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D-2966/2010

D-2966/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza.

E. 3 Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2966/2010 {T 0/2} Sentenza del 3 maggio 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), Togo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 aprile 2010 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 23 marzo 2010 in Svizzera, il documento che l'UFM ha consegnato al richiedente lo stesso giorno (cfr. incarto UFM act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 2 aprile 2010 (di seguito verbale 1) e del 23 aprile 2010 (di seguito verbale 2), il verbale della decisione orale dell'UFM del 23 aprile 2010 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A13), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 26 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al TAF via fax il 28 aprile 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino del Togo e di essere nato a B._______, dove avrebbe vissuto prima dell'espatrio nel (...), che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per paura di venire arrestato una seconda volta dalle forze di polizia; che egli sarebbe stato arrestato a fine (...) mentre partecipava ad un'azione propagandistica indotta dal partito d'opposizione nel periodo della campagna per le elezioni; che, grazie all'aiuto di un prete, egli sarebbe riuscito a fuggire dal carcere di C._______ ad inizio (...), che lo stesso giorno tale prete l'avrebbe condotto in auto all'aeroporto di C._______, da dove avrebbe preso un aereo per la D._______; che in D._______ egli sarebbe stato accolto da una persona amica del prete, la quale l'avrebbe condotto in Svizzera, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che nel verbale della decisione impugnata del 23 aprile 2010 l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio suscettibile d'identificarlo, e, dall'altro lato, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Togo siccome lecita, esigibile e possibile, che nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti già esposti in sede di audizione, in primis contesta che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, a tal proposito, egli allega di non avere mai posseduto un passaporto, benchè ne avesse fatto richiesta, e che la sua carta d'identità gli sarebbe stata sottratta dal suo domicilio durante la sua prigionia, ragione per cui, trovandosi attualmente in Svizzera, gli sarebbe impossibile procurarsi qualsivoglia documento d'identità; che egli conferma di avere viaggiato nelle circostanze addotte in sede di audizione; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, a suo dire, l'UFM avrebbe infatti valutato troppo frettolosamente, arbitrariamente e sommariamente la sua domanda d'asilo; che, circa le argomentazioni apportate da detto Ufficio, egli sottolinea che, nonostante le sue lacune in merito alla politica del Togo, il suo racconto sarebbe verosimile e che le autorità preposte ai controlli aeroportuali non necessariamente sarebbero al corrente del fatto che egli sarebbe considerato un nemico dal regime, come del resto dimostrerebbe la sua fuga; che, infine, egli auspica che sia esaminata l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento al fine di poter beneficiare dell'ammissione provvisoria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all'asserito viaggio d'espatrio, l'interessato ha in particolare dichiarato di avere viaggiato senza passaporto e munito di quattro fogli formato A4 portanti la sua foto, le sue generalità e dei timbri (cfr. verbale 1 pag. 7); che le autorità (...) l'avrebbero controllato all'arrivo in D._______, visionando tali fogli, e poi lasciato proseguire; che egli ha dichiarato di avere consegnato detti fogli ad una terza persona, contattata precedentemente dal prete che l'avrebbe aiutato a lasciare il carcere (cfr. ibidem pag. 7), rispettivamente, secondo un'altra versione, di avere varcato anche il confine (...)-svizzero munito di tali fogli (cfr. ibidem pag. 8); che il richiedente non è stato in grado di indicare né il luogo della fermata intermedia effettuata, né la città di arrivo (cfr. ibidem pag. 8), ed ha affermato di non avere dovuto pagare nulla per il viaggio intrapreso, in quanto gli sarebbe stato offerto dal prete summenzionato (cfr. ibidem pag. 9), che è del tutto inverosimile che egli abbia potuto superare i controlli aeroportuali in D._______ sprovvisto di documenti d'identità ufficiali, rispettivamente con dei semplici fogli formato A4, e che le autorità preposte ai controlli abbiano visionato tali fogli integralmente, permettendogli di varcare il suolo (...), che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, peraltro, la risposta del ricorrente alla domanda circa il luogo in cui si troverebbe la sua carta d'identità (vale a dire "A B._______, a casa mia", cfr. verbale 1 pag. 4) è in contraddizione con la spiegazione resa poco dopo secondo cui detto documento gli sarebbe stato invece rubato (cfr. ibidem pag. 4); che, inoltre, egli ha reso risposte inattendibili circa detto furto, rispettivamente dei beni sottrattigli, dando in tal guisa l'impressione che tale episodio non si sia, in realtà, mai verificato, rispettivamente che egli non abbia mai perso la sua carta d'identità (cfr. verbale 2 pag. 2/D7-11); che tale tesi risulta altresì suffragata dalla risposta del ricorrente stesso, secondo cui si potrebbe far inviare dal fratello una copia di tale documento via fax (cfr. ibidem pag. 3/D15); che, per di più, mal si comprende come mai il ricorrente, nel caso in cui fosse veramente stato vittima di un furto, non avrebbe più a disposizione nessun documento d'identità ma, al contempo, sarebbe in grado, come lui stesso ha dichiarato, di presentare alle autorità un certificato di nascita (cfr. ibidem pag. 2/D10); che, infine, egli ha avuto tre settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui egli è stato messo a conoscenza del dovere di versare agli atti documenti d'identità (cfr. verbale 1 pag. 5), e la seconda audizione, per procurarsi un documento d'identità; che egli, invece, nonostante abbia dichiarato di avere, in passato, fatto richiesta per il rilascio di un passaporto e di disporre di parenti in Patria, si è limitato a giustificare la mancata consegna di documenti d'identità con l'allegata e non meglio precisata impossibilità di fare alcunchè (cfr. verbale 1 pag. 5), rispettivamente a dichiarare di poter provare a contattare il fratello per farsi inviare una copia della sua carta d'identità (cfr. verbale 2 pag. 3/D15), che, d'altronde, circa l'assenza di giustificazioni per la mancata consegna di documenti d'identità sino ad oggi, non soccorre l'insorgente la stereotipata allegazione ricorsuale secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire il passaporto visto che non l'avrebbe mai posseduto (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tale affermazione non rappresenta un motivo scusabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato su consiglio del prete che l'avrebbe liberato dal carcere e perchè ricercato dalle autorità a causa delle sue attività politiche in seno al partito d'opposizione, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a guisa d'esempio, egli ha reso versioni discordanti circa il nome del partito per il quale avrebbe partecipato ad azioni propagandistiche, parlando dapprima di "U.F.B" (cfr. verbale 1 pag. 6) e, poi, invece, durante la seconda audizione, di "U.F.C" (cfr. ad es. verbale 2 pag. 4-/D25 e 33); che, nonostante egli, a suo dire, abbia partecipato a tali azioni per quattro giorni, non è stato in grado di indicare né il significato dell'acronimo del partito d'opposizione, né il capo di quest'ultimo, né le scritte apportate sugli striscioni utilizzati (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 4/D34-35); che gli ha raccontato l'attività di propaganda, durata quattro giorni, ed il suo fine in maniera del tutto stereotipata e povera di dettagli (cfr. verbale 2 pagg. 4-5/D36, 40 e 43), nonché contraddittoria, allegando che il gruppo di attivisti sarebbe stato vestito completamente di giallo (cfr. verbale 1 pag. 6), rispettivamente di blu (cfr. verbale 2 pag. 5/D41); che, nonostante abbia, a suo dire, trascorso otto giorni in cella, egli ha descritto la detenzione in maniera carente di dettagli e stereotipata (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 6/D54-57), che, nel gravame, l'insorgente ha giustificato le sue risposte lacunose in fatto di politica con il fatto di essere una persona semplice, senza tuttavia prendere posizione circa le svariate contraddizioni emerse dal suo racconto e rettamente rilevate dall'UFM a fondamento dell'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Togo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, il TAF - ritenuta la situazione generale vigente in Togo - reputa l'esecuzione dell'allontanamento in detto Paese come ragionevolmente esigibile (cfr. Sentenza del TAF D-4985/2007 del 15 settembre 2009 e relativi riferimenti), che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora giovane, ha frequentato (...) anni di scuola dell'obbligo e vanta di esperienza lavorativa quale (...) e (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che egli dispone in Patria di una rete familiare, vivendo in loco due (...), una (...) e gli (...) (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il l Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: