Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3182/2023 Sentenza del 9 giugno 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Mali, patrocinato dall'avv. Michela Gentile (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 maggio 2023. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) novembre 2022, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) novembre 2022, da cui si evince che al richiedente sono state prelevate le impronte dattiloscopiche ed ha presentato una domanda d'asilo in Francia il (...) febbraio 2021, la richiesta di ripresa in carico del richiedente del (...) gennaio 2023 da parte della SEM all'autorità francese preposta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), l'accettazione del (...) gennaio 2023 da parte francese, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, della ripresa in carico dell'interessato, il verbale del colloquio della prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA) del (...) aprile 2023, durante il quale è stato altresì concesso al richiedente il diritto di essere sentito circa la competenza francese per la trattazione della sua domanda d'asilo, la perizia medico-legale relativa alla determinazione dell'età del ricorrente dell'(...) maggio 2023, la concessione del diritto di essere sentito al ricorrente circa la modifica della sua data di nascita al fine di ritenerlo maggiorenne ed il relativo parere trasmesso dalla rappresentanza giuridica in data (...) maggio 2023, la documentazione medica all'incarto, la decisione della SEM del (...) maggio 2023, notificata il (...) maggio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-55/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Francia ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso, il ricorso inoltrato il (...) giugno 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria formulata dall'interessato, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la documentazione annessa al ricorso, le misure supercautelari del (...) giugno 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera dapprima alla SEM di aver motivato in modo insufficiente la propria decisione circa le condizioni in cui il ricorrente avrebbe vissuto in Francia, oltre che in relazione alle violenze subite dalle forze di polizia, violando al contempo il principio inquisitorio circa tali aspetti; che inoltre l'autorità di prime cure avrebbe accertato in modo insufficiente il suo stato di salute ed avrebbe infine violato il diritto di essere sentito circa il mancato valore probatorio dei mezzi di prova prodotti, che in tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3), che nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che in primo luogo, il ricorrente sostiene nel suo gravame che l'esistenza del rischio di violazione del principio di non-respingimento da parte della Francia, oltre che la situazione del sistema d'asilo francese e le violenze subite dalle forze di polizia, sarebbero state oggetto da parte della SEM di una valutazione stereotipata nella sua decisione; che la violazione dell'obbligo di motivazione in tal senso da parte dell'autorità inferiore, si concretizzerebbe in un inesatto ed incompleto accertamento dei fatti giuridicamente determinanti, che risulta dalle circostanze di specie che la SEM, nella sua decisione, doveva esaminare se la Francia era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento del richiedente, che dalla lettura della decisione impugnata e a differenza di quanto censurato nel gravame dall'insorgente, si evince che l'autorità inferiore ha intrapreso adeguatamente tale esame, procedendo ad un'analisi completa di tutte le questioni determinanti per la causa, comprensiva anche della questione circa il divieto di non-respingimento, delle asserite violenze subite dalle forze dell'ordine oltre che all'accesso ad un alloggio (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 7 segg.); che di conseguenza non incombeva neppure all'autorità di prime cure effettuare nuovi atti istruttori in tal senso, che per quanto concerne la censura circa la violazione del diritto di essere sentito relativa alla valenza probatoria dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente, il Tribunale constata che l'autorità di prime cure, nell'ambito della concessione del diritto di essere sentito del (...) maggio 2023, ha indicato che il ricorrente non era stato in grado di provare la sua età tramite documenti giuridicamente validi; che a tal proposito la rappresentanza legale nel proprio parere del (...) maggio 2023 non ha aggiunto nulla di; che di conseguenza il ricorrente ha invero avuto modo di esprimersi in merito e pertanto tale censura è da respingere, che per il resto, le ulteriori argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso, in quanto si riferiscono principalmente ad aspetti materiali, quale l'accertamento incompleto del suo stato di salute, sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore e che pertanto verranno trattate più avanti, che visto quanto precede, le censure formali sollevate dall'insorgente nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte, che in sede ricorsuale, dipoi, l'insorgente contesta le considerazioni della SEM in merito all'asserita minore età; che in particolare egli sostiene che le sue allegazioni sarebbero verosimili, i documenti prodotti in originale attendibili e la perizia medica non permetterebbe di escludere la sua minore età; che pertanto egli andrebbe considerato minorenne, che in tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III), che per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo; che in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti), che i metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati), che nella presente fattispecie, l'insorgente è stato sottoposto ad una perizia di stima dell'età; che dall'esame odontostomatologico è risultata un'età media di 21.4 anni con una probabilità del 90.1%, rispettivamente del 96.3% (a seconda degli studi di riferimento utilizzati) che l'interessato abbia superato la minore età, mentre dall'applicazione di un campione statistico di individui provenienti dalla popolazione africana di pelle scura l'età minima risultante è pari a 17.38 anni; che dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23.6 anni (cfr. atto SEM 45/12), che quand'anche l'esame odontostomatologico riporti un'età minima inferiore a 18 anni in applicazione di un particolare campione statistico, ne risulta chiaramente che tale intervallo (età minima inferiore a 18 anni ed età media di 21.4) si sovrappone con l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19 anni - 23.6 anni); che di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un alto indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), che in seguito, il ricorrente sostiene che i documenti prodotti a comprova della propria minore età avrebbero pieno valore probatorio, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità di prime cure, che a tal proposito, stando al rapporto dell'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), agosto 2020, «Les risques d'apatride au Mali et pour les Maliens vivant à l'étranger» (cfr. https://www.refworld.org/pdfid/5f3bf07c4.pdf, ultima consultazione il 9 giugno 2023), il sistema burocratico dello stato civile del Mali presenta delle gravi carenze ed il numero di documenti falsi circolanti è elevato; che inoltre, l'atto di nascita è di regola rilasciato e poi trasmesso ai registri nazionali durante i primi 30 giorni dalla nascita dai "centri di dichiarazione", presso i quali entrambi i genitori devono recarsi dichiarando i dati anagrafici del neonato; che tuttavia non viene effettuato alcun controllo sulla veridicità né delle identità dei genitori né dei dati forniti (cfr. rapporto UNHCR, pag. 34); che trascorso il termine dei 30 giorni, come nel caso di specie, i genitori devono rivolgersi al "Giudice suppletivo" competente per il rilascio dell'atto di nascita, presentando unicamente due testimoni ed i rispettivi atti di nascita; che pertanto nemmeno il "Giudice suppletivo" ha la possibilità di verificare documentalmente i dati anagrafici addotti dagli istanti, ma si deve affidare alle dichiarazioni dei genitori e dei testimoni (cfr. rapporto UNHCR, pag. 35); che nel caso di specie il ricorrente ha indicato che un amico del fratello avrebbe avuto accesso a tali documenti già preesistenti fornendo un numero identificativo alle autorità; che sulla scorta della procedura sopra indicata ciò non è verosimile, in quanto dagli atti risulta che è stata condotta la procedura dinnanzi al "Giudice suppletivo" in data (...) ottobre 2022 al fine di ottenere il rilascio dell'atto di nascita e che pertanto tale documento non esisteva prima di tale richiesta (cfr. atto SEM n. 35/4); che una persona terza non avrebbe potuto condurre tale procedura senza la presenza dei genitori e di testimoni; che in ogni caso l'amico del fratello non avrebbe potuto conoscere la data di nascita dell'interessato al fine di indicarla al Giudice in quanto il ricorrente ha indicato di saperla unicamente grazie all' atto di nascita di cui si discute (cfr. atto SEM n. 39/10, D1.06); che pertanto i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria minore età dispongono di un valore probatorio estremamente limitato ed anzi, viste le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente circa l'ottenimento degli stessi, possono risultare quale ulteriore elemento di inverosimiglianza dell'età addotta dal ricorrente; che di conseguenza la valutazione della SEM circa il valore probatorio di tali documenti risulta corretta, che del resto, anche le affermazioni in merito alla sua biografia non si distinguono per consistenza e coerenza; che egli, come indicato in precedenza, ha dichiarato di conoscere la propria data di nascita unicamente grazie al proprio atto di nascita; che egli ha fornito una data di nascita differente dinnanzi alle autorità francesi e che le giustificazioni da lui addotte per tale discrepanza non risultano credibili, in quanto dagli atti risulta che l'interessato parrebbe aver sostenuto una procedura d'asilo; che pertanto il proprio contatto con le autorità non si sarebbe limitato al controllo da lui subito dalla polizia ed in tale contesto egli non si è preoccupato, durante il tempo trascorso in Francia, ed in corso di procedura d'asilo, di recuperare il proprio atto di nascita; che pure le dichiarazioni rilasciate in sede di verbale RMNA circa l'asserita età al proprio arrivo in Francia risultano contradditorie, avendo egli dichiarato di avere 16 anni, quando in realtà stando alla propria asserita età ne doveva avere 14; che neppure le spiegazioni addotte una volta confrontato con la contraddizione e quelle fornite in sede ricorsuale sono atte a giustificare tali incongruenze (cfr. atto SEM n. 39/19, D 5.02), che pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, come l'autorità inferiore, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera; che pertanto, egli deve assumersene le conseguenze ed essere considerato maggiorenne, che venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), che nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Francia il 9 febbraio 2021 (cfr. n. 9/1), che sulla scorta delle predette circostanze, il 4 gennaio 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità francesi, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 24/5); che il 18 gennaio 2023, la Francia, nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 28/2), che di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame, che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso il suddetto Paese, che in proposito, nell'ambito del diritto di essere sentito circa la competenza francese per la trattazione della sua domanda d'asilo, egli ha sostenuto - e ribadito in sede ricorsuale - che su suolo francese sarebbe stato maltrattato dalle forze dell'ordine al momento della registrazione delle proprie impronte, che non gli sarebbe stato assegnato alcun alloggio e non avrebbe ricevuto assistenza medica; che nel suo ricorso, egli allega che il suo trasferimento in Francia comporterebbe una violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), dell'art. 3 CEDU e dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto il sistema d'accoglimento francese presenterebbe numerose carenze; che in caso di trasferimento vi sia un rischio di rinvio a catena, in quanto le autorità francesi hanno accolto la richiesta di ripresa in carico sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, che agli occhi del Tribunale, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non esistono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE; che l'argomentazione generica proposta nel ricorso dall'insorgente, oltre che gli articoli ed i rapporti menzionati non sono atti in alcun modo a porre in discussione tale conclusione, che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che risulta dalle allegazioni dell'insorgente, come pure dagli atti, che le autorità francesi hanno respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, che occorre sottolineare in proposito come, al contrario di quanto parrebbe ritenere a torto l'insorgente nel suo gravame, una decisione definitiva che respinge la domanda d'asilo del ricorrente e pronuncia il suo allontanamento verso il paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. le sentenze del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022, pag. 9 con ulteriori rif. cit. e D-2247/2023 del 28 aprile 2023 pag. 7), che invero, si rileva come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3); che al contrario, tramite il principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che la Francia è uno Stato di diritto e può essere atteso pertanto dal ricorrente che, nell'eventualità, intraprenda ogni passo utile e necessario presso le autorità competenti al fine di far valere degli eventuali ostacoli al suo allontanamento, che inoltre, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che invero i suoi asserti resi in merito dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. atto SEM 39/10) - che non sono stati oggetto di alcuno sviluppo maggiore nel ricorso - non risultano in alcun modo suffragati, che a tal proposito occorre rammentare che l'art. 3 CEDU non può essere interpretato come obbligante gli Stati contraenti a garantire un diritto ad un alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione; che tale disposto, non può neppure fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati - e a fortiori ai richiedenti soccombenti - un'assistenza finanziaria perché possano mantenere un certo livello di vita (cfr. sentenza della CorteEDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera [di seguito: GC], n. 41738/10, §176 e rif. citato), che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, ciò che egli non pare aver fatto in passato per quanto attiene alla sua situazione abitativa, finanziaria, medica e nemmeno in relazione alle asserite violenze subite dalle forze di polizia, che anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le affezioni del ricorrente (cfr. atti SEM n. 7/2, 15/3, 16/3, 17/2, 18/3, 19/2, 20/3, 22/2, 23/2, 27/2, 29/2, 30/2, 31/3, 32/2, 33/2 e 56/2) classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC], n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio succitata, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che nello specifico il ricorrente ha lamentato una cistite non complicata, nel frattempo risolta; che inoltre egli ha presentato alcuni problemi dentari, nel frattempo curati; che per quanto concerne i problemi psicologici, egli ha rifiutato la cura farmacologica proposta dalla psicologa, la quale ha posto le ipotesi diagnostiche di sindrome da disadattamento, emigrazione o trapianto sociale e modalità alterate di relazioni familiari; che il ricorrente, durante la penultima seduta del (...) marzo 2023 e vista l'evoluzione delle consultazioni ha affermato di non voler più fissare appuntamenti se non al bisogno (cfr. atto SEM n. 33/2); che nell'ambito dell'ultima seduta del (...) maggio 2023 egli ha rifiutato di fissare ulteriori appuntamenti; circostanza che la psicologa ha accettato nonostante gli asseriti pensieri suicidali reattivi (cfr. atto SEM n. 56/2); che non vi sono ulteriori aggiornamenti agli atti; che di conseguenza alla conclusione dell'autorità inferiore può per il resto essere rinviato (cfr. p.to II, pag. 9 e seg. della decisione impugnata) essendo la stessa in merito corretta e completa, che visto quanto sopra la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU, della Conv. tortura e della direttiva procedura; che in siffatte evenienze, neppure andavano richieste alla Francia delle garanzie individuali e concrete, così come richiesto dall'insorgente nel ricorso (cfr. n. 8, pag. 9), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), che infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle clausole discrezionali da parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che le misure supercautelari e cautelari statuite dal Tribunale in data (...) giugno 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: