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D-3275/2007

D-3275/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-18 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. A.a In data 16 ottobre 1989, l'interessato - cittadino angolano d'etnia (...), originario di B._______ (Angola) - ha inoltrato una prima domanda d'asilo in Svizzera, congiuntamente alla moglie ed ai due figli. Tramite decisione del 13 marzo 1992, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la sua domanda, pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. L'interessato ed i suoi congiunti sono stati dichiarati scomparsi in data 23 giugno 1992. A.b Il 3 aprile 1995, l'interessato, sempre congiuntamente alla moglie ed ai due figli, ha inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. L'UFM ha respinto la domanda il 27 giugno 1996, pronunciando l'allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. In seguito al ricorso inoltrato il 22 luglio 1996 dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA), l'UFM ha riesaminato la sua decisione, considerando inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento in Angola e pronunciando l'ammissione provvisoria di tutta la famiglia in Svizzera, in data 22 agosto 1996. Tramite decisione del 7 novembre 1996, la CRA ha respinto il loro ricorso. Il 18 giugno 1997, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria all'interessato in applicazione dell'art. 14a cpv. 6 dell'allora Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931. Il ricorso inoltrato contro tale decisione è stato respinto dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia l'11 settembre 1998. Il 18 maggio 2000, è stata constatata la scomparsa dell'interessato. A.c Il 30 novembre 2000, l'interessato ha inoltrato una terza domanda d'asilo in Svizzera. Tramite decisione del 10 maggio 2001, l'UFM non è entrato nel merito della domanda, pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Il ricorso interposto il 13 giugno 2001 dinanzi alla CRA contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile il 10 agosto 2001. In data 7 marzo 2002, l'interessato ha lasciato la Svizzera per C._______ (Angola), sotto il controllo delle autorità svizzere. A.d L'11 ottobre 2006, la moglie ed i figli dell'interessato sono stati messi a beneficio di un permesso di dimora annuale. B. B.a Il 5 marzo 2007, l'interessato ha depositato la sua quarta domanda d'asilo in Svizzera. In sostanza e per quanto è qui di rilievo, egli ha dichiarato (cfr. verbali di audizione del 7 marzo 2007 e del 2 aprile 2007) di essere stato incarcerato dopo che le autorità avrebbero trovato, presso il suo domicilio, dei documenti inerenti alle "Forze armate di Cabinda" (FLEC-FAC) e sospettato la sua appartenenza a detto gruppo. Durante la prigionia, egli sarebbe stato torturato e costretto ad atti sessuali nei confronti di un soldato. Grazie all'aiuto di un generale, egli sarebbe poi riuscito a fuggire dalla prigione e ad espatriare. B.b Dagli atti è evincibile che durante l'audizione del 2 aprile 2007 sui motivi d'asilo erano presenti almeno due donne (l'auditrice e la rappresentante di un'opera assistenziale). C. L'11 aprile 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nel contempo, detto Ufficio ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola. D. Tramite lettere del 18, rispettivamente 27 aprile 2007, l'interessato ha fatto richiesta all'UFM di poter consultare gli atti di causa. E. Tramite decisione incidentale del 1° maggio 2007, l'UFM ha inviato al ricorrente copia dei documenti formanti l'incarto, ad esclusione degli atti D5 e D11, considerati quali rispettivamente "atto interno" e "atto non importante". F. Il 12 maggio 2007, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione incidentale del 1° maggio 2007 e la decisione nel merito dell'11 aprile 2007 dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento dei provvedimenti impugnati per violazione del diritto di essere sentito. In via subordinata, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, e, in via ancora più subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e decisione. G. Tramite scritto del 20 giugno 2007, il ricorrente ha versato agli atti un mandato di cattura delle autorità di C._______ del 25 febbraio 2007 in originale. H. Con lettera dell'8 maggio 2008, D._______ ha informato il Tribunale del fatto che il ricorrente, in data 29 aprile 2008, è stato messo a beneficio di un permesso di dimora tipo B per ricongiungimento familiare. I. Tramite decisione incidentale del 4 giugno 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine scadente il 16 giugno 2008 per esprimere la sua volontà di mantenere o meno il ricorso pendente in materia d'asilo. J. Il ricorrente ha tempestivamente manifestato al Tribunale la sua volontà di mantere il ricorso tramite scritto del 13 giugno 2008. K. Tramite decisione incidentale del 31 luglio 2008, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. L. Limitandosi - vista la concessione di un permesso di dimora tipo B al ricorrente - alla questione della concessione dell'asilo, l'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni al ricorso in data 6 agosto 2008, proponendo la reiezione del gravame. M. Tramite decisione incidentale del 26 marzo 2010, il Tribunale ha nuovamente invitato l'autorità di prime cure ad esprimersi sul ricorso, con particolare riferimento alla decisione della CRA del 4 febbraio 2003 pubblicata in Giurisprudenza ed informazioni della CRA (GICRA) 2003 n. 2. N. Tramite risposta del 12 aprile 2010, l'UFM - nuovamente limitandosi all'aspetto della concessione dell'asilo - ha proposto il rigetto del ricorso. O. Tramite decisione del 14 settembre 2010, il Tribunale ha inoltrato al ricorrente copia delle osservazioni dell'UFM, rispettivamente del 6 agosto 2008 e 12 aprile 2010, nonché l'atto D11/3 per un'eventuale presa di posizione, nonché copia degli atti D5 e D11/1-2 e D11/4-5 per conoscenza. P. Il termine per introdurre un'eventuale replica è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

E. 1.2 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso del ricorrente che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza è redatta in tale lingua (la quale è altresì la lingua del luogo di residenza dell'insorgente).

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.

E. 5 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che le allegazioni rilevanti in materia d'asilo dell'interessato sarebbero inverosimili, in quanto contrarie ad ogni logica e all'esperienza generale di vita. Secondo l'autorità di prime cure, infatti, non sarebbe concepibile che il ricorrente non conosca praticamente nulla della vita e delle attività di una persona che egli avrebbe dichiarato conoscere da tempo e alla quale avrebbe permesso di alloggiare gratuitamente presso di lui. Non credibile sarebbe inoltre il fatto che tale persona - se fosse effettivamente stata in possesso di documenti compromettenti - non abbia preso alcuna precauzione in merito a come e dove conservarli. Se le forze dell'ordine avessero veramente trovato dei documenti relativi al FLEC-FAC presso il domicilio dell'interessato, l'avrebbero logicamente perquisito minuziosamente e sicuramente avrebbero trovato e sequestrato la carta d'identità del ricorrente. Inoltre, se le autorità avessero effettivamente colto l'interessato in flagrante possesso, presso il suo domicilio, di documenti del FLEC-FAC e l'avessero considerato membro di tale gruppo, l'avrebbero verosimilmente interrogato circa le sua attività e soprattutto su sue eventuali conoscenze. Sarebbe poi poco probabile che un militare, anche se di alto grado, abbia preso il rischio di compromettersi, favoreggiando l'evasione di una persona detenuta a causa di attività sovversive, accogliendola presso il suo domicilio ed accompagnandola personalmente all'aeroporto. La descrizione resa dall'interessato in merito alle formalità della sua partenza e dei controlli all'aeroporto di Luanda sarebbe minimalista e non rifletterebbe la realtà delle pratiche in vigore in tale ambito. Infine, non sarebbe plausibile che l'interessato abbia viaggiato provvisto di documenti contraddittori tra loro, vale a dire la sua carta d'identità ed un passaporto preso in prestito. Peraltro, nel caso in cui le sue dichiarazioni, secondo cui, durante la detenzione, sarebbe stato forzato da un soldato a delle pratiche sessuali insopportabili sotto minaccia di un'arma, corrispondessero al vero, tali fatti rappresenterebbero in ogni caso degli atti isolati, commessi da un membro dell'esercito in totale infrazione ai suoi compiti e non sarebbero stati né incoraggiati, né tollerati dalle autorità angolane. Visto che la concessione dell'asilo presupporrebbe persecuzioni statali, tali fatti non sarebbero pertinenti. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non adempirebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi e la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, né la situazione politica in Angola, né la sua situazione personale si opporrebbero ragionevolmente ad un suo ritorno in Patria. Egli sarebbe (...) e non avrebbe invocato seri problemi di salute. Disporrebbe di una formazione di (...) e di un'esperienza lavorativa in veste di (...). Avrebbe vissuto a C._______ dal (...), dove vivrebbe sua sorella con la relativa famiglia. Stando alle sue dichiarazioni, inoltre, egli avrebbe disposto dei mezzi finanziari per il viaggio da C._______ in Svizzera, cosa che lascerebbe supporre che disponga di un sostegno solido nel suo "entourage" in Angola. Infine, l'esecuzione del rinvio non lederebbe il principio dell'unità della famiglia: da una parte la moglie ed i tre figli non disporrebbero, in Svizzera, di un permesso di dimora stabile, e, dall'altra, non emergerebbe che il ricorrente abbia vissuto, rispettivamente desiderato il suo rapporto coniugale e parentale con moglie e figli. In ogni caso sarebbe da ammettere che l'interessato potrebbe fare rientro in Angola e che niente si opporrebbe al fatto che la famiglia lo raggiunga in loco.

E. 6 Nel gravame, il ricorrente, richiamati i fatti già esposti in sede di audizione, ha dapprima esposto i motivi alla base del suo ricorso contro la decisione incidentale dell'UFM del 1° maggio 2007. Il fatto che l'UFM non gli abbia inoltrato integralmente gli atti pertinenti dell'incarto - occultando gli atti D5 e D11 - sarebbe lesivo del principio del diritto di essere sentito. In assenza di tale documenti, difatti, egli non sarebbe in grado di redigere un gravame con piena cognizione di causa. Un invio posteriore di detti documenti non sanerebbe il difetto formale ravvisato, in quanto osservazioni suppletive condurrebbero ad un taglio diverso dell'intero ricorso. Per quanto concerne la decisione di merito dell'UFM, l'insorgente lamenta un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. Detto Ufficio, infatti, non gli avrebbe chiesto ulteriori ragguagli circa la figura del graduato da lui citato, rispettivamente non avrebbe intrapreso ulteriori accertamenti in merito tramite il consolato svizzero a C._______. La decisione di merito andrebbe già per questo motivo annullata. Per quanto attiene al rinvio in Angola, la tesi dell'UFM di un eventuale ricongiungimento famigliare in Patria sarebbe erronea e contraddittoria, visto che sarebbe stato l'UFM medesimo ad aver riconosciuto alla moglie ed ai figli del ricorrente un permesso ordinario di dimora per motivi umanitari. D'altronde, l'esperienza lavorativa del ricorrente raccolta in Patria e gli asseriti contatti che egli vi avrebbe, lascerebbero supporre che egli non abbia avuto interesse alcuno a fuggire dal suo Paese. Infine, l'UFM avrebbe valutato in modo errato anche la questione a sapere se il ricorrente possa o meno appellarsi al principio dell'unità della famiglia. Al contrario di quanto allegato dall'autorità inferiore, in tale contesto non farebbe stato il tipo di permesso, bensì la sua stabilità, con la conseguenza che la concessione del diritto al ricongiungimento famigliare potrebbe avvenire anche sulla base di un permesso B, come quello di cui beneficiano sua moglie e i suoi figli. In altre parole, il provvedimento impugnato andrebbe annullato, in quanto contraddittorio nonché inveritiero, e l'autorità inferiore invitata ad emettere una nuova decisione rispettosa della reale situazione famigliare dell'insorgente. Tramite il complemento al ricorso del 20 giugno 2007, il ricorrente ha versato agli atti un documento in originale in lingua portoghese. Trattasi di un mandato di cattura del 25 febbraio 2007 emesso dalla Direzione provinciale d'investigazione criminale di C._______, rispettivamente - stando al timbro apportato in calce al documento - dalla Direzione nazionale di investigazione criminale.

E. 7 Nella risposta al ricorso del 6 agosto 2008, l'UFM ha dapprima rilevato che le sue osservazioni vertono unicamente sul merito della concessione dell'asilo, essendo il ricorrente stato messo a beneficio di un permesso di dimora tipo B, in data 29 aprile 2008. In secondo luogo, detto Ufficio ha sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare la decisione di cui all'atto impugnato ed ha quindi rinviato ai considerandi di quest'ultimo, proponendo al contempo la reiezione del gravame. Nelle osservazioni del 12 aprile 2010, l'autorità inferiore ha ribadito che il memoriale di ricorso sarebbe privo di fatti o mezzi di prova nuovi. Con riferimento alla giurisprudenza di cui a GICRA 2003 n. 2, ha dichiarato che l'inverosimiglianza delle allegazioni presentate dal ricorrente circa i suoi motivi d'asilo lascerebbero apparire inverosimile ("sujette à caution") anche la detenzione allegata, ragione per cui non si giustificherebbe la convocazione di un team di soli uomini per un'ulteriore audizione del ricorrente sulle violenze sessuali da lui allegate.

E. 8.1 L'insorgente, impugnando la decisione incidentale del 1° maggio 2007, si è doluto di non aver potuto prendere integralmente visione degli atti pertinenti per la presente procedura. A titolo preliminare, vi è pertanto da esaminare se l'UFM, negandogli la consultazione dei documenti D5 e D11, abbia violato il suo diritto di essere sentito.

E. 8.2 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'incarto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 132 II 485 consid. 3 e DTF 126 I 7 consid. 2b). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA. La concessione dell'accesso agli atti è la regola, il suo rifiuto l'eccezione. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Documenti con valore probatorio, che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione ("entscheidwesentliche Aktenstücke") sottostanno pertanto sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come esposto qui di seguito. In particolare, rapporti e perizie esperiti all'interno dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni caso al diritto di consultare gli atti, eccezion fatta se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297). Giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame agli atti che soggiaciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. Il cpv. 2 di detto articolo, tuttavia, statuisce che, in tali casi, il diniego d'esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il principio della proporzionalità. In altri termini, il diniego deve limitarsi allo stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da rendere adeguatamente accessibili (ad esempio occultando i passaggi nel documento per cui vige segreto, le persone di contatto, i passaggi irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei cpv. 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b; Stephan C. Brunner in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27 n. 38). Per quanto attiene alle memorie della parte, dei mezzi di prova da lei inoltrati e delle decisioni notificatele, invece, l'esame non può essere negato. Di conseguenza, al diritto di visionare documenti prodotti dalla parte e che questa già conosce non può essere contrapposto alcun interesse alla loro segretezza (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, op. cit., art. 27 n. 40). Inoltre, l'atto soggetto al diritto di consultazione, ma per il quale l'accesso è stato negato alla parte, può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed indicare prove contrarie (art. 28 PA). In altre parole, non è escluso che atti o passaggi di essi, ritenuti segreti, possano essere utilizzati ai fini della decisione, a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata sul fatto che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 5b; Stephan C. Brunner, op. cit., art. 28 n. 2 e 5; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, op. cit., art. 28 n. 3). Tuttativa, documenti che non hanno valore probatorio, vale a dire che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno ("verwaltungsinterne Meinungsbildung") e che, pertanto, valgono quali atti interni all'amministrazione (come ad esempio una bozza, una nota agli atti, una nota per un collega, ecc.), non rientrano nelle categorie di atti previsti all'art. 26 cpv. 1 PA e, di conseguenza, non sottostanno al diritto di consultare gli atti (cfr. DTF 115 V 297). Un diniego di consultazione per tali "atti interni", pertanto, non solo non necessita l'esistenza di interessi preponderanti alla loro segretezza, ma può avvenire senza alcuna motivazione da parte dell'autorità interessata. In tale contesto, giova comunque rilevare che l'autorità non è autorizzata a definire a piacere un atto quale "interno" al fine di escluderlo dal diritto d'esame. Dunque, nell'esaminare se un diniego di consultazione sia avvenuto o meno a giusto titolo ciò che fa stato non è tanto la categorizzazione di un atto da parte dell'amministrazione quale atto interno, quanto l'oggettiva portata dell'atto nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a).

E. 8.3.1 Nella fattispecie, l'atto D5 che il ricorrente denuncia non aver potuto visionare è il documento denominato "atto triage categorie d'identità", con il cui ausilio (concretamente sulla base di cinque criteri predefiniti) l'auditore, dopo aver assegnato il richiedente l'asilo ad una determinata categoria, decide, in base alla stessa, il proseguo della procedura, rispettivamente quali aspetti dell'identità del richiedente siano da approfondire e in che maniera. Benché - per definire se un atto sottostia o meno alla consultazione - non faccia stato come esso sia definito dall'autorità, bensì unicamente la sua valenza nell'accertamento dei fatti (v. paragrafo 8.2), si noti che l'UFM, al punto 5 della direttiva interna UFM 1999 n. 1, ha indicato egli stesso la categoria definita tramite il documento "atto triage categorie d'identità" come non incidente sull'esito della domanda d'asilo ed ha oltremodo previsto la possibilità di modificarla, se nuovi fatti lo dovessero giustificare. Inoltre, detto atto è utilizzato dall'autorità amministrativa unicamente quale mezzo per poter fissare con celerità e tramite criteri predefiniti ed uniformi i passi procedurali concreti da intraprendere dopo l'audizione sui fatti e non ha alcuna incidenza sulla decisione finale in materia d'asilo. Ne discende che codesto Tribunale ritiene nel caso specifico corretta la categorizzazione da parte dell'UFM del documento D5 quale "atto interno" non soggiacente al diritto di consultazione. Pertanto, negandone la consultazione senza alcuna motivazione, l'UFM non ha - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - violato il suo diritto di essere sentito (cfr. Sentenze del Tribunale D-343/2008 del 1° ottobre 2009 consid. 4.2.1 e E-6356/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 4.2.1).

E. 8.3.2 Il secondo documento che il ricorrente lamenta di non aver potuto visionare è l'atto D11. L'UFM ne ha negato l'edizione, ritenendolo facente parte della categoria degli atti "di poca importanza" ai sensi della GICRA 1994 n. 1 ("unwesentliche Akten / pièces peu importantes"). Il documento in questione consta, a differenza di quanto annotato dall'UFM sull'indice degli atti, non di sei, bensì di cinque documenti: il primo (D11/1), sottoscritto dal ricorrente il 12 aprile 2010, è un formulario prestampato col quale l'autorità segna, apportando manualmente un visto dove fa al caso, quale passo procedurale ha compiuto fino a un dato momento (ad esempio la rimessa, al richiedente l'asilo, del promemoria per la consegna di documenti, la registrazione dei suoi dati personali e la decisione di ripartizione al Cantone). Tale formulario è, nel contempo, utilizzato dall'autorità quale conferma di ricezione da parte del ricorrente del lasciapassare, della decisione di ripartizione e della carta giornaliera di viaggio. Il secondo documento (D11/2) è la copia della lettera con cui l'UFM informa il Cantone designato della decisione di ripartizione. Il terzo atto (D11/3) è la copia della decisione di ripartizione del 10 aprile 2007. Il quarto documento (D11/4) porta il titolo "Attestazione/domanda d'asilo", la scritta "Questa attestazione è stata emessa per", i dati personali del ricorrente, la sua foto, la data della sua entrata in Svizzera e la data della domanda d'asilo. Il quinto documento (D11/5), infine, è il documento che il Centro di registrazione e di procedura (CRP) emette al momento dell'uscita del ricorrente e che riporta i principali dati personali del ricorrente, ivi compreso il numero di camera da lui occupata al CRP. I documenti D11/1-2 e D11/4-5 non riguardano l'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione in materia d'asilo e d'allontanamento, bensì aspetti meramente amministrativi. Essi non hanno un'incidenza diretta sull'esito della procedura d'asilo del ricorrente, sono da qualificarsi quali atti privi di valenza probatoria e, pertanto, non soggiaciono al diritto di consultazione ai sensi dell'art. 26 PA. Ne consegue che l'UFM, definendoli "di poca importanza" e negandone l'accesso al ricorrente senza alcuna motivazione, non ha violato il suo diritto di essere sentito. Per quanto attiene al documento D11/3, invece, benché anch'esso non riguardi l'accertamento dei fatti rilevanti alla decisione, l'UFM non ha proceduto in maniera corretta. Difatti, giusta gli artt. 26 cpv. 1 lett. c e 27 cpv. 3 PA, alla parte non può essere negato l'esame delle decisioni notificatele. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto corrispondergli tale atto. Ad ogni modo, tale vizio procedurale è stato sanato in sede ricorsuale tramite la decisione incidentale del 3 settembre 2010, rispettivamente l'invio al ricorrente della decisione di ripartizione di cui parola per informazione e per un'eventuale presa di posizione in merito.

E. 9.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In applicazione dell'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311), se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Secondo la giurisprudenza tuttora valida della CRA, una persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-b, pag. 16 e segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (v. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.).

E. 9.2 Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti il ricorrente non ha evocato alcuna persecuzione di natura sessuale. Pertanto, in vista dell'audizione sui motivi del 2 aprile 2007, l'UFM non aveva motivo di costituire un team di soli uomini e ad esso non può essere rimproverato che all'inizio della seconda audizione fossero presenti, oltre al ricorrente, come minimo due donne (auditrice e rappresentante dell'opera assistenziale), come evincibile dal protocollo dell'audizione (cfr. D8 pagg. 1 e 9). Tuttavia, durante il racconto spontaneo il ricorrente ha dichiarato di essere stato costretto, contro la sua volontà e sotto minaccia di una pistola carica, a mettere in atto pratiche sessuali nei confronti di un soldato durante la sua prigionia e di non avere potuto fare niente per opporvisi (cfr. D8 pag. 3 in fine). In ragione di tali dichiarazioni, sussistevano sufficienti indizi che avrebbero dovuto essere intesi dall'UFM quali indizi concreti di persecuzione di natura sessuale nel senso menzionato poc'anzi e dare adito all'applicazione d'ufficio dell'art. 6 OAsi 1 (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c). In pratica, l'auditrice avrebbe dovuto interrompere l'audizione in merito all'aspetto puntuale delle violenze sessuali e lasciare spazio ad un team di soli uomini (o immediatamente, o in un secondo momento, continuando lei stessa l'audizione in merito agli ulteriori motivi d'asilo), o, per lo meno, discutere la situazione ed il da farsi di concerto con il ricorrente. La continuazione dell'audizione, come avvenuta nel caso in esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una rinuncia esplicita del ricorrente a continuare l'audizione in merito alle persecuzioni di natura sessuale con un team di persone del medesimo sesso (cfr. Sentenza del Tribunale E-5479/2006 dell'11 marzo 2009 consid. 3.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c). Come traspare dagli atti, però, una tale rinuncia non è mai stata espressa dall'insorgente. Non rispettando quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM ha quindi omesso di esporre al ricorrente i suoi diritti e gli ha impedito di potersi esprimere liberamente, senza timore, né pudore sulle molestie subite, violando così il suo diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto federale. L'argomento dell'UFM, secondo cui l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente non giustificherebbe la convocazione di un team di soli uomini al fine di esperire un'ulteriore audizione circa le violenze sessuali allegate dal ricorrente, risulta peraltro del tutto inconferente, perché misconosce il senso ed il fine dell'art. 6 OAsi1. Difatti, in circostanze come quelle del caso di specie, l'esame circa la verosimiglianza dei fatti addotti non può neppure esaustivamente essere svolto (cfr. Sentenza del Tribunale D- 5793/2008 del 29 giugno 2009 consid. 5.3).

E. 10.1 I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi, e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Tuttavia, una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio allorché la causa è matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come visto poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, essendo il diritto di essere sentito di natura formale, una sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un influsso sul risultato a cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). In particolare, secondo la giurisprudenza di cui a GICRA 2003 n. 2, audizioni di richiedenti l'asilo che fanno valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello stesso sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento della decisione impugnata.

E. 10.2 Da quanto esposto discende che la decisione dell'UFM dell'11 aprile 2007 va annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. L'UFM dovrà, in particolare, procedere ad udire il ricorrente circa le addotte persecuzioni di natura sessuale nell'ambito di un'audizione con un team di soli uomini. Visto l'esito della procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa le censure ricorsuali riguardanti la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente.

E. 11.1 In considerazione di quanto precede, si prescinde dal prelievo di spese processuali (art. 63 PA).

E. 11.2 Inoltre, visto l'esito positivo della procedura e ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 600.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. La decisione dell'11 aprile 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Al ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili di CHF 600.-.
  5. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3275/2007 {T 0/2} Sentenza del 18 novembre 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher e Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), Angola, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento, decisione dell'UFM dell'11 aprile 2007 / N (...). Fatti: A. A.a In data 16 ottobre 1989, l'interessato - cittadino angolano d'etnia (...), originario di B._______ (Angola) - ha inoltrato una prima domanda d'asilo in Svizzera, congiuntamente alla moglie ed ai due figli. Tramite decisione del 13 marzo 1992, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la sua domanda, pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. L'interessato ed i suoi congiunti sono stati dichiarati scomparsi in data 23 giugno 1992. A.b Il 3 aprile 1995, l'interessato, sempre congiuntamente alla moglie ed ai due figli, ha inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. L'UFM ha respinto la domanda il 27 giugno 1996, pronunciando l'allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. In seguito al ricorso inoltrato il 22 luglio 1996 dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA), l'UFM ha riesaminato la sua decisione, considerando inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento in Angola e pronunciando l'ammissione provvisoria di tutta la famiglia in Svizzera, in data 22 agosto 1996. Tramite decisione del 7 novembre 1996, la CRA ha respinto il loro ricorso. Il 18 giugno 1997, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria all'interessato in applicazione dell'art. 14a cpv. 6 dell'allora Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931. Il ricorso inoltrato contro tale decisione è stato respinto dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia l'11 settembre 1998. Il 18 maggio 2000, è stata constatata la scomparsa dell'interessato. A.c Il 30 novembre 2000, l'interessato ha inoltrato una terza domanda d'asilo in Svizzera. Tramite decisione del 10 maggio 2001, l'UFM non è entrato nel merito della domanda, pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Il ricorso interposto il 13 giugno 2001 dinanzi alla CRA contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile il 10 agosto 2001. In data 7 marzo 2002, l'interessato ha lasciato la Svizzera per C._______ (Angola), sotto il controllo delle autorità svizzere. A.d L'11 ottobre 2006, la moglie ed i figli dell'interessato sono stati messi a beneficio di un permesso di dimora annuale. B. B.a Il 5 marzo 2007, l'interessato ha depositato la sua quarta domanda d'asilo in Svizzera. In sostanza e per quanto è qui di rilievo, egli ha dichiarato (cfr. verbali di audizione del 7 marzo 2007 e del 2 aprile 2007) di essere stato incarcerato dopo che le autorità avrebbero trovato, presso il suo domicilio, dei documenti inerenti alle "Forze armate di Cabinda" (FLEC-FAC) e sospettato la sua appartenenza a detto gruppo. Durante la prigionia, egli sarebbe stato torturato e costretto ad atti sessuali nei confronti di un soldato. Grazie all'aiuto di un generale, egli sarebbe poi riuscito a fuggire dalla prigione e ad espatriare. B.b Dagli atti è evincibile che durante l'audizione del 2 aprile 2007 sui motivi d'asilo erano presenti almeno due donne (l'auditrice e la rappresentante di un'opera assistenziale). C. L'11 aprile 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nel contempo, detto Ufficio ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola. D. Tramite lettere del 18, rispettivamente 27 aprile 2007, l'interessato ha fatto richiesta all'UFM di poter consultare gli atti di causa. E. Tramite decisione incidentale del 1° maggio 2007, l'UFM ha inviato al ricorrente copia dei documenti formanti l'incarto, ad esclusione degli atti D5 e D11, considerati quali rispettivamente "atto interno" e "atto non importante". F. Il 12 maggio 2007, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione incidentale del 1° maggio 2007 e la decisione nel merito dell'11 aprile 2007 dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento dei provvedimenti impugnati per violazione del diritto di essere sentito. In via subordinata, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, e, in via ancora più subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e decisione. G. Tramite scritto del 20 giugno 2007, il ricorrente ha versato agli atti un mandato di cattura delle autorità di C._______ del 25 febbraio 2007 in originale. H. Con lettera dell'8 maggio 2008, D._______ ha informato il Tribunale del fatto che il ricorrente, in data 29 aprile 2008, è stato messo a beneficio di un permesso di dimora tipo B per ricongiungimento familiare. I. Tramite decisione incidentale del 4 giugno 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine scadente il 16 giugno 2008 per esprimere la sua volontà di mantenere o meno il ricorso pendente in materia d'asilo. J. Il ricorrente ha tempestivamente manifestato al Tribunale la sua volontà di mantere il ricorso tramite scritto del 13 giugno 2008. K. Tramite decisione incidentale del 31 luglio 2008, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. L. Limitandosi - vista la concessione di un permesso di dimora tipo B al ricorrente - alla questione della concessione dell'asilo, l'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni al ricorso in data 6 agosto 2008, proponendo la reiezione del gravame. M. Tramite decisione incidentale del 26 marzo 2010, il Tribunale ha nuovamente invitato l'autorità di prime cure ad esprimersi sul ricorso, con particolare riferimento alla decisione della CRA del 4 febbraio 2003 pubblicata in Giurisprudenza ed informazioni della CRA (GICRA) 2003 n. 2. N. Tramite risposta del 12 aprile 2010, l'UFM - nuovamente limitandosi all'aspetto della concessione dell'asilo - ha proposto il rigetto del ricorso. O. Tramite decisione del 14 settembre 2010, il Tribunale ha inoltrato al ricorrente copia delle osservazioni dell'UFM, rispettivamente del 6 agosto 2008 e 12 aprile 2010, nonché l'atto D11/3 per un'eventuale presa di posizione, nonché copia degli atti D5 e D11/1-2 e D11/4-5 per conoscenza. P. Il termine per introdurre un'eventuale replica è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 1.2 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso del ricorrente che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza è redatta in tale lingua (la quale è altresì la lingua del luogo di residenza dell'insorgente). 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che le allegazioni rilevanti in materia d'asilo dell'interessato sarebbero inverosimili, in quanto contrarie ad ogni logica e all'esperienza generale di vita. Secondo l'autorità di prime cure, infatti, non sarebbe concepibile che il ricorrente non conosca praticamente nulla della vita e delle attività di una persona che egli avrebbe dichiarato conoscere da tempo e alla quale avrebbe permesso di alloggiare gratuitamente presso di lui. Non credibile sarebbe inoltre il fatto che tale persona - se fosse effettivamente stata in possesso di documenti compromettenti - non abbia preso alcuna precauzione in merito a come e dove conservarli. Se le forze dell'ordine avessero veramente trovato dei documenti relativi al FLEC-FAC presso il domicilio dell'interessato, l'avrebbero logicamente perquisito minuziosamente e sicuramente avrebbero trovato e sequestrato la carta d'identità del ricorrente. Inoltre, se le autorità avessero effettivamente colto l'interessato in flagrante possesso, presso il suo domicilio, di documenti del FLEC-FAC e l'avessero considerato membro di tale gruppo, l'avrebbero verosimilmente interrogato circa le sua attività e soprattutto su sue eventuali conoscenze. Sarebbe poi poco probabile che un militare, anche se di alto grado, abbia preso il rischio di compromettersi, favoreggiando l'evasione di una persona detenuta a causa di attività sovversive, accogliendola presso il suo domicilio ed accompagnandola personalmente all'aeroporto. La descrizione resa dall'interessato in merito alle formalità della sua partenza e dei controlli all'aeroporto di Luanda sarebbe minimalista e non rifletterebbe la realtà delle pratiche in vigore in tale ambito. Infine, non sarebbe plausibile che l'interessato abbia viaggiato provvisto di documenti contraddittori tra loro, vale a dire la sua carta d'identità ed un passaporto preso in prestito. Peraltro, nel caso in cui le sue dichiarazioni, secondo cui, durante la detenzione, sarebbe stato forzato da un soldato a delle pratiche sessuali insopportabili sotto minaccia di un'arma, corrispondessero al vero, tali fatti rappresenterebbero in ogni caso degli atti isolati, commessi da un membro dell'esercito in totale infrazione ai suoi compiti e non sarebbero stati né incoraggiati, né tollerati dalle autorità angolane. Visto che la concessione dell'asilo presupporrebbe persecuzioni statali, tali fatti non sarebbero pertinenti. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non adempirebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi e la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, né la situazione politica in Angola, né la sua situazione personale si opporrebbero ragionevolmente ad un suo ritorno in Patria. Egli sarebbe (...) e non avrebbe invocato seri problemi di salute. Disporrebbe di una formazione di (...) e di un'esperienza lavorativa in veste di (...). Avrebbe vissuto a C._______ dal (...), dove vivrebbe sua sorella con la relativa famiglia. Stando alle sue dichiarazioni, inoltre, egli avrebbe disposto dei mezzi finanziari per il viaggio da C._______ in Svizzera, cosa che lascerebbe supporre che disponga di un sostegno solido nel suo "entourage" in Angola. Infine, l'esecuzione del rinvio non lederebbe il principio dell'unità della famiglia: da una parte la moglie ed i tre figli non disporrebbero, in Svizzera, di un permesso di dimora stabile, e, dall'altra, non emergerebbe che il ricorrente abbia vissuto, rispettivamente desiderato il suo rapporto coniugale e parentale con moglie e figli. In ogni caso sarebbe da ammettere che l'interessato potrebbe fare rientro in Angola e che niente si opporrebbe al fatto che la famiglia lo raggiunga in loco. 6. Nel gravame, il ricorrente, richiamati i fatti già esposti in sede di audizione, ha dapprima esposto i motivi alla base del suo ricorso contro la decisione incidentale dell'UFM del 1° maggio 2007. Il fatto che l'UFM non gli abbia inoltrato integralmente gli atti pertinenti dell'incarto - occultando gli atti D5 e D11 - sarebbe lesivo del principio del diritto di essere sentito. In assenza di tale documenti, difatti, egli non sarebbe in grado di redigere un gravame con piena cognizione di causa. Un invio posteriore di detti documenti non sanerebbe il difetto formale ravvisato, in quanto osservazioni suppletive condurrebbero ad un taglio diverso dell'intero ricorso. Per quanto concerne la decisione di merito dell'UFM, l'insorgente lamenta un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. Detto Ufficio, infatti, non gli avrebbe chiesto ulteriori ragguagli circa la figura del graduato da lui citato, rispettivamente non avrebbe intrapreso ulteriori accertamenti in merito tramite il consolato svizzero a C._______. La decisione di merito andrebbe già per questo motivo annullata. Per quanto attiene al rinvio in Angola, la tesi dell'UFM di un eventuale ricongiungimento famigliare in Patria sarebbe erronea e contraddittoria, visto che sarebbe stato l'UFM medesimo ad aver riconosciuto alla moglie ed ai figli del ricorrente un permesso ordinario di dimora per motivi umanitari. D'altronde, l'esperienza lavorativa del ricorrente raccolta in Patria e gli asseriti contatti che egli vi avrebbe, lascerebbero supporre che egli non abbia avuto interesse alcuno a fuggire dal suo Paese. Infine, l'UFM avrebbe valutato in modo errato anche la questione a sapere se il ricorrente possa o meno appellarsi al principio dell'unità della famiglia. Al contrario di quanto allegato dall'autorità inferiore, in tale contesto non farebbe stato il tipo di permesso, bensì la sua stabilità, con la conseguenza che la concessione del diritto al ricongiungimento famigliare potrebbe avvenire anche sulla base di un permesso B, come quello di cui beneficiano sua moglie e i suoi figli. In altre parole, il provvedimento impugnato andrebbe annullato, in quanto contraddittorio nonché inveritiero, e l'autorità inferiore invitata ad emettere una nuova decisione rispettosa della reale situazione famigliare dell'insorgente. Tramite il complemento al ricorso del 20 giugno 2007, il ricorrente ha versato agli atti un documento in originale in lingua portoghese. Trattasi di un mandato di cattura del 25 febbraio 2007 emesso dalla Direzione provinciale d'investigazione criminale di C._______, rispettivamente - stando al timbro apportato in calce al documento - dalla Direzione nazionale di investigazione criminale. 7. Nella risposta al ricorso del 6 agosto 2008, l'UFM ha dapprima rilevato che le sue osservazioni vertono unicamente sul merito della concessione dell'asilo, essendo il ricorrente stato messo a beneficio di un permesso di dimora tipo B, in data 29 aprile 2008. In secondo luogo, detto Ufficio ha sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare la decisione di cui all'atto impugnato ed ha quindi rinviato ai considerandi di quest'ultimo, proponendo al contempo la reiezione del gravame. Nelle osservazioni del 12 aprile 2010, l'autorità inferiore ha ribadito che il memoriale di ricorso sarebbe privo di fatti o mezzi di prova nuovi. Con riferimento alla giurisprudenza di cui a GICRA 2003 n. 2, ha dichiarato che l'inverosimiglianza delle allegazioni presentate dal ricorrente circa i suoi motivi d'asilo lascerebbero apparire inverosimile ("sujette à caution") anche la detenzione allegata, ragione per cui non si giustificherebbe la convocazione di un team di soli uomini per un'ulteriore audizione del ricorrente sulle violenze sessuali da lui allegate. 8. 8.1 L'insorgente, impugnando la decisione incidentale del 1° maggio 2007, si è doluto di non aver potuto prendere integralmente visione degli atti pertinenti per la presente procedura. A titolo preliminare, vi è pertanto da esaminare se l'UFM, negandogli la consultazione dei documenti D5 e D11, abbia violato il suo diritto di essere sentito. 8.2 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'incarto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 132 II 485 consid. 3 e DTF 126 I 7 consid. 2b). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA. La concessione dell'accesso agli atti è la regola, il suo rifiuto l'eccezione. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Documenti con valore probatorio, che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione ("entscheidwesentliche Aktenstücke") sottostanno pertanto sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come esposto qui di seguito. In particolare, rapporti e perizie esperiti all'interno dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni caso al diritto di consultare gli atti, eccezion fatta se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297). Giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame agli atti che soggiaciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. Il cpv. 2 di detto articolo, tuttavia, statuisce che, in tali casi, il diniego d'esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il principio della proporzionalità. In altri termini, il diniego deve limitarsi allo stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da rendere adeguatamente accessibili (ad esempio occultando i passaggi nel documento per cui vige segreto, le persone di contatto, i passaggi irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei cpv. 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b; Stephan C. Brunner in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27 n. 38). Per quanto attiene alle memorie della parte, dei mezzi di prova da lei inoltrati e delle decisioni notificatele, invece, l'esame non può essere negato. Di conseguenza, al diritto di visionare documenti prodotti dalla parte e che questa già conosce non può essere contrapposto alcun interesse alla loro segretezza (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, op. cit., art. 27 n. 40). Inoltre, l'atto soggetto al diritto di consultazione, ma per il quale l'accesso è stato negato alla parte, può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed indicare prove contrarie (art. 28 PA). In altre parole, non è escluso che atti o passaggi di essi, ritenuti segreti, possano essere utilizzati ai fini della decisione, a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata sul fatto che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 5b; Stephan C. Brunner, op. cit., art. 28 n. 2 e 5; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, op. cit., art. 28 n. 3). Tuttativa, documenti che non hanno valore probatorio, vale a dire che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno ("verwaltungsinterne Meinungsbildung") e che, pertanto, valgono quali atti interni all'amministrazione (come ad esempio una bozza, una nota agli atti, una nota per un collega, ecc.), non rientrano nelle categorie di atti previsti all'art. 26 cpv. 1 PA e, di conseguenza, non sottostanno al diritto di consultare gli atti (cfr. DTF 115 V 297). Un diniego di consultazione per tali "atti interni", pertanto, non solo non necessita l'esistenza di interessi preponderanti alla loro segretezza, ma può avvenire senza alcuna motivazione da parte dell'autorità interessata. In tale contesto, giova comunque rilevare che l'autorità non è autorizzata a definire a piacere un atto quale "interno" al fine di escluderlo dal diritto d'esame. Dunque, nell'esaminare se un diniego di consultazione sia avvenuto o meno a giusto titolo ciò che fa stato non è tanto la categorizzazione di un atto da parte dell'amministrazione quale atto interno, quanto l'oggettiva portata dell'atto nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a). 8.3 8.3.1 Nella fattispecie, l'atto D5 che il ricorrente denuncia non aver potuto visionare è il documento denominato "atto triage categorie d'identità", con il cui ausilio (concretamente sulla base di cinque criteri predefiniti) l'auditore, dopo aver assegnato il richiedente l'asilo ad una determinata categoria, decide, in base alla stessa, il proseguo della procedura, rispettivamente quali aspetti dell'identità del richiedente siano da approfondire e in che maniera. Benché - per definire se un atto sottostia o meno alla consultazione - non faccia stato come esso sia definito dall'autorità, bensì unicamente la sua valenza nell'accertamento dei fatti (v. paragrafo 8.2), si noti che l'UFM, al punto 5 della direttiva interna UFM 1999 n. 1, ha indicato egli stesso la categoria definita tramite il documento "atto triage categorie d'identità" come non incidente sull'esito della domanda d'asilo ed ha oltremodo previsto la possibilità di modificarla, se nuovi fatti lo dovessero giustificare. Inoltre, detto atto è utilizzato dall'autorità amministrativa unicamente quale mezzo per poter fissare con celerità e tramite criteri predefiniti ed uniformi i passi procedurali concreti da intraprendere dopo l'audizione sui fatti e non ha alcuna incidenza sulla decisione finale in materia d'asilo. Ne discende che codesto Tribunale ritiene nel caso specifico corretta la categorizzazione da parte dell'UFM del documento D5 quale "atto interno" non soggiacente al diritto di consultazione. Pertanto, negandone la consultazione senza alcuna motivazione, l'UFM non ha - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - violato il suo diritto di essere sentito (cfr. Sentenze del Tribunale D-343/2008 del 1° ottobre 2009 consid. 4.2.1 e E-6356/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 4.2.1). 8.3.2 Il secondo documento che il ricorrente lamenta di non aver potuto visionare è l'atto D11. L'UFM ne ha negato l'edizione, ritenendolo facente parte della categoria degli atti "di poca importanza" ai sensi della GICRA 1994 n. 1 ("unwesentliche Akten / pièces peu importantes"). Il documento in questione consta, a differenza di quanto annotato dall'UFM sull'indice degli atti, non di sei, bensì di cinque documenti: il primo (D11/1), sottoscritto dal ricorrente il 12 aprile 2010, è un formulario prestampato col quale l'autorità segna, apportando manualmente un visto dove fa al caso, quale passo procedurale ha compiuto fino a un dato momento (ad esempio la rimessa, al richiedente l'asilo, del promemoria per la consegna di documenti, la registrazione dei suoi dati personali e la decisione di ripartizione al Cantone). Tale formulario è, nel contempo, utilizzato dall'autorità quale conferma di ricezione da parte del ricorrente del lasciapassare, della decisione di ripartizione e della carta giornaliera di viaggio. Il secondo documento (D11/2) è la copia della lettera con cui l'UFM informa il Cantone designato della decisione di ripartizione. Il terzo atto (D11/3) è la copia della decisione di ripartizione del 10 aprile 2007. Il quarto documento (D11/4) porta il titolo "Attestazione/domanda d'asilo", la scritta "Questa attestazione è stata emessa per", i dati personali del ricorrente, la sua foto, la data della sua entrata in Svizzera e la data della domanda d'asilo. Il quinto documento (D11/5), infine, è il documento che il Centro di registrazione e di procedura (CRP) emette al momento dell'uscita del ricorrente e che riporta i principali dati personali del ricorrente, ivi compreso il numero di camera da lui occupata al CRP. I documenti D11/1-2 e D11/4-5 non riguardano l'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione in materia d'asilo e d'allontanamento, bensì aspetti meramente amministrativi. Essi non hanno un'incidenza diretta sull'esito della procedura d'asilo del ricorrente, sono da qualificarsi quali atti privi di valenza probatoria e, pertanto, non soggiaciono al diritto di consultazione ai sensi dell'art. 26 PA. Ne consegue che l'UFM, definendoli "di poca importanza" e negandone l'accesso al ricorrente senza alcuna motivazione, non ha violato il suo diritto di essere sentito. Per quanto attiene al documento D11/3, invece, benché anch'esso non riguardi l'accertamento dei fatti rilevanti alla decisione, l'UFM non ha proceduto in maniera corretta. Difatti, giusta gli artt. 26 cpv. 1 lett. c e 27 cpv. 3 PA, alla parte non può essere negato l'esame delle decisioni notificatele. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto corrispondergli tale atto. Ad ogni modo, tale vizio procedurale è stato sanato in sede ricorsuale tramite la decisione incidentale del 3 settembre 2010, rispettivamente l'invio al ricorrente della decisione di ripartizione di cui parola per informazione e per un'eventuale presa di posizione in merito. 9. 9.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In applicazione dell'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311), se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Secondo la giurisprudenza tuttora valida della CRA, una persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-b, pag. 16 e segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (v. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.). 9.2 Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti il ricorrente non ha evocato alcuna persecuzione di natura sessuale. Pertanto, in vista dell'audizione sui motivi del 2 aprile 2007, l'UFM non aveva motivo di costituire un team di soli uomini e ad esso non può essere rimproverato che all'inizio della seconda audizione fossero presenti, oltre al ricorrente, come minimo due donne (auditrice e rappresentante dell'opera assistenziale), come evincibile dal protocollo dell'audizione (cfr. D8 pagg. 1 e 9). Tuttavia, durante il racconto spontaneo il ricorrente ha dichiarato di essere stato costretto, contro la sua volontà e sotto minaccia di una pistola carica, a mettere in atto pratiche sessuali nei confronti di un soldato durante la sua prigionia e di non avere potuto fare niente per opporvisi (cfr. D8 pag. 3 in fine). In ragione di tali dichiarazioni, sussistevano sufficienti indizi che avrebbero dovuto essere intesi dall'UFM quali indizi concreti di persecuzione di natura sessuale nel senso menzionato poc'anzi e dare adito all'applicazione d'ufficio dell'art. 6 OAsi 1 (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c). In pratica, l'auditrice avrebbe dovuto interrompere l'audizione in merito all'aspetto puntuale delle violenze sessuali e lasciare spazio ad un team di soli uomini (o immediatamente, o in un secondo momento, continuando lei stessa l'audizione in merito agli ulteriori motivi d'asilo), o, per lo meno, discutere la situazione ed il da farsi di concerto con il ricorrente. La continuazione dell'audizione, come avvenuta nel caso in esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una rinuncia esplicita del ricorrente a continuare l'audizione in merito alle persecuzioni di natura sessuale con un team di persone del medesimo sesso (cfr. Sentenza del Tribunale E-5479/2006 dell'11 marzo 2009 consid. 3.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c). Come traspare dagli atti, però, una tale rinuncia non è mai stata espressa dall'insorgente. Non rispettando quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM ha quindi omesso di esporre al ricorrente i suoi diritti e gli ha impedito di potersi esprimere liberamente, senza timore, né pudore sulle molestie subite, violando così il suo diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto federale. L'argomento dell'UFM, secondo cui l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente non giustificherebbe la convocazione di un team di soli uomini al fine di esperire un'ulteriore audizione circa le violenze sessuali allegate dal ricorrente, risulta peraltro del tutto inconferente, perché misconosce il senso ed il fine dell'art. 6 OAsi1. Difatti, in circostanze come quelle del caso di specie, l'esame circa la verosimiglianza dei fatti addotti non può neppure esaustivamente essere svolto (cfr. Sentenza del Tribunale D- 5793/2008 del 29 giugno 2009 consid. 5.3). 10. 10.1 I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi, e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Tuttavia, una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio allorché la causa è matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come visto poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, essendo il diritto di essere sentito di natura formale, una sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un influsso sul risultato a cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). In particolare, secondo la giurisprudenza di cui a GICRA 2003 n. 2, audizioni di richiedenti l'asilo che fanno valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello stesso sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento della decisione impugnata. 10.2 Da quanto esposto discende che la decisione dell'UFM dell'11 aprile 2007 va annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. L'UFM dovrà, in particolare, procedere ad udire il ricorrente circa le addotte persecuzioni di natura sessuale nell'ambito di un'audizione con un team di soli uomini. Visto l'esito della procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa le censure ricorsuali riguardanti la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente. 11. 11.1 In considerazione di quanto precede, si prescinde dal prelievo di spese processuali (art. 63 PA). 11.2 Inoltre, visto l'esito positivo della procedura e ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 600.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione dell'11 aprile 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Al ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili di CHF 600.-. 5. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: