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D-3329/2015

D-3329/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino eritreo, è entrato in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo in data 21 ottobre 2014. B. In data 31 ottobre 2014 il medesimo è stato ascoltato sulle sue generalità e sommariamente sui motivi d'asilo (di seguito: verbale). Egli ha allegato di aver depositato una domanda d'asilo in luglio 2009 a B._______ (Italia) la quale sarebbe stata accolta ed avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno in Italia valido fino al 24 novembre 2014 (cfr. verbale, pag. 5). I motivi della sua domanda d'asilo sarebbero gli stessi della domanda depositata in Italia e sarebbe venuto in Svizzera a chiedere asilo poiché la moglie e i suoi figli si troverebbero qui ed egli vorrebbe vivere con loro (cfr. verbale, pag. 8). C. Le autorità italiane, con uno scritto del (...) dicembre 2014 di risposta ad una domanda di trasferimento in virtù del regolamento Dublino, hanno informato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) che all'interessato era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e pertanto il trasferimento sulla base del regolamento Dublino non era possibile nella fattispecie (cfr. atto A14/1). D. Con scritto dell'8 dicembre 2014 la SEM ha informato il richiedente che essendogli stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Italia il regolamento Dublino non era applicabile e gli ha concesso il diritto di essere sentito circa la non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) e circa il suo allontanamento verso l'Italia. E. Con scritto del 16 dicembre 2014 l'interessato ha presentato le sue osservazioni in merito affermando che in Svizzera vivrebbero la moglie e i suoi tre figli, i quali sarebbero riconosciuti quali rifugiati. Pertanto sarebbe venuto in Svizzera e vorrebbe rimanervi. Allo scritto ha allegato copia del certificato di matrimonio e copia dei certificati di battesimo dei due figli nati in Eritrea. F. Con scritto del (...) aprile 2015 le autorità italiane hanno accettato la richiesta di riammissione dell'interessato secondo la Direttiva ritorno (CE) n. 20087115 e l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati per persone con protezione internazionale, formulata in data (...) dicembre 2014, ed hanno informato che all'interessato è stata accordata la protezione sussidiaria (cfr. atto A21/1). G. Con decisione del 4 maggio 2015, notificata il 18 maggio 2015 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti sarebbe risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria in Italia e l'Italia avrebbe dato il suo consenso alla sua riammissione. La SEM ha inoltre osservato che per un'eventuale domanda di riconsiderazione della domanda d'asilo la Svizzera non sarebbe competente e dovrebbe rivolgersi all'Italia. Secondo l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe infatti accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato o di ostacoli all'esecuzione del rinvio soltanto quando è fatto valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non sarebbe provato se uno Stato terzo ha già concesso una protezione contro le persecuzioni. Nella fattispecie, il richiedente essendo a beneficio della protezione sussidiaria in Italia potrebbe rientrarvi senza temere un rinvio verso l'Eritrea in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo. Per ciò che concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che la moglie e i figli ammessi provvisoriamente in Svizzera con la qualità di rifugiato non possederebbero un diritto di dimora stabile necessario per prevalersi del diritto alla protezione della vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. La SEM ha infine osservato che le procedure ordinarie previste dal diritto sugli stranieri in materia di ricongiungimento famigliare non potrebbero essere eluse con l'inoltro di una domanda d'asilo in Svizzera. L'interessato potrebbe poi richiedere il ricongiungimento famigliare in Italia. H. In data 26 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 maggio 2015) il richiedente è insorto contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili. Nel ricorso l'insorgente ha contestato quanto ritenuto dalla SEM. Ha affermato di avere un interesso degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA in quanto in Svizzera vivrebbero la moglie ed i figli. Tale interesse sarebbe garantito dall'art. 8 CEDU che protegge la vita famigliare e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo che protegge l'interesse superiore del minore di poter crescere con entrambi i genitori. Ha dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato per poter vivere in Svizzera con la famiglia. I. L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data 28 maggio 2015. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

E. 1.2 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3). Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato e implicitamente alla concessione dell'asilo è inammissibile. Nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pagg. 814 e segg.). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). In Italia, il ricorrente beneficia della "protezione sussidiaria", con relativo "permesso di soggiorno asilo" (cfr. atto A21/1) e l'Italia, in data (...) aprile 2015 ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno (cfr. atto A21/1).

E. 4.2 Contrariamente a quanto allegato nel ricorso, non avendo né contestato di essere al beneficio della "protezione sussidiaria" né fatto valere di rischiare di essere rinviato in Eritrea - e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - in caso di ritorno in Italia, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera non è atto a fondare un interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora, come nel caso di specie, in Svizzera vivano parenti prossimi del richiedente.

E. 4.3 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 6.1 In considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStr). In questo senso, l'art. 8 CEDU non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento per i motivi che seguono. Innanzitutto, seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). In secondo luogo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, la moglie e i figli del ricorrente sono ammessi provvisoriamente in Svizzera dal (...) aprile 2014 ed è stata loro riconosciuta la qualità di rifugiato. Orbene, secondo la prassi costante del Tribunale federale i rifugiati ammessi provvisoriamente in Svizzera non hanno alcun diritto di residenza assicurato (cfr. DTF 126 II 335 consid. 1c/bb, 2b, 3b, 3c/dd; DTAF 2012/4 consid. 4.3), avendo l'ammissione provvisoria unicamente un carattere provvisorio (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a/bb). Pertanto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative, il ricorrente non può invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU e la questione dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva può essere lasciata aperta nella fattispecie. Infine, non soccorre neppure l'insorgente la censura legata all'interesse superiore del minore di poter crescere con entrambi i genitori sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), poiché, da giurisprudenza costante, neppure questa convenzione fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3) . In limine, a questo Tribunale preme rammentare al ricorrente, che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un permesso di soggiorno per poter risiedere con la famiglia in Svizzera. Essa non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri specialmente circa il ricongiungimento famigliare. Per tutti questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art.83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9.1 Infine, quand'anche data la situazione di indigenza, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3329/2015 Sentenza del 4 giugno 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 4 maggio 2015 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo, è entrato in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo in data 21 ottobre 2014. B. In data 31 ottobre 2014 il medesimo è stato ascoltato sulle sue generalità e sommariamente sui motivi d'asilo (di seguito: verbale). Egli ha allegato di aver depositato una domanda d'asilo in luglio 2009 a B._______ (Italia) la quale sarebbe stata accolta ed avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno in Italia valido fino al 24 novembre 2014 (cfr. verbale, pag. 5). I motivi della sua domanda d'asilo sarebbero gli stessi della domanda depositata in Italia e sarebbe venuto in Svizzera a chiedere asilo poiché la moglie e i suoi figli si troverebbero qui ed egli vorrebbe vivere con loro (cfr. verbale, pag. 8). C. Le autorità italiane, con uno scritto del (...) dicembre 2014 di risposta ad una domanda di trasferimento in virtù del regolamento Dublino, hanno informato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) che all'interessato era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e pertanto il trasferimento sulla base del regolamento Dublino non era possibile nella fattispecie (cfr. atto A14/1). D. Con scritto dell'8 dicembre 2014 la SEM ha informato il richiedente che essendogli stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Italia il regolamento Dublino non era applicabile e gli ha concesso il diritto di essere sentito circa la non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) e circa il suo allontanamento verso l'Italia. E. Con scritto del 16 dicembre 2014 l'interessato ha presentato le sue osservazioni in merito affermando che in Svizzera vivrebbero la moglie e i suoi tre figli, i quali sarebbero riconosciuti quali rifugiati. Pertanto sarebbe venuto in Svizzera e vorrebbe rimanervi. Allo scritto ha allegato copia del certificato di matrimonio e copia dei certificati di battesimo dei due figli nati in Eritrea. F. Con scritto del (...) aprile 2015 le autorità italiane hanno accettato la richiesta di riammissione dell'interessato secondo la Direttiva ritorno (CE) n. 20087115 e l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati per persone con protezione internazionale, formulata in data (...) dicembre 2014, ed hanno informato che all'interessato è stata accordata la protezione sussidiaria (cfr. atto A21/1). G. Con decisione del 4 maggio 2015, notificata il 18 maggio 2015 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti sarebbe risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria in Italia e l'Italia avrebbe dato il suo consenso alla sua riammissione. La SEM ha inoltre osservato che per un'eventuale domanda di riconsiderazione della domanda d'asilo la Svizzera non sarebbe competente e dovrebbe rivolgersi all'Italia. Secondo l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe infatti accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato o di ostacoli all'esecuzione del rinvio soltanto quando è fatto valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non sarebbe provato se uno Stato terzo ha già concesso una protezione contro le persecuzioni. Nella fattispecie, il richiedente essendo a beneficio della protezione sussidiaria in Italia potrebbe rientrarvi senza temere un rinvio verso l'Eritrea in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo. Per ciò che concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che la moglie e i figli ammessi provvisoriamente in Svizzera con la qualità di rifugiato non possederebbero un diritto di dimora stabile necessario per prevalersi del diritto alla protezione della vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. La SEM ha infine osservato che le procedure ordinarie previste dal diritto sugli stranieri in materia di ricongiungimento famigliare non potrebbero essere eluse con l'inoltro di una domanda d'asilo in Svizzera. L'interessato potrebbe poi richiedere il ricongiungimento famigliare in Italia. H. In data 26 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 maggio 2015) il richiedente è insorto contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili. Nel ricorso l'insorgente ha contestato quanto ritenuto dalla SEM. Ha affermato di avere un interesso degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA in quanto in Svizzera vivrebbero la moglie ed i figli. Tale interesse sarebbe garantito dall'art. 8 CEDU che protegge la vita famigliare e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo che protegge l'interesse superiore del minore di poter crescere con entrambi i genitori. Ha dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato per poter vivere in Svizzera con la famiglia. I. L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data 28 maggio 2015. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 1.2 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3). Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato e implicitamente alla concessione dell'asilo è inammissibile. Nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pagg. 814 e segg.). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). In Italia, il ricorrente beneficia della "protezione sussidiaria", con relativo "permesso di soggiorno asilo" (cfr. atto A21/1) e l'Italia, in data (...) aprile 2015 ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno (cfr. atto A21/1). 4.2 Contrariamente a quanto allegato nel ricorso, non avendo né contestato di essere al beneficio della "protezione sussidiaria" né fatto valere di rischiare di essere rinviato in Eritrea - e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - in caso di ritorno in Italia, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera non è atto a fondare un interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora, come nel caso di specie, in Svizzera vivano parenti prossimi del richiedente. 4.3 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

6. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 6.1 In considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStr). In questo senso, l'art. 8 CEDU non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento per i motivi che seguono. Innanzitutto, seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). In secondo luogo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, la moglie e i figli del ricorrente sono ammessi provvisoriamente in Svizzera dal (...) aprile 2014 ed è stata loro riconosciuta la qualità di rifugiato. Orbene, secondo la prassi costante del Tribunale federale i rifugiati ammessi provvisoriamente in Svizzera non hanno alcun diritto di residenza assicurato (cfr. DTF 126 II 335 consid. 1c/bb, 2b, 3b, 3c/dd; DTAF 2012/4 consid. 4.3), avendo l'ammissione provvisoria unicamente un carattere provvisorio (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a/bb). Pertanto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative, il ricorrente non può invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU e la questione dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva può essere lasciata aperta nella fattispecie. Infine, non soccorre neppure l'insorgente la censura legata all'interesse superiore del minore di poter crescere con entrambi i genitori sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), poiché, da giurisprudenza costante, neppure questa convenzione fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3) . In limine, a questo Tribunale preme rammentare al ricorrente, che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un permesso di soggiorno per poter risiedere con la famiglia in Svizzera. Essa non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri specialmente circa il ricongiungimento famigliare. Per tutti questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 6.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art.83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 6.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9. 9.1 Infine, quand'anche data la situazione di indigenza, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 9.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: