essi sono entrati illegalmente in Svizzera depositandovi domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità dell'11 giugno 2014 [di seguito: verbale 1]). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata poiché nel 2009 sarebbe stata arrestata a seguito della sua conversione alla religione pentecostale, vietata in Eritrea. Sarebbe rimasta incarcerata per un anno nella prigione di Tesseney ed una volta rilasciata avrebbe deciso di espatriare per paura di un nuovo fermo (verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 14 aprile 2015 [di seguito: verbale 2], D31-D43). B. Con decisione del 24 aprile 2015, notificata agli interessati in data 28 aprile 2015 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera ammettendoli tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. In data 28 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 maggio 2015) gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento dei punti 1 a 3 della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di concessione del gratuito patrocinio con contestuale nomina della rappresentate dei ricorrenti, l'avv. Stephanie Motz, quale patrocinatrice d'ufficio, con protestate spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 27 luglio 2015 il Tribunale ha accolto le istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e nominato contestualmente l'avv. Stephanie Motz quale patrocinatrice d'ufficio. Nel contempo, la SEM è stata invitata ad inoltrare una risposta al ricorso. E. L'autorità inferiore, con risposta del 12 agosto 2015, ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento ed ha conseguentemente proposto la reiezione del gravame. F. Con replica del 22 settembre 2015 gli insorgenti hanno presentato alcune osservazioni e l'avv. Stephanie Motz ha inoltrato al Tribunale una domanda di modifica del mandato di patrocinatrice d'ufficio in favore della MLaw Angela Stettler. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 9 ottobre 2015, ha accolto la richiesta di modifica del mandato e nominato la MLaw Angela Stettler quale nuova patrocinatrice d'ufficio. Nel contempo un esemplare della replica dei ricorrenti è stato trasmesso alla SEM con invito ad esprimersi. H. In data 20 ottobre 2015 l'autorità di prime cure si è espressa in duplica proponendo nuovamente il respingimento del ricorso. Tali osservazioni sono state trasmesse ai ricorrenti per informazione. I. Con scritto spontaneo del 2 dicembre 2016 gli insorgenti hanno richiamato una sentenza dell'"Upper Tribunal" della Gran Bretagna inerente all'uscita illegale dall'Eritrea. J. Con osservazioni del 20 dicembre 2016, trasmesse agli insorgenti per conoscenza, la SEM ha indicato che lo scritto non conterrebbe nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una modifica delle precedenti prese di posizione. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 24 aprile 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo di A._______ inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 4.1.1 Anzitutto, le allegazioni in merito all'arresto della richiedente ed all'espatrio illegale sarebbero contradditorie su punti essenziali. Per quanto attiene all'arresto, in occasione dell'audizione sulle generalità la richiedente avrebbe dichiarato di essere stata arrestata a casa sua nel 2009 dopo essere rientrata dalla scuola. Tuttavia, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe asserito di essere stata arrestata il primo mese del 2010 nella sua abitazione dove sarebbe rimasta tutto il giorno. In merito alle discrepanze ella si sarebbe limitata a confermare la seconda versione dei fatti. Peraltro, l'interessata avrebbe dapprima dichiarato di essere stata detenuta nella prigione "Lim Arbaa" (oppure "Lim 40") per poi fornire un nome differente, ovvero "Nimer 40" (oppure "Nimer Arbaa"). A dire dell'autorità inferiore, la spiegazione fornita in merito all'incongruenza, ovvero che i nomi Nimer e Lim sarebbero quasi uguali ed ella si sarebbe sbagliata con la pronuncia, costituirebbe una mera giustificazione di parte. Per ciò che è dell'espatrio illegale, l'interessata avrebbe indicato in sede d'audizione sulle generalità di aver lasciato illegalmente il Paese nel 2011 partendo dal carcere di Tesseney in auto fino a Gulij e poi di aver proseguito a piedi per tutta la notte fino alla città di Hafir in Sudan, mentre in un secondo tempo avrebbe addotto di essere espatriata illegalmente raggiungendo in mezz'ora a piedi la città di Hafir. 4.1.2 In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni della richiedente non sarebbero sufficientemente motivate ed ella non avrebbe dunque reso credibile il suo personale vissuto in carcere. L'interessata si sarebbe infatti limitata ad indicare in maniera vaga e stereotipata di essere stata detenuta per un anno in un sotterraneo al buio con altre persone. Alla richiesta di esporre i suoi personali ricordi del luogo di detenzione la richiedente avrebbe descritto molto approssimativamente, in maniera scontata e senza particolare di vita personalmente vissuta, che si sentiva l'odore dell'urina, che era pieno di pidocchi e pulci e che si faceva fatica a dormire sul pavimento di terra. Parimenti approssimativa risulterebbe la descrizione di una giornata tipo in carcere. Ella avrebbe infatti indicato di sentire solo le voci delle ragazze che parlavano, di non fare niente tutto il giorno se non pregare Dio di aiutarla ad uscire e di non aver interagito con nessuno. Sennonché, interrogata in merito, l'interessata avrebbe in seguito ammesso di aver parlato ed interagito con alcune persone e di aver in particolare legato con una ragazza con la quale avrebbe chiacchierato molto. Richiestole dei dettagli in merito a tale ragazza la richiedente non avrebbe tuttavia saputo dire null'altro che la ragazza sarebbe stata come lei credente. La richiedente avrebbe poi giustificato l'insussistenza delle sue allegazioni adducendo di aver legato con la ragazza unicamente nelle ultime tre settimane di incarcerazione. 4.2 Con ricorso, gli insorgenti, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, contestano l'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo. 4.2.1 Per quanto attiene il momento dell'arresto, la ricorrente rileva che le discrepanze risultate tra la prima audizione in cui avrebbe indicato l'anno 2009 senza indicare un mese e tra la seconda audizione in cui avrebbe invece indicato gennaio 2010 sarebbero minime e non potrebbero portare all'inverosimiglianza delle allegazioni. Invero, ella avrebbe descritto con precisione l'arresto, indicando che due poliziotti in civile di nome E._______ e F._______, da lei conosciuti di vista, sarebbero venuti a cercarla. L'interessata avrebbe subito saputo il motivo della loro visita, dacché altri membri del movimento pentecostale sarebbero già stati arrestati, ed avrebbe pertanto seguito i poliziotti senza obiezioni. Essi l'avrebbero portata alla stazione di polizia dove sarebbe stata registrata la sua identità, interrogata ed in seguito portata in prigione. In merito al nome della prigione la ricorrente osserva che in lingua tigrina "Arbaa" significherebbe 40 pertanto non vi sarebbero contraddizioni su questo punto. Circa le differenze tra "Lim" e "Nimer" ella rileva che probabilmente non avrebbe pronunciato chiaramente il nome nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. Ella sarebbe infatti molto timida e parlerebbe infatti sempre sottovoce. La questione non sarebbe comunque nella fattispecie rilevante dato che alcuni rapporti confermerebbero l'esistenza di una prigione a Tesseney - tuttavia non conosciuta sotto un nome specifico - e le cui condizioni di detenzione sarebbero terribili. L'esistenza della prigione non sarebbe comunque di dominio pubblico, pertanto la ricorrente avrebbe potuto esserne a conoscenza unicamente a causa della detenzione. Di conseguenza, le allegazioni inerenti all'arresto sarebbero da considerarsi verosimili. 4.2.2 Per quanto attiene alle condizioni di detenzione, l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore secondo cui ella avrebbe fornito unicamente delle vaghe indicazioni. Al contrario, la ricorrente avrebbe descritto la localizzazione della prigione a circa 20 minuti dalla città di Tesseney, avrebbe indicato che le celle erano sotterranee e che all'arrivo avrebbe dovuto attraversare un campo sorvegliato da molti soldati. Essendo le celle al buio ella non avrebbe potuto contare quante persone erano presenti, però avrebbe potuto dire che la cella era piena. Inoltre le giornate trascorrevano molto difficilmente per l'interessata. L'insorgente si ricordava dappoi delle voci delle altre detenute, del fatto che una volta al giorno poteva lasciare la cella per andare al bagno, che la cella puzzava di urina, che c'erano molti pidocchi e che poteva dormire unicamente seduta. Ella avrebbe parlato raramente con le altre detenute e passava il tempo pregando Dio. La ricorrente avrebbe inoltre allegato che la ragazza con la quale avrebbe legato di più e con la quale sarebbe poi espatriata era stata anch'ella arrestata per motivi religiosi poiché appartenente al pentecostalismo. Al momento di essere rilasciata ella ha riferito del forte dolore provato agli occhi a causa della luce del giorno ed ha dovuto promettere di non praticare più la religione. Alla luce di questi elementi, la descrizione della detenzione apparirebbe dunque dettagliata e credibile e non vi sarebbero indizi per ritenere che la storia sarebbe stata inventata, ma bensì il racconto sarebbe caratterizzato da elementi realistici difficilmente immaginabili. Sarebbe infine risaputo che le detenzioni senza luce diurna avrebbero delle gravi ripercussioni sulla psiche dei detenuti e sarebbero proibite dall'art. 87 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 12 agosto 1949 (RS 0.518.42). 4.2.3 Oltre a tutto quanto sopra, la ricorrente osserva che le sue allegazioni sarebbero comprovate da numerosi rapporti inerenti al Paese. Anzitutto, sarebbe conosciuta la persecuzione delle persone che praticano la religione pentecostale in Eritrea essendo infatti riconosciuti soltanto l'islam sunnita, la chiesa cattolica, la chiesa evangelica-luterana e la chiesa ortodossa. Da un rapporto dell'UK Home Office risulterebbe che la situazione sarebbe particolarmente grave per le persone appartenenti alla religione cristiana pentecostale, evangelica o ai testimoni di Geova, le quali sarebbero vittime di arresti di massa. Oltracciò, queste persone non potrebbero neppure ottenere una protezione dallo Stato essendo appunto da questo perseguiti. Per i pentecostali poi vi sarebbe un pericolo preponderante di venire perseguitati dalle autorità statali e ciò anche nei casi in cui, come nel caso di specie, la religione verrebbe praticata unicamente a casa e gli incontri sarebbero privati. Tra le 2'000 e le 3'000 persone di religione pentecostale sarebbero state arrestate e detenute senza essere sottoposte ad alcun processo. Nella fattispecie inoltre, le autorità eritree sarebbero già state informate in merito all'appartenenza della ricorrente al movimento pentecostale, pertanto ella avrebbe reso verosimile di avere un timore fondato, in caso di ritorno in Eritrea, di subire delle persecuzioni rilevanti a causa della sua appartenenza religiosa. In secondo luogo, anche il fatto che l'insorgente sia stata rilasciata a condizione che non pratichi più la sua religione, risulterebbe un modus operandi delle autorità eritree confermato da diversi rapporti. Di conseguenza, le allegazioni della ricorrente in merito alla sua detenzione corrisponderebbero ad informazioni oggettive in merito al Paese e sarebbero dunque verosimili. 4.2.4 Per quanto riguarda il viaggio d'espatrio, l'interessata ammette effettivamente di averlo descritto in maniera diversa in occasione delle due audizioni. Ciò sarebbe dovuto al fatto che al Centro di registrazione e procedura sarebbe stata consigliata da dei connazionali di raccontare di essere transitata dal campo profughi di Shegarab in Sudan. All'epoca l'interessata era appena arrivata in Svizzera e sarebbe stata condizionata dalle brutte esperienze avute con i funzionari. Ella non avrebbe riposto alcuna fiducia in loro ed avrebbe avuto paura di non essere creduta. Dappoi, da rapporti dell'UK Home Office risulterebbe che un visto per uscire legalmente dall'Eritrea verrebbe concesso unicamente in casi eccezionali, ad esempio in caso di motivi medici. L'interessata non avrebbe problemi di salute ed avrebbe meno di 47 anni, per il che sarebbe altamente probabile che sia espatriata illegalmente dall'Eritrea. 4.2.5 In conclusione dunque, i motivi d'asilo dell'insorgente andrebbero ritenuti verosimili e rilevanti ai sensi dell'art. 7 e 3 LAsi. Ella rischierebbe di essere esposta a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà a causa della sua religione e le andrebbe dunque riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo in Svizzera. In subordine, alla ricorrente andrebbe comunque riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa dell'espatrio illegale dall'Eritrea. Conseguentemente l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata inammissibile ai sensi del diritto internazionale e della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr). 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha preso posizione in merito all'asserito espatrio illegale dall'Eritrea della ricorrente osservando che di principio sarebbe possibile espatriare legalmente con un passaporto valido e un visto d'uscita. Tali visti verrebbero rilasciati dalle autorità eritree solo a poche persone considerate leali al regime, a delle condizioni molto restrittive e dietro pagamento di un'alta somma di denaro. Per di più i bambini a partire dagli 11 anni, gli uomini fino all'età di 54 anni e le donne fino all'età di 47 anni sarebbero di regola esclusi dall'ottenimento di un visto. In ogni caso, il richiedente dovrebbe provare o per lo meno rendere verosimile la presenza di motivi insorti dopo la fuga. Nonostante le possibilità limitate di espatriare legalmente dall'Eritrea, il richiedente non sarebbe esonerato da tale dovere. Nel caso in disamina la ricorrente non sarebbe riuscita a rendere verosimile le circostanze del suo espatrio e dunque neppure la sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Non sarebbe infatti sufficiente invocare esclusivamente la difficoltà notoria di una partenza legale dall'Eritrea per concludere che l'espatrio sia avvenuto illegalmente. 4.4 In sede di replica gli insorgenti ribadiscono che le allegazioni in merito all'espatrio dall'Eritrea sarebbero dettagliate e verosimili. Andrebbe infatti tenuto conto del fatto che la ricorrente sarebbe espatriata direttamente dalla prigione e che le dichiarazioni in merito alla prigionia sarebbero anch'esse precise. Ella avrebbe confermato la versione fornita in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo ed affermato di aver mentito in sede d'audizione sulle generalità. Dipoi l'insorgente non avrebbe mai posseduto un passaporto o un visto d'uscita e sarebbe espatriata nell'età in cui avrebbe dovuto prestare servizio militare. Questi fatti costituirebbero dei forti indizi per ritenere un'uscita illegale. Infine, ella sarebbe già stata arrestata dalle autorità a causa della sua appartenenza religiosa. Di conseguenza, l'insorgente avrebbe un timore fondato di subire delle ulteriori persecuzioni e le andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo. 4.5 Esprimendosi in merito, la SEM ha preso atto delle osservazioni dei ricorrenti, senza tuttavia modificare la propria posizione. 4.6 Con ulteriore scritto i ricorrenti hanno fatto riferimento alla sentenza MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CF (2016) dell'"Upper Tribunal" della Gran Bretagna. Tale sentenza avrebbe effettuato un'analisi complessiva della situazione e ritenuto che il pagamento dell'imposta del 2% e della sottoscrizione di un formulario di "ravvedimento" non costituirebbero una garanzia sicura per le persone che ritornano in Eritrea. Il pagamento dell'imposta servirebbe invero unicamente ad avere accesso ai servizi consolari. La summenzionata sentenza confermerebbe dappoi che gli eritrei che si sarebbero sottratti al servizio militare oppure avrebbero lasciato illegalmente il Paese, in caso di ritorno continuerebbero a rischiare dei seri pregiudizi. Ciò sarebbe valido anche quando i motivi d'asilo sono stati considerati inverosimili. Anche in queste occasioni andrebbe esaminato se le circostanze del caso di specie permettono di ritenere un espatrio illegale. Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe reso verosimile l'espatrio illegale ed in ogni caso le circostanze del caso di specie propenderebbero per un'uscita illegale. A queste considerazioni, i ricorrenti aggiungono poi che dall'ultimo rapporto della Commissione delle Nazioni Unite risulterebbe che in Eritrea verrebbero commesse delle importanti violazioni dei diritti dell'uomo. In particolare, la Commissione avrebbe ritenuto che il servizio militare in Eritrea costituirebbe schiavitù, rispettivamente lavoro forzato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. g dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (RS 0.312.1) e dell'art. 4 CEDU. Nel caso in disamina, l'interessata sarebbe in età di prestare servizio militare, non l'avrebbe ancora effettuato e non sarebbe stata ufficialmente dispensata. Malgrado il fatto che le donne sposate e le donne con figli siano de facto liberate dell'obbligo di effettuare il servizio militare, pochissime verrebbero tuttavia ufficialmente dispensate. Per queste persone sarebbe possibile ottenere i necessari documenti per poter espatriare legalmente soltanto tramite la corruzione di funzionari o tramite conoscenze. In ogni caso, queste donne verrebbero comunque viste dalle autorità eritree come tenute ad effettuare il servizio militare ed in caso di ritorno in Patria verrebbero considerate come renitenti o disertori. La ricorrente rischierebbe dunque di venire arrestata all'aeroporto di Asmara e di venire obbligata ad assolvere il servizio militare ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 4 CEDU. 4.7 Esprimendosi in merito, anche in questo caso la SEM ha preso atto delle considerazioni dei ricorrenti, senza tuttavia modificare la propria posizione.

5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto della ricorrente in merito all'arresto ed al periodo di detenzione sia effettivamente pervaso da elementi incongruenti e non sia sufficientemente sostanziato mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione. 6.1.1 Anzitutto, già le dichiarazioni in merito al periodo precedente l'arresto e le circostanze dello stesso risultano incongruenti. La ricorrente ha infatti asserito in un primo tempo di aver interrotto gli studi a causa dell'arresto (cfr. verbale 1, pag. 4 e 8) salvo poi sostenere in seguito di aver posto un termine alla sua formazione all'incirca due anni prima dell'arresto per poter aiutare la famiglia e di aver seguito solamente un corso di inglese per due volte alla settimana (cfr. verbale 2, D46-D50, D186). Una simile incongruenza non può venire giustificata adducendo un semplice momento di confusione (cfr. verbale 2, D186), invero, malgrado il carattere sommario della prima audizione, l'iniziale omissione inerente al corso di inglese risulta alquanto difficile a comprendersi. Del resto la ricorrente si contraddice anche al proposito delle circostanze del fermo affermando dapprima di essere stata arrestata al suo ritorno da scuola da due militari (cfr. verbale 1, pag. 4) salvo poi dichiarare di essere stata fermata da due poliziotti in abiti civili che ella conosceva dopo aver passato l'intera giornata a casa (cfr. verbale 2, D45, D51-D56). Vien da sé che anche a tal riguardo le giustificazioni fornite in sede d'audizione sui motivi d'asilo paiono malfondate ed interlocutorie, limitandosi la ricorrente a confermare la seconda versione dei fatti - ovvero di essersi trovata a casa quel giorno (cfr. verbale 2, D185) - e riferendosi inoltre al fatto che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo non le fosse stato chiesto di specificare da chi fosse stata arrestata (cfr. verbale 2, D188). Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi le dichiarazioni dell'interessata al soggetto dell'espatrio dal Paese d'origine avendo l'insorgente in un primo tempo asserito di essere andata dal carcere di Tesseney fino a Gulij (Eritrea) in auto da dove avrebbe proseguito a piedi per tutta la notte fino ad Hafir (Sudan; cfr. verbale 1, pag. 6 seg.) per poi invece dichiarare di essere stata rilasciata e di aver raggiunto Hafir in mezz'ora a piedi e senza attraversare alcuna località (cfr. verbale 2, D154-D156). Ora è pacifico che tali due versioni non possano collimare e che la seconda versione non risulti neppure plausibile poiché il confine con il Sudan (nel punto più vicino) dista almeno una ventina di chilometri e - quandanche ammesso che la prigione si sia trovata a 20 minuti da Tesseney (cfr. verbale 2, D159) - è dunque difficilmente raggiungibile in appena mezz'ora di cammino. A tal proposito inoltre, la giustificazione fornita in sede ricorsuale - ovvero che una volta giunta in Svizzera l'interessata sarebbe stata consigliata da alcuni connazionali di affermare di essere transitata dal campo profughi di Shagarab (Sudan) - oltre a costituire una mera argomentazione di parte, non permette comunque una diversa valutazione del caso di specie. A ciò si aggiunge poi il fatto che l'interessata era già stata confrontata alle incongruenze in sede d'audizione sui motivi d'asilo, nella quale ha confermato la seconda versione del racconto senza addurre la giustificazione fornita in sede ricorsuale (cfr. verbale 2, D189-D190). Il discorso non differisce nemmeno per quanto concerne le persone con ella detenute, avendo la ricorrente inizialmente dichiarato di non conoscere il motivo per cui le altre persone erano in stato di fermo (cfr. verbale 2, D83), salvo poi rettificare tali allegazioni ed indicare di aver scambiato almeno il nome, il luogo di provenienza ed il motivo dell'incarcerazione con alcune di esse (cfr. verbale 2, D109). Infine, non collimanti risultano pure le dichiarazioni in merito alle circostanze del rilascio dopo un anno di detenzione, avendo la ricorrente indicato di essere stata chiamata insieme a G._______ e portata in ufficio in auto dove sarebbero state avvisate di non praticare più la loro religione (cfr. verbale 2, D128) per poi invece asserire poco dopo di essere stata accompagnata a piedi fino a questo ufficio (cfr. verbale 2, D149). 6.1.2 In secondo luogo, per quanto riguarda il periodo di detenzione, agli occhi del Tribunale le dichiarazioni rese a tal soggetto risultano poco sostanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto che gli eventi adotti siano stati realmente vissuti in prima persona dalla ricorrente. Nonostante le svariate occasioni in cui alla ricorrente è stata data la possibilità di dettagliare le sue allegazioni il suo racconto è sempre rimasto vago e poco concreto. Ella si è infatti limitata ad asserire di essere stata trasferita nel carcere Nimer 40 dopo che alla stazione della polizia del suo quartiere le era stata registrata l'identità e le avevano posto alcune domande (cfr. verbale 2, D63-D69, D78). Una volta giunta al carcere ha visto un grande campo con molte guardie prima di essere accompagnata nel sotterraneo insieme agli altri detenuti (cfr. verbale 2, D82). Alle richieste di delucidazioni inerenti alla sua reazione al momento dell'arresto oppure ai suoi ricordi in merito al periodo di detenzione le risposte dell'insorgente risultano molto impersonali e vaghe. Ella ha detto di attendersi di venire arrestata essendo già questa stata la sorte di altre persone appartenenti come lei al pentecostalismo (cfr. verbale 2, D70). Mal si comprende tuttavia come mai la ricorrente non abbia saputo dire quali emozioni abbia provato, malgrado l'arresto sia stato il motivo per il quale ella ha in seguito deciso di espatriare. Per di più, oltre alle voci delle altre persone arrestate, la ricorrente non si ricorda null'altro del periodo di detenzione (cfr. verbale 2, D84, D103). Soltanto dopo incalzanti domande ella ha saputo aggiungere che si sentiva l'odore dell'urina, che vi erano pidocchi e pulci e che di notte non riusciva a dormire (cfr. verbale 2, D88). Le affermazioni risultano dappoi quantomeno poco plausibili e logiche, avendo ella dichiarato che una volta al giorno veniva chiamata ed accompagnata da un secondino al bagno fuori dalla cella (cfr. verbale 2, D90-D95). Tutto questo avveniva nel buio più assoluto, ella sentiva soltanto quando veniva toccata (cfr. verbale 2, D96-D98). Questo modus operandi appare poco plausibile, mal si comprende infatti come i secondini riuscivano ad indentificare al buio i detenuti. In seguito, la ricorrente non è neppure stata in grado di descrivere una tipica giornata nel carcere sotterraneo sapendo unicamente riferire di aver sentito le voci delle altre ragazze e donne (cfr. verbale 2, D103-D104). Soltanto dopo ulteriore insistenza dell'auditore ella ha riferito di pregare tutto il giorno Dio (cfr. verbale 2, D105). Oltracciò la ricorrente ha asserito di aver chiacchierato molto con una ragazza di nome G._______, anch'ella appartenente al movimento pentecostale ed arrestata per il suo medesimo motivo (cfr. verbale 2, D110, D112, D118-D120). Quandanche ammesso che la ricorrente abbia conosciuto G._______ unicamente tre settimane prima del rilascio (cfr. verbale 2, D123), esse hanno comunque affrontato insieme la prima parte dell'espatrio fino a Cassala (Sudan; cfr. verbale 2, D152). Di conseguenza, lo scrivente Tribunale ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere in grado di fornire qualche dettaglio in più sulla sua amica anche ritenuto il fatto che il rilascio dal carcere e la decisione di espatriare dal Paese d'origine, senza peraltro vedere né informare i parenti, sono stati condivisi con questa ragazza. Non di meno, parimenti insussistente risulta la descrizione della prigione. Pur avendo la ricorrente indicato di averla vista da fuori, di aver visto alberi e montagne, un campo con una grande recinzione e molti militari (cfr. verbale 2, D133-D134), anche in questo caso ha fornito un elemento personale soltanto dopo ulteriori insistenze da parte dell'autore ed indicato che gli occhi le facevano male a causa della luce, che la vista era offuscata e pertanto non avrebbe visto null'altro se non i militari (cfr. verbale 2, D136-D140). 6.1.3 In terzo ed ultimo luogo, Il Tribunale ritiene quantomeno singolare e poco conforme alla logica dell'agire che l'interessata si sia aspettata di essere arrestata, non abbia fatto domande in merito al momento in cui i poliziotti si sono presentati, e non abbia in alcun modo tentato di nascondersi od adottare delle precauzioni per evitare che i suoi timori di essere arrestata si realizzassero. Tale comportamento risulta dappoi poco congruente al modo di agire dell'interessata una volta rilasciata avendo ella infatti deciso di espatriare immediatamente senza neppure far ritorno a casa per evitare un nuovo arresto. 6.2 Ne viene dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può a diritto considerare che le dichiarazioni della ricorrente risultino inverosimili in quanto contraddittorie e poco sostanziate. Va infatti ritenuto che le incongruenze e insussistenze vagliate riguardano aspetti a tal punto fondamentali che quandanche se ne volesse relativizzare la portata la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera. In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati.

7. È ora d'uopo analizzare la questione dell'appartenenza della ricorrente alla religione pentecostale ed in particolare, determinare la rilevanza di tale motivo d'asilo. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 7.3 In Eritrea, le confessioni religiose ufficialmente autorizzate sono solamente quattro (chiesa cattolica, la chiesa evangelica-luterana, la chiesa ortodossa tewahedo eritrea e l'islam sunnita). Le altre religioni sono invece state vietate a partire dal 2002, i relativi luoghi di preghiera sono stati chiusi ed ai fedeli è stato proibito professare la loro fede in pubblico. A seguito di ciò, in alcune regioni del Paese, le autorità statali intervengono arrestando i professanti anche in casi di partecipazioni a riunioni private o a gruppi di preghiera. Essi vengono poi spesse volte detenuti per un corto o lungo periodo senza processo. Alcune fonti riportano inoltre che in occasione del loro rilascio, i fedeli sono obbligati a rinnegare il loro credo sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia alla pratica della loro religione. I pentecostali, così come i testimoni di Geova appartengono ai gruppi più spesso oggetto di rappresaglie da parte delle autorità (cfr. United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note - Eritrea: Religious groups, ottobre 2016, n. 6, ; European Asylum Support Office, EASO-Bericht über Herkunftsländer-Informationen, Länderfokus Eritrea, maggio 2015, , pagg. 48-49; sentenza del TAF D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 4.9 ). Nel 2015, almeno 200 arresti sarebbero stati confermati ed in totale, il numero di prigionieri religiosi in Eritrea sarebbe compreso tra i 1'200 ed i 3'000 (United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note - Eritrea: Religious groups, ottobre 2016, , n. 6 seg.). 7.4 Alla luce di ciò, se da una parte va ritenuto che i membri di una confessione religiosa non ufficialmente registrata possano essere oggetto di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in Eritrea, d'altra parte va tuttavia rilevato che non tutti i membri di queste confessioni religiose risultano essere esposti in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti (cfr. sentenza del TAF D-711/2011 del 3 aprile 2012 consid. 6.2). 7.5 È dunque ora necessario esaminare se nel caso di specie, l'interessata abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa della sua confessione religiosa. Anzitutto, l'insorgente non ha addotto di aver assunto una posizione particolare in seno a questa confessione. In particolare, ella leggeva la bibbia e pregava a casa e partecipava con le amiche a dei gruppi di preghiera, senza tuttavia mai averne organizzato uno lei stessa (cfr. verbale 2, D173-D174). Peraltro la ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità eritree prima dell'arresto (cfr. verbale 2, D170), oltretutto ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6). Di conseguenza, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità eritree siano state o siano tuttora a conoscenza della sua confessione religiosa, per il che il Tribunale ritiene che la ricorrente non ha un timore fondato di subire una persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della sua appartenenza al movimento pentecostale.

8. Allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se alla ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua uscita dal Paese. 8.1 In una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). 8.2 Ora, per i motivi esposti ai considerandi 6 e 7- non avendo infatti la ricorrente reso verosimile di aver avuto dei contatti con le autorità militari - suddetti elementi supplementari non sono nella fattispecie riconoscibili. All'assenza di contatti con le autorità (militari) eritree, si aggiunge inoltre il fatto che la ricorrente non ha mai esercitato attività politiche e non è mai stata convocata per il servizio militare. In definitiva, non vi sono dunque elementi per considerare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine.

9. In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 27 luglio 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese processuali. 11.2 Con la medesima decisione incidentale del 27 luglio 2015 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Stephanie Motz in qualità di patrocinatrice d'ufficio. Con decisione incidentale del 9 ottobre 2015 il Tribunale ha accolto la richiesta di modifica del mandato e nominato la MLaw Angela Stettler quale nuova patrocinatrice d'ufficio. L'attuale patrocinatrice dei ricorrenti ha inoltrato il 2 dicembre 2016 una nota particolareggiata delle spese che si eleva a CHF 3'610.35 (IVA compresa). Tale importo corrisponde a 8.9 ore di lavoro per l'avv. Stephanie Motz alla tariffa oraria di CHF 300.-, a 1.8 ore alla tariffa oraria di CHF 250.- e a 1 ora alla tariffa oraria di CHF 200.- per la MLaw Angela Stettler. A ciò si aggiungono inoltre CHF 22.90 di disborsi (CHF 7.30 per l'avv. Stephanie Motz e CHF 15.60 per la MLaw Angela Stettler). Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Di conseguenza, la tariffa oraria dell'avv. Stephanie Motz deve essere ridotta a CHF 220.- e per la MLaw Angela Stettler a CHF 150.-. Il Tribunale ritiene pertanto adeguate delle indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 2'122.50 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) in favore della precedente patrocinatrice, l'avv. Stephanie Motz, e di CHF 470.45 in favore in favore dell'attuale patrocinatrice, MLaw Angela Stettler, entrambe da porre a carico della cassa di questo Tribunale.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 2'592.95 a titolo di spese di patrocinio.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: